ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 29 maggio 2024. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI.
La seduta comincia alle 15.05.
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 1660 Governo.
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Silvio LAI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 1660, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in quanto contiene una disposizione (articolo 20, comma 2) finalizzata ad operare una delegificazione “ai sensi dell'articolo 17, comma 2,” della legge n. 400 del 1988, in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 introduce nel codice penale il nuovo articolo 270-quinquies.3 che punisce chiunque consapevolmente si procura o detiene, con finalità di terrorismo, materiale contenente istruzioni, oltre che sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, anche “su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali”, fattispecie, quest'ultima, che appare suscettibile di ulteriore specificazione;
l'articolo 7, comma 1, interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, stabilendo, alla lettera a), che non si può procedere alla revoca ove l'interessatoPag. 4 non possieda un'altra cittadinanza ovvero non ne “possa acquisire un'altra”; in proposito, alla luce delle finalità espresse nella relazione illustrativa di prevenire una situazione di apolidia, potrebbe costituire oggetto di ulteriore approfondimento la formulazione di tale articolo chiarendo, in particolare, se la revoca della cittadinanza possa verificarsi anche nei casi in cui la possibilità di acquisire un'altra cittadinanza poi in concreto non si realizzi;
l'articolo 18, comma 1, lettera b), introduce il delitto di rivolta all'interno di un istituto penitenziario; il nuovo articolo 415-bis del codice penale, introdotto dalla norma in esame, prevede, al primo comma, che è punito con la reclusione da due a otto anni chi promuove, organizza o dirige una rivolta, mediante atti di violenza o minaccia, resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti ovvero, infine, tentativi di evasione; il secondo comma del medesimo articolo 415-bis specifica, attraverso la previsione di un'autonoma fattispecie incriminatrice, che invece la mera partecipazione è assoggettata ad un trattamento sanzionatorio inferiore (da uno a cinque anni); i commi successivi, infine, prevedono una serie di circostanze aggravanti ove il fatto sia stato commesso con l'uso di armi (pena da tre ai dieci anni), abbia procurato lesioni personali (pena aumentata fino a un terzo) ovvero, infine, abbia cagionato la morte di un soggetto (pena da dieci a venti anni); ciò premesso, la formulazione di tale norma potrebbe costituire oggetto di ulteriore approfondimento al fine di chiarire se la circostanza aggravante in cui sia contestato l'uso di armi e quella in cui sia derivata la morte di un soggetto – circostanze indipendenti e ad effetto speciale che prevedono un'autonoma cornice edittale – trovino omogena ed identica applicazione per entrambe le fattispecie base di reato e, quindi, sia per il caso del reato di mera partecipazione alla rivolta tanto per quello di promozione, organizzazione o direzione della rivolta stessa ovvero se, invece, anche tenuto conto del significativo iato sanzionatorio che caratterizza le ipotesi di reato base – iato che risulterebbe smarrito qualora entrambe fossero assoggettate alla medesima cornice edittale prevista da una delle due circostanze speciali menzionate – esse trovino applicazione per la sola fattispecie di promozione, organizzazione o direzione della rivolta, e non anche di partecipazione alla rivolta medesima; attesa la sostanziale identità di formulazione, considerazioni di analogo tenore possono essere formulate con riguardo all'articolo 19, comma 1, lettera a), che introduce reati finalizzati a reprimere gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento ed accoglienza;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
l'articolo 12 modifica gli articoli 146 e 147 c.p. rendendo facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM); la formulazione di tale norma potrebbe costituire oggetto di ulteriore approfondimento al fine di coordinare la nuova disciplina con quanto previsto dall'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) in materia di detenzione domiciliare per le detenute madri, chiarendo, in particolare, se, in attuazione della disposizione in commento, debba ritenersi in tal caso preclusa per il giudice la possibilità di disporre la misura della detenzione domiciliare;
l'articolo 20 autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio e, al comma 2, autorizza il Governo ad apportare le necessarie modifiche all'articolo 73 del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 635 del 1940) con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; in proposito si rileva che il regolamento di esecuzione di cui al Regio Pag. 5decreto n. 635 del 1940 appare di carattere regolamentare; alcune sue disposizioni sono state in passato oggetto di diretta modifica legislativa (ad esempio, l'articolo 110, in materia di licenza per la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, modificato in più punti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 222 del 2016) e quindi hanno assunto rango di fonte legislativa ma questo non risulta essere avvenuto per l'articolo 73; pertanto, potrebbe costituire oggetto di ulteriore approfondimento la scelta di fare ricorso ad un regolamento di delegificazione per apportare modifiche ad una norma di rango secondario;
il provvedimento risulta corredato dall'analisi tecnico-normativa (ATN); l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e la dichiarazione di esclusione dall'AIR relativamente agli articoli 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 e l'esenzione dall'AIR relativa all'articolo 3 del citato disegno di legge sono state trasmesse dal Governo in data 21 febbraio 2024;
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 7, comma 1, lettera a); dell'articolo 18, comma 1, lettera b) e dell'articolo 19, comma 1, lettera a);
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione dell'articolo 12 e dell'articolo 20, comma 2.»
Ingrid BISA, in qualità di correlatrice del disegno di legge in esame presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia competenti in sede referente, ritiene di non esprimere il proprio orientamento in ordine alla proposta di parere testé illustrata, riservandosi di intervenire nel prosieguo dell'esame presso tali commissioni.
Alfonso COLUCCI giudica, a suo avviso, doveroso censurare, in primo luogo, l'improprio uso che del diritto penale è compiuto dal provvedimento in esame, non orientato verso finalità di tutela e protezione di beni giuridici costituzionalmente rilevanti e meritevoli di protezione, così risultando violato il principio di necessità della sanzione penale. Ricorda in tal senso anche ulteriori contenuti del provvedimento non richiamati nella proposta di parere quali le disposizioni in materia di regime detentivo delle detenute madri e di contrasto alle occupazioni abusive di immobili altrui.
In secondo luogo, sul piano della formulazione delle norme penali contenute nel provvedimento, ne stigmatizza l'indeterminatezza e la genericità, mentre, con riguardo alla definizione della cornice edittale, ne censura la sproporzionalità e l'irragionevolezza. Sottolinea, infatti, come la delicatezza dei valori in gioco nell'ambito della disciplina penale, valori che attengono al rispetto della dignità e della libertà della persona umana e che dalla Costituzione sono posti al centro dell'ordinamento, implica l'osservanza, da parte del legislatore, nella formulazione del precetto normativo e della relativa sanzione, dei principi di determinatezza della fattispecie e di proporzionalità della pena. A suo avviso, tali principi risultano violati da molteplici disposizioni del disegno di legge in esame: in particolare, a titolo esemplificativo, menziona l'articolo 1, disposizione già di per sé caratterizzata da una cornice edittale sproporzionata e ingiustificata per la quale, a causa della genericità e dell'indeterminatezza della formulazione, non è neppure possibile definirne il relativo perimetro di operatività; peraltro, tale disposizione, avendo ad oggetto un comportamentoPag. 6 di mera pericolosità (cioè il mero possesso di informazioni relative alla preparazione di armi), pone, a suo avviso, problemi di raccordo anche con un altro fondamentale principio che trova applicazione in materia penale, ossia il principio di offensività.
Si sofferma, infine, sull'articolo 20 del provvedimento in esame che, autorizzando gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza, anche quando non sono in servizio, le armi previste dall'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si pone in netto contrasto con la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (ex pluribus, la sentenza n. 690 del 19 febbraio 2016 della Terza Sezione del Consiglio di Stato) che, nel valutare la legittimità di provvedimenti vertenti su analoga materia e specificamente riferiti agli agenti di polizia municipale ai quali è stata riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza, ha chiarito come tali soggetti possano portare armi senza licenza in quanto tale facoltà risulta intrinsecamente e inscindibilmente connessa con la qualifica stessa di agente di pubblica sicurezza; ne segue che l'agente di pubblica sicurezza, quando non è in servizio, è un comune cittadino. Conseguentemente, un trattamento irragionevolmente differenziato e sperequato nei riguardi di quest'ultimo rispetto al resto della collettività – che rimane assoggettata al divieto generale, penalmente sanzionato, di detenzione abusiva di armi – risulta incompatibile con l'articolo 3 della Costituzione.
Per queste ragioni, ritiene che il parere, che pure condivide, avrebbe potuto fare riferimento anche a questi aspetti; ricorda infatti che i principi di determinatezza della fattispecie e di proporzionalità della sanzione assumono rilevanza costituzionale e attengono anche alla qualità della legislazione.
Bruno TABACCI, presidente, nel condividere i rilievi del collega Colucci in ordine al cattivo uso della legislazione penale ormai invalso, ricorda lo specifico ambito di competenza del Comitato che, pur avvalendosi ovviamente della giurisprudenza costituzionale per gli aspetti di suo interesse, non può compiere valutazioni generali di costituzionalità di un testo.
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 15.25.