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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2024
345.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 16

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 luglio 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato all'economia e alle finanze, Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 11.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023.
C. 1951 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024.
C. 1952 Governo.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli).

Pag. 17

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 luglio 2024.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del Regolamento, la Commissione è chiamata a concludere l'esame del disegno di legge C. 1951, recante il «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023» e del disegno di legge C. 1952, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024», con particolare riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, nonché allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8). Ricorda che, nella seduta precedente, il relatore, onorevole Sbardella, ha illustrato il contenuto dei provvedimenti. Avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge C. 1952, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023.
  Chiede quindi al relatore di formulare le proposte di relazione, iniziando da quella relativa al disegno di legge C. 1951, recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023», e passando successivamente a quella relativa al disegno di legge C. 1952, recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024».

  Luca SBARDELLA (FDI), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1951 (vedi allegato 1).

  Federico FORNARO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del Partito democratico sulla proposta di relazione sul disegno di legge C. 1951.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore sul disegno di legge C. 1951, recante «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023», e nomina l'onorevole Sbardella relatore per la I Commissione presso la V Commissione.

  Luca SBARDELLA (FDI), relatore, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge C. 1952, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, nonché allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) (vedi allegato 2).

  Federico FORNARO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito democratico sulla proposta di relazione sul disegno di legge C. 1952.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore sul disegno di legge C. 1952 recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024», con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, nonché allo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8), e nomina l'onorevole Sbardella relatore per la I Commissione presso la V Commissione.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che le relazioni approvate saranno trasmesse alla Commissione Bilancio.

  La seduta termina alle 11.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 17 luglio 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE.
Atto n. 165.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Pag. 18

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 giugno 2024.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Nel rammentare che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 27 luglio prossimo, fa presente che, al momento dell'assegnazione, la richiesta non era corredata dei previsti pareri del Garante per la protezione dei dati personali e della Conferenza unificata.
  Avverte che in data 16 luglio 2024 è pervenuto il parere della Conferenza unificata e che tuttavia la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente prima che sia trasmesso anche il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  Ricorda inoltre che nella seduta precedente la relatrice, onorevole Kelany, ha svolto la relazione illustrativa del provvedimento.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance..
Atto n. 169.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Rammenta che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 1° agosto prossimo.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (Atto n. 169).
  Segnala quindi che lo schema in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, in base al quale l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Come previsto dalla medesima disposizione, la proposta spetta al Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo n. 29 del 1993 (recante razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego) e di specifici criteri, tra i quali, viene incluso il riordino degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione.
  Come riportato nella relazione tecnica che accompagna lo schema in esame, la necessità di rivedere l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro risiede nell'esigenza di adeguarla all'ampia riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, tenendo conto inoltre delle modifiche normative sopravvenute. Si richiama in particolare l'incremento di 2 Pag. 19milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, delle risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero, disposto dall'articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024). Si rammenta inoltre che il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56) al comma 8 dell'articolo 8 ha istituito, nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto, un posto aggiuntivo di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.
  Quanto al contenuto dello schema in esame, fa presente che l'articolo 1 reca le definizioni, che rispetto al regolamento vigente sono aggiornate alla luce della nuova denominazione del Ministero, introdotta dall'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173.
  L'articolo 2, nel confermare i vigenti Uffici di diretta collaborazione, vi aggiunge l'Ufficio del Consigliere diplomatico, laddove nel regolamento attuale (articolo 5, comma 1) è previsto che un consigliere diplomatico e un suo vice possano far parte dell'Ufficio di gabinetto. Inoltre le segreterie dei Sottosegretari di Stato vengono esplicitamente ricomprese nell'elenco degli Uffici di diretta collaborazione. Come già previsto, gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza tra obiettivi e risultati. Viene inoltre esplicitamente disposto che i Capi degli Uffici, ivi compreso il Segretario particolare del Ministro, sono nominati dal Ministro con proprio decreto per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.
  Evidenzia quindi che l'articolo 3 illustra i compiti istituzionali dell'Ufficio di Gabinetto, confermando quelli individuati nel vigente regolamento (coordinamento e cura dei rapporti con gli altri soggetti istituzionali, supporto circa la destinazione di risorse finanziarie, supervisione delle funzioni di comunicazione istituzionale del Ministro). Il Capo di Gabinetto è scelto fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonché fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità tecniche e professionali di elevato grado, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate. La novità è rappresentata dall'attribuzione al Capo dell'Ufficio di gabinetto del potere di organizzare gli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, di assegnare il personale e le risorse finanziarie e strumentali, prerogative che nel testo vigente sono attribuite al Ministro su proposta del Capo di gabinetto. Viene innovata anche la disciplina dei possibili vice capi, individuando specifici requisiti professionali, attribuendo l'eventuale nomina al Ministro (su proposta del Capo dell'ufficio) – e non direttamente al Capo dell'Ufficio come attualmente previsto – e stabilendo un numero massimo di due vice. Viene individuato, inoltre, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, ai sensi del citato articolo 8, comma 8, del decreto-legge n. 19 del 2024, un posto di funzione dirigenziale di livello generale con compiti di studio e di analisi, nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto.
  Segnala che l'articolo 4 disciplina la Segreteria del Ministro, che assicura il supportoPag. 20 all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo a coordinarne gli impegni, nonché a predisporre ed elaborare quanto necessario per i suoi interventi, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attività istituzionale e i rapporti politici del medesimo. Della Segreteria fa parte il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali del Ministro con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare sono scelti anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.
  Fa presente che l'articolo 5 disciplina l'Ufficio legislativo, stabilendone i compiti, e i criteri di scelta del titolare. L'Ufficio è responsabile, in particolare, dell'attività legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del Ministero con la collaborazione delle strutture del Ministero attraverso lo studio, l'elaborazione, la valutazione dei costi della regolazione, l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, garantendo la qualità del linguaggio normativo, lo snellimento e la semplificazione normativa. La disposizione prevede che il Ministro, su proposta dello stesso, possa nominare, con proprio decreto, fino a due vice capi dell'Ufficio legislativo, che – analogamente a quanto avviene per il Capo dell'Ufficio – sono scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni dotati di elevata professionalità ed esperienza, professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche nonché fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di elevata e comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. Nell'ambito dell'Ufficio legislativo è incardinato il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea, istituito ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 234 del 2012.
  Segnala che l'articolo 6 individua le funzioni della Segreteria tecnica del Ministro, che svolge attività di supporto conoscitivo, specialistico e tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero, in raccordo con gli uffici dello stesso. Il Capo della Segreteria tecnica può essere scelto anche tra persone estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, in possesso comunque di comprovati titoli professionali e competenze adeguate alle funzioni da svolgere.
  Evidenzia che l'articolo 7 illustra le funzioni dell'Ufficio Stampa al quale è preposto il Capo dell'Ufficio stampa, scelto dal Ministro tra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi e imprese pubbliche, in possesso di specifica capacità e comprovata esperienza nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, iscritti all'albo nazionale dei giornalisti, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del 2001. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa, con particolare riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e sviluppa, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale. Il Ministro può altresì nominare un portavoce, anche esterno all'amministrazione, dotato della necessaria professionalità, nell'ambito del contingente complessivo di 100 unità (di cui al successivo articolo 12, comma 1) che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
  L'articolo 8 disciplina le funzioni del Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo europeo e Pag. 21internazionale, promuove e assicura la partecipazione del Ministro alle attività degli Organismi internazionali ed europei e cura le relazioni internazionali. Il Consigliere diplomatico è scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione.
  Fa presente che l'articolo 9 prevede che l'Ufficio rapporti internazionali e del cerimoniale curi i rapporti del Ministro con le istituzioni internazionali collegate alle attività del Ministero e svolga funzioni di supporto per l'organizzazione di incontri, convegni e missioni internazionali, in collaborazione con l'Ufficio per la stampa e la comunicazione. L'Ufficio cura, altresì, tutte le attività relative alla funzione di cerimoniale nei confronti delle istituzioni interne, europee ed internazionali che riguardano la persona del Ministro e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro stesso e dei Sottosegretari di Stato. Il Capo dell'Ufficio è scelto fra soggetti anche esterni alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.
  L'articolo 10 conferma il contenuto dell'attuale regolamento con riferimento alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, che sono tenute a garantire il necessario raccordo con le strutture del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale. A ciascuna Segreteria, oltre al Capo della Segreteria, scelto anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni, sulla base di un rapporto fiduciario, sono assegnate fino a un massimo di otto unità di personale.
  L'articolo 11 disciplina il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) – istituito presso il Ministero ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – costituito in forma monocratica (anziché collegiale come attualmente previsto), con l'ausilio di una struttura di supporto, con un contingente di personale non superiore a cinque unità del ruolo del Ministero, incluso il responsabile, nominato con determinazione dell'Organismo, tra i dipendenti dell'Amministrazione in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance. Il contingente della struttura di supporto è aggiuntivo rispetto al contingente complessivo degli Uffici di diretta collaborazione di 100 unità, di cui al successivo articolo 12. Con riguardo ai compiti e alle funzioni dell'organismo, lo schema in esame rimanda a quanto previsto dal medesimo articolo 14 del citato decreto legislativo. Ricorda pertanto che ai sensi di tale disposizione l'organismo è chiamato tra l'altro a monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione e della trasparenza e integrità dei controlli interni e a elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso, comunicando tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica. Viene inoltre rimodulato il trattamento economico del titolare dell'organo monocratico, individuandolo in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del solo trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad un ufficio dirigenziale generale. Per il personale della struttura tecnica di supporto, si prevede espressamente l'applicazione del trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.
  Evidenzia che l'articolo 12 contiene le maggiori novità. Innanzitutto, si prevede un incremento del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, che dalle attuali 75 unità è aumentato a 100 unità al quale si aggiunge quello previsto per le Segreterie dei sottosegretari e per l'OIV, nonché quello per i responsabili degli uffici. Nell'ambito di tale contingente, è inoltre aumentato da 15 a 20 il limite massimo previsto per il personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, mentre è aumentato da 15 a 28 il limite massimo per la nomina di esperti e consulenti con contratti di collaborazione. In aggiunta al predetto contingente, si prevede la possibilità che siano chiamati a collaborare con il Ministro un massimo di 5 consiglieri a Pag. 22titolo gratuito, oltre che la decadenza automatica di tutte le assegnazioni e di tutti gli incarichi entro trenta giorni dal giuramento del nuovo ministro, in mancanza di conferma.
  L'articolo 13 regola il trattamento economico dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e di altri componenti. In particolare, nel contesto delle nuove disponibilità di spesa, si registrano due incrementi di retribuzione: la previsione che il trattamento economico fondamentale per il Capo di gabinetto non può essere superiore a quello spettante ai capi dipartimento (comma 1, lettera a)), laddove nel testo vigente non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti generali; la previsione che l'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato per i dirigenti non generali non può essere superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione (comma 4), laddove nel testo vigente non può essere superiore al cinquanta per cento della stessa. Segnalo inoltre che, con riferimento ai responsabili e agli altri componenti degli Uffici che siano dipendenti pubblici, il Consiglio di Stato rileva favorevolmente che nello schema di decreto (articolo 13, comma 2) si è provveduto ad un arricchimento della disciplina dell'emolumento accessorio rispetto a quella vigente sia richiamando espressamente la normativa in tema di limiti retributivi, sia individuando misure massime differenziate in ragione dei diversi livelli di responsabilità.
  L'articolo 14 conferma il contenuto della regolamentazione vigente, secondo cui la gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita alla responsabilità del Capo di Gabinetto.
  Segnala che l'articolo 15 modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 (regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), al fine di renderlo coerente con la richiamata istituzione, in aggiunta all'attuale dotazione organica, di un posto di funzione dirigenziale di livello generale. Vengono pertanto rideterminate corrispondentemente le posizioni di livello dirigenziale generale, e dunque la dotazione organica del personale sezione agricoltura viene incrementata complessivamente di una posizione.
  L'articolo 16, infine, dispone l'abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio di ministri del 5 dicembre 2019, n. 180, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento e contiene la clausola di invarianza di spesa.

  Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
Atto n. 177.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Nazario PAGANO, presidente, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.
  Nel rammentare che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il 17 agosto prossimo, fa presente che la richiesta non è corredata dei prescritti pareri del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale e che pertanto la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Pag. 23

  Edoardo ZIELLO (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
  Fa presente preliminarmente che lo schema in esame è adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15) che conferisce al Governo una delega – da esercitarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge – per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento UE 2022/868 relativo alla governance europea dei dati, dettando principi e criteri direttivi specifici. Si prevede che il decreto legislativo sia adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale.
  Rammenta altresì che l'articolo 17 della legge di delegazione europea rinvia all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per definire le procedure per l'esercizio della delega e che sulla base di tali procedure la Commissione Affari costituzionali è tenuta ad esprimersi entro il 17 agosto 2024. Al proposito segnala che il citato termine per l'espressione del parere parlamentare viene a scadere successivamente alla scadenza del termine di delega (10 luglio 2024) e dunque, per effetto dello «scorrimento dei termini» necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare, previsto dal comma 3 del citato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, lo stesso termine di delega è prorogato di tre mesi. Segnala inoltre che il medesimo articolo 31 prevede anche che il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi dei decreti legislativi (come dovrebbe essere il caso dello schema di decreto legislativo in esame, in forza del criterio direttivo di cui al comma 2, lettera f) dell'articolo 17 della legge di delegazione) ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera e al Senato. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
  Quanto al contenuto del regolamento (UE) 2022/868, segnala che esso ha l'obiettivo di migliorare le condizioni per la condivisione dei dati nel mercato interno, creando un quadro armonizzato per gli scambi di dati e stabilendo alcuni requisiti di base per la governance dei dati, prestando particolare attenzione a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri. Il regolamento disciplina quindi le condizioni per: il riutilizzo di determinate categorie di dati detenuti da enti pubblici; il controllo dei soggetti che forniscono servizi di intermediazione dei dati; la registrazione dei soggetti che raccolgono e trattano i dati messi a disposizione a fini altruistici. A tale ultimo proposito, segnala che per altruismo dei dati si intende la condivisione volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per la messa a disposizione per obiettivi di interesse generale Tali disposizioni sono immediatamente applicabili e non necessitano di recepimento da parte degli ordinamenti interni, ad eccezione della designazione da parte degli Stati membri di uno o più organismi competenti per l'applicazione di alcune disposizioni e dell'individuazione di sanzioni per la violazione di taluni obblighi recati dal regolamento.
  Oggetto del provvedimento in esame è appunto il recepimento di questi ultimi due aspetti del regolamento. In particolare, in applicazione degli articoli 7, 13 e 23 del regolamento (UE) 2022/868, oggetto dello schema è l'individuazione dell'autorità nazionale competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati e degli organismi competenti per specifici settori che assistono gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso a specifiche categorie di dati, individuate dall'articolo 3 del regolamento medesimo nonché la definizione della disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (articolo 1, Pag. 24comma 1). Una norma generale di salvaguardia fa salve le disposizioni specifiche in materia di protezione dei dati personali nonché le competenze del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previste a legislazione vigente (articolo 1, comma 2).
  Di conseguenza, l'articolo 2 designa l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) sia quale autorità competente allo svolgimento delle attività relative alla procedura di notifica per i servizi di intermediazione dei dati, sia quale autorità competente alla registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati (comma 1). Come specificato dal comma 2 dell'articolo 2, tale attività deve svolgersi in maniera imparziale, trasparente, coerente, affidabile e tempestiva, salvaguardando, nell'esercizio della propria attività, la concorrenza leale e la non discriminazione, ed in conformità degli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 26 del regolamento. Il medesimo comma 2 prevede inoltre che l'Agenzia per l'Italia digitale operi in stretta e leale collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali, anche mediante stipula di convenzioni non onerose. Ai sensi del comma 3, all'AgID è demandata l'adozione, mediante propri provvedimenti – sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di rispettiva competenza – di norme tecniche e organizzative volte ad agevolare l'altruismo dei dati nonché a stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale. Viene, altresì, attribuito all'AgID un potere di monitoraggio e controllo degli adempimenti prescritti dal regolamento ed in particolare di quelli relativi ai requisiti applicabili ai servizi di intermediazione dei dati, di cui al Capo III del regolamento (comma 4) e all'altruismo dei dati, di cui al Capo IV del regolamento (comma 5).
  Segnala che l'articolo 3, comma 1, in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento, designa l'AgID quale organismo competente per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo delle categorie di dati protetti (per motivi di riservatezza e di protezione di dati personali) e per concedere l'accesso per il riutilizzo delle categorie dei dati protetti. L'AgID è anche individuata, dal comma 2 dell'articolo 3, quale sportello unico competente a fornire informazioni sulle condizioni e le tariffe del riutilizzo, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 8 del regolamento. Inoltre, l'Agenzia provvede all'implementazione del punto d'accesso unico garantito dal catalogo nazionale dei dati aperti.
  L'articolo 4 reca una specifica disciplina sanzionatoria per le nuove ipotesi di violazioni degli obblighi in materia di trasferimento dei dati ai sensi dell'articolo 34 del regolamento. Sono in particolare sanzionate le violazioni degli obblighi in materia di: trasferimento di dati non personali a Paesi terzi (a norma dell'articolo 5, paragrafo 14, e dell'articolo 31 del regolamento); notifica per i fornitori di servizi di intermediazione dei dati (a norma dell'articolo 11 del regolamento); notifica delle condizioni per la fornitura di servizi di intermediazione dei dati (a norma dell'articolo 12 del regolamento); notifica delle condizioni per la registrazione come organizzazione per l'altruismo dei dati – riconosciuta a norma degli articoli 18, 20, 21 e 22 del regolamento – da parte dei fornitori di servizi di intermediazione dei dati e delle organizzazioni per l'altruismo dei dati.
  Le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere determinate per i soggetti privati, da un minimo di euro 10.000 fino a un massimo di euro 100.000 ovvero, per le imprese, fino al 6 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente. In proposito, la relazione illustrativa afferma che la sanzione del 6 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente sarà prevista se superiore a 100.000 euro annui, specificazione non presente nel testo della disposizione.Pag. 25
  Fa presente che, ai sensi del comma 2, le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e devono tenere conto di una serie di criteri, tra i quali la natura, la gravità, l'entità e la durata della violazione. Ai sensi del comma 3, l'AgID – con una o più determinazioni, adottate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto – può specificare, laddove necessario, i criteri per la determinazione degli importi sanzionatori e misure idonee a garantirne l'effettività, la proporzionalità, la dissuasività e l'applicazione. Si prevede infine al comma 4 l'applicazione delle norme generali in materia di sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Secondo il medesimo comma, i proventi delle sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati nella misura del 50 per cento all'AgID e per la restante parte al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
  L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria (come stabilito dall'articolo 17, comma 3 della norma di delega), prevedendo che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto, come specificato nella relazione tecnica, le attività connesse al provvedimento, di natura del tutto ancillare rispetto a quelle già svolte da AgID.

  Nazario PAGANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 17 luglio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.40.