Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconti delle Giunte e Commissioni

Vai all'elenco delle sedute >>

CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 luglio 2024
339.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 94

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.
C. 1946 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Silvio GIOVINE (FDI), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo. Rileva che il testo, composto ora di 31 articoli contro i 16 del testo originale, reca diverse disposizioni di interesse della X Commissione sulle quali si concentrerà, mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  In primo luogo, richiama quanto previsto già all'articolo 1, comma 9-quater, introdotto al Senato, che dispone l'abrogazione dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 17 del 2022 (convertito dalla legge n. 34 del 2022). Sottolinea che la disposizione oggetto di abrogazione introduce misure volte alla predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.
  Segnala poi il contenuto dell'articolo 1-bis, inserito al Senato, il quale introduce il comma 2-bis all'articolo 1 della legge di Bilancio 2024 che prevede un trasferimento di 4 milioni di euro all'ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cd. «Carta dedicata a te» per l'acquisto di beni Pag. 95alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici.
  Rileva che i commi da 1 a 4 dell'articolo 2-bis, introdotti al Senato, recano norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche. Aggiunge poi che il comma 5 prevede un'integrazione del finanziamento relativo alla possibilità di riconoscimento, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, nel corso dell'anno 2024, relativi a imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti di durata previsti dalla disciplina generale di tale trattamento. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo. 14 settembre 2015, n. 148, l'intervento in deroga è riconosciuto previo accordo stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza dei rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy e della regione interessata, e sulla base della presentazione, da parte dell'impresa, di un piano di recupero occupazionale; quest'ultimo deve prevedere appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione e intesi alla rioccupazione dei lavoratori.
  Sottolinea che l'articolo 4, comma 1, introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. In particolare, evidenzia che nel citato decreto vengono aggiunte le definizioni di «costo di produzione» e «costo medio di produzione»; viene specificato, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione che i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione. Osserva che viene esplicitamente indicato che le convenzioni e i regolamenti che disciplinano i mercati all'ingrosso devono osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali. I titolari e i gestori dei mercati all'ingrosso devono denunciare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) le violazioni di cui vengano a conoscenza. La violazione della normativa sulle pratiche sleali da parte di un fornitore costituisce grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato. Rappresenta che, con una modifica inserita in sede referente, si autorizza l'ICQRF a chiedere agli acquirenti tutte le informazioni necessarie, con l'acquisizione di documenti contabili relativi alle attività di vendita, per facilitare indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate. Precisa che viene inoltre modificato il regime sanzionatorio.
  Fa presente che l'articolo 4-ter, inserito al Senato, mira a rafforzare le sanzioni, in particolare per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell'olio d'oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all'apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti.
  Sottolinea che l'articolo 5, comma 1, come modificato al Senato, limita l'installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree come ad esempio i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell'area occupata e le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati. Rileva poi che il comma 2 pone una norma transitoria, secondo la quale la limitazione all'installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole, introdotta dal comma 1, non si applica i progetti per i quali sia stata già Pag. 96avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.
  Evidenzia, inoltre, che l'articolo 5-comma 2-bis, introdotto al Senato, disciplina la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, specifica che il comma in questione prevede che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree considerate idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199) non può essere inferiore a sei anni. Prosegue rilevando che si stabilisce che, decorso tale primo periodo, i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni, disponendo altresì circa i termini per l'eventuale rinnovo successivo alla seconda scadenza del contratto. Aggiunge, inoltre, che la disciplina si applica anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. Osserva che i commi 2-ter e 2-quater, introdotti al Senato, prevedono che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica di impianti fotovoltaici con moduli a terra entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente il limite di «agrarietà» previsto dalla legislazione vigente, determina il reddito di impresa nei modi ordinari.
  Riferisce che l'articolo 5-bis, inserito al Senato, contiene misure finalizzate a garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole. Fa presente che il comma 1 estende la portata applicativa della norma che prevede un regime di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi per la produzione di energia elettrica da impianti a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027, ovvero che vi rinuncino entro la stessa data. Il regime viene ora riconosciuto a coloro i cui incentivi siano terminati il 28 luglio 2023, ovvero a coloro che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027. Il comma 2 reca disposizioni volte a chiarire la definizione, all'interno del decreto ministeriale n. 224 del 2023 relativo alle garanzie di origine (GO), di biometano autoconsumato (prodotto da impianti incentivati) ai fini dell'applicazione delle specifiche disposizioni sulle relative GO ivi previste.
  Fa presente che l'articolo 13, comma 1, dispone che l'amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a. possa incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a., fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in a.s. versate in apposito patrimonio destinato. Rileva che il comma 2 interviene sulla norma che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni a favore delle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società Ilva s.p.a. Aggiunge poi che il comma 2-bis, introdotto al Senato, interviene sulla destinazione delle somme che sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, specificando che possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi volti a garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti. Sottolinea poi che il comma 2-ter, introdotto al Senato, interviene sulla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva s.p.a., precisando che queste siano versatePag. 97 in un patrimonio destinato alle bonifiche ambientali e, solo ove queste siano completate e residuino disponibilità, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.
  Rileva altresì che l'articolo 14, comma 1, modifica, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la disciplina del rapporto di sicurezza, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie. Rappresenta che la novella costituisce una deroga rispetto alla norma che prevede, in via immediata, la limitazione o il divieto di esercizio per il caso in cui il Comitato valuti nettamente insufficienti le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti. Precisa che, sempre in base alla novella, decorso il suddetto termine, qualora le misure adottate siano nettamente insufficienti, è disposto la limitazione o il divieto di esercizio.
  Segnala poi che l'articolo 15 contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di c.d. affitto ponte nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo, da un lato, la possibilità di prorogare anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali (comma 1) e, dall'altro, un regime ulteriormente derogatorio, nell'ambito della procedura speciale di accesso diretto all'amministrazione straordinaria (ex decreto-legge n. 347 del 2003), per l'individuazione dell'affittuario (comma 2).
  Sottolinea infine che, per quanto di interesse per questa Commissione, l'articolo 15-bis si propone di tutelare gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico mantenendo fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita ad evidenza pubblica, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che il gruppo Alleanza verdi e sinistra ha presentato una proposta di parere alternativa (vedi allegato 2), la quale sarà posta in votazione solo nel caso sia respinta la proposta di parere formulata dal relatore, risultando, altrimenti, preclusa dall'approvazione di quest'ultima.

  Francesca GHIRRA (AVS), illustra la proposta di parere alternativa contraria presentata dal suo gruppo. Sottolinea come il provvedimento d'urgenza in commento, inizialmente di 15 articoli e, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, ora composto da ben 32 articoli, rappresenti un ennesimo caso di decreto omnibus, con un inevitabile aumento delle già evidenti criticità iniziali con riguardo all'estrema eterogeneità del testo.
  Segnala che sono presenti diverse disposizioni, seppur condivisibili nelle finalità, le quali risultano però deboli nel loro impianto rischiando di trasformarsi in mere norme manifesto, o che comunque avrebbero dovuto trovare collocazione in altri provvedimenti. Sotto quest'ultimo aspetto, pone l'esempio dell'articolo 4, che contiene disposizioni volte al rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali. Rammenta come si tratti di un tema importante che, al pari di altri, avrebbe dovuto trovare la giusta collocazione certamente non in un decreto-legge ma nella legge annuale sulla concorrenza che nel 2023 e nell'anno in corso non ha trovato adozione. Prosegue poi citando l'articolo 9-quater, afferente all'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN Spa nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea, contenuto normativo che, oltre a non avere i requisiti di necessità ed urgenza, le risultava peraltro espunto dal testo come poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale e nonostante ciò inserito durante l'esame in Commissione al Senato.
  Stigmatizza, inoltre, che maggioranza e Governo abbiano inserito in un provvedimentoPag. 98 d'urgenza, come quello in commento, una disposizione in materia di caccia al cinghiale, che, tra l'altro, consente l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna. Rileva poi come l'articolo 11 sulla scarsità idrica si configuri alla stregua di un annuncio di propositi vuoti, considerato che formalmente dovrebbe individuare le misure più urgenti e di immediata attuazione per contrastare la scarsità idrica, ma in sostanza si limita invece a prorogare la durata dell'incarico del Commissario straordinario e della relativa struttura di supporto.
  Precisa infine che uno dei pochi temi in relazione ai quali risulta di certo ravvisabile il requisito dell'urgenza è l'azione di contrasto al fenomeno del caporalato, non affrontato dal decreto-legge pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale ma introdotto solo durante l'esame del provvedimento in Senato, a seguito dello scalpore suscitato dall'omicidio del giovane bracciante emigrato Satnam Singh. Osserva che, nonostante l'estrema rilevanza del problema, le misure adottate risultano essere parziali e inadeguate. Sul punto cita sia la disposizione che istituisce il sistema informativo per la lotta al caporalato, la quale non prevede nessun impegno di spesa o programma affinché questo possa essere davvero operativo, sia le disposizioni che aggravano il sistema sanzionatorio, che se non accompagnate da risorse che garantiscano un sistema di controlli severi, rigidi e costanti, risultano prive di effettività. Ritiene peraltro che in parallelo sarebbe stato opportuno fissare misure agevolative a favore di chi, in materia, segue e rispetta la legge.
  Conclude evidenziando come si tratti di un ennesimo «pasticcio» da parte del Governo e per tale motivo annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore mentre raccomanda l'approvazione della proposta di parere alternativo a sua firma.

  Emma PAVANELLI (M5S), annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Osserva che il decreto, che riguarda prevalentemente la materia dell'agricoltura che non rientra tra il perimetro di interesse della X Commissione, tratta anche alcune tematiche di interesse di quest'ultima, ma in maniera non soddisfacente. Fa riferimento, in particolare, alle norme afferenti l'Ilva, in cui si manifesta in maniera evidente il disorientamento del Governo circa la strategicità dell'acciaio come asset per il Paese. Rammenta che nel corso della scorsa legislatura vi è stato un forte impegno da parte del Governo, collegato ad importanti obiettivi contenuti nel PNRR, di inserire l'Ilva all'interno di un processo di transizione ecologica. Nel ricordare la centralità dell'impianto per le famiglie e i lavoratori di una città intera, ribadisce come sia necessario intervenire in maniera strutturale per consentire di lavorare in un ambiente sicuro e salubre. Rileva che tutto ciò manca nel testo in esame, da cui non emergono interventi concreti e soprattutto un quadro chiaro su quale sia il destino dell'impianto e, in generale, dell'acciaio, sottolineandone la rilevanza per la Commissione anche alla luce del decreto-legge sulle materie prime critiche in corso di esame.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, pone in votazione la proposta di parere del relatore e ricorda che l'approvazione di quest'ultima precluderà il voto sulla proposta di parere alternativa.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1), risultando quindi preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Alleanza verdi e sinistra.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.
C. 1915 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Salvatore Marcello DI MATTINA (LEGA), relatore, espone in sintesi i contenuti del Pag. 99provvedimento in titolo. Illustra che l'intesa è finalizzata all'individuazione di una cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione fra Italia e India per la difesa e la sicurezza, mettendo a frutto la complementarità e interdipendenza tra i due Paesi in vari settori strategici, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi – in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale – ed in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e gli obblighi assunti a livello internazionale.
  Rileva che l'Accordo è composto da un breve Preambolo e da 13 articoli.
  Evidenzia che l'articolo 1 disciplina la cooperazione tra le Parti in base ai princìpi di eguaglianza, reciprocità, mutuo interesse, rispetto reciproco della sovranità e dell'integrità territoriale. Rammenta che l'Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
  Rappresenta che l'articolo 2 illustra le aree e le modalità di gestione della cooperazione tra i due Paesi. La collaborazione riguarda ogni settore di interesse comune per le Parti, fra cui la politica di sicurezza e di difesa, ricerca e sviluppo, la formazione militare e la cooperazione industriale per la difesa, compresa la stipulazione di accordi di collaborazione tra imprese (joint venture).
  Osserva poi che l'articolo 3 definisce la competenza dei rispettivi Ministri della difesa per l'esecuzione e attuazione dell'Accordo, anche attraverso consultazioni bilaterali.
  Sottolinea che l'articolo 4 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo.
  Segnala che l'articolo 5 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati in relazione alle attività svolte secondo l'Accordo attraverso il mutuo accordo, senza fare riferimento a Parti o entità terze.
  Fa presente che l'articolo 6 regola la cooperazione in materia di armamenti, munizioni, armi e sensori. In base a tale disposizione, le Parti possono cooperare nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione, nella manutenzione, nella vendita, nelle consulenze e in qualsiasi altra attività concordata reciprocamente per quanto riguarda gli equipaggiamenti di difesa, i sistemi, le piattaforme, i pezzi di ricambio, l'hardware, il software e qualsiasi altra questione tecnica o commerciale concordata reciprocamente. Aggiunge che le Parti si impegnano, altresì, a non riesportare il materiale acquisito senza il previo consenso della Parte che lo ha originariamente fornito.
  Riferisce che l'articolo 7, di particolare interesse per la Commissione, impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti di quanto sviluppato in conformità all'Accordo, nel rispetto delle legislazioni nazionali, degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti nonché, per l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. Precisa, inoltre, che nessuna informazione relativa a una persona fisica o che ne consenta l'identificazione sarà trasmessa a terzi o trattata in modo incompatibile con le finalità concordate, senza il previo consenso scritto della parte cedente.
  Rileva che l'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose cui una delle Parti abbia apposto una classifica di segretezza, specificandone il loro utilizzo. Specifica poi che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o altra Autorità designata dalle Parti.
  Osserva che l'articolo 9 conferisce ai Ministeri della difesa delle due Parti la possibilità di sottoscrivere intese supplementari negli ambiti coperti dalle disposizioni del citato Accordo.
  Evidenzia che l'articolo 10 stabilisce che eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o applicazione dell'Accordo verrannoPag. 100 risolte tramite consultazioni tra le Parti.
  Sottolinea che l'articolo 11 regola l'entrata in vigore dopo l'espletamento delle procedure nazionali di ratifica.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 12 prevede la possibilità di emendare l'Accordo attraverso il reciproco consenso della Parti.
  Fa presente che l'articolo 13 stabilisce, infine, che l'Intesa in esame resti in vigore per un periodo indeterminato, salvo recesso di una delle Parti.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, riferisce che esso si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione; l'articolo 3 dispone in merito agli oneri finanziari; l'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
C. 1937 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Novo Umberto MAERNA (FDI), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo. Riferisce che il testo, composto di 13 articoli, reca alcune disposizioni di interesse della X Commissione sulle quali si concentrerà, mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
  In primo luogo richiama quanto previsto all'articolo 8 il quale provvede a modificare l'assetto organizzativo delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO2. Sono istituiti due nuovi organi autonomi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE): il Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 (Comitato CCS) e la Segreteria tecnica CCS (dall'acronimo dell'inglese Carbon Capture and Storage) e ne sono disciplinati i compiti, la composizione, il funzionamento, la nomina dei membri e i relativi compensi. In particolare, precisa che il comma 2 dispone che, nelle more dell'effettiva implementazione della riorganizzazione delle strutture prevista dal comma 1, lettera a), le funzioni di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS e il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attività è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS), con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Segnala che l'articolo 9 destina 70 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2025 e il 2027, per il completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli, e 50 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2027 e il 2029, a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.
  Rileva che l'articolo 10, ai commi da 1 a 4, introduce un nuovo strumento finanziario, nell'ambito del fondo rotativo di cui alla legge n. 394 del 1981, specificatamente dedicato alle imprese che operano in Africa. Specifica che per tale nuovo strumento è previsto l'impiego di fondi fino a un massimo di 200 milioni, a valere però sulle risorse già presenti nel fondo rotativo. Segnala poi che sono ammessi cofinanziamenti a fondo perduto, nella misura fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi (fino al 20 per cento per le imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno). Osserva che il comma 5 riguarda il procedimento di concessione dei finanziamenti per sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei. Rammenta che il comma 6 dispone che i finanziamenti erogatiPag. 101 dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 5 sono assistiti dalla garanzia dello Stato nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2024, in misura pari all'80 per cento per singolo intervento. Evidenzia che l'istruttoria, ai fini dell'ammissione degli interventi, è svolta da Cassa depositi e prestiti S.p.a. che, in caso di esito favorevole, approva l'intervento e dà comunicazione a un Comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione del Piano Mattei (comma 7). Rappresenta che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, viene definita la determinazione dell'orientamento strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, da destinare a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei (comma 11). Infine, sottolinea che il comma 12 rifinanzia per euro 50 milioni per l'anno 2024 del Fondo rotativo per operazioni di venture capital.
  Fa presente, infine, che l'articolo 13 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge in esame il 30 giugno 2024.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.45.