COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 13.50.
DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.
C. 1946 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato pareri è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Agricoltura, il disegno di legge C. 1946, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 63 del 2024, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale». Avverte che il disegno di legge di conversione è stato presentato il 15 maggio scorso in prima lettura al Senato, che ha apportato modifiche e integrazioni al testo, che consta attualmente di 33 articoli.
In particolare, evidenzia che l'articolo 1 è finalizzato a fronteggiare la crisi economica in cui versano le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura a causa dalla guerra in Ucraina, con particolare riguardo al settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell'acquacoltura e, a tal fine, prevede una moratoria su mutui e finanziamenti per tali imprese e ne amplia la platea; incrementa la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare e ne estende gli Pag. 22obiettivi includendovi la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio erogati; stanzia 5 milioni per la ristrutturazione delle imprese agricole del settore olivicolo – oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino; destina 32 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla prolificazione del granchio blu; concede contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione; modifica la disciplina per il credito di imposta per investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica, applicabile al settore della produzione primaria di prodotti agricoli oltre che a quello della pesca e dell'acquacoltura; abroga l'articolo 11-bis del decreto-legge n. 17 del 2022 che prevede la predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici. L'articolo 1, inoltre proroga o differisce alcuni termini; in particolare: proroga i termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis; proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale può essere svolta, previa autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico, l'attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati per il sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali; differisce i termini di presentazione di alcune dichiarazioni necessarie per avvalersi dell'agevolazione fiscale relativa alle aliquote ridotte di accisa relative ad alcuni i prodotti energetici. Il successivo articolo 1-bis prevede un trasferimento di 4 milioni di euro all'ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cd. «Carta dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici. Fa presente quindi che l'articolo 1-ter, prevede un sistema di ristori per il settore agricolo per i danni provocati da frane nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. L'articolo 2 prevede per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione – pari al 68 per cento – dei premi e contributi previdenziali, a carico delle imprese agricole operanti in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché talune modifiche alla normativa relativa agli elenchi nominativi, curati dall'INPS, delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni. Passando a descrivere l'articolo 2-bis fa presente che la disposizione reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche. Il comma 5 della stessa disposizione interviene in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese operanti in aree di crisi industriale della regione Basilicata. L'articolo 2-ter, al fine di rafforzare l'attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato prevede che anche il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro in forza presso l'INL abbia accesso a tutte le informazioni ed alle banche dati trattate dall'INPS; autorizza inoltre INPS e INAIL, per l'anno 2024, ad assumere, nuove unità di personale. L'articolo 2-quater prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura, al fine di contrastare il fenomeno del caporalato e di monitorare e vigilare sul fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori agricoli. L'articolo 2-quinquies istituisce Pag. 23presso l'INPS una banca dati degli appalti in agricoltura allo scopo di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo. L'articolo 3 prevede sostegni alle imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della «moria del kiwi» nel 2023. La disposizione incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 44 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 4 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 40 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e riduce il Fondo per la gestione delle emergenze di un milione di euro per incrementare la dotazione per il 2024 del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite. Sottolinea che l'articolo 3, inoltre: incrementa la dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché la dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024; ridetermina la dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus; autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture, al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa; prevede la possibilità per le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Il successivo articolo 3-bis prevede la realizzazione del collegamento, mediante misure di digitalizzazione, tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli – disciplinati dalla normativa dell'Unione europea – e lo schedario viticolo. L'articolo 4 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, inserendovi le definizioni di «costo di produzione» e «costo medio di produzione» e specificandovi che, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione di prodotti agricoli, i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione. Sono altresì apportate modifiche al sistema sanzionatorio. L'articolo 4-bis ridefinisce gli obblighi di comunicazione cui sono soggette le aziende che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri, al fine di un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali. L'articolo 4-ter rafforza le sanzioni, in particolare per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell'olio d'oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all'apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti. Passando a descrivere l'articolo 5, rileva che la disposizione limita l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree. Si tratta in particolare di siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata; di cave e miniere cessate; di siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale; delle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché delle aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; delle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. Tali limitazioni non si applicano ai progetti già avviati. L'articolo 5-bis contiene misure finalizzate a garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole. L'articolo Pag. 246, comma 1, rifinanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. Il comma 2-bis della stessa disposizione consente, sino al 31 dicembre 2028, la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo. Il comma 3 definisce i poteri del Commissario straordinario per il contrasto alla peste suina. La norma prevede anche il concorso del personale delle Forze armate all'attuazione delle misure per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA. Il comma 3-bis interviene sulla disciplina degli strumenti per l'esercizio dell'attività venatoria stabilendo che per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa) è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna con l'esclusione di quelli che costituiscono materiale di armamento. L'articolo 7 prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu. L'articolo 8 prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, specificandone la durata dell'incarico e i compiti assegnati e stabilendo la nomina di un subcommissario. La Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, è chiamata ad assicurare il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni del Commissario e può essere potenziata con l'assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni. L'articolo 9 istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri e pone, inoltre, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'articolo 9-bis prevede la riduzione della forbice edittale per le sanzioni applicabili ai casi di violazione degli obblighi di registrazione relativi al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Si prevede, inoltre, nel caso di un piccolo produttore che non adempie ai propri obblighi di registrazione, che le sanzioni siano applicabili a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024. L'articolo 9-ter reca modifiche in materia di controlli sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche. In particolare, si interviene sulle norme che disciplinano i piani di controllo sulle denominazioni protette, stabilendo l'applicabilità di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza degli obblighi di pagamento relativi allo svolgimento delle attività della struttura di controllo. Inoltre, nell'ambito delle produzioni biologiche, si introduce un meccanismo di controllo sul contributo annuale per la sicurezza alimentare. L'articolo 9-quater reca disposizioni volte ad operare l'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN S.p.A.), nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). La finalità di tale modifica dell'assetto istituzionale consiste nella razionalizzazione del sistema di controllo e intervento in materia. Nelle more dell'operazione, la norma in esame disciplina i trattamenti economici dei dipendenti di SIN, oltre a consentire una riorganizzazione interna ad AGEA. L'articolo 10 definisce il novero dei soggetti cui è affidata la vigilanza dell'applicazione della legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, ridefinendo i requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza. Estende, poi, dal 1° ottobre al 31 gennaio, il periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale (Sus Scrofa). L'articolo 10-bis prevede una riservaPag. 25 del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l'anno 2024. L'articolo 11 proroga la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso. Inoltre, l'articolo reca la previsione di misure specifiche finalizzate alla definizione di un piano degli interventi urgenti. L'articolo 12 prevede l'istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 12-bis introduce alcune esclusioni dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, e collocati in quiescenza. L'articolo 13, comma 1, prevede che l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. può incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva versate in apposito patrimonio destinato. Il comma 2 interviene sulla norma che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni a favore delle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società Ilva S.p.A. Il comma dispone che il MEF, al fine di attuare tale previsione, possa avvalersi di primarie istituzioni finanziarie senza applicazione delle disposizioni vigenti in materia di limiti di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza. Il comma 2-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato, interviene sulla destinazione delle somme che sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, specificando che possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi volti a garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti. Il comma 2-ter, introdotto anche esso presso il Senato, interviene sulla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva s.p.a., precisando che queste siano versate in un patrimonio destinato alle bonifiche ambientali e, solo ove queste siano completate e residuino disponibilità, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto. L'articolo 14 modifica, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la disciplina del rapporto di sicurezza, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie. La novella concerne esclusivamente i casi di revisione periodica quinquennale del rapporto di sicurezza prevedendo che per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, nel caso in cui il Comitato tecnico regionale valuti che nel relativo rapporto di sicurezza emergano carenze dalle quali non derivi un rischio grave e imminente, il medesimo Comitato dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi per la trasmissione di un nuovo rapporto di sicurezza. Sempre in base alla novella, decorso il suddetto termine, qualora le misure adottate siano nettamente insufficienti, è disposto la limitazione o il divieto di esercizio. Viene, poi, abbreviata a cinque settimane la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e si riconosce alle unità – nel limite numerico di 25 – di personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni specialistiche, le indennità riservate al personale specialista. Rileva poi che l'articolo 15 contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali Pag. 26dell'ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di cosiddetto «affitto ponte» nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo, da un lato, la possibilità di prorogare anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali e, dall'altro, un regime ulteriormente derogatorio, nell'ambito della procedura speciale di accesso diretto all'amministrazione straordinaria, per l'individuazione dell'affittuario. L'articolo 15-bis si propone di tutelare gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico mantenendo fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o di vendita, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente. L'articolo 15-ter contiene la clausola di salvaguardia mentre l'articolo 16 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.
Passando ad esaminare i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, e alla competenza legislativa residuale delle regioni in materia di agricoltura, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Sottolinea che rilevano, altresì, le materie, di competenza esclusiva statale, sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile e penale, previdenza sociale – di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l) e o) – e quelle di competenza concorrente quali tutela della salute, alimentazione, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi – di cui all'articolo 117, terzo comma.
Osserva che, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, all'articolo 7, comma 1, è previsto il previo parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto di nomina del Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu; e all'articolo 7, comma 6, è previsto che vengano sentite le regioni interessate ai fini dell'adozione del decreto di approvazione del piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu. Altre disposizioni del decreto-legge, pur intervenendo su materie di competenza legislativa concorrente, quando non residuale, non prevedono invece forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali; si tratta dell'articolo 1, comma 4-ter, dell'articolo 1, comma 5-bis, dell'articolo 1-ter, comma 1, lettera b), capoverso 3-quinquies, dell'articolo 2-quater, dell'articolo 3, comma 8-bis, dell'articolo 3-bis, comma 1 e dell'articolo 8, comma 1.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.
Nuovo testo C. 1835 e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato pareri esamina, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Difesa, il nuovo testo della proposta di legge C. 1835, volta ad istituire il 20 settembre di ogni anno quale «Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi». Avverte che la scelta della giornata del 20 settembre è stata definita tenendo conto che proprio in questa data, nel 1943, la Germania nazista Pag. 27modificò unilateralmente lo status dei militari italiani da prigionieri di guerra a internati militari.
Per quanto concerne il contenuto della proposta di legge, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, specifica che tale Giornata è volta a commemorare i cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento nazista, a causa del proprio rifiuto di collaborare con il nazionalsocialismo dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Rinviando per approfondimenti alla documentazione predisposta dal Servizio studi, fa poi presente che il comma 2 prevede che, per quanto riguarda le iniziative celebrative connesse alla Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, gli organi competenti in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, al fine – tra gli altri – di diffondere la conoscenza della vicenda degli internati italiani, possano promuovere e organizzare molteplici iniziative, manifestazioni e cerimonie pubbliche, tra cui quelle per il conferimento della medaglia di cui al comma 3 e per la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria in Roma. Il comma 3 prevede che in occasione della celebrazione della Giornata venga conferita la medaglia d'onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, nonché ai familiari dei deceduti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1272 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'articolo 2, al comma 1, dispone che il coinvolgimento pubblico delle scuole e delle università nelle attività di promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata è stabilito attraverso apposite direttive da parte dei Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno. Il comma 2 e il comma 3 disciplinano invece la partecipazione dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione (ANRP) e dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI) alla realizzazione delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 1, e alla realizzazione e alla promozione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2. In particolare, viene stabilito che tali Associazioni partecipino a tali attività sulla base di un protocollo d'intesa con i suddetti Ministeri. L'articolo 3 dispone invece che la Giornata in questione non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Segnala infine che l'articolo 4 introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono a darvi attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che l'articolo 1, istitutivo della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, è riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale. La proposta si ascrive, poi, alla materia di competenza concorrente «valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Rileva che nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e regioni». Le iniziative celebrative previste dall'articolo 1 non richiedono tuttavia forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia.Pag. 28
Segnala infine che, con riguardo al coinvolgimento pubblico delle scuole di ogni ordine e grado e delle università nella promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, assume rilievo anche la competenza legislativa concorrente in materia di «istruzione».
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.
C. 1830 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente e relatore, fa presente che il Comitato pareri deve esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Cultura, il disegno di legge C. 1830, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati», già approvato dal Senato lo scorso 17 aprile.
In qualità di relatore, evidenzia che il provvedimento, nei suoi 3 articoli, introduce numerose novelle a testi legislativi in vigore. In particolare, l'articolo 1 interviene in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, prevedendo anzitutto, nell'ambito della scuola primaria (ex scuola elementare), l'espressione con giudizi sintetici della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Il provvedimento, per quanto riguarda il comportamento nella scuola secondaria di primo grado (ex scuola media), prevede l'espressione della valutazione in decimi e, sempre a tale livello, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi. Per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, il disegno di legge prevede la non ammissione all'esame di Stato conclusivo in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi e l'assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame, in caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi. Sempre nella scuola secondaria superiore, il disegno di legge prevede che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante possa essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. Fa presente poi che l'articolo 1 dispone inoltre che, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si proceda ad una revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nell'ambito della quale si preveda che: i provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a un massimo di due giorni, comportino il coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; in caso di allontanamento superiore a due giorni, sia invece previsto lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche; l'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi, con la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, avvenga anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto; l'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento in attività di approfondimento in materia di Pag. 29cittadinanza attiva e solidale; al voto di comportamento, riferito all'intero anno scolastico, sia attribuito maggior peso nella valutazione complessiva, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione; per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, l'attribuzione di un voto di comportamento pari a sei decimi comporti la sospensione del giudizio sull'ammissione alla classe successiva e l'assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la valutazione periodica e finale degli apprendimenti del secondo ciclo di istruzione sia espressa in decimi. Passando a descrivere il contenuto dell'articolo 2 del disegno di legge, evidenzia che la disposizione interviene sulle sezioni a metodo didattico differenziato. Le disposizioni in questione sono in particolare volte a stabilizzare ed aggiornare le disposizioni che, sinora in via solo sperimentale, consentono alle sezioni di scuola dell'infanzia e alle classi di scuola primaria già gestite dall'Opera nazionale Montessori di continuare a funzionare con il metodo Montessori, nonché a consentire, a determinate condizioni, l'attivazione a regime anche di classi di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) a metodo Montessori, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, superando dunque la fase sperimentale attualmente in corso. Il disegno di legge, inoltre, demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera nazionale Montessori, la disciplina di dettaglio su istituzione e funzionamento delle sezioni e classi a metodo Montessori nell'ambito del primo ciclo di istruzione, nonché sull'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica e sui relativi requisiti di accesso e consente al Ministero dell'istruzione e del merito di autorizzare lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie, ai fini del conseguimento della specializzazione necessaria per concorrere all'attribuzione delle relative cattedre. L'articolo 3, in materia di tutela dell'autorevolezza e decoro delle istituzioni e del personale scolastico, prevede che, con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, sia sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.
Per quanto riguarda più specificamente i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, afferma che viene prevalentemente in rilievo la competenza esclusiva statale in materia di «norme generali sull'istruzione», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione; con riferimento all'articolo 3, assume rilievo anche la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile e penale» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. Evidenzia in merito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005 ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione – di competenza esclusiva dello Stato – sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano dai «principi fondamentali» – che, in materia di istruzione, sono destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente –, i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose». Segnala poi che la Corte – tornata sull'argomento anche con la sentenza n. 200 del 2009 – ha rilevato che rientrano tra le norme generali sull'istruzione quelle relative alla valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, nonché quelle concernenti, tra le altre, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, la rimodulazione dell'organizzazione Pag. 30didattica delle scuole primarie e la revisione dei criteri per la definizione degli organici, in quanto disposizioni che contribuiscono a delineare la struttura di base del sistema di istruzione, che non necessitano di un'ulteriore normazione a livello regionale. Le stesse, infatti, pur avendo un impatto indiretto su profili organizzativi del servizio scolastico, rispondono alla esigenza essenziale di fissare standard di qualità dell'offerta formativa volti a garantire un servizio scolastico uniforme sull'intero territorio nazionale.
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 13.55.