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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 marzo 2024
263.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 29

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.20.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto Pag. 30dell'articolo 81 della Costituzione e osservazione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, ricorda preliminarmente che la Commissione Bilancio ha avviato, in data 28 febbraio 2024, l'esame del nuovo testo del disegno di legge in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Trasporti. In tale seduta, la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti con riferimento ai profili finanziari del provvedimento e, pertanto, il seguito del provvedimento era stato rinviato ad altra seduta.
  Rammenta, altresì, che la Commissione Trasporti ha quindi concluso, nella medesima giornata del 28 febbraio scorso, l'esame del provvedimento in sede referente, approvando due soli emendamenti dei relatori – concernenti, rispettivamente, le pene applicabili in caso di abbandono su strada di animali domestici e l'individuazione dei soggetti erogatori dei corsi extracurriculari di educazione stradale – che non presentano comunque profili problematici dal punto di vista finanziario, nonché talune correzioni di forma proposte ai sensi dell'articolo 90 del Regolamento.
  In tale quadro, con riferimento al testo ora all'esame dell'Assemblea, resta dunque ferma l'esigenza di acquisire dal Governo gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate in ordine ai profili finanziari del provvedimento nella citata seduta del 28 febbraio scorso.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste formulate dal relatore sui profili finanziari del provvedimento nella seduta del 28 febbraio scorso, assicura che agli accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, previsti dalla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, giacché i medesimi accertamenti sono già svolti in attuazione del vigente articolo 187, comma 2-bis, del codice della strada.
  Evidenzia che il registro delle agenzie telematiche per le imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica, istituito dall'articolo 6, costituisce una evoluzione di un elenco già esistente nell'ambito del sistema informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, pertanto, potrà provvedere alle attività relative alla sua istituzione e gestione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sugli stanziamenti destinati alla manutenzione evolutiva delle applicazioni informatiche nell'ambito dei capitoli 1276 e 1277 dello stato di previsione del medesimo Ministero.
  Fa presente che dalle disposizioni introdotte nell'articolo 10, comma 1, lettera b), che modificano il sistema sanzionatorio nei casi di violazioni plurime accertate con dispositivi automatici di controllo, non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica, in considerazione della riassegnazione alla spesa dei relativi proventi, in linea con quanto indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento con riferimento alle analoghe disposizioni contenute nel medesimo articolo 10.
  Ricorda che, con riferimento all'articolo 10, comma 2, presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è già operante un sistema informativo che consente la verifica della copertura assicurativa dei veicoli e, conseguentemente, agli eventuali interventi necessari ad assicurare l'accesso dei comuni e degli organi di polizia stradale al relativo elenco si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Segnala che alle attività di cui all'articolo 11, finalizzate all'approvazione e all'omologazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di un ente da esso vigilato, delle apparecchiature di rilevamento della velocità di navigazione nella laguna di Venezia, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, giacché si tratta di attività riconducibili a quelle già svolte dal medesimoPag. 31 Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni del codice della strada.
  Con riferimento all'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 80-bis, comma 4, garantisce che agli eventuali interventi necessari ad assicurare l'accesso e la consultazione dell'elenco telematico in cui sono inseriti i dati dei veicoli per i quali, dopo ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo, non siano stati apportati i prescritti adeguamenti, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sugli stanziamenti destinati alla manutenzione evolutiva delle applicazioni informatiche nell'ambito dei capitoli 1276 e 1277 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Rileva che gli oneri derivanti dalla corresponsione in favore di specifiche categorie di personale degli importi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, introdotti dall'articolo 13, comma 1, lettera b), saranno posti interamente a carico, rispettivamente, dei soggetti richiedenti e dei soggetti destinatari delle attività ispettive e di vigilanza.
  Ricorda che gli oneri derivanti dall'articolo 17, in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari, sono a carico degli enti gestori dell'infrastruttura ferroviaria, che vi provvedono nell'ambito delle risorse previste dal Contratto di programma – parte servizi destinate alla manutenzione.
  Fa presente che, all'articolo 19, occorre prevedere espressamente che i gestori delle infrastrutture ferroviarie provvederanno alla predisposizione e all'attuazione del programma annuale recante le modalità operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco nelle gallerie ferroviarie nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento ai provvedimenti di confisca dei veicoli nei casi di cui all'articolo 22, comma 2, precisa che si applica la disciplina di carattere generale relativa alla sanzione accessoria della confisca amministrativa di cui all'articolo 213 del codice della strada, ai sensi della quale gli oneri connessi alle spese per la custodia sono posti a carico, in prima istanza, del proprietario o, in caso di sua assenza, del conducente del veicolo o di altro soggetto obbligato in solido.
  Assicura che la novella recata dall'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 1.3, che rimette a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione, per la sosta a pagamento, delle modalità di riscossione, delle categorie di veicoli esentati e dei limiti massimi delle tariffe, non è suscettibile di determinare effetti negativi di gettito per gli enti locali.
  Sottolinea che la disposizione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), che consente ai veicoli al servizio di persone con disabilità di sostare gratuitamente in ogni caso nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, a prescindere dal fatto che gli stalli loro riservati siano già occupati o indisponibili, generalizza la possibilità di ricorrere a una facoltà già prevista a legislazione vigente e non è pertanto suscettibile di determinare effetti finanziari negativi.
  Evidenzia che la previsione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), che esclude l'onerosità dell'accesso alle zone a traffico limitato nei casi in cui siano riconosciute deroghe o permessi, non determina una riduzione dei proventi di competenza degli enti interessati, che hanno la facoltà di individuare, nell'ambito della loro autonomia, le deroghe e i permessi da accordare.
  Precisa che la previsione, introdotta dall'articolo 26, di un limite all'importo da corrispondere nell'ipotesi di ritardato pagamento delle sanzioni dovute per le violazioni del codice della strada, non comporta effetti negativi in termini di gettito, in quanto, permanendo l'efficacia deterrente delle sanzioni previste, non si determina un rallentamento dei pagamenti previsti.
  Chiarisce che le disposizioni dell'articolo 29, relative alla circolazione delle macchine agricole, non incidono sul trattamento fiscale relativo al loro acquisto o alla loro sostituzione o all'acquisto del relativo carburante, limitandosi a disciplinare le Pag. 32fattispecie nelle quali è consentita la loro circolazione su strada.
  Deposita, quindi, agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze riguardante le disposizioni di cui all'articolo 13 del provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,

   esaminati il testo del disegno di legge C. 1435 e abb.-A, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 14, contenuti nel fascicolo n. 1;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    agli accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, previsti dalla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 5), si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, giacché i medesimi accertamenti sono già svolti in attuazione del vigente articolo 187, comma 2-bis, del codice della strada;

    il registro delle agenzie telematiche per le imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica, istituito dall'articolo 6, costituisce una evoluzione di un elenco già esistente nell'ambito del sistema informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che, pertanto, potrà provvedere alle attività relative alla sua istituzione e gestione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sugli stanziamenti destinati alla manutenzione evolutiva delle applicazioni informatiche nell'ambito dei capitoli 1276 e 1277 dello stato di previsione del medesimo Ministero;

    dalle disposizioni introdotte nell'articolo 10, comma 1, lettera b), che modificano il sistema sanzionatorio nei casi di violazioni plurime accertate con dispositivi automatici di controllo, non derivano effetti negativi a carico della finanza pubblica, in considerazione della riassegnazione alla spesa dei relativi proventi, in linea con quanto indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento con riferimento alle analoghe disposizioni contenute nel medesimo articolo 10;

    con riferimento all'articolo 10, comma 2, presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è già operante un sistema informativo che consente la verifica della copertura assicurativa dei veicoli e, conseguentemente, agli eventuali interventi necessari ad assicurare l'accesso dei comuni e degli organi di polizia stradale al relativo elenco si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    alle attività di cui all'articolo 11, finalizzate all'approvazione e all'omologazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di un ente da esso vigilato, delle apparecchiature di rilevamento della velocità di navigazione nella laguna di Venezia, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, giacché si tratta di attività riconducibili a quelle già svolte dal medesimo Ministero ai sensi delle vigenti disposizioni del codice della strada;

    con riferimento all'articolo 12, comma 1, capoverso Art. 80-bis, comma 4, agli eventuali interventi necessari ad assicurare l'accesso e la consultazione dell'elenco telematico in cui sono inseriti i dati dei veicoli per i quali, dopo ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo, non siano stati apportati i prescritti adeguamenti, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sugli stanziamenti destinati alla manutenzione evolutiva delle applicazioni informatiche nell'ambito dei capitoli 1276 e 1277 dello stato di previsione del Pag. 33Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    gli oneri derivanti dalla corresponsione in favore di specifiche categorie di personale degli importi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, introdotti dall'articolo 13, comma 1, lettera b), saranno posti interamente a carico, rispettivamente, dei soggetti richiedenti e dei soggetti destinatari delle attività ispettive e di vigilanza;

    gli oneri derivanti dall'articolo 17, in materia di sicurezza dei passaggi a livello ferroviari, sono a carico degli enti gestori dell'infrastruttura ferroviaria, che vi provvedono nell'ambito delle risorse previste dal Contratto di programma – parte servizi destinate alla manutenzione;

    appare necessario prevedere espressamente, all'articolo 19, che i gestori delle infrastrutture ferroviarie provvederanno alla predisposizione e all'attuazione del programma annuale recante le modalità operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco nelle gallerie ferroviarie nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    con riferimento ai provvedimenti di confisca dei veicoli nei casi di cui all'articolo 22, comma 2, si applica la disciplina di carattere generale relativa alla sanzione accessoria della confisca amministrativa di cui all'articolo 213 del codice della strada, ai sensi della quale gli oneri connessi alle spese per la custodia sono posti a carico, in prima istanza, del proprietario o, in caso di sua assenza, del conducente del veicolo o di altro soggetto obbligato in solido;

    la novella recata dall'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 1.3, che rimette a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione, per la sosta a pagamento, delle modalità di riscossione, delle categorie di veicoli esentati e dei limiti massimi delle tariffe, non è suscettibile di determinare effetti negativi di gettito per gli enti locali;

    la disposizione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), che consentono ai veicoli al servizio di persone con disabilità di sostare gratuitamente in ogni caso nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, a prescindere dal fatto che gli stalli loro riservati siano già occupati o indisponibili, generalizza la possibilità di ricorrere a una facoltà già prevista a legislazione vigente e non è pertanto suscettibile di determinare effetti finanziari negativi;

    la previsione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), che esclude l'onerosità dell'accesso alle zone a traffico limitato nei casi in cui siano riconosciute deroghe o permessi, non determina una riduzione dei proventi di competenza degli enti interessati, che hanno la facoltà di individuare, nell'ambito della loro autonomia, le deroghe e i permessi da accordare;

    la previsione, introdotta dall'articolo 26, di un limite all'importo da corrispondere nell'ipotesi di ritardato pagamento delle sanzioni dovute per le violazioni del codice della strada, non comporta effetti negativi in termini di gettito, in quanto, permanendo l'efficacia deterrente delle sanzioni previste, non si determina un rallentamento dei pagamenti previsti;

    le disposizioni dell'articolo 29, relative alla circolazione delle macchine agricole, non incidono sul trattamento fiscale relativo al loro acquisto o alla loro sostituzione o all'acquisto del relativo carburante, limitandosi a disciplinare le fattispecie nelle quali è consentita la loro circolazione su strada;

   rilevata l'esigenza di:

    introdurre una espressa clausola di invarianza finanziaria all'articolo 6, al fine di prevedere che all'istituzione e alla gestione del registro ivi previsto si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili Pag. 34a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    precisare che le risorse destinate alla remunerazione delle attività ispettive e di vigilanza, a seguito del versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'articolo 13, comma 4, saranno successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa;

    riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 21, comma 1, capoverso 19-quater, al fine di meglio individuare il suo ambito di applicazione e di chiarire che all'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente:

    precisare, all'articolo 23, comma 1, lettera c), che permane applicabile il meccanismo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2021, secondo cui, in presenza di minori entrate per il bilancio degli enti locali, attestate dall'organo competente, gli enti stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree a pagamento, al solo ed esclusivo fine di compensare le predette minori entrate;

    integrare la procedura di esame parlamentare degli schemi dei decreti legislativi recanti la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, di cui all'articolo 35, comma 1, al fine di specificare che, nella ipotesi di ulteriore trasmissione alle Camere dei medesimi schemi di decreto nel caso in cui il Governo non si sia conformato ai pareri parlamentari in precedenza espressi, i predetti schemi siano sottoposti all'esame anche delle Commissioni competenti per i profili finanziari, in modo da consentire anche in questa fase una verifica in sede parlamentare in ordine ai loro effetti finanziari;

   segnalata l'opportunità di riconsiderare l'impianto delle disposizioni dell'articolo 13, ai fini di assicurare una loro maggiore omogeneità alla disciplina relativa ai trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelli finanziati attraverso attività in conto terzi,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5. All'istituzione e alla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 13, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:

  1-ter.1. Gli oneri derivanti dalla remunerazione delle attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono posti interamente a carico dei soggetti richiedenti.

   dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente:

  1-quinquies. Gli oneri derivanti dalla remunerazione delle attività di cui al comma 1-quater sono posti interamente a carico dei soggetti destinatari delle attività ispettive e di vigilanza.

   al comma 4, sostituire le parole da: e le modalità fino alla fine del comma con le seguenti: dovuti dai soggetti destinatari delle attività ispettive e di vigilanza ai sensi dell'articolo 19, comma 1-quinquies, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e le relative modalità di versamento all'entrata del bilancio Pag. 35dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.

  All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: i gestori predispongono aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

  All'articolo 21, comma 1, al capoverso 19-quater sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 188, comma 3-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

  All'articolo 35, comma 1, sesto periodo, dopo le parole: per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari

   e con la seguente osservazione:

  Si valuti l'opportunità di riconsiderare l'impianto delle disposizioni dell'articolo 13, ai fini di assicurare una loro maggiore omogeneità alla disciplina relativa ai trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelli finanziati attraverso attività in conto terzi.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita al testo del provvedimento.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 14 del provvedimento, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in riferimento agli effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte emendative:

   Ghirra 1.20, volta a prevedere che, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ogni Commissione medica locale sia autorizzata a rilasciare uno specifico codice identificativo, da riportare sulla patente di guida, con il quale si certifica che il conducente è in cura con cannabis medica, prescritta e rilasciata sulla base di precisi piani terapeutici. La proposta prevede, altresì, che in tali casi non si applichino le disposizioni previste dai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dell'articolo 187 del codice della strada, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 10), del provvedimento in esame, in riferimento alla fattispecie relativa alla guida in stato di alterazione determinato dall'assunzione di stupefacenti. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità che dallo svolgimento delle attività volte al rilascio del codice identificativo possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non fronteggiabili con le risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con quanto previsto dall'articolo 36 del provvedimento;

   Ghirra 2.1001 e Pastorino 4.42, che, nell'aggiungere l'articolo 222-bis al Codice della strada, sono volte ad introdurre la previsione di circostanze aggravanti per i reati commessi in danno di animali dagli utenti della strada servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione, nonché la previsione della misura cautelare del sequestro del mezzo utilizzato per la commissione di tali reati e, in caso di condanna,Pag. 36 la confisca del medesimo. Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se dal sequestro o dalla confisca del mezzo possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica connessi alla custodia del bene sequestrato o confiscato;

   Iaria 3.1, che è volta a prevedere che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisca, con proprio decreto, un cronoprogramma finalizzato all'installazione del dispositivo di tipo alcolock su tutti i mezzi di trasporti pubblico su gomma nonché dei veicoli adibiti al trasporto collettivo di persone e degli scuolabus. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa in esame, posto che la formulazione della stessa non consente di escludere lo svolgimento di attività potenzialmente onerose a carico delle pubbliche amministrazioni, senza che siano tuttavia indicate le risorse tramite cui farvi fronte;

   Gadda 05.01, volta a prevedere l'istituzione di osservatori regionali sulla sicurezza stradale da parte delle regioni medesime, per il finanziamento dei quali viene istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. La proposta emendativa provvede alla copertura finanziaria dei predetti oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che reca per l'anno in corso le occorrenti disponibilità. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, anche considerando che la proposta prevede una copertura finanziaria limitata ad un biennio a fronte di oneri che appaiono presentare carattere permanente;

   Iaria 5.10, volta ad inserire, tra i corsi extracurriculari organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie, dalla cui partecipazione consegue l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo all'atto del rilascio della patente, anche i corsi aventi ad oggetto la mobilità sostenibile e il mobility management scolastico. Al riguardo, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa la possibilità per le istituzioni scolastiche interessate di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza nell'ambito delle risorse disponibili, in linea con le rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica in riferimento alla neutralità finanziaria dell'articolo 4 del presente disegno di legge, nel testo originario;

   Ghirra 5.28, che, nel modificare l'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, riguardante l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica, è volto a prevedere, tra le materie oggetto di apprendimento, l'educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile. Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca se allo svolgimento delle attività in commento possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto della clausola generale di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 36 del provvedimento, tenuto conto che l'educazione stradale già rientra a legislazione vigente tra le materie oggetto di insegnamento nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica;

   Casu 8.1002, che, nel modificare l'articolo 126 del Codice della strada, è volta, tra l'altro, a prevedere che la conferma della validità della patente di guida sia subordinata anche all'esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca gli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame, anche al fine di verificare se le attività di formazione permanente debbano essere assicurate da soggetti pubblici e se dallo svolgimento di tali attività possano derivare nuovi Pag. 37o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Osserva che le restanti proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 14 contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Avverte, infine, che le proposte riferite agli articoli successivi all'articolo 14 saranno esaminate in una successiva seduta della Commissione.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sugli emendamenti Ghirra 1.20, Ghirra 2.1001, Iaria 3.1, Pastorino 4.42, Iaria 5.10, Ghirra 5.28 e Casu 8.1002, in quanto dette proposte sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, Con riferimento all'articolo premissivo Gadda 05.01, afferma che, in assenza di idonea relazione tecnica, non è possibile verificare la congruità della copertura finanziaria indicata dalla proposta emendativa e, pertanto, non si può escludere che dalla stessa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di idonea quantificazione o copertura.
  Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Traversi 5.18, volto a modificare il capoverso 2-ter dell'articolo 5, comma 1, del provvedimento, allo scopo di comprendere i professionisti specializzati in mobility management tra i soggetti erogatori dei corsi extra-curricolari di educazione stradale di cui all'articolo 230 del Codice della strada. Riguardo a tale proposta emendativa fa presente che, in assenza di idonea relazione tecnica, non è possibile escludere che la proposta comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, che non sono quantificati e per i quali non è prevista idonea copertura finanziaria.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) in relazione al parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sull'emendamento Iaria 3.1, reputa non fondato ritenere che tale proposta emendativa determini oneri a carico della finanza pubblica. Nel ricordare infatti che l'articolo 3, comma 1, del provvedimento prevede l'obbligo di installazione del dispositivo dell'alcolock sui veicoli condotti dai condannati per guida con tasso alcolemico fuori norma a spese dei medesimi, ritiene che tale disposizione debba essere applicata anche ai mezzi di trasporto di proprietà degli enti pubblici che, altrimenti, non potrebbero essere utilizzati.
  Conclude, pertanto, che l'emendamento Iaria 3.1, nel prevedere l'obbligo di stabilire un cronoprogramma finalizzato all'installazione del dispositivo alcolock per tutti i mezzi del trasporto pubblico su gomma, dei veicoli adibiti al trasporto collettivo di persone e degli scuolabus, non è idoneo a comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quanto già determinato dall'articolo 3 del provvedimento.

  Marco GRIMALDI (AVS), in riferimento al parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sugli emendamenti Ghirra 2.1001 e Pastorino 4.42, chiede per quale motivo l'introduzione di circostanze aggravanti del reato di maltrattamento di animali comporti oneri a carico della finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'emendamento Ghirra 1.20, volto ad escludere l'applicazione delle disposizioni riguardanti la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ai soggetti che sono in cura con cannabis medica, sottolinea che il riconoscimento di tali cure mediche da parte della legislazione regionale e la produzione della cannabis da parte dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze dovrebbero indurre a disciplinare le fattispecie di guida effettuata dai soggetti sottoposti a tali terapie in modo differenziato. In proposito ricorda la normativa speciale prevista per il rilascio e il rinnovo delle patenti guida ai soggetti affetti dalla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno che si sottopongono alla ventiloterapia notturna con CPAP.
  Chiede quindi alla rappresentante del Governo di precisare le ragioni attinenti ai profili finanziari che motivano il parere contrario espresso sull'emendamento Ghirra 1.20.

Pag. 38

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), con riferimento all'emendamento Casu 8.1002, chiede alla sottosegretaria Albano di chiarire per quale motivo comporti oneri a carico della finanza pubblica subordinare la conferma della validità della patente di guida all'esito positivo di attività di formazione permanente che sono svolte a spese dei soggetti privati che sarebbero obbligati a frequentarle.

  Ida CARMINA (M5S), con riferimento all'emendamento Iaria 5.10, afferma di non comprendere per quale ragione l'estensione alla materia della mobilità sostenibile e del mobility management scolastico dei corsi extra-curricolari di educazione stradale, organizzati dalle istituzioni scolastiche per conseguire punti aggiuntivi all'atto del rilascio della patente, determini nuovi oneri per la finanza pubblica.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta ai deputati intervenuti, alla luce di un ulteriore approfondimento delle implicazioni finanziarie delle proposte emendative in esame, conferma il parere contrario sugli emendamenti Ghirra 1.20, Iaria 3.1 e Iaria 5.10, mentre, modificando il parere espresso in precedenza, esprime nulla osta sugli emendamenti Ghirra 2.1001, Pastorino 4.42 e Casu 8.1002.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.20, 3.1, 05.01, 5.10, 5.18, 5.28, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 14.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con il parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 14 del provvedimento.

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici.
C. 1315.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, osserva che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni relative alla promozione e alla valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici e che tanto il testo originario quanto gli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente non sono corredati di relazione tecnica.
  In merito ai profili di quantificazione del testo risultante dall'esame in sede referente, rileva preliminarmente che le norme in esame recano disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici. In particolare, le disposizioni prevedono che, nell'ambito della realizzazione delle opere e degli edifici pubblici nuovi nonché della ristrutturazione edilizia e urbanistica di quelli esistenti, le amministrazioni pubbliche destinino all'installazione di opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici medesimi una quota dell'importo totale, variabile a seconda dell'importo dei lavori.
  Al riguardo, evidenzia che le disposizioni, in quanto volte a finalizzare una quota delle risorse del quadro economico di ciascun appalto pubblico a una determinata voce di spesa, parrebbero destinate ad operare nell'ambito di stanziamenti già deliberati, ciò anche considerato che la legge sarebbe applicabile solo agli appalti che saranno ricompresi nei prossimi aggiornamenti dei programmi triennali dei lavori, e non agli appalti in essere: tale ricostruzione, però, presuppone che le somme destinate, a legislazione vigente, alle opere pubbliche siano comunque capienti anche a fronte dell'inclusione, nei relativi capitolati, di acquisti di opere d'arte. Circa tale questione ritiene necessario acquisire elementi informativi da parte del Governo, Pag. 39al fine di escludere effetti finanziari collegati ad eventuali incrementi dei costi negli appalti.
  Analogamente, riguardo alle altre possibili voci di spesa che potrebbero derivare, al sussistere dei presupposti, dall'attuazione della presente legge, ossia il funzionamento dell'apposita commissione incaricata di scegliere gli artisti chiamati ad eseguire le opere, critico o storico dell'arte per importi inferiori o pari a 500.000 euro e direttore di museo d'arte contemporanea o di accademia di belle arti per importi superiori, e la nomina di un commissario straordinario con potere sostitutivo in caso di inadempienza, ritiene che andrebbe chiarito se anche dette voci di spesa siano da considerare incluse nel quadro economico dell'appalto oppure aggiuntive.
  Infine, per quanto attiene al Fondo nazionale per le opere d'arte nelle opere e negli edifici pubblici, cui affluiscono le quote relative ai lavori per i quali l'amministrazione pubblica ritenga che l'installazione di opere d'arte non sia compatibile o coerente con i lavori e con gli interventi da realizzare, prende atto che le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: sotto questo profilo non formula osservazioni, tenuto conto che il Fondo opera nel limite delle disponibilità. Ciò premesso, tuttavia, tenuto conto che le risorse del Fondo sono utilizzate sulla base di programmi triennali, ritiene utile acquisire chiarimenti circa la questione se tale programmazione pluriennale sia compatibile con un gettito annuale che risulta incerto nell'an e nel quantum.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dell'articolo 7 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo la quale dall'attuazione della proposta in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, fermo quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, ritiene che potrebbe valutarsi l'opportunità di integrare la predetta clausola al fine di prevedere espressamente che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 5 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane.
Atto n. 121.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nell'avvertire che in data odierna il Presidente della Camera ha trasmesso l'atto di mancata intesa sancito in sede di Conferenza unificata sullo schema di decreto legislativo, segnala che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile procedere all'espressione del parere.

Pag. 40

  La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione una nota dell'Ufficio legislativo – Economia del Ministero dell'economia e delle finanze contenente le risposte alle richieste di chiarimento sui profili finanziari del provvedimento formulate dalla relatrice (vedi allegato 2).

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti nella nota testé depositata dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (Atto n. 121);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione in materia di invecchiamento attivo di cui all'articolo 4, comma 1, potranno essere realizzate a valere sui fondi destinati all'informazione sanitaria ai fini della promozione della salute iscritti sul capitolo 5510, piano gestionale n. 12, dello stato di previsione del Ministero della salute, senza recare pregiudizio alle ulteriori campagne di comunicazione già programmate a legislazione vigente a valere sui medesimi fondi;

    le regioni e gli enti locali provvederanno ai Piani d'azione per la promozione dell'accessibilità delle persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio di cui all'articolo 4, comma 4, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    le misure per la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l'invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana di cui all'articolo 5 saranno garantite dai datori di lavoro pubblici a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, giacché gli interventi di carattere obbligatorio sono riconducibili a quelli già previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

    nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, volte a favorire il turismo del benessere e il turismo lento, il Ministero del turismo eserciterà esclusivamente attività di carattere meramente promozionale, sostenibili con le risorse disponibili a legislazione vigente, allo scopo potendosi avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche della collaborazione di ENIT – Agenzia nazionale del turismo ovvero di altri enti strumentali;

    gli effetti derivanti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto dall'utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per le finalità di cui agli articoli 9 e 29 sono già scontati nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, giacché i predetti effetti sono stati puntualmente quantificati all'atto dell'istituzione del fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU, di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020;

    agli oneri derivanti dalla gestione e dalla manutenzione degli strumenti funzionali all'erogazione di servizi di telemedicina di cui all'articolo 9 si provvederà a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche considerando che le prestazioni fornite in telemedicina hanno carattere sostitutivo rispetto a quelle rese in presenza;

    l'Agenas provvederà alla verifica dell'andamento dell'attività di erogazione dei servizi di telemedicina prevista dall'articolo 9 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di compiti riconducibili alle funzioni istituzionali dell'Agenzia medesima;

    l'accesso alla valutazione multidimensionale unificata in favore delle personePag. 41 anziane, di cui all'articolo 10, avrà luogo nei termini indicati dagli articoli 27, commi 2 e 7, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente;

    le risorse del Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori, di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020, utilizzate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, non corrispondono a risorse riportate da esercizi precedenti e potranno essere destinate alle finalità indicate dal medesimo articolo 12 nell'ambito della convenzione esistente tra il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e la società Sport e salute s.p.a.;

    gli interventi volti all'individuazione, in coerenza con la procedura di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e alla loro progressiva attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e degli obiettivi di servizio nelle aree di cui all'articolo 22, comma 2, del provvedimento in esame, anche nei confronti delle categorie di persone diverse dalla platea degli anziani non autosufficienti, rientrano nella sfera di competenza delle regioni, le quali provvedono, sulla base delle esigenze dell'utenza del proprio territorio, a modulare e quantificare le risorse da destinarvi, nei limiti di quelle disponibili a legislazione vigente;

    le attività, di cui all'articolo 23, relative al monitoraggio e alla definizione dei criteri e degli indicatori specifici relativi allo stato di attuazione dell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e degli obiettivi di servizio, nonché degli interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli stessi saranno svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    con riferimento all'articolo 25, all'implementazione dei servizi di comunità volti a contrastare l'isolamento relazionale e la marginalizzazione delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie, le amministrazioni interessate provvederanno nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    le attività finalizzate all'elaborazione del progetto individualizzato di assistenza integrata, nell'ambito della valutazione multidimensionale unificata di cui all'articolo 27, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che a decorrere dall'anno 2023 è previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato degli operatori sociali chiamati a comporre le équipe sociosanitarie integrate;

    al trattamento economico del personale delle équipe operanti, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, per le attività svolte nell'ambito dei Punti unici di accesso, si provvederà nei limiti del finanziamento statale corrente del Servizio sanitario nazionale anche in considerazione del fatto che l'impiego di tale personale costituisce una mera possibilità;

    con riferimento all'articolo 29, le risorse destinate nell'ambito del PNRR al subinvestimento “Casa come primo luogo di cura” consentiranno di prendere in carico almeno 42.000 pazienti nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata;

    l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria integrata di cui al medesimo articolo 29 sarà assicurata oltre l'anno 2026 nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, in quanto le relative attività si inseriscono nella corrente gestione sanitaria dei pazienti che accedono a servizi di assistenza domiciliare afferenti al Servizio sanitario regionale;

    con riferimento all'articolo 31, comma 4, la previsione del progressivo potenziamento delle azioni delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private accreditate e dei servizi sociali non Pag. 42determina modifiche nell'erogazione delle prestazioni da assicurare agli anziani non autosufficienti, che avrà luogo nell'ambito delle risorse indicate dall'articolo 8 della legge n. 33 del 2023;

    la definizione, demandata dall'articolo 31, comma 7, a un decreto del Ministro della salute, di requisiti ulteriori di qualità per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e organizzazioni pubbliche e private che erogano prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari a carattere sanitario e sociosanitario, potrà solo in via eventuale dare luogo a interventi strutturali e organizzativi volti al conseguimento di tali ulteriori requisiti, fermo restando che detti interventi dovranno essere realizzati, in ogni caso, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente;

    la disposizione di cui all'articolo 33, comma 3, si limita a consentire alle persone con disabilità già accertata di accedere, al compimento del sessantacinquesimo anno di età e su richiesta, a interventi e prestazioni previsti per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti, non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    gli adempimenti previsti a carico dell'INPS in conseguenza dell'introduzione della prestazione universale di cui all'articolo 34, con specifico riferimento alla valutazione del bisogno assistenziale di livello gravissimo sulla platea dei soggetti aventi diritto alla prestazione medesima, potranno essere sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    la quantificazione, recata dall'articolo 36, comma 6, dell'onere derivante dalla quota integrativa della prestazione universale istituita, in via sperimentale, dall'articolo 34, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è stata effettuata in via prudenziale, individuando la platea dei potenziali beneficiari della prestazione in misura pari al 23 per cento dei percettori dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 18 del 1980 con un'età anagrafica di almeno 80 anni, sulla base dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, e tenendo conto che non tutti i beneficiari vi accederanno per l'intera durata della sperimentazione o per l'importo massimo previsto;

    alle attività di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, volte all'istituzione dei registri di assistente familiare, alla sottoscrizione di accordi di collaborazione interistituzionale tra i centri per l'impiego e gli ambiti territoriali sociali (ATS), nonché alla promozione di corsi di formazione professionale per l'acquisizione della qualifica di assistente familiare, le regioni provvederanno nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 5 del medesimo articolo;

    le regioni provvederanno all'attuazione delle misure di sostegno ai caregiver familiari e di valorizzazione dell'esperienza da questi ultimi maturata nell'attività di assistenza e cura, di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 39, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 13 del medesimo articolo;

    con riferimento all'articolo 41, la riduzione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, disposta con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 36, comma 2, lettera b), del provvedimento in esame, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

   rilevata l'esigenza di:

    modificare la formulazione delle clausole di invarianza finanziaria di cui ai Pag. 43commi 4 e 5 dell'articolo 4, al fine di assicurarne la precettività e di richiamare anche l'utilizzo delle risorse strumentali disponibili a legislazione vigente;

    precisare nell'ambito dell'articolo 13, relativo alle misure per incentivare la relazione con animali di affezione, che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 213 del 2023 sono destinate anche all'acquisto di beni alimentari destinati ai medesimi animali e che le medesime risorse saranno ripartite tra le regioni;

    precisare che per la partecipazione ai lavori del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana da parte dei soggetti invitati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

    configurare in termini di facoltà le disposizioni dell'articolo 20, comma 1, in materia di costruzione di percorsi formativi per l'acquisizione di competenze digitali da parte delle persone anziane, al fine di garantire la possibilità di darvi attuazione nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 20, comma 3;

    modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 6 dell'articolo 25, al fine di assicurarne la precettività;

    precisare la formulazione delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 30, comma 4,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: risorse umane aggiungere le seguenti: , strumentali

   comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare

  All'articolo 6, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.

  All'articolo 13, comma 3, dopo le parole: spese medico-veterinarie aggiungere le seguenti: o alimentari;.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 3, sopprimere le parole: o alimentari,

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e di beni alimentari destinati ai medesimi animali”

   al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: “criteri di ripartizione” sono inserite le seguenti: “tra le regioni”.

  All'articolo 15, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la partecipazione ai lavori del CIPA di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  All'articolo 20, comma 1, sostituire la parola: favoriscono con le seguenti: possono favorire.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le istituzioni scolastiche provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 25, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.

Pag. 44

  All'articolo 30, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), in riferimento all'articolo 7 dello schema di decreto, pur condividendo la apprezzabile finalità di favorire la mobilità delle persone anziane, non ritiene tuttavia ragionevole destinare a tale scopo una quota del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Nel ricordare che le risorse afferenti a tale Fondo sono limitate in rapporto agli utilizzi già previsti dalla legislazione vigente tanto che presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato istituito un gruppo di lavoro per approfondire il tema, afferma che non appare credibile far gravare anche le misure riguardanti la mobilità delle persone anziane sulle medesime risorse.
  Nel sottolineare che anche le regioni che hanno negato la propria intesa in sede di Conferenza unificata hanno rilevato la mancata previsione di risorse finanziarie aggiuntive e strutturali, chiede di inserire nella proposta di parere formulata dalla relatrice un'osservazione con la quale la Commissione Bilancio sottolinei la sperequazione tra le risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e la realizzazione delle ulteriori finalità a cui tale risorse sarebbero destinate.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, nel ritenere senz'altro pertinenti le questioni sollevate dalla deputata Guerra in merito all'articolo 7 del provvedimento in esame, anche tenuto conto della limitata capienza finanziaria del Fondo interessato, invita la collega a precisare in termini più puntuali la propria proposta, ai fini di una compiuta valutazione della stessa e di un suo eventuale inserimento nella proposta di parere già formulata.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP), intervenendo anch'egli sulle disposizioni di cui all'articolo 7, pone l'accento sui dati contenuti nella relazione tecnica allegata al provvedimento, da cui si evince chiaramente che la popolazione italiana avente più di 65 anni risiede in larga prevalenza nelle grandi città del Nord Italia. In ragione di ciò, evidenzia come la destinazione di una quota del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale alla promozione della mobilità delle persone anziane, prevista dal citato articolo 7, determinerebbe quale inevitabile conseguenza una significativa traslazione di risorse verso le aree centro-settentrionali del nostro Paese, con contestuale diminuzione di quelle indirizzate alle aree meridionali, più bisognose di sostegno. Ravvisa, pertanto, la palese incongruenza dell'intervento normativo in esame, tanto più in assenza di un corrispondente, adeguato rifinanziamento del Fondo stesso.
  Osserva infatti che, in tal modo, si accentuerebbero ulteriormente i già rilevanti divari esistenti tra le diverse zone d'Italia, cui concorrerebbero, a suo avviso, anche le previsioni del disegno di legge del Governo recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

  Silvia ROGGIANI (PD-IDP), associandosi alle valutazioni svolte dai colleghi in precedenza intervenuti, ritiene che un adeguato rifinanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale costituisce una condizione imprescindibile rispetto alla previsione di qualsivoglia intervento normativo nella direzione indicata dall'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in esame. Rammenta, in proposito, come la Commissione Trasporti della Camera dei deputati abbia di recente approvato una risoluzione in tal senso, presentataPag. 45 dal gruppo del Partito Democratico ma condivisa trasversalmente da altre forze politiche, finalizzata a impegnare il Governo a un significativo incremento della dotazione del citato Fondo e a proseguire le iniziative volte alla rimodulazione dei criteri di definizione dei costi standard e alla definizione di adeguati livelli di servizio.

  Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) sottopone quindi alla valutazione della Commissione e della rappresentante del Governo un'ipotesi di osservazione riferita all'articolo 7 dello schema di decreto, ai fini di un suo eventuale inserimento nella proposta di parere dianzi formulata.
  Rileva che tale osservazione è volta, in particolare, ad invitare il Governo, anche ai fini della definizione di adeguati livelli di servizio da parte del gruppo di lavoro istituito a tal fine presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valutare le problematiche che l'introduzione di una nuova, importante e condivisa, finalizzazione nelle modalità di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale può determinare per la garanzia del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni in questo ambito, con riferimento tanto alla sua adeguatezza complessiva, quanto alla necessità di non ampliare i divari territoriali esistenti.

  Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, nel condividere l'osservazione indicata dall'onorevole Guerra, formula pertanto la seguente nuova proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (Atto n. 121);

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    le campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione in materia di invecchiamento attivo di cui all'articolo 4, comma 1, potranno essere realizzate a valere sui fondi destinati all'informazione sanitaria ai fini della promozione della salute iscritti sul capitolo 5510, piano gestionale n. 12, dello stato di previsione del Ministero della salute, senza recare pregiudizio alle ulteriori campagne di comunicazione già programmate a legislazione vigente a valere sui medesimi fondi;

    le regioni e gli enti locali provvederanno ai Piani d'azione per la promozione dell'accessibilità delle persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio di cui all'articolo 4, comma 4, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    le misure per la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l'invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana di cui all'articolo 5 saranno garantite dai datori di lavoro pubblici a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, giacché gli interventi di carattere obbligatorio sono riconducibili a quelli già previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

    nell'ambito dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, volte a favorire il turismo del benessere e il turismo lento, il Ministero del turismo eserciterà esclusivamente attività di carattere meramente promozionale, sostenibili con le risorse disponibili a legislazione vigente, allo scopo potendosi avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche della collaborazione di ENIT – Agenzia nazionale del turismo ovvero di altri enti strumentali;

    gli effetti derivanti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto dall'utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per le finalità di cui agli articoli 9 e 29 sono già scontati nell'ambito degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, giacché i predetti effetti sono stati puntualmente quantificati all'atto dell'istituzione del fondo di rotazione per l'attuazionePag. 46 del Next Generation EU, di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge n. 178 del 2020;

    agli oneri derivanti dalla gestione e dalla manutenzione degli strumenti funzionali all'erogazione di servizi di telemedicina di cui all'articolo 9 si provvederà a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, anche considerando che le prestazioni fornite in telemedicina hanno carattere sostitutivo rispetto a quelle rese in presenza;

    l'Agenas provvederà alla verifica dell'andamento dell'attività di erogazione dei servizi di telemedicina prevista dall'articolo 9 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, trattandosi di compiti riconducibili alle funzioni istituzionali dell'Agenzia medesima;

    l'accesso alla valutazione multidimensionale unificata in favore delle persone anziane, di cui all'articolo 10, avrà luogo nei termini indicati dagli articoli 27, commi 2 e 7, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente;

    le risorse del Fondo per la promozione dell'attività sportiva di base sui territori, di cui all'articolo 1, comma 561, della legge n. 178 del 2020, utilizzate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, non corrispondono a risorse riportate da esercizi precedenti e potranno essere destinate alle finalità indicate dal medesimo articolo 12 nell'ambito della convenzione esistente tra il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e la società Sport e salute s.p.a.;

    gli interventi volti all'individuazione, in coerenza con la procedura di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e alla loro progressiva attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e degli obiettivi di servizio nelle aree di cui all'articolo 22, comma 2, del provvedimento in esame, anche nei confronti delle categorie di persone diverse dalla platea degli anziani non autosufficienti, rientrano nella sfera di competenza delle regioni, le quali provvedono, sulla base delle esigenze dell'utenza del proprio territorio, a modulare e quantificare le risorse da destinarvi, nei limiti di quelle disponibili a legislazione vigente;

    le attività, di cui all'articolo 23, relative al monitoraggio e alla definizione dei criteri e degli indicatori specifici relativi allo stato di attuazione dell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e degli obiettivi di servizio, nonché degli interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli stessi saranno svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    con riferimento all'articolo 25, all'implementazione dei servizi di comunità volti a contrastare l'isolamento relazionale e la marginalizzazione delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie, le amministrazioni interessate provvederanno nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    le attività finalizzate all'elaborazione del progetto individualizzato di assistenza integrata, nell'ambito della valutazione multidimensionale unificata di cui all'articolo 27, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che a decorrere dall'anno 2023 è previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato degli operatori sociali chiamati a comporre le équipe sociosanitarie integrate;

    al trattamento economico del personale delle équipe operanti, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, per le attività svolte nell'ambito dei Punti unici di accesso, si provvederà nei limiti del finanziamento statale corrente del Servizio sanitario nazionale anche in considerazione del fatto che l'impiego di tale personale costituisce una mera possibilità;

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    con riferimento all'articolo 29, le risorse destinate nell'ambito del PNRR al subinvestimento “Casa come primo luogo di cura” consentiranno di prendere in carico almeno 42.000 pazienti nell'ambito del servizio di assistenza domiciliare integrata;

    l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria integrata di cui al medesimo articolo 29 sarà assicurata oltre l'anno 2026 nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, in quanto le relative attività si inseriscono nella corrente gestione sanitaria dei pazienti che accedono a servizi di assistenza domiciliare afferenti al Servizio sanitario regionale;

    con riferimento all'articolo 31, comma 4, la previsione del progressivo potenziamento delle azioni delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private accreditate e dei servizi sociali non determina modifiche nell'erogazione delle prestazioni da assicurare agli anziani non autosufficienti, che avrà luogo nell'ambito delle risorse indicate dall'articolo 8 della legge n. 33 del 2023;

    la definizione, demandata dall'articolo 31, comma 7, a un decreto del Ministro della salute, di requisiti ulteriori di qualità per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e organizzazioni pubbliche e private che erogano prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari a carattere sanitario e sociosanitario, potrà solo in via eventuale dare luogo a interventi strutturali e organizzativi volti al conseguimento di tali ulteriori requisiti, fermo restando che detti interventi dovranno essere realizzati, in ogni caso, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente;

    la disposizione di cui all'articolo 33, comma 3, si limita a consentire alle persone con disabilità già accertata di accedere, al compimento del sessantacinquesimo anno di età e su richiesta, a interventi e prestazioni previsti per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti, non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    gli adempimenti previsti a carico dell'INPS in conseguenza dell'introduzione della prestazione universale di cui all'articolo 34, con specifico riferimento alla valutazione del bisogno assistenziale di livello gravissimo sulla platea dei soggetti aventi diritto alla prestazione medesima, potranno essere sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    la quantificazione, recata dall'articolo 36, comma 6, dell'onere derivante dalla quota integrativa della prestazione universale istituita, in via sperimentale, dall'articolo 34, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è stata effettuata in via prudenziale, individuando la platea dei potenziali beneficiari della prestazione in misura pari al 23 per cento dei percettori dell'indennità di accompagnamento di cui all'articolo 1 della legge n. 18 del 1980 con un'età anagrafica di almeno 80 anni, sulla base dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, e tenendo conto che non tutti i beneficiari vi accederanno per l'intera durata della sperimentazione o per l'importo massimo previsto;

    alle attività di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, volte all'istituzione dei registri di assistente familiare, alla sottoscrizione di accordi di collaborazione interistituzionale tra i centri per l'impiego e gli ambiti territoriali sociali (ATS), nonché alla promozione di corsi di formazione professionale per l'acquisizione della qualifica di assistente familiare, le regioni provvederanno nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 5 del medesimo articolo;

    le regioni provvederanno all'attuazione delle misure di sostegno ai caregiver familiari e di valorizzazione dell'esperienza da questi ultimi maturata nell'attività di assistenza e cura, di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 39, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 13 del medesimo articolo;

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    con riferimento all'articolo 41, la riduzione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, disposta con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 36, comma 2, lettera b), del provvedimento in esame, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già avviati o programmati a valere sulle risorse del medesimo Fondo;

   rilevata l'esigenza di:

    modificare la formulazione delle clausole di invarianza finanziaria di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4, al fine di assicurarne la precettività e di richiamare anche l'utilizzo delle risorse strumentali disponibili a legislazione vigente;

    precisare nell'ambito dell'articolo 13, relativo alle misure per incentivare la relazione con animali di affezione, che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge n. 213 del 2023 sono destinate anche all'acquisto di beni alimentari destinati ai medesimi animali e che le medesime risorse saranno ripartite tra le regioni;

    precisare che per la partecipazione ai lavori del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana da parte dei soggetti invitati ai sensi dell'articolo 15, comma 2, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;

    configurare in termini di facoltà le disposizioni dell'articolo 20, comma 1, in materia di costruzione di percorsi formativi per l'acquisizione di competenze digitali da parte delle persone anziane, al fine di garantire la possibilità di darvi attuazione nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 20, comma 3;

    modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 6 dell'articolo 25, al fine di assicurarne la precettività;

    precisare la formulazione delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 30, comma 4,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: risorse umane aggiungere le seguenti: , strumentali

   comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.

  All'articolo 6, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.

  All'articolo 13, comma 3, dopo le parole: spese medico-veterinarie aggiungere le seguenti: o alimentari;.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 3, sopprimere le parole: o alimentari,

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e di beni alimentari destinati ai medesimi animali”

   al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: “criteri di ripartizione” sono inserite le seguenti: “tra le regioni”.

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  All'articolo 15, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la partecipazione ai lavori del CIPA di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  All'articolo 20, comma 1, sostituire la parola: favoriscono con le seguenti: possono favorire.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le istituzioni scolastiche provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 25, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare.

  All'articolo 30, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

   e con la seguente osservazione:

  In relazione all'articolo 7, anche ai fini della definizione di adeguati livelli di servizio da parte del gruppo di lavoro istituito a tal fine presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si invita il Governo a valutare le problematiche che l'introduzione di una nuova, importante e condivisa, finalizzazione nelle modalità di riparto del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale può determinare per la garanzia del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni in questo ambito, con riferimento tanto alla sua adeguatezza complessiva, quanto alla necessità di non ampliare i divari territoriali esistenti».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata.

  La Commissione approva la nuova proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
Atto n. 122.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Roberto PELLA (FI-PPE), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione costituisce attuazione dell'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d) e h) della legge n. 227 del 2021 per assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti. Fa presente, inoltre, che le disposizioni contenute nel decreto legislativo sono finalizzate a garantire, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge n. 18 del 2009, l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, anche attraverso il ricorso all'accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione. Segnala che il provvedimento è correlato di relazione tecnica.
  Nel rinviare per maggiori dettagli alla documentazione predisposta dai competenti uffici delle Camere, con riferimento Pag. 50all'articolo 3, osserva che le modifiche delle definizioni recate ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 non sembrerebbero equivalenti alle vigenti definizioni. Tuttavia, non sembra potersi riconnettere ex ante un rilievo di natura finanziaria a tali modifiche, la cui portata appare comunque gestibile in modo da evitare che di per sé esse determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche alla luce del fatto che molte prestazioni – come asserito dalla relazione tecnica – saranno calibrate sotto diversi profili e quindi i relativi oneri certamente modulabili.
  In merito all'articolo 5, per quanto attiene al comma 3, oltre a rinviare alle osservazioni formulate sugli articoli 11 e 12 in merito all'impatto dell'introduzione della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute – ICF- nei criteri valutativi, segnala che la lettera d), come risulta anche dal chiarimento fornito dalla relazione illustrativa, sembra implicare la sostituzione di tabelle che si limitano a rilevare la patologia o menomazione in sé e la conseguente riduzione della capacità lavorativa generica in termini percentuali, con tabelle aggiornate che dovranno stabilire quanto la compromissione, come definita dall'articolo 2, incida sul funzionamento della persona. Fa presente che l'operazione non sembrerebbe neutrale e potrebbe riflettersi in un differente, e forse più ampio, concetto di disabilità. Anche fornendo alcuni esempi, ritiene che sarebbe auspicabile l'acquisizione di chiarimenti sulla questione, onde valutarne la rilevanza per quanto di competenza.
  Con riferimento all'articolo 7, osserva che, in presenza di prestazioni non puramente monetarie, l'anticipo della loro erogazione all'atto della domanda – in ossequio al principio generale della decorrenza dalla data della domanda – non sembra privo di effetti finanziari, come effettivamente lo sarebbe nel caso di trasferimenti di denaro, in presenza di un esito positivo della domanda. In presenza invece di successivo rigetto – anche parziale – della richiesta, anche l'eventuale ripetizione dell'indebito non può essere sic et simpliciter equiparata alla mancata concessione anticipata del beneficio, alla luce delle inevitabili incertezze insite nell'azione da esperire allo scopo.
  In relazione all'articolo 8, osserva che la disposizione di cui al comma 2 sembra porre in capo all'INPS un'intensa opera di valutazione dell'idoneità a certificare da parte dei medici di cui al secondo periodo del comma 1, pur restando in capo a questi eventuali oneri formativi.
  Ritiene che andrebbe assicurato, anche fornendo elementi quantitativi perlomeno di massima, la sostenibilità di tale attività a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente, valutando altresì l'opportunità di inserire sul punto un'apposita clausola d'invarianza finanziaria.
  In merito all'articolo 9, considerato preliminarmente che la relazione tecnica richiama il decreto-legge n. 98 del 2011 che già consentiva alle regioni di delegare l'INPS per l'accertamento in un'unica fase sulla base di apposite convenzioni, rileva che andrebbe chiarito se tale facoltà è stata utilizzata da qualche regione. In relazione ai risparmi correlati all'eliminazione della attuale cosiddetta struttura bifasica degli accertamenti, ai quali fa espresso cenno la relazione tecnica, osserva che non viene fornita alcuna stima del loro ammontare, per cui ritiene auspicabile perlomeno l'indicazione della spesa complessiva annua ad oggi sostenuta dalle amministrazioni competenti per gli accertamenti sanitari per la certificazione di disabilità, dal momento che dal combinato disposto del presente articolo e dell'articolo 37 – relativo alle abrogazioni – potrebbero scaturire anche significativi risparmi. Per quanto riguarda il nuovo modello di accertamento, imperniato esclusivamente sulle strutture sanitarie dell'INPS, la relazione tecnica quantifica le risorse umane che si rendono necessarie ad assicurare al soggetto unico accertatore un adeguamento della sua organizzazione funzionale. In relazione ai dati e alle stime presentati dalla relazione tecnica ai numeri 1-9) e utilizzati per la quantificazione, ritiene che andrebbero indicate le fonti e le motivazioni alla base di Pag. 51alcuni di essi. In particolare, i valori riportati ai numeri 1) e 2) sul numero di visite da effettuare appaiono prudenziali e comunque plausibili, il dato di cui al numero 3) trova il suo fondamento nel dispositivo e ritiene condivisibili le ipotesi recate dai numeri 4) e 5). Rileva utile invece l'acquisizione di elementi informativi circa la percentuale finale, pari a 35 per cento, desumibile dai numeri 6) e 7), del personale attualmente impegnato nelle funzioni sanitarie dell'INPS e che si occupa degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile non riguardanti gli anziani non autosufficienti, nonché uno specifico approfondimento sull'origine delle stime inerenti al fabbisogno di personale sanitario – 20 per cento del personale medico – e di personale amministrativo – 13 per cento del personale medico – necessario per lo svolgimento delle funzioni delle unità valutative di base, secondo le previsioni dei numeri 8 e 9. Sulla base dei dati e delle ipotesi fornite dalla relazione tecnica, comunque, la tabella correttamente individua in 493 unità il numero di medici già in servizio o a disposizione dell'INPS e potenzialmente destinabili alla funzione di accertamento «unico». Tuttavia, oltre ad evidenziare che la parte discorsiva della relazione tecnica quantifica la medesima platea in 781 unità, osserva che dalla ricognizione dei dati reperibili dall'INPS, aggiornati al 2024, i medici dipendenti risulterebbero sensibilmente meno numerosi – 517 unità – rispetto a quelli indicati dalla relazione tecnica, pari a 728 unità. Analogamente rileva che andrebbero forniti elementi di riscontro in merito ai dati riportati dalla relazione tecnica circa il personale già in servizio nell'INPS e appartenente ai profili delle professioni sanitarie – non medici – e amministrative, rispettivamente 173 e 61 unità, che attualmente sarebbe adibito alle commissioni di valutazione – in prima o seconda istanza –, al fine di individuare il fabbisogno organico aggiuntivo. In relazione al comma 6, che individua puntualmente le assunzioni autorizzate, rileva che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, per le varie professionalità, un numero di reclutamenti rimodulabile «fino a» e non in valore assoluto, in modo da assicurare la compatibilità dei contingenti con l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, formulata in termini di limite massimo. Rileva poi che la relazione tecnica provvede alla stima degli oneri relativi alle assunzioni in esame ipotizzando che le immissioni in ruolo avverranno, per un primo contingente, a decorrere dal mese di novembre 2024 – primo scaglione di personale pari a 424 unità – e solo da novembre 2025 per la restante parte del personale – con ulteriori 1.707 unità – in relazione ai tempi tecnici necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali. Osserva che la stima dell'assunzione del primo contingente nel mese di novembre 2024 appare incompatibile con la decorrenza dell'applicabilità delle norme dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, dello schema in esame. Al contrario, per il secondo contingente, il rispetto della tempistica di novembre 2025 rileva che sia necessario per il contenimento degli oneri entro i tetti prefissati. Relativamente al costo unitario annuo indicato per il reclutamento del personale medico – 1.069 unità dal 2025 – e delle professionalità inquadrate per i profili sanitari e amministrativi della III area del Contratto collettivo nazionale «Funzioni centrali» comparto enti pubblici non economici – 211 unità nel 2024 e 851 nel 2025 – risultando pienamente riscontrata la congruità dei dati riportati nella tavola della relazione tecnica, anche in considerazione dell'aggiornamento delle retribuzioni medie, non ha osservazioni da formulare. Rileva che sarebbe comunque opportuno illustrare il metodo di calcolo utilizzato per le tredicesime mensilità in relazione al trattamento accessorio. Rileva poi la necessità di integrare la relazione tecnica fornendo ulteriori elementi conoscitivi in merito ai criteri adottati nel computo e nella ripartizione delle spese da sostenersi in relazione ai fabbisogni per lo svolgimento delle procedure concorsuali e per spese di funzionamento. Ritiene utile acquisire elementi informativi in merito all'attuale dotazione di ambulatori presso le sedi territoriali dell'INPS, nonché in merito alle attrezzaturePag. 52 sanitarie che si renderanno necessarie al funzionamento delle commissioni di valutazione dell'INPS ai fini accertativi in esame. Rileva che andrebbero a tale proposito illustrate le ragioni delle variazioni nella quantificazione delle spese di funzionamento, previste pari a 0,4 milioni di euro circa nel 2024, 1,6 milioni circa nel 2025 e a 0,2 milioni circa in via permanente a decorrere dal 2026. Sul medesimo punto la relazione tecnica stima una sperimentazione pari al 20 per cento dell'intero territorio nazionale nel 2025, per cui anche le spese di funzionamento dovrebbero essere più basse di quelle relative all'anno successivo. Per le spese per la gestione delle procedure concorsuali e di funzionamento, ricorda che le norme in esame si applicano dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 38, comma 2. In relazione al comma 8, alla luce dell'onere unitario giornaliero di 200 euro da corrispondere ai professionisti in questione, della composizione delle commissioni e dell'arco temporale coperto da attività nel corso dell'anno – 210 giorni – la quantificazione a regime risulta corretta. Peraltro, trattandosi di autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa, in assenza di indicazioni puntuali sul numero di soggetti da retribuire, non ha osservazioni da formulare. In relazione ai riflessi sui diversi oneri della sperimentazione per il 2025 ritiene necessario, per il loro contenimento entro i limiti previsti, che essa si estenda effettivamente – come presupposto dalla relazione tecnica – su aree del territorio nazionale con popolazione complessiva non superiore al 20 per cento di quella nazionale. In merito al comma 3, dal momento che la norma costituisce una mera facoltà per l'INPS che prevede che la stipula delle convenzioni con le regioni possa trovare attuazione nei soli limiti delle risorse già previste dalla legislazione vigente, non ha nulla da osservare. Segnala infine che, in mancanza del prospetto riepilogativo degli effetti attesi sui saldi, non è possibile valutare se parte delle spese abbiano natura capitale né l'insieme degli effetti indotti – pure ricompresi dalla relazione tecnica in relazione all'autorizzazione assunzionale prevista dal comma 7 – che si rifletterebbero in riduzione degli oneri sull'indebitamento netto e sul fabbisogno. Tale lacuna informativa confligge con quanto espressamente stabilito dalla circolare n. 32/2010 del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in presenza di oneri di personale.
  In merito all'articolo 11, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti circa la sostanziale equivalenza complessiva dei criteri di valutazione desumibili dalla Classificazione Internazionale del Funzionamento – ICF – della Disabilità e della Salute e dalla Classificazione Internazionale delle Malattie – ICD – rispetto a quelli attualmente utilizzati per i giudizi sulla disabilità. Ritiene infatti inevitabile che un'eventuale maggiore o minore rigidità complessiva dei criteri di valutazione della disabilità rispetto a quelli finora previsti potrebbe avrebbe effetti finanziari.
  Con riferimento all'articolo 12, rinvia alle osservazioni già formulate in relazione all'articolo precedente, che appaiono peraltro suffragate dalla disposizione di cui al comma 1 che prevede «sulla base delle classificazioni ICD e ICF, e in conformità con la definizione di disabilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), [...] l'aggiornamento progressivo delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992». Rileva, infatti, anche alla luce della prevista progressività dell'operazione, che i nuovi criteri, definizioni e modalità di accertamento non si risolveranno in una mera riproposizione di quelli attualmente in uso.
  In relazione all'articolo 16, nel prendere atto delle assicurazioni che sarebbero state date dall'INPS, ritiene che andrebbero fornite indicazioni di maggior dettaglio in ordine alla sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria.
  Con riguardo all'articolo 17, osserva che, a fronte dell'assenza di oneri aggiuntivi asserita dalla relazione tecnica, la ricostruzione offerta dalla relazione illustrativaPag. 53 e l'esempio dalla stessa presentato suggeriscono che in realtà la sussistenza di oneri ulteriori è insita nelle misure di accomodamento ragionevole. D'altronde, la stessa clausola d'invarianza di cui al comma 12 presuppone l'esistenza di oneri ulteriori, valutati però evidentemente di entità contenuta e ampiamente modulabili, in modo da essere sostenuti a valere sulle risorse ordinariamente disponibili. Fa presente che tale prospettazione andrebbe confermata e presenta comunque significativi margini di aleatorietà nella sua implementazione, alla luce dell'estrema eterogeneità dei soggetti coinvolti e delle azioni in cui può concretizzarsi un accomodamento ragionevole.
  In relazione all'articolo 18, pur convenendo che il progetto di vita individuale appare in linea di massima, per tipologie di interventi e finalità perseguite, riconducibile all'attuale progetto individuale per le persone disabili, ritiene che andrebbe confermato che il contenuto delle singole prestazioni, che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni, non venga modificato in senso incrementativo, anche alla luce del maggiore ruolo rivestito dalla persona con disabilità, abilitata ad esercitare «le prerogative volte ad apportare [al progetto di vita] le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte». Ritiene che tale previsione, in particolare, renda opportuno un supplemento di valutazione in ordine all'asserzione della relazione tecnica che la norma sia «insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Inoltre, rileva che andrebbe assicurato che le verifiche che il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità dovrà effettuare ai sensi dei commi 9,10 e 11, siano dallo stesso effettuabili avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 20, osserva che la disposizione in esame sembra assumere in realtà un carattere più stringente rispetto alla disciplina vigente, atteso che garantisce il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali, salvo il caso dell'impossibilità di assicurare l'intensità, in termini di appropriatezza, degli interventi o la qualità specialistica necessaria, mentre il richiamato articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 si limita a prevedere una preferenza per gli interventi che favoriscono la permanenza delle persone assistite al proprio domicilio, attraverso l'attivazione delle risorse disponibili. Evidenzia, tuttavia, che permane il vincolo del budget di progetto, anche se andrebbe chiarito se sull'ammontare delle relative risorse possano infine scaricarsi tensioni corrispondenti a maggiori prestazioni richieste, fino al punto da alterarne l'importo, anche solo in prospettiva e per richiedenti futuri – si veda a questo proposito l'articolo 28 –. A sostegno della neutralità finanziaria dell'articolo, comunque, concorre anche il possibile manifestarsi di risparmi correlati ai processi di deistituzionalizzazione, come accennato dalla relazione tecnica. In generale, ritiene che sarebbe tuttavia auspicabile un approfondimento sulla portata finanziaria dell'articolo.
  Con riferimento all'articolo 26, rileva che andrebbero forniti chiarimenti circa il grado di crescita del livello di tutele che la norma sembra prospettare rispetto alla situazione esistente e alla quale fa espresso riferimento la stessa relazione tecnica, onde poter valutare la reale portata innovativa delle nuove, maggiori tutele e la conseguente congruità delle risorse di cui all'articolo 31. Su entrambi tali parametri, infatti, non vengono forniti né in questa sede né in relazione all'articolo 31 elementi di analisi, pur restando confermato che gli interventi operano nei limiti delle risorse disponibili.
  In relazione all'articolo 28, preso atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e rilevato che il singolo budget di progetto è definito comunque nel rispetto dei limiti delle dotazioni disponibili a legislazione vigente, come previsto al comma 4, osserva che andrebbe comunque esclusa la possibilità che la nuova normativa, anche in relazione alla rilevanza attribuita alla volontà e ai desideri dell'assistito, alla completezza dei profili coinvolti Pag. 54in termini di servizi – più facilmente attivabili proprio a cagione della loro gestione unitaria, pur potendosi ben ipotizzare una più agevole eliminazione di duplicazioni – e alla previsione di un progressivo adeguamento alle mutate esigenze, si risolva in un aumento, perlomeno teorico, delle prestazioni e dei servizi erogabili. Fa presente che tale aumento, infatti, certamente incontrerebbe inizialmente il vincolo delle risorse disponibili, ma potrebbe successivamente tradursi in richieste di integrazioni di tali risorse da parte degli operatori coinvolti.
  Con riferimento all'articolo 31, rilevato che sarebbe opportuna l'acquisizione di indicazioni, perlomeno di massima, in ordine alla congruità delle risorse inerenti al Fondo, non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento e caratterizzato da ampi margini di modulabilità, anche alla luce del suo carattere integrativo e aggiuntivo.
  In merito all'articolo 32, premesso che l'onere è comunque configurato in termini di tetto di spesa, mentre non ha osservazioni in ordine alla congruità dell'onere stesso, alla luce dei dati della relazione tecnica, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti sull'implicita assenza di necessità formative a decorrere dal 2026, che sembrerebbero invece inevitabili in relazione all'ingresso nelle unità di valutazione di nuovi soggetti – per pensionamenti, trasferimenti, cambiamenti di mansioni, eccetera delle figure professionali inizialmente presenti – e a possibili esigenze di aggiornamento professionale. Inoltre, in mancanza del prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti sull'impatto delle spese di formazione sul 2024, considerato che le disposizioni in esame entrano in vigore solo nel secondo semestre dell'anno – secondo quanto previsto all'articolo 38.
  In relazione all'articolo 34, premesso che il Fondo utilizzato a copertura presenta le occorrenti risorse, ritiene che andrebbe assicurato che il loro utilizzo non pregiudichi attività o programmi già avviati a legislazione vigente, anche alla luce del fatto che gran parte di tali risorse coprirà le spese di personale di cui all'articolo 9, non essendo pertanto destinate ad iniziative direttamente a favore delle persone con disabilità, per cui non sembra nemmeno ipotizzabile una sostituzione dei programmi eventualmente già avviati con nuovi ed equivalenti programmi. Segnala infine l'assenza del prospetto riepilogativo dei saldi, la cui acquisizione sarebbe invece necessaria.
  Con riferimento all'articolo 35, atteso che l'articolo si limita di fatto a prorogare l'efficacia di disposizioni e atti già esistenti ed efficaci, non ha osservazioni. Ritiene che un chiarimento sarebbe comunque auspicabile in ordine alla portata e alle motivazioni dell'asserzione da ultimo resa dalla relazione illustrativa, per la quale si pone la necessità di «regolare la salvaguardia dei livelli di protezione e tutela delle persone con disabilità sia nel quadro dei periodi intertemporali caratterizzati dal succedersi delle norme, sia nella prospettiva che, sul piano dell'effettività, le nuove disposizioni finiscano per ridurre le vie di accesso ai benefici e alle tutele di diritti fondamentali quali quelli che vengono in gioco con il nuovo statuto disciplinare della disabilità».
  In merito all'articolo 38, rileva che andrebbe valutato l'inserimento dell'articolo 9, commi 6 e 7, tra le disposizioni che si applicano dal 30 giugno 2024, posto che si prevedono autorizzazioni di spesa con decorrenza dal 2024 e che quindi altrimenti le relative risorse non potrebbero essere impiegate. Inoltre, anche per l'articolo 33, comma 1, fa presente che andrebbe valutata la medesima decorrenza, posto che al secondo periodo si cita l'anno 2024 al fine di attuare la sperimentazione con le risorse indicate dall'articolo 9, comma 7.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

Pag. 55

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 5 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/ 13/UE.
Atto n. 109.
(Rilievi alle Commissioni VII e IX).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nel ricordare che, all'atto dell'assegnazione del provvedimento in esame, il Presidente della Camera ha richiamato l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente sul medesimo provvedimento prima della trasmissione dei prescritti pareri della Conferenza unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Consiglio di Stato, fa presente che non è ancora pervenuto il prescritto parere del Consiglio di Stato.
  Avverte che, in considerazione di tale circostanza, la Commissione non può quindi pronunciarsi definitivamente sullo schema in esame.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 5 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio, in relazione alla riforma della governance economica europea.
(Deliberazione).

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che, nella riunione del 28 febbraio 2024, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha definito lo schema di programma concernente lo svolgimento, congiuntamente alla 5ª Commissione del Senato della Repubblica, di un'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della governance economica europea (vedi allegato 3).
  Comunica quindi che, essendo stata acquisita sul predetto schema di programma l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è ora possibile procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio, in relazione alla riforma della governance economica europea.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 5 marzo 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.