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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 novembre 2023
201.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 97

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 15 novembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.05.

Pag. 98

Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.
Atto n. 88.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 30 novembre 2023. Segnala tuttavia che l'atto non è al momento corredato della prescritta intesa della Conferenza unificata e che sebbene la Commissione possa iniziarne l'esame, non potrà concluderlo finché tale documentazione non sarà trasmessa; avverte altresì che, secondo quanto riferito informalmente dal Governo, la predetta intesa è stata raggiunta e verrà presumibilmente trasmessa a breve al Parlamento.
  Invita quindi il relatore a illustrare il contenuto del provvedimento.

  Saverio CONGEDO, relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo, costituito da 7 articoli, avvia l'attuazione dei princìpi di delega di cui all'articolo 5 della legge n. 111 del 2023 in materia di imposta sui redditi.
  L'articolo 1, al comma 1, provvede, esclusivamente per l'anno 2024, alla riduzione delle aliquote IRPEF da 4 a 3 e precisamente stabilisce un'unica aliquota al 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro, sopprimendo l'aliquota del 25 per cento prevista per i redditi da 15 a 28 mila euro. L'intervento comporta l'abbassamento di due punti percentuali dell'aliquota per tutti i soggetti che hanno redditi rientranti nel soppresso secondo scaglione. Restano confermate le due aliquote previste per i redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro (35 per cento) e quella applicabile ai redditi oltre 50.000 euro (43 per cento). Il comma 2 eleva invece, sempre per l'anno 2024, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione per i redditi da lavoro dipendente e taluni redditi ad essi assimilati prevista all'articolo 13, comma 1, lettera a) del TUIR. Ciò implica che si ampli fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene così parificata a quella già vigente a favore dei pensionati. Il comma 3, con una modifica di coordinamento, garantisce la corresponsione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti alle stesse condizioni previste dalla disciplina attualmente vigente a regime, sterilizzando il possibile effetto negativo dell'aumento dell'importo di cui al comma 2. Si prevede in particolare che il trattamento integrativo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2020 spetti, per l'anno 2024 a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all'ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno, ossia dell'importo riconosciuto dal comma precedente in aumento della detrazione per redditi da lavoro dipendente. Il comma 4, infine, prevede che ai fini della determinazione degli acconti IRPEF per i periodi d'imposta 2024 e 2025, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni che fissano nuove aliquote e no tax area contenute nei commi 1 e 2.
  L'articolo 2 introduce, al comma 1, una revisione delle agevolazioni fiscali per i percettori di reddito superiore a 50.000 euro (ossia per i soggetti che possiedono redditi assoggettati all'aliquota d'imposta dell'ultimo scaglione), sempre con riferimento esclusivo all'anno 2024.
  In particolare il comma 2 introduce i fini IRPEF per questi contribuenti una diminuzione di un importo pari a 260 euro in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie. Inoltre, la medesima diminuzione di un importo pari a 260 euro è applicata alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS, Pag. 99alle iniziative umanitarie, religiose o laiche, alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici, alle erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore e ai premi di assicurazione per rischio di eventi calamitosi. Il comma 2 stabilisce che, ai fini dell'applicazione della decurtazione, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
  L'articolo 3 è diretto a coordinare, in relazione alla nuova articolazione degli scaglioni IRPEF per l'anno 2024, il regime delle aliquote delle relative addizionali regionali e comunali. Per le addizionali regionali la disciplina si caratterizza in termini sostanzialmente analoghi a quanto già fatto in occasione della riduzione del numero di scaglioni da cinque a quattro con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il comma 1 in primo luogo rinvia al 15 aprile 2024 il termine (ordinariamente fissato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello d'imposizione) per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024 per le addizionali regionali all'IRPEF. Conseguentemente il comma 2 fissa al 15 maggio 2024 il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare i dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'IRPEF ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze. I commi 3 e 4 disciplinano invece l'aggiornamento delle aliquote dell'addizionale comunale. Si prevede in particolare che i comuni per l'anno 2024, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, modifichino, con propria delibera, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (comma 3). Nell'ipotesi in cui ciò non avvenga, per i comuni nei quali nell'anno 2023 risultano vigenti le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito, per l'anno 2024 trovano applicazione esclusivamente la prima, la terza e la quarta aliquota vigenti nel comune nell'anno 2023, con l'eliminazione della seconda aliquota (come avviene per l'imposta sul reddito ai sensi dell'articolo 1).
  L'articolo 4 introduce una forma di agevolazione per le imprese che assumono nuovi dipendenti. In particolare l'articolo 4 prevede, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (che è l'anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti. In particolare il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile «all'incremento occupazionale» che viene determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. L'agevolazione in parola spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni mentre sono escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa (comma 1). Sono nello specifico introdotte norme volte a definire come calcolare il costo riferibile all'incremento occupazionale (comma 3) e per garantire il riconoscimento del beneficio solo nei casi in cui si realizzi effettivamente un incremento occupazionale (commi 2 e 4). Il comma 5 prevede una maggiorazione di tale valore nel caso in cui siano assunti i soggetti svantaggiati di cui all'allegato 1. Il comma 6 rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, le disposizioni attuative del presente articolo, fissando anche uno specifico principio in merito al calcolo dei coefficienti di incremento per i soggetti di cui al comma 5 mentre il comma 7 disciplina in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevede l'articolo 1 le modalità di calcolo dell'acconto sull'imposta sui redditi Pag. 100dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, prevedendo nella specie che non si tenga conto delle previsioni del presente articolo.
  L'articolo 5 abroga la disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE), facendo salvi, comunque, i diritti quesiti in materia di riporto delle eccedenze ACE pregresse e successivo utilizzo delle stesse fino al loro totale esaurimento.
  L'articolo 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 3.501 milioni di euro per l'anno 2025, 2.673,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. La disposizione prevede anche, al comma 2, la relativa copertura finanziaria nonché la copertura degli oneri derivanti da quanto previsto agli articoli 1, 2 e 4. In particolare si dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, valutati in 4.280,1 milioni di euro per l'anno 2024, 1.378,9 milioni di euro per l'anno 2025 e, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 3.501 milioni di euro per l'anno 2025, 2.673,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede: a) quanto a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197; b) quanto a 216,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; c) quanto a 4.879,9 milioni di euro per l'anno 2025, 2.817,5 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 5.
  Infine ricorda che l'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore dello schema di decreto.

  Marco OSNATO, presidente, invita i colleghi a intervenire.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) interviene allo scopo di richiedere al Governo e al relatore ulteriori informazioni sull'impatto del provvedimento in esame, che costituisce il primo segmento di attuazione della riforma fiscale, con particolare riferimento agli effetti delle disposizioni sui conti pubblici.

  Saverio CONGEDO, relatore, rammenta che nella documentazione trasmessa a corredo dell'atto del Governo in esame è presente sia la Relazione tecnica, sia l'analisi di impatto della regolamentazione, che al punto 4 reca una valutazione dell'impatto delle misure sotto il profilo economico, sociale e ambientale, suddiviso per categoria di destinatari.

  Luciano D'ALFONSO (PD-IDP) in particolare si concentra sull'articolo 2 dello schema, che diminuisce di un importo pari a 260 euro l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024, con riferimento a specifici oneri; rammenta che tale disposizione incide tra l'altro sulle detrazioni spettanti per le erogazioni liberali a favore delle Onlus. Chiede al riguardo come questa disposizione, che di fatto riduce l'ammontare dei vantaggi fiscali, si concili con le vigenti disposizioni fiscali previste per gli enti del terzo settore e, in particolare, con quelle che prevedono l'applicazione dell'imposta di registro nel caso di donazioni a favore dei predetti enti.

  Saverio CONGEDO, relatore, pur comprendendo la questione sollevata dal collega D'Alfonso, rileva che le disposizioni dello schema non disciplinano direttamente il regime fiscale delle donazioni agli enti del terzo settore, che potrà essere oggetto di successivi interventi applicativi della riforma fiscale. Rileva altresì che la riduzione delle detrazioni prevista dall'articolo 2 dello schema riguarda specifiche Pag. 101categorie di contribuenti, ovvero quelli il cui reddito complessivo è superiore a 50.000 euro annui. Coglie comunque l'occasione per invitare il Governo a svolgere ulteriori riflessioni sul novero degli oneri esclusi dalla riduzione.

  Emiliano FENU (M5S) interviene per sottolineare che – anche traendo spunto dalla recente audizione di Confindustria presso la Commissione Bilancio – non appare chiara la politica del Governo in tema di investimenti e patrimonializzazione delle imprese. Se da un lato lo schema in esame infatti abolisce l'istituto dell'ACE, dall'altro lato la disciplina sulla tassazione degli extraprofitti delle banche di fatto consente di non versare l'imposta straordinaria a patto di adottare misure per rafforzare la patrimonializzazione degli istituti bancari. Ritiene inoltre insufficiente l'insieme di misure volte ad abbattere il cuneo fiscale.
  Sotto un diverso profilo, rileva che lo schema di decreto in esame introduce incentivi per le assunzioni di personale qualificato, mentre il sistema produttivo lamenta la carenza di detto personale e, comunque, ricorda che il Governo ha ridotto gli incentivi legati alla cosiddetta formazione 4.0. A fronte di un definanziamento delle misure in favore degli investimenti, sottolinea, permane un incremento generalizzato dei tassi di interesse.
  Ribadisce quindi che il taglio del cuneo fiscale non appare una misura efficace, a fronte dell'assenza di interventi che consentano al sistema produttivo italiano di investire per migliorare la produttività.
  Rammenta infine come la situazione macroeconomica internazionale si profili negativa – come rilevato ultimamente dal Ministro per l'economia Giorgetti – e, in particolare, ricorda che la Germania è in stagnazione economica e, presumibilmente, tra qualche anno sarà in recessione. Invita dunque la maggioranza a sollecitare il Governo a una maggiore riflessione sulle misure introdotte con lo schema in esame.

  Saverio CONGEDO, relatore, raccogliendo il sollecito dei colleghi a una maggiore riflessione sulle tematiche contenute nel provvedimento in esame, ritiene opportuno rinviare ad una successiva seduta la formulazione di una proposta di parere, anche al fine di poter acquisire le indicazioni che i gruppi vorranno trasmettergli.

  Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo sul tema della revisione delle agevolazioni fiscali chiede al relatore del provvedimento se si intenda avviare una riflessione sulla prevista riduzione delle misure in favore del Terzo Settore.

  Saverio CONGEDO, relatore, nel prendere atto della questione sollevata dal collega Merola, ribadisce che la riduzione delle detrazioni è prevista esclusivamente per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

  Marco OSNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 15 novembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.25.

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura.
C. 1304, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia del provvedimento in titolo.

  Stefano Giovanni MAULLU (FDI), relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalandoPag. 102 che la proposta di legge è all'esame della XIII Commissione congiuntamente all'A.C. 1123. Le due proposte, pur presentando alcune differenze, recano entrambe disposizioni in materia di riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio.
  Le principali differenze delle due proposte si ritrovano negli articoli da 6 a 9 della proposta di legge C. 1304, che contengono disposizioni per l'istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura, e nell'articolo 2 della proposta di legge C. 1123, che contiene una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi che definiscano in modo dettagliato le modalità di tutela dell'attività esercitata dagli agricoltori e dagli allevatori custodi.
  Il provvedimento in parola si compone di 11 articoli. Nel rinviare alla documentazione degli uffici per ulteriori informazioni, sinteticamente illustra il contenuto della proposta evidenziando i profili di competenza della VI Commissione Finanze.
  L'articolo 1 prevede come finalità principale il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.
  L'articolo 2 individua un elenco di attività di cui i soggetti legittimati a ottenere il riconoscimento – ovvero gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale – devono occuparsi per essere riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio. Più in particolare, in estrema sintesi, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio i soggetti legittimati che si occupano di una o più delle seguenti attività: salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi; conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali; allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali; conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali; contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo; contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettarifero e pollinifero.
  L'articolo 3 dispone la promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e delle comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa.
  Segnala che riveste interesse per la Commissione Finanze in particolare l'articolo 3, comma 2, il quale prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano riconoscere specifici criteri di premialità, come la riduzione delle imposte di rispettiva competenza.
  L'articolo 4 dispone che, per la conclusione dei contratti di collaborazione per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, nonché per la stipula di convenzioni, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti. Ricorda che l'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali. Il successivo articolo 15 consente alle pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, di stipulare convenzioni con gli imprenditoriPag. 103 agricoli per favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio.
  L'articolo 5 prevede che gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio siano iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a tali adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 6 istituisce la Giornata nazionale dell'agricoltura, identificandola con la seconda domenica di novembre, mentre gli articoli 7, 8 e 9 prevedono che le regioni, gli enti locali e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette, così come le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, possano promuovere iniziative specifiche connesse alla Giornata nazionale.
  L'articolo 10 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un premio al merito denominato «De agri cultura» riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o per l'impiego di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema.
  L'articolo 11 dispone la copertura finanziaria degli oneri previsti dall'articolo 10 valutati nella misura di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  Formula in conclusione una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 15 novembre 2023.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 15 novembre 2023. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.35.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

5-01625 Fenu: Quantificazione degli interventi ammessi in detrazione e dei crediti d'imposta relativi ai bonus edilizi.

  Angela RAFFA (M5S), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

  La Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Emiliano FENU (M5S) replica per sottolineare che la reiterazione della richiesta di dati sulle agevolazioni fiscali per l'edilizia da parte del proprio gruppo parlamentare discende dalla costante opera di demonizzazione di tali istituti da parte del Governo. A fronte dei dati presentati dall'Esecutivo, le cifre diffuse sui mezzi di informazione appaiono infatti sproporzionate. Rammenta inoltre che, come anche da ultimo rivelato dai dati diffusi dalla Banca d'Italia, il trend delle entrate tributarie è in costante crescita e, dunque, a suo parere, le predette agevolazioni non hanno inciso negativamente sul gettito. A suo avvisoPag. 104 la mancata reiterazione di dette agevolazioni rientra in una più generale assenza di efficaci incentivi alle imprese, in una condizione macroeconomica nazionale e internazionale non favorevole.

5-01624 Borrelli: Interventi per potenziare le disposizioni sulla tassazione degli extraprofitti bancari.

  Francesco Emilio BORRELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

  La Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Francesco Emilio BORRELLI (AVS), replicando, rammenta come la questione della tassazione degli extraprofitti sia una costante battaglia pubblica del proprio gruppo parlamentare. Indipendentemente dal settore in cui operano, ricorda che nell'attuale congiuntura economica alcune categorie di grandi e grandissime imprese hanno conseguito profitti del tutto indipendenti dalla propria capacità operativa. Rileva inoltre come la tassazione sugli extraprofitti delle banche, nonostante gli intendimenti originari del Governo, non abbia sortito gli attesi effetti.

5-01622 Del Barba: Chiarimenti sull'attuale esposizione complessiva dello Stato rispetto alle garanzie concesse a banche e istituzioni finanziarie.

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

  La Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Luigi MARATTIN (A-IV-RE) nel riservarsi di analizzare nel dettaglio i dati forniti dalla rappresentante del Governo, osserva come si possa sin d'ora rilevare che l'esposizione dello Stato ammonta a diverse centinaia di miliardi di euro. Lamenta tuttavia l'assenza di una risposta al fondamentale quesito riguardante l'ammontare delle garanzie escusse, né ritiene che la dichiarazione del Governo di un «attento monitoraggio» delle escussioni possa offrire alcuna rassicurazione. Chiede pertanto che tale informazione possa essere trasmessa al Parlamento.

  Marco OSNATO, presidente, prende atto della richiesta del collega Marattin, auspicando che i dati richiesti possano essere forniti.

5-01623 Centemero: Iniziative volte a superare il criterio di unicità previsto per i Piani individuali di risparmio (PIR).

  Giulio CENTEMERO (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

  La Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Giulio CENTEMERO (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo.

5-01626 De Palma: Interventi per la corretta conservazione digitale di documenti fiscali.

  Vito DE PALMA (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

  La Sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Vito DE PALMA (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta dell'Esecutivo.

  Marco OSNATO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.05.