Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 maggio 2024
312.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 109

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 maggio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

  La seduta comincia alle 11.30.

  Salvatore DEIDDA, presidente, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.
C. 1877 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carmine Fabio RAIMONDO (FDI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla Commissione Finanze, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 39 del 2024, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (C. 1877 Governo, approvato dal Senato).
  Il decreto-legge in esame è principalmente volto a introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.
  Per ciò che attiene alle competenze della Commissione, rileva soprattutto la disposizione del comma 1 dell'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, disposizione che incrementa l'autorizzazione di spesa per il contributo pluriennale in conto impianti al Gestore Pag. 110dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, ossia RFI SpA, per le annualità dal 2026 al 2028 e dal 2035 al 2043.
  In particolare, l'incremento disposto è pari a 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043.
  Inoltre, il medesimo comma 1 autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l'anno 2027 per il potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria poste in essere dalla società Ferrovie dello Stato italiane Spa.
  Il comma 10, che reca la norma di copertura per tutte le disposizioni finanziarie introdotte dall'articolo 9-bis, dispone invece, alla lettera c), una riduzione della medesima autorizzazione di spesa per il contributo pluriennale in conto impianti a RFI per le annualità dal 2029 al 2034 e, alla lettera d), una riduzione pari a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030 dell'autorizzazione di spesa in favore di RFI Spa per interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica.
  In particolare, la riduzione per il contributo in conto impianti è pari a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, 600 milioni di euro per l'anno 2030, 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, 650,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 547,4 milioni di euro per l'anno 2034.
  Segnala infine che il comma 7-bis dell'articolo 9, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, autorizza la spesa di 800.000 euro per il 2024 e 700.000 euro per il 2025 per l'attuazione dei programmi del G7 concernenti «Industria, Tecnologia e Digitale», con particolare riguardo alle iniziative per colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo, e per la predisposizione delle misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato).

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 1660 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Elena MACCANTI (LEGA), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, sul disegno di legge di iniziativa governativa recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (C. 1660 Governo).
  Il disegno di legge, che consta di 26 articoli, è suddiviso in sei Capi.
  Nell'ambito del Capo I, che reca disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, rileva, ai fini delle competenze della nostra Commissione, l'articolo 2, recante prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli.
  Ricorda in proposito che il decreto-legge n. 113 del 2018, al fine di far fronte alle crescenti esigenze di prevenzione del terrorismo, ha previsto la comunicazione, da parte degli esercenti dell'attività di autonoleggio, dei dati identificativi del soggetto richiedente il servizio per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.
  L'articolo 2 interviene su tale disciplina, da un lato, ampliando le finalità per le quali occorre effettuare la comunicazione, Pag. 111comprendendo anche i reati inerenti alla criminalità di tipo mafioso e al traffico di stupefacenti, dall'altro, colmando una lacuna normativa, con l'introduzione di una sanzione per il caso di omessa comunicazione.
  Nell'ambito del Capo II, recante disposizioni in materia di sicurezza urbana, l'articolo 10 estende l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del DACUR (cosiddetto DASPO urbano).
  L'articolo prevede, in particolare, che il divieto di accesso possa essere disposto dal questore anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio, qualora questi siano commessi nelle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze.
  Viene introdotta inoltre l'osservanza del divieto di accesso, disposto in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti pubblici, come ulteriore condizione al rispetto della quale può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena.
  L'articolo 11 prevede poi che sia punito a titolo di illecito penale – in luogo dell'illecito amministrativo, attualmente previsto – il blocco stradale attuato mediante ostruzione fatta con il proprio corpo, estendendo la fattispecie anche al blocco ferroviario. La pena è la reclusione fino a un mese o la multa fino a 300 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è la reclusione da sei mesi a due anni.
  Nell'ambito del Capo III, recante misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, l'articolo 17 reca un inasprimento sanzionatorio delle previsioni dell'articolo 192 del codice della strada, con particolare riguardo ai casi di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale.
  In particolare, nelle ipotesi di violazione degli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 del richiamato articolo 192, quali il rifiuto di esibire documenti di guida o di far ispezionare il veicolo al personale di polizia stradale, si prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 400 euro, anziché da 87 a 344 euro.
  Nel caso di inosservanza dell'invito a fermarsi, viene prevista, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro, anziché da 87 a 344 euro. Si prevede altresì che, in caso di reiterazione della violazione nel biennio, si applichi anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a un mese.
  Per l'inosservanza delle previsioni di cui al comma 4 dello stesso articolo 192, che disciplina i cosiddetti «posti di blocco», si prevede, ove il fatto non costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 ad euro 6.000, anziché da euro 1.362 a euro 5.456. In questa ipotesi, si stabilisce che all'accertamento della violazione consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre mesi a un anno.
  È infine modificata la tabella relativa alla decurtazione dei punti della patente prevista dall'articolo 126-bis del codice della strada, al duplice scopo di adeguarla alla nuova articolazione delle condotte e di graduare la decurtazione alla nuova valutazione di gravità delle stesse.
  L'articolo 21 reca infine disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della Guardia di finanza svolte in mare. Esso in particolare estende le pene previste dal codice della navigazione per i capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all'intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di finanza o che commettano atti di resistenza contro di esse – attualmente previste solo per le attività di vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi – a tutti i casi in cui le unità del naviglio della Guardia di finanza siano impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente.
  Viene poi proposto un intervento modificativo degli articoli 1099 e 1100 del codice Pag. 112della navigazione – che sanzionano penalmente il rifiuto di obbedienza a nave da guerra e la resistenza o violenza contro nave da guerra – al fine di prevedere l'applicabilità delle relative sanzioni anche quando i fatti siano commessi da navi straniere a danno di navi da guerra nazionali.

  Andrea CASU (PD-IDP) preannuncia il voto contrario della propria forza politica.
  Stigmatizza l'accelerazione dei tempi concessi per l'esame del decreto in questione, ricordando che tale accelerazione è stata contestata nella richiesta, trasmessa al Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana e sottoscritta compattamente dall'opposizione, di convocare una Conferenza dei Presidenti di gruppo volta a riesaminare i tempi dell'iter.
  Ritiene che il tempo concesso non consenta un'adeguata valutazione delle tematiche coinvolte, soprattutto considerando il rischio, emerso nel corso delle audizioni, che vengano compromesse alcune libertà costituzionalmente garantite, in particolare nel campo del diritto penale, del diritto dell'immigrazione e del diritto penitenziario.
  Evidenzia inoltre che tale repentina accelerazione non ha consentito neppure la consultazione delle relazioni annunciate nel corso delle audizioni svolte, né l'approfondimento degli aspetti che destano maggiore preoccupazione all'interno della Commissione.
  Constata poi una convergenza delle forze politiche sui temi affrontati dal provvedimento, ossia sulla necessità di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Tuttavia, ribadisce che, data la complessità degli interventi considerati e i dibattiti a cui le previsioni del provvedimento hanno dato luogo, occorre svolgere un ulteriore confronto di merito, a seguito del quale non esclude la possibilità che il voto della propria forza politica possa cambiare. Sottolinea infatti che un provvedimento adottato senza un adeguato confronto con le forze politiche rischia di produrre un risultato contrario a quello auspicato e, quindi, di pregiudicare la sicurezza dei cittadini, anziché incrementarla.

  Francesco MARI (AVS) preannuncia il voto contrario della propria forza politica.

  Salvatore DEIDDA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.50.