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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 giugno 2024
320.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 81

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 giugno 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro Morelli.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.
C. 1896 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Dario IAIA (FDI), relatore, ricorda che il provvedimento, come indicato nel preambolo, è motivato sulla base della straordinaria necessità ed urgenza di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando nel contempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo, nonché rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell'ottica di stimolare un andamento positivo dei valori sia di acquisto che di locazione dei beni immobili ad uso residenziale, tenuto conto della necessità di rimuovere situazioni di incertezza giuridica in merito allo stato di legittimità degli immobili con riferimento alle cosiddette «lievi difformità». Si tratta di una situazione, che pone una serie di problemi evidenziati da molte realtà amministrative e di difficoltà segnalate dagli operatori del settore, a cui il decreto in esame intende rispondere.
  Segnala che le misure previste dal decreto sono inoltre finalizzate a tutelare l'affidamento dei proprietari che, avendo legittimamente acquistato immobili in assenza di irregolarità risultanti da atti pubblici, si trovano nell'impossibilità di alienarli in forza della normativa sopravvenuta.
  Per tale ragione, le previsioni del decreto consentono la piena valorizzazione degli immobili anche agevolando la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia e di incremento dell'efficienza energetica, nonché nell'ottica di favorire processi di rigenerazione urbana e riuso del suolo edificato.
  Passa ora ad una sintesi del contenuto del provvedimento, rinviando per una disamina degli aspetti di maggiore dettaglio alla documentazione predisposta dagli uffici.
  L'articolo 1, al comma 1, reca una serie di modifiche puntuali al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (TUE). In particolare, la lettera a) integra le categorie di interventi edilizi (previsti dall'articolo 6, comma 1, del TUE), che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (in regime di attività edilizia libera), in quanto non eccessivamente impattanti, estendendo anche ai porticati rientranti all'interno dell'edificio la possibilità di realizzare vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA) (numero 1) e assoggettando al regime di edilizia libera alcune opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici; con riferimento a queste ultime opere, la novella specifica che esse, in ogni caso, non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche (numero 2).
  La lettera b), modificando il comma 1-bis dell'articolo 9-bis del Testo Unico Edilizia, che disciplina la documentazione inerente allo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare, prevede che lo stato legittimo sia rappresentato non più dalla coesistenza di quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e di quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio, ma alternativamente da uno dei due titoli abilitativi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventiPag. 82 parziali (numero 1), in risposta ad una difficoltà normativa – evidenziata dai comuni – nel determinare se lo stato dell'immobile sia o meno legittimo.
  Inoltre, prevede che tra i titoli idonei a stabilire lo stato legittimo sono ricompresi, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni, quelli rilasciati o formati in applicazione delle norme sul permesso in sanatoria (articolo 36 TUE), delle norme che disciplinano l'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità come previsto all'articolo 36-bis (introdotto dal decreto-legge in esame), e della disciplina sulla sanzione pecuniaria conseguente ad annullamento del permesso di costruire che realizza gli effetti del permesso di costruire in sanatoria (articolo 38 del TUE).
  Si prevede, poi, che ai fini della determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorrono il pagamento delle sanzioni irrogate a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, di interventi in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività, purché su immobili comunque non sottoposti a vincolo, di interventi eseguiti in base a permesso annullato, nonché le dichiarazioni relative a tolleranze costruttive ai sensi dell'articolo 34-bis del TUE (numero 2).
  Tali modifiche, come segnalato nella relazione illustrativa, consentono di semplificare il riconoscimento dello stato legittimo dell'immobile, in tal modo superando le difficoltà riscontrate, a legislazione vigente, soprattutto in riferimento agli immobili di passata realizzazione per i quali i titoli abilitativi risalgono ad epoche remote nel tempo, tenendo in considerazione anche il fatto che l'età media degli immobili italiani è tra le più alte in Europa.
  La lettera c) integra l'articolo 23-ter del TUE, che disciplina il mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, stabilendo la facoltà di mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare senza opere all'interno della stessa categoria funzionale, previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni ed è funzionale ad una semplificazione resasi necessaria a causa dell'appesantimento burocratico e dell'attuale incertezza normativa. La novella ammette inoltre mutamenti di destinazione d'uso senza opere tra categorie funzionali diverse, ad eccezione di quella rurale, nel rispetto di determinate condizioni, tra cui la finalizzazione alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile e la presentazione della SCIA (numero 1). Infine, si consente il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale (numero 2).
  La lettera d) integra l'articolo 31, comma 5, del TUE, che disciplina le vicende riguardanti le opere acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune nel caso in cui il responsabile di interventi, in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione di rimozione o di demolizione. In sintesi, si introduce inoltre la possibilità per il Comune, nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, di alienare il bene e l'area di sedime, nel rispetto di alcune prescrizioni che riguardano tra l'altro l'effettiva rimozione da parte dell'acquirente delle opere abusive.
  La lettera e) modifica il comma 2 dell'articolo 34 del TUE, che disciplina gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, incrementando, nella misura pari al triplo del costo di produzione e al triplo del valore venale, le sanzioni previste.
  La lettera f), che modifica l'articolo 34-bis del TUE recante la disciplina delle tolleranze costruttive, stabilisce una disciplina speciale per gli interventi realizzati entro il Pag. 8324 maggio 2024. La nuova disciplina introduce deroghe percentuali alle misure previste dal titolo abilitativo che disciplinano l'altezza, i distacchi, la cubatura, la superficie coperta e ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, consentendo differenze variabili in base alla superficie dell'immobile. In particolare, viene previsto che le difformità dal parametro previsto dal titolo abilitativo non costituiscono violazione edilizia, purché la differenza rientri nel limite del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 m2, del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 m2, del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 m2, e del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 m2.
  Accompagnano la novella norme volte ad evitare condotte di frazionamento meramente strumentali ad ottenere l'applicazione di un regime più favorevole (numero 1). Con riferimento agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, si estende il perimetro degli interventi considerabili quali tolleranze esecutive (numero 2).
  La lettera f) prevede altresì disposizioni specifiche per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche disciplinate all'articolo 83 del Testo Unico Edilizia, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, in particolare richiedendo l'attestazione, da parte di un tecnico, della conformità degli interventi alle prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche (numero 4).
  La lettera g), che modifica l'articolo 36 del TUE, in materia di accertamento di conformità, reca modifiche volte a limitarne l'applicazione alle ipotesi di assenza, totale difformità o variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla SCIA.
  La lettera h) introduce l'articolo 36-bis, volto a superare l'istituto della doppia conformità limitatamente alle ipotesi di parziali difformità degli interventi dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 34 del TUE, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 37 del TUE; tale modifica si ripropone di risolvere le innumerevoli difficoltà spesso incontrate dai proprietari, emergenti soprattutto in fase di compravendita degli immobili. In sintesi, si prevede la possibilità di richiedere, fino alla scadenza dei termini previsti per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e comunque fino all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, la SCIA o ottenere il permesso di costruire in sanatoria ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento. Lo sportello unico per l'edilizia competente può subordinare il rilascio alla realizzazione di interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della principale normativa tecnica di settore. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità.
  Si introducono poi precisi termini procedimentali, decorsi i quali eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci, salva la valutazione della compatibilità paesaggistica ove prevista.
  La norma prevede che il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria siano subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi e, comunque, determinata in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro, fatte salve le ipotesi di difformità dall'autorizzazione paesaggistica, per cui si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.Pag. 84
  La lettera i) modifica l'articolo 37 del TUE, al fine di coordinarlo con le modifiche apportate in materia di accertamento della conformità.
  L'articolo 1, comma 2, prevede che le entrate derivanti da talune disposizioni introdotte nel testo unico in materia edilizia (TUE) dal decreto-legge in esame, in particolare quelle derivanti dall'alienazione delle opere acquisite gratuitamente dal Comune in caso di interventi in assenza o in difformità dal permesso di costruire e quelle derivanti da permesso di costruire o SCIA in sanatoria emanati a norma dell'articolo 36-bis, siano destinate, nella misura di un terzo delle risorse complessive, alle seguenti finalità: demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile; realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana; riqualificazione di aree urbane degradate; recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione; iniziative economiche, sociali, culturali; recupero ambientale.
  L'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità. Sono a tal fine disciplinati i requisiti per il mantenimento e la procedura da seguire da parte degli interessati per ottenerlo. Viene inoltre stabilito che l'applicazione delle predette disposizioni non può comportare limitazione dei diritti dei terzi e nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le strutture di proprietà di amministrazioni pubbliche, agli eventuali oneri connessi al loro mantenimento provvedono le medesime amministrazioni nell'ambito delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente.
  L'articolo 3 introduce una serie di norme finali e di coordinamento, prevedendo, al comma 1, che non siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 che rispettino taluni limiti di tolleranza costruttiva – introdotti nel TUE dal decreto-legge in esame – relativi all'altezza, ai distacchi, alla cubatura, alla superficie coperta e agli altri parametri delle singole unità immobiliari. Il comma 2 prevede che talune misure inerenti alle tolleranze costruttive introdotte nel TUE dal provvedimento in esame siano applicabili all'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni. Al comma 3, si specifica che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati nell'ambito dell'attuazione del cosiddetto «federalismo demaniale», si preveda la ripartizione, in un certo numero di annualità, del recupero di risorse finanziarie ovvero della riduzione delle entrate erariali dello Stato conseguenti all'acquisizione in proprietà da parte di regioni o enti locali, di immobili già utilizzati a titolo oneroso. La disposizione di cui al comma 4 prevede che sia esclusa la restituzione di somme già versate, a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogate, da parte dei soggetti che presentino la richiesta di permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in relazione a taluni interventi realizzati in parziale difformità disciplinati dal decreto-legge in esame, al fine di chiarire gli effetti delle disposizioni introdotte dal nuovo articolo 36-bis.
  L'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore del provvedimento il 30 maggio scorso.
  In conclusione, nel ribadire l'importanza del provvedimento all'esame della Commissione, auspica che possano essere acquisiti utili elementi di informazione e di valutazione nel corso dell'istruttoria legislativa grazie al ciclo di audizioni informali che verranno svolte.

  Mauro ROTELLI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 12 giugno 2024.

Pag. 85

Audizione informale di rappresentanti di Legambiente nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.20.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.

Audizione informale di rappresentanti di Confedilizia, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.

Audizione informale di rappresentanti di Confprofessioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.15.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione proprietari immobiliari (APRI), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.20.

Audizione informale di rappresentanti di Italia Nostra, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.25.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.45.

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) e Confartigianato Imprese, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1896 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.