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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 novembre 2023
208.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 141

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 29 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
Atto n. 90.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, ricorda che la Commissione Politiche dell'Unione europea è oggi chiamata ad avviare l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
  Ricorda che con la legge 9 agosto 2023, n. 111 è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario e che, in particolare, all'articolo 3 della menzionata legge sono indicati i princìpi e criteri direttivi di delega per la riforma del sistema fiscale con riferimento agli aspetti internazionali e sovranazionali del sistema tributario.
  In particolare il Governo è stato delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati anche all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l'approccio comune fissato dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di un'imposta minima nazionale per tutte le imprese localizzate in Italia, appartenenti ad un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione, e la previsione di un regime sanzionatorio conforme a quello vigente in materia d'imposte sui redditi.

Pag. 142

  Ricorda che la direttiva (UE) 2022/2523 recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell'accordo globale sul cosiddetto Secondo Pilastro raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (global minimum tax) con l'obiettivo di promuovere trasparenza, responsabilità, equità e disciplina di mercato.
  L'accordo OCSE prevede quindi un sistema coordinato di regole in grado di assicurare che i grandi gruppi di imprese siano soggetti ad un livello impositivo minimo almeno pari al 15 per cento in relazione a ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano e producono reddito.
  L'obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d'impresa.
  La progettazione della direttiva, proprio perché attua una strategia già concordata a livello internazionale, è stata fortemente vincolata dagli esiti dei lavori sul Secondo Pilastro. La direttiva, infatti, ricalca sostanzialmente il modello impositivo OCSE, pubblicato nel 2021, salvo introdurre alcune disposizioni necessarie a garantire la conformità delle nuove regole con i trattati europei e con la giurisprudenza della Corte di giustizia. La normativa europea, entrata in vigore il 23 dicembre 2022, prevede come termine per il suo recepimento, da parte degli Stati membri, il 31 dicembre 2023.
  Tornando allo schema di decreto legislativo al nostro esame, segnala che esso si compone di 62 articoli e diviso in tre Titoli.
  Il Titolo I (articoli da 1 a 7), che contiene le disposizioni in materia di fiscalità internazionale, si articola in due Capi.
  Il Capo I definisce, agli articoli 1 e 2, i criteri per determinare la residenza delle persone fisiche e giuridiche, novellando le disposizioni che individuano la residenza fiscale tanto delle persone fisiche quanto di quelle giuridiche al fine di ampliare il novero dei contribuenti Irpef ed Ires.
  Con le modifiche introdotte si considerano residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti. Viene inoltre introdotto un nuovo concetto di «domicilio» che si basa sul luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona nonché una presunzione di residenza, salvo prova contraria, per le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
  Per quanto riguarda le persone giuridiche, si considerano residenti in Italia – oltre alle società e agli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la propria sede legale – anche quelli aventi in Italia la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale, in luogo di riferirsi al vigente concetto di «sede dell'amministrazione» e di «oggetto principale».
  Le disposizioni del Capo II contengono: un intervento di semplificazione in materia di società estere controllate, che include la modifica dell'articolo 167 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, al fine di allineare la tassazione di tali soggetti al regime dell'imposizione minima globale di cui al Titolo II (articolo 3); la previsione di una normativa quadro per la fruizione di incentivi fiscali compatibili con i principi europei in materia di aiuti di Stato (articolo 4); l'introduzione di un nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati (articolo 5) oltre che di un incentivo fiscale per lo stabilimento in Italia di produzioni che erano state delocalizzate o che sono comunque svolte all'estero (articolo 6).
  Il Titolo II (articoli da 8 a 60) contiene le norme di recepimento della direttiva UE 2022/2523, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione.
  Nel rinviare, per l'esame dettagliato delle disposizioni, alla documentazione prodotta dagli Uffici, segnala in questa sede che l'Italia ha inteso introdurre (all'articolo 18 dello schema di decreto legislativo) un'imposta minima nazionale che, come indicato Pag. 143dalla relazione tecnica, è l'unica imposta cui vengono prudenzialmente riconosciuti effetti di gettito.
  La scelta italiana d'introdurre un'imposta minima nazionale rispettosa dei principi fissati dall'OCSE fa sì che il gruppo multinazionale possa esercitare, con riferimento alle imprese localizzate in Italia, l'opzione del «porto sicuro» prevista dall'articolo 34, comma 4, che consente di considerare pari a zero l'imposizione integrativa dovuta dal gruppo (italiano o estero) in relazione alle imprese localizzate in Italia che hanno pagato l'imposta minima nazionale. In altri termini, si tratta di una importante semplificazione perché, per effetto della suddetta opzione, si evitano i complessi calcoli previsti dalle regole ordinarie per stabilire l'eventuale imposizione integrativa ancora dovuta (al netto dell'imposta minima nazionale pagata) per le imprese localizzate in Italia.
  Il Titolo III (articoli 61 e 62) contiene le disposizioni finanziarie e finali.
  L'articolo 61, in particolare, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, la cui copertura è effettuata a valere sulle entrate stimate dell'imposta minima nazionale di cui all'articolo 18, mentre l'articolo 62 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.
  Poiché l'intervento normativo non presenta criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'UE ma, anzi, è espressamente inteso a recepire nell'ordinamento interno norme di diritto dell'Unione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole, con un'osservazione intesa a recepire una correzione formale riguardante la data di adozione della direttiva (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentato dal relatore, on. Pisano.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 novembre 2023. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.
C. 1502 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, sottolinea che il disegno di legge all'esame della nostra Commissione, composto di 5 articoli, reca la ratifica dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona per la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, firmato dal Governo italiano il 22 maggio 2015.
  In merito al contesto nel quale è stato siglato l'Atto di Ginevra, ricordo che l'Accordo di Lisbona è stato adottato nel 1958 e che della sua attuazione è responsabile l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), che detiene e gestisce, altresì, il registro internazionale delle denominazioni di origine.
  Gli Stati che ne sono Parti formano, nell'ambito dell'Unione per la protezione della proprietà industriale istituita dalla Convenzione di Parigi del 1883, un'unione particolare che ha lo scopo di realizzare un sistema che permetta alle denominazioni di origine protette in uno degli Stati dell'Unione particolare di beneficiare di un'unica registrazione internazionale e di essere tutelate da qualsiasi usurpazione o imitazione negli altri Paesi che sono parte dell'Unione medesima, in aggiunta alla protezione generale garantita dalla Convenzione di Parigi.Pag. 144
  L'Atto di Ginevra – che apporta integrazioni e precisazioni all'Accordo di Lisbona – si compone di 34 articoli ripartiti in 7 capitoli, recanti «Disposizioni introduttive e generali» (capitolo I), «Domanda e registrazione internazionale» (capitolo II), «Protezione» (capitolo III), «Rifiuto e altre azioni relative alla registrazione internazionale» (capitolo IV), «Disposizioni amministrative» (capitolo V), «Revisione ed emendamenti» (capitolo VI), «Disposizioni finali» (capitolo VII).
  Pur riprendendo le disposizioni di carattere istituzionale, procedurale e sostanziale dell'Accordo di Lisbona, l'Atto di Ginevra chiarisce l'ambito di applicazione della protezione, la portata sostanziale della protezione e la possibilità per le organizzazioni intergovernative di aderire al sistema allo scopo di rendere il sistema internazionale più inclusivo.
  L'Atto è volto a rafforzare il sistema di registrazione e protezione internazionale creato dall'Accordo di Lisbona attraverso:

   a) l'estensione dell'ambito di applicazione, assicurando all'intera categoria delle indicazioni geografiche la protezione che l'Accordo di Lisbona riserva alle sole denominazioni di origine;

   b) l'estensione della portata sostanziale della protezione, in modo da comprendere nella tutela, oltre alle usurpazioni, alle imitazioni e ad altre condotte contrarie alla protezione, anche altre forme di abuso particolarmente diffuse e dannose non previste dall'Accordo di Lisbona;

   c) l'allargamento del perimetro geografico della protezione, tramite la previsione che al sistema di protezione possano partecipare non più solo gli Stati, ma anche le organizzazioni intergovernative.

  In particolare, l'Atto di Ginevra è volto a garantire:

   a) pari dignità alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche attraverso l'estensione a queste ultime della protezione già prevista per le sole denominazioni di origine;

   b) un innalzamento della tutela nei territori delle Parti contraenti contro qualsiasi forma di abuso, compreso il caso di imitazioni che utilizzano termini quali «genere», «tipo», «stile» e similari, nonché contro la genericità e l'uso anteriore;

   c) la salvaguardia dei diritti acquisiti nei confronti delle Parti contraenti con le registrazioni delle denominazioni di origine ottenute fino all'entrata in vigore dell'Atto di Ginevra;

   d) la creazione dei presupposti giuridici per l'adesione del più ampio numero di Stati membri dell'OMPI e di organizzazioni intergovernative;

   e) l'eventuale pagamento di tasse nazionali da parte del depositante a favore delle autorità nazionali che lo richiedano ai fini dell'esame della richiesta di protezione nella loro giurisdizione.

  Per quanto riguarda le competenze della Commissione Politiche dell'Unione europea, ricorda che con la sentenza del 22 novembre 2022, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto la necessità di preservare l'anzianità e la continuità della protezione delle denominazioni di origine registrate a titolo dell'accordo di Lisbona nei sette Stati membri – tra i quali l'Italia – già parti di tale accordo, in particolare, in conformità del principio di leale cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati membri enunciato all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, al fine di proteggere i diritti acquisiti derivanti da tali registrazioni nazionali.
  La Corte ha statuito che occorre mantenere gli effetti delle parti annullate della previgente normativa per gli Stati membri che hanno già fatto uso dell'autorizzazione a ratificare l'atto di Ginevra o ad aderirvi fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza, di una nuova decisione del Consiglio che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 31 maggio scorso.
  A seguito dell'adozione di questa nuova normativa – la decisione (UE) 2023/1051 Pag. 145del Consiglio del 22 maggio 2023 – si è reso pertanto necessario procedere da parte italiana alla ratifica dell'Atto di Ginevra, in considerazione dell'interesse italiano a preservare l'anteriorità delle registrazioni internazionali delle denominazioni di origine, ottenute ai sensi dell'Accordo di Lisbona.
  È importante sottolineare, in conclusione, come il nostro Paese abbia un ruolo di leadership nell'UE e a livello mondiale per il suo alto numero di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche agricole, alimentari del vino e delle bevande spiritose, parte rilevante del made in Italy, da proteggere a livello multilaterale mediante l'Atto di Ginevra. Nello specifico, a partire dal 1970, l'Italia ha registrato 174 denominazioni di origine ai sensi dell'Accordo di Lisbona.
  Poiché non si ravvisano elementi di contrasto con l'ordinamento unionale, propone la presentazione di un parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.10.