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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 giugno 2024
331.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 17

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 27 giugno 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 11.

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.
C. 1933 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato esamina il provvedimento in oggetto.

  Luca SBARDELLA (FDI), presidente e relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione, il testo del disegno di legge C. 1933, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 60 del 2024, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione». In qualità di relatore, ricorda che il provvedimento è stato approvato dal Senato, che vi ha introdotto significative modifiche, portando a 50 gli articoli in luogo degli originari 38.
  In particolare, segnala che l'articolo 1 del decreto-legge, nell'individuare i principi e le finalità del provvedimento, afferma che il provvedimento è volto a definire il quadro normativo nazionale finalizzato ad accelerare l'attuazione e incrementare l'efficienza della politica di coesione europea (2021-2027) nei seguenti settori strategici: risorse idriche; infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; rifiuti; trasporti e mobilità sostenibile; energia; sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde. Fa presente che, come specificato dal testo di legge, il decreto reca disposizioni per dare attuazione alla riforma 1.9.1 del Piano nazionale di ripresa Pag. 18e resilienza, finalizzata ad incrementare l'efficienza della politica di coesione. L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in Senato, definisce l'ambito di applicazione del decreto-legge in esame in materia di accelerazione nell'utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea, stabilendo che le relative disposizioni si applicano ai Programmi nazionali e regionali attuativi della politica di coesione 2021-2027, con l'obiettivo prioritario di accelerare la realizzazione delle azioni dei programmi ricadenti nei settori strategici sopra indicati. Rileva che l'articolo 3 configura la Cabina di regia per il Fondo Sviluppo e Coesione, integrata dei componenti di cui al comma 2 (come modificato nel corso dell'esame in Senato), quale sede di confronto tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione della politica di coesione europea 2021-2027. L'articolo 4, modificato nel corso dell'esame in Senato, reca ai commi da 1 a 6 le disposizioni per l'individuazione da parte delle Amministrazioni titolari dei programmi della politica di coesione 2021-2027 di un elenco degli interventi prioritari nell'ambito dei programmi ricadenti sui settori strategici di cui all'articolo 2 ed oggetto della riforma della politica di coesione. Il comma 7 indica il termine del 31 luglio 2024 per adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno. Il comma 7-bis, aggiunto in sede di conversione al Senato, stabilisce che nelle aree bianche – anche in deroga alla legge n. 36 del 2001 – gli impianti volti alla diffusione del 5G sono ubicati, fino al 31 dicembre 2026, sul territorio secondo la posizione dei pixel. L'articolo 5 prevede che le Amministrazioni titolari di programmi di politica di coesione trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze (Ragioneria generale dello Stato), entro il 31 agosto e il 28 febbraio di ciascun anno, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari nei settori strategici, individuati ai sensi dell'articolo 4. L'articolo 6, come modificato in Senato, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ponga in essere specifiche azioni finalizzate al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione e lo autorizza a utilizzare le risorse del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020. Evidenzia poi che nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto l'articolo 6-bis, con il quale viene autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 1.330.000,00, per le finalità connesse allo svolgimento della procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di 245 unità di segretari comunali e provinciali, autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio 30 novembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 4 del 5 gennaio 2024. L'articolo 7 istituisce, nei primi due commi, un meccanismo di premialità per le regioni e le province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione. Il comma 1 definisce requisiti, modalità di misurazione, procedure e limiti di applicazione di tali premialità, mentre il comma 2 delinea la procedura di richiesta di queste risorse. I commi 3 e 4 disciplinano le procedure di ricorso ai poteri sostitutivi e di superamento del dissenso. L'articolo 8 reca norme finalizzate ad attuare gli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (Strategic Technologies For Europe Platform – STEP).
  Rileva che l'articolo 9 stabilisce che il contingente del Nucleo per le politiche di coesione (NUPC) con funzioni di controllo di investimenti pubblici e di Autorità di audit sia composto di cinque unità di personale, mentre l'articolo 10 introduce la possibilità di assegnare con delibera del CIPESS le risorse del Fondo sviluppo e coesione (quale anticipazione), anche a quelle Regioni con le quali non sia stato ancora sottoscritto l'Accordo per la coesione, definendo criteri e modalità procedurali.Pag. 19
  Fa poi presente che l'articolo 11 reca disposizioni in tema di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno, mentre l'articolo 12 interviene sulla materia dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) conferendo alcune attribuzioni al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. L'articolo 13 introduce poi un contributo sotto forma di credito di imposta. Tale credito d'imposta si riferisce a investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale. Sottolinea che l'articolo 13-bis, introdotto al Senato, dispone l'istituzione della Zona logistica semplificata anche nelle aree portuali delle regioni in transizione non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno ZES unica. L'articolo 14 poi, ai commi da 1 a 3, introduce disposizioni riguardanti il risanamento del sito industriale di Bagnoli-Coroglio. Il comma 4 reca alcune modifiche al decreto-legge n. 181 del 2023 con particolare riguardo all'articolo 14-quater recante delle disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana. Il comma 4-bis, anch'esso introdotto al Senato, modifica la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto. L'articolo 15, ai commi 1 e 2, prevede che talune risorse assegnate a valere sul «Fondo di sostegno ai comuni marginali» non siano soggette a revoca se utilizzate entro il 31 dicembre 2025 dai Comuni beneficiari. Il comma 3, modificato al Senato, introduce una deroga al divieto, per regioni a statuto ordinario, enti locali e loro aziende e organismi, di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di aziende o società, nel caso specifico a favore della società Risorse Idriche Calabresi S.p.A. (So.Ri.Cal.), ente gestore del servizio idrico integrato della regione Calabria, e della società Aeroportuale Calabrese S.p.A. (S.A.CAL), società di gestione degli aeroporti calabresi, al fine di consentire un aumento di capitale per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, la ristrutturazione finanziaria o l'attuazione di un programma di investimenti già approvato. Il comma 3-bis, inserito al Senato, disapplica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili nel territorio della Calabria. Il comma 4 integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale. Il comma 4-bis, inserito al Senato, modifica la disciplina delle agevolazioni fiscali connesse al pacchetto Transizione 5.0. Con le modifiche introdotte si precisa che sono ammessi al credito d'imposta Transizione 5.0 anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, anche a distanza. Il comma 4-ter, anch'esso inserito al Senato, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Università e la Ricerca (con una dotazione di 500 mila euro per il 2024 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026) e un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (con una dotazione di 1,4 milioni per il 2024 e 1,2 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026), al fine di dare attuazione – a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio – alle misure per gli enti locali e per la realizzazione di interventi in materia sociale e di infrastrutture, sport e cultura previste dai commi 551-553 della legge di bilancio per il 2024. Rileva che l'articolo 15-bis, inserito al Senato, dispone che le Università creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e con debito superiore al 60 per cento della spesa corrente, possono concludere con i comuni interessati degli accordi volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento. Segnala poi che l'articolo 15-ter, inserito anch'esso al Senato, proroga, per l'anno 2024, dal 30 giugno al 20 luglio il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i Pag. 20regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.
  Fa presente che l'articolo 16 prevede la definizione di specifiche azioni a sostegno dell'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali: Autoimpiego Centro-Nord Italia (cfr. articolo 17) e Resto al Sud 2.0 (cfr. articolo 18). L'articolo 17, come modificato al Senato, prevede la disciplina della misura denominata Autoimpiego Centro-Nord Italia, finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel centronord Italia. L'articolo 17-bis, introdotto al Senato, dispone che l'erogazione dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta dalla normativa vigente in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti, sia accompagnata – e non più condizionata come previsto attualmente – dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. L'articolo 18 istituisce e disciplina la misura denominata «Resto al sud 2.0», finalizzata a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali e libero-professionali nel Mezzogiorno d'Italia. L'articolo 19 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvalga, quali soggetti gestori delle misure «Autoimpiego Centro-Nord Italia» e «Resto al Sud 2.0» di cui, rispettivamente, agli articoli 17 e 18 del decreto in esame, delle società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A., Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., a cui sono affidate le attività di tutoraggio, la selezione delle domande, l'istruttoria, la concessione ed erogazione degli incentivi, ed Ente Nazionale Microcredito, a cui è affidato il coordinamento dell'attività formativa. L'articolo 20 provvede alla copertura per gli oneri derivanti dall'attuazione delle misure «Autoimpiego Centro-Nord Italia» e «Resto al Sud 2.0».
  Segnala che l'articolo 21 prevede, in primo luogo, un esonero contributivo transitorio in favore dei soggetti disoccupati che avviino sul territorio nazionale, nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica e che abbiano, al momento di tale avvio, meno di trentacinque anni di età. L'articolo 22 prevede un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025; i contratti in oggetto devono essere di lavoro subordinato a tempo indeterminato e riguardare personale non dirigenziale (sono esplicitamente compresi anche i casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato); i lavoratori, alla data dell'assunzione, non devono aver compiuto il trentacinquesimo anno di età e non devono essere mai stati occupati a tempo indeterminato, a meno che siano stati occupati alle dipendenze di un datore che abbia fruito parzialmente del beneficio medesimo (inoltre, sono esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato, mentre l'ipotesi di titolarità di un precedente rapporto di apprendistato, poi non proseguito come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non costituisce una preclusione per il beneficio). L'articolo 23 riconosce uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio – perché prive di un impiego da almeno 6 mesi se residenti in determinate zone o da almeno 24 mesi ovunque residenti – a condizione che tali assunzioni comportino un incremento occupazionale netto. L'articolo 24 prevede un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica). Fa poi presente che l'articolo 24-bis, inserito al Senato, proroga di nove mesi l'attività delle agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei Pag. 21porti. Inoltre, incrementa per il 2024 le risorse per il personale non avviato al lavoro. L'articolo 25 amplia invece la platea di soggetti iscritti al Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), prevedendo l'iscrizione d'ufficio a tale Sistema anche dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). L'articolo 26 disciplina, integrando ed aggiornando la normativa vigente, il funzionamento del Sistema Informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). La disposizione, come specificato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, è finalizzata a rendere il Sistema più funzionale all'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. L'articolo 27 prevede, con decorrenza dal 1° luglio 2024, l'istituzione di una Cabina di regia nazionale per la gestione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG). L'articolo 28 interviene sulla disciplina che prevede l'obbligo di verificare la congruità dell'incidenza della manodopera negli appalti pubblici e privati per lavori edili, modificando i valori complessivi di tali appalti al di sopra dei quali si applicano le sanzioni previste in caso di versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della suddetta verifica (o di previa regolarizzazione da parte dell'impresa affidataria dei lavori). L'articolo 28-bis, inserito al Senato, dispone la proroga dal 30 giugno 2024 al 31 dicembre 2024 del termine per la possibilità di applicazione di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili. L'articolo 28-ter, anch'esso inserito al Senato, dispone, per il 2024, in relazione alle domande pervenute, un incremento di un limite di spesa per un intervento in favore di lavoratori di Alitalia-Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa e, correlativamente, un identico incremento del trasferimento di risorse dallo Stato al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
  Evidenzia che l'articolo 29, ai commi 1, 2 e 3, prevede tre distinti piani, a valere sul Programma nazionale «Scuola e competenze», nell'ambito del periodo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, a beneficio delle (attuali 7) regioni meno sviluppate d'Italia. Il comma 1-bis, inserito al Senato, consente agli enti locali di cui alla Missione 2 – Componente 3 Investimento 1.1 «Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici» del PNRR di utilizzare le risorse già concesse per la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico anche per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2024-2025. Il comma 4 prevede che le istituzioni scolastiche statali possano stipulare, fino al 15 giugno 2024, nei limiti delle risorse ivi indicate, contratti per nuovi incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale già assunto negli scorsi mesi al fine di realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell'ambito del piano «Agenda sud». Il comma 5, nel novellare la relativa disciplina, introduce misure volte ad assicurare il pagamento dei ratei stipendiali relativi agli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attivati dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori, nonché agli incarichi temporanei del medesimo personale attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (individuate prioritariamente nell'ambito del piano «Agenda Sud») al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. L'articolo 30 dispone circa le priorità da rispettare nell'attribuire le risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, in favore dell'intervento concernente «Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati», nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. L'articolo 31 attribuisce al Ministro dell'università e della ricerca il compito di definire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, un Piano di azione denominatoPag. 22 «RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», nel quale siano individuate risorse pari a 1.065,6 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN RIC 2021-2027), e a 150 milioni di euro nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dell'università e della ricerca a sostegno degli «Ecosistemi dell'Innovazione nel Mezzogiorno».
  Segnala poi che l'articolo 32, modificato in Senato, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, provvede a individuare iniziative per il sostegno della rigenerazione urbana, il contrasto al disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, la mobilità «green», l'inclusione e l'innovazione sociale, con particolare riguardo alle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR. L'articolo 33 reca invece disposizioni per il recupero dei siti industriali. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi tra l'altro previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Evidenzia che l'articolo 33-bis, introdotto in Senato, autorizza la spesa complessiva di 18 milioni di euro per garantire la copertura degli extra costi per la messa in opera del prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano. L'articolo 33-ter, inserito anch'esso in Senato, riconosce contributi finanziari per investimenti infrastrutturali di carattere locale, per complessivo 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore del Comune di Trissino, finalizzati alla sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di mezzo, del Comune di Torricella Verzate, per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale e dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, per la riqualificazione del Padiglione Mazzoleni.
  L'articolo 34, comma 1, demanda invece a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (per la cui adozione non è previsto un termine), l'approvazione di uno specifico Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, privilegiando i progetti suscettibili di determinare un maggiore impatto in termini di valorizzazione dei territori interessati. Il Piano è articolato in una serie di progetti e, ai sensi del comma 2, al finanziamento delle iniziative da esso previste si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 – 2027, nonché dei criteri di ammissibilità del predetto Programma.
  Sottolinea poi che l'articolo 35 riconosce «di importanza strategica» alcuni progetti finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027». L'articolo 35-bis al comma 1 autorizza il Ministero dell'interno alla realizzazione di un piano d'interventi per il completamento del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale Te.T.Ra. sull'intero territorio nazionale, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai Giochi olimpici invernali 2026. Per tali finalità, il comma 3 autorizza la spesa di 27 milioni per l'anno 2024 e di 38 milioni per l'anno 2025, provvedendo, altresì, alla copertura dei relativi oneri. Il comma 2 istituisce il Fondo per il potenziamento della capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari nello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Fondo ha una dotazione di 30 milioni di euro per il 2024, che viene provvista della relativa copertura finanziaria.
  Rileva che l'articolo 36 prevede che le norme recanti l'istituzione di una cabina di coordinamento presso ogni prefettura-ufficioPag. 23 territoriale di Governo – con funzioni di monitoraggio e supporto in favore degli enti territoriali interessati – non si applichino alle attività di monitoraggio relative all'investimento del PNRR concernente «Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico» (M2C4 Investimento 2.1b). Segnala che l'articolo 37, sostituito nel corso dell'esame in Senato, incrementa di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni per l'anno 2025 l'autorizzazione di spesa per il finanziamento dei contratti di sviluppo relativi ai progetti di sviluppo industriale, di cui alla legge di bilancio 2024 (L. n. 213/2023, articolo 1, comma 253). L'articolo 37-bis, introdotto durante l'esame in Senato, stabilisce che le disposizioni del decreto -legge in esame sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, solo se non in contrasto con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche in riferimento alla clausola di maggior favore introdotta dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. L'articolo 38 dispone, infine, che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal giorno 8 maggio 2024.
  Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il decreto-legge è prevalentemente riconducibile alle materie, di competenza esclusiva dello Stato, «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «tutela della concorrenza», «sistema tributario e contabile dello Stato», «perequazione delle risorse finanziarie», «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» e «previdenza sociale» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g), e), s), o), della Costituzione), oltre alle materie, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi», «ordinamento della comunicazione», «governo del territorio», «valorizzazione dei beni culturali e ambientali».
  In considerazione dell'intreccio di competenze indicate, evidenzia che il provvedimento reca forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali: all'articolo 3, comma 2, ove si dispone che la composizione della Cabina di regia di cui al comma 1 sia integrata dalla presenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché del presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI); all'articolo 11, comma 3, che prevede che il DPCM chiamato a stabilire, tra l'altro, l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata; all'articolo 13-bis, a norma del quale il DPCM chiamato, tra l'altro, a disciplinare le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate e le loro modalità di funzionamento e di organizzazione, sia adottato sentita la Conferenza unificata; all'articolo 27, comma 3, in cui è previsto che alla Cabina di regia di cui al comma 1 partecipino i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul cui territorio si trovano le imprese o le unità produttive che fanno richiesta di accedere al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG); all'articolo 33, comma 1, ove si dispone che il decreto ministeriale chiamato a individuare i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni.
  Rileva che non è invece prevista una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali all'articolo 31, comma 1 (che dispone l'adozione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca per la definizione del Piano di azione, denominato «RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027») che incide sulla materia di legislazione concorrente «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi», nonché all'articolo 34, comma 1 Pag. 24(che dispone l'adozione di un decreto del Ministro della cultura ai fini dell'approvazione di un Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni interessate dal programma, finalizzate alla rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dei luoghi della cultura, alla promozione della creatività e della partecipazione culturale, alla rigenerazione socioculturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica, alla riqualificazione energetica e di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura, e alla promozione delle imprese nei settori culturali e creative) che afferisce alla materia di legislazione concorrente «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali». Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.05.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 giugno 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 11.20.

Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza.
C. 1296, approvata dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1296, approvata dal Senato recante «Istituzione della Giornata nazionale per il diritto al divertimento in sicurezza». Avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Avverte inoltre che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione del provvedimento e all'avvio della discussione generale.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, ricorda che il provvedimento in esame prende le mosse dalla strage avvenuta presso la discoteca di Corinaldo, nelle Marche, tragico evento che ha segnato la coscienza collettiva ed unisce tutte le forze politiche nella ricerca di soluzioni adeguate a prevenire, in futuro, episodi simili. Con riguardo alla data individuata per l'istituzione della giornata nazionale, fa presente che coincide con una festività riconosciuta dall'ordinamento civile. Pertanto, se da un lato non comporta aggravi di alcun tipo, dall'altro offre alle regioni e agli enti locali la possibilità di attivare percorsi e iniziative di stimolo culturale per un approccio responsabile al divertimento. Rileva poi il pieno rispetto della Costituzione, sotto il profilo del riparto delle competenze legislative. Auspica infine che la discussione possa svolgersi in modo proficuo e non ideologico, considerato che il provvedimento interviene in un ambito di particolare sensibilità.

  Gianni CUPERLO (PD-IDP) chiede al relatore di illustrare nel dettaglio il contenuto del provvedimento, con particolare riferimento ai caratteri fondamentali dello stesso.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, ringraziando il collega per aver stimolato un approfondimento, fa presente che il provvedimento si connota per il suo carattere etico. Specifica che la data individuata è quella dell'8 dicembre, festività religiosa già riconosciuta dall'ordinamento civile e scelta in quanto anniversario del drammatico episodio di Corinaldo. Evidenzia poi come in tale occasione, senza nuovi o maggiori oneri, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possano promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomiaPag. 25 e delle rispettive competenze, molteplici iniziative volte alla sensibilizzazione dei giovani sul tema del divertimento in sicurezza, attraverso il rispetto delle regole. Rammenta, infine, come anche la RAI possa dedicare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 27 giugno 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 11.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE.
Atto n. 165.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Nazario PAGANO, presidente, rileva che la Commissione avvia oggi l'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (AG n. 165). Avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Nel rammentare poi che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 27 luglio prossimo, fa presente che la richiesta non è corredata dei previsti pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza unificata e che pertanto la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Sara KELANY (FDI), relatrice, illustrando il contenuto del provvedimento, segnala preliminarmente che per «soggetti critici» si intendono i soggetti, pubblici o privati, che operano nella fornitura di servizi essenziali, fondamentali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche e dell'ambiente. A tale proposito ricorda che già la direttiva europea 2008/114/CE (recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61) è intervenuta per accrescere la capacità di prevenzione, resistenza, reazione e risposta rispetto ad incidenti perturbatori della fornitura di servizi essenziali. La sua disciplina tuttavia era circoscritta a due soli settori – energia (elettricità, petrolio, gas) e trasporti – ed incentrata su misure di protezione riferite alle singole infrastrutture.
  Evidenzia quindi che tale approccio normativo è stato oggetto di revisione, con l'approvazione della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio – oggetto del recepimento dello schema in esame –, in considerazione della crescente interdipendenza tra infrastrutture e tra settori di attività nella fornitura dei servizi essenziali. Tale nuova direttiva pone dunque l'accento, ancor più che sulle «infrastrutture», sui «soggetti» impegnati nella fornitura dei servizi essenziali, e considera tali servizi quali inerenti ad uno spettro di attività più esteso rispetto a quello originariamente previsto.
  Sottolinea infatti che costituiscono oggetto della disciplina ulteriori nove settori di attività (settore bancario; infrastrutture dei mercati finanziari; sanità; acqua potabile; acque reflue; infrastrutture digitali; enti della pubblica amministrazione; spazio; produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti) che si aggiungono ai due già previsti dalla precedente direttiva. Nell'ambito di tali settori, gli Stati membri sono tenuti: a procedere a periodiche valutazioni del rischio e ad adottare una strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici; tenendo conto dei risultati Pag. 26delle valutazioni, ad individuare come soggetti critici gli operatori pubblici e privati titolari di infrastrutture critiche che operino nei settori sopra indicati; a sostenere i soggetti critici individuati nel miglioramento della propria resilienza, ad esempio con materiali di orientamento, esercitazioni, consulenze e formazione; a designare o istituire una o più autorità competenti responsabili della corretta applicazione ed esecuzione della normativa, nonché un punto di contatto unico, a fini di cooperazione transfrontaliera e di scambio di informazioni; a provvedere affinché i soggetti critici provvedano senza indebito ritardo a notificare all'autorità competente gli incidenti che perturbano o possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziale; a definire procedure comuni di cooperazione; a vigilare e ad irrogare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni nazionali; ad individuare soggetti critici di particolare rilevanza a livello europeo (che forniscono servizi essenziali identici o analoghi in sei o più Stati membri). Ai sensi della citata direttiva inoltre i soggetti critici sono tenuti ad adottare misure tecniche, di sicurezza ed organizzative volte a rafforzarne la resilienza.
  Nel ricordare che la suddetta direttiva (UE) 2022/2557 deve essere recepita dagli Stati membri entro il 17 ottobre 2024, fa presente che lo schema al nostro esame è adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15) che stabilisce i principi e criteri direttivi di delega per il recepimento.
  Rammenta altresì che l'articolo 1 della legge di delegazione europea rinvia all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per definire le procedure per l'esercizio della delega e che sulla base di tali procedure la Commissione Affari costituzionali è tenuta ad esprimersi entro il 27 luglio 2024. Al proposito segnala che il citato termine per l'espressione del parere parlamentare viene a scadere successivamente alla scadenza del termine di delega (17 giugno 2024) e dunque, per effetto dello «scorrimento dei termini» necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare, previsto dal comma 3 del citato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, lo stesso termine di delega è prorogato di tre mesi.
  Quanto al contenuto dello schema in esame, composto da 22 articoli suddivisi in sette Capi, fa presente che l'articolo 1 – riprendendo l'articolo 1 della direttiva europea n. 2557 del 2022 – descrive l'oggetto e l'ambito di applicazione della disciplina circa la resilienza dei soggetti critici di cui si è dato precedentemente conto in maniera sintetica. Come previsto dai principi e criteri di delega contenuti nella citata legge di delegazione europea, è prevista l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina degli organi, articolazioni, enti della pubblica amministrazione che operano nei settori della pubblica sicurezza, della difesa nazionale o dell'attività di contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina anche gli organismi di informazione per la sicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il Parlamento, la Banca d'Italia, l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e gli organi giudiziari. Come precisato dal medesimo articolo 1, resta impregiudicata la responsabilità dello Stato di tutelare la sicurezza nazionale, la difesa e le altre funzioni essenziali dello Stato, tra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico.
  Segnala che, mentre l'articolo 2 reca le definizioni di alcune espressioni ricorrenti nel corpo normativo, l'articolo 3 determina le competenze della Presidenza del Consiglio, attribuendole in via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche per la resilienza dei soggetti critici e l'adozione della relativa strategia nazionale, sentito il Comitato interministeriale per la resilienza. Inoltre le è riconosciuta espressamente una potestà di direttiva, sentito il medesimo Comitato interministeriale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di delega a un Ministro senza portafoglio o ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, in ordine alle competenze in materia di resilienza dei Pag. 27soggetti critici, ad eccezione di quelle sue esclusive.
  L'articolo 4 istituisce il Comitato interministeriale per la resilienza, disponendo anche in ordine alla sua composizione, con funzioni di proposta degli indirizzi generali per le politiche di resilienza dei soggetti critici, di promozione di misure volte a rafforzare la resilienza dei soggetti critici nonché di sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio – o dal soggetto eventualmente delegato – e composto da dieci Ministri (affari esteri e della cooperazione internazionale; interno; giustizia; difesa; economia e delle finanze; imprese e made in Italy; agricoltura, sovranità alimentare e foreste; ambiente e sicurezza energetica; infrastrutture e trasporti; salute; protezione civile e politiche del mare) oltre che dalle autorità delegate alla sicurezza della Repubblica e alle politiche spaziali e aerospaziali.
  L'articolo 5 designa le Autorità settoriali competenti – associando a ciascuna settori e sottosettori di riferimento sulla base dell'allegato A dello schema –, responsabili dell'applicazione della normativa, ed istituisce presso la Presidenza del Consiglio un punto di contatto unico, preposto alla cooperazione e allo scambio di informazioni in sede europea. Le Autorità settoriali sono individuate nei Ministeri che hanno competenza nei settori oggetto della disciplina, nella Presidenza del Consiglio per il settore dello spazio e parzialmente per gli enti della pubblica amministrazione, nell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per il settore delle infrastrutture digitali e, per gli ambiti di propria competenza, per il settore della salute, nell'Agenzia italiana del Farmaco. Si prevede, inoltre, che le modalità di collaborazione tra le autorità settoriali competenti e le regioni interessate, quando il soggetto critico abbia carattere regionale ovvero operi esclusivamente sul territorio di una regione, siano definite con accordo in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Il medesimo articolo 5 determina altresì la dotazione di personale, e la relativa autorizzazione di spesa, per assicurare l'espletamento delle funzioni. Si tratta di sette unità di personale, per ciascun Ministero designato quale Autorità settoriale competente; di trentadue unità di personale, per il punto di contatto unico istituito presso la Presidenza del Consiglio (la quale è altresì Autorità settoriale per il settore: spazio, e in parte per il settore: enti della pubblica amministrazione). Le due Agenzie provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 6 prevede che, entro il 17 luglio 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di una consultazione aperta ai portatori di interessi, sentito il Comitato interministeriale per la resilienza e tenuto conto della strategia nazionale per la cybersicurezza, definisca la strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici e provveda al suo aggiornamento almeno ogni quattro anni. Sono inoltre elencati i contenuti che la strategia deve avere per conseguire e mantenere un livello elevato di resilienza da parte dei soggetti critici rientranti nell'ambito di applicazione dello schema di decreto in esame.
  L'articolo 7 prevede che la valutazione del rischio dello Stato sia compiuta dal punto di contatto unico (PCU), dopo aver acquisito le valutazioni del rischio proposte dalle Autorità settoriali competenti (ASC), tenendo conto dell'elenco dei servizi essenziali – individuato con regolamento (UE) 2023/2450 della Commissione del 25 luglio 2023 – e degli ulteriori servizi essenziali eventualmente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tale atto deve essere adottato su proposta del Comitato interministeriale per la resilienza (CIR) e deve tenere conto di determinati criteri. Per la valutazione del rischio, il punto di contatto unico può consultare anche i principali operatori fornitori di servizi essenziali, nonché esperti, anche appartenenti a università e istituti di ricerca. Il medesimo articolo 7 individua le tipologie di rischi e gli elementi di cui si deve tenere conto per la valutazione del rischio e prescrive che il punto unico di contatto metta a disposizione dei soggetti critici gli elementi rilevanti della valutazione del rischioPag. 28 dello Stato, garantendo che le informazioni fornite siano funzionali per l'analisi del rischio di ciascun soggetto critico e per l'adozione delle relative misure di resilienza. Si prevede, infine, che il punto unico di contatto trasmetta alla Commissione europea le informazioni pertinenti sui tipi di rischi individuati e sui risultati della valutazione del rischio, entro tre mesi dalla sua effettuazione.
  Fa poi presente che l'articolo 8 prevede che le Autorità settoriali competenti (ASC) individuino, entro il 17 gennaio 2026, ciascuna per i rispettivi settori e sottosettori di competenza, i soggetti ritenuti critici, tenendo conto della valutazione del rischio dello Stato e della strategia nazionale per la resilienza. I soggetti, così individuati, devono essere comunicati al punto di contatto unico (PCU) che provvede alla compilazione dei relativi elenchi e alle comunicazioni necessarie e conseguenziali all'individuazione dei soggetti critici, provvedendo tra l'altro alla trasmissione delle informazioni all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, agli organismi di informazione per la sicurezza e alla Commissione europea. Sono previste inoltre le modalità per il riesame e l'aggiornamento periodico dell'elenco dei soggetti critici.
  L'articolo 9 definisce i criteri che le Autorità settoriali competenti (ASC) ed il punto di contatto unico (PCU) devono utilizzare per determinare la «rilevanza» degli effetti negativi di un eventuale incidente sulla fornitura di servizi essenziali. A tal fine si deve tenere conto dei seguenti fattori: il numero di utenti che dipendono dal servizio essenziale coinvolto (lettera a)); la misura in cui altri settori e sottosettori dipendono dal servizio essenziale in questione (lettera b)); l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di entità e di durata, sulle attività economiche o sociali, sull'ambiente, sulla pubblica sicurezza, sull'incolumità pubblica o sulla salute pubblica (lettera c)); la quota di mercato del soggetto nel mercato del servizio essenziale fornito (lettera d)); l'area geografica, anche transfrontaliera, che potrebbe essere interessata da un incidente (lettera e)); l'importanza del soggetto nel mantenimento di un livello sufficiente del servizio essenziale, tenendo conto della disponibilità di strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio essenziale (lettera f)). Soglie numeriche di specificazione di ognuno dei suddetti parametri sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 17 luglio 2025, su proposta del Comitato interministeriale per la resilienza (CIR). Lo schema del suddetto decreto deve essere trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato
  Evidenzia che l'articolo 10 esclude i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali dall'applicazione della disciplina concernente la cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea (articolo 12), gli obblighi di resilienza dei soggetti critici (capo III, articoli 13-16), i soggetti critici di particolare rilevanza europea (capo IV, articoli 17-18), nonché la vigilanza e l'esecuzione, anche amministrative, e i poteri ispettivi (capo VI, articoli 20-21). A tale proposito, la relazione illustrativa che accompagna lo schema in esame evidenzia come il Governo abbia scelto di non esercitare la facoltà, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge di delega, di prevedere misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici dei settori indicati dall'articolo in esame. Si è ritenuto, infatti, che le discipline settoriali applicabili a tali soggetti siano già idonee al conseguimento di un adeguato livello di resilienza.
  L'articolo 11 individua le attività di sostegno che il punto di contatto unico (PCU) e le Autorità settoriali competenti (ASC) devono svolgere nei confronti dei soggetti critici. Tali attività si sostanziano in un supporto nel rafforzamento della loro resilienza, attraverso attività di scambio con essi di buone prassi, elaborazione di modelli, linee guida e metodologie di analisi, nell'organizzazione di esercitazioni volte a Pag. 29testare la loro resilienza, nonché nella realizzazione di corsi di formazione per il loro personale e ove possibile attività di consulenza. È inoltra istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza dei soggetti critici (CRSC), coordinata dal punto di contatto unico e composta da un rappresentante per ciascuna delle Autorità settoriali competenti, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile e da uno dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nonché, eventualmente, dai referenti dei soggetti critici appartenenti ai settori di volta in volta oggetto della medesima conferenza e da altri soggetti pubblici o privati invitati. La Conferenza tratta le questioni attinenti alla resilienza dei soggetti critici, agevola la condivisione, tra i componenti, di informazioni e delle migliori prassi e formula proposte in materia di rafforzamento della resilienza dei soggetti critici.
  L'articolo 12 individua attività di cooperazione tra i punti di contatto e le Autorità settoriali competenti dei vari Stati membri in favore di determinati soggetti critici, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a loro carico. Si tratta dei soggetti critici che: utilizzano infrastrutture critiche che collegano fisicamente l'Italia e uno o più Stati membri; fanno parte di strutture societarie collegate o associate a soggetti critici di altri Stati membri; forniscono servizi essenziali a o in altri Stati membri.
  L'articolo 13 disciplina la valutazione del rischio da parte dei soggetti critici, basandosi sulla valutazione del rischio dello Stato, effettuata dal punto di contatto unico (PCU) e dalle Autorità settoriali competenti (ASC), e su altre fonti di informazioni rilevanti. Nella valutazione del rischio, i soggetti critici devono tenere conto di tutti i rischi rilevanti naturali e di origine umana che potrebbero causare un incidente e della misura in cui altri settori dipendano dal servizio essenziale fornito dal soggetto critico.
  L'articolo 14 prevede che i soggetti critici, tenuto conto delle proprie infrastrutture critiche, adottino misure tecniche, di sicurezza e di organizzazione, adeguate e proporzionate, per garantire la propria resilienza, sulla base delle informazioni fornite dalla valutazione del rischio dello Stato e dei risultati della propria valutazione del rischio. I medesimi soggetti critici, nell'ambito delle misure organizzative, designano un soggetto che assicuri l'attuazione degli adempimenti previsti dallo schema di decreto in esame. Ai sensi del medesimo articolo 14, i soggetti critici predispongono e applicano un piano di resilienza, in cui siano descritte le misure tecniche, di sicurezza e organizzative succitate. Tale piano dovrà essere aggiornato con cadenza almeno triennale e, in ogni caso, quando necessario.
  L'articolo 15 stabilisce, anche al di fuori delle ipotesi già previste dal testo unico in materia di casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, un procedimento per l'acquisizione dei precedenti personali delle persone che svolgono attività o ricoprono ruoli particolarmente delicati nell'erogazione dei servizi essenziali da parte dei soggetti critici. In particolare, un soggetto critico, anche diverso da una pubblica amministrazione, tenendo conto della valutazione del rischio dello Stato, può richiedere il certificato del casellario giudiziale europeo per le persone che: rivestono ruoli sensibili all'interno del soggetto critico o a vantaggio di quest'ultimo, con particolare riferimento ai ruoli con competenze in materia di resilienza; sono autorizzate ad accedere – direttamente o a distanza – ai suoi siti e ai suoi sistemi informatici o di controllo; sono candidate per l'assunzione in ruoli che rientrano nei criteri sopra elencati. Ai fini della relativa istanza, il soggetto critico trasmette una richiesta motivata alla Autorità settoriale competente (ASC), che valuta l'effettiva sussistenza delle suddette condizioni e della motivazione e verifica che i controlli richiesti siano proporzionati e strettamente limitati a quanto necessario, nonché che siano effettuati al solo scopo di valutare un potenziale rischio per la sicurezza del soggetto critico interessato.
  L'articolo 16 stabilisce la procedura di notifica da seguire in caso di incidente, sia Pag. 30esso di carattere nazionale che transfrontaliero, attraverso uno scambio di comunicazioni, tra Autorità settoriale competente e punto di contatto unico, sugli incidenti che possono perturbare in modo significativo la fornitura di servizi essenziali. Salvo che siano operativamente impossibilitati a farlo, i soggetti critici devono effettuare tale notifica entro 24 ore dal momento in cui vengono a conoscenza dell'incidente, trasmettendo, ove opportuno, anche una relazione finale dettagliata al più tardi entro i successivi trenta giorni. Gli incidenti di rilevanza transnazionale, ossia che perturbano o possono perturbare in modo significativo la continuità della fornitura dei servizi essenziali almeno a o in sei Stati membri, debbono essere notificati alla Commissione europea. Le notifiche devono contenere tutte le informazioni utili per consentire all'Autorità settoriale competente e al punto di contatto unico di comprendere la natura, la causa e le possibili conseguenze dell'incidente, incluso un eventuale impatto transfrontaliero, nonché ogni informazione utile a permettere alle all'Autorità settoriale competente di reagire tempestivamente agli incidenti.
  L'articolo 17 disciplina la comunicazione alla Commissione europea dei soggetti critici di particolare rilevanza europea (SCRE), che viene effettuata da parte del punto di contatto unico (PCU), in accordo con l'Autorità settoriale competente (ASC). Per l'individuazione di tali soggetti si fa rinvio ai criteri e alla procedura stabiliti dalla direttiva (UE) 2022/2557.
  L'articolo 18 introduce una disciplina relativa alle missioni di consulenza, organizzate dal punto di contatto unico per valutare le misure da parte di un soggetto critico di rilevanza europea. Il punto unico è altresì destinatario delle richieste di istituire missioni di consulenza provenienti dalla Commissione europea o da altri Stati membri e rappresenta lo snodo per lo scambio di informazioni circa le misure di resilienza dei soggetti critici di rilevanza europea.
  L'articolo 19 stabilisce che il personale appartenente al punto di contatto unico presso la Presidenza del Consiglio partecipi alle attività del gruppo per la resilienza dei soggetti critici istituito dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2022/2557. Tale gruppo ha il compito di sostenere la Commissione europea e di agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni su questioni attinenti alla medesima direttiva.
  Fa poi presente che l'articolo 20 attribuisce alle autorità settoriali competenti compiti di vigilanza, di ispezione, di controllo, di richiesta di informazioni in relazione all'attuazione, da parte dei soggetti critici, delle misure di resilienza. Il medesimo articolo disciplina il caso dell'accertamento di una violazione da parte delle autorità settoriali competenti, attribuendo loro il potere di diffidare i soggetti critici interessati ad adottare, entro un termine ragionevole, da indicare nella diffida, le misure, necessarie e proporzionate, per sanare la violazione, nonché a fornire le informazioni sulle misure adottate. Come specificato dall'articolo, i poteri di vigilanza, controllo e diffida sono esercitati in modo oggettivo, trasparente, proporzionato e tale da tutelare i segreti commerciali e aziendali dei soggetti critici, nonché i loro diritti e interessi legittimi, inclusi il diritto al contraddittorio, i diritti della difesa, tra cui quello di produrre documenti e di formulare osservazioni, e il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice indipendente.
  L'articolo 21 attribuisce alle autorità settoriali competenti alcune competenze in materia di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni amministrative, con riferimento ai rispettivi settori di competenza. Il medesimo articolo fissa l'ammontare delle predette sanzioni. In particolare, salvo che il fatto costituisca reato, si prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da 25.000 euro a 125.000 euro, nei confronti del soggetto critico che: non effettua la valutazione del rischio dei soggetti critici; non adotta le misure necessarie per evitare incidenti, per il contrasto e la resistenza alle conseguenze degli incidenti, per il ripristino delle capacità operative in caso di incidenti; non adotta le misure di individuazione delle Pag. 31infrastrutture critiche, di protezione fisica dei siti, di gestione della sicurezza del personale, di informazione e formazione sui rischi e le misure adottate e quelle concernenti la struttura organizzativa; non adotta le misure di predisposizione e applicazione del piano di resilienza); non notifica gli incidenti alle autorità settoriali competenti o al punto unico di contatto; non adotta le misure necessarie per ottemperare a diffida entro i termini previsti. È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, da 10.000 euro a 50.000 euro, nei confronti del soggetto critico che, entro trenta giorni dallo scadere del termine, non fornisca le informazioni e le prove richieste dall'autorità settoriale competente a norma dell'articolo 20, e non risponda per esporre le ragioni del ritardo. In caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione è aumentata fino al triplo.
  Rileva che la relazione illustrativa chiarisce che le disposizioni in esame non tengono conto della facoltà attribuita dal criterio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge n. 15 del 2024, che riconosce al legislatore delegato «la possibilità di derogare ai limiti edittali stabiliti per le sanzioni penali e amministrative dalle disposizioni generali sul recepimento delle direttive europee di cui alla legge n. 34 del 2012».
  Sottolinea, infine, che l'articolo 22 prevede, a decorrere dal 18 ottobre 2024, l'abrogazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, che reca attuazione della direttiva 2008/114/CE.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.30.