ATTI DEL GOVERNO
Martedì 9 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.
La seduta comincia alle 14.35.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
Atto n. 107.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 19 gennaio 2024, ai sensi della relativa norma di delega e che il ciclo di audizioni avrà luogo nella seduta di domani.
Simonetta MATONE (LEGA), relatrice, preliminarmente esprime una valutazione positiva sul provvedimento in discussione – anche alla luce della sua esperienza professionale – in quanto codifica finalmente una materia per la quale vi è stata fino ad ora un'applicazione ondivaga. Evidenzia infatti come il testo in esame tipizzi in maniera tassativa le eccezioni da esso previste per i tempi massimi di autorizzazione al collocamento fuori ruolo per le cariche apicali.
Ricorda quindi che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge n. 71 del 2022, che conferisce al Governo la delega in materia, i cui criteri e principi direttivi sono puntualmente indicati nell'articolo 5 della medesima legge.
In ragione del meccanismo di «scorrimento del termine» – che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega – il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, viene ad essere prorogato di 90 giorni e dunque fino al 30 marzo 2024.Pag. 16
Il termine per l'espressione del parere scade il 19 gennaio 2024.
L'articolo 1 dello schema ne definisce l'ambito soggettivo di applicazione, nel senso che la disciplina in esame si applica al «fuori ruolo» dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
Al riguardo nella relazione illustrativa si sottolinea la auspicabilità della previsione futura di una disciplina unitaria sul punto, applicabile anche alla magistratura tributaria, nonché alla Avvocatura dello Stato, alle quali continuano quindi ad applicarsi le norme previste dalla legge n. 190 del 2012.
L'articolo 2 disciplina gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo, in attuazione di uno dei criteri di delega (lett. a) dell'articolo 5 della legge n. 71 del 2022).
Il comma 1 enuncia il principio di carattere generale secondo cui tutti gli incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni la cui assunzione non può garantire l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario possono essere svolti solo previo collocamento fuori ruolo ovvero, nei casi specificamente previsti dalla legge, previo collocamento in aspettativa.
Tra questi, il comma 2 cita esplicitamente gli incarichi di direttore dell'ufficio di gabinetto e di capo della segreteria del Ministro – come richiesto dalla medesima legge delega – , nonché gli altri incarichi indicati dall'articolo 20, comma 1, della medesima legge delega. Si tratta dei seguenti incarichi: capo e vice-capo dell'ufficio di gabinetto, Segretario generale della Presidenza del Consiglio o di Ministeri, capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio o Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali.
Il comma 3 consente comunque agli organi di autogoverno di autorizzare lo svolgimento di incarichi presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa, anche se non è garantito l'integrale svolgimento ordinario del lavoro giudiziario. Ciò soltanto nei casi in cui una specifica disposizione di legge prevede che questi incarichi siano svolti da magistrati senza collocamento fuori ruolo o in aspettativa e con esonero totale o parziale dalle attività giudiziarie.
Nella relazione illustrativa si richiama, a titolo esemplificativo, la disposizione che prevede l'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali dei magistrati componenti delle Commissioni di concorso per l'accesso alla magistratura.
L'articolo 3 disciplina al comma 1 la possibilità che il magistrato possa essere collocato in aspettativa, richiamando l'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, norma speciale derogante al regime ordinario di incompatibilità, che prevede la possibilità per il magistrato amministrativo di assumere a domanda, salvo motivi ostativi, incarichi presso qualunque soggetto pubblico.
Ai sensi del comma 2, in tutti i casi di collocamento in aspettativa senza assegni di cui al citato articolo 23-bis, il posto di provenienza è considerato vacante e il ricollocamento del magistrato a seguito della cessazione dell'aspettativa avviene secondo le modalità previste per il magistrato collocato fuori ruolo.
Come si precisa nella relazione illustrativa «si è in tal modo inteso da un lato esplicitare che anche il collocamento in aspettativa determina la vacanza del posto nell'ufficio di provenienza (così scongiurando prassi che tendevano a sovrapporre gli istituti per non creare vacanze nell'organico dell'ufficio di provenienza non risolvibili mediante gli ordinari bandi di tramutamento tra uffici giudiziari), dall'altro offrire anche al collocamento in aspettativa una disciplina organica modellata, di fatto, sull'istituto del fuori ruolo».
L'articolo 4 disciplina i requisiti per il collocamento fuori ruolo, secondo i criteri di delega (lett. e) ed f) del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 71 del 2022).
Il comma 1 prevede, in linea generale, che il collocamento del magistrato fuori ruolo non può essere autorizzato se ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: sono decorsi meno di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura; sono decorsi meno di tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un incarico Pag. 17svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni.
Con riguardo alla prima condizione il comma 2 precisa che il magistrato deve avere esercitato le funzioni per almeno dieci anni dalla data del loro conferimento, anche presso magistrature diverse da quelle di attuale appartenenza o avere prestato servizio presso l'Avvocatura dello Stato o presso gli organi costituzionali con esclusione di ogni periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato fuori ruolo o in aspettativa, salvi i casi di aspettativa per maternità o per congedo parentale e di svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 11, comma 3 (si tratta degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero e/o di supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale).
Il citato limite non trova applicazione nei casi in cui l'accesso alla magistratura avviene in ragione di provvedimenti che postulano l'ampio pregresso svolgimento di altre attività in quanto – come sottolinea la relazione illustrativa – in questi casi il limite di dieci anni precluderebbe di fatto la possibilità di accedere agli incarichi di fuori ruolo. La disposizione in oggetto richiama quindi il caso di conferimento delle funzioni nella qualifica di consigliere di Stato (articolo 19, comma 1, n. 2) della legge n. 186 del 1982), alla chiamata, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione di professori universitari o avvocati (articolo 1 della legge n. 303 del 1998) o, ancora, di funzionari dello Stato nominati consiglieri della Corte dei conti (articolo 7 comma terzo del R.D. n. 1214 del 1934).
Con riguardo alla seconda condizione, ai sensi del comma 3 il decorso di almeno tre anni dal rientro in ruolo a seguito di un precedente collocamento fuori ruolo si calcola dal momento in cui il magistrato ha assunto il nuovo incarico successivo al rientro in ruolo, escluso il periodo di tempo nel quale il magistrato sia stato collocato in aspettativa, ad esclusione, anche in questo caso, dell'aspettativa per maternità o per congedo parentale e degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie all'estero.
Il comma 4 prevede una serie di eccezioni alle limitazioni temporali illustrate.
Le limitazioni temporali non si applicano infatti: per lo svolgimento di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero ed equiparate; per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, nonché, limitatamente agli incarichi di segretario generale, vice-segretario o segretario delegato, presso gli organi di governo autonomo e presso la Scuola superiore della magistratura; per gli incarichi di segretario generale e vicesegretario generale, di capo e vice-capo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della giustizia; per i magistrati investiti di funzioni al vertice di autorità indipendenti; per gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio, con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con il Segretario del Consiglio dei Ministri e con singoli Ministri anche senza portafoglio, limitatamente, per ciascuna ipotesi, agli incarichi di capo o vice-capo; per gli incarichi di diretta collaborazione con i soggetti ai quali sono affidati compiti di rappresentanza e difesa dello Stato italiano presso Corti internazionali, per gli incarichi presso organismi giudiziari internazionali o sovranazionali, e per gli incarichi di esperto presso le medesime organizzazioni, nonché per gli incarichi di esperto giuridico conferiti dall'Amministrazione degli affari esteri.
L'articolo 5, consente il collocamento fuori ruolo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza (comma 1). Tale interesse sussiste quando consente al magistrato di acquisire competenze e conoscenze utili per l'esercizio della giurisdizione (comma 2).
Il comma 3 dispone che, nel valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza l'organo di governo autonomo deve tenere in ogni caso conto: della natura e delle competenze dell'ente conferente l'incarico; dell'attinenza del contenuto dell'incarico alla professione del magistrato;Pag. 18 della idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione.
In ogni caso l'organo di governo autonomo deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio delle magistrature (comma 4).
Il comma 5 fissa una presunzione di interesse dell'amministrazione tutte le volte in cui la legge affida esclusivamente a magistrati lo specifico incarico, nonché per gli incarichi presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, per gli incarichi apicali, anche di diretta collaborazione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri o per incarichi presso organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.
Non si ritiene invece sussistente l'interesse dell'amministrazione di appartenenza quando l'incarico non richieda un elevato grado di preparazione in materie giuridiche ovvero una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria o esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, giudiziaria, consultiva o di controllo (comma 6).
L'articolo 6 prevede alcuni casi nei quali il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato, salva diversa determinazione dell'organo di autogoverno.
Il comma 1 prevede che non possa essere collocato fuori ruolo il magistrato la cui sede di servizio presenti un rilevante indice di scopertura dell'organico stabilita in via generale dall'organo di governo autonomo.
Con riguardo alla scelta di rimettere agli organi di governo autonomo la decisione in ordine a quale sia l'indice di scopertura rilevante, senza fissarlo con l'intervento normativo in esame la relazione illustrativa evidenzia come tale scelta sia stata effettuata «in ragione del fatto che il criterio di delega espressamente prevede che la rilevante scopertura di organico» sia individuata «sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno». Tuttavia, si è chiarito che la scopertura rilevante debba essere «stabilita in via generale dall'organo di governo autonomo, non già, quindi, volta per volta, sulla base di valutazioni estemporanee legate alla singola pratica».
Si rileva che il criterio di delega (articolo 5, comma 1 lettera f) della legge delega) sembra escludere in ogni caso («non possa comunque essere autorizzato il collocamento») la possibilità del collocamento fuori ruolo nel caso in cui il magistrato sia assegnato ad una sede di servizio con una rilevante scopertura di organico. Invece, la norma in oggetto consente comunque una diversa valutazione da parte dell'organo di governo autonomo ai sensi del comma 3.
Il comma 2 prevede che non possa essere collocato fuori ruolo il magistrato che, alla data della deliberazione, sia impegnato nella trattazione di procedimenti penali per gravi reati in avanzato stato di istruttoria rispetto ai quali il suo allontanamento possa incidere gravemente sui tempi di definizione.
Ai sensi del comma 3, l'organo di governo autonomo può sempre valutare, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, la possibilità di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente nonché presso gli organi di cui all'articolo 11, comma 3 (si tratta degli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, o equiparati).
L'articolo 7 individua alcuni criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo. In particolare quando il numero di richieste di collocamento di magistrati fuori ruolo ecceda quello dei posti disponibili, l'organo di governo autonomo si determina sulla base della seguente graduatoria di priorità: incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati; incarichi di natura giudiziaria e giurisdizionale presso l'Unione europea o organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte; incarichi presso organi costituzionali; incarichi presso organi di rilevanza costituzionale; incarichi apicali e incarichi di diretta collaborazione, previsti da norme primarie, ricoperti presso organi istituzionali,Pag. 19 con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione (art. 13 del decreto-legge n. 217 del 2001, convertito in legge n. 317 del 2001); incarichi non giudiziari o giurisdizionali ricoperti presso organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte; altri incarichi.
L'articolo 8 disciplina la procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo. Il comma 1 prevede che il procedimento sia avviato su richiesta inoltrata all'organo di governo autonomo dall'amministrazione o dall'istituzione che richiede di conferire l'incarico, specificando durata, natura e tipologia dell'incarico (comma 2).
Con specifico riguardo ai magistrati ordinari si prevede che nel caso in cui la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministro della giustizia, il CSM debba inoltrare al Ministro della giustizia copia dell'istanza e della documentazione rilevante, per consentire al Guardasigilli di formulare eventuali osservazioni (comma 3).
L'articolo 9 precisa che il collocamento fuori ruolo possa essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, revocabile fino al momento in cui inizia l'effettivo svolgimento delle funzioni, cui deve essere allegata una relazione che espliciti le caratteristiche dell'incarico e i relativi compensi, nonché gli eventuali procedimenti o processi da lui trattati, o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta e le eventuali situazioni di conflitto di interesse.
Inoltre, il magistrato è anche tenuto ad allegare il parere del dirigente dell'ufficio, che deve contenere una valutazione relativa alla compatibilità dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, oltre all'indicazione dell'eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, per la trattazione di procedimenti, processi o affari tali che l'allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi.
Infine, qualora si tratti di magistrato ordinario, all'assenso deve essere allegato anche il parere del Consiglio giudiziario, ove applicabile.
Nell'ambito del procedimento è disciplinato anche il potere di valutazione dell'organo di governo autonomo: l'articolo 10 prevede infatti che l'organo di governo autonomo accerti la sussistenza dei presupposti dettati dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione.
L'articolo 11 disciplina i limiti di permanenza fuori ruolo per i magistrati.
Ai sensi del comma 1, i magistrati non possono essere collocati fuori ruolo per un tempo che superi complessivamente sette anni.
Peraltro, in conformità al criterio di delega, che espressamente prevede che debbano essere confermate le deroghe generali già oggi previste e che possano essere previste ulteriori deroghe, purché indicate tassativamente e, in questi casi, senza che la deroga possa comportare un collocamento fuori ruolo per un periodo superiore a dieci anni, il comma 2 ha individuato gli incarichi per i quali il tempo trascorso fuori ruolo può superare i sette anni, ma non può superare complessivamente dieci anni, limitandoli a quelli indicati dall'articolo 4, comma 4, dello schema in esame segnatamente alle lettere b), c) ed e).
Ai sensi del comma 3 non valgono i predetti limiti massimi di sette e di dieci anni per gli incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, tra i quali quelli presso Corti comunque denominate previste da accordi internazionali ai quali l'Italia aderisce, quello di procuratore capo europeo, di procuratore europeo, di magistrato di collegamento nonché per gli incarichi di coordinamento e/o supporto all'attività giudiziaria e giurisdizionale svolti a livello internazionale.
L'articolo 12, anche in relazione all'esigenza di raccordare il periodo trascorso fuori ruolo con la progressione in carriera, prevede che al termine del periodo trascorso fuori ruolo o in regime di aspettativa, l'istituzione conferente l'incarico debba redigere una dettagliata relazione illustrativa dell'attività svolta dal magistrato (comma 1), e che una relazione debba essere redatta, a richiesta del magistrato, anche in occasione delle valutazioni di professionalitàPag. 20 e della presentazione di domande per il conferimento di incarichi semidirettivi o direttivi (comma 2).
L'articolo 13 fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo.
Il comma 1 prevede che i magistrati ordinari non possano superare il numero di 180 unità. Per quanto riguarda i magistrati amministrativi e contabili il numero (per ciascuna categoria) è fissato in 25 unità.
Nella relazione illustrativa si sottolinea che, rispetto alla magistratura ordinaria, «l'effetto restrittivo sul numero dei magistrati collocabile fuori ruolo è estremamente più ampio di quello che potrebbe apparire. Infatti, attualmente nel numero massimo di 200 unita di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo non sono conteggiati (..) i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura e ad incarichi elettivi (..) con l'effetto che la riduzione effettiva è dal numero oggi possibile di, almeno, 241 al numero di 180».
Il comma 2, per i magistrati ordinari, interviene anche a delimitare in termini relativi, cioè rispetto alle diverse tipologie di incarichi, il numero di magistrati che possono essere collocati fuori ruolo, stabilendo che solo 40 unità possano essere collocati presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal CSM e dagli organi costituzionali. La relazione illustrativa giustifica tale scelta con la considerazione che, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, debbono essere quanto più limitati quegli incarichi che hanno minore attinenza con l'esperienza e la formazione dei magistrati.
Il comma 3 prevede una deroga ai limiti massimi previsti dal comma 1 e 2, per coloro che sono chiamati a coprire incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, nonché per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati.
Infine, il comma 4 prevede l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 1-bis del D.L. 143/2008. L'abroganda disposizione disciplina la deroga al limite massimo dei dieci anni di permanenza fuori ruolo per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il CSM e gli incarichi elettivi attesa la previsione di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) ed e) e all'articolo 11, comma 2 dello schema in esame.
L'articolo 14 – riprendendo quanto già previsto dal comma 70 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 – ribadisce al comma 1 che per gli incarichi elettivi, anche presso gli organi di governo autonomo, e di Governo le disposizioni dettate dal testo in esame non si applicano.
Analogamente, il comma 2 esclude l'applicazione delle disposizioni in commento ai casi di collocamento fuori ruolo ai sensi degli articoli 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi) e 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi) della stessa della legge 17 giugno 2022, n. 7.
L'articolo 15 detta la disciplina transitoria, per la quale la normativa introdotta dallo schema in esame si applica agli incarichi conferiti o autorizzati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (comma 1).
Si applica la disciplina vigente ai magistrati che sono già collocati fuori ruolo al momento della pubblicazione del decreto, ad eccezione dei magistrati che svolgono attività giudiziaria o giurisdizionale all'estero o a livello internazionale ai quali non si applicano i limiti temporali di permanenza nell'incarico previsti dalle disposizioni vigenti (comma 2).
Il comma 3, per i magistrati collocati fuori ruolo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, che abbiano anteriormente ricoperto incarichi con collocamento fuori ruolo, prevede che si applichi la disciplina relativa ai limiti temporali prevista dal decreto, computando la durata del precedente incarico nel termine Pag. 21complessivo di permanenza fuori ruolo, fatta eccezione per gli incarichi da conferire o autorizzare presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Parlamento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso gli organi di governo autonomo.
L'articolo 16 è volto a coordinare la vigente normativa con quella dettata dal provvedimento in esame. Si stabilisce a tal fine che l'attuale disciplina prevista dall'articolo 1, comma 68, primo periodo e commi da 69 a 72 della legge 190/2012 (valida per i magistrati già collocati fuori ruolo), non si applica ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili all'atto dell'entrata in vigore del decreto in esame.
L'articolo 17, al comma 1, dispone l'abrogazione dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Il comma 2 interviene sostituendo la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria.
Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 9 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.
La seduta comincia alle 14.40.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
C. 384 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).
Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che l'oggetto dell'esame, in questa fase, riguarda le sole parti modificate dall'altro ramo del Parlamento.
Andrea PELLICINI (FDI), relatore, sottolinea che l'unica modifica all'articolo 1 – che prevede l'istituzione della Commissione con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione di tale virus nel territorio nazionale – riguarda la specifica che tra i compiti dell'organo rientri quello di valutare oltre alla prontezza ed efficacia, anche la resilienza delle citate misure, anche al fine di fare fronte a una possibile futura nuova pandemia.
La modifica all'articolo 2, che ne disciplina la composizione, riguarda la prima convocazione della Commissione, che adesso i presidenti delle Camere devono effettuare entro quindici giorni dalla nomina, e non più entro dieci giorni come nel testo approvato in prima lettura.
L'articolo 3 che reca l'elenco dei compiti assegnati alla Commissione d'inchiesta, è stato modificato in più punti. Rispetto a quanto contenuto nel testo licenziato dalla Camera, è stata integrata la lettera i), relativa all'esame dei rapporti intercorsi tra le autorità dello Stato italiano e l'OMS ai fini della gestione dell'emergenza epidemiologica a partire dal periodo prepandemico, estendendone l'ambito anche alle relazioni con gli organismi dell'Unione europea.
È stata altresì modificata la lettera t), che nella formulazione attuale non prevede più che la Commissione debba anche individuare eventuali obblighi e restrizioni carenti di giustificazione o contrastanti con i princìpi costituzionali.
È stata, inoltre, soppressa la lettera v), relativa alla valutazione della illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza.
In relazione alla lettera dd), che nel testo approvato dalla Camera corrispondeva alla lettera ee), concernente lo svolgimento di indagini sugli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia nonché all'efficacia del piano vaccinale, nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una specificazione relativa alla verifica della tempestivaPag. 22 vaccinazione delle categorie dei soggetti più fragili.
L'articolo 4, non modificato dal Senato, prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
L'articolo 5 è stato integrato al Senato al fine di specificare che la Commissione, nelle materie attinenti alle finalità della propria indagine, possa ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste dell'autorità giudiziaria o di altri organi inquirenti, se non coperti da segreto di indagine.
Non sono state apportate modifiche né all'articolo 6 né all'articolo 7 recanti, rispettivamente, disposizioni sull'obbligo del segreto e la disciplina dell'organizzazione interna della Commissione ivi comprese le spese di funzionamento.
Ciro MASCHIO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.45.