COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 11.30.
DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.
C. 1877 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Alessandro URZÌ (FDI), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VI Commissione, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.
Ricorda che il provvedimento è stato approvato dal Senato, che vi ha introdotto significative modifiche portando tra l'altro il numero degli articoli dai nove originari a diciassette.
Fa quindi presente che l'articolo 1 reca modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, introdotta dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, su cui era già intervenuto l'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11. In particolare, il comma 1 dell'articolo 1: alla lettera a) – con la soppressione del primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 11 del 2023 – restringe l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuta dalla norma previgente ad alcune specifiche categorie di contribuenti; alla lettera a-bis) – aggiunta nel corso dell'esame da parte del Senato – reca una norma di coordinamento conseguente alla modifica introdotta dalla lettera a); alla lettera b) introduce al medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 un nuovo comma 3-ter.1 al fine di prevedere una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. Tale deroga è riconosciuta a taluni contribuenti, al verificarsi di specifiche condizioni, ed entro certi limiti di spesa; alla lettera c) è abrogato il comma 3-quater del citato decreto-legge, recante un'ulteriore deroga all'applicazione del divieto di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura. Secondo il comma 3-quater tale divieto non si applicava agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il divieto non si applicava altresì agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche.
Infine, i commi 2 e 3 dell'articolo 1 prevedono alcune deroghe al divieto di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura in relazione alle spese sostenute per gli interventi che rispondano a specifici requisiti in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto in esame. Ulteriore deroga al citato divieto è introdotta dal comma 4 dell'articolo 1, a determinate condizioni, in relazione alle spese per interventi di superamento delle barriere architettoniche. Infine, con il comma 5 viene introdotta una norma che pone fine ad alcune eccezioni previste dal medesimo decreto-legge n. 11 del 2023, qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.
L'articolo 1-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede al comma 1 la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Sono esclusi Pag. 18dall'ambito di applicazione gli eventi occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, già interessati da specifiche norme previste dall'articolo 1. Si prevede che il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, procede, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione postcalamità, al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni interessati. È inoltre prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per stabilire il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente e le altre modalità applicative.
L'articolo 1-ter – inserito anch'esso durante l'esame da parte del Senato – istituisce un fondo, avente una dotazione di 100 milioni di euro per il 2025, per il riconoscimento di contributi a determinati soggetti, per le spese sostenute per alcune tipologie di interventi nel settore edile che attengono alla riqualificazione energetica e strutturale, realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie. I soggetti interessati sono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore, purché già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Segnala che l'articolo 2 esclude l'applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell'adempimento dell'obbligo di comunicazione previsto nell'esercizio dell'opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura (comma 1). La norma, inoltre, stabilisce che il 4 aprile è il termine ultimo per inviare all'Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Osserva che l'articolo 3, al comma 1, al fine del monitoraggio della spesa, prevede l'obbligo di trasmissione di alcune informazioni all'ENEA (dati catastali, ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 nonché di quelle che prevedibilmente saranno sostenute successivamente, percentuali delle detrazioni spettanti) per determinati soggetti che realizzano interventi di efficientamento energetico agevolabili secondo la disciplina del superbonus. Il comma 2 introduce analogo obbligo di trasmissione dei medesimi dati anche per gli interventi antisismici agevolabili secondo la disciplina del superbonus. Tali dati sono trasmessi in questo caso al «Portale nazionale delle classificazioni sismiche» gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 3 individua la platea dei contribuenti tenuti alla trasmissione sopra descritta. Si tratta in primo luogo dei soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori. Sono altresì tenuti alla trasmissione dei dati i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024. Il comma 4 specifica che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore Pag. 19del decreto in esame. Il comma 5 indica le sanzioni previste per l'omessa trasmissione dei dati.
Il comma 1 dell'articolo 4 – con una novella all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – dispone la sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi. Con una disposizione di portata più generale, il comma 2 dell'articolo 4 – che a sua volta novella l'articolo 37 del decreto-legge n. 223 del 2006 – dispone che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24, con alcune specifiche eccezioni (contributi previdenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Come previsto dal comma 3, le disposizioni del comma 2 si applicano dal 1° luglio 2024.
L'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, reca modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia. In particolare, ai sensi del comma 1 non è consentito ad alcuni soggetti qualificati – banche, intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'alto e le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia – di compensare i propri crediti d'imposta derivanti da cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il comma 2 prevede che in caso di violazione delle disposizioni appena descritte si determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione di una sanzione tributaria amministrativa. Come stabilito dal comma 3, le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025. Si prevede, inoltre, la rimodulazione della detraibilità in 10 anni delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (comma 4). Inoltre, in deroga a quanto previsto all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, le detrazioni derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura per interventi edilizi rientranti nella disciplina cosiddetto superbonus sono ripartite in quattro quote annuali di pari importo mentre quelle relative all'eliminazione di barriere architettoniche e alle misure antisismiche in cinque quote annuali di pari importo (comma 5). Si prevede, altresì, al comma 6, che per i soggetti qualificati le rate annuali dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto utilizzabili a partire dall'anno 2025 siano ripartite in sei rate annuali di pari importo (disposizione che non trova applicazione per i soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni). Si vieta, infine, ai contribuenti che abbiano già fruito in dichiarazione dei redditi sotto forma di detrazione delle agevolazioni derivanti dagli interventi edilizi, la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione del credito relativamente alle singole rate residue non ancora fruite delle predette detrazioni (comma 7).
Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato introdotto l'articolo 4-ter che al comma 1 attribuisce ai comuni un potere di vigilanza e di controllo con riguardo all'effettiva realizzazione degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In particolare si introduce in capo agli enti comunali un dovere di segnalazione alla Guarda di finanza e all'Agenzia delle entrate dell'eventuale inesistenza di tali interventi. Il comma 2 riconosce ai medesimi comuni la partecipazione al recupero del Pag. 20gettito fiscale connesso alle attività di controllo.
Il comma 1 dell'articolo 5 – novellando l'articolo 19 del cosiddetto decreto sostegni-bis (decreto-legge n. 73 del 2021) – limita la possibilità di cedere i crediti d'imposta derivanti dalle agevolazioni ACE – aiuto alla crescita economica – consentendo di effettuare una sola cessione (lettera a)) e dispone la responsabilità solidale dei soggetti cessionari in caso di utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto nonché l'applicazione alla cessione dei crediti ACE degli specifici presidi antifrode disposti dal decreto-legge n. 34 del 2020 (lettera b)). Con una norma di chiusura (comma 2) si prevede che i crediti che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame (30 marzo 2024), sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.
Ricorda che l'articolo 6 introduce specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0. In particolare, per usufruire dei crediti di imposta in beni strumentali nuovi e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. Si prevede inoltre un flusso informativo tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio previsto dalla legge di contabilità di Stato, volto a prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa (commi 1-3). Nel corso dell'esame da parte del Senato, oltre alle integrazioni alla rubrica dell'articolo, con il comma 3-bis è stata modificata la disciplina del credito d'imposta Transizione 5.0, introdotta dal decreto-legge n. 19 del 2024, in favore delle imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici. Con le modifiche introdotte: si chiarisce che gli investimenti agevolabili, per essere ammessi al credito di imposta, devono essere effettuati – in luogo della generica dicitura «negli anni 2024 e 2025» – dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 (lettera a) del comma 3-bis); viene modificata la cadenza delle comunicazioni del GSE al Ministero delle imprese e del made in Italy, da quotidiana a mensile (lettera b), numero 1), del comma 3-bis); viene ricompresa, tra le comunicazioni periodiche tra GSE e Ministero, quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione (lettera b), numero 2), del comma 3-bis); infine, si dispone che il GSE effettui le prescritte comunicazioni all'Agenzia delle Entrate solo ove la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta venga rilevata in assenza dei relativi presupposti (lettera c) del comma 3-bis).
L'articolo 7, ai commi da 1 a 3, come modificato durante l'esame al Senato, introduce una norma interpretativa volta a disciplinare il diritto di contraddittorio per i procedimenti attivati dall'Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024. Il comma 4 dispone un'ulteriore estensione dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, di aiuti di stato COVID-19 che sono conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati. Il comma 5 dispone che la sanzione da 2.000 a 20.000 euro prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti Pag. 21di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento. Il comma 6 proroga dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 il termine per il perfezionamento del «ravvedimento speciale» delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. Al comma 7 concede ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato il ravvedimento speciale riguardante le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, di procedere alla regolarizzazione versando le somme dovute in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 oppure in rate successive.
Nel corso dell'esame da parte del Senato, all'articolo 7 sono stati aggiunti 3 nuovi commi. Il comma 7-bis proroga al 31 ottobre 2024 il termine per l'adesione alla procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta. Il comma 7-ter proroga, inoltre, al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di revoca della medesima adesione. Il comma 7-quater prevede, per l'anno 2024, il differimento al 30 giugno del termine (scaduto il 30 aprile 2024) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva. Nell'operare tale differimento, il comma in esame dispone altresì che: restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale; sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
Segnala che l'articolo 7-bis, inserito durante l'esame al Senato, reca due norme di interpretazione autentica relative all'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) in materia di contraddittorio.
L'articolo 8 reca disposizioni diverse concernenti l'Amministrazione finanziaria. Il comma 1 consente al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di avvalersi dei servizi offerti da SOGEI per la sicurezza, la continuità e lo sviluppo dei propri sistemi informatici. Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare, unitamente all'Agenzia delle entrate, specifiche intese con le regioni che abbiano fatto richiesta di riversamento diretto delle somme derivanti dall'attività di recupero fiscale relative all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF. Le intese prevedono il pagamento del 90 per cento del capitale dovuto dallo Stato alla regione, con rinuncia da parte della regione agli accessori e alle spese legali. Il comma 3 dispone l'incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale dell'Agenzia delle entrate (di 38 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024) e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di 13 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024). La norma dispone, inoltre, la copertura degli oneri e il versamento all'entrata dello Stato di somme di importo corrispondente da parte delle predette Agenzie.
L'articolo 9, al comma 1 prevede uno stanziamento, pari a 66 milioni di euro, per la realizzazione di interventi nei territori della Regione Toscana colpiti da eventi metereologici eccezionali nel mese di novembre 2023, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri. Il comma 2, invece, mira a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali. I successivi commi da 3 a 6 sono invece volti ad autorizzare i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana, che rispettino determinate condizioni, ad assumere a tempo indeterminato a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, in deroga ai vincoli assunzionali. Il comma 7 riduce la misura del contributo annuale per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale (SSN) da parte dei ministri di culto Pag. 22stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi) titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi. L'importo viene rideterminato in misura pari a quello previsto per gli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio. Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di 800.000 euro per il 2024 e 700.000 euro per il 2025 per l'attuazione dei programmi del G7 concernenti «Industria, Tecnologia e Digitale», con particolare riguardo alle iniziative per colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo. Le medesime risorse sono altresì destinate ad assicurare al Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) le risorse necessarie in vista della riunione conclusiva del G7 in tale ambito.
L'articolo 9-bis, introdotto durante l'esame al Senato, reca una serie di disposizioni finanziarie volte ad incrementare l'autorizzazione di spesa per contributi al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (comma 1) nonché il Fondo per le emergenze nazionali (comma 2); il Fondo nazionale per il servizio civile (comma 3), il Fondo per l'attuazione della delega fiscale (comma 4) e il Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 5). Sono inoltre incrementate le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili (comma 6). Tali incrementi sono riferiti a diverse annualità. Il comma 10 reca la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di talune disposizioni del decreto-legge in esame. Il comma 11 destina al miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4-ter. Il comma 7, introdotto durante l'esame al Senato, posticipa al 1° luglio 2026 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta plastic tax e al 1° luglio 2025 la decorrenza della cosiddetta sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020. Il comma 8, riduce dal 36 al 30 per cento l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033. Il comma 9 precisa che il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 9-ter, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che le disposizioni della legge di bilancio 2024 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.
L'articolo 10 dispone infine che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia fiscale e quindi alla competenza esclusiva statale in ordine al sistema tributario di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione. Segnala che alcune disposizioni attengono ad aspetti organizzativi dell'amministrazione finanziaria riconducibili alla materia ordinamento e organizzazione dello Stato, che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) demanda alla competenza esclusiva dello Stato.
Assumono altresì rilievo, con riferimento agli articoli 1-bis (istituzione di un fondo per gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici) e 1-ter (contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, ONLUS e associazioni di volontariato e di protezione sociale) le materie «protezione civile» e «governo del territorio», entrambe di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Con riguardo al rispetto degli altri princìpi costituzionali, fa presente che le disposizioni dell'articolo 4-bis sopra descritte appaiono applicarsi anche a spese sostenute per interventi realizzati prima della Pag. 23data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. A tale proposito, ricorda che la giurisprudenza costituzionale in materia, fermo restando l'articolo 25 della Costituzione che vieta la retroattività di norme penali sfavorevoli, afferma che al legislatore «non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata» (sentenza n. 70 del 2020, nonché sentenze n. 133 del 2020 e n. 4 e n. 77 del 2024). Richiama sull'argomento anche la previsione dello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 3, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e dunque di una fonte pariordinata a quella della disposizione in esame) in base alla quale «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo» e «relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono».
Segnala inoltre che, come ricordato in precedenza, gli articoli 7-bis e 9-bis recano norme di interpretazione autentica. In proposito, nel rinviare alla giurisprudenza costituzionale in materia di norme di interpretazione autentica e norme retroattive già richiamata, fa presente che la medesima giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri per distinguere le norme di interpretazione autentica dagli interventi normativi che conferiscono, anch'essi retroattivamente, un nuovo significato normativo a disposizioni precedenti; in particolare la sentenza n. 133 del 2020 ha affermato che «la disposizione di interpretazione autentica è quella che, qualificata formalmente tale dallo stesso legislatore, esprime, anche nella sostanza, un significato appartenente a quelli riconducibili alla previsione interpretata secondo gli ordinari criteri dell'interpretazione della legge».
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.
Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.
C. 956 e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, fa presente che il Comitato pareri avvia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Finanze, della proposta di legge C. 956 – e delle abbinate proposte C. 1099, C. 1323, C. 1400, C. 1701, C. 1743 e C. 1748 – recante «Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero».
Ricorda che la proposta di legge, adottata come testo base dalla Commissione Finanze e non emendata, è costituita da un solo articolo, ed è volta a modificare il regime della fiscalità immobiliare relativa agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) al fine di rendere esente da IMU Pag. 24una unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso. Tale immobile, infatti, ai fini dell'imposta municipale, viene assimilato all'abitazione principale.
In particolare, a tal fine l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), inserendo alla lettera c) – che elenca le ipotesi di assimilazione di immobili all'abitazione principale – il numero 6-bis).
Segnala che il comma 2 dell'articolo 1 modifica la disciplina dell'imposta di registro, segnatamente novellando la lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 al fine di chiarire che le agevolazioni ivi disposte per l'acquisto della prima casa (applicazione dell'aliquota ridotta al 2 per cento) si applichino in favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, in luogo della locuzione che si riferisce ai cittadini «emigrati all'estero», come previsto nella formulazione della norma vigente al momento della presentazione della proposta di legge. In relazione a tale disposizione occorre tuttavia rammentare che dopo la presentazione della proposta di legge è entrato in vigore l'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023 (cosiddetto decreto Salvainfrazioni), con il quale il Governo è intervenuto sulle agevolazioni per l'acquisto della prima casa al fine di rispondere alla procedura d'infrazione n. 2014/4075 ed eliminare una presunta discriminazione fondata sulla nazionalità. Con quel provvedimento d'urgenza, infatti, è stata soppressa l'individuazione soggettiva dell'agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all'estero, sostituendola con un criterio oggettivo, non legato più alla cittadinanza italiana: in particolare, il decreto-legge ha previsto che l'aliquota agevolata si applica se l'acquirente si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro e abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento.
Osserva che il comma 3 quantifica gli oneri derivanti dalle norme in commento in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili che si presentano in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta di legge attiene alla materia, di competenza esclusiva statale, «sistema tributario e contabile dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
Formula pertanto una proposta di parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 2).
Alfonso COLUCCI (M5S) chiede chiarimenti in merito all'osservazione proposta dal relatore.
Francesco MICHELOTTI (FDI), relatore, evidenzia che l'osservazione contenuta nel parere favorevole è volta a invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 della proposta, in quanto volto a modificare una disposizione sulla quale è già intervenuto il decreto-legge n. 69 del 2023.
Alfonso COLUCCI (M5S) prende atto che in sostanza il Comitato invita la Commissione Finanze a operare un coordinamento normativo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con una osservazione formulata dal relatore.
La seduta termina alle 11.35.
COMITATO DEI NOVE
Martedì 21 maggio 2024.
Disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche.
Emendamenti C. 304-A Conte.
Il Comitato si è riunito dalle 16 alle 16.05.
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Emendamenti C. 1665 Governo, approvato dal Senato.
Il Comitato si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.