INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.
La seduta comincia alle 14.50.
Mauro ROTELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
5-02518 Simiani: Intendimenti del Governo con riguardo al perimetro del parco nazionale di Portofino.
Valentina GHIO (PD-IDP), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.
Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Valentina GHIO (PD-IDP), in qualità di cofirmataria, replicando, esprime insoddisfazione e perplessità, rilevando come la mancata riperimetrazione provvisoria del parco nazionale di Portofino – anche alla luce degli sviluppi in sede giudiziaria – sia una scelta di natura politica. Ripercorre poi brevemente gli eventi, sottolineando come, inizialmente, fossero sette i comuni ad aver dato la propria disponibilità a far parte del parco; la controproposta della regione Liguria, che ne limitava il numero a tre, ha ricevuto in seguito un parere negativo da parte di ISPRA, ma ciononostante il MASE ha proceduto ridimensionando l'area del parco ad appena tre comuni, fino alle due sentenze del TAR Liguria, che hanno annullato il decreto ministeriale.
Osserva come la scelta del ministero, ritenuta di mera opportunità politica, oltre a disattendere la volontà di sette comuni e a non tener conto delle sentenze del TAR, si stia traducendo nel blocco dei finanziamenti per il parco, mettendo in tal modo a repentaglio la tutela e lo sviluppo di un territorio particolarmente fragile. Conclude riflettendo sul fatto che le scelte politiche, dovrebbero avere come limite ultimo quello dell'interesse generale per la tutela del territorio.
5-02522 Bonelli: Intendimenti in ordine al mantenimento di una tutela dell'ambiente uniforme sul territorio nazionale, alla luce della recente approvazione delle disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata.
Angelo BONELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.
Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Angelo BONELLI (AVS), replicando, sottolinea come la risposta della rappresentante del Governo non abbia fornito ulteriori elementi oltre a quelli già in possesso, rilevando come i riferimenti ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) citati dal Viceministro non siano utili ai fini del quesito posto. Rileva come – dall'interrogazione – ci si aspettasse una presa di posizione da parte del ministero in merito alle garanzie di tutela dei parchi nazionali in seguito all'attuazione dell'autonomia differenziata, interrogandosi se la giurisdizione sui parchi nazionali rientrerà o meno tra le competenze delle regioni e sulla volontà del MASE, al di là di scelte di natura politica, di tutelare decenni di conquiste ambientali e sociali. Esprime quindi preoccupazione per le ragioni precedentemente espresse.
5-02519 Milani: Elementi e intendimenti in ordine all'operatività del meccanismo dell'energy release e alla predisposizione del relativo decreto.
Massimo MILANI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.
Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Pag. 125Massimo MILANI (FDI), replicando, prende atto delle tempistiche prospettate dal Viceministro e manifesta il proprio interesse al richiamo effettuato al testo unico delle energie rinnovabili, osservando come si tratti di un provvedimento molto atteso e necessario per fornire i dovuti chiarimenti a tutti coloro che vogliano investire nel settore e sono in attesa di indicazioni utili in tal senso.
5-02520 Mazzetti: Elementi informativi in merito al forte boato avvertito in Toscana il 20 giugno 2024 e valutazione dei relativi impatti ambientali.
Erica MAZZETTI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.
Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Erica MAZZETTI (FI-PPE), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la celere risposta in quanto – nonostante siano trascorsi solamente sei giorni dall'evento oggetto dell'interrogazione – ha fornito elementi utili a smentire alcune delle ipotesi inizialmente prospettate, quali, ad esempio, il sorvolo di velivoli supersonici a bassa quota. Pur comprendendo che le tempistiche ristrette non abbiano permesso un intervento pienamente chiarificatore, auspica che – a seguito dei dovuti approfondimenti – si possa far luce sulle cause del boato percepito in varie zone della Toscana, in modo da scongiurare eventuali conseguenze di natura ambientale.
5-02521 Ilaria Fontana: Coinvolgimento delle associazioni ambientaliste nelle iniziative promosse dal Ministero dell'ambiente per la valorizzazione delle aree protette.
Ilaria FONTANA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.
Il Viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Ilaria FONTANA (M5S), replicando, evidenzia il prezioso contributo delle associazioni ambientaliste per la tutela dei parchi nazionali e nella definizione della normativa in materia, auspicandone per tali ragioni un pieno coinvolgimento anche in vista della riforma della legge quadro n. 394 del 1991, attualmente all'esame del Senato e che a breve vedrà coinvolta anche la Commissione Ambiente della Camera dei deputati. Osserva come tale aggiornamento si renda necessario a causa delle numerose criticità emerse, in particolare riguardanti la governance e la gestione degli enti parco e delle aree marine protette, soprattutto in relazione al raggiungimento dell'obiettivo di designare come aree il 30 per cento del territorio e del mare entro il 2030. Conclude assicurando la massima attenzione e l'impegno sul tema da parte del gruppo di appartenenza.
Mauro ROTELLI (FDI), presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.20.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.
La seduta comincia alle 15.30.
DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
C. 1933 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Gianni LAMPIS (FDI), relatore, nel rinviare per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli Uffici, si soffermaPag. 126 sulle disposizioni di maggior interesse per la Commissione.
L'articolo 8 reca norme per attuare gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/795 istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP). Il comma 1 incarica la Cabina di regia di definire gli orientamenti nazionali per sostenere investimenti, ricerca e sviluppo nelle tecnologie digitali, a zero emissioni e biotecnologie, affrontando anche la carenza di manodopera e competenze. Il comma 2 consente di riprogrammare i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027, destinando 300 milioni di euro del Programma nazionale per la transizione verde e digitale agli investimenti aziendali in tali tecnologie, con procedure stabilite dal Ministro del made in Italy. Il comma 3 prevede che il Programma nazionale che attua il fondo per la transizione giusta (JTF) favorisca investimenti in energia pulita, riduzione delle emissioni e riqualificazione lavorativa. I commi 4 e 5 e 6 sono inerenti alle risorse di cofinanziamento nazionale, al loro monitoraggio e reperimento.
L'articolo 10, comma 5-bis, inserito al Senato, prevede una variazione delle risorse per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico al fine del contenimento dei danni causati dai connessi fenomeni. In particolare, rimodula le suddette risorse da 100 milioni a 135 milioni di euro per l'anno 2024 e da 170 milioni di euro a 135 milioni di euro per l'anno 2025.
I commi da 1 a 3 dell'articolo 11 recano disposizioni in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno. Nel dettaglio, è prevista la ridenominazione del già vigente Fondo perequativo infrastrutturale in «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Il fondo è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi, tra le altre cose, a infrastrutture stradali, autostradali e idriche da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna; con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definite l'entità delle risorse assegnate, l'amministrazione responsabile, i criteri di priorità, le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi nonché i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi.
L'articolo 14, commi 1-3, introduce disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio. In particolare, viene prevista la sottoscrizione di un protocollo di intesa per l'individuazione degli interventi finanziabili e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari (comma 1) e disciplinata la copertura degli oneri, quantificati complessivamente in 1,2 miliardi di euro per il periodo 2024-2029, e l'assegnazione delle risorse (comma 2). Ulteriori disposizioni sono volte a modificare la disciplina degli interventi riguardanti la fascia marino-costiera del sito in questione (comma 3).
I commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 14, inseriti al Senato, modificano la disciplina della Commissione PNRR-PNIEC, al fine di precisare che a tale Commissione spetta non solo lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti ad essa attribuiti – come prevede la normativa vigente – ma anche delle valutazioni ambientali strategiche (VAS) integrate alle procedure di VIA relative ai medesimi progetti. Prevedono, inoltre, l'istituzione, nell'ambito della Commissione PNRR-PNIEC, di una sottocommissione VAS per lo svolgimento delle citate valutazioni integrate.
L'articolo 14, comma 4, reca alcune modifiche al decreto-legge n. 181 del 2023, con particolare riguardo all'articolo 14-quater recante disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana. Ricorda come il sopracitato articolo aveva previsto la nomina a Commissario straordinario del Presidente della Regione Siciliana, per la durata di due anni prorogabili, finalizzata al completamento di una rete impiantistica integrata per la gestione del processo di smaltimento dei rifiuti, disciplinando anche la modalità di nomina e di esercizio dei poteri a lui attribuiti. Il comma in commento prevede che il Commissario Pag. 127straordinario possa avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti i cui compensi sono definiti con provvedimento del Commissario straordinario stesso.
L'articolo 14, comma 4-bis, introdotto al Senato, modifica la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo: la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025) della durata dell'incarico commissariale; l'incremento di 6 unità del contingente di personale attribuito alla struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali; la possibilità per il Commissario di nominare, per il biennio 2024-2025, non più di due sub-commissari ai quali delegare attività e funzioni proprie (di tali sub-commissari sono disciplinati i requisiti di nomina e l'ammontare della remunerazione). Il comma in esame disciplina inoltre la copertura e la quantificazione degli oneri.
L'articolo 15, comma 3, modificato al Senato, introduce una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico a favore della società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal.), ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria, al fine di consentire un aumento di capitale per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato. Vengono, inoltre, precisate le condizioni di applicabilità e quantificato il limite massimo della deroga suddetta.
L'articolo 15, comma 4, integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale. Il comma in esame integra l'articolo 1, comma 496, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), istitutivo del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. La relazione illustrativa ricorda che «il Comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti spa, il piano di attività del Fondo e il relativo sistema dei limiti di rischio».
L'articolo 15-ter, inserito durante l'esame al Senato, proroga, per l'anno 2024, dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.
L'articolo 21 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età, dettandone disciplina, condizioni, modalità di richiesta e di erogazione.
L'articolo 28 interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori). In particolare, dispone che tali sanzioni operino per tutti gli appalti pubblici – non solo per quelli di valore complessivo superiore a 150.000 euro come previsto finora – e per gli appalti privati di importo pari o superiore a 70.000 euro, in luogo del precedente limite di 500.000 euro. La norma dispone altresì che il soggetto tenuto alla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti privati non sia più il committente, come previsto sinora, ma il direttore dei lavori. Negli appalti pubblici la responsabilità resta invece confermata in capo al responsabile del progetto.
L'articolo 32, modificato al Senato, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Pag. 128Consiglio dei ministri, sentiti i comuni capoluogo delle città metropolitane, provveda ad individuare iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nel PNRR. È prevista altresì l'emanazione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, indicante le iniziative ammissibili a finanziamento, a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027, nonché le loro modalità attuative. Al Senato è stata introdotta una disposizione transitoria in base alla quale – fino al 31 dicembre 2026 – sono considerate come attività di edilizia libera le opere necessarie alla realizzazione di parcheggi temporanei ad uso pubblico fino a 500 posti e le stesse non sono sottoposte alle procedure di valutazione ambientale previste alla Parte Seconda del Codice dell'ambiente e all'autorizzazione paesaggistica.
L'articolo 33 reca disposizioni per il recupero dei siti industriali. Il comma 1 prevede che, per promuovere sviluppo economico, competitività territoriale e attrazione di investimenti nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, adotti un decreto entro 90 giorni dalla legge di conversione che definisca i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni che siano funzionali – nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti – alla produzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo delle imprese, all'incremento della capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti. Il comma 2, invece, reca la copertura finanziaria degli investimenti di cui al comma 1. Il comma 3 prevede che il CIPESS possa assegnare risorse dal Fondo sviluppo e coesione per migliorare viabilità, infrastrutture e servizi pubblici nelle aree industriali delle regioni indicate, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Da ultimo il comma 4, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 3, prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR possano sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo (CIS).
L'articolo 33-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, riconosce contributi finanziari per investimenti infrastrutturali di carattere locale, per complessivo 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore del Comune di Trissino, finalizzati alla sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di mezzo, del Comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale e dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del Padiglione Mazzoleni.
Sulla scorta di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.
Il Viceministro Vannia GAVA concorda con il parere formulato dal relatore ed esprime dunque parere favorevole.
Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 6).
La seduta termina alle 15.35.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 26 giugno 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – IntervienePag. 129 il Viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.
La seduta comincia alle 15.35.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA).
Atto n. 162.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 giugno 2024.
Stefano Maria BENVENUTI GOSTOLI (FDI), relatore, nel far presente di aver coinvolto i gruppi di opposizione nella predisposizione della proposta di parere e auspicando che pertanto possano esprimersi positivamente, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 7).
Il Viceministro Vannia GAVA, concorda con il parere formulato dal relatore ed esprime dunque parere favorevole.
Marco SIMIANI (PD-IDP), ringraziando il relatore per il coinvolgimento, dopo un'attenta valutazione dello schema di decreto, rileva che vi siano le condizioni per un voto favorevole da parte del gruppo di appartenenza, reputando fondamentale dotare le strutture preposte alla tutela del patrimonio ambientale di personale che sia adeguatamente formato e qualificato.
Mauro ROTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 7).
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
Atto n. 161.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Rachele SILVESTRI (FDI), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo, che si compone di 15 articoli, è volto all'attuazione nell'ordinamento nazionale delle direttive 2023/958 e 2023/959, che hanno apportato una serie di rilevanti modificazioni alla direttiva 2003/87/CE, recante la disciplina del Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading System – EU ETS). Ricorda che tale sistema, che fissa il prezzo del carbonio, è il principale strumento adottato dall'Unione europea per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell'aviazione e che le modifiche introdotte dalle due predette direttive sono finalizzate ad aumentare, dal 43 per cento al 62 per cento rispetto al 2005 (anno di introduzione del sistema), la riduzione delle emissioni di gas serra nei settori coperti dal sistema stesso a seguito delle recenti revisioni della legislazione europea operate con i provvedimenti del cosiddetto pacchetto «Pronti per il 55 per cento» (Fit for 55).
Per raggiungere tali più ambiziosi obiettivi, le principali modifiche al sistema ETS riguardano l'eliminazione graduale delle quote assegnate a titolo gratuito per determinati settori, l'inclusione nell'EU-ETS del trasporto marittimo, nonché la previsione di un nuovo e distinto sistema ETS (cosiddetto ETS 2) che si applicherà, a decorrere Pag. 130dal 1° gennaio 2025, ai combustibili utilizzati nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori. Si tratta di modifiche molto rilevanti che avranno un impatto significativo sui settori, che dovrà essere valutato attentamente nei prossimi anni, come è emerso peraltro anche nel corso dell'esame delle due direttive presso le istituzioni europee.
Ricorda che il termine per l'attuazione delle direttive è scaduto il 31 dicembre 2023 e che la delega per il recepimento delle nuove direttive è prevista nella legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023) che, all'articolo 12, elenca i principi e i criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega medesima. Il termine per l'esercizio della delega scade il 10 settembre 2024, mentre la Commissione dovrà esprimere il parere entro il 20 luglio prossimo.
Nel rinviare per una disamina più approfondita del contenuto dello schema di decreto alla documentazione predisposta dagli uffici, richiama di seguito i principali contenuti dell'atto in esame premettendo che lo schema recepisce in un unico testo legislativo le due direttive novellando il decreto legislativo n. 47 del 2020, che contiene la disciplina nazionale vigente in materia di sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
In primo luogo, sono inseriti i riferimenti al recepimento delle due direttive nel titolo del decreto legislativo n. 47 del 2020 (articolo 1) e nelle finalità del provvedimento (articolo 2, comma 1). Sono altresì aggiornati l'ambito di applicazione di tale decreto legislativo (articolo 2, comma 2) e le relative definizioni per finalità di adeguamento e coordinamento con le modifiche apportate dalle due direttive (articolo 2, comma 3).
L'articolo 3 interviene sul rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità competente, tenuto conto dell'estensione dell'ambito di applicazione del sistema ETS e della revisione del meccanismo, in linea con quanto prevede uno dei criteri di delega. In particolare, al comma 1, si prevede un aggiornamento delle competenze (lettera a)) e una nuova composizione del Comitato ETS, di cui si prevede l'incremento del numero dei membri e l'articolazione in due sezioni (lettera b)): la sezione 1 è competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva ETS, fatta eccezione per il nuovo sistema per il trasporto stradale e gli edifici, nonché per lo svolgimento delle attività derivanti dal sistema CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) che è un meccanismo globale basato sul mercato sviluppato dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) per compensare le emissioni di CO2 prodotte dal settore dell'aviazione internazionale, salvo le specifiche attribuzioni del Focal Point CORSIA per l'Italia attribuite all'ENAC (lettera c)). La sezione 2 è competente per l'attuazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/956, che ha disciplinato il nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM-Carbon border adjustment mechanism) (lettera d)).
Ulteriori disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 3 riguardano: lo svolgimento della preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con talune società ed enti, tra cui il GSE, l'ISPRA, l'Unione delle camere di commercio, per l'implementazione informatica del portale ETS, l'ENAC, per le questioni inerenti al trasporto aereo (lettera g) e lettera i)); il supporto organizzativo, logistico e per l'eventuale contenzioso al Comitato (lettera h)): la previsione di un protocollo d'intesa tra il Ministero e l'Agenzia delle dogane in materia di CBAM (lettera j)).
Il comma 2 dell'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Comitato ETS 2, quale autorità nazionale competente per il nuovo sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto stradale e ulteriori settori (ETS 2). Tale nuova Autorità competente, come precisato dalla relazione illustrativa, è una struttura separata e autonoma rispetto al Comitato ETS, con il quale mantiene tuttavia il necessario coordinamento operativo. L'ETS 2 coinvolgePag. 131 una quantità rilevante di operatori, c.d. soggetti regolamentati, definiti come i soggetti che, in base alla normativa fiscale vigente, devono provvedere al pagamento dell'accisa sui carburanti e combustibili immessi in consumo ad uso energetico (combustione) nei tre settori di applicazione dell'ETS 2. Il nuovo Comitato ETS 2 sarà responsabile del rilascio delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, nonché del rispetto del ciclo di compliance (monitoraggio, comunicazione, restituzione) da parte dei soggetti regolamentati, che nel 2025 si stima saranno circa 1300. Si prevede che il Comitato ETS 2 si avvalga del Portale ETS 2, per la cui definizione e gestione il Ministero sottoscrive appositi accordi di cooperazione con Unioncamere, con i quali sono definite le modalità di interconnessione con le tecnologie telematiche delle Camere di commercio. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Comitato ETS 2 presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
L'articolo 4 modifica le disposizioni inerenti al trasporto aereo e introduce le disposizioni concernenti il trasporto marittimo. Per quanto concerne il trasporto aereo, lo schema di decreto rinvia al 31 dicembre 2026 (dal 31 dicembre 2023) l'applicazione delle norme europee in materia di EU ETS (cosiddetto stop the clock) ai voli da o per gli aerodromi situati in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), ad eccezione dei voli verso aerodromi situati nel Regno Unito e in Svizzera, in attesa di verificare l'efficacia di un accordo internazionale sulla limitazione delle emissioni di gas serra nel settore dell'aviazione civile da adottare in seno all'ICAO (lettera d)). Si prevede l'ulteriore deroga agli obblighi di restituzione delle quote da riferirsi ai voli da e verso i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo quali definiti dalle Nazioni Unite, diversi da quelli CORSIA (lettera e)).
L'assegnazione di quote agli operatori aerei avverrà esclusivamente tramite asta a partire dal 1° gennaio 2026 (comma 4), mentre le quote a titolo gratuito sono assegnate, solamente negli anni 2024 e 2025, agli operatori aerei dall'Italia, in proporzione alle rispettive percentuali di emissioni verificate prodotte dalle attività di trasporto aereo comunicate per il 2023, nel rispetto della normativa applicabile. Per il periodo 2024-2030, gli operatori possono chiedere l'assegnazione di quote gratuite per l'utilizzo di carburanti sostenibili e di altri carburanti che non derivano da combustibili fossili (comma 7).
L'articolo 4 dà inoltre attuazione alla misura mondiale dell'ICAO basata sul mercato, consistente nello schema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per l'aviazione internazionale – CORSIA (comma 10). ENAC è designato quale ente attuatore delle attività correlate al sistema CORSIA (Focal Point CORSIA), con il compito di calcolare, in base ad una metodologia definita dalla Commissione europea, gli obblighi di compensazione delle emissioni per l'anno civile precedente, nonché gli obblighi di compensazione totali per un determinato periodo di conformità al sistema CORSIA.
L'articolo 4, inoltre, è volto a recepire le disposizioni che estendono il sistema ETS al trasporto marittimo (comma 11), che rappresenta una delle modifiche più importanti introdotta dalle nuove direttive, al fine di definire l'ambito di applicazione delle disposizioni alle società di navigazione attribuite all'Italia, che svolgono le attività di trasporto marittimo indicate dall'allegato I della direttiva 2003/87/CE, con talune eccezioni riferite a navi da carico o offshore di stazza lorda inferiore a 5 000 tonnellate ma non inferiore a 400 tonnellate. L'assegnazione di quote e l'applicazione degli obblighi di restituzione si applicano al 100 per cento delle emissioni delle navi che effettuino tratte tra porti siti all'interno della giurisdizione di uno Stato membro, o che stazionino in un porto sito nella giurisdizione di uno Stato membro; al 50 per cento delle emissioni delle navi che effettuino tratte tra un porto di scalo sotto la giurisdizione di uno Stato membro e un porto di scalo che non lo sia. Si dispone una graduale introduzione degli obblighi di restituzione delle emissioni applicabili al trasporto marittimo, comunicate e verificate per l'anno precedente, al fine di prevederePag. 132 che le società di navigazione siano tenute a restituire nel 2025 il 40 per cento delle emissioni verificate comunicate nel 2024; nel 2026 il 70 per cento delle emissioni verificate comunicate nel 2025; il 100 per cento dal 1° gennaio 2027, per le emissioni verificate e comunicate per gli anni dal 2026. Una serie di previsioni riguardano i Piani di monitoraggio e i relativi aggiornamenti, che devono essere trasmessi al Comitato ETS. La società di navigazione è responsabile della restituzione delle quote; se un soggetto diverso assume, in base ad accordo contrattuale, la responsabilità finale dell'acquisto del carburante o dell'esercizio della nave, o di entrambi, tale soggetto è tenuto a rimborsare alla società di navigazione i costi derivanti dalla restituzione delle quote. L'assegnazione delle quote avviene mediante vendita all'asta.
L'articolo 5 reca una serie di modifiche alla disciplina degli impianti fissi, volte a precisare che tale disciplina non si applica alle attività di trasporto marittimo (comma 1). Un primo gruppo di modifiche riguarda i piccoli e molto piccoli emettitori, di cui viene soppressa l'autorizzazione semplificata ad emettere gas ad effetto serra trattandosi – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – di una norma di fatto non applicata nella prassi (comma 3). Specifiche disposizioni sono altresì volte a prevedere l'esclusione dall'ETS di impianti di dimensioni ridotte, che rispettano le misure equivalenti (comma 13), e l'esclusione facoltativa degli impianti con un livello di emissioni inferiore alle soglie ivi previste (comma 14). Sono altresì disciplinate le fattispecie in cui l'impianto incluso nell'ETS, a seguito di modifiche dei processi produttivi volte a ridurre le emissioni di gas serra, non raggiunga più la soglia di 20 MW. In particolare, si prevede che, su richiesta del titolare dell'impianto medesimo, esso possa restare incluso nell'ETS per un certo periodo (commi 9 e 10).
Un secondo gruppo di norme riguarda l'assegnazione gratuita delle quote da parte del Comitato ETS, che – come già detto precedentemente – sarà gradualmente ridotta. Talune disposizioni infatti sono volte tra l'altro a introdurre la condizionalità per tali assegnazioni e l'obbligo di predisporre i piani di neutralità climatica per alcune tipologie di impianti (comma 8, lettera b)). Si prevede che il MASE, nello svolgimento dell'attività istruttoria di competenza, possa avvalersi del supporto dell'ENEA.
Segnala inoltre la modifica della disciplina della messa all'asta delle quote per i gestori di impianti fissi, al fine di aggiornare ed integrare le finalità cui deve essere destinata la quota dei proventi delle aste assegnate al MASE e al Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di adeguarle a quelle previste dalla direttiva tra cui rientrano: lo sviluppo delle energie rinnovabili, le misure di riforestazione, quelle di decarbonizzazione del settore dei trasporti e del settore marittimo, nonché la copertura delle spese derivanti da possibili nuove convenzioni, accordi o protocolli d'intesa, previste da alcune disposizioni del decreto legislativo ivi richiamate.
Le nuove direttive apportano talune modificazioni al Fondo per l'innovazione, la cui gestione a livello nazionale è demandata al Ministero dell'ambiente, anche attraverso il National Contact Point nominato dalla Direzione competente per materia (comma 12).
L'articolo 6 reca disposizioni comuni per impianti fissi e operatori aerei, introducendo alla rubrica del medesimo capo il riferimento al trasporto marittimo (comma 1). I commi 2 e 3 estendono quindi la disciplina del sistema dei registri e del monitoraggio e comunicazione delle emissioni al trasporto marittimo e introducono, con riferimento al trasporto aereo, l'obbligo di monitoraggio e comunicazione degli effetti del trasporto non legati alle emissioni di CO2. Il comma 4 interviene sulle disposizioni concernenti il trasferimento, la restituzione e la cancellazione di quote di emissioni, modificando alcuni termini temporali per la restituzione delle quote da parte di operatori aerei, dei gestori di impianti fissi e delle società di navigazione, tenuti a restituire un numero di quote di emissioni pari alle emissioni totali prodotte nel corso dell'anno civile precedente. Si prevede, inoltre, che non siano soggette ad Pag. 133obbligo di restituzione le emissioni di gas a effetto serra che siano state catturate e utilizzate in modo da risultare legate chimicamente in un prodotto e che conseguentemente non entrino in atmosfera in modo d'uso normale.
Ulteriori modifiche sono finalizzate ad estendere la disciplina sanzionatoria alle società di navigazione incluse nell'EU ETS, prevedendo che i proventi derivanti da talune sanzioni amministrative siano assegnati al MASE e che essi siano destinati alle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio, nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel sistema per lo scambio di quote. Sono introdotte specifiche sanzioni nei confronti delle società di navigazione che non rispettino gli obblighi di restituzione per due o più periodi consecutivi. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione degli aspetti procedurali connessi all'intervento dell'Autorità marittima in vista del procedimento finalizzato all'adozione dell'ordine di espulsione della nave o del diniego delle spedizioni.
L'articolo 7 introduce nel decreto legislativo n. 47/2020 importanti modifiche inerenti al nuovo sistema ETS 2 e alle relative sanzioni. Il capo V bis (articoli da 42-ter al 42-noviesdecies) si applica esclusivamente alle attività nei settori dell'edilizia, del trasporto stradale e in ulteriori settori quali le industrie energetiche, manifatturiere e le costruzioni, escludendo esplicitamente i settori del trasporto aereo, marittimo e degli impianti fissi. A partire dal 1° gennaio 2025, sarà necessario ottenere un'autorizzazione dal Comitato ETS 2 per svolgere le attività previste dall'allegato. La procedura ordinaria prevede che le richieste di autorizzazione siano presentate almeno 120 giorni prima dell'inizio dell'attività, con il Comitato ETS 2 che deve completare l'istruttoria e rilasciare l'autorizzazione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda. Sono previste procedure specifiche per i soggetti già operativi nel 2024.
Vengono inoltre disciplinate la comunicazione della cessazione delle attività e della revoca delle autorizzazioni, aspetti non previsti dalla direttiva 2003/87/CE, ma necessari per il contesto italiano, e sono contemplate altresì disposizioni relative al Piano di monitoraggio, che dovrà essere approvato e potrà essere modificato in futuro. Dal 2027, tutte le quote di emissione saranno messe all'asta in un mercato separato rispetto a quelli esistenti, con i proventi destinati, tra le altre finalità, alla decarbonizzazione, al sostegno finanziario delle famiglie, al Fondo Sociale per il Clima e alle compensazioni atte ad evitare la doppia imposizione. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sarà responsabile della gestione delle aste e di tali proventi.
Il nuovo capo regola inoltre il trasferimento, la restituzione e la cancellazione delle quote di emissione, con l'obbligo di restituzione entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2028. Inoltre, sono dettate disposizioni inerenti al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni, recependo in tal modo le direttive europee in materia e introducendo obblighi di monitoraggio a partire dal 2025, mentre le emissioni del 2024 saranno soggette a un monitoraggio storico semplificato.
Altre novelle riguardano poi la verifica delle emissioni, con un allineamento alla normativa europea, e l'applicabilità di numerosi articoli già esistenti del decreto legislativo 47/2020 al nuovo ETS 2, tra i quali quelli relativi al sistema di registri, alla validità delle quote, alla comunicazione di informazioni e alla relazione alla Commissione europea. Sono altresì previsti la possibilità di estendere unilateralmente il sistema ETS 2 a nuovi settori a partire dal 2027 e un meccanismo di rinvio dello scambio delle emissioni per settori specifici – come l'edilizia e il trasporto su strada – in caso di particolari condizioni di mercato sfavorevoli.
In aggiunta, viene introdotto un sistema sanzionatorio per il nuovo ETS 2, con sanzioni specifiche per attività senza autorizzazione, irregolarità nelle comunicazioni o mancata restituzione delle quote e vengono stabilite misure per limitare il doppio conteggio delle emissioni, prevedendo compensazioni finanziarie per i consumatori finali.Pag. 134
L'articolo 42-vicies introduce poi disposizioni sanzionatorie legate alle violazioni di obblighi disposti dal regolamento (UE) 2023/956, il cosiddetto regolamento CBAM. Oltre a definire le fattispecie di mancato adempimento della presentazione della relazione CBAM o di presentazione incompleta o inesatta, detta le modalità di applicazione delle sanzioni e specifica la competenza del Comitato ETS, destinando al MASE i proventi delle sanzioni suddette.
L'articolo 8 interviene sulle disposizioni transitorie e finali del decreto. Il comma 1 stabilisce le modalità di trasmissione dei dati aggregati sulle emissioni del trasporto aereo alla Commissione Europea. Inoltre, regolamenta la richiesta di pubblicazione di dati in forma più aggregata quando la divulgazione standard potrebbe danneggiare gli interessi commerciali degli operatori, disciplinando anche la pubblicazione delle informazioni sugli impianti emettitori piccoli o molto piccoli, integrando i riferimenti al registro nazionale dei piccoli emettitori (Renape). Tra le modifiche più rilevanti, si segnalano quelle volte garantire il corretto funzionamento del sistema ETS 2, prevedendo la collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per identificare i soggetti regolamentati come pagatori di accisa e coinvolgendo ADM nell'organizzazione del Comitato ETS 2 e nei gruppi di esperti della Commissione europea.
Il comma 2 affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) la responsabilità di garantire la visibilità delle fonti di finanziamento per azioni o progetti finanziati con i proventi delle aste dell'EU ETS. Impone anche l'obbligo di utilizzare i proventi delle aste delle quote di emissione seguendo il principio del «non arrecare danno ambientale significativo».
Il comma 4 apporta una modifica che aggiorna il sistema tariffario per includere i nuovi settori coperti dall'EU ETS, l'istituzione del sistema ETS 2 e l'aggiornamento delle disposizioni per i settori già coinvolti. La modifica estende l'applicazione alle società di navigazione e introduce tariffe per coprire i servizi derivanti dal nuovo sistema ETS 2. Inoltre, prevede una tariffa annua una tantum per i servizi citati per i soggetti regolamentati e le società di navigazione, in attesa della revisione del regime tariffario. Definisce anche la riassegnazione e gli usi delle risorse economiche derivanti dalle misure equivalenti per le finalità previste dal decreto, specificando che i costi dei servizi devono essere pagati prima dell'inizio delle attività amministrative, per garantire l'allineamento temporale tra costi e introiti tariffari.
L'articolo 9 interviene modificando l'allegato I del decreto legislativo n. 47/2020, dove sono specificate le attività cui viene applicata la disciplina prevista dal decreto stesso. La lettera a) specifica che gli impianti o le parti di impianti dedicati a ricerca, sviluppo, sperimentazione di nuovi prodotti e processi, e quelli che utilizzano esclusivamente biomassa, sono esclusi dalle previsioni del decreto. La lettera b) stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2026 le emissioni generate per almeno il 95 per cento da biomassa saranno escluse dall'applicazione del decreto. Dalla stessa data, anche le unità che utilizzano esclusivamente biomassa saranno considerate nel calcolo della potenza termica nominale di un impianto (lettera c)). La lettera d), attraverso numerosi aggiornamenti alla tabella dell'allegato I, introduce diverse modifiche alla colonna delle attività. Tra le principali modifiche si annoverano: l'introduzione, dal 1° gennaio 2024, di nuove attività per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni da impianti di incenerimento di rifiuti urbani con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW; la revisione dei processi inclusi e l'introduzione di una soglia in MW per la raffinazione di petrolio, estendendo l'attività oltre la semplice raffinazione di oli minerali; la variazione della soglia da MW a tonnellate/giorno per attività legate all'essiccazione/calcinazione del gesso e alla produzione di nerofumo; la modifica delle attività incluse per la produzione di ferro/acciaio e di alluminio primario/allumina; gli aggiornamenti relativi al trasporto di gas a effetto serra per lo stoccaggio geologico, eliminando la specificità del trasporto tramite tubazioni e chiarendo l'esclusione Pag. 135delle emissioni già coperte da altre attività della direttiva ETS; l'inclusione dell'ambito di applicazione del sistema CORSIA e la variazione della capacità massima dei voli effettuati nel quadro degli obblighi di servizio pubblico su rotte in regioni ultraperiferiche. Infine, la lettera e) integra ulteriormente l'allegato I, includendovi l'attività di trasporto marittimo e le relative emissioni.
L'articolo 10 definisce le attività e i gas serra che rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo ETS 2. Ad eccezione delle specifiche esclusioni previste per la singola tipologia di emissione, le attività interessate includono l'immissione in consumo di combustibili utilizzati nei settori dell'edilizia, del trasporto stradale e in ulteriori settori quali le industrie energetiche, manifatturiere e le costruzioni.
Gli articoli 11 e 12 apportano modifiche agli allegati III e IV del decreto legislativo n. 47 del 2020, in linea con quanto dettato dalla direttiva 2003/87/CE. In particolare, l'articolo 11 include i criteri di sostenibilità per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e per l'uso della biomassa. Tale articolo introduce, inoltre, una parte relativa al controllo e alla comunicazione delle emissioni delle attività rientranti nel sistema ETS 2, mentre l'articolo 12 detta misure riguardanti la verifica di tali emissioni.
L'articolo 13 reca abrogazioni di articoli relativi alla definizione di «impianto di produzione di elettricità» e alle norme sulle assegnazioni gratuite a tali impianti. Garantisce, inoltre, la presenza e la continuità amministrativa di un'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni del decreto, definendone struttura e governance nelle more dell'aggiornamento dei decreti necessari per il suo funzionamento.
Gli articoli 14 e 15 recano, infine, la clausola di invarianza finanziaria e la data di entrata in vigore del provvedimento.
In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.
Il Viceministro Vannia GAVA si riserva di intervenire successivamente nel merito del provvedimento.
Mauro ROTELLI (FDI), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.45.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 26 giugno 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.10.