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CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 20 maggio 2024
311.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 6

SEDE REFERENTE

  Lunedì 20 maggio 2024. — Presidenza del vicepresidente Alberto BAGNAI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

  La seduta comincia alle 10.45.

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.
C. 1877 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Laura CAVANDOLI (LEGA), relatrice, fa presente che il decreto-legge, a seguito delle integrazioni introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, è composto di 17 articoli. Segnala quindi che l'articolo 1 restringe ad alcune specifiche categorie di contribuenti l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11. La norma, tuttavia, riconosce per taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, alcune possibilità di deroga. Infine, viene introdotta una norma che pone fine ad alcune eccezioni previste dal medesimo decreto-legge n. 11, qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.
  L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli eventi occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, già interessati da specifiche norme previste dall'articolo 1. Viene altresì disciplinato il procedimento di ripartizione delle risorse ed i limiti all'attribuzione delle stesse.Pag. 7
  L'articolo 1-ter – inserito nel corso dell'esame al Senato – istituisce un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore; gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale.
  L'articolo 2 esclude l'applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. La norma, inoltre, stabilisce che il 4 aprile è il termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
  L'articolo 3, al fine del monitoraggio della spesa, introduce l'obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del Superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.
  L'articolo 4 dispone, al comma 1, la sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Con una disposizione di portata più generale, il comma 2 dispone che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24, con alcune specifiche eccezioni (contributi previdenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Le disposizioni del comma 2 si applicano dal 1° luglio 2024.
  L'articolo 4-bis, introdotto al Senato, prevede modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia. In particolare, le norme ivi previste vietano ad alcuni soggetti qualificati di compensare i propri crediti d'imposta derivanti da cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La disposizione prevede, inoltre, la rimodulazione della detraibilità in 10 anni delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame. Inoltre, in deroga a quanto previsto all'articolo 121 del decreto-legge 34 del 2020, le detrazioni derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura per interventi edilizi rientranti nella disciplina cosiddetta Superbonus sono ripartite in quattro quote annuali di pari importo mentre quelle relative all'eliminazione di barriere architettoniche e alle misure antisismiche in cinque quote annuali di pari importo. Si prevede, altresì, che per i soggetti qualificati le rate annuali dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto utilizzabili a partire dall'anno 2025 siano ripartite in 6 rate annuali di pari importo (disposizione che non trova applicazione per i soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni).
  Si vieta, infine, ai contribuenti che abbiano già fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito relativamente alle singolePag. 8 rate residue non ancora fruite delle predette detrazioni.
  L'articolo 4-ter introduce in capo agli enti comunali, al comma 1, un dovere di segnalazione alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle entrate dell'eventuale inesistenza degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge, 19 maggio 2020, n. 34. Il comma 2 riconosce ai medesimi comuni la partecipazione degli stessi al recupero del gettito fiscale connesso alle attività di controllo.
  L'articolo 5 limita la possibilità di cedere i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni ACE – aiuto alla crescita economica – consentendo di effettuare una sola cessione e dispone la responsabilità solidale dei soggetti cessionari in caso di utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Dispone poi che alle cessioni dei crediti ACE si applichino gli specifici presidi antifrode disposti dal decreto-legge n. 34 del 2020.
  L'articolo 6 introduce specifiche norme per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in chiave Transizione 4.0.
  In particolare, per usufruire dei crediti di imposta in beni strumentali nuovi in chiave Transizione 4.0 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La disposizione prevede inoltre un flusso informativo tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine del monitoraggio degli oneri per evitare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa. Nel corso dell'esame in Senato, oltre alle integrazioni alla rubrica dell'articolo, è stata modificata la disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0, contenuta nel decreto-legge n. 19 del 2024. Con le modifiche introdotte si chiarisce che gli investimenti agevolabili, per essere ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati – in luogo della generica dicitura «negli anni 2024 e 2025» – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025; viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle imprese e del made in Italy, da quotidiana a mensile; viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero, quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione; infine, si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti.
  L'articolo 7, commi 1-3, come modificato durante l'esame al Senato, introduce una norma interpretativa volta a disciplinare il diritto di contraddittorio per i procedimenti attivati dall'Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024. Il comma 4 dell'articolo 7 dispone un'ulteriore estensione dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, di aiuti di stato COVID-19 che sono conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati.
  L'articolo 7, comma 5, dispone che la sanzione prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento.
  L'articolo 7, al comma 6 proroga dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 il termine per il perfezionamento del «ravvedimento speciale» delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Al comma 7 concede ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, Pag. 9non hanno perfezionato il ravvedimento speciale riguardante le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere alla regolarizzazione versando le somme dovute in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 oppure in rate successive.
  Il comma 7-bis dell'articolo 7, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31 ottobre 2024 il termine per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta.
  Il comma 7-ter, anch'esso inserito durante l'esame al Senato, proroga, inoltre, al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di revoca della medesima adesione.
  L'articolo 7, comma 7-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede, per l'anno 2024, il differimento al 30 giugno del termine (scaduto il 30 aprile 2024) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.
  L'articolo 7-bis, inserito durante l'esame al Senato, introduce una norma interpretativa volta a escludere il principio del contraddittorio per alcune tipologie di atti.
  L'articolo 8 reca disposizioni diverse concernenti l'Amministrazione finanziaria.
  Il comma 1 consente al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di avvalersi dei servizi offerti da SOGEI per la sicurezza, la continuità e lo sviluppo dei propri sistemi informatici.
  Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare, unitamente all'Agenzia delle entrate, specifiche intese con le regioni che abbiano fatto richiesta di riversamento diretto delle somme derivanti dall'attività di recupero fiscale relative all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF. Le intese prevedono il pagamento del 90 per cento del capitale dovuto dallo Stato alla regione, con rinuncia da parte della regione agli accessori e alle spese legali.
  Il comma 3 dispone l'incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale dell'Agenzia delle entrate (di 38 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024) e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di 13 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024). La norma dispone, inoltre, la copertura degli oneri e il versamento all'entrata dello Stato di somme di importo corrispondente da parte delle predette Agenzie.
  L'articolo 9, comma 1, prevede uno stanziamento, pari a 66 milioni di euro, per la realizzazione di interventi nei territori della regione Toscana colpiti da eventi meteorologici eccezionali nel novembre del 2023.
  Il comma 2, invece, mira a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali.
  I commi da 3 a 6 dell'articolo 9 prevedono che, al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione Siciliana, i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, disciplinando le modalità procedurali dell'intervento e la copertura finanziaria del medesimo.
  Il comma 7 dell'articolo 9 riduce la misura del contributo annuale per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale (SSN) da parte dei ministri di culto stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi) titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi. L'importo viene rideterminato pari a quello previsto per gli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio.
  Il comma 7-bis dell'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di 800.000 euro per il 2024 e 700.000 euro per il 2025 per l'attuazione Pag. 10dei programmi del G7 concernenti «Industria, Tecnologia e Digitale», con particolare riguardo alle iniziative per colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo. Le medesime risorse sono altresì destinate ad assicurare al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) le risorse necessarie in vista della riunione conclusiva del G7 in tale ambito.
  L'articolo 9-bis, introdotto durante l'esame al Senato incrementa: l'autorizzazione di spesa per contributi al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (comma 1); il Fondo per le emergenze nazionali (comma 2); il Fondo nazionale per il servizio civile (comma 3); il Fondo per l'attuazione della delega fiscale (comma 4); il Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 5); le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili (comma 6). Tali incrementi sono riferiti a diverse annualità. Il comma 10 reca la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di talune disposizioni del presente decreto-legge. Il comma 11 destina al miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4-ter, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato.
  L'articolo 9-bis, al comma 7, posticipa al 1° luglio 2026 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta plastic tax e al 1° luglio 2025 la decorrenza della cosiddetta sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.
  L'articolo 9-bis, comma 8, riduce dal 36 al 30 per cento l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033.
  L'articolo 9-bis, comma 9, precisa che il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 9-ter, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che le disposizioni della legge di bilancio 2024 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
  L'articolo 10, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

  Bruno TABACCI (PD-IDP) sottolinea anzitutto che questa fase dell'esame del provvedimento – su cui il Governo porrà la questione di fiducia – avrebbe richiesto una partecipazione ed una presenza più attenta da parte delle forze di maggioranza, anche in considerazione della delicatezza della materia.
  Rammenta quindi che la questione del Superbonus ha determinato la caduta del Governo presieduto da Mario Draghi e che l'allora Ministro dell'economia, Daniele Franco, si era espresso in senso critico rispetto alle prospettive di modifica strutturale dell'incentivo in questione. In tale contesto, Giancarlo Giorgetti – allora Ministro dello sviluppo economico – aveva serbato un silenzio operoso rispetto all'opportunità di intervenire sulla misura.
  Ritiene che il provvedimento in esame sia indicativo della tendenza del Governo Meloni a non assumersi le proprie responsabilità politiche, scaricandole invece sui precedenti esecutivi.
  Ricorda infatti che nel febbraio 2023 il Governo Meloni ha emanato un altro decreto che, sebbene volto a restringere l'ambito applicativo della misura, contemplava deroghe assai ampie rispetto all'obiettivo dichiarato, quali, ad esempio, quelle concernenti i condomini, senza vincoli di reddito per i beneficiari, e le residenze secondarie, anche in questo caso senza alcun limite di reddito.
  Sottolinea quindi che gli aumenti di spesa legati alla misura sono da imputarsi proprio a tali eccezioni, ricordando come gli importi detraibili ammontassero a 68 miliardi di euro nel maggio 2023, mentre nel marzo 2024 essi erano pari a circa 122 miliardi.Pag. 11
  Afferma inoltre che se da un lato il Governo ha manifestato l'intenzione di voler bloccare il Superbonus, dall'altro ha introdotto deroghe che vanno nella direzione opposta, al solo fine di non scontentare i propri elettori.
  Si domanda, inoltre, come sia possibile che, a fronte della stima di un aumento di 40 miliardi di debito nel periodo settembre-dicembre del 2023, non sia stato registrato alcun effetto sul prodotto interno lordo.
  Osserva che un'ulteriore causa di crescita della spesa è stata la cessione dei crediti incagliati, che ha avuto l'effetto di rendere meno stringente il regime di responsabilità solidale tra cedente e cessionario e che avrebbe dovuto in origine facilitare l'accesso al Superbonus per i soggetti meno capienti, rilevando come in realtà sia accaduto esattamente il contrario.
  In definitiva, sottolinea come il trasferimento delle risorse sarebbe dovuto avvenire in modo inversamente proporzionale al reddito, mentre già a partire dall'introduzione della misura del cosiddetto 110 per cento non è stato tenuto conto della condizione reddituale di chi ne ha usufruito.
  Ribadisce quindi che, alla luce delle misure adottate dall'Esecutivo testé rammentate, la crescita fuori controllo della spesa deve ora essere imputata alle deroghe introdotte dal Governo attualmente in carica.
  Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sulle responsabilità di tutte le forze politiche presenti in Parlamento che hanno di fatto, in una rincorsa a presentare proposte emendative, depotenziato i decreti di tutti i Governi che sono intervenuti in senso restrittivo sulle agevolazioni edilizie.
  Nel ricordare come il Dipartimento delle finanze proceda alle stime di costo e la Ragioneria generale dello Stato abbia bollinato tutti i provvedimenti di iniziativa governativa, reputa inspiegabile che non vi sia stata una revisione in aumento delle stime di costo della misura, quando era stata ormai annunciata la fine della stessa. Ritiene che ciò sia da ricondursi alla circostanza che stime di costo troppo elevate avrebbero dissuaso ogni Governo responsabile dall'intervenire sul Superbonus.
  Stigmatizza quindi l'atteggiamento lassista dell'Esecutivo, prono alle esigenze degli elettori, i quali comunque non potranno essere riconoscenti per tale intervento, considerato l'annuncio del Ministro Giorgetti di una distribuzione su base decennale dei crediti legati al Superbonus.
  Conclusivamente, ribadisce le responsabilità delle forze di maggioranza che, pur essendo nelle condizioni di modificare in senso migliorativo la misura, ne hanno invece aumentato i profili contraddittori, addossando le responsabilità ai precedenti Governi.
  Osserva come anche la scarsa partecipazione alla seduta odierna della Commissione sia indicativa della carenza di attenzione rispetto a tali questioni.

  Emiliano FENU (M5S) nel condividere l'intervento del collega Tabacci, fa riferimento alle tabelle di recente pubblicate dal quotidiano il Corriere della sera, da cui si evince che durante il Governo Meloni sono maturati crediti per detrazioni fiscali relativi al Superbonus pari a circa 66 miliardi, su un totale di 117.
  Osserva che fino al luglio 2021 la misura in esame stentava a decollare, a causa delle limitazioni molto stringenti inizialmente poste in materia di conformità edilizia, rammentando come già il Ministro Brunetta si era riconosciuto il merito di averle allentate e rilevando come tuttavia è proprio nell'ultimo anno, sotto il Governo Meloni, che si è registrata una vera e propria corsa al Superbonus.
  Ribadisce quindi la bontà della misura che è stata varata in un contesto di difficoltà del sistema imprenditoriale del Paese, ricordando che anche Mario Draghi, ancor prima di diventare Presidente del Consiglio, aveva sottolineato il rischio di una contrazione della capacità fiscale dell'Italia. Invita il Governo ad assumersi le proprie responsabilità in ordine all'andamento della spesa, anziché continuare a sottolineare l'impatto negativo del Superbonus introducendo, al contempo, deroghe alle relative limitazioni.
  Al riguardo, sottolinea come la misura abbia avuto un impatto positivo sul prodotto interno lordo, portando ad una riduzionePag. 12 del rapporto debito pubblico/PIL pari al 17 per cento. Evidenzia che gli effetti delle politiche pubbliche espansive devono essere considerati nel loro insieme, mentre le forze di maggioranza si soffermano solo sul numeratore del richiamato rapporto. Afferma infatti che le stesse forze politiche hanno proceduto alla svendita delle partecipazioni statali, che se da un lato ha determinato una immediata riduzione del debito pubblico, dall'altro causerà una contrazione delle entrate.
  Ricorda, inoltre, che, secondo quanto riportato nella Relazione sull'evasione fiscale, nei due anni successivi all'introduzione del Superbonus, l'economia sommersa nel settore edilizio ha registrato una consistente riduzione, con un'emersione dell'IVA pari al 2,6 per cento del prodotto interno lordo, equivalente a circa 50 miliardi.
  In definitiva, auspica che si proceda a una considerazione complessiva degli effetti della misura, evidenziando come le forze di maggioranza stiano invece disconoscendo e occultando gli elementi positivi della stessa, al fine di non disvelare le reali ragioni per cui si è ingaggiata una battaglia contro il Superbonus.

  Alberto BAGNAI, presidente, preso atto che nessun altro intende intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.10.