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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 maggio 2024
312.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 95

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 11.30.

DL 39/2024: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.
C. 1877 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 96

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Aldo MATTIA (FDI), relatore, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sui profili di interesse per la Commissione Ambiente.
  L'articolo 1 apporta una serie di modificazioni alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, restringendo l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, introdotto dal decreto-legge n. 11 del 2023, ad alcune specifiche categorie di contribuenti.
  In particolare, il comma 1, lettera a), sopprime il primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 11 del 2023, che prevedeva la non applicabilità del predetto divieto di esercizio delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura qualora i beneficiari della detrazione fossero istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, nonché organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato.
  La lettera b) del comma 1 introduce una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (ossia dal 30 marzo 2024). Si precisa inoltre che tale deroga trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 (di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009) e che il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei predetti territori interessati dagli eventi sismici e gli Uffici Speciali per la ricostruzione, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto di detto limite di spesa, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  La lettera c) del comma 1 abroga l'ulteriore deroga al divieto di opzione concernente gli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, siti nei territori delle Marche.
  I commi 2 e 3 recano alcune deroghe al divieto stabilito dal comma 1, disciplinando un regime transitorio che prevede che continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, e comma 3-quater del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, abrogate dal provvedimento in esame, alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali prima della data di entrata in vigore del decreto in esame risultino presentati talune comunicazioni ovvero titoli abilitativi ovvero siano già iniziati i lavori a seconda delle diverse tipologie di interventi.
  Il comma 4 disciplina l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, concernenti le opzioni relative alle spese per interventi di superamento delle barriere architettoniche.
  Il comma 5 stabilisce che le deroghe previste, a legislazione vigente, al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito non operino più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023, non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura,Pag. 97 per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  L'articolo 1-bis prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. La ripartizione delle risorse del fondo è demandata a un provvedimento del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli eventi occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, già interessati da specifiche norme previste dall'articolo 1. È inoltre prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per stabilire il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente e le altre modalità applicative dell'articolo in esame.
  L'articolo 1-ter istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore. In particolare, gli interventi in oggetto concernono: il recupero del patrimonio edilizio; l'efficienza energetica; l'adozione di misure antisismiche; il recupero o il restauro della facciata degli edifici esistenti; l'installazione di impianti fotovoltaici; l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche. La disposizione demanda la definizione delle disposizioni attuative della misura a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
  L'articolo 3 introduce l'obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.
  L'articolo 4-ter attribuisce ai Comuni un potere di vigilanza e di controllo con riguardo all'effettiva realizzazione degli interventi edilizi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge, 19 maggio 2020, n. 34, prevedendo altresì a carico degli stessi un obbligo di segnalazione qualificata alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle entrate laddove vengano constatati interventi edilizi totalmente o parzialmente inesistenti.
  L'articolo 7, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, prevede, al comma 7-quater, il differimento – per l'anno 2024 – al 30 giugno del termine (scaduto il 30 aprile 2024) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.
  L'articolo 9, comma 1, destina una quota pari a 66 milioni di euro alla realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella Regione Toscana nel mese di novembre 2023. Il comma 2, invece, mira a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali, estendendo l'abilitazione di CONSAP – Concessionaria per i servizi assicurativi pubblici S.p.A. allo svolgimento di tutte le attività istruttorie connesse alla gestione delle garanzie pubbliche rilasciate nell'ambito degli interventi di sostegno varati per fronteggiare i gravi danni economici subiti.
  Il comma 3 dell'articolo 9 autorizza l'assunzione di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana, al fine di fronteggiare le Pag. 98emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio regionale.
  L'articolo 9-bis dispone incrementi delle autorizzazioni di spesa relative, tra l'altro, al Fondo per le emergenze nazionali (comma 2) di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mentre, al comma 7, posticipa al 1° luglio 2026 la decorrenza dell'efficacia della cosiddetta plastic tax.
  Il comma 8 riduce dal 36 al 30 per cento l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033.
  Il comma 9 precisa che il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano. A tale riguardo, ricorda che il richiamato comma 473 ha istituito un apposito fondo per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
  In conclusione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Marco SIMIANI (PD-IDP), nel precisare che che il tema dei bonus edilizi riveste un interesse rilevante sia per la Commissione che per il suo gruppo, evidenzia che le posizioni su tale argomento sono state oggetto negli anni di numerosi stravolgimenti, anche da parte di esponenti dell'Esecutivo, ed influenzate da altrettante variabili quali, ad esempio, le campagne elettorali, generando in tal modo una strumentalizzazione politica del tema che ha portato a una situazione di disordine, senza mai giungere ad una sintesi che intervenisse in modo puntuale per preservarne gli aspetti positivi. Nello stigmatizzare che le Commissioni Bilancio e Ambiente della Camera non sono ancora pervenute alla definizione del documento conclusivo delle indagini conoscitive rispettivamente condotte, per i profili di competenza, sugli incentivi edilizi, rileva come – da una sua analisi di un dossier del Servizio Studi della Camera relativo al tema dei bonus edilizi dal 1997 al 2021 – sia emerso come gli stessi, concepiti come stimolo al settore edile nonché come misura per contrastare il lavoro sommerso e migliorare l'efficienza energetica degli immobili, abbiano portato a significativi effetti benefici al patrimonio immobiliare del Paese e all'intero sistema economico, anche dal punto di vista occupazionale. Nel ribadire l'importanza di procedere all'efficientamento energetico degli edifici e rilevando l'opportunità che il Governo chiarisca gli strumenti con i quali procedere anche nell'ottica dell'implementazione della direttiva cosiddetta case green, esprime preoccupazione per la progressiva riduzione della percentuale del bonus negli anni voluta dal Governo, sospettando che tale decremento sia finalizzato al reperimento di risorse in vista dell'applicazione del nuovo Patto di stabilità e crescita, mettendo in guardia che tale azione potrebbe, al contrario, indebolire alcune leve economiche fondamentali per l'economia nazionale. Per i motivi sopra citati, ma anche per la scarsa sensibilità mostrata dalle forze di maggioranza su temi cruciali, quali ad esempio, le scarse risorse destinate alle zone colpite dal sisma e i fondi esigui per le associazioni del terzo settore, preannuncia il voto contrario del gruppo di appartenenza sul provvedimento all'esame della Commissione. In conclusione, auspica che sul tema dei bonus edilizi ci sia la necessaria consapevolezza in ragione della sua importanza.

  Aldo MATTIA (FDI), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Agostino SANTILLO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sul Pag. 99provvedimento sia in Commissione che in Aula, puntualizzando come si continui ad utilizzare impropriamente il termine superbonus per identificare il provvedimento in esame. Critica l'azione dell'Esecutivo sul fronte della politica economica, che a suo dire risulta discriminatoria nel decreto-legge in esame, citando la concessione della deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per i soli interventi realizzati nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 2009, mostrando invece disinteresse per gli altri territori, tra gli altri quello di Pozzuoli, dove anche la scorsa notte sono state registrate numerose scosse di intensa magnitudo che hanno generato il panico tra la popolazione. Fa presente che il proprio gruppo ha presentato un emendamento che propone di estendere il superbonus del 110 per cento in modo mirato ai soli immobili di Pozzuoli individuati tramite un'analisi di vulnerabilità. Ripercorre poi il travagliato iter della misura del superbonus, dalla sua introduzione con il Governo Conte II nel maggio del 2020 proseguendo con le numerose proroghe intervenute nel corso del tempo, grazie al sostegno delle forze politiche facenti parte dell'Esecutivo guidato da Mario Draghi, e richiama in particolare l'atteggiamento al riguardo dei gruppi Lega e Forza Italia, sottolineando come due tra i maggiori partiti componenti l'attuale maggioranza, nonostante i quasi tre anni passati a Palazzo Chigi, abbiano manifestato notevoli incapacità nella gestione di questo tema e più in generale nella gestione della politica economica del Paese, come dimostrano a suo avviso gli ultimi documenti di programmazione economica e finanziaria. Critica la scelta delle forze di maggioranza di continuare a utilizzare il termine «superbonus» – quando nella realtà dei fatti tale istituto è stato snaturato già a partire dall'anno 2023 – per riferirsi invece al meccanismo della cessione dei crediti d'imposta, che verrà applicato in maniera retroattiva per le spese effettuate negli anni 2024 e 2025, esprimendo la propria indignazione per i disagi provocati ai cittadini che già avevano pattuito determinate condizioni con le imprese e gli istituti finanziari.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 1660 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), relatrice, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sui profili di interesse per la Commissione Ambiente.
  Nell'ambito del Capo I dedicato alla prevenzione e al contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché inerente alla materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia, rilevano gli articoli 3 e 5.
  L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 159 del 2011 (cosiddetto Codice antimafia) in materia di documentazione antimafia riferita ai contratti di rete e di non applicabilità dei divieti di contrattare e di ottenere concessioni o erogazioni qualora dall'applicazione di tali divieti derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia. Nello specifico, la documentazione antimafia prevista dall'articolo 84 del decreto suddetto è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia; comunicazione e informazione antimafia possono essere sostituite (e devono obbligatoriamente esserlo nel caso di attività a rischio di infiltrazione mafiosa) dall'iscrizione nella cosiddetta «white list» istituita presso ciascuna prefettura. Ai sensi del comma 53 della legge 190 del 2012, tra le attività considerate a rischio di infiltrazione mafiosa, risultano anche le attività di: estrazione, Pag. 100fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. Nel dettaglio, il comma 1, lettera a), dell'articolo 3 in esame reca una modifica al comma 2 dell'articolo 85 del Codice antimafia, che disciplina i soggetti ai quali deve riferirsi la documentazione antimafia nel caso di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese. La modifica introdotta dalla disposizione è volta a includere nella previsione legislativa anche i contratti di rete, stabilendo che in tal caso la documentazione debba riferirsi alle imprese aderenti al contratto e, ove presente, all'organo comune. Fa presente che la relazione illustrativa precisa che la disposizione in esame, con una previsione non dissimile da quelle vigenti per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese, estende le verifiche antimafia di cui all'articolo 85 citato a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, realizzando un maggiore livello di integrazione tra il codice dei contratti pubblici e il codice antimafia.
  L'articolo 5 reca una serie di modifiche al Codice antimafia in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, nonché di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati. Nello specifico, tra gli obiettivi del provvedimento, come precisato dalla relazione illustrativa, la razionalizzazione di tempistiche e costi di gestione degli immobili sequestrati e confiscati, anche attraverso una «diagnosi» immediata che ne chiarisca la natura abusiva o meno, in modo da scongiurare per lo Stato costi per il loro mantenimento. Il comma 1, lettera a), introduce infatti nell'articolo 36, rubricato «Relazione dell'amministratore giudiziario» del decreto legislativo n. 159 del 2011 un nuovo comma ed integra il comma 3. Con il nuovo comma 2-bis si dispone che la relazione dell'amministratore giudiziario sui beni sequestrati ne illustri nel dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche, evidenziando gli eventuali abusi e descrivendo i possibili impieghi dei beni in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali. È prevista, altresì, una rapida interlocuzione (entro 45 giorni) con gli uffici comunali competenti al fine di comunicare l'esistenza di eventuali abusi e la natura degli stessi. Sono previste inoltre disposizioni per i casi di particolare complessità o nei quali si renda necessario il coinvolgimento di altre Amministrazioni o di enti terzi. La lettera a), numero 2, integra invece l'attuale comma 3 del medesimo articolo 36, prevedendo che detta specifica attività di esecuzione delle verifiche tecnico-urbanistiche e di interlocuzione dell'amministratore giudiziario con gli uffici comunali competenti debba proseguire sino al suo perfezionamento anche dopo il deposito della relativa relazione. La lettera c) dispone l'introduzione, all'articolo 40 (Gestione dei beni sequestrati), del nuovo comma 1-bis, il quale stabilisce che se nell'ambito dell'accertamento tecnico-urbanistico di cui all'articolo 36, comma 2-bis, (introdotto dalla lettera a) del presente articolo) viene accertata la sussistenza di abusi non sanabili, con il provvedimento di confisca il giudice ne ordina la demolizione in danno del soggetto destinatario del provvedimento; si stabilisce, inoltre, che il bene non venga acquisito al patrimonio dell'erario e che l'area di sedime sia acquisita al patrimonio indisponibile del Comune territorialmente competente. La disposizione prevede l'applicazione della disciplina dettata dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) in materia di interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici. La lettera g) integra e completa la disciplina di cui alle precedenti lettere a) e c) e aggiunge il comma 15-quater.1 all'articolo 48 del Codice antimafia, relativo alla destinazione dei beni e delle somme. La nuova disposizione prevede che, qualora Pag. 101nel procedimento finalizzato alla destinazione del bene sia accertata la sussistenza di abusi non sanabili, l'Agenzia promuova incidente di esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, per avviare il procedimento di cui all'articolo 40, comma 1-bis, con cui il giudice dispone la demolizione del bene.
  Relativamente al Capo II, che detta disposizioni in materia di sicurezza urbana, segnala come d'interesse della Commissione gli articoli 8, 10 e 11.
  L'articolo 8 introduce disposizioni finalizzate a contrastare l'occupazione abusiva di immobili, introducendo il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso, in particolare prevedendo l'inserimento nel codice penale, nell'ambito dei delitti contro il patrimonio, dell'articolo 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui) e nel codice di procedura penale dell'articolo 321-bis (Reintegrazione nel possesso dell'immobile). Il comma 2 invece prevede che, anche per l'introducendo delitto, si procede d'ufficio se il fatto riguarda un bene pubblico o destinato al pubblico.
  L'articolo 10 prevede delle norme volte ad estendere l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane (DACUR, cosiddetto Daspo urbano). Più nello specifico, il comma 1, lettera a) dell'articolo in esame interviene sull'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 14 del 20 febbraio 2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, prevedendo che il divieto di accesso possa essere disposto dal questore anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati – anche con sentenza non definitiva – nei cinque anni precedenti, per uno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, qualora questi siano commessi in uno dei luoghi indicati dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge (le aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze).
  L'articolo 11 dispone che sia punito a titolo di illecito penale – in luogo dell'illecito amministrativo, attualmente previsto – il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.
  Segnala infine che l'articolo 16 contiene delle modifiche all'articolo 639 codice penale, relativo al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, potenziando gli strumenti volti a salvaguardare i beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche.
  In conclusione, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Marco SIMIANI (PD-IDP), in ragione dei tempi ristretti con cui si chiede alla Commissione di rendere il parere sul testo considerato che la convocazione della Commissione è stata integrata ieri, chiede alla presidenza di procedere alla votazione del parere in una successiva seduta, volendo nel frattempo approfondire il contenuto del provvedimento.

  Ilaria FONTANA (M5S) concorda con la richiesta formulata dal collega Simiani, sottolineando la necessità di approfondire il merito del disegno di legge all'attenzione della Commissione.

  Mauro ROTELLI, presidente, comprendendo le richieste dei colleghi Simiani e Fontana, ritiene che la Commissione possa procedere alla votazione della proposta di parere della relatrice, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per lo svolgimento della discussione generale già dal prossimo 27 maggio, anche tenuto conto del fatto che la convocazione della Commissione della settimana in corso prevede che si svolgano votazioni solo nella giornata odierna. Resta inteso che qualora la Conferenza dei presidenti di gruppo, che presumibilmente si svolgerà nella giornata odierna, dovesse intervenire sul termine di avvio dell'esame in Pag. 102Assemblea e le Commissioni approvassero modifiche del testo anche rilevanti per la Commissione, sarà sua cura convocarla nuovamente sul punto.

  Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Sottosegretaria Matilde SIRACUSANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  Ilaria FONTANA (M5S) stigmatizza la incomprensibile strozzatura dei tempi di esame del provvedimento e la compressione della dialettica parlamentare, avvenuta nelle Commissioni di merito, ingiustificata se non per ragioni squisitamente elettorali. Nel ringraziare quindi la presidenza per la consueta disponibilità dimostrata, dichiara il parere contrario del proprio gruppo, motivandolo sia con le descritte ragioni di metodo sia anche per il merito del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 12.10.

SEDE REFERENTE

  Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 12.10.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.
Doc. XXII, n. 31 Bicchielli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 maggio 2024.

  Mauro ROTELLI, presidente, ricorda che nella seduta del 15 maggio è stato presentato l'emendamento 6.100 della relatrice (vedi allegato 3) al quale non sono stati presentati subemendamenti.
  Ricorda che nella stessa seduta la relatrice ha espresso il parere sulle proposte emendative presentate, ad eccezione di quelle accantonate, e che il Governo si è rimesso alla Commissione su tutte le proposte emendative. Ricorda infine che risultano accantonate le proposte emendative riferite all'articolo 2, comma 1, lettera l) e m), rispetto alle quali chiede alla relatrice di esprimersi.

  Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), relatrice, esprime pare contrario sull'emendamento Zinzi 2.19, esprime parere favorevole sull'emendamento Zinzi 2.20 e sul subemendamento Bonelli 0.2.104.1, a condizione che venga riformulato espungendo le parole: «, anche mediante la redazione di rapporti e mappe di rischio climatico,». Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 2.104 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Zinzi 2.21 e Bonelli 2.22, che riprende il contenuto del subemendamento come testé riformulato. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Ruffino 2.23.

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO in ordine alle proposte emendative sulle quali la relatrice ha testé espresso parere, si rimette alla valutazione della Commissione.

  Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sull'emendamento L'Abbate 2.5, che prevede la soppressione dell'articolo 2 della proposta di legge con il quale si elencano gli ambiti di intervento della Commissione, osserva che la logica che ha mosso il proprio gruppo alla presentazione di questo come degli altri emendamenti soppressivi è la contrarietà di fondo rispetto all'istituzione di una Commissione d'inchiesta, che Pag. 103ha come obiettivo la ricerca di responsabilità nella scorretta o mancata attuazione della normativa inerente alla ricostruzione a seguito di eventi calamitosi. Osserva che a suo giudizio si tratta di una sorta di «caccia alla streghe» che ha come obiettivo gli enti locali e non condivide l'idea che il Parlamento si concentri su questo piuttosto che sulla elaborazione di norme relative alla prevenzione, di cui il Paese ha senz'altro maggiore bisogno. Sottolinea inoltre l'assenza di compiti chiari e ben delineati per la istituenda Commissione d'inchiesta, facendo contestualmente presente che tali compiti sono in larga parte sovrapponibili a quelli della Commissione Ambiente.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Simiani 2.1 e L'Abbate 2.5, nonché l'emendamento Morfino 2.6. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.100 e 2.101 della relatrice (vedi allegato 3).

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.101 della relatrice, devono ritenersi preclusi gli emendamenti Zinzi 2.7 e 2.8.

  La Commissione approva l'emendamento 2.102 della relatrice (vedi allegato 3).

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che l'emendamento Zinzi 2.9 è da intendersi assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.102 della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Ruffino 2.10. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Zinzi 2.11, Bonelli 2.13 e Ruffino 2.14 (vedi allegato 3).

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Ruffino 2.14, devono ritenersi preclusi gli emendamenti Bonelli 2.15 e Zinzi 2.16.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.103 della relatrice e Bonelli 2.17 (vedi allegato 3).

  Gianpiero ZINZI (LEGA) ritira i propri emendamenti 2.18 e 2.19.

  La Commissione approva l'emendamento Zinzi 2.20 (vedi allegato 3).

  Mauro ROTELLI, presidente, constatata l'assenza del presentatore, avverte che il subemendamento Bonelli 0.2.104.1 è da intendersi decaduto.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.104 della relatrice e Zinzi 2.21 (vedi allegato 3).

  Mauro ROTELLI, presidente, constatata l'assenza del presentatore, avverte che l'emendamento Bonelli 2.22 è da intendersi decaduto.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ruffino 2.23, Santillo 2.24, gli identici emendamenti Simiani 3.1 e Ilaria Fontana 3.2, gli emendamenti L'Abbate 3.3, Santillo 3.4, Ilaria Fontana 3.5 e Morfino 3.6, gli identici emendamenti Simiani 4.1 e L'Abbate 4.2, gli emendamenti Morfino 4.3, Santillo 4.4, Ilaria Fontana 4.5, L'Abbate 4.6, Morfino 4.7, Santillo 4.8, Ilaria Fontana 4.9 e L'Abbate 4.10, gli identici emendamenti Simiani 5.1 e Morfino 5.2, gli identici emendamenti Simiani 6.1 e Santillo 6.2, nonché gli emendamenti Ilaria Fontana 6.3, L'Abbate 6.4 e Morfino 6.5. Approva l'emendamento Zinzi 6.6 (vedi allegato 3). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Santillo 6.7 e Fontana Ilaria 6.8. Approva infine l'emendamento 6.100 della relatrice (vedi allegato 3).

  Mauro ROTELLI, presidente, avverte che il testo, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.20.

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RISOLUZIONI

  Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

  La seduta comincia alle 12.20.

7-00220 Mazzetti: Iniziative normative volte ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici, concernenti lo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l'esecuzione degli appalti.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Francesco BATTISTONI (FI-PPE) sottolinea favorevolmente, a nome del proprio gruppo, l'avvio della discussione di tale importante atto di indirizzo, anticipando che sul merito interverrà nel prosieguo la presentatrice, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna.

  Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 21 maggio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.30.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 21 maggio 2024.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni siciliani – AnciSicilia sulle criticità relative ai costi del sistema integrato dei rifiuti in Sicilia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.10.