SEDE REFERENTE
Giovedì 20 giugno 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO, indi del presidente della II Commissione, Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.
La seduta comincia alle 9.50.
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 1660 Governo.
(Seguito esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di martedì 18 giugno 2024.
Nazario PAGANO, presidente ricorda che nella seduta del 12 giugno i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri con riguardo alle proposte emendative fino all'articolo 10. Nella seduta di ieri le Commissioni hanno quindi esaminato gli emendamenti fino all'emendamento 8.6. Dà quindi conto delle sostituzioni.
Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento 8.7 a sua prima firma, fa presente che costituisce un emendamento «tampone», cercando di rimediare in modo puntuale ad alcuni aspetti critici dell'articolo 8, in assenza di una riscrittura generale dello stesso.
In particolare, evidenzia che nel modificare il termine «domicilio» con quello di «abitazione principale», l'emendamento in esame intende ridurre la portata incriminatrice della norma per riferirla esclusivamente alle situazioni più gravi. Sottolinea infatti come, al contrario, l'articolo 8 rechi un incremento sanzionatorio generalizzato e non tenga conto di quali possano essere le ragioni di fondo della condotta di occupazione.
Per altro verso, rileva con preoccupazione come la disciplina dell'articolo 8, terzo comma, che riguarda la delicata procedura di reintegrazione nel possesso si possa prestare ad applicazioni arbitrarie, in quanto si conferiscono maggiori poteri alla polizia giudiziaria e si riducono i controlli in capo all'autorità giudiziaria, relegata al ruolo di mero esecutore, riducendo la sua funzione di garanzia e tutela dei diritti soggettivi. Infatti, la procedura potrà attivarsi sulla base della mera denuncia del Pag. 7proprietario dell'immobile, con un rafforzamento del ruolo della polizia giudiziaria.
Nazario PAGANO, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della Commissione sia assicurata anche mediante l'attivazione del circuito chiuso e, in assenza di obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Valentina D'ORSO (M5S), rilevando l'affinità tra l'emendamento in esame e l'emendamento 8.8 a sua prima firma, intende effettuare in questa sede un ragionamento unitario. Segnala che la proposta di sostituire la locuzione «destinato a domicilio» con «adibito ad abitazione», con o senza specificazione sul fatto che essa sia «principale», serve a limitare i danni che l'articolo 8 rischia di causare.
Si domanda come il luogo di domicilio – locuzione che di per sé è particolarmente ampia – possa essere oggetto di verifica da parte della polizia giudiziaria e quale documentazione possa darne prova. Diversamente, il riferimento all'abitazione, da un lato, consentirebbe un più agevole accertamento, attraverso l'esibizione dei contratti di acquisto o di locazione; dall'altro lato, servirebbe ad accrescere il disvalore della condotta sanzionata, così da giustificare la scelta del Governo di introdurre una fattispecie ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 633 del codice penale e di prevedere una pena maggiore. Laddove permanga il riferimento al domicilio, non verrebbero risolti i problemi di tassatività, determinatezza e offensività denunciati anche dall'Unione camere penali nel corso delle audizioni e, per altro verso, si riconoscerebbe alla polizia giudiziaria una discrezionalità nelle valutazioni ad essa demandate non controllabile dall'autorità giudiziaria. Invitando pertanto relatori e Governo ad una maggiore riflessione, anche per quanto attiene ai termini «destinato» e «adibito», che esprimono concetti differenti, anche sotto il profilo urbanistico, civilistico ed amministrativo, auspica l'accoglimento dell'emendamento Dori 8.7.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Dori 8.7 e D'Orso 8.8.
Devis DORI (AVS), illustrando l'emendamento 8.9 a sua prima firma, evidenzia come anch'esso sia frutto di stimoli derivanti dalle audizioni svolte. Sottolinea come il termine «destinato» esprima potenzialità, mentre il termine «adibito» maggiore concretezza, consentendo così di circoscrivere maggiormente la rilevanza penale della condotta sanzionata. Rileva che il provvedimento in esame sia un «castello di carte», costruito su basi non compatibili con diversi princìpi costituzionali, e verrà quindi a cadere con il primo colpo di vento. Ne desume che la maggioranza abbia sfiducia nella magistratura, e sia quindi più incline ad affidare responsabilità improprie alla polizia giudiziaria.
Valentina D'ORSO (M5S), associandosi all'intervento del collega Dori, sottolinea come il termine «adibito» richiami una situazione di attualità rispetto alla fattispecie penale in esame, contribuendo ad una maggiore determinatezza, tassatività ed offensività della stessa.
Le Commissioni respingono l'emendamento Dori 8.9.
Devis DORI (AVS), richiamando l'attenzione dei colleghi sulla necessità di ricorrere al diritto penale solo nelle situazioni più gravi, rileva che anche in questo caso l'emendamento 8.10 a sua prima firma cerca di circoscrivere e limitare la portata della fattispecie penale.
Le Commissioni respingono l'emendamento Dori 8.10.
Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento 8.12 a sua prima firma, che intende sopprimere il secondo periodo del primo comma dell'articolo 634-bis, ritiene che sarebbe utile comprendere meglio i significati di alcuni concetti della disposizione che intende sopprimere. In particolare, non appare chiaro cosa si intenda per «appropriazione di un immobile», e quale sia la differenza tra appropriazione e occupazione. Evidenziando inoltre che nel secondo periodo si fa riferimento a qualsiasiPag. 8 immobile, sia esso un edificio o un terreno, chiede quale sia la differenza con il reato base di cui all'articolo 633 del codice penale, tale da giustificare un aumento di pena.
Denuncia il rischio di complicazioni, contraddizioni e problematiche interpretative. In questo senso, il richiamo agli «artifizi o raggiri» potrebbe condurre all'incriminazione di condotte che, in ambito civile, sono strumentali all'usucapione e, per altro verso, pone problemi di compatibilità tra le forme di tutela civile e penale. Si appella dunque al Governo perché rifletta sulle criticità palesate.
Enrica ALIFANO (M5S) rileva come gli «artifizi o raggiri» richiamino la fattispecie della truffa, di cui all'articolo 640 del codice penale, mancando però il riferimento esplicito all'induzione in errore della persona offesa. Tuttavia, se il delitto base di truffa è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, e le ipotesi aggravate con la pena della reclusione da uno a cinque anni, nel caso di appropriazione di un immobile altrui è prevista una pena maggiore, quella della reclusione dai due ai sette anni. Domandandosi quale sia la ragione di questa differenza, denuncia la violazione dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza.
Matteo MAURI (PD-IDP) fa presente che l'articolo 8 è rappresentativo nel suo piccolo di tutte le criticità che aveva evidenziato in una precedente seduta con riferimento al provvedimento nel suo complesso. Esso, difatti, introduce improvvidamente nuovi reati; prevede aumenti di pene per reati già esistenti, prevedendo pene persino più alte rispetto al cosiddetto decreto Rave party, che sanzionava peraltro condotte più gravi; interviene nuovamente su norme introdotte dal cosiddetto decreto sicurezza, n. 113 del 2018.
Individua come unica finalità di tale intervento normativo quella di dare un segnale di ordine e sicurezza a fronte dei casi di cronaca emersi anche di recente. Questo segnale non è sbagliato, ma è inutile, posto che già esistono norme che consentono di intervenire in modo efficace. Pertanto questo intervento non può che essere considerato meramente propagandistico.
Si richiama alla sentenza n. 28 del 2024 della Corte costituzionale che, sebbene pubblicata dopo la presentazione del presente disegno di legge, delimita con chiarezza i confini di rilevanza penale dell'occupazione abusiva, già sanzionata dall'articolo 633 del codice penale. Infatti, dichiarando la legittimità costituzionale dell'articolo 633, nella parte in cui sanziona anche chi occupa abusivamente un immobile abbandonato, richiama tuttavia il limite generale dello stato di necessità, di cui all'articolo 54 del codice penale.
Denuncia inoltre un utilizzo delle forze di polizia a dir poco anomalo, che creerà un danno alle stesse, a causa di un ingestibile incremento di competenze e funzioni. Infine, fa presente che anche le forze politiche di opposizione condividono l'obiettivo di tutela del diritto di proprietà, ma non condividono affatto le modalità strumentali di intervento del provvedimento, che non stanzia alcun fondo per il perseguimento delle finalità declamate.
Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 8.12.
Devis DORI (AVS) interviene per illustrare l'emendamento 8.13, a sua prima firma, volto a meglio circoscrivere la fattispecie di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, specificando che deve trattarsi dell'immobile che costituisce l'unica abitazione effettiva del detentore legittimo. Rammentando che il disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso anno ed è stato trasmesso alla Camera con molta calma, fa presente che siamo ancora in prima lettura e che dunque la maggioranza non dovrebbe avere l'esigenza di chiudersi a riccio rispetto alle oggettive problematiche segnalate dalle opposizioni. Rilevando che il nostro ordinamento già contempla alcune fattispecie penali per punire le condotte di occupazione – segnala in particolare i delitti di invasione di terreni ed edifici (articolo Pag. 9 633 del codice penale), anche con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica (articolo 633-bis del codice penale), e di turbativa violenta del possesso di cose immobili (articolo 634 del codice penale) – sottolinea come il provvedimento in esame assolva solo a esigenze di propaganda e invita la maggioranza a prendere atto delle problematiche giuridiche poste dalla formulazione di questo nuovo delitto, operando le correzioni suggerite.
Le Commissioni respingono l'emendamento Dori 8.13.
Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento 8.14, del quale è prima firmataria, volto a sostituire la locuzione «con artifizi o raggiri» con il presupposto dell'assenza della persona offesa. Fa presente che l'emendamento è motivato dall'esigenza di dare maggiore tassatività alla fattispecie penale, richiamando una evidenza fattuale, facilmente accertabile dalla polizia giudiziaria, e superando invece un concetto difficile da provare come l'artificio o il raggiro. Evidenzia come al momento il reato non sia concretamente applicabile e critica l'uso strumentale delle fattispecie penali a fini di propaganda.
Devis DORI (AVS) invita la maggioranza a riflettere ed eventualmente accantonare questo emendamento, segnalando che aggiungere che il reato può essere commesso approfittando dell'assenza della persona offesa potrebbe essere utile alla propaganda del Governo, considerato che per molti italiani le vacanze sono ormai prossime e i timori nel lasciare le proprie abitazioni vuote più attuali.
Ciro MASCHIO, presidente, prende atto che relatori e Governo non accedono alla richiesta di accantonamento dell'emendamento D'Orso 8.14.
Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 8.14.
Valentina D'ORSO (M5S), rammaricandosi del silenzio sin qui tenuto dal sottosegretario Molteni, che invece aveva ieri efficacemente contribuito al dibattito, illustra l'emendamento 8.15, a sua prima firma, auspicando qualche chiarimento da parte del rappresentante del Governo. Fa presente, infatti, che l'emendamento è volto ad intervenire sul secondo comma del nuovo articolo 634-bis del codice penale, che nel disegno di legge del Governo punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione. Ritenendo che il concetto di «cooperazione nel reato» sia già assorbito dal concorso nel reato, chiede chiarimenti sulla condotta di colui che si intromette nell'occupazione, ipotizzando che possa solo trattarsi di qualcuno che osserva l'altrui occupazione, magari dando suggerimenti o commentando quanto accade.
Ritenendo superflue entrambe le locuzioni, si concentra sulla seconda parte della disposizione e chiarisce che l'emendamento è volto a limitare la punibilità solo di colui che riceve denaro per l'occupazione. Sottolinea che attraverso l'approvazione di questo emendamento si potrebbe combattere davvero il racket delle occupazioni abusive che, in città come ad esempio Palermo, è spesso nelle mani della criminalità organizzata, che agisce con violenze e intimidazioni, punendo anche severamente chi lucra sulle occupazioni ma lasciando in pace i poveri disgraziati che agiscono in autentico stato di bisogno.
Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 8.15.
Valentina D'ORSO (M5S), illustrando l'emendamento 8.16., a sua prima firma, fa presente che anch'esso, come il precedente, è volto a sopprimere la punibilità di colui che corrisponde denaro o altra utilità per l'occupazione, ipotizzando che la condotta sia motivata da una situazione di povertà e bisogno. Sottolinea come la maggioranza perseveri nel punire le persone in difficoltà – come sarebbe dimostrato dall'abolizione del reddito di cittadinanza prima ancora che dagli interventi del presente disegno di Pag. 10legge in materia di accattonaggio – invitandola a rivedere questa posizione evitando di punire coloro che sono stati già puniti dalla sorte.
Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 8.16.
Valentina D'ORSO (M5S) interviene per illustrare l'emendamento, a sua prima firma, 8.17, volto a sostituire la causa di non punibilità prevista al terzo comma dell'articolo 634-bis. Pur ritenendo infatti opportuno prevedere una riduzione di pena per colui che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all'ordine di rilascio dell'immobile, ritiene la causa di non punibilità eccessiva e tale da poter quasi incentivare la commissione dell'illecito, avendo l'occupante la certezza di non incorrere in conseguenze penali rilasciando l'immobile alla scoperta del fatto.
Devis DORI (AVS), pur comprendendo la finalità dell'emendamento, preannuncia il voto contrario del suo gruppo, ritenendo preferibile la clausola di non punibilità alla mera riduzione di pena.
Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 8.17.
Valentina D'ORSO (M5S) interviene per illustrare l'emendamento 8.27, a sua prima firma, auspicando che anche dopo tale illustrazione persista il parere favorevole espresso da maggioranza e Governo. Ricorda infatti che l'emendamento è volto a prevedere la procedibilità d'ufficio quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità, ed evidenzia come sia opportuno non gravare dell'obbligo di denuncia l'anziano o il malato che, tornando da un ricovero ospedaliero, in ipotesi, si trovi l'appartamento occupato. In tali casi è giusto infatti che sia lo Stato a dare impulso al procedimento penale.
Le Commissioni approvano l'emendamento D'Orso 8.27 (vedi allegato).
Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento 8.31, a sua prima firma, volto ad abrogare l'articolo 633-bis del codice penale, che punisce il cosiddetto reato di rave party. Rammentando che ad oggi solo 8 procedimenti penali sono stati iscritti e nessuna condanna è stata pronunciata, invita la maggioranza ad adottare gli stessi criteri che l'hanno portata a sopprimere il delitto di abuso d'ufficio e coerentemente abrogare anche il reato di rave party per non far perdere tempo ulteriore alla magistratura.
Michela DI BIASE (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del Partito democratico sull'emendamento 8.31, ritenendo che l'introduzione del reato previsto dall'articolo 633-bis sia stata, alla prova dei fatti, più inutile che dannosa. Facendo presente come lo stesso Ministro Nordio abbia dovuto riconoscere che quella norma nell'ultimo anno e mezzo non ha prodotto effetti, invita la maggioranza a essere coerente con le posizioni assunte sul reato di abuso di ufficio; se infatti il reato di abuso di ufficio è stato ritenuto inutile perché troppo esigue le condanne rispetto ai procedimenti penali aperti, a maggior ragione il cosiddetto reato di rave party, seguendo le stesse argomentazioni della maggioranza, dovrebbe essere abrogato.
Devis DORI (AVS), annunciando il voto favorevole sull'emendamento D'Orso 8.31, sottolinea come il reato di rave party abbia rappresentato un successo solo per il Ministero dell'interno – come sarebbe dimostrato dalla contrarietà all'abrogazione manifestata dal Sottosegretario Molteni – avendo dato alla polizia uno strumento in più per intervenire in occasione di innocue manifestazioni pubbliche di intrattenimento mentre si sarebbe risolto in un fallimento per il Ministero della giustizia come riconosciuto dallo stesso Ministro Nordio in risposta a uno specifico atto di sindacato ispettivo. Ritiene che male abbia fatto, all'inizio della legislatura, il Ministro della giustizia a non opporsi a questa norma, proposta dal Ministro dell'Interno e primo atto ufficiale del Governo Meloni.
Pag. 11Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 8.31.
Valentina D'ORSO (M5S), illustrando l'emendamento 8.28 a sua prima firma, specifica che tale proposta si modifica la procedura di reintegrazione nel possesso dell'immobile prevista dal nuovo articolo 321-bis del codice di procedura penale.
Evidenzia come tale disposizione, così come formulata dal Governo, potrebbe essere oggetto di una declaratoria di incostituzionalità a causa della eccessiva discrezionalità con cui la polizia giudiziaria sarà chiamata a valutare una molteplicità di elementi. Oltre a tale profilo, sottolinea che la procedura delineata dal Governo porrà dei seri problemi di ordine pratico: nel corso delle audizioni informali nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 566 Bisa e abbinati – tra cui figura anche la proposta di legge C. 1022 D'Orso – in materia di occupazione arbitraria di immobili è emerso come la polizia giudiziaria non abbia né gli strumenti né le risorse umane per espletare un'attività istruttoria così come prevista dal nuovo articolo 321-bis del codice di procedura penale.
Sottolinea, invece, che l'emendamento in esame impiega strumenti già previsti nell'ordinamento al fine di garantire maggiore celerità alle procedure di reintegrazione nel possesso dell'immobile, specificando che la verifica della sussistenza del diritto al rilascio dell'immobile arbitrariamente occupato può essere svolta soltanto dall'Autorità giudiziaria. Specifica, infine, che l'emendamento stabilisce anche quali elementi documentali debbano essere prodotti a supporto della richiesta da parte del soggetto vittima dell'occupazione arbitraria.
Enrica ALIFANO (M5S) esprime perplessità circa le modalità tramite le quali il Governo affronta il problema abitativo, condannando la decisione di propendere per la via repressiva e la scelta di erodere la competenza del giudice civile a favore di quella del giudice penale.
Suggerisce di affrontare diversamente tale questione, stanziando risorse economiche al fine di impiegare gli immobili sfitti, in particolare quelli appartenenti agli enti pubblici, per far fronte alle richieste delle numerose famiglie che al momento non hanno una casa dove abitare.
Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 8.28.
Devis DORI (AVS) illustra la proposta emendativa 8.29 a sua prima firma, specificando che la finalità è quella di limitare la procedura di reintegrazione nel possesso dell'immobile ai soli casi particolarmente gravi, come appunto quelli in cui l'unità immobiliare sia adibita ad unica abitazione.
Michela DI BIASE (PD-IDP), esprimendo il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Dori 8.29.
Osserva che, tramite alcuni degli articoli aggiuntivi all'articolo 8 presentati dal Partito democratico che sono stati colpiti dalla declaratoria di inammissibilità presidenziale, il suo gruppo voleva affrontare la problematica sottesa all'articolo 8 aumentando i fondi stanziati a sostegno delle politiche abitative al fine di incrementare l'offerta di alloggi pubblici, nell'ottica di un piano nazionale di edilizia pubblica e nel rispetto dei criteri anti-sismici e di efficienza energetica. Ancora, il suo gruppo proponeva di intervenire tramite la rigenerazione urbana, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse, e di incrementare il patrimonio abitativo di edilizia sociale tramite le risorse derivanti dall'alienazione degli alloggi pubblici in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo.
Ricorda, inoltre, che il diritto all'abitazione è un diritto fondamentale e che il Consiglio d'Europa ha censurato l'Italia proprio con riferimento alle politiche abitative.
Quindi, il Partito Democratico ha tenuto un approccio costruttivo al fine di intervenire seriamente sul profilo sociale della problematica abitativa, mentre la maggioranza non mette in campo altri strumenti se non quelli repressivi di condotte, che spesso manifestano un disagio sociale, non Pag. 12curandosi dell'esigenza di reperire adeguate risorse economiche.
Le Commissioni respingono l'emendamento Dori 8.29.
Ciro MASCHIO, presidente, accogliendo la richiesta dei relatori formulata in sede di espressione dei pareri, dispone l'accantonamento dell'emendamento Calderone 8.30.
Rachele SCARPA (PD-IDP), illustrando l'articolo aggiuntivo Zan 8.01, rileva come sia assolutamente necessario inserire nel codice penale una disposizione che miri alla prevenzione e al contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità.
Evidenzia che la situazione della comunità LGBTQIA+ continua a peggiorare, come risulta, tra l'altro, dal rapporto Rainbow Map 2024, nel quale l'Italia viene classificata al trentaseiesimo posto su quarantasei sulla base dei recenti sviluppi legislativi e del crescente numero di aggressioni basate sulla violenza di genere. Ricorda, inoltre, il recente caso di cronaca che ha coinvolto un ragazzo che nel novembre del 2023 si è tolto la vita a causa di diversi episodi di bullismo omotransfobico.
Per tali ragioni, chiede al Governo e ai relatori di esprimere parere favorevole sull'emendamento in esame, trattandosi di una battaglia di civiltà.
Devis DORI (AVS) sostiene convintamente l'articolo aggiuntivo in esame, affermando che, nell'ambito dei continui interventi che il Governo e la maggioranza apportano al codice penale, sarebbe opportuno approvare questa proposta emendativa che risponde ad un effettivo allarme sociale.
Valentina D'ORSO (M5S), esprimendo il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo in esame, sottolinea come nel corso della scorsa legislatura vi fossero diverse proposte del Movimento 5 Stelle, sia alla Camera che al Senato, in linea con il contenuto di tale proposta emendativa.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zan 8.01.
Ciro MASCHIO, presidente, accogliendo la richiesta dei relatori formulata in sede di espressione dei pareri, dispone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 9.1.
Valentina D'ORSO (M5S), illustrando l'emendamento 9.2 a sua prima firma, sottolinea come sia opportuno inserire, nell'ambito del reato di truffa, la circostanza aggravante dell'utilizzo degli strumenti informatici o telematici per commettere il fatto, richiamando il moltiplicarsi dei casi di truffe assicurative effettuate tramite falsi siti web.
Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 9.2.
Devis DORI (AVS), illustrando l'emendamento Zaratti 9.3, richiama le ragioni esposte dalla collega D'Orso nel suo precedente intervento, data la ratio comune delle due proposte emendative.
Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 9.3.
Matteo MAURI (PD-IDP), illustrando gli emendamenti Serracchiani 9.4 e 9.5, svolge un intervento di carattere generale sulla materia oggetto dell'articolo 9 del provvedimento. Sottolinea, quindi, come il suo gruppo sia concorde sulla necessità di intervenire sulla fattispecie del reato di truffa, che si configura come un delitto odioso specialmente per le persone anziane, ma non condivide le modalità dell'intervento operato dal Governo, volto esclusivamente ad aumentare la pena nel caso in cui il fatto sia commesso profittando di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa.
Precisa, infine, che, sulla base della documentazione predisposta dagli Uffici, si evince che l'esigenza di contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani sia stata Pag. 13posta alla base anche della proposta di legge C. 1164 dei Senatori Romeo e Stefani, già approvata dal Senato.
Valentina D'ORSO (M5S) manifesta la perplessità del suo gruppo in merito alla previsione dell'emendamento Serracchiani 9.4 che estende l'istituto dell'arresto in flagranza differita, attualmente previsto esclusivamente per una serie di reati violenti al fine di scongiurarne la reiterazione, anche ad una fattispecie che – pur nella forma aggravata – tutela beni giuridici diversi che non riguardano l'incolumità e l'integrità fisica.
Rammenta infatti che l'arresto in flagranza differita è stato introdotto nell'ordinamento in via del tutto eccezionale per un fenomeno particolare, e ritiene che la sua estensione ad altre fattispecie di reato potrebbe depotenziarne l'efficacia o esporre tale istituto a un vaglio di costituzionalità.
Per tale ragione, dichiara il voto contrario del suo gruppo su tale proposta emendativa.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Serracchiani 9.4 e 9.5.
Ciro MASCHIO, presidente, avverte che l'articolo aggiuntivo Iezzi 9.01 è stato ritirato. Accogliendo la proposta dei relatori e del rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Iezzi 9.04, 9.05, 9.06, 9.07 e 9.08.
Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 9.09 che riguarda un'aggravante di pena per il reato di circonvenzione di persone incapaci.
Preso atto che l'Esecutivo intende rafforzare la tutela delle persone anziane e incapaci, sottolinea come le finalità della proposta emendativa in discussione siano in linea con l'iniziativa governativa. Chiede pertanto che l'articolo aggiuntivo in esame sia accantonato, al fine di una ulteriore riflessione.
Ciro MASCHIO, presidente, prende atto che i relatori ed il rappresentante del Governo non intendono acconsentire alla richiesta di accantonamento.
Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo D'Orso 9.09.
Devis DORI (AVS) illustra l'emendamento Zaratti 10.1, del quale è cofirmatario, con il quale si intende evitare che il cosiddetto «daspo urbano», così come previsto dal provvedimento in discussione, si applichi anche a coloro che risultino denunciati, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o il patrimonio di cui ai titoli XII e XIII del codice penale.
Ritiene infatti l'estensione di tale daspo anche i soli «denunciati» possa comportare un uso distorto di tale strumento.
Chiede, quindi, l'accantonamento dell'emendamento in discussione, così come del successivo emendamento Zaratti 10.2, ed invita i colleghi della maggioranza, soprattutto quelli che si dichiarano garantisti, ad effettuare una attenta riflessione su tale questione che attiene al diritto soggettivo e allo stato di diritto.
Matteo MAURI (PD-IDP) ritiene che le osservazioni del collega Dori siano convincenti e sottolinea come lo strumento del daspo urbano limiti la libertà personale.
Il Sottosegretario Nicola MOLTENI fa presente che tale istituto è stato introdotto nel 2017 dal Ministro dell'interno Marco Minniti.
Matteo MAURI (PD-IDP) concorda sul fatto che tale strumento è stato introdotto dal decreto-legge n. 14 del 2017, ma sottolinea come esso sia stato ampliato nel 2018 e che il provvedimento in discussione ne amplia ancor di più la portata, trasformandolo in maniera così rilevante da renderlo inaccettabile.
Osserva infatti che tanto più si allarga la portata di uno strumento tanto più è necessario fare attenzione alla platea di soggetti cui esso è riferito. In particolare, ritiene che applicare il daspo urbano per una Pag. 14mera denuncia sia assolutamente discutibile.
La nuova disposizione appare eccessivamente aleatoria e pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento, i cittadini saranno esposti a dei rischi non accettabili.
Valentina D'ORSO (M5S) sottolinea come la disposizione in discussione esponga chiunque sia stato denunciato per uno qualsiasi dei reati di cui al Titolo XII e al Titolo XIII del codice penale nell'arco dei cinque anni precedenti, al divieto di accesso alle stazioni e ad altre aree urbane, compromettendone il diritto costituzionale alla libera circolazione.
Sottolinea come tale istituto, a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame, si applicherà per un'ampia serie di reati, tra i quali è ricompreso anche quello di lesioni stradali.
Evidenzia, quindi, come ancora una volta la maggioranza dimostri di essere afflitta da una sorta di «garantismo selettivo»: mentre, infatti, si dispone che il privato cittadino possa subire delle limitazioni alla propria libertà di circolazione, si consente ad altri di amministrare una regione dagli arresti domiciliari.
Ritiene che la maggioranza sarà chiamata a dare conto di tale disparità agli Italiani.
Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), nel sottolineare come nella seduta di ieri la disponibilità del sottosegretario Molteni a confrontarsi con le opposizioni e a fornire elementi utili per comprendere le ragioni poste alla base delle disposizioni esaminate sia stata apprezzata in modo unanime, ritiene che anche in questo caso potrebbe essere utile un intervento chiarificatore del rappresentante del Governo o almeno da parte dei relatori.
Pur sottolineando l'eccezionalità della situazione, condivide gli interventi garantisti dei colleghi del Movimento 5 Stelle e manifesta la propria preoccupazione rispetto all'insensibilità al tema dimostrata in particolare da quelli di Forza Italia.
Non ritiene inoltre che si possa giustificare la norma affermando che già in passato altri Esecutivi erano intervenuti con disposizioni analoghe. In particolare, sottolinea come non sia opportuno insistere, ampliandone la portata, su scelte già adottate e non del tutto condivisibili.
Rileva, inoltre, come si debba sempre perseguire una sorta di bilanciamento degli interessi quando si introducono nuove disposizioni, ed evidenzia come, quando si interviene limitando la libertà personale, lo si debba fare a fronte di un giudizio di gravità particolarmente rilevante e per ipotesi il più circoscritte possibili.
Con riferimento alla disposizione in discussione, non ritiene che il bene tutelato giustifichi una limitazione della libertà personale, soprattutto quando essa sia motivata da una semplice denuncia.
Si tratta di una scelta che sacrifica i diritti fondamentali delle persone e che espone anche chi è innocente a rischi eccessivi.
Enrica ALIFANO (M5S) rileva come, quando si predispone una nuova disposizione di carattere penale, sia un errore intervenire guardando a una singola categoria di persone, in quanto essa riveste caratteri di generalità ed astrattezza che ricadono sulla generalità dei cittadini.
Inoltre, ritiene pericoloso conferire un potere eccessivo all'autorità di pubblica sicurezza senza che vi sia un controllo giurisdizionale, oltretutto limitando la libertà di circolazione che è un diritto fondamentale.
Il Sottosegretario Nicola MOLTENI desidera intervenire per fare chiarezza sulla questione in quanto ritiene che vi sia molta confusione sulla misura che il Governo intende rafforzare e che è stata introdotta dal decreto-legge n. 14 del 2017 (cosiddetto decreto Minniti). Tale misura nel corso degli anni, con vari Governi, ha subito modificazioni.
In primo luogo, rammenta come le misure di prevenzione siano delle misure di protezione di natura sociale che intervengono quando ci sono elementi legati alla pericolosità sociale del soggetto e che sono anticipatorie rispetto a quelle emesse dall'autorità giudiziaria.Pag. 15
Il daspo urbano è una misura utile e necessaria ed ha una importante funzione. L'articolo 10 del disegno di legge ne estende la portata, dopo che il Governo ne ha già opportunamente ampliato l'utilizzo con il cosiddetto decreto Caivano.
Nel contestare la critica avanzata dalle opposizioni al Governo che viene accusato di avere una visione panpenalistica, precisa che le misure di prevenzione non prevedono il carcere. Esse sono indispensabili per garantire la sicurezza in alcuni contesti sociali, come ad esempio le piazze di spaccio, e vengono adottate dal questore in maniera ponderata soltanto quando si ravvisi una situazione di pericolosità sociale.
Proprio perché si tratta di una misura anticipatoria rispetto a quella penale, è previsto che vengano applicate anche nei confronti dei soggetti denunciati.
Non ritiene quindi fondate le osservazioni emerse nel dibattito in merito alla mancanza di garantismo.
Rammenta inoltre come un'altra misura particolarmente efficace sia il cosiddetto «daspo Willy» che è stato introdotto con il decreto-legge n. 130 del 2020 (cosiddetto decreto Lamorgese) emanato quando l'onorevole Mauri rivestiva l'incarico di Sottosegretario di Stato per l'interno, con il quale si è intervenuti in maniera significativa sul decreto-legge n. 113 del 2018 dell'allora Ministro Salvini.
Ricorda che tale misura è stata sostenuta dal Partito democratico, da Italia Viva e dal Movimento 5 Stelle e che si applica anche nei confronti dei soggetti denunciati.
Evidenzia pertanto che l'attribuzione alle misure di prevenzione di un ruolo essenziale per garantire la sicurezza nelle città, è avvenuta con un percorso senza soluzione di continuità tra i vari Governi di centro destra e di centro sinistra.
Proprio per tali ragioni, ritiene poco opportune le proposte emendative che si inseriscono nel solco di un'attività normativa che è stata approvata anche dai Governi sostenuti da schieramenti diversi da quello attuale.
Da ultimo, desidera ricordare come il citato decreto-legge n. 113 del 2018 sia stato approvato anche con il voto del Movimento 5 Stelle.
Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) ringrazia il rappresentante del Governo per la disponibilità al confronto dimostrata ancora una volta, tuttavia non ne ritiene condivisibili le osservazioni in merito al fatto che la valutazione della pericolosità sociale, e quindi la possibilità di una tutela anticipata rispetto a quella autorità giudiziaria, consenta una valutazione così ampia che a suo avviso prescinde dall'idea di garantismo.
Tali affermazioni non fugano le preoccupazioni in ordine al fatto che siano messe in discussione le libertà di cittadini.
A suo avviso, proprio perché la valutazione non viene effettuata dall'autorità giudiziaria – che è terza e indipendente – ma è rimessa a un soggetto che discende direttamente dal potere esecutivo, l'attenzione e la tutela dovrebbero essere ancora maggiori.
Ciò non significa certamente che lo strumento di cui si sta discutendo non possa essere utile, ma, ribadendo la necessità di un bilanciamento degli interessi contrapposti, sottolinea come una così ampia estensione della portata di tale strumento lo renda eccessivo rispetto alla tutela che si vuole perseguire.
Valentina D'ORSO (M5S), nel rivendicare con orgoglio l'introduzione del cosiddetto daspo Willy, fa presente che in quel caso si fa riferimento a soggetti denunciati per gravi fatti di violenza. Sottolinea pertanto la differenza rispetto alla disposizione del disegno di legge in esame, che amplia la misura a tutti i reati previsti dai titoli XII e XIII del libro secondo del codice penale. Aggiunge che mentre con il daspo Willy si vieta al soggetto interessato l'ammissione nei locali di intrattenimento, che a ben vedere non costituisce un diritto tutelato dalla Costituzione, in questo caso invece si incide fortemente sulla libera circolazione delle persone, che rappresenta al contrario un diritto costituzionalmente garantito. Nel ribadire pertanto che non si tratta di un'opposizione strumentale alla Pag. 16scelta del Governo, rileva che anche l'arco temporale dei cinque anni non è un aspetto da sottovalutare, dal momento che in tale periodo potrebbe anche essere intervenuta un'archiviazione della denuncia, ipotesi che la disposizione non tiene in alcun modo in considerazione. Si domanda in conclusione per quale motivo vi sia da parte di maggioranza e Governo una chiusura totale a fronte delle varie criticità fin qui evidenziate.
Tommaso Antonino CALDERONE (FI-PPE), nel condividere le argomentazioni del Sottosegretario Molteni, con l'obiettivo di introdurre elementi utili al dibattito, segnala che non a caso il legislatore ha attribuito al questore la potestà e non l'obbligo di disporre il divieto di accesso. Ritiene che si tratti di un aspetto fondamentale, dal momento che il questore, avendo contezza del territorio, è in grado di discernere i soggetti pericolosi, precisando che la pericolosità prescinde da una eventuale sentenza di condanna. Nel far presente che anche un soggetto denunciato può essere pericoloso e che il questore non disporrà un divieto nei confronti di chi tale non è, tiene a precisare che Forza Italia non è garantista a intermittenza e che il suo garantismo si basa sulla lettura e sulla valutazione del contenuto delle norme. Dichiarandosi quindi orgogliosamente forzista e garantista al cento per cento, considera comunque preferibile essere garantista a intermittenza piuttosto che giustizialista per sempre.
Matteo MAURI (PD-IDP), acquisito il parere favorevole di Forza Italia sull'emendamento Zaratti 10.1, perché tale gli pare la inevitabile conclusione dell'intervento del collega Calderone, ringrazia il Sottosegretario Molteni per l'attenzione che rivolge alle Commissioni riunite e in particolare a lui personalmente. Richiamando quindi le argomentazioni della collega D'Orso, ripete che la disposizione contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge amplia, rispetto al daspo Willy, gli ambiti di intervento in una triplice direzione, vale a dire rispetto ai luoghi di applicazione del divieto, ai soggetti potenzialmente interessati e alle condotte considerate. Fa quindi presente che a fronte di un'estensione dell'incidenza della misura occorre di conseguenza aumentare gli elementi di garanzia. Nel sottolineare pertanto l'attenzione che è necessario porre all'equilibrio nella norma, dichiara di non disconoscere il daspo Willy, che il Sottosegretario ha inteso ricordargli. In conclusione, ricordando al Sottosegretario Molteni di aver votato in senso favorevole all'introduzione del reddito di cittadinanza, gli domanda se per caso disconosca oggi tale misura.
Devis DORI (AVS) considera incredibile che la maggioranza affronti le questioni poste dalle opposizioni come se si trattasse di un tema politico, sottolineando che sarebbe prova di saggezza ed intelligenza in alcuni casi riconoscere i propri errori. Ribadisce pertanto che quello che si sta affrontando è un tema di natura costituzionale, dal momento che la disposizione stravolge i principi garantiti dalla Costituzione, a cominciare dall'articolo 13. Fa presente che oltretutto uno strumento così fortemente incisivo dei diritti soggettivi non viene affidato alla valutazione di un magistrato, rilevando che al contrario più si incide sulle libertà personali e maggiori dovrebbero essere le garanzie, in coerenza con il nostro sistema democratico e costituzionale. Precisando che in questa occasione non si sta chiedendo di sopprimere totalmente lo strumento del daspo, invita a una più attenta riflessione, rivolgendosi soprattutto a quella parte della maggioranza che sa nutrire qualche dubbio sulla disposizione introdotta dal disegno di legge, tanto più che tra le condotte di cui ai titoli XII e XIII del libro secondo del codice penale son previste anche quelle tipiche dei reati contro il patrimonio.
Enrica ALIFANO (M5S), in merito al concetto di pericolosità richiamato dal Sottosegretario, che ringrazia comunque per l'intervento, fa presente che in giurisprudenza l'accertamento della sussistenza della pericolosità del soggetto discende dalla reiterazione del reato. Nel sottolineare pertantoPag. 17 che un soggetto semplicemente denunciato potrebbe essere incensurato e dunque, alla luce della precedente precisazione, non pericoloso, si domanda quali siano invece a parere della maggioranza gli ulteriori criteri per stabilire la eventuale pericolosità. Rileva quindi in assenza di criteri oggettivi, quale ipoteticamente la gravità dei fatti denunciati, ulteriori problematiche legate all'eventualità che attraverso la misura in questione possa essere colpita una intera categoria di persone, tra l'altro attribuendo la massima discrezionalità ad un ufficiale di pubblica sicurezza.
Matteo MAURI (PD-IDP), pur ribadendo che la soluzione migliore sarebbe quella di accogliere gli emendamenti dell'opposizione, eliminando dal testo il riferimento al soggetto denunciato, a fronte dell'indisponibilità della maggioranza e del Governo avanza una proposta di compromesso, rispetto alla quale non è completamente d'accordo ma che comunque consentirebbe di limitare il danno. Propone quindi che, alla luce delle considerazioni della collega Alifano, si rivolga la misura del daspo a soggetti anche solo denunciati, che tuttavia siano già stati condannati per uno dei reati previsti. Ritiene che in tal modo sarebbe in qualche modo dimostrata una certa pericolosità del soggetto interessato.
Ciro MASCHIO, presidente, prende atto della mancanza di disponibilità dei relatori e del Governo ad accantonare l'emendamento in esame.
Le Commissioni respingono l'emendamento Zaratti 10.1.
Stefania ASCARI (M5S) insiste per un supplemento di riflessione su una questione posta da tutte le forze di opposizione nell'ambito di un dibattito civile, con l'obiettivo di circoscrivere la portata della norma in un'ottica garantista e di rispetto delle libertà costituzionali. Nel far presente che la richiesta è quella di sopprimere il riferimento alla condizione di denunciato del soggetto interessato dal daspo, ricorda che nel corso della precedente legislatura in qualità di relatrice del cosiddetto codice rosso si è trovato di fronte un muro ostativo all'introduzione dell'arresto in flagranza differita. Nel ricordare che tale misura è stata poi approvata con il decreto Roccella a ben cinque anni di distanza dall'approvazione del codice rosso, richiama le obiezioni dell'epoca basate sull'eccessiva limitazione delle libertà del presunto colpevole, nonostante che in quel caso l'applicazione dell'arresto differito potesse intervenire soltanto entro le quarantotto ore dal fatto. Sottolineando che nel caso della disposizione introdotta dal Governo l'arco temporale di riferimento è di ben cinque anni, richiama le considerazioni svolte da molti auditi i quali hanno rilevato che un'applicazione così ampia e discrezionale del daspo urbano presenta forti criticità rispetto alla nostra Costituzione, con particolare riguardo agli articoli 25, secondo comma, e 27, e rispetto alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nel far presente che il nuovo daspo introdotto dal disegno di legge non richiede come presupposto una valutazione concreta della pericolosità sociale del soggetto ma è affidato alla totale discrezionalità del questore, richiama le osservazioni critiche contenute nella sentenza De Tomaso contro Italia della Corte europea per i diritti dell'uomo del 13 febbraio 2017. Quanto all'intervento del collega Calderone in merito alla facoltà e non all'obbligo in capo al questore, rileva da un lato l'assoluta mancanza di parametri sulla base dei quali operare la valutazione e dall'altro l'insufficiente precisazione delle condotte interessate dall'eventuale daspo, aggiungendo che la limitazione della libertà di circolazione riguarda in questo caso luoghi strettamente legati alla vita sociale, produttiva e familiare delle persone. Segnalato inoltre il livello di indeterminatezza contenutistica della disposizione, nel momento in cui si fa riferimento generico alle «immediate vicinanze» dei luoghi oggetto del daspo, aggiunge che trattandosi di una misura di natura amministrativa viene meno la riserva di giurisdizione prevista dall'articolo 13 della Costituzione. Rilevando inoltre che la eventuale violazione del daspo comporta effetti penaliPag. 18 e pertanto viene meno anche il diritto alla difesa, considera ragionevole l'accantonamento degli identici emendamenti Zaratti 10.2, Mauri 10.3 e D'Orso 10.3, al fine di individuare una soluzione che ponga dei vincoli alla misura del Governo, in linea con il daspo Willy e nel rispetto dei principi costituzionali e penali.
Filiberto ZARATTI (AVS), nel sottolineare che la collega Ascari ha illustrato assai bene il senso degli identici emendamenti in esame, ne chiede l'accantonamento e sollecita un'ulteriore riflessione da parte della maggioranza, dei relatori e del Governo. Considera evidente che applicare la misura anche ai soggetti denunciati, per di più anche per reati contro il patrimonio, rappresenta una eccessiva limitazione delle libertà personali, in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione. Ritiene che se pure venissero approvati gli identici emendamenti 10.2 a sua prima firma, Mauri 10.3 e D'Orso 10.3, il Governo avrebbe comunque centrato l'obiettivo che si è posto. Aggiunge che l'estensione dei limiti imposti alle manifestazioni di protesta rappresenta un intervento scottante, tanto più se tale limitazione si fonda su una denuncia e non su una sentenza, ritenendo la misura proposta non in linea con uno Stato di diritto. Reitera in conclusione la richiesta di accantonamento, allo scopo di valutare se con la soppressione del solo riferimento alla denuncia si possa venire incontro alle perplessità manifestate dalle opposizioni, con un'operazione utile a garantire uno spirito di maggiore collaborazione e a produrre un testo che non contrasti con i principi costituzionali.
Valentina D'ORSO (M5S) dichiara che, pur essendo convinta di aver esaurito le argomentazioni sull'argomento, l'intervento del collega Calderone le ha suggerito, con il suo riferimento alla facoltà e alla discrezionalità del questore, un ulteriore spunto di riflessione. Richiamando la soppressione del reato dell'abuso d'ufficio, si chiede in che modo il cittadino potrà far valere i propri diritti nel caso in cui si verifichi un abuso da parte del questore nell'applicazione della misura.
Pietro PITTALIS (FI-PPE), relatore per la II Commissione, dichiara di non essere intervenuto fino a questo momento, non certamente perché gli argomenti posti non meritassero attenzione. Non approva tuttavia il modo con cui essi sono affrontati e rivolgendosi alla collega D'Orso fa presente che nel nostro ordinamento esistono strumenti di tutela, non necessariamente di natura penalistica, cui il cittadino può fare ricorso. Fa presente in particolare che in caso di violazione di un proprio diritto ci si può rivolgere al tribunale amministrativo regionale, a meno che non si voglia ricorrere a «scappatoie» come quella di candidarsi alle elezioni europee per ottenere l'immunità.
Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zaratti 10.2, Mauri 10.3 e D'Orso 10.4.
Ciro MASCHIO, presidente, accogliendo la richiesta avanzata dai relatori in sede di espressione dei pareri, dispone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 10.5.
Valentina D'ORSO (M5S) fa presente che l'emendamento a sua prima firma 10.8 interviene per ripristinare la situazione attuale, eliminando quindi l'automatismo introdotto dal Governo, che subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all'osservanza del daspo, mentre la disposizione vigente ne prevede la possibilità.
Filiberto ZARATTI (AVS), nel far presente che quando si è garantisti bisognerebbe dimostrarsi tali a tutto tondo, si dichiara stupefatto dalle affermazioni fatte in questa sede da persone che si dichiarano alfieri del garantismo in Parlamento e ne fanno addirittura una questione di identità politica, per poi scivolare sulla prima buccia di banana. Domandandosi quindi come un garantista possa pensare che basti una denuncia per limitare le libertà costituzionali delle persone, in conclusione ritiene che spesso anche un po' di buon gusto non guasti.
Pag. 19Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Serracchiani 10.6 e D'Orso 10.8.
Ciro MASCHIO, presidente, accogliendo la richiesta avanzata dai relatori in sede di espressione dei pareri, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Iezzi 10.06.
In considerazione dell'orario ed essendo stato concluso l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10, propone di concludere a questo punto i lavori delle Commissioni riunite, rinviando alla seduta di martedì l'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite ai restanti articoli del provvedimento.
Michela DI BIASE (PD-IDP) fa presente che vi sarebbe ancora il tempo per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite ai restanti articoli del provvedimento, rinviando poi il loro esame alla seduta di martedì, considerato che sono le 12,20 e che si era convenuto di concludere i lavori delle Commissioni alle ore 12,30.
Ciro MASCHIO, presidente, accogliendo la proposta della collega Di Biase, in assenza di obiezioni, invita i relatori ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite ai restanti articoli del provvedimento.
Augusta MONTARULI (FDI), relatrice per la I Commissione, anche a nome degli altri relatori, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 11, invita al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Boschi 11.1, degli identici emendamenti Soumahoro 11.2, Boschi 11.3, Mauri 11.4 e Ascari 11.5, dell'emendamento Zaratti 11.6; propone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 11.7.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 12, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Dori 12.1, Boschi 12.2, Enrico Costa 12.3, Soumahoro 12.4, Di Biase 12.5 e Ascari 12.6, degli emendamenti Enrico Costa 12.7, Serracchiani 12.8 e 12.9, Di Biase 12.10, Boschi 12.11 e Dori 12.12.
Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 13, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Soumahoro 13.1, D'Orso 13.2, Bonafè 13.3, D'Orso 13.4 e 13.5; propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Varchi 13.01, Iezzi 13.02 13.03, 13.04 e 13.05; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dei subemendamenti Magi 0.13.06.3, Sportiello 0.13.06.4, Magi 0.13.06.5, Zaratti 0.13.06.6, degli identici subemendamenti Zaratti 0.13.06.7 e Magi 0.13.06.8; propone l'accantonamento del subemendamento Iezzi 0.13.06.9; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, del subemendamento Zaratti 0.13.06.10; esprime parere favorevole sull'emendamento 13.06 (nuova formulazione) del Governo; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Alifano 13.6 e 13.7
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 14, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo premissivo Alfonso Colucci 014.01, degli emendamenti D'Orso 14.1, 14.2 e 14.3, Zaratti 14.4 e Serracchiani 14.5; propone l'accantonamento dell'emendamento Vietri 14.6; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Soumahoro 14.7 e Boschi 14.8, nonché degli emendamenti D'Orso 14.9 e Zaratti 14.13; propone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 14.14.
Per quanto attiene alle proposte emendative riferite all'articolo 15, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Ascari 15.1 e Gianassi 15.2; propone l'accantonamento dell'emendamento Loperfido 15.3 e dell'articolo aggiuntivo Iezzi 15.02; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Magi 15.03, Zaratti 15.04 e Magi 15.05; propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Iezzi 15.06 e Serracchiani 15.07; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Zaratti 15.08; propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Iezzi 15.09, 15.010 e 15.011.Pag. 20
Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 16, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Boschi 16.1, Di Biase 16.2, D'Orso 16.3 e Zaratti 16.4, nonché degli emendamenti D'Orso 16.5, Zaratti 16.6, 16.7 e 16.8, nonché degli identici emendamenti Bonafè 16.12, Auriemma 16.13 e Dori 16.14.
Passando all'articolo 17, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Boschi 17.1.
Per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 18, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Soumahoro 18.1, Serracchiani 18.2 e D'Orso 18.3, nonché degli emendamenti Gianassi 18.4, 18.5, 18.6 e 18.7, Bonafè 18.8 e 18.9, Di Biase 18.10, Serracchiani 18.11; propone l'accantonamento dell'emendamento Vietri 18.15; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Magi 18.12, Giachetti 18.13 e D'Orso 18.14, nonché degli emendamenti Zaratti 18.16, 18.17 e 18.18, degli identici emendamenti Magi 18.19, Di Biase 18.20 e Dori 18.21, nonché degli emendamenti Zaratti 18.22 e Alifano 18.23, degli identici emendamenti Magi 18.24, Giachetti 18.25, Serracchiani 18.26, D'Orso 18.27 e Zaratti 18.29; propone l'accantonamento degli emendamenti Giachetti 18.31, Alifano 18.32, Magi 18.33, Zaratti 18.34 e D'Orso 18.35; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Boschi 18.01, Gianassi 18.02, Boschi 18.03, Cafiero De Raho 18.04, Mauri 18.05, Serracchiani 18.06, Mauri 18.08, Dori 18.010, Boschi 18.011 e 18.012; propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi 18.015 del Governo e Kelany 18.016; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Gianassi 18.017, Serracchiani 18.018, Di Biase 18.019 e Bonafè 18.020.
Passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 19, anche a nome degli altri relatori, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Magi 19.1, Di Biase 19.2, D'Orso 19.3 e Zaratti 19.4, nonché degli emendamenti Soumahoro 19.5 e Alfonso Colucci 19.6; propone l'accantonamento dell'emendamento D'Orso 19.7, degli identici emendamenti Magi 19.8 e Mauri 19.9, nonché degli emendamenti Zaratti 19.10, Magi 19.11 e Iezzi 19.12.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 20, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Serracchiani 20.1, Alfonso Colucci 20.2, Boschi 20.3 e Zaratti 20.4, nonché dell'emendamento Zaratti 20.5; propone l'accantonamento dell'emendamento Iezzi 20.6.
Simona BONAFÈ (PD-IDP) evidenzia come nell'espressione dei pareri da parte dei relatori vi sia un chiaro criterio: formulare il parere contrario agli emendamenti dell'opposizione e accantonare quelli della maggioranza.
Augusta MONTARULI (FDI), relatrice per la I Commissione, anche a nome degli altri relatori, per quanto concerne l'articolo 21, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Zaratti 21.1.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 22, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Pellegrini 22.1 e Mauri 22.2, nonché degli articoli aggiuntivi Mauri 22.01, Serracchiani 22.02, Bonafè 22.03, Mauri 22.04, Gianassi 22.05, Mauri 22.06, Bonafè 22.07, Di Biase 22.021 e 22.022.
Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 23, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Pellegrini 23.1, Del Barba 23.2, Pellegrini 23.3 e 23.4, Magi 23.5 e 23.6, Dori 23.7; propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Calderone 23.01 e Michelotti 23.04.
Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 24, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Francesco Silvestri 24.1 e 24.2; propone l'accantonamento dell'emendamento Francesco Silvestri 24.3; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Francesco Silvestri 24.4 e 24.5; propone l'accantonamento Pag. 21dell'emendamento Francesco Silvestri 24.6; esprime parere favorevole sull'emendamento Francesco Silvestri 24.7; propone l'accantonamento dell'emendamento Francesco Silvestri 24.8; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Francesco Silvestri 24.9, 24.10, 24.11 e 24.12, D'Orso 24.13, Francesco Silvestri 24.14 e 24.15; propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Pisano 24.01 e invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Serracchiani 24.02 e 24.04.
Passando alle proposte emendative riferite all'articolo 25, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Serracchiani 25.1, Cafiero De Raho 25.2, Zaratti 25.3, Cafiero De Raho 25.4 e D'Orso 25.5.
Per quanto concerne le proposte emendative riferite all'articolo 26, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Mauri 26.1 e dell'articolo aggiuntivo Di Biase 26.01.
Con riferimento all'articolo 27, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Boschi 27.1.
Con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 28, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Dori 28.1 e 28.3, Di Biase 28.4 e 28.5, D'Orso 28.6 e Boschi 28.7, dell'articolo aggiuntivo Casu 28.03, proponendo invece l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Mauri 28.05; invita infine al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Serracchiani 28.014, Cafiero De Raho 28.08, D'Orso 28.09, Cafiero De Raho 28.010, Gianassi 28.012 e Dori 28.013.
Per quanto riguarda infine l'articolo 29, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Boschi 29.1 e Mauri 29.2.
Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Alfonso COLUCCI (M5S) esprime ironicamente solidarietà alla relatrice Montaruli per aver dovuto ripetere così frequentemente inviti al ritiro sulle proposte emendative presentate.
Ciro MASCHIO, presidente, esprime grande soddisfazione per l'ottimo lavoro svolto nelle ultime due sedute, in un clima di rispetto reciproco e di aperto confronto, dopo giornate molto impegnative, sia in II Commissione che in Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.40.