SEDE CONSULTIVA
Martedì 11 giugno 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.35.
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
C. 1665 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti.
Al riguardo, segnala in primo luogo che le seguenti proposte emendative recano una quantificazione o una copertura finanziaria carente o inidonea:
Alfonso Colucci 4.8, Zaratti 4.9 e 4.10, le quali prevedono che il trasferimento di funzioni alle regioni che abbiano stipulato intese ai sensi dell'articolo 2 avvenga senza il trasferimento delle relative risorse. In particolare, evidenzia che l'emendamento 4.8 sopprime il riferimento al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie, l'emendamento 4.9 sopprime il riferimento al trasferimento delle risorse strumentali, mentre l'emendamento 4.10 sopprime il riferimento al trasferimento delle risorse finanziarie. Rileva, pertanto, che le proposte prevedono l'attribuzione alle regioni di nuove funzioni, senza tuttavia provvedere al trasferimento delle risorse necessarie al loro svolgimento;
Carmina 5.47, che, modificando il comma 1 dell'articolo 5, elimina le clausole Pag. 28di invarianza finanziaria relative al funzionamento della Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, che prevedono, tra l'altro, l'esclusione della corresponsione di emolumenti comunque denominati ai componenti della medesima Commissione;
gli identici Zaratti 5.115 e Alifano 5.116, che sopprimono la previsione che esclude la corresponsione di compensi o emolumenti comunque denominati ai componenti della Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali.
Rileva altresì l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili di carattere finanziario delle seguenti proposte emendative:
Di Lauro 1.95, che sopprime la previsione in base alla quale la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, cui è subordinata l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in materie o ambiti di materie riferibili ai medesimi diritti, debba avvenire nel rispetto dell'articolo 1, comma 793, lettera d), della legge n. 197 del 2022. Rammenta, in proposito, che a norma di tale ultima disposizione la Cabina di regia per la determinazione dei LEP, istituita dal precedente comma 791, determini, nel rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, i livelli essenziali delle prestazioni relativi ai suddetti diritti civili e sociali, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, con particolare riferimento all'ipotesi in cui la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e dei relativi costi e fabbisogni standard sia effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022;
Alfonso Colucci 2.131, che sopprime il comma 3 dell'articolo 2, secondo cui lo schema di intesa preliminare negoziato tra lo Stato e la regione deve essere corredato di una relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti della proposta emendativa sulla verifica degli effetti finanziari derivanti dalla negoziazione delle singole intese;
Zaratti 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47 e 3.48, che prevedono che, nel quadro della delega conferita al Governo dall'articolo 3 per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), siano individuate le risorse necessarie a garantirne la piena attuazione su tutto il territorio nazionale. Contestualmente, le medesime proposte emendative, da un lato, prevedono l'abrogazione della disciplina relativa alla determinazione LEP recata dalla legge n. 197 del 2022 e, dall'altro, sopprimono la previsione normativa di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, secondo cui gli schemi di ciascun decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. In particolare, osserva che l'emendamento 3.48 si limita, nella parte consequenziale, a sopprimere la previsione relativa al citato comma 2 dell'articolo 3, concernente l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sugli schemi di decreto legislativo. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento del Governo in merito agli effetti derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame, con particolare riguardo all'abrogazione dei principi e criteri direttivi di carattere finanziario contenuti nell'apposita disciplina recata dalla legge n. 197 del 2022, nonché alla soppressione della disposizione che prevede la trasmissionePag. 29 degli schemi di ciascun decreto legislativo alle Camere per l'espressione dei pareri anche da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
Marianna Ricciardi 3.60, che sostituisce il riferimento ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022, ai fini dell'esercizio della delega per la determinazione dei LEP di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame, prevedendo che i decreti legislativi di attuazione della predetta delega siano volti ad individuare e finanziare, per ciascuna materia, uno standard adeguato di prestazioni e servizi che deve essere garantito uniformemente su tutto il territorio nazionale;
Zaratti 3.121, 3.122, 3.123 e 3.124, che prevedono che nella determinazione dei LEP in materia di istruzione si debba tener conto di specifici criteri, tra i quali la gratuità dell'istruzione fino al diciottesimo anno di età. La proposta rinvia esplicitamente all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, prevedendo che la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla delega in materia di istruzione sia effettuata al momento dell'adozione del relativo decreto legislativo. Al riguardo, ravvisa la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'idoneità del rinvio al meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ai fini della copertura degli oneri derivanti dai principi e criteri direttivi introdotti, con particolare riguardo alla previsione della gratuità dell'istruzione fino al diciottesimo anno di età;
Auriemma 3.300, che sopprime le disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 7 dell'articolo 3, le quali prevedono che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che dispongono l'aggiornamento dei LEP siano adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento in merito ai possibili effetti finanziari della proposta emendativa in esame;
Auriemma 3.302, che sopprime il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 3, che prevede l'espressione del parere delle Commissioni per materia e per i profili finanziari sugli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che dispongono l'aggiornamento dei LEP;
Zaratti 5.117, che, sopprimendo il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, fa venir meno la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale al funzionamento della Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
gli identici Alfonso Colucci 8.1 e Bonafè 8.2, che sopprimono l'articolo 8 del provvedimento, che disciplina il sistema di monitoraggio, da parte della Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, degli aspetti finanziari connessi all'attuazione dell'intesa, con particolare riguardo alla valutazione annuale degli oneri derivanti, per la regione, dall'esercizio delle funzioni trasferite, nonché alla ricognizione dell'allineamento tra fabbisogni di spesa e andamento del gettito dei tributi oggetto di compartecipazione, ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni in caso di disallineamento. Al riguardo, sottolinea l'esigenza di acquisire un chiarimento dal Governo in merito ai possibili effetti finanziari delle proposte emendative, tenuto conto che la relazione tecnica specifica che le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, contengono norme volte a garantire la sostenibilità finanziaria dell'attuazione delle intese;
Penza 8.28, Auriemma 8.30, 8.34 e 8.35, che sopprimono integralmente o parzialmente le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8, volte a disciplinare la ricognizione dell'allineamento tra fabbisogni di spesa e andamento del gettito dei tributi oggetto di compartecipazione, al fine di Pag. 30garantire l'adozione delle necessarie variazioni in caso di disallineamento. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito ai possibili effetti finanziari delle proposte emendative, tenuto conto che la relazione tecnica specifica che le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, contengono norme volte a garantire la sostenibilità finanziaria dell'attuazione delle intese;
Alfonso Colucci 8.36, che espunge il riferimento ai limiti delle risorse disponibili nell'ambito della disciplina per procedere alle regolazioni finanziarie conseguenti alla rilevazione a consuntivo dei dati del gettito effettivo dei tributi compartecipati;
Zaratti 9.1, 9.2 e 9.3, che modificano la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 9, in particolare escludendo dall'applicazione di tale clausola le singole intese e facendo salvi i finanziamenti necessari per garantire l'attuazione uniforme dei LEP sul territorio nazionale. Le proposte modificano conseguentemente il comma 2, sostituendo il riferimento ai fabbisogni standard con un richiamo ai fabbisogni uniformi. Gli emendamenti Zaratti 9.1 e 9.2 specificano, altresì, che il finanziamento dei LEP è demandato alle singole leggi di bilancio annuali;
Auriemma 9.9, soppressiva del comma 2 dell'articolo 9, il quale stabilisce che il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard, è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e degli equilibri di bilancio;
Auriemma 9.11, soppressiva del comma 3 dell'articolo 9, che stabilisce, per le regioni che non siano parte delle intese stipulate ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, la garanzia dell'invarianza finanziaria, il finanziamento delle iniziative in attuazione dell'articolo 119, commi terzo, quinto e sesto, della Costituzione, e assicura che non siano pregiudicate l'entità e la proporzionalità delle risorse assegnate. Al riguardo, evidenzia la necessità di acquisire un chiarimento dal Governo in merito ai possibili effetti derivanti dalla proposta emendativa sugli equilibri finanziari delle regioni che non abbiano stipulato intese, anche con riguardo al finanziamento delle funzioni rispetto alle quali siano determinati i livelli essenziali delle prestazioni;
Dell'Olio 9.13, soppressiva del comma 3, primo periodo, dell'articolo 9, concernente la garanzia, per le regioni che non siano parti di intese, dell'invarianza finanziaria e del finanziamento delle iniziative per l'attuazione dell'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito ai possibili effetti derivanti dalla proposta emendativa sugli equilibri finanziari delle regioni che non abbiano stipulato intese, anche con riguardo al finanziamento delle funzioni rispetto alle quali siano determinati i livelli essenziali delle prestazioni;
Auriemma 9.16, soppressiva del comma 4 dell'articolo 9, che fa salva la possibilità di prevedere il concorso agli obiettivi di finanza pubblica anche per le regioni che hanno sottoscritto le intese;
Zaratti 10.324, che estende il novero delle misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale che possono essere adottate ai sensi dell'articolo 10, prevedendo lo stanziamento di nuove risorse da destinare alla perequazione territoriale e regionale;
Ubaldo Pagano 10.388, che, al fine di garantire la perequazione infrastrutturale, incrementa il fondo perequativo infrastrutturale di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge n. 42 del 2009 per importi pari a 293 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026 e di 2.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Ai relativi oneri provvede a valere sulle maggioriPag. 31 entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, adottati con futuri provvedimenti regolamentari o amministrativi, o, nel caso in cui non siano adottati tali provvedimenti per gli importi previsti, mediante misure di entrata da lotta all'evasione o misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente, da individuare con successivo decreto ministeriale. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità delle modalità di copertura finanziaria individuate dalla proposta emendativa, che rimettono a futuri provvedimenti amministrativi l'individuazione delle modalità di copertura finanziaria degli oneri quantificati dalla proposta medesima;
Faraone 10.391, che istituisce, a garanzia dei necessari meccanismi di perequazione tra le regioni non sottoscrittrici di intese e le altre regioni, un apposito fondo perequativo con una dotazione iniziale pari a 20 miliardi di euro annui, provvedendo ai relativi oneri mediante minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, adottati con futuri provvedimenti regolamentari o amministrativi, o, nel caso in cui non siano adottati tali provvedimenti per gli importi previsti, attraverso eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo di agevolazioni e detrazioni vigenti disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al riguardo, sottolinea la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità delle modalità di copertura finanziaria individuate dalla proposta emendativa, che rimettono a futuri provvedimenti amministrativi l'individuazione delle modalità di copertura finanziaria degli oneri quantificati dalla proposta medesima;
Carfagna 10.393, che, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 10, ridetermina la dotazione del fondo perequativo infrastrutturale di cui all'articolo 1, comma 815, della legge n. 178 del 2020, per importi pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, provvedendo ai relativi oneri mediante minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, adottati con futuri provvedimenti regolamentari o amministrativi, o, nel caso in cui non siano adottati tali provvedimenti per gli importi previsti, attraverso eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo di agevolazioni e detrazioni vigenti disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità delle modalità di copertura finanziaria individuate dalla proposta emendativa, che rimettono a futuri provvedimenti amministrativi l'individuazione delle modalità di copertura finanziaria degli oneri quantificati dalla proposta medesima.
La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, anche per effetto della soppressione dei presidi necessari a garantire la complessiva sostenibilità finanziaria del provvedimento. Non ha, invece, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.95, 2.131, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.60, 3.121, 3.122, 3.123, 3.124, 3.300, 3.302, 4.8, 4.9, 4.10, 5.47, 5.115, 5.116, 5.117, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.12, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17, 8.18, 8.28, 8.30, 8.34, 8.35, 8.36, 9.1, 9.2, 9.3, 9.9, 9.11, 9.13, 9.16, 10.324, 10.388, 10.391 e 10.393, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.
Propone, inoltre, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice sulle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.
DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate.
C. 1854 Governo.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, osserva preliminarmente che il disegno di legge in esame, che dispone la conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate, è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Per quanto attiene ai profili finanziari dell'articolo 1, evidenzia preliminarmente che la norma in esame definisce, con esclusivo riferimento al 2024, la disciplina dei distacchi e dei permessi retribuiti relativa alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. In particolare, per il medesimo anno, ai commi 1 e 2 viene prevista l'attribuzione alle medesime associazioni, nonché la ripartizione tra le stesse in via proporzionale alla relativa rappresentatività, di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale. Rileva che il comma 4 prevede che i relativi oneri sono pari complessivamente a euro 6.717.474 per il 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei Carabinieri ed euro 1.155.466 per la Guardia di finanza. Al riguardo, non formula osservazioni alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare la quantificazione degli importi dei suddetti oneri. In particolare, rileva che la stima degli stessi è stata effettuata tenendo conto degli assetti organici vigenti come determinati per il 2024 da ultimo, dai decreti interministeriali 11 marzo 2024, per gli ufficiali, e 22 gennaio 2024, per sottufficiali, graduati e militari di truppa. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 1 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento di competenza del Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che ciascuno dei menzionati accantonamenti reca le occorrenti disponibilità.
Con riferimento all'articolo 2, evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica la disciplina di cui al comma 2 dell'articolo 2257-ter del Codice dell'ordinamento militare, che individua in via transitoria la quota percentuale di iscritti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari quale criterio utile ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale delle medesime associazioni. Al riguardo, non formula osservazioni, concordando con la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione confermate anche dalla relazione tecnica.
Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 3, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono un incremento per il 2024 del fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa derogando all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, che fissa specifici limiti all'ammontare complessivo delle risorse da destinare Pag. 33annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico. A tal fine è autorizzata per il 2024 la spesa di 10 milioni di euro. In proposito, non ha osservazioni da formulare, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, nel limite massimo di spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge n. 244 del 2012, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
In proposito, ricorda che il richiamato articolo 619 ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della difesa, di un fondo in conto capitale e di uno di parte corrente le cui dotazioni sono determinate dalla legge di stabilità in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale del Ministero della difesa di cui all'articolo 307, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare. Al riguardo, rileva che la disposizione in esame non indica espressamente a quale dei due fondi istituiti dall'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare intenda fare riferimento, ancorché sembra doversi fare riferimento al fondo di parte corrente, anche alla luce di quanto indicato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento.
Per quanto attiene, invece, alle risorse di cui si prevede l'utilizzo, mentre il comma 2 dell'articolo 3 fa riferimento in modo generico ai risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati ai sensi della legge n. 244 del 2012, la relazione illustrativa precisa che si prevede l'utilizzo di quota parte dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della predetta legge n. 244 del 2012. Tale ultima disposizione prevede, in particolare, che nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria. Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui al citato articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite ad attività di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari.
Rilevato che tale copertura finanziaria, consistendo nella riduzione di un accantonamento di bilancio, non sembra corrispondere a una delle modalità di copertura finanziaria indicate dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, per quanto attiene alla formulazione della disposizione, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in ordine all'espresso richiamo, nell'ambito dell'articolo 3, comma 2, dei menzionati risparmi di spesa di cui alla legge n. 244 del 2012, posto che la norma in esame sembra tradursi, in sostanza, in una riduzione del fondo istituito dall'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare.
Pur prendendo atto che una formulazione analoga è stata utilizzata in passato, ritiene pertanto più corretto formulare la disposizione di copertura finanziaria nel senso di prevedere la riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e non dei risparmi di spesa che ne hanno alimentato la dotazione.
Quanto alle risorse utilizzate con finalità di copertura, fa presente che il Fondo di parte corrente istituito dall'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, iscritto sul capitolo 1153 dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente carattere rimodulabile, reca uno stanziamento iniziale di bilancio, per il Pag. 34triennio 2024-2026, pari ad euro 183.597.572 per l'anno 2024, ad euro 119.574.252 per l'anno 2025 e ad euro 18.100.714 per l'anno 2026. In proposito, nel segnalare che, da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 21 maggio scorso, risulta accantonato, in prossimità della data di pubblicazione del decreto-legge in esame, un importo equivalente alla voce di copertura in esame, considera in ogni caso opportuno acquisire indicazioni in ordine alla possibilità di operare la riduzione prevista dal provvedimento senza pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse sono preordinate a legislazione vigente.
Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 4, rileva preliminarmente che la norma in esame incrementa di euro 6.650.000 l'importo della spesa autorizzata per il 2024 dall'articolo 1, comma 388, della legge n. 213 del 2023, portandola in tal modo ad euro 7.650.000, per far fronte agli impegni assunti dall'Italia mediante l'adesione al NATO Innovation Fund attraverso la sottoscrizione, nel 2022, del relativo Limited Partnership Agreement.
In proposito, non ha osservazioni da formulare in merito all'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2024, considerato che l'onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa e risulta coerente con gli impegni assunti dall'Italia in tale anno nei confronti del NATO Innovation Fund. Poiché, tuttavia, come risulta dalla relazione illustrativa, con la firma del Limited Partnership Agreement, l'Italia si è impegnata al versamento di quote annue pari a 7,65 milioni di euro non solo per l'anno 2024, ma per i primi 8 anni di operatività del citato Fondo, allo scopo di coprire l'80 per cento della contribuzione totale a suo carico, pari a 76,53 milioni di euro complessivi nel corso di 15 anni, ritiene utile che il Governo chiarisca con quali risorse si intenda fra fronte agli impegni per gli anni successivi al 2024.
Infine, nel rilevare che l'onere derivante dalla disposizione non è stato registrato dalla relazione tecnica sull'indebitamento netto, osserva che ciò parrebbe derivare dal fatto che le operazioni di finanziamento cui si fa fronte con il Fondo non dovrebbero incidere sul deficit, poiché sembrerebbero avere natura di «operazioni finanziarie» ai sensi del SEC 2010. In proposito, ritiene comunque necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo giacché, mentre alla norma istitutiva dell'autorizzazione di spesa in esame, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge n. 197 del 2022, non erano stati ascritti effetti sull'indebitamento netto, al suo rifinanziamento, disposto dall'articolo 1, comma 388, della legge n. 213 del 2023, sono stati ascritti, invece, effetti su tale saldo di finanza pubblica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 4 fa fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, pari a 6.650.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero della difesa. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, assicura anzitutto che le risorse iscritte per l'anno 2024 sul fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, possono essere ridotte, a fini di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, senza recare pregiudizio alla realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse sono destinate a legislazione vigente. In merito alla esigenza, rappresentata dal relatore, di riformulare la norma di copertura, prevedendo la riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, e non dei risparmi di spesa che ne hanno alimentato la dotazione,Pag. 35 comunica di non avere osservazioni da formulare.
Chiarisce, altresì, che le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, che prevedono l'incremento delle risorse necessarie a fare fronte agli impegni derivanti dalla partecipazione al NATO Innovation Fund, provvedono alla copertura degli oneri derivanti dalla medesima partecipazione con riferimento all'anno 2024, integrando a tal fine le risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 388, della legge 213 del 2023, in linea con quanto precedentemente previsto, per l'anno 2023, dall'articolo 1, comma 724, della legge n. 197 del 2022.
Infine, precisa che il rifinanziamento disposto dall'articolo 4, comma 1, determina oneri solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, in quanto gli oneri derivanti dalla partecipazione al NATO Innovation Fund sono classificabili, in attuazione del SEC 2010, quali operazioni finanziarie e non determinano, pertanto, effetti in termini di indebitamento netto.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1854, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 61 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
le risorse iscritte per l'anno 2024 sul fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, possono essere ridotte, a fini di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, senza recare pregiudizio alla realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse sono destinate a legislazione vigente;
le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, che prevedono l'incremento delle risorse necessarie a fare fronte agli impegni derivanti dalla partecipazione al NATO Innovation Fund, provvedono alla copertura degli oneri derivanti dalla medesima partecipazione con riferimento all'anno 2024, integrando a tal fine le risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 388, della legge 213 del 2023, in linea con quanto precedentemente previsto, per l'anno 2023, dall'articolo 1, comma 724, della legge n. 197 del 2022;
il rifinanziamento disposto dall'articolo 4, comma 1, determina oneri solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, in conformità a quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, in quanto gli oneri derivanti dalla partecipazione al NATO Innovation Fund sono classificabili, in attuazione del SEC 2010, quali operazioni finanziarie e non determinano, pertanto, effetti in termini di indebitamento netto;
rilevata l'esigenza di modificare le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 nel senso di prevedere, al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 del medesimo articolo, la riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e non dei risparmi di spesa che ne hanno alimentato la dotazione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della Pag. 36legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.50.