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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 ottobre 2023
181.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 9

GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 11 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Enrico COSTA.

  La seduta comincia alle 10.35.

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti di Cosimo Maria Ferri, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 1).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 4 ottobre 2023.

  Enrico COSTA, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame di una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di captazioni informatiche nei confronti di Cosimo Maria Ferri, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 1). Tale domanda trae origine da un procedimento disciplinare promosso dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti dello stesso on. Ferri (R.G. n. 93/2019).
  Ricorda che nella seduta del 4 ottobre scorso il relatore, deputato Pittalis, ha illustrato la vicenda alla Giunta.
  Avvisa i colleghi che l'on. Ferri ha fatto pervenire due memorie scritte (che sono ovviamente disponibili per la consultazione in sede), preannunciando al contempo di voler essere ascoltato dalla Giunta sui fatti oggetto del procedimento in corso ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento.
  Invita quindi l'on. Ferri a entrare in aula.

  (L'ex deputato Cosimo Maria Ferri è invitato ad entrare in aula)

  Enrico COSTA, presidente, invita l'on. Ferri – ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento – a fornire alla Giunta i chiarimenti che ritiene opportuni in ordine ai fatti oggetto del procedimento promosso dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura. Ricorda che, al termine dell'intervento, i colleghi potranno intervenire per formulare quesiti e/o osservazioni.

  Cosimo Maria FERRI, ringrazia il presidente e i componenti della Giunta per la possibilità di chiarire di persona il proprio punto di vista sulla questione all'esame della Camera. Ricorda di aver presentato due memorie sulla questione e avverte che si limiterà a illustrarne solo i tratti salienti con spirito costruttivo e di collaborazione con la Giunta. Sottolinea, in primo luogo, Pag. 10la carenza di motivazione della domanda della Sezione disciplinare per ciò che attiene alla «necessità» di chiedere l'utilizzo delle conversazioni captate; ciò, in particolare, per quanto riguarda quelle effettuate l'8 e il 9 maggio 2019 nel proprio domicilio romano e cioè presso l'hotel Champagne. Prosegue ricordando la sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010, che definisce le condizioni in base alle quali l'autorità giudiziaria può chiedere di utilizzare le intercettazioni delle comunicazioni dei parlamentari ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2010 e di cui la Giunta è chiamata a verificare la sussistenza. Più specificamente, rammenta che tale decisione – nell'evidenziare l'eccezionale capacità intrusiva del predetto mezzo di investigazione – esige che l'autorità procedente effettui un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco e segnatamente, da un lato, quello allo svolgimento delle indagini e, dall'altro, quello all'integrità della funzione parlamentare.
  Nel sottolineare, poi, di non essere mai stato indagato, e nell'esprimere rispetto verso il giudicato costituzionale contenuto nella sentenza della Consulta n. 157 del 2023, evidenzia la particolare invasività dello strumento delle captazioni informatiche nell'ambito dei procedimenti disciplinari, che pertanto dovrebbe essere limitato a casi estremi. A tal proposito, cita la sentenza del 7 settembre 2023 della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e le possibili ripercussioni che essa potrebbe avere sugli orientamenti della Corte di cassazione e del CSM in merito all'utilizzo in un procedimento disciplinare delle intercettazioni disposte in sede penale. Ciò, in quanto tale sentenza ha ritenuto non conforme al diritto euro-unitario l'utilizzo delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui vengano in rilievo reati di criminalità grave o che consistano in gravi minacce alla sicurezza pubblica. Nel caso all'esame della Giunta, invece, si vorrebbe addirittura utilizzare tali captazioni nell'ambito di un procedimento disciplinare. Aggiunge, quindi, che la sentenza n. 188 del 2010 della Corte costituzionale sancisce, tra l'altro, anche il dovere dell'autorità giudiziaria di indicare nella richiesta tutti gli elementi posti a fondamento della stessa e, in particolare, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili nonché l'attitudine a far sorgere la necessità di quanto si chiede di utilizzare. Ricorda poi che la medesima decisione ha evidenziato che «la mancanza o anche solo la carenza di motivazione sul punto può costituire legittimo fondamento per il diniego dell'autorizzazione da parte della Camera competente senza alcuna esorbitanza dai propri poteri».
  In considerazione delle riflessioni appena svolte, esprime forti perplessità in merito alla formulazione della motivazione dell'ordinanza del CSM su cui oggi la Giunta è chiamata a decidere e in particolare al passaggio ove si legge che «se non può certamente dirsi che il provvedimento di diniego all'utilizzazione del materiale probatorio impedisca la prosecuzione del giudizio disciplinare a carico del dottor Ferri, basandosi l'incolpazione a suo carico anche su altri elementi di prova, può però senza dubbio affermarsi che esso condiziona ab externo lo sviluppo dell'istruttoria dibattimentale».
  Precisa, dunque, come sia la stessa Sezione disciplinare, a pagina 6 dell'ordinanza, ad affermare che l'utilizzo delle captazioni non sia indispensabile, in tal modo riconoscendo la non imprescindibilità delle stesse nel procedimento in corso. Pertanto – prosegue – ove desse corso alla richiesta della Sezione disciplinare, la Giunta non si adeguerebbe ai principi contenuti nella citata sentenza n. 188 del 2010.
  In ogni caso, a suo avviso la motivazione della richiesta della Sezione disciplinare appare carente anche per ciò che attiene alla rilevanza delle captazioni rispetto al procedimento in corso; ciò, in particolare, per quanto concerne le captazioni del 21, 28 e 29 maggio 2019 che riguardano conversazioni successive all'incontro presso l'hotel Champagne del precedente 9 maggio, in alcune delle quali neppure si sente la sua voce.
  Si sofferma quindi sull'importanza che siano acquisite integralmente le intercettazioni effettuate e le relative trascrizioni, giusta quanto dispone l'articolo 6, comma 6, della legge n. 140 del 2003. Al riguardo, Pag. 11rappresenta alla Giunta di aver depositato una relazione tecnica di parte predisposta dal consulente dottor Milana, nella quale sono evidenziate alcune ritenute irregolarità nell'esecuzione delle captazioni informatiche che oggi il CSM chiede di poter utilizzare. Segnala di aver pertanto presentato denuncia, in ordine a tali ipotizzate irregolarità, presso le procure della Repubblica di Napoli e di Firenze, che hanno avviato due distinti procedimenti penali tuttora pendenti. Prosegue sottolineando che le captazioni trasmesse dal CSM presentano evidenti soluzioni di continuità e aggiunge che mancano taluni progressivi in relazione ai quali il medesimo CSM pure ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo senza fornire specifiche motivazioni al riguardo. In particolare, evidenzia che, per quanto riguarda la conversazione del 9 maggio 2019 riguardante la riunione tenutasi presso l'hotel Champagne – che poi costituisce il perno su cui si fonda il capo d'incolpazione – rispetto a un periodo di captazioni pari a un'ora, un minuto e 59 secondi, mancano 14 minuti e 35 secondi di registrazione. Con riferimento alla captazione eseguita il 21 maggio 2019, ricorda ancora che, su un totale di 26 minuti, mancano tre minuti e 3 secondi di registrazione. Per ciò che attiene alla terza – quella del 28 maggio 2019 – mancano ben sedici minuti e 36 secondi su complessivi 55 minuti di registrazione. Esprime quindi i suoi dubbi circa l'effettivo rispetto di quanto disposto dall'articolo 6, co. 6, della citata legge n. 140 del 2003 e, più in generale, sulla correttezza della gestione del trojan utilizzato dall'autorità giudiziaria di Perugia.
  Evidenzia, inoltre, che uno dei motivi per i quali la Corte costituzionale, nella sentenza n. 157/2023, ha escluso la natura mirata/indiretta delle captazioni nei suoi confronti (e quindi l'applicabilità dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003) risiede nel fatto di non essere stato considerato né indagato né persona informata dei fatti (e, in quanto tale, non rientrante nel perimetro delle indagini della procura di Perugia). In proposito, nel confermare di non essere mai stato indagato, evidenzia invece di essere stato ascoltato per ben due volte dalla procura di Perugia come persona informata dei fatti. Circostanza, quest'ultima, che è a suo avviso dirimente, al punto che potrebbe consentire alla Giunta di rimettere in discussione quanto deciso dalla sentenza della Corte costituzionale n. 157 del 2023 in ordine alla natura delle intercettazioni e quindi di riproporre, sulla base di tale nuovo elemento, l'applicazione della regola contenuta nell'articolo 4 della predetta legge n. 140 del 2003.
  Da ultimo, sottolinea che l'autorità giudiziaria di Perugia, in base all'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003, avrebbe dovuto distruggere le intercettazioni che lo riguardano e che costituiscono l'oggetto della richiesta del CSM: tali intercettazioni, infatti, sono qualificate «penalmente neutre», e quindi irrilevanti, sia dalla Corte costituzionale (sentenza n. 157 del 2023) sia dal CSM nella richiesta inviata alla Camera. Pertanto o tali conversazioni sono da ritenersi rilevanti nel procedimento penale a quo e quindi avrebbero dovuto comportare l'iscrizione nel registro degli indagati (con conseguente applicazione dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003) o non sono rilevanti, e allora avrebbero dovuto essere distrutte ai sensi del predetto articolo 6, comma 1, della legge 140/2003.

  Enrico COSTA, presidente, chiede ai colleghi se intendono formulare quesiti o comunque svolgere osservazioni.

  Dario IAIA (FdI) ringrazia l'on. Ferri per la chiarezza e lo spirito con cui è intervenuto, riconoscendo, tuttavia, che ha reso delle dichiarazioni che hanno una certa gravità soprattutto in relazione a quanto riferito sulla completezza delle captazioni. Chiede, poi, di precisare quando sono state presentate le citate denunce relative ai due procedimenti penali pendenti presso le Procure di Napoli e Firenze e in quale fase si trovino tali procedimenti. Chiede, inoltre, di spiegare perché i procedimenti siano pendenti presso due sedi giudiziarie entrando maggiormente nel merito di questi aspetti.

Pag. 12

  Enrico COSTA, presidente, ringrazia l'onorevole Iaia e dà la parola all'onorevole Giuliano.

  Carla GIULIANO (M5S) per quanto riguarda la completezza delle captazioni, chiede di chiarire se le osservazioni dell'on. Ferri riguardino le captazioni in quanto tali o il fatto che il CSM non abbia richiesto l'utilizzo integrale delle stesse. Afferma, poi, che sarà cura della Giunta approfondire le memorie depositate. Sottolinea comunque che l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 prevede che le intercettazioni irrilevanti vengano distrutte, anche su richiesta dell'interessato, precisando che però non spetta certamente al CSM procedere alla distruzione ma che è, eventualmente, l'autorità competente a procedere in tal senso. Ribadisce la richiesta di chiarimenti per comprendere se a suo avviso sia la richiesta del CSM ad essere incompleta, chiedendo di utilizzare soltanto un'ora nell'ambito di un'intercettazione che ne dura tre, ovvero se sia proprio la captazione ab origine ad avere dei «buchi» per cui sia da considerare come svolta non correttamente.

  Enrico COSTA, presidente, non essendovi altre domande invita l'on. Ferri a rispondere.

  Cosimo Maria FERRI, risponde alla prima domanda ricordando che, in esito a una denuncia dallo stesso presentata, si è aggiunta la denuncia dell'allora membro del CSM Antonio Lepre. A seguito di queste denunce sono state avviate indagini da parte delle procure di Napoli (procedimento penale nr. 11/408/2021) e di Firenze (procedimento penale nr. 25/18/2021) procedendo la prima per accesso abusivo aggravato in sistema informatico protetto da interesse pubblico ex articolo 615-ter commi 1, 2 e 3 del codice penale e per violazione dell'articolo 356 del codice penale (Concorso in frode in pubbliche forniture) quali reati astrattamente commessi in Napoli nell'anno 2016. Presso la Procura di Firenze si è invece avviato un procedimento per frode in pubbliche forniture e per falsa testimonianza in seguito alla deposizione di un ex dipendente di Rcs, la ditta che materialmente gestiva il trojan. Per ora, dunque, i due procedimenti viaggiano separati pur in presenza di un coordinamento tra le due Procure.
  Ringrazia l'onorevole Iaia che ha consentito di tornare anche su questo tema perché, ricorda, anche le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nel radiare il dottor Palamara dalla magistratura, ammettono la possibilità di una revisione della sentenza laddove dovesse risultare che le registrazioni non siano state effettuate con gli impianti della Procura della Repubblica di Roma. Resta, infatti, un tema da non sottovalutare perché gli impianti per le intercettazioni devono essere gestiti all'interno della Procura di Roma, dato il loro carattere invasivo in special modo per quanto attiene alle intercettazioni effettuate tramite trojan, che consentono di captare un enorme flusso di notizie e di conversazioni.
  Ritorna, quindi, su quanto detto circa l'utilizzo di tali captazioni nell'ambito di un procedimento disciplinare e sulla necessità di bilanciare le limitazioni delle prerogative parlamentari anche alla luce della citata della Corte di giustizia UE che ammette tale utilizzo solo per i reati gravi.
  Risponde alla domanda dell'onorevole Giuliano confermando che non spetta al CSM la distruzione delle intercettazioni irrilevanti ma che, in qualità di parte interessata, potrà essere lui stesso a chiederla sottolineando l'importanza del comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

  Enrico COSTA, presidente, dà la parola all'onorevole Iaia per un'ulteriore richiesta di chiarimenti.

  Dario IAIA (FdI) in primo luogo chiede all'on. Ferri di chiarire per quale ragione, in base a quanto emerge dalla consulenza del dottor Milana, risulterebbero interrotte le registrazioni. In secondo luogo, chiede di precisare di quale natura fossero in precedenza le sue frequentazioni con il soggetto indagato a Perugia, nei confronti del quale era stata disposta l'intercettazione ambientale con il trojan tra l'8 e il 9 maggio presso l'hotel Champagne.

Pag. 13

  Cosimo Maria FERRI con riferimento alla prima questione, ipotizza, sulla base della consulenza tecnica, che potrebbero esservi state manipolazioni delle registrazioni.
  In merito alle sue frequentazioni, ribadisce di essere stato un esponente della corrente di Magistratura indipendente e di essere sempre stato in contrapposizione sia con la corrente guidata dal dottor Palamara sia da quella di cui era leader il dottor Cascini.

  Enrico COSTA, presidente, dichiara conclusa l'audizione. Ringrazia l'on. Ferri e lo invita a lasciare l'aula.

  (L'ex deputato Cosimo Maria Ferri si allontana dall'aula)

  Enrico COSTA, presidente, fa presente alla Giunta che la prossima settimana potranno essere svolte due sedute dedicate al seguito dell'esame dell'atto e alla eventuale richiesta di una breve proroga del termine per la conclusione dell'iter innanzi alla Giunta.

  Pietro PITTALIS (FI-PPE), relatore, alla luce anche della memoria presentata dall'on. Ferri, ritiene sia utile integrare la sua prima relazione nella prossima seduta, mettendo anche a disposizione della Giunta ulteriori elementi per una valutazione complessiva della questione.

  Enrico COSTA, presidente, non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.