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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 aprile 2024
294.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
COMUNICATO
Pag. 38

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 23 aprile 2024. — Presidenza del presidente della II Commissione Ciro MASCHIO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al Regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il Regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.
Atto n. 149.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto.

  Ciro MASCHIO, presidente, rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni scadrà il 20 maggio 2024.

  Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), relatore per la II Commissione, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame provvede all'adeguamento al regolamento (UE) n. 1259/2013 (che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi) delle norme sanzionatorie previsto dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.
  Sottolinea che il provvedimento attua la delega legislativa prevista dalla legge di delegazione europea (articolo 2 della legge n. 15 del 2024), concernente l'introduzione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di Pag. 39obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
  Lo schema in esame trova la sua ragion d'essere nella circostanza che il citato regolamento (UE) n. 1259 del 2013 ha introdotto un'ulteriore categoria di precursori di droghe – la categoria 4 – nella quale rientrano le sostanze relative a medicinali per uso umano e veterinario contenenti efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa.
  Segnala che per tale categoria si introduce l'obbligo di autorizzazione da parte dei singoli Stati membri all'esportazione verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Conseguentemente, nell'ordinamento interno si intende introdurre una disciplina sanzionatoria in relazione alla predetta categoria 4, a garanzia del rispetto dell'obbligo di autorizzazione anzidetto.
  Ricorda che con l'espressione «precursori di droghe» si indicano alcune sostanze chimiche normalmente utilizzate in numerosi processi industriali e farmaceutici e commercializzate in modo del tutto lecito ma che possono avere una funzione cruciale nella produzione, fabbricazione e preparazione illecita di droghe d'abuso.
  In questo contesto, l'articolo 1 estende la disciplina e le sanzioni previste dall'articolo 70 del citato testo unico stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica. n. 309 del 1990) per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3, anche ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4.

  Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), relatrice per la XII Commissione, passando al contenuto del provvedimento, sottolinea, in particolare, che il comma 1, lettera a), modifica il comma 1 dell'articolo 70, integrando la definizione di sostanze classificate come «precursori di droghe».
  Viene poi sostituito il secondo periodo della citata lettera a) del comma 1 dell'articolo 70, in modo da integrare e specificare l'indicazione delle sostanze non rientranti nella definizione di «precursori di droghe». In essa infatti non rientrano: le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che le sostanze stesse non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici; i medicinali quali definiti all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; i medicinali veterinari quali definiti all'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) 2019/6, in conformità al richiamo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, ad eccezione dei medicinali e dei medicinali veterinari elencati nell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.
  Fa presente, poi, che le lettere b) e c) recano alcune disposizioni di coordinamento, intervenendo sull'articolo 70 del Testo unico stupefacenti, eliminando il riferimento a normative europee nel frattempo abrogate.
  La lettera d) sostituisce il comma 6 del citato articolo 70, in materia di sanzioni penali per l'immissione in mercato, l'importazione e l'esportazione di precursori di droghe in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, al fine di estendere il regime sanzionatorio ivi previsto anche alle sostanze di cui alla categoria 4 dell'allegato al citato regolamento (CE) 111/2005.
  Per effetto della modifica introdotta (che non interviene sui limiti edittali previsti da testo vigente del comma 5 del citato articolo 70), pertanto, il quadro sanzionatorio risulta il seguente: immissione sul mercato, importazione ed esportazione di sostanze di cui alla categoria 2 dell'allegato I al regolamento (CE) 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) 111/2005: reclusione da 3 a 8 anni e multa da 6.000 a 60.000 euro (ovvero reclusione da 4 a 10 anni e multa da 9.000 a 90.000 euro se il fatto è commesso da un soggetto titolare di licenza o da un soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione), con revoca della licenza e divieto di nuovo rilascio per 5 Pag. 40anni e sospensione dell'attività da 45 giorni fino a 1 anno e 6 mesi; immissione sul mercato, importazione ed esportazione di sostanze di cui alle categorie 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) 111/2005: reclusione fino a 4 anni e multa fino a 2.000 euro (ovvero reclusione fino a 5 anni e multa fino a 3.000 euro se il fatto è commesso da un soggetto titolare di licenza o da un soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione), con revoca della licenza e divieto di nuovo rilascio per 4 anni e sospensione dell'attività da 1 mese a 1 anno.
  Segnala che la lettera e) dell'articolo 1 apporta una modifica puntuale al comma 7 dell'articolo 70, sopprimendo i riferimenti all'abrogato regolamento (CE) n. 1277/2005 e al regolamento 297/2009, con riferimento alla disposizione che prevede apposite sanzioni irrogate dal Ministero della salute in caso di operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione di sostanze classificate, compiute in violazione degli obblighi comunitari vigenti.
  La lettera f) apporta invece modifiche puntuali al comma 9 del richiamato articolo 70, sopprimendo i riferimenti all'abrogato regolamento (CE) n. 1277/2005, aggiornando i riferimenti all'elenco dei Paesi per cui è necessaria una notificazione preventiva all'esportazione trasmessa dalle autorità competenti dell'Unione, e, conseguentemente, modificando i riferimenti all'interno della disposizione che obbliga alla notificazione preventiva all'esportazione.
  La lettera g) modifica il secondo periodo del comma 10 del citato articolo 70 per estendere le sanzioni previste per esportazione, senza autorizzazione, delle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 anche alla fattispecie dell'esportazione senza autorizzazione delle sostanze classificate nella categoria 4. Nella formulazione vigente, la disposizione oggetto di novella stabilisce che chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito la prescritta autorizzazione di cui al precedente comma 9, è punito ai sensi del comma 6.
  La lettera h) modifica il comma 12 dell'articolo 70, nel senso di precisare il riferimento alle sostanze classificate nelle diverse categorie (tra cui la categoria 4 di nuova introduzione), con l'indicazione dei relativi allegati ai vigenti regolamenti dell'Unione europea, e di estendere la possibile sospensione dell'attività dell'operatore, ivi prevista quale sanzione accessoria per l'omissione di determinati adempimenti, anche alle sostanze classificate nella categoria 4. Analogamente, la successiva lettera i) modifica il comma 14 nel senso di precisare anche in questo caso il riferimento alle sostanze classificate nelle diverse categorie e di estendere la possibile sospensione dell'attività dell'operatore, prevista quale sanzione accessoria per l'omissione di determinati adempimenti richiesti dal comma 13, anche alle sostanze classificate nella categoria 4.
  La lettera l) modifica il comma 15 dell'articolo 70 che impone una serie di adempimenti di comunicazione nei confronti dei Servizi antidroga del Ministero dell'interno, che vengono posti a carico degli operatori commerciali. Ciò al fine di precisare che gli obblighi di informazione riguardano anche gli operatori che svolgono l'attività commerciale all'interno del territorio nazionale. Inoltre, si corregge un incompleto rinvio agli allegati dei regolamenti europei relativamente alle sostanze classificate nella categoria 3. Ancora, si estendendo gli obblighi di comunicazione ivi previsti anche all'ambito delle sostanze classificate nella categoria 4 e, infine, si elimina il riferimento al regolamento (CE) 1277/2005, ormai abrogato.
  La lettera m) interviene sul comma 16 dell'articolo 70, che rappresenta il complemento sanzionatorio per il caso di mancata osservazione dei precetti contenuti nel comma 15. Lo schema prevede che il giudice possa disporre con la sentenza di condanna la revoca o la sospensione delle attività svolte dall'operatore anche con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4.Pag. 41
  La lettera n), infine, modifica il comma 19 dell'articolo 70, che prevede un reato contravvenzionale che si configura nel caso di ostacolo o impedimento allo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione previste dalla normativa.
  Lo schema – anche in questo caso – prevede che il giudice possa disporre con la sentenza di condanna la revoca o la sospensione delle attività svolte dall'operatore anche con riferimento alle sostanze classificate nella categoria 4.
  Fa presente, infine, che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

  Ciro MASCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.