SEDE REFERENTE
Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremnago.
La seduta comincia alle 12.
DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.
C. 1854 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 28 maggio 2024.
Antonino MINARDO, presidente, comunica che sono state presentate sei proposte emendative (vedi allegato 1).
Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non sono ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
Alla luce del predetto criterio, ritiene inammissibile l'articolo aggiuntivo Tucci 3.01, volto ad inserire nei ruoli civili del Ministero della difesa il personale operaio a tempo determinato (OTI), assunto con contratto di natura privata a favore dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento delle attività nel campo della biodiversità, fino all'ammontare complessivo di 1246 unità, previo espletamento di un corso-concorso.
Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso il giudizio di inammissibilità pronunciato è fissato alle ore 14 della giornata odierna e che l'esito dell'eventuale riesame sarà comunicato nella seduta di domani.
Chiede se vi siano interventi sul complesso degli emendamenti.
Non essendovi iscritti a parlare, invita il relatore e il rappresentante del Governo a formulare i pareri sulle proposte emendative presentate.
Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Lomuti 1.1, Baldino 1.01, Baldino 2.1, Pellegrini 3.1 e Pellegrini 4.1.
Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO, esprime parere conforme a quello del relatore. Sottolinea, quindi, come il provvedimento in esame rechi, tra le altre, due norme di particolare importanza. In particolare, evidenzia come l'articolo 1 del decreto-legge provveda al necessario finanziamento degli oneri per i distacchi e permessi al fine dello svolgimento dell'attività di carattere sindacale da parte delle associazioni di cui all'articolo 1475 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare. Sottolinea, inoltre, come l'articolo 3 dello stesso decreto-legge sia volto ad incrementare il Fondo risorse del personale civile del Ministero della difesa, con uno stanziamento di dieci milioni di euro per l'anno 2024, a testimonianza del valore riconosciuto al personale civile del Ministero della difesa.
Antonino MINARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.10.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Perego Di Cremnago.
La seduta comincia alle 12.10.
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 1660 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Eugenio ZOFFILI (LEGA), relatore, osserva come il provvedimento in esame si componga di 29 articoli, suddivisi in sei Capi. Tra questi, il Capo III (articoli da 14 a 23) reca misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle Forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Evidenzia, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, gli articoli 21 comma 1, 22, e 23, comma 2, lettera a).
In particolare, segnala che l'articolo 21, comma 1, prevede che le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, attualmente applicabili alle sole fattispecie di vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi, siano applicabili anche quando le unità del naviglio della Guardia di finanza siano impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente.
Vengono, dunque, estese a questa ulteriore fattispecie le sanzioni penali previste per il comandante della nave nazionale che non obbedisce all'intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza (art. 1099 del Codice della navigazione), nonché per il capitano della nave nazionale che commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza (art. 1100 del Codice della navigazione).
Osserva, peraltro, che il comma 1 prevede che tali disposizioni si applichino, nel rispetto delle norme internazionali, anche quando le condotte sono poste in essere dal comandante di una nave straniera.
Con riferimento all'articolo 22, ricorda che questo ha ad oggetto la tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali, integrando l'articolo 19 della legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016).
Sottolinea come tale ultima disposizione, al comma 3, ultimo periodo, preveda la non punibilità per il personale che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso od ordina di fare uso delle armi, Pag. 23della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari. A tali fattispecie, viene aggiunta la non punibilità per l'utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti, ai sensi del Codice penale.
Da ultimo, fa presente che l'articolo 23, comma 2, lettera a), introduce, in particolare, la possibilità di attribuire anche al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza (DIS) o dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI e AISE) la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia di prevenzione.
In considerazione di quanto esposto, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Stefano GRAZIANO (PD-IDP), anche a nome del suo gruppo, preannuncia un voto contrario in considerazione del fatto che il provvedimento, non prevedendo alcuna misura di prevenzione e non recando alcuna risorsa finanziaria, si limita ad introdurre nell'ordinamento nuove e numerose fattispecie di reato, nonché incrementi nelle pene previste dalle norme vigenti. Reputa, pertanto, «liberticide» le norme del provvedimento.
Antonino MINARDO, presidente, dà atto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere presentata dal relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 12.15.