ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 15 maggio 2024. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI.
La seduta comincia alle 15.
Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.
C. 1854 Governo.
(Parere alla Commissione IV).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Valentina BARZOTTI, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge C. 1854 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, composto da 5 articoli per un totale di 10 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due distinte finalità: quella di adottare interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dell'attività a carattere sindacale delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, da un lato, e quella di assicurare la massima efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la piena operatività delle Forze armate, dall'altro lato; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad una ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la “materia finanziaria” in quanto essa si “riempie dei contenuti definitori più vari” Pag. 4e il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare quindi “in concreto non pertinente”; al riguardo, potrebbe essere oggetto di approfondimento se tali considerazioni non possano valere anche per la seconda finalità sopra individuata; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la coerenza con la finalità sopra indicata dell'articolo 4, volto ad adeguare la copertura finanziaria del “NATO Innovation Fund” alle previsioni del cronoprogramma delle contribuzioni contenuto nel Limited Partnership Agreement;
con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che nessuno dei 10 commi richiede l'adozione di provvedimenti attuativi;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
l'articolo 1, al comma 1, prevede che alle associazioni professionali a carattere sindacale fra militari siano riconosciuti, per l'anno 2024, ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, di cui all'articolo 1480 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010), distacchi e permessi retribuiti, nella misura di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale; la relazione illustrativa – non anche il disposto dell'articolo – specifica la natura transitoria di tale disposizione, destinata a trovare applicazione in attesa della conclusione della prima contrattazione collettiva; sul punto, infatti, l'articolo 1480, comma 4, del Codice dell'ordinamento militare, riserva alla contrattazione collettiva la determinazione: a) del contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative; b) della misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali; al fine di evitare incertezze applicative nel caso in cui la conclusione della prima contrattazione collettiva avvenga prima della fine del 2024, la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita in modo da chiarire se essa abbia effettivamente natura transitoria e per coordinarla con l'articolo 1480, comma 4, del Codice dell'ordinamento militare;
il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1.».
Il Comitato approva la proposta di parere.
Sui lavori del Comitato.
Bruno TABACCI, presidente, avverte che è in distribuzione il rapporto sull'attività del Comitato nel primo turno di presidenza (turno ricoperto dall'on. Rotondi). Il rapporto, disponibile anche sul sito internet della Camera, nella pagina dedicata al Comitato per la legislazione, contiene un'analisi dei pareri resi nel turno di presidenza e dei principali parametri di valutazione del Comitato.
Segnala poi la recente ordinanza n. 30 del 2024 della Corte costituzionale che affronta uno dei fenomeni da tempo all'attenzione del Comitato, e cioè la «confluenza» tra decreti-legge. Tale tecnica normativa è definita dalla Corte, in un Pag. 5obiter dictum di indubbia rilevanza per l'attività parlamentare, «tortuosa» e «frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge». A tale proposito la Corte richiama anche sue precedenti pronunce, le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023, che pure da tempo sono riprese nei pareri del Comitato.
La seduta termina alle 15.10.