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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 luglio 2024
336.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 8

SEDE REFERENTE

  Giovedì 4 luglio 2024. — Presidenza del Presidente Nazario PAGANO. – Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

  La seduta comincia alle 16.15.

Modifiche alla Parte II della Costituzione.
C. 1354 Boschi e C. 1921 Governo, approvato in prima deliberazione dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame dei provvedimenti.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Dispone quindi, in assenza di obiezioni, l'attivazione del circuito chiuso.
  In qualità di relatore ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame degli abbinati progetti di legge costituzionale recanti modifiche alla parte II della Costituzione C. 1354 della collega Boschi e C. 1921 del Governo, già approvato in prima deliberazione dal Senato.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti dei provvedimenti al nostro esame nonché per l'ampia ricostruzione dei precedenti progetti di riforma costituzionale e del contesto in cui opera l'intervento dei due progetti di legge, passa all'illustrazione del disegno di legge costituzionale – composto da otto articoli – che, come anticipato, è stato approvato dal Senato il 18 giugno scorso, a conclusione di un esame avviato il 23 novembre 2023 presso la Commissione Affari costituzionali.
  Fa presente quindi che l'articolo 1 reca l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, che consente al Presidente della Repubblica di nominare senatori a vita, sul quale erano intervenuti alcuni dei precedenti progetti di riforma costituzionale. Come è noto, il primo comma di tale articolo dispone che sia senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi sia stato Presidente della Repubblica. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, che viene abrogato dal provvedimento in esame, prevede che il Capo dello Stato possa nominare senatori a vita cittadini che abbiano illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Ricorda che, a seguito Pag. 9della modifica intervenuta con l'articolo 3 della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, è stato aggiunto un ulteriore periodo a tale comma, ai sensi del quale «il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque», risolvendo in tale senso il dubbio interpretativo sulla determinazione dell'esatto numero dei senatori a vita di nomina presidenziale.
  Rileva quindi che, come riportato nella relazione illustrativa del testo originario del disegno di legge, la ratio della modifica costituzionale è da ricondurre a due ordini di motivi, il primo dei quali è relativo alla volontà di legittimare democraticamente e direttamente «il più ampio numero possibile di istituti della forma di governo». Quanto al secondo, l'eliminazione dei senatori a vita sarebbe resa necessaria «dall'intervenuta riduzione del numero dei senatori, che ha ulteriormente ridotto il margine delle maggioranze in quel ramo del Parlamento».
  Anticipa che, in base all'articolo 8, comma 1, del testo in esame restano comunque «in carica i senatori a vita nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale». Per effetto di tale disposizione resterebbero quindi in carica gli attuali senatori di nomina presidenziale.
  Fa presente che l'articolo 2, inserito nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, modifica il terzo comma dell'articolo 83 della Costituzione, prevedendo che l'elezione del Presidente della Repubblica possa avvenire a maggioranza assoluta solo dal settimo scrutinio e non dal quarto come attualmente previsto.
  Segnala che, nel corso dei lavori della prima Commissione del Senato, l'emendamento che ha introdotto la disposizione in esame (Enrico Borghi, Musolino 02.1) è stato approvato all'esito di un dibattito tra coloro che sostenevano l'opportunità di un innalzamento del quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica, alla luce della costituzionalizzazione del premio di maggioranza disposta dall'articolo 5 del provvedimento, e quanti invece ritenevano che tale innalzamento avrebbe favorito, nell'elezione del Presidente della Repubblica, comportamenti ostruzionistici da parte di una minoranza.
  L'articolo 3 del disegno di legge costituzionale interviene sul primo e sul secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione. Ricorda a tale proposito che il vigente primo comma dell'articolo 88 prevede che il Presidente della Repubblica possa, dopo aver sentito i rispettivi Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Il comma 1 dell'articolo 3 della proposta di riforma elimina la possibilità che lo scioglimento possa essere limitato a un solo ramo del Parlamento. Segnala a tale proposito che la possibilità di scioglimento anche di una Camera soltanto da parte del Presidente della Repubblica, ai sensi del vigente primo comma dell'articolo 88 della Costituzione, si spiega per via della differenza di durata delle legislature dei due rami del Parlamento, prevista nel testo originario dell'articolo 60 della Costituzione e venuta meno per effetto della legge costituzione n. 2 del 1963, che dispose la contestualità del rinnovo dei due rami del Parlamento. Prima di tale riforma del 1963 sarebbe stato possibile assistere a una differente composizione delle Camere derivante dal loro rinnovo non contestuale. Tale eventualità, tuttavia, non si verificò mai per effetto, dapprima, della contestuale elezione delle Camere nel 1948 per la I legislatura e, in seguito, per via degli scioglimenti anticipati del Senato nel 1953, 1958 e 1963 fino alla modifica costituzionale intervenuta nel 1963 stesso.
  Quanto al vigente secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione, ricorda che esso dispone che il Presidente della Repubblica non possa esercitare la facoltà di scioglimento delle Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato (cosiddetto «semestre bianco»), salvo che gli stessi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
  Il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge costituzionale, introdotto nel corso Pag. 10dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, modifica la norma costituzionale, prevedendo che il Capo dello Stato non possa esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che lo scioglimento costituisca «atto dovuto».
  A tale ultimo proposito, anticipa che l'articolo 7 del disegno di legge costituzionale in esame indica i casi in cui lo scioglimento delle Camere viene disposto dal Presidente della Repubblica senza che in capo a quest'ultimo sussista alcun margine di discrezionalità. Si tratta in particolare di: scioglimento disposto nel caso in cui, dopo che non sia stata approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto e dopo che il Presidente della Repubblica abbia già rinnovato l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo, tale Governo non ottenga la fiducia neanche in quest'ultimo caso (articolo 7, comma 1, lettera a)); scioglimento disposto in caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata (articolo 7, comma 1, lettera b)); scioglimento disposto nel caso in cui esso venga proposto dal Presidente del Consiglio eletto dimissionario, previa informativa parlamentare, entro sette giorni dalle dimissioni (articolo 7, comma 1, lettera b)); scioglimento disposto nel caso in cui il Presidente del Consiglio eletto rassegni le dimissioni una seconda volta nel corso della stessa legislatura (articolo 7, comma 1, lettera b)); scioglimento disposto nel caso in cui il Presidente del Consiglio subentrante rassegni le dimissioni (articolo 7, comma 1, lettera b)).
  In tutti tali casi, il Presidente della Repubblica, secondo quanto disposto dalla proposta di riforma in esame, potrà sciogliere le Camere anche durante gli ultimi sei mesi del suo mandato, potendosi considerare tale adempimento come «atto dovuto», non sussistendo in capo allo stesso Presidente della Repubblica alcun margine di discrezionalità.
  Evidenzia che l'articolo 4, introdotto al Senato nel corso dell'esame in sede referente, sostituisce interamente il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione che, nella formulazione vigente, dispone che «nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità». La disposizione in esame interviene in materia di controfirma degli atti del Capo dello Stato prevedendone l'esclusione in alcuni casi: nomina del Presidente del Consiglio, nomina dei giudici della Corte costituzionale, concessione della grazia e commutazione delle pene, decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, messaggi alle Camere e rinvio delle leggi.
  Segnala che l'interpretazione letterale del vigente articolo 89 lascia intendere che non possa esserci nessun atto del Presidente della Repubblica che non derivi da una proposta ministeriale e che non comprenda, dunque, la partecipazione dell'Esecutivo alla formazione della decisione. Non potrebbe, di conseguenza, esistere alcuna attività del Presidente della Repubblica che non abbia come suo presupposto l'impulso governativo. Tale interpretazione è, però, stata smentita da una prassi consolidata e diretta, sin dai primi anni dell'esperienza repubblicana, alla diversificazione degli atti presidenziali, confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2016, che ha riconosciuto il diverso valore della controfirma a seconda dell'atto presidenziale a cui si appone. In particolare, nella pronuncia si stabilisce la differenziazione tra gli atti formalmente e sostanzialmente presidenziali, espressione di poteri propri ed esclusivi del Capo dello Stato per i quali la controfirma ha valore meramente formale, e gli atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi per i quali l'istituto assume, invece, una funzione anche sostanziale registrando concretamente la partecipazione del Ministro alla formazione dell'atto in quanto titolare della potestà.
  Ciò premesso, fa presente che la modifica introdotta con l'articolo 4 del provvedimento in esame «codifica» come tipicamente presidenziali alcuni atti che già la dottrina riteneva tali, disponendo conseguentemente il venir meno dell'obbligo della controfirma ministeriale (nomina dei giudici della Corte costituzionale, concessione Pag. 11della grazia e commutazione delle pene, messaggi alle Camere e rinvio delle leggi). Oltre a questi, la norma individua come atti non sottoposti alla controfirma anche la nomina del Presidente del Consiglio e i decreti di indizione delle elezioni e dei referendum.
  L'articolo 5 del provvedimento in esame riformula l'articolo 92 della Costituzione, mantenendo inalterato il solo primo comma, relativo al riconoscimento delle diverse componenti del Governo della Repubblica, formato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, i quali costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
  La nuova formulazione dell'articolo 92 proposta dal progetto di riforma introduce in Costituzione le seguenti novità: la previsione dell'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente del Consiglio, che deve svolgersi contestualmente all'elezione di entrambe le Camere; la durata della carica del Presidente del Consiglio, pari a cinque anni con un limite di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti il Presidente del Consiglio abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi; il rinvio alla legge ordinaria per la definizione del sistema per l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, con previsione di un premio di maggioranza su base nazionale tale da garantire alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere, nel rispetto del principio di rappresentatività e di tutela delle minoranze linguistiche; la previsione che il Presidente del Consiglio sia eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura, facendo venire meno la possibilità di Presidenti del Consiglio non parlamentari; la previsione che al Presidente della Repubblica spetta la revoca dei ministri, oltre che la loro nomina, su proposta del Presidente del Consiglio.
  Rilevato che al centro delle modifiche all'articolo 92 della Costituzione si colloca la previsione della elezione diretta del Presidente del Consiglio da parte del corpo elettorale, anticipa che, alla luce del combinato disposto tra il nuovo articolo 92, introdotto dalla disposizione in esame, e il nuovo articolo 94, introdotto dall'articolo 7, il Governo formato dal Presidente del Consiglio eletto dovrà comunque ricevere la fiducia preventiva di entrambe le Camere, rimanendo quindi la sua esistenza legata alle vicende del rapporto fiduciario. Pertanto la durata del mandato del Presidente del Consiglio, che la proposta di riforma fissa ordinariamente in cinque anni, pari quindi alla durata del mandato parlamentare, dipenderà dalle vicende del rapporto fiduciario con le Camere.
  Segnala poi che il richiamato limite al numero dei mandati del Presidente del Consiglio (non più di due legislature consecutive, che sono elevate a tre solo nell'ipotesi in cui nelle precedenti due legislature l'incarico sia stato ricoperto per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi) è stato introdotto nel corso dell'esame al Senato e risulta analogo a quello oggi vigente per il mandato dei sindaci dei comuni con più di 15.000 abitanti (articolo 51, comma 3, TUEL) e dei presidenti delle giunte regionali (articolo 2 della legge n. 165 del 2004).
  Rileva inoltre che, al fine di rafforzare la figura del Presidente del Consiglio, oltre ad affidare alla volontà popolare la scelta del Capo del Governo, il progetto di riforma in esame intende assicurare a quest'ultimo l'appoggio di una maggioranza parlamentare. A tal fine, come anticipato, il terzo comma del nuovo articolo 92 prevede che l'elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere sia contestuale e che il sistema che disciplina l'elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio sia caratterizzato da un premio di maggioranza su base nazionale.
  Rammenta a tale proposito che, a differenza di quanto previsto nel testo originario del disegno di legge governativo (S. 935), che prevedeva in Costituzione l'assegnazione del 55 per cento dei seggi nelle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nella formulazione approvata dal Senato in prima lettura non si stabilisce l'entità del premio, bensì si prevede che questo sia tale da garantire «una» maggioranza dei seggi in Pag. 12ciascuna delle Camere «alle liste e ai candidati» collegati al Presidente del Consiglio. Con tali previsioni si inseriscono quindi in Costituzione norme specifiche sul sistema elettorale, strettamente inteso, lasciando alla legge ordinaria il compito di dettarne la disciplina più specifica.
  Fa presente che, in relazione alla disciplina di un premio di maggioranza a base nazionale dalla giurisprudenza costituzionale espressasi sull'argomento, si desume che: sono compatibili con i principi costituzionali sia la previsione di un premio «di maggioranza», che consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un'assemblea rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza relativa, sia la previsione di un premio «di governabilità», condizionato al raggiungimento di una soglia pari almeno al 50 per cento dei voti e/o dei seggi e destinato ad aumentare il numero di seggi di una lista o di una coalizione che quella soglia abbia già autonomamente raggiunto (sentenza n. 35 del 2017); il premio di «maggioranza» è soggetto allo scrutinio di ragionevolezza e proporzionalità con riferimento all'entità della soglia che consente di accedere al premio (sentenza n. 35 del 2017); il legislatore può innestare un premio di maggioranza in un sistema elettorale ispirato al criterio del riparto proporzionale di seggi, purché tale meccanismo premiale non sia foriero di un'eccessiva sovra rappresentazione della lista di maggioranza relativa, come avviene in assenza della previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi cui condizionare l'attribuzione del premio (sentenze n. 35 del 2017, n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 del 2008 e n. 15 del 2008).
  In merito alle ulteriori novità introdotte dal disegno di legge costituzionale in esame, ricorda che la disposizione – in luogo della nomina (che oggi si perfeziona mediante decreto) – attribuisce al Capo dello Stato il compito di conferire l'incarico di formare il Governo al Presidente eletto, formalizzando in tal modo la scelta del corpo elettorale. Tale disposizione ha l'effetto di introdurre esplicitamente in Costituzione l'istituto dell'incarico che attualmente rappresenta una delle sequenze del procedimento di formazione del Governo, pur non essendo prevista dalla Costituzione.
  Rileva inoltre che – rispetto al vigente secondo comma dell'articolo 92 – si prevede che la proposta del Presidente del Consiglio possa avere ad oggetto sia la nomina, sia la revoca dei ministri. Il testo non pone limiti espliciti al nuovo potere di proporre la revoca di un ministro. Ne consegue il riconoscimento al Presidente del Consiglio dei ministri della facoltà di sostituire uno o più ministri in ogni caso in cui il Presidente del Consiglio valuti necessario od opportuno un avvicendamento. Al contempo resta ferma in capo al Presidente della Repubblica la competenza ad assumere la relativa decisione, che oggi avviene per la nomina con decreto.
  L'articolo 6, inserito nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, modifica il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione prevedendo che il principio dell'elezione a base regionale del Senato debba comunque far salvo, oltre ai seggi assegnati alla circoscrizione estero (come previsto nella vigente formulazione), anche il premio su base nazionale di cui all'articolo 92 della Costituzione, così come modificato dall'articolo 5 della proposta di riforma.
  A tale riguardo segnala che il principio della «elezione su base regionale» del Senato, in sede di attuazione, è stato interpretato dalla legislazione elettorale come un vincolo al legislatore in riferimento alla struttura delle circoscrizioni, nel senso che ciascuna Regione costituisce una circoscrizione elettorale e che gli elettori di ciascuna Regione eleggono i rispettivi senatori, ovverosia che i voti espressi dagli elettori di una regione contano ai fini della ripartizione dei soli seggi spettanti a quella medesima regione.
  L'interpretazione in base alla quale dalla vigente previsione dell'elezione «su base regionale» conseguono diversi vincoli per la legislazione ordinaria ha riguardato, in particolare, i seguenti aspetti: l'esclusione della possibilità di prevedere l'applicazione del sistema del collegio unico nazionale, Pag. 13che farebbe venir meno l'ancoraggio dei membri regionali con la base regionale in cui sono eletti; la necessità di adottare almeno un numero di circoscrizioni pari a quello delle regioni; la necessità che i collegi siano contenuti tutti all'interno di una sola regione, senza che siano ammesse circoscrizioni pluriregionali.
  Rispetto alla previsione di un premio di maggioranza al Senato, la sentenza n. 1 del 2014 della Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, tra le altre, della previsione della legge n. 270 del 2005 di un «premio diverso per ogni Regione». In tal modo, secondo la Corte sarebbe favorita la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea, così da compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (articolo 94, primo comma, della Costituzione), sia l'esercizio della funzione legislativa, che l'articolo 70 della Costituzione attribuisce alla Camera ed al Senato.
  In relazione al fatto che il premio previsto dalla riforma in esame sia assegnato su base nazionale occorre infine considerare che la legge n. 165 del 2017, che ha introdotto il vigente sistema di elezione della Camera e del Senato, disciplina alcune soglie di sbarramento, valevoli per l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali, che sono riferite a percentuali di voti validi a livello nazionale, oltre che per la Camera, anche per il Senato. Per la prima volta anche per l'elezione del Senato si applicano le soglie di sbarramento determinate a livello nazionale; a tal fine è stato previsto, dalla citata legge n. 165, un unico ufficio elettorale centrale nazionale che provvede a determinare le cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni, il totale nazionale dei voti validi nonché a calcolare i valori di soglia e, conseguentemente, a stabilire quali liste e coalizioni partecipino alla ripartizione dei seggi (per il Senato, decreto legislativo n. 533 del 1993, articolo 16-bis).
  L'articolo 7, così come emendato nel corso dell'esame al Senato, intende modificare l'articolo 94 della Costituzione, vale a dire la disposizione che stabilisce il principio organizzativo cardine della forma di governo parlamentare, ossia il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo.
  Come già anticipato, l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio non fa venire meno la necessità della sussistenza di un rapporto fiduciario tra le Camere e il Governo. Restano invariate, infatti, le previsioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 94, ai sensi delle quali il Governo deve avere la fiducia delle due Camere, ciascuna delle quali è chiamata ad accordarla o revocarla mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
  L'articolo 7, alla lettera a) dell'unico comma, modifica invece il terzo comma dell'articolo 94 della Costituzione, il quale, nella versione attualmente vigente, dispone che il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione (e, dunque, dal giuramento dei suoi componenti nelle mani del Presidente della Repubblica), si presenti alle Camere per ottenerne la fiducia. La proposta di riforma aggiunge anzitutto che, nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Capo dello Stato sia tenuto – in prima istanza – a rinnovare l'incarico di formare il Governo al medesimo Presidente eletto.
  Coerentemente con quanto disposto all'articolo 5 del provvedimento in esame, dunque, il Presidente del Consiglio dotato di investitura popolare diretta è l'unico soggetto istituzionale legittimato a ricevere l'incarico di formare un governo, incarico che il Presidente della Repubblica, nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia iniziale da parte delle Camere, è tenuto a rinnovare. Qualora, anche in questa ipotesi, il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede al loro scioglimento.
  Restano invariate anche le previsioni di cui ai vigenti commi quarto e quinto, i quali rispettivamente dispongono che il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa Pag. 14obbligo di dimissioni e che la mozione di sfiducia, oltre a dover essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
  Fa quindi presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 7.900 nel corso della discussione in Assemblea al Senato sul provvedimento, la lettera b) dell'unico comma dell'articolo 7 aggiunge, infine, all'articolo 94 della Costituzione tre nuovi commi. Secondo il nuovo sesto comma dell'articolo 94, in caso di revoca della fiducia mediante mozione motivata, il Presidente del Consiglio eletto rassegna le dimissioni e il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.
  All'approvazione di una mozione di sfiducia vengono, pertanto, ricondotti due effetti giuridicamente obbligati: le dimissioni del Presidente del Consiglio eletto e lo scioglimento delle Camere da parte del Capo dello Stato.
  Dal combinato disposto dei commi terzo e sesto dell'articolo 94 della Costituzione, così come riformato, si desume dunque che, a fronte sia della mancata approvazione della mozione di fiducia iniziale che dell'approvazione di una mozione di sfiducia al Governo guidato dal Presidente del Consiglio eletto, lo scioglimento delle Camere si configura come atto dovuto del Capo dello Stato.
  Ai sensi del nuovo settimo comma, negli altri casi di dimissioni del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone. In questa ipotesi, dunque, lo scioglimento delle Camere è un'opzione rimessa alle valutazioni del Presidente del Consiglio. A fronte dell'esercizio di tale opzione, il Presidente della Repubblica è tenuto a disporre lo scioglimento, il quale, pertanto, anche in questo caso si configura come un atto dovuto.
  Qualora il Presidente del Consiglio eletto non eserciti tale facoltà, il Presidente della Repubblica conferisce, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio. Per una sola volta nel corso della legislatura, dunque, a fronte della decisione del Presidente del Consiglio eletto di non procedere allo scioglimento delle Camere a seguito delle proprie dimissioni – indipendenti, come si è detto, da un voto iniziale o successivo di sfiducia – al Presidente della Repubblica viene rimessa la scelta tra il conferimento di un nuovo incarico allo stesso Presidente del Consiglio dimissionario o a un parlamentare eletto in collegamento con il medesimo.
  In virtù di quanto disposto dall'ottavo comma, il conferimento dell'incarico di formare il Governo, per una sola volta nel corso della legislatura, a un parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio dimissionario, è previsto anche nei casi di decadenza, impedimento permanente o morte del Presidente del Consiglio eletto.
  Quanto alla decadenza del Presidente del Consiglio, segnala che, ad oggi, trattandosi di una carica non elettiva, l'istituto in questione non è disciplinato dall'ordinamento. Si tratta, infatti, di un istituto previsto con riferimento ai titolari di cariche elettive, quale effetto discendente dall'accertamento del sopravvenuto venir meno del diritto di elettorato passivo. Quanto all'impedimento permanente del Presidente del Consiglio, tale espressione rimanda a quella utilizzata all'articolo 86, secondo comma, della Costituzione con riferimento al Presidente della Repubblica.
  L'articolo 8 del disegno di legge costituzionale reca le disposizioni transitorie. Come anticipato, al comma 1 si dispone che i senatori a vita nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale, restano in carica.
  Il comma 2 prevede, poi, che la legge costituzionale si applichi a decorrere dalla data del primo scioglimento – anticipato, si desume – o della prima cessazione delle Camere – susseguente alla scadenza naturale della legislatura – successiva alla data Pag. 15di entrata in vigore della disciplina per l'elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere.
  Per quanto concerne il contenuto della proposta di legge C. 1354, Boschi, abbinata al disegno di legge C. 1921, già approvato dal Senato, fa presente che si compone di cinque articoli e reca modifiche agli articoli 88, 92, 94 e 95 della Costituzione. Evidenzia che l'articolo 1 della proposta di legge, sostituendo l'articolo 88 della Costituzione, prevede che il Presidente della Repubblica sciolga le Camere in caso di «dimissioni, morte o impedimento permanente» del Presidente del Consiglio.
  Fa poi presente che l'articolo 2 modifica l'articolo 92 della Costituzione. In primo luogo, prevede che il Presidente del Consiglio sia eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alle elezioni delle Camere: non sono previste modalità di collegamento tra l'elezione del Presidente del Consiglio e l'elezione delle Camere. In secondo luogo, introduce un nuovo comma, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di nomina e di revoca dei ministri.
  L'articolo 3 modifica l'articolo 94 della Costituzione, prevedendo che il Governo si presenti alle Camere per illustrare le linee programmatiche entro dieci giorni dal giuramento. È quindi abrogato il terzo comma, relativo alla richiesta della fiducia alle Camere da parte del Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, introducendo così la cosiddetta «fiducia presunta». Per altro verso, modificando il secondo comma, la proposta in esame prevede che ciascuna Camera possa revocare – non anche accordare – la fiducia al Governo, con mozione motivata e votata per appello nominale. Prevede, inoltre, una specifica procedura in caso di voto contrario sulla questione di fiducia. In tale ipotesi, il Governo può chiedere una nuova deliberazione. In caso di voto contrario delle Camere sulla nuova deliberazione, il Presidente del Consiglio si dimette. L'articolo 3 specifica, infine, che l'approvazione di una mozione di sfiducia comporta le dimissioni del Presidente del Consiglio e quindi – in forza del nuovo testo dell'articolo 88 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della proposta in esame – lo scioglimento delle Camere.
  Sottolinea poi che l'articolo 4 modifica l'articolo 95 della Costituzione. In particolare, esso qualifica il Presidente del Consiglio quale «organo di vertice» del Governo, che ne dirige la politica e ne è responsabile. Rispetto al testo vigente, il nuovo articolo 95, primo comma, prevede che il Presidente del Consiglio abbia la funzione di «indirizzare» – in luogo di «promuovere» – l'attività dei ministri. Viene modificato altresì il secondo comma dell'articolo 95, ove si specifica che il Presidente del Consiglio e i ministri – e non i soli ministri, come attualmente previsto – sono collegialmente responsabili degli atti del Consiglio dei ministri e, individualmente, dei loro dicasteri. Infine, si prevede l'integrazione del quinto comma, al fine di riservare alla legge la disciplina inerente agli atti di competenza del Presidente del Consiglio, quale organo di vertice del Governo.
  Infine, l'articolo 5 prevede che le disposizioni in esame si applichino a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della riforma.

  Matteo MAURI (PD-IDP) interviene per porre una questione di metodo che tuttavia è anche una questione politica ed istituzionale. Rivolgendosi alla Ministra Casellati, chiede di sapere quale sia l'atteggiamento del Governo in relazione al provvedimento in esame, sottolineando come il monocameralismo di fatto ormai sperimentato anche nell'iter di leggi ordinarie sia una pratica non utile, a maggior ragione se si tratta di proposte di riforma costituzionale. La sua domanda, in conclusione, è volta a comprendere se da parte del Governo vi sia una disponibilità a modifiche del disegno di legge in esame.

  Filiberto ZARATTI (AVS), considerando del tutto pertinente la domanda del collega Mauri, si dichiara curioso di conoscere la risposta. La considera in verità una domanda inutile, ritenendo del tutto evidente che su una proposta di riforma costituzionalePag. 16 così importante e radicale come quella in esame non si possa «espropriare» la Camera dei deputati del diritto di partecipare concretamente, di discutere e di modificare eventualmente il testo licenziato dal Senato. Chiede quindi al Presidente garanzie sui tempi di esame, richiamando un'agenzia di stampa secondo la quale la Ministra Casellati avrebbe espresso l'auspicio di una celere approvazione del disegno di legge. Dichiara dunque di essere preoccupato per tale auspicio, perché, in particolare quando si tratta della Costituzione del Paese, occorre garantire a tutte le deputate e a tutti i deputati gli elementi per discutere, per esaminare le diverse proposte in campo e anche modificare il testo. Nel ribadire quindi l'esigenza di tempi congrui di discussione e di approfondimento, si augura che non si parta in modo sbagliato, discutendo sin d'ora del termine di approvazione del disegno di legge. Ritiene che il provvedimento debba essere approvato quando a giudizio di tutti, e naturalmente anche della maggioranza, di cui nessuno disconosce le funzioni, sarà pervenuto al punto giusto di esame. Nel far presente in conclusione che sussistono tuttora diverse questioni da chiarire, si affida alla presidenza per assicurare tempi congrui di esame.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, fa presente al collega Zaratti che l'articolazione dei tempi di esame dei progetti di legge costituzionale in esame sarà definita – come di consueto – in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Carmela AURIEMMA (M5S) dichiara di condividere le preoccupazioni dei colleghi, che sono frutto anche della recente esperienza dell'esame del disegno di legge sull'autonomia differenziata. Rammenta che nel corso dell'esame di quel disegno di legge sono stati esaminati in Commissione solo il 20 per cento degli emendamenti presentati ed è stato subito chiaro che la maggioranza non avrebbe accolto modifiche al testo approvato dal Senato, giungendosi persino al mancato riconoscimento dell'avvenuta approvazione di un emendamento. Evidenziando che, se con quella riforma il Governo è significativamente intervenuto sulla forma di Stato, con quella in esame si modifica radicalmente la forma di governo, sottolinea come tale modifica sia strettamente connessa al tema della legge elettorale. Chiede quindi che siano date garanzie non solo di tempi congrui di discussione, ma anche della possibilità di apportare modifiche al testo.

  Federico FORNARO (PD-IDP), ringraziando il Presidente per la relazione e la Ministra per la presenza ai lavori della Commissione, fa presente che non ci si trova dinanzi a un intervento minimale sulla Costituzione, bensì a una riforma che interviene significativamente sulla forma di governo, innovandola in modo radicale. Sottolinea in particolare come, per la prima volta nella storia delle riforme costituzionali, il disegno di legge all'esame della I Commissione preveda la costituzionalizzazione della legge elettorale, con rimandi strutturali alla legge, ad esempio attraverso la previsione di un premio di maggioranza e di un effetto di trascinamento dell'elezione del Presidente del Consiglio sulla composizione di Camera e Senato. Fa presente che solo la Spagna ha in Costituzione un riferimento specifico alla legge elettorale, mentre generalmente in altri ordinamenti ci si limita a richiamare alcuni principi generali che la legge elettorale deve rispettare, come ad esempio il principio di proporzionalità.
  Nel ricordare che in recenti dichiarazioni di stampa la Ministra avrebbe affermato che sono in corso elaborazioni della legge elettorale, avverte la Ministra e la maggioranza che il Partito democratico non accetterà di passare alla fase emendativa della riforma costituzionale fino a quando il Governo non presenterà almeno un testo base di legge elettorale, ritenendo i due provvedimenti strettamente connessi e la legge elettorale essenziale per dare un giudizio complessivo della riforma costituzionale. Infatti, essendo la legge elettorale una legge ordinaria, è proprio nella fase di approvazione della riforma costituzionale che si potrebbero porre dei vincoli alla legge ordinaria elettorale per limitare eventualiPag. 17 possibili distorsioni; rammenta infatti che la legge elettorale può sempre essere cambiata da una nuova maggioranza parlamentare e proprio per questo la riflessione sul possibile contenuto della legge elettorale potrà fare emergere l'esigenza di apportare aggiustamenti e correzioni al testo del Senato, proprio al fine di maggiori garanzie per tutti. Ritiene quindi impossibile pensare che le due leggi, in quanto poste a livelli diversi nella gerarchia delle fonti, possano viaggiare su binari che non si incrociano e conseguentemente chiede che non sia fissato un termine per la presentazione di emendamenti alla riforma costituzionale fintanto che non sarà presentato anche il disegno di legge elettorale. In merito, per quanto riguarda il ramo del Parlamento presso il quale sarà presentato tale disegno di legge, auspica che siano evitate umiliazioni alla Camera dei deputati. Si associa quindi alla domanda posta dall'onorevole Mauri circa la disponibilità del Governo ad accettare modifiche al testo approvato in Senato, avvertendo che, se vi sarà indisponibilità, l'atteggiamento delle opposizioni sarà conseguente. Invita quindi la maggioranza ad evitare forzature – simili a quelle viste nell'esame dell'autonomia differenziata – che ledono la dignità del Parlamento.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, prima di dare la parola al Ministro Casellati intende rispondere, in qualità di Presidente della Commissione, alle questioni sollevate. In primo luogo, tornando sulla la questione relativa alle tempistiche e modalità di esame dei progetti di legge costituzionale, fa presente nuovamente che esse saranno definite in sede di Ufficio di presidenza.
  Ricorda, ad ogni modo, che si è in parte già discusso sull'andamento dei lavori, con particolare riferimento allo svolgimento di audizioni, in relazione alle quali si è convenuto di fissare, per la giornata di domani, il termine per l'indicazione dei soggetti da ascoltare. Rivolgendosi poi all'onorevole Fornaro, rammenta che le stesse audizioni dovranno fornire elementi di chiarimento circa i rapporti tra la riforma costituzionale in esame e la legge elettorale. Fa presente altresì che dopo le audizioni avrà luogo la discussione generale, nel corso della quale ciascun deputato potrà esprimere la propria posizione, anche in ordine alla legge elettorale, alla quale del resto, come dichiarato dal Ministro Casellati, il Governo sta lavorando.
  Rispetto alla questione posta dall'onorevole Mauri, rassicura di non aver ricevuto alcuna specifica indicazione dal Governo ed evidenzia come la I Commissione debba svolgere pienamente il proprio ruolo.

  Il Ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, nel sottolineare preliminarmente che al Senato il disegno di legge costituzionale è stato esaminato in modo approfondito per circa 6 mesi, rassicura i parlamentari del fatto che i tempi di conclusione dell'esame alla Camera sono nella disponibilità non del Governo ma della Camera stessa. Prende comunque atto del fatto che la Commissione ha già deciso di svolgere un ciclo di audizioni, chiedendo ai gruppi di indicare costituzionalisti ed esperti da audire.
  Sulla legge elettorale fa presente di aver dichiarato alla stampa che avrebbe studiato la riforma esaminando come punto di partenza il modello del c.d. Mattarellum, e quindi la forma mista di proporzionale e maggioritario, con l'obiettivo di realizzare un bipolarismo. Evidenzia che trattare di questo tema prima della presentazione del disegno di legge costituzionale, come suggeritole anche nel corso dell'esame in Senato, non avrebbe avuto senso perché la legge elettorale avrebbe condizionato anche il dibattito sulla riforma costituzionale.
  Per quanto riguarda l'apertura del Governo a eventuali modifiche al testo, rammenta anzitutto il percorso che l'ha condotta alla presentazione del disegno di legge in Senato e le modifiche apportate all'originario disegno di legge in quel ramo. Ricorda anzitutto di aver svolto una ampia consultazione, durata quasi un anno, nel corso della quale ha sentito le opposizioni, le categorie economiche e i sindacati oltre che i costituzionalisti, al fine di acquisire il parere di tutti sulla migliore riforma da presentare alle Camere. In merito evidenzia che le consultazioni muovevano dall'esigenzaPag. 18 di garantire la stabilità dei Governi, quindi quella di raggiungere tale obiettivo con l'elezione diretta del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio. Sottolinea come nel corso della storia repubblicana si siano avvicendati oltre 68 Governi, per una durata media di 14 mesi, e come, conseguentemente, della esigenza di riformare il Governo parlino da 40 anni tutte le forze politiche, come peraltro aveva previsto già Perassi in Assemblea costituente quando, presentando il famoso ordine del giorno, richiamava l'esigenza di inserire in Costituzione elementi di stabilizzazione per evitare le degenerazioni del parlamentarismo. Per questa ragione fa presente che la riforma di oggi non riguarda il solo centro-destra, né è a favore del centro-destra, ma è nell'interesse di tutto il Paese perché le conseguenze del mancato funzionamento dell'attuale forma di governo, e della conseguente instabilità sono note: mancanza di autorevolezza a livello internazionale, impossibilità di realizzare politiche ad ampio raggio e anche 275 miliardi di euro di interessi sul debito pubblico.
  Afferma che il testo arrivato alla Camera non è blindato, così come non era blindato il testo presentato al Senato, sottolineando come la sua assenza di pregiudizi ideologici sia testimoniata anche dall'originario contenuto del disegno di legge costituzionale nel quale, proprio in esito alle ampie consultazioni svolte, aveva già accolto le indicazioni tanto delle opposizioni quanto dei costituzionalisti. Rammenta infatti che nel programma di governo era previsto il semipresidenzialismo alla francese, rispetto al quale tanto il Movimento 5 Stelle quanto il Partito democratico hanno da subito espresso netta contrarietà, motivata dalla convinzione che l'elezione diretta del Presidente della Repubblica avrebbe privato il Capo dello Stato della sua attuale funzione di garanzia; ricorda quindi che, come punto di caduta e per accogliere le opinioni delle opposizioni, il disegno di legge del Governo preveda l'elezione diretta del premier, ritenendo che questa sia la strada da perseguire per realizzare l'obiettivo della stabilità del Governo. Convinta che ciò sia emblematico della sua apertura al dialogo, si chiede cosa in realtà le opposizioni intendano per dialogo; a suo avviso, infatti, quando si dialoga ci si viene incontro e, nel rispetto di un complessivo quadro armonico, si concordano modifiche al testo. Chiede però che il dialogo non si trasformi in monologo delle opposizioni, come è avvenuto in Senato con la presentazione di oltre 2.000 emendamenti, tanto in Commissione quanto in Assemblea, prevalentemente ostruzionistici.
  Ricordando infine come l'elezione diretta del Presidente del Consiglio fosse stata già proposta da Mortati e, molto più recentemente, da Cesare Salvi nell'ambito della c.d. Bicamerale D'Alema, si dichiara aperta a eventuali modifiche al provvedimento, se volte a giungere a un testo condiviso.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, sottolinea come il Ministro Casellati sia stata chiara sulla possibilità di apportare modifiche al testo.

  Matteo MAURI (PD-IDP) auspica sentitamente che vi sia disponibilità sostanziale, oltre che formale, a modificare il testo del disegno di legge costituzionale presentato dal Governo, attraverso tempi e modalità di esame approfonditi.
  Svolgendo una prima considerazione, dichiara che il tema non può essere quello di una disponibilità a modificare il provvedimento in esame solo ove le modifiche siano nella direzione auspicata dal Governo, pena l'impossibilità di una vera sintesi.
  Ricorda che nell'incontro tenutosi tra esponenti del Partito democratico e la Ministra Casellati si svolse una discussione teorico-pratica che prese in considerazione le esperienze della «prima» e della «seconda» Repubblica. In tale sede la Ministra Casellati si disse disponibile al vaglio di tutti i «modelli» possibili, ponendo tuttavia il vincolo dell'elezione diretta. Rileva come il Partito democratico sia assolutamente disponibile ad un confronto volto all'individuazione di soluzioni che offrano Pag. 19maggiore continuità e stabilità al Governo, osservando che si è fatto promotore di cambiamenti istituzionali nel recente passato. Tuttavia, sottolinea come si riduca drasticamente lo spazio di scelta e si precluda la possibilità di una sintesi, laddove il cambiamento debba necessariamente passare per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio o del Presidente della Repubblica. Domanda dunque alla Ministra se sia possibile riconsiderare l'impostazione della riforma.

  Il Ministro Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI risponde all'onorevole Mauri ricordando come nell'incontro dallo stesso richiamato avesse indicato con chiarezza due paletti: da un lato, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica; dall'altro, maggiore stabilità per il Governo. Rammenta quindi di aver rinunciato a quello che era indicato come obiettivo nel programma di Governo, a fronte della contrarietà manifestata dal Partito democratico all'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Sottolinea, ad ogni modo, che oltre alla Bicamerale D'Alema del 1999 vi sono stati, nel recente passato, ulteriori progetti di revisione costituzionale, tra i quali ricorda quelli presentati nel 2018 dall'onorevole Ceccanti e dal senatore Parrini, appartenenti al Partito democratico, che prevedevano l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Comprendendo che possa esservi un ripensamento politico, dichiara tuttavia di non accettare un veto aprioristico sull'elezione diretta, né del Presidente della Repubblica, cui ha rinunciato, né del Presidente del Consiglio, su cui ha virato a fronte delle posizioni emerse nell'incontro menzionato.

  Filiberto ZARATTI (AVS) si dichiara in totale disaccordo con le considerazioni svolte dalla Ministra Casellati. In particolare, fa presente che la contestata «instabilità» dei Governi italiani non ha precluso al Paese di diventare la settima potenza industriale al mondo, pur partendo da una condizione economica drammatica all'esito della seconda guerra mondiale. Per altro verso, osserva che, seppur sia vero che vi sono stati frequenti cambi di Governo, il nostro Paese è stato, per oltre cinquant'anni, il più stabile politicamente in Europa.
  Manifesta la propria disponibilità ad un confronto politico finalizzato al miglioramento dei progetti di legge costituzionale in esame, purché non si ponga a monte il vincolo dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio o del Presidente della Repubblica.
  Al riguardo, invita il Governo e la maggioranza a considerare l'attuale grave situazione politica negli Stati Uniti e in Francia, le cui forme di presidenzialismo e semi-presidenzialismo, non più al passo coi tempi, costituiscono i principali modelli di riferimento per l'attuale Governo italiano. Inoltre, segnala che l'esperienza dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio vi è stata solamente in Israele, e ha avuto vita brevissima.
  Sottolinea che vi sono numerose questioni che necessitano di essere valutate con maggiore maturità e consapevolezza. Condivide le preoccupazioni espresse dal collega Fornaro sulla legge elettorale, non affatto accessoria se si considera che nel disegno di legge costituzionale presentato dal Governo si fa riferimento non tanto ad un sistema elettorale maggioritario, quanto, in modo espresso e inopportuno, ad un premio di maggioranza.
  Per quanto riguarda i passati tentativi di riforma costituzionale, ricorda alla Ministra che tutti sono stati bocciati dal corpo elettorale che ha dimostrato di prediligere ancora la forma di governo parlamentare.
  Infine, si dichiara disponibile a collaborare alla riforma purché si riparta dall'inizio con uno spirito di maggiore collaborazione; in caso contrario preannuncia da parte del suo gruppo una strenua opposizione.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, per quanto riguarda l'auspicio dell'onorevole Fornaro, circa la presentazione alla Camera del disegno di legge di riforma della legge elettorale, afferma che rivolgerà al Governo una specifica richiesta in tal senso.

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  Carmela AURIEMMA (M5S), nel ringraziare la Ministra per il suo intervento e per la dichiarazione di apertura ad eventuali modifiche al testo, intende sin d'ora contestare uno dei presupposti del ragionamento del Governo. Ritiene infatti che la condivisibile esigenza di rafforzare la governabilità non debba per forza comportare un trasferimento della rappresentanza dal Parlamento a un organo monocratico come il Presidente del Consiglio, ma possa invece essere perseguita con altri strumenti, quali la sfiducia costruttiva o la possibilità per il Premier di revocare singoli ministri, e dunque senza la previsione di elezione diretta del Capo del Governo.

  Federico FORNARO (PD-IDP), valutando positivamente l'atteggiamento della Ministra, che non ha negato aprioristicamente modifiche al testo, esclude che ragionevolmente ciò possa comportare il cambiamento di aspetti strutturali della riforma, quasi che alla Camera sia possibile ripartire da zero e annullare il lavoro svolto al Senato; auspica però che, almeno, si possa intervenire sugli aspetti che al Senato non sono stati chiariti, considerato che la doppia lettura serve proprio a questo. Ad esempio, ritiene che uno degli aspetti che dovrà essere approfondito sia quello della partecipazione all'elezione del Presidente del Consiglio degli italiani residenti all'estero che, attualmente, per le elezioni politiche, con il loro voto esprimono solo 8 deputati e 4 senatori e dunque non hanno lo stesso peso degli elettori residenti in Italia. Ritiene che questa sia una delle questioni che non possono essere lasciate alla disciplina della legge ordinaria.
  Nel ricordare poi che l'esame del disegno di legge in Senato è durato 6 mesi, senza voler utilizzare tale dato come parametro, evidenzia che in un sistema bicamerale paritario anche alla Camera dei deputati dovranno essere garantiti tempi ragionevoli per fornire il proprio contributo al testo. Esorta quindi la maggioranza ad evitare iniziative quali la calendarizzazione del provvedimento in Aula già a fine settembre, pena il venir meno della correttezza dei rapporti.
  Infine, auspica che sulla legge elettorale, alla cui entrata in vigore la norma di chiusura del disegno di legge condiziona l'applicazione della riforma costituzionale, sia possibile lavorare tutti insieme.

  Alessandro URZÌ (FDI), rinviando alla fase della discussione generale l'espressione delle proprie considerazioni di merito, riconosce al Ministro un approccio mai pregiudiziale e sempre aperto al confronto e si dice convinto del fatto che la Commissione svolgerà un'ampia attività istruttoria. In merito, nel sottolineare come la maggioranza si riconosca pienamente nel testo approvato dal Senato, che assicurerà al Paese la stabilità di Governo essenziale per portare avanti politiche efficaci, rivendica il diritto della stessa maggioranza a vedere concluso l'esame del provvedimento in tempi adeguati. Per quanto riguarda la calendarizzazione in Assemblea, alla quale ha fatto cenno il collega Fornaro, rammenta che ciò rientra nelle competenze della Conferenza dei Presidenti di gruppo. In conclusione, ringrazia il Ministro per la partecipazione ai lavori della Commissione.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, associandosi ai ringraziamenti al Ministro, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.40.