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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 maggio 2024
312.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 35

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.
C. 1877 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame, approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia fiscale e Pag. 36connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. Evidenzia, altresì, che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di una relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Rileva che gli emendamenti di iniziativa governativa approvati in prima lettura sono a loro volta corredati di relazione tecnica e che, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha depositato, inoltre, note tecniche riferite al testo iniziale del decreto, all'emendamento 7.1000 del Governo e ai relativi subemendamenti, nonché ad ulteriori emendamenti, fra i quali l'emendamento 1.0.1000 del Governo.
  Nel rinviare, per una più approfondita analisi del provvedimento, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, segnala che, in questa sede, si soffermerà esclusivamente sui profili di carattere finanziario per i quali si rende necessario acquisire chiarimenti dal Governo.
  In relazione alle attività amministrative previste dall'articolo 1-ter, comma 3, ai fini del riconoscimento del contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, osserva come andrebbe assicurato che l'Agenzia ENEA, che rientra nel perimetro della pubblica amministrazione, sia in grado di svolgere i nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis, comma 4, che prevedono la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo della detrazione fiscale riferita agli interventi edilizi richiamati dalla medesima disposizione effettuati a partire dall'anno 2024, evidenzia che sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica sull'ammontare delle spese detraibili per gli anni 2024 e 2025 per i diversi interventi la stima appare corretta ad eccezione degli anni 2028-2031. In tali anni, con riferimento alla stima degli importi scontati nelle previsioni di bilancio, la relazione tecnica per calcolare gli effetti di saldo e acconto sembrerebbe utilizzare limitatamente all'ultimo anno di fruizione della detrazione un'aliquota di acconto pari al 60 per cento in luogo del 75 per cento utilizzato nella stima decennale relativa alla norma in esame. L'utilizzo della percentuale ridotta determinerebbe maggiori entrate nell'anno 2028, per circa 233 milioni di euro, e minori entrate nel triennio successivo 2029-2031, pari a 6,3 milioni nel 2029, 223,5 milioni nel 2030 e 3,1 milioni nel 2031. Su tali aspetti reputa, pertanto, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 8, comma 1, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che il Consiglio di presidenza della magistratura tributaria si avvale dei servizi offerti da SOGEI Spa per assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria. Ciò stante, considerato che la disposizione prescrive il citato avvalimento e non prevede una mera possibilità di avvalimento, evidenzia la necessità che il Governo assicuri che tale avvalimento possa aver luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 8, comma 2, rileva preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione del riversamento diretto di tributi ad essa spettanti, possa procedere alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda un pagamento in misura ridotta da parte dello Stato e la rinunzia della regione ad ogni pretesa in ordine agli oneri accessori e alle spese legali. Alla spesa in questione si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede che l'Agenzia delle entrate faccia fronte agli eventuali oneri derivanti da controversie definite e relative all'accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto dei tributi sopra menzionatiPag. 37 mediante utilizzo delle risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio. Tanto premesso, evidenzia che la norma definisce una ulteriore modalità per la liquidazione dei riversamenti diretti in questione. Rammenta che ad una precedente misura di portata sostanzialmente analoga ma di carattere obbligatorio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43 del decreto-legge n. 104 del 2020, erano stati ascritti oneri in misura pari all'importo da riconoscere alla regione interessata, tuttavia la disposizione ora introdotta si differenzia dalla precedente in quanto essa prevede una mera facoltà, e ciò sembra giustificare il carattere neutrale della stessa da realizzare nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Agenzia delle entrate. Ciò stante, rileva come appaia necessario acquisire dal Governo una conferma circa la correttezza della predetta ricostruzione nonché in merito alla neutralità della disposizione in esame con riferimento a tutti e tre i saldi di finanza pubblica.
  Per quanto concerne l'articolo 8, comma 3, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma incrementa, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la componente variabile dei fondi risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale, come precisato dalla relazione tecnica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane, rispettivamente di euro 38.000.000 e di euro 13.000.000. Rileva che tale incremento è disposto in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che fissa specifici limiti all'ammontare complessivo delle risorse da destinare annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico. A tal fine viene autorizzata la spesa di euro 51.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Fa presente che le suddette Agenzie provvedono, inoltre, a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme accantonate nei propri bilanci destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal summenzionato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al riguardo, pur considerato che l'onere recato dalla disposizione risulta configurato come limite massimo di spesa e che lo stesso appare di natura rimodulabile, rileva l'opportunità di acquisire ulteriori elementi di valutazione al fine di consentire la verifica della congruità dell'importo della spesa autorizzata, rispetto alle finalità della norma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 8 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023. In proposito, ricorda che il citato articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, con una dotazione iniziale di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.
  Al riguardo, ricorda preliminarmente che al predetto Fondo affluiscono, per espressa previsione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che, a valere su tali risorse, potrà essere assicurata, oltre che attraverso l'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, la copertura dei decreti attuativi della delega stessa da cui discendano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse Pag. 38del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1. In proposito, ricorda che, successivamente, alla sua costituzione, l'ammontare delle risorse del Fondo è stato oggetto di rideterminazione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale, nonché di ulteriori provvedimenti non riconducibili all'attuazione della medesima delega. Al riguardo evidenzia che, nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo, nella nota di chiarimenti depositata presso la Commissione Bilancio, ha confermato la disponibilità del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste dalla normativa vigente. In proposito, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Governo e tenuto altresì conto che, sulla base delle disposizioni sopra richiamate, il Fondo presenta le necessarie disponibilità per ciascuno degli anni 2024 e 2025, non ha osservazioni da formulare.
  Con riferimento ai commi da 3 a 6 dell'articolo 9, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma autorizza i comuni capoluogo di città metropolitana della Sicilia, in possesso di specifici requisiti contabili indicati dalla medesima disposizione, ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, cento unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale, mediante procedure concorsuali semplificate o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni. Fa presente che i relativi oneri sono quantificati in misura pari a euro 2.925.000 per il 2024, riferiti, in base a quanto precisato dalla relazione tecnica, a 9 mensilità, e a euro 3.900.000 a decorrere dal 2025. Agli eventuali concorsi provvede la Commissione RIPAM che individua le commissioni esaminatrici. Rileva che la relazione tecnica riferisce che i suddetti oneri assunzionali sono stati quantificati sulla base dell'inquadramento contrattuale delle unità di personale non dirigenziale del Corpo della polizia locale, nell'ambito del Contratto collettivo nazionale di lavoro – Comparto funzioni locali – Area Istruttori.
  Al riguardo, pur considerato che, sulla base dei dati desumibili dal testo, come integrabili alla luce del contenuto del summenzionato accordo contrattuale riferito al triennio 2019-2021, i suddetti importi appaiono nel complesso verificabili e confermabili, rileva, comunque, l'opportunità, anche considerato il dettato della legge di contabilità e finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto all'articolo 17, comma 7 della legge n. 196 del 2009, che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dei tali importi; ciò al fine di evidenziare, altresì, stante le caratteristiche del personale interessato dal reclutamento, la progressione almeno decennale della relativa carriera economica. Osserva, inoltre, che le suddette assunzioni vengono autorizzate in un numero determinato di unità, laddove, a fronte di un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, anche il numero delle unità da reclutare dovrebbe essere prudenzialmente indicato in termini di valore massimo. Quanto agli oneri concernenti l'eventuale svolgimento delle procedure concorsuali, prende atto di quanto riferito dal Governo nel corso dell'esame al Senato, ovvero che l'espletamento dei concorsi potrà avvenire con l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 6 dell'articolo 9 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo medesimo, pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024 e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, fa presente che tale Fondo reca uno stanziamento iniziale di bilancio per il triennio considerato pari ad euro 88.659.781 per l'anno 2024, ad euro 106.371.658 per l'anno 2025 e ad euro 268.515.522 per l'anno 2026. In proposito, con riferimento all'utilizzo del Fondo per l'anno in corso non formula osservazioni, posto che da un'interrogazione alla banca dati della RagioneriaPag. 39 generale dello Stato, alla data del 15 maggio, risultano risorse disponibili in misura pari a 37.019.582 euro. Tanto premesso, rileva come appaia tuttavia necessario che il Governo confermi la disponibilità delle risorse anche per le annualità successive al 2024, fornendo altresì rassicurazioni in ordine al fatto che detta riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 9-bis, comma 7, lettera a), rileva preliminarmente che le norme in esame differiscono dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta plastic tax. Segnala, inoltre, che la relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa sono stati ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ossia quella riferita all'articolo 1, comma 652, della legge n. 160 del 2019. Al riguardo, fa presente che la quantificazione degli effetti di gettito appare sostanzialmente in linea con le stime riferite ai precedenti analoghi interventi normativi. Evidenzia che andrebbero tuttavia fornite le basi imponibili aggiornate sulle quali dovrebbero essere ricalcolati gli effetti di perdita di gettito rispetto ai dati utilizzati nel 2019.
  Con riferimento all'articolo 9-bis, comma 7, lettera b), in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme posticipano dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 l'entrata in vigore delle disposizioni istitutive della cosiddetta sugar tax, recate dall'articolo 1, commi da 661 a 674, della legge n. 160 del 2019. A questo riguardo, fa presente che le norme, introdotte dal Senato, derivano dall'approvazione di un emendamento governativo modificato da alcuni subemendamenti identici di iniziativa parlamentare. Rammenta, infatti, che l'emendamento del Governo prevedeva l'applicazione dell'imposta di consumo con aliquote dimezzate rispetto a quelle vigenti dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2026. Ricorda, altresì, che la relazione tecnica stimava effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima adottata dalla relazione tecnica riferita alla norma originaria di cui all'articolo 1, comma 652, della legge n. 160 del 2019 e da quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma, che avevano quantificato un incasso complessivo annuo a regime in relazione alla nuova imposta di consumo valutato intorno ai 350 milioni di euro. La relazione tecnica all'emendamento del Governo esponeva, quindi, una tabella riepilogativa degli effetti finanziari riferiti alle imposte di consumo e, conseguentemente, a IRPEF, IRES e IRAP.
  Per effetto dell'approvazione dei citati subemendamenti, invece, evidenzia che si è provveduto a differire l'entrata in vigore della citata imposta di consumo dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025, senza introdurre modifiche alle aliquote d'imposta vigenti. Rileva che gli effetti finanziari derivanti dall'approvazione di tali subemendamenti sono stati quantificati integrando, con una apposita nota del Governo, quelli originariamente quantificati dalla relazione tecnica che accompagnava l'emendamento governativo. Ciò stante, con riferimento alla relazione tecnica riferita all'emendamento del Governo, rileva che, sebbene la citata tabella riepilogativa in essa contenuta quantificasse effetti finanziari qualificati come «effetti finanziari differenziali» rispetto alla legislazione vigente, essa sembrerebbe tuttavia fare riferimento, non già ad un dimezzamento, ma ad un vero e proprio azzeramento dell'aliquota di imposta, come per altro sembrerebbe emergere anche dallo stesso allegato 3, che reca l'indicazione di oneri sostanzialmente dimezzati rispetto a quelli risultanti dalla predetta tabella. Su tale aspetto, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Per quanto riguarda, invece, la quantificazione degli effetti finanziari riferiti ai subemendamenti approvati, rileva che essa sembrerebbe assumere come punto di riferimento, ai fini del calcolo, non già la legislazione vigente, ma la legislazione vigente come sarebbe stata modificata per Pag. 40effetto dell'approvazione dell'originario emendamento del Governo. Su tale aspetto, evidenzia l'esigenza di un chiarimento da parte del Governo, posto che tale metodologia di quantificazione, sebbene non incida sui saldi, appare suscettibile di condurre a una sovrastima degli oneri e a una corrispondente sovrastima delle relative coperture finanziarie rispetto alla legislazione vigente.
  In merito all'articolo 9-bis, comma 8, rileva preliminarmente che la norma riduce dal 36 al 30 per cento l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033. Evidenzia che la relazione tecnica quantifica maggiori entrate tributarie per il periodo 2029-2043 per effetto della riduzione dell'aliquota di detraibilità delle spese in argomento rispetto a quanto scontato nelle previsioni di bilancio sulla base della normativa vigente. Rileva che gli effetti di maggiore entrata si esauriscono nel 2044, anno in cui si verifica una riduzione delle entrate a causa del funzionamento del meccanismo di saldo e acconto. Al riguardo, osserva che, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, concernenti l'ammontare delle spese detraibili per gli anni 2028 e 2033, pari a circa 17.161 milioni di euro per gli anni dal 2028 al 2033, la stima appare corretta, mentre, a decorrere dal 2038, la relazione tecnica sembra utilizzare, ai fini del calcolo del saldo e dell'acconto, una percentuale di acconto pari al 60 per cento in luogo del 75 per cento di regola utilizzato. Su tale aspetto fa presente come appaia pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Per quanto concerne l'articolo 9-bis, comma 10, fa presente che la disposizione individua i mezzi di copertura tramite cui provvedere agli oneri recati dagli articoli 1-bis, 1-ter e 4-bis, comma 4, nonché dai commi da 1 a 8 del presente articolo. Rileva che ai predetti oneri si fa fronte tramite le modalità individuate dalle lettere da a) a m) del medesimo comma 10, rilevando su un piano generale la congruenza tra gli oneri indicati nell'alinea del medesimo comma 10 e la sommatoria dei mezzi di copertura indicati nelle successive lettere da a) a m).
  In particolare, evidenzia che la lettera a) prevede, quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, il corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-bis, comma 4, e dai commi 7 e 8 del presente articolo. In proposito, rinvia a quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione finanziaria della disposizione.
  Rileva che la lettera b) prevede, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024, il corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario. Al riguardo, rammenta che le risorse in questione sono quelle derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, di cui si prevede, ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della citata legge n. 388 del 2000, la destinazione ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
  Ciò posto, preso atto che il Governo durante l'esame presso il Senato ha fornito rassicurazioni in ordine alla sussistenza delle risorse impiegate a copertura, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente Pag. 41già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, non ha osservazioni da formulare. Fa presente che appare, nondimeno, utile acquisire dal Governo un'indicazione circa l'ammontare dei proventi effettivamente versati alla data del 10 maggio 2024.
  Rileva, inoltre, che la lettera c) prevede la riduzione, in misura pari a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 600 milioni di euro per l'anno 2030, a 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, a 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, a 650,3 milioni di euro per l'anno 2033 e a 547,4 milioni di euro per l'anno 2034, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In proposito, rammenta che la norma da ultimo richiamata ha disposto che il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria, avvenga, a partire dalle somme erogate dal 1° gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Fa presente che la citata autorizzazione di spesa è iscritta sul capitolo 7122 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e reca, per il vigente bilancio triennale, uno stanziamento complessivo di circa 4,43 miliardi di euro per l'anno 2024, di circa 5,43 miliardi di euro per l'anno 2025 e di circa 2,66 miliardi di euro per l'anno 2026.
  Al riguardo, prende atto che il Governo durante l'esame presso il Senato ha fornito rassicurazioni in ordine alla sussistenza delle risorse impiegate a copertura, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime. Rileva, altresì, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziata dal comma 1 dell'articolo 9-bis in misura pari a 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, a 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, a 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, a 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, a 617 milioni di euro per l'anno 2037, a 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, a 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, a 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, a 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, a 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e a 25,7 milioni di euro per l'anno 2043.
  Rileva che la lettera d) prevede la riduzione, in misura pari a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge n. 234 del 2021. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha stanziato in favore di Rete ferroviaria italiana Spa risorse complessivamente pari a 5 miliardi di euro nel periodo 2022-2035, volte ad accelerare gli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità sulla linea ferroviaria adriatica, qualificando le suddette risorse come «immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti». Al riguardo, prende atto che il Governo, nel corso dell'esame presso il Senato, ha confermato la disponibilità delle risorse oggetto di riduzione, fornendo, altresì, una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  Osserva che la lettera e) del comma 10 prevede la riduzione, nella misura complessiva di 1 miliardo di euro per l'anno 2030, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 200 milioni di euro, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 400 milioni di euro e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per 400 milioni di euro per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Pag. 42ministri 11 giugno 2019, pubblicato e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021. Al riguardo, osserva preliminarmente che le risorse oggetto di riduzione afferiscono a una serie di Fondi da ripartire destinati al finanziamento degli investimenti da parte dalle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare, ricorda che il comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha previsto il rifinanziamento, per un importo complessivo di 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033, del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, già istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, con una dotazione complessiva di oltre 47 miliardi di euro per gli anni compresi dal 2017 al 2032. Al riguardo, rammenta che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 luglio 2017 ha operato il riparto del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, disposizione che non viene, peraltro, richiamata nel testo della medesima norma di copertura, assegnando al Ministero dell'economia e delle finanze risorse pari ad oltre 3,8 miliardi di euro per il periodo 2020-2032. Ricorda che il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018 ha invece assegnato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2030, in sede di riparto del rifinanziamento del predetto Fondo ad opera del citato comma 1072, in relazione agli ambiti di intervento ivi previsti, risorse pari a circa 100 milioni di euro. Segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 ha istituto il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali, con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, e che, in sede di riparto effettuato con il sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, sono state assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2030, interessato dalla norma di copertura in esame, risorse pari a 145 milioni di euro. Infine, rammenta che il comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 ha istituito un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese con una dotazione complessiva di circa 20,8 miliardi di euro per gli anni dal 2020 al 2034 e che, in sede di riparto effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, sono state assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2030, interessato dalla norma di copertura in esame, risorse pari a 40,2 milioni di euro. Segnala, peraltro, che le risorse attribuite in sede di riparto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi di quanto disposto dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da ultimo richiamato, includono anche gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare al contratto di programma Rete ferroviaria italiana.
  In tale quadro, in assenza di ulteriori specificazioni nel testo della disposizione e fermo restando quanto chiarito dal Governo durante l'esame presso il Senato in ordine alla sussistenza delle risorse impiegate a copertura, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, rileva che appare necessario acquisire dal Governo elementi di informazione in merito alla esatta ripartizione della copertura tra i diversi provvedimenti di riparto, nonché agli stanziamenti di bilancio incisi dalla suddetta riduzione, giacché, a differenza di precedenti interventi di analogo tenore, la disposizione in esame non fornisce indicazioni in merito alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze oggetto di utilizzo.
  Le lettere f) e m) prevedono la riduzione, in misura pari rispettivamente a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10.981.669 euro per l'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge n. 388 del 2000, relativa alle risorse tramite cui la pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, contribuisce al finanziamento dei fondi gestoriPag. 43 di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo. In proposito, osserva che le risorse oggetto di riduzione sono iscritte sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, avente carattere rimodulabile, che reca, per il vigente bilancio triennale, uno stanziamento pari a 36.158.250 euro per l'anno 2024, a 43.473.250 euro per l'anno 2025 e a 49.933.250 euro per l'anno 2026. Al riguardo, fermo restando quanto chiarito dal Governo durante l'esame presso il Senato in merito alla disponibilità delle risorse di cui alla lettera f) e al fatto che il loro utilizzo non reca pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime, evidenzia che appare necessario acquisire una analoga conferma con riferimento all'ulteriore riduzione disposta dalla lettera m).
  Rileva che la lettera g) dispone la riduzione, in misura pari a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e a 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che per il triennio in corso reca una dotazione iniziale di bilancio pari a 226.852.684 euro per l'anno 2024, a 301.396.557 euro per l'anno 2025 e a 331.212.455 euro per l'anno 2026. In proposito, rileva che sul citato capitolo risulta, secondo quanto emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, una disponibilità per l'anno 2024 di circa 173 milioni di euro. Per quanto attiene alla riduzione disposta per l'anno 2044, prende atto che il Governo, nel corso dell'esame presso il Senato, ha confermato la disponibilità delle relative risorse per ciascuna delle annualità interessate, fornendo, altresì, una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.
  Rileva che la lettera h) dispone la riduzione, quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando: l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze quanto a 189.560 euro; l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy quanto a 254.022 euro; l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali quanto a 683.543 euro; l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia quanto a 5.893 euro; l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale quanto a 6.438.334 euro; l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito quanto a 286.247 euro; l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno quanto a 9.324 euro; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica quanto a 865.754 euro; l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quanto a 1.926.540 euro; l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca quanto a 3.899.526 euro; l'accantonamento relativo al Ministero della difesa quanto a 1.015.944 euro; l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quanto a 358.498 euro; l'accantonamento relativo al Ministero della cultura quanto a 2.418.258 euro; l'accantonamento relativo al Ministero della salute quanto a 17.218 euro; l'accantonamento relativo al Ministero del turismo quanto a 1.649.670 euro. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare in considerazione del fatto che ciascuno dei menzionati accantonamenti reca le occorrenti disponibilità e che la somma degli importi ad ognuno di essi imputati corrisponde all'onere complessivo indicato all'alinea della medesima lettera h).
  La lettera i) dispone la riduzione, in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011. Al Pag. 44riguardo, rileva che oggetto di riduzione è il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, iscritto sul capitolo 2415 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che per il triennio in corso reca una dotazione iniziale di bilancio pari a 169.677.671 euro per l'anno 2024, a 150.000.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. In proposito, segnala che sul citato capitolo risulta, secondo quanto emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, una disponibilità per l'anno 2024 di circa 84,8 milioni di euro. Nel prendere atto della sussistenza delle occorrenti disponibilità, evidenzia che appare comunque necessario che il Governo fornisca una rassicurazione in merito al fatto che la riduzione del Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali il predetto Fondo è preordinato a legislazione vigente.
  Rileva che la lettera l) dispone la riduzione, in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, del Fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Al riguardo, segnala che oggetto di riduzione è il Fondo perequativo delle misure fiscali e di ristoro, iscritto sul capitolo 3085 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che per il triennio in corso reca una dotazione iniziale di bilancio pari a 120.690.612 euro per l'anno 2024, a 125.077.323 euro per l'anno 2025 e a 120.423.551 euro per l'anno 2026. In proposito, osserva che sul citato capitolo risulta, secondo quanto emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, una disponibilità per l'anno 2024 di 20.690.612 euro. Nel prendere atto della sussistenza delle occorrenti disponibilità, fa presente l'esigenza che il Governo fornisca una rassicurazione in merito al fatto che la riduzione del Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali il predetto Fondo è preordinato a legislazione vigente, anche considerando che per effetto della disposizione in esame lo stanziamento residuo per l'anno 2024 verrebbe sostanzialmente esaurito.

  Il sottosegretario Federico FRENI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato). Ad integrazione della predetta documentazione, fa presente che l'Agenzia ENEA potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente alle attività amministrative previste dall'articolo 1-ter, comma 3, ai fini del riconoscimento del contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.
  Rileva, altresì, che, con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis, comma 4, che prevedono la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo della detrazione fiscale riferita agli interventi edilizi richiamati dalla medesima disposizione effettuati a partire dall'anno 2024, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 8, che modificano il regime della detraibilità delle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica effettuate tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2033, le differenze negli andamenti di cassa indicati nella relazione tecnica sono riferibili all'utilizzo, in alcuni anni, del metodo previsionale, applicato nella valutazione degli effetti finanziari delle detrazioni per spese edilizie. In particolare, è stata prevista l'applicazione di un acconto del 15 per cento anticipato all'anno prima invece dell'applicazione di un acconto del 75 cento in corso d'anno, in ossequio a un criterio prudenziale, utilizzato ordinariamente per le agevolazioni che comportano effetti negativi o maggiormente negativi per l'erario nell'anno successivo. Analogamente a quanto avvenuto in passato, in via prudenziale l'andamento di cassa è stato quindi calcolato considerando un acconto previsionale anticipato del 15 per cento nei casi in cui nell'annualità successiva l'effetto sul gettito risulta negativo o maggiormente negativo per l'erario.Pag. 45
  Per quanto attiene all'attuazione delle disposizioni introdotte dalla novella di cui all'articolo 8, comma 1, ai sensi della quale il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria, si avvale di SOGEI Spa, evidenzia che si provvederà nell'ambito delle risorse già a disposizione, a legislazione vigente, del medesimo Consiglio di presidenza.
  Relativamente all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, ai sensi delle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione del riversamento diretto di tributi ad essa spettanti, può procedere alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda un pagamento in misura ridotta da parte dello Stato e la rinunzia della regione ad ogni pretesa in ordine agli oneri accessori e alle spese legali, rappresenta che l'Agenzia delle entrate potrà procedere nei limiti delle risorse allo scopo accantonate nel proprio bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge n. 197 del 2022, considerando che le disposizioni in esame si limitano a riconoscere una facoltà che potrà essere esercitata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento alle assunzioni di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale presso comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, autorizzate dall'articolo 9, comma 3, chiarisce che la quantificazione dei relativi oneri, che costituiscono comunque un limite massimo di spesa, è stata effettuata sulla base delle previsioni dei vigenti contratti collettivi e gli oneri presentano un profilo costante a decorrere dall'anno 2025.
  In merito alle rassicurazioni richieste in ordine al Fondo far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, di cui si prevede la riduzione per finalità di copertura ai sensi del comma 6 dell'articolo 9, conferma che lo stesso reca le occorrenti disponibilità anche in relazione alle annualità successive al 2024 e che il loro utilizzo non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente, per le medesime annualità, a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Fa presente che la quantificazione degli oneri derivanti dal differimento dell'applicazione dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate di cui all'articolo 1, commi da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019, disposto dal comma 7, lettera b), dell'articolo 9-bis, nonché della relativa copertura finanziaria, riportata nel comma 10 del medesimo articolo 9-bis, è stata effettuata assumendo come riferimento la sommatoria degli effetti dell'articolo aggiuntivo 1.0.1000 e dei subemendamenti che ne hanno modificato la portata.
  Con riferimento alla copertura finanziaria prevista dalla lettera e) del comma 10 dell'articolo 9-bis, evidenzia che alla stessa si provvede, per un importo pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2030, a valere sulle risorse attribuite, in sede di riparto dei fondi di investimento richiamati dalla medesima disposizione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi nel settore dei trasporti e della viabilità, sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, dell'11 giugno 2019 e del 23 dicembre 2020, che risultano contabilmente iscritte sul capitolo 7122, piani gestionali nn. 10, 11 e 12, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto correlate all'aggiornamento del contratto di programma sottoscritto con Rete ferroviaria italiana.
  Conferma, infine, che la riduzione a fini di copertura delle risorse indicate alle lettere i), l) e m) del comma 10 dell'articolo 9-bis non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

  Rebecca FRASSINI (LEGA), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

    esaminato il testo del disegno di legge C. 1877, approvato dal Senato della Pag. 46Repubblica, di conversione in legge del decreto-legge n. 39 del 2024, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria;

    preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

     l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente alle attività amministrative previste dall'articolo 1-ter, comma 3, ai fini del riconoscimento del contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;

     con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis, comma 4, che prevedono la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo della detrazione fiscale riferita agli interventi edilizi richiamati dalla medesima disposizione effettuati a partire dall'anno 2024, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 8, che modificano il regime della detraibilità delle spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica effettuate tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2033, le differenze negli andamenti di cassa indicati nella relazione tecnica sono riferibili all'utilizzo, in alcuni anni, del metodo previsionale, applicato nella valutazione degli effetti finanziari delle detrazioni per spese edilizie;

     in particolare, è stata prevista l'applicazione di un acconto del 15 per cento anticipato all'anno prima invece dell'applicazione di un acconto del 75 cento in corso d'anno, in ossequio a un criterio prudenziale, utilizzato ordinariamente per le agevolazioni che comportano effetti negativi o maggiormente negativi per l'erario nell'anno successivo;

     analogamente a quanto avvenuto in passato, in via prudenziale l'andamento di cassa è stato quindi calcolato considerando un acconto previsionale anticipato del 15 per cento nei casi in cui nell'annualità successiva l'effetto sul gettito risulta negativo o maggiormente negativo per l'erario;

     all'attuazione delle disposizioni introdotte dalla novella di cui all'articolo 8, comma 1, ai sensi della quale il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria, si avvale di SOGEI Spa, si provvederà nell'ambito delle risorse già a disposizione, a legislazione vigente, del medesimo Consiglio di presidenza;

     l'Agenzia delle entrate potrà procedere all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, ai sensi delle quali il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione del riversamento diretto di tributi ad essa spettanti, può procedere alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda un pagamento in misura ridotta da parte dello Stato e la rinunzia della regione ad ogni pretesa in ordine agli oneri accessori e alle spese legali, nei limiti delle risorse allo scopo accantonate nel proprio bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge n. 197 del 2022, considerando che le disposizioni in esame si limitano a riconoscere una facoltà che potrà essere esercitata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

     con riferimento alle assunzioni di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale presso comuni capoluogo di Pag. 47città metropolitana della Regione siciliana, autorizzate dall'articolo 9, comma 3, la quantificazione dei relativi oneri, che costituiscono comunque un limite massimo di spesa, è stata effettuata sulla base delle previsioni dei vigenti contratti collettivi e gli oneri presentano un profilo costante a decorrere dall'anno 2025;

     il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, di cui si prevede la riduzione per finalità di copertura ai sensi del comma 6 dell'articolo 9, reca le occorrenti disponibilità anche in relazione alle annualità successive al 2024 e il loro utilizzo non è comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente, per le medesime annualità, a valere sulle risorse del Fondo stesso;

     la quantificazione degli oneri derivanti dal differimento dell'applicazione dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate di cui all'articolo 1, commi da 661 a 676, della legge n. 160 del 2019, disposto dal comma 7, lettera b), dell'articolo 9-bis, nonché della relativa copertura finanziaria, riportata nel comma 10 del medesimo articolo 9-bis, è stata effettuata assumendo come riferimento la sommatoria degli effetti dell'articolo aggiuntivo 1.0.1000 e dei subemendamenti che ne hanno modificato la portata;

     alla copertura finanziaria prevista dalla lettera e) del comma 10 dell'articolo 9-bis, si provvede, per un importo pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2030, a valere sulle risorse attribuite, in sede di riparto dei fondi di investimento richiamati dalla medesima disposizione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi nel settore dei trasporti e della viabilità, sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2018, dell'11 giugno 2019 e del 23 dicembre 2020, che risultano contabilmente iscritte sul capitolo 7122, piani gestionali nn. 10, 11 e 12, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto correlate all'aggiornamento del contratto di programma sottoscritto con Rete ferroviaria italiana;

     la riduzione a fini di copertura delle risorse indicate alle lettere i), l) e m) del comma 10 dell'articolo 9-bis non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
C. 304-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2024.

  Il sottosegretario Federico FRENI, in ordine alle richieste di chiarimento formulate in ordine ai profili finanziari del provvedimento, evidenzia, in primo luogo, che all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), che prevede l'estensione delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di vigilanza e controllo sui conflitti d'interesse, già previste dalla legislazione vigente con riguardo ai titolari di Pag. 48cariche di governo statale, anche alle situazioni di conflitto in cui possono incorrere i titolari di cariche di governo regionali e delle province autonome, nonché i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, la medesima Autorità potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Analogamente, con riferimento allo svolgimento delle funzioni in materia di conflitto d'interesse attribuite all'Autorità nazionale anticorruzione dai medesimi principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), rassicura che la medesima Autorità potrà farvi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Osserva, altresì, che appare necessario prevedere che dall'abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 215, disposta dall'articolo 1, comma 5, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, sia escluso l'articolo 9 della medesima legge, che ha disposto il potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare la necessaria continuità, anche sotto il profilo finanziario, dello svolgimento delle funzioni attribuite a legislazione vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Ubaldo PAGANO (PD-IDP) sottolinea la difficoltà di comprendere i motivi per cui sia stato necessario attendere un lasso di tempo significativo prima di ricevere dall'Esecutivo chiarimenti in ordine alle richieste formulate, atteso che gli elementi informativi illustrati dal sottosegretario non denotano una particolare complessità. Osserva, pertanto, come tale ritardo sia piuttosto da imputare a dinamiche di natura politica interne alla maggioranza e al Governo.

  Il sottosegretario Federico FRENI osserva che la conferma della possibilità di operare una modifica in senso estensivo delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sui conflitti di interesse nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ha rappresentato l'esito di interlocuzioni prolungate svolte con la suddetta Autorità, le quali hanno pertanto determinato la necessità di tempi congrui per il completamento della istruttoria sui profili finanziari del provvedimento in esame.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

    esaminato il testo della proposta di legge C. 304-A, recante delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di conflitto di interessi per i titolari di cariche di governo statali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;

    preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

     all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), che prevede l'estensione delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di vigilanza e controllo sui conflitti d'interesse, già previste dalla legislazione vigente con riguardo ai titolari di cariche di governo statale, anche alle situazioni di conflitto in cui possono incorrere i titolari di cariche di governo regionali e delle province autonome, nonché i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché allo svolgimento delle funzioni in materia di conflitto d'interesse attribuite all'Autorità nazionale anticorruzione dai medesimi principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), le predette autorità potranno far fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

     appare necessario prevedere che dall'abrogazione della legge 20 luglio 2004, Pag. 49n. 215, disposta dall'articolo 1, comma 5, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, sia escluso l'articolo 9 della medesima legge, che ha disposto il potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare la necessaria continuità, anche sotto il profilo finanziario, dello svolgimento delle funzioni attribuite a legislazione vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

    rilevata l'esigenza di:

     prevedere espressamente che dall'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

     specificare, all'articolo 1, comma 4, che lo schema del decreto legislativo attuativo della delega conferita dal medesimo articolo 1, oggetto di trasmissione alle Camere, sia corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che su di esso esprimano il proprio parere anche le Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari,

  esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

   al comma 4, dopo le parole: decreto legislativo di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

   al comma 4, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari;

   al comma 5, sostituire le parole: La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata con le seguenti: Gli articoli da 1 a 8 e l'articolo 10 della legge 20 luglio 2004, n. 215, sono abrogati.».

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere sul testo del provvedimento.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 3 degli emendamenti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai profili di carattere finanziario delle proposte emendative Zaratti 1.1005 e Conte 1.1002, che, nel sostituire integralmente l'articolo 1 del provvedimento, recano un quadro organico di disposizioni volte ad attribuire all'Autorità garante della concorrenza e del mercato funzioni di indagine, verifica, accertamento e controllo, nonché di eventuale irrogazione delle sanzioni, in tema di conflitto di interessi nei confronti dei titolari delle cariche di governo statale e regionale individuate dai commi 2 e 4 del medesimo articolo 1.
  Parallelamente, le proposte emendative in commento prevedono che l'Autorità nazionale anticorruzione eserciti analoghe funzioni in tema di conflitto di interessi nei Pag. 50confronti dei titolari delle cariche di governo locale e del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
  Osserva quindi che, ai fini dell'espletamento delle funzioni attribuite dal provvedimento, le citate proposte emendative autorizzano le due Autorità a rideterminare conseguentemente le rispettive dotazioni organiche nel limite massimo di incremento di dieci unità di personale ciascuna, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 800.000 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2024, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato reca le occorrenti disponibilità.
  Fa presente, inoltre, che i medesimi emendamenti recano due deleghe legislative volte, da un lato, ad adeguare le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali definendo anche i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione esercitati dall'ANAC nei confronti degli organi di governo locali e, dall'altro, a coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, definendo anche i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione esercitati dalla stessa ANAC nei confronti dei componenti delle citate autorità. Evidenzia che per entrambe le deleghe non sono previste disposizioni di carattere finanziario. Segnala, altresì, che entrambe le proposte emendative dispongono l'abrogazione della legge n. 215 del 2004.
  Tutto ciò considerato, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalle proposte emendative in esame, al fine di consentire, altresì, un'adeguata valutazione circa la congruità della relativa copertura finanziaria.
  Rileva, altresì, che, analogamente a quanto osservato con riferimento al testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea, andrebbero valutati gli effetti delle disposizioni che prevedono l'abrogazione della legge n. 215 del 2004, posto che tale abrogazione implica, tra l'altro, la soppressione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9 della legge medesima, finalizzate all'ampliamento dei ruoli organici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella misura di 15 unità per ciascuna Autorità, nonché ad altre misure complementari di rafforzamento amministrativo, in relazione ai compiti attribuiti alle predette Autorità dalla legge medesima.
  Ritiene necessario, inoltre, acquisire l'avviso del Governo in ordine agli emendamenti Zaratti 1.1006 e Alfonso Colucci 1.1001 che, nel sostituire integralmente l'articolo 1 del provvedimento, sono volti ad attribuire all'Autorità nazionale anticorruzione compiti di verifica delle dichiarazioni che i titolari delle cariche di governo statale, i membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali, nonché gli altri soggetti indicati dai medesimi emendamenti sono tenuti a trasmettere alla richiamata Autorità ai fini dell'accertamento dell'eventuale percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri da parte dei predetti soggetti.
  Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla possibilità per l'ANAC di adempiere ai compiti previsti dalle proposte emendative in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Federico FRENI esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal presidente in quanto, in assenza di apposita relazione tecnica, appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di adeguate quantificazione e copertura.
  In particolare, per quanto concerne gli emendamenti Zaratti 1.1005 e Conte 1.1002, segnala che tali proposte, da un lato, determinanoPag. 51 un significativo ampliamento non solo del novero dei soggetti vigilati, ma anche delle funzioni di vigilanza che l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato sarebbe chiamata ad esercitare e, dall'altro, prevedono l'abrogazione della legge n. 215 del 2004 nella sua interezza, caducando pertanto anche l'articolo 9, che dispone autorizzazioni di spesa finalizzate all'ampliamento dei ruoli organici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella misura di 15 unità per ciascuna Autorità, nonché ad altre misure complementari di rafforzamento amministrativo, in relazione ai compiti attribuiti alle predette Autorità dalla legge medesima.
  Non ha, invece, rilievi da formulare in ordine alle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

  Gianmauro DELL'OLIO (M5S) esprime perplessità con riferimento al parere espresso dal Governo in ordine agli emendamenti Zaratti 1.1006 e Alfonso Colucci 1.1001, ritenendo che l'ampliamento delle funzioni disposto dalle medesime proposte appare estremamente modesto e, quindi, non suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò, in particolare, ove si consideri che, in ordine a provvedimenti recentemente esaminati, come ad esempio il disegno di legge in materia di cybersicurezza, i quali hanno analogamente disposto una ridefinizione degli assetti funzionali di soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione, presso questa Commissione non sono stati ravvisati profili problematici di carattere finanziario.

  Il sottosegretario Federico FRENI conferma il parere contrario espresso sugli emendamenti Zaratti 1.1006 e Alfonso Colucci 1.1001, ribadendo che, in assenza di apposita relazione tecnica, non è possibile escludere che dall'attuazione degli stessi derivino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Chiarisce, inoltre, che gli interventi di cui alle sopracitate proposte emendative attribuiscono nuovi compiti di verifica all'Autorità nazionale anticorruzione, la quale rappresenta l'unico interlocutore in grado di dare atto dell'effettiva neutralità finanziaria per l'espletamento delle attività ivi previste.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, in sostituzione del relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1001, 1.1002, 1.1005 e 1.1006, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

  Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 trasmesso dall'Assemblea.

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
C. 1665 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 maggio 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che a seguito dell'ultima seduta, i gruppi parlamentari Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista e Alleanza Verdi e Sinistra hanno provveduto a formulare quesiti in forma scritta in merito a profili di carattere finanziario del provvedimento, che sono stati successivamente trasmessi al Governo. Segnala, quindi, che, non essendo ancora pervenute le relative risposte da parte del Governo, è necessario rinviare il seguito Pag. 52dell'esame del provvedimento al momento in cui saranno forniti gli opportuni chiarimenti sui temi segnalati dalla relatrice e dai predetti gruppi di opposizione.

  Il sottosegretario Federico FRENI, nello scusarsi, a nome del Governo, per i ritardi nell'ultimazione dell'istruttoria sui quesiti riferiti ai profili finanziari del provvedimento, rappresenta che, al fine di poter dare riscontro in modo completo alle numerose questioni poste, è necessario disporre di un tempo ulteriore per una più compiuta istruttoria, in quanto la stessa richiede il coinvolgimento dei diversi uffici a vario titolo competenti.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, preso atto di quanto rappresentato dal sottosegretario Freni, fa presente che gli elementi di risposta che verranno forniti dal Governo saranno tempestivamente messi a disposizione dei componenti della Commissione, anche prima della prossima seduta dedicata all'esame del provvedimento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.
Atto n. 152.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 maggio 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.
  Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Nel fare presente che la predetta intesa, sancita dalla Conferenza unificata nella riunione del 16 maggio scorso, non è ancora stata trasmessa alla Commissione, segnala che non è possibile concludere l'esame del provvedimento nella presente seduta.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.