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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 luglio 2024
346.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 14

AUDIZIONI INFORMALI

  Giovedì 18 luglio 2024.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di «Modifiche alla Parte II della Costituzione», di Massimo Luciani, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma «Sapienza» (in videoconferenza) e Claudio De Fiores, professore di diritto costituzionale presso l'Università della Campania «Luigi Vanvitelli».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.05 alle 9.50.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di «Modifiche alla Parte II della Costituzione», di Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Roma «Sapienza», Francesco Pallante, professore di diritto costituzionale presso l'Università di Torino (in videoconferenza) e Giovanni Guzzetta, professore di diritto pubblico presso l'Università di Roma Tor Vergata.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 11.20.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di «Modifiche alla Parte II della Costituzione», di Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza politica presso l'Università di Bologna (in videoconferenza), Ines Ciolli, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma «Sapienza» (in videoconferenza) e Laura Ronchetti, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università del Molise.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.25 alle 12.25.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 1354 cost. Boschi e C. 1921 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in materia di «Modifiche alla Parte II della Costituzione», di Carla Bassu, professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi di Sassari (in videoconferenza), Fulco Lanchester, professore emerito di diritto costituzionale italiano e comparato presso Università di Roma «Sapienza», Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano Statale (in videoconferenza), Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale e pubblico presso l'Università degli studi di Napoli «Federico II», Gianluca Passarelli, professore di scienza politica presso l'Università degli Studi di Roma «Sapienza» e Elena Bindi, professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso Università degli studi di Siena.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 18 luglio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 17.25.

Sui lavori del Comitato.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, osserva che in pendenza di procedimenti successivi alla votazione sulla questione di fiducia il Comitato è solito esprimere il parere solo in relazionePag. 15 a provvedimenti urgenti o in scadenza. Si domanda quindi quale sia la ragione della convocazione del Comitato sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 89 del 2024. Inoltre, per quanto riguarda il secondo provvedimento all'ordine del giorno del Comitato, rileva che il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante «Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie», non è stato ancora incardinato presso la Commissione competente in sede referente e si chiede dunque a che titolo il Comitato possa già esprimere un parere.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente alla collega che il disegno di legge C. 1937 di conversione del decreto-legge n. 89 del 2024 è previsto nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Per quanto riguarda invece il disegno di legge C. 1975, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 73 del 2024, evidenzia che il provvedimento è stato assegnato dal Presidente della Camera, in sede referente alla XII Commissione, e, in sede consultiva, tra le altre, alla I Commissione Affari costituzionali. Sottolinea dunque la correttezza della convocazione del Comitato permanente per i pareri della I Commissione.

  Alessandro URZÌ (FDI) dichiara di comprendere la domanda della collega ed apprezza il chiarimento del Presidente, rilevando come la procedura in atto sia stata seguita in tante occasioni analoghe.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) sottolinea di non conoscere, in questo momento, quale sia il parere da esprimere sul c.d. decreto-legge «Liste d'attesa», rilevando come non sia stato ancora possibile leggerne il testo appena approvato dal Senato. Chiede dunque che si stabilisca un principio, per chiarire come debba procedersi in questi casi.

  Luca SBARDELLA, presidente, preso atto delle osservazioni dell'onorevole Bonafè con riferimento al decreto-legge «Liste d'attesa», rinvia al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
C. 1937 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VIII Commissione, il disegno di legge C. 1937 di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport».

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, ricorda che il decreto-legge in conversione, composto da 13 articoli e un allegato, presenta misure urgenti in materia edilizia e urbanistica.
  Procedendo alla sintetica descrizione dei contenuti del decreto-legge, e rinviando per ogni approfondimento alla documentazione predisposta dal Servizio studi, fa presente che il Capo I del provvedimento d'urgenza, composto dagli articoli da 1 a 9, è relativo alle infrastrutture di interesse strategico.
  In particolare, l'articolo 1 introduce una disciplina di aggiornamento dei piani economico-finanziari relativi alle società concessionarie autostradali con periodo regolatorio in scadenza nel corso dell'anno 2024, prevedendo alcune modifiche normative volte a ridurre i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi.
  L'articolo 2 reca una serie di novelle finalizzate a precisare il perimetro applicativo di alcune disposizioni del decreto-Pag. 16legge n. 35 del 2023, sulle attività propedeutiche alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (cosiddetto Ponte sullo Stretto). Sono, in particolare, introdotte disposizioni volte a: chiarire le modalità di approvazione degli atti aggiuntivi alla convenzione di concessione; aggiornare le modalità di approvazione del progetto esecutivo; esplicitare che il costo del progetto deve comunque risultare coerente con le risorse disponibili a legislazione vigente; chiarire alcuni profili relativi alla variazione dei prezzi; prevedere che la quantificazione dell'importo aggiornato del contratto con il contraente generale sia sottoposto ad asseverazione da parte di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale; precisare che l'approvazione, da parte del CIPESS, delle osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal MIT, delle eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di VIA, del progetto definitivo e di altri documenti dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2024; specificare che la società concessionaria può avvalersi di distacchi di personale da parte delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
  L'articolo 3 reca disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari, prevedendo l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019, nonché a quelli individuati nell'Allegato I al decreto-legge in esame, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge. La norma disciplina i criteri nel rispetto dei quali è predisposto il piano di razionalizzazione, consistenti nella riduzione del numero dei commissari, l'individuazione di eventuali lotti funzionali aggiuntivi, la revoca dei commissari nominati tenuto conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti, e la nomina di nuovi commissari, sulla base di esigenze di razionalizzazione dell'azione amministrativa dei commissari straordinari. La disposizione, inoltre, demanda ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, il compito di individuare le opere della rete TEN-T per cui si renda necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, e dispone che tali commissari siano individuati nell'ambito del personale dirigenziale di RFI S.p.a. e ANAS S.p.a. Infine, si prevede l'istituzione presso il MIT, e la conseguente disciplina, dell'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri.
  L'articolo 4 consente al Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia di conferire incarichi di livello dirigenziale generale, stipulare contratti di collaborazione e deliberare il bilancio del primo esercizio finanziario, al fine di rafforzare la capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la laguna di Venezia. Il medesimo Presidente può inoltre avviare procedure straordinarie di mobilità volontaria, a cui può partecipare il personale in organico presso amministrazioni pubbliche. All'ultimo comma si prevede inoltre un contributo straordinario di 750.000 euro, per il 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.
  L'articolo 5 autorizza, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, un finanziamento complessivo di 393 milioni per il periodo 2024-2034, per consentire il celere avvio dei lavori di realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, e una spesa di 150 milioni per l'anno 2024, per la messa in sicurezza e l'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera. Vengono inoltre prorogati al 31 dicembre 2024 i termini per l'aggiudicazione degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po. Al finanziamento della spesa si provvede mediante residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito presso il Ministro delle infrastrutture. Si dispone, inoltre, l'apertura di una contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ed una autorizzazione di spesa pari a 20 milioni di Pag. 17euro per l'anno 2024 finalizzata alla realizzazione dell'intervento «Livorno – Caserma Tuscania – Sede del Gruppo intervento speciale (I° Lotto)».
  L'articolo 6 prevede che, al ricorrere di determinate circostanze, sia possibile autorizzare l'erogazione delle somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali ovvero per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento degli stessi mutui, al fine di assicurare il completamento delle opere ammesse al contributo o destinatarie dei mutui.
  L'articolo 7 reca diverse misure per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel Sito di Interesse Nazionale Cogoleto-Stoppani. In particolare, si prevede la nomina di un commissario straordinario che subentra in tutti i rapporti al prefetto di Genova, dotato di speciali poteri derogatori e di personale, al fine di attuare una serie di interventi, da prevedersi in uno specifico atto di programmazione finalizzato alla valorizzazione delle aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A. sito nel comune di Cogoleto. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza della falda e di assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.
  L'articolo 8 provvede a modificare l'assetto organizzativo delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO2. A tal fine istituisce due nuovi organi autonomi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE): il Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 (Comitato CCS) e la Segreteria tecnica CCS (dall'acronimo dell'inglese Carbon Capture and Storage) e ne disciplina i compiti, la composizione, il funzionamento, la nomina dei membri e i relativi compensi.
  L'articolo 9 destina 70 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2025 e il 2027, per il completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli, e 50 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2027 e il 2029, a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.
  Segnala poi che il Capo II del decreto-legge, composto dall'articolo 10, è relativo ad investimenti di interesse strategico e detta, in particolare, misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane. L'articolo 10, in particolare, ai commi da 1 a 4 introduce un nuovo strumento finanziario, nell'ambito del fondo rotativo di cui alla legge n. 394 del 1981, specificamente dedicato alle imprese che operano in Africa. Per tale nuovo strumento è previsto l'impiego di fondi fino a un massimo di 200 milioni, a valere sulle risorse già presenti nel fondo rotativo. Sono ammessi cofinanziamenti a fondo perduto, nella misura fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi (fino al 20 per cento per le imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno). Sottolinea poi che lo stesso articolo 10, ai commi da 5 a 12, detta disposizioni concernenti il procedimento di concessione dei finanziamenti per sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del c.d. Piano Mattei. In particolare, autorizza Cassa depositi e prestiti S.p.A. a concedere finanziamenti, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2024, sotto qualsiasi forma, anche mediante strumenti di debito subordinato e anche congiuntamente al finanziamento bancario o di altre istituzioni finanziarie, prioritariamente a favore di imprese stabilmente operative in Stati del Continente africano, in coerenza con detto Piano. Tali finanziamenti sono assistiti dalla garanzia dello Stato nel limite massimo di 400 milioni, in misura pari all'80 per cento per singolo intervento. Il decreto-legge disciplina l'istruttoria, la sottoscrizione del finanziamento e la relazione sull'andamento degli interventi finanziati, oltre a provvedere alla copertura finanziaria. Si prevede inoltre l'adozione di un DPCM, di concerto con il MAECI, per determinare Pag. 18l'orientamento strategico e le priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, da destinare a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei. Infine, si rifinanzia per euro 50 milioni per l'anno 2024 il Fondo rotativo per operazioni di venture capital.
  Rileva che il Capo III, composto dal solo articolo 11, introduce misure urgenti per l'efficienza del procedimento penale, modificando in particolare gli articoli 610 e 611 del codice di procedura penale in materia di giudizio in cassazione. Le modifiche sono finalizzate a garantire maggiore efficienza del procedimento penale, in particolare attraverso una revisione dei tempi e delle modalità previste per le richieste di trattazione orale del ricorso.
  Fa presente, infine, che il Capo IV detta misure urgenti in materia di sport. In particolare, l'articolo 12 differisce dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025 il termine di decorrenza dell'abolizione del vincolo sportivo degli atleti, costituito dalle limitazioni alla libertà contrattuale per i tesseramenti già in atto al 30 giugno 2023 e operanti, dopo quest'ultima data, senza soluzione di continuità, anche mediante rinnovo.
  Da ultimo, l'articolo 13 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge n. 89 del 2024 il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Pertanto, il decreto-legge è entrato in vigore il 30 giugno 2024 e deve essere convertito in legge entro il 29 agosto 2024.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, sottolinea che il provvedimento interviene prevalentemente nei settori degli interventi infrastrutturali e dei contratti pubblici.
  In merito fa presente che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 16 del 2010, ha affermato che il settore delle infrastrutture non appare riconducibile a una specifica materia prevista dall'articolo 117 della Costituzione, in quanto per infrastrutture devono intendersi le opere finalizzate alla realizzazione di complessi costruttivi destinati ad uso pubblico, nei campi più diversi, che incidono su materie di competenza legislativa concorrente (governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, produzione trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica ai fini del reperimento e dell'impiego delle risorse), ma coinvolgono anche materie di competenza esclusiva dello Stato (come l'ambiente, la sicurezza e la perequazione delle risorse finanziarie).
  Con riferimento all'attività contrattuale della pubblica amministrazione, ricorda che, con la sentenza n. 401 del 2007, la Corte costituzionale ha precisato che, essendo funzionalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, essa si caratterizza per la esistenza di una struttura bifasica: al momento tipicamente procedimentale di evidenza pubblica, ascrivibile alla materia tutela della concorrenza, segue un momento negoziale riconducibile alla materia ordinamento civile, entrambe di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione.
  Segnala poi che, con riferimento a ulteriori specifiche disposizioni, assumono inoltre rilievo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela dell'ambiente» prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli articoli 7 ed 8 del decreto-legge (concernenti, rispettivamente, l'attuazione di interventi di bonifica nel Sito di Interesse Nazionale Cogoleto-Stoppani e la modifica dell'assetto organizzativo delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO2), nonché la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione in relazione all'articolo 4 (recante norme volte a rafforzare la capacità tecnica e amministrativa dell'Autorità per la laguna di Venezia). Nel provvedimento in esame viene in rilievo inoltre la competenza legislativa concorrente di Stato e regioni in materia di «valorizzazione dei Pag. 19beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», prevista dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: ciò in particolare per quanto riguarda la previsione dell'ultimo comma dell'articolo 4 – con cui si dispone la concessione di un contributo straordinario di 750.000 euro, per il 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. In proposito ricorda che la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni». Ulteriori disposizioni attengono alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione: in particolare, rammenta il contenuto dell'articolo 10, recante misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano, ricordando che la Corte costituzionale ha ricondotto a tale competenza tutti gli strumenti di politica economia relativi al sostegno delle imprese (richiama in particolare la sentenza n. 14 del 2004). Evidenzia altresì che nel provvedimento vengono in rilievo anche le competenze legislative concorrenti di Stato e regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica, previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, richiamando in particolare il disposto dell'articolo 9, che destina un finanziamento per il completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli. Fa presente che in proposito la Corte costituzionale ha evidenziato che «la ricerca scientifica deve essere considerata non solo una “materia”, ma anche un “valore” costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati» (richiama in particolare la sentenza n. 423 del 2004). Infine, rammenta, la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale» prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, oggetto dell'articolo 11, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio in cassazione, e la competenza legislativa concorrente di Stato e regioni in materia di «ordinamento sportivo» prevista dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione oggetto dell'articolo 12, concernente l'abolizione del vincolo sportivo degli atleti.
  A fronte di questo intreccio di competenze, fa presente che il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare: all'articolo 2, comma 1, lettera a), capoverso numero 1.1, è previsto che gli atti aggiuntivi alla convenzione stipulata con la società concessionaria Stretto di Messina S.p.a. sono assentiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria; l'articolo 3, comma 5, nel demandare ad uno o più decreti l'individuazione delle opere relative alla realizzazione della rete transeuropea dei trasporti per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, stabilisce che a tali commissari possono essere trasferite anche le funzioni commissariali già affidate ad un commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. DL sbloccacantieri); la disposizione precisa anche che ai nuovi commissari si applicherà anche l'articolo 4, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 32 del 2019, il quale a sua volta stabilisce che in relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locali, la nomina dei commissari straordinari sarà effettuata, ai soli fini dell'individuazione degli interventi, previa intesa con il presidente della regione interessata; all'articolo 7, comma 4, si prevede che il Commissario straordinario per la bonifica del sito Cogoleto-Stoppani possa nominare, d'intesa con il Presidente della regione Liguria, un subcommissario; all'articoloPag. 20 8, comma 1, lettera a), capoverso art. 4, comma 2, è previsto che il Comitato CCS (Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2) sia composto, fra gli altri, da un membro designato dalla Conferenza unificata; all'articolo 8, comma 1, lettera a), capoverso articolo 4, comma 5, lettera g), è previsto che la Segreteria tecnica CCS è composta, fra gli altri, da un membro designato dalla Conferenza unificata.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole, con una osservazione (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole con una osservazione del relatore.

  La seduta termina alle 17.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 18 luglio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 21.05.

DL 73/2024: Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.
C. 1975 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione, il disegno di legge C. 1975 approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, rileva che il provvedimento, composto da 8 articoli, è stato approvato dal Senato che vi ha introdotto significative modifiche.
  Segnala che l'articolo 1, allo scopo di governare le liste di attesa delle prestazioni sanitarie, in coerenza con l'obiettivo «Potenziamento del Portale della Trasparenza» previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), istituisce presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) la Piattaforma nazionale delle liste di attesa, di cui si avvale il Ministero della salute, diretta a realizzare l'interoperabilità con le piattaforme per le liste di attesa relative a ciascuna regione e provincia autonoma. L'AGENAS viene pertanto autorizzata al trattamento dei dati personali relativi alla gestione della Piattaforma (comma 1). Viene poi stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, i dati del flusso informativo del sistema «Tessera sanitaria», di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sono resi disponibili al Ministero della salute ed alla AGENAS con modalità da definirsi con il Protocollo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, di cui al comma 10 del citato articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003, con particolare riferimento ai dati in chiaro della ricetta del Servizio sanitario nazionale dematerializzata e ai dati pseudonimizzati riferiti alla spesa sanitaria che confluiscono nella dichiarazione dei redditi precompilata (730) nonché ai dati relativi alle prenotazioni resi disponibili dai centri unici di prenotazione (CUP) regionali (comma 2).
  È rimesso a un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sentita AGENAS e previo parere della Conferenza Stato-Regioni, l'adozione di specifiche linee guida per definire i criteri di realizzazione e di funzionamento della Piattaforma nazionale di cui al comma 1 e i criteri di interoperabilità tra la medesima Piattaforma e le piattaforme regionali (comma 3). Viene poi specificato al comma 4 che la Piattaforma opera in coerenzaPag. 21 con il «Modello nazionale di classificazione e stratificazione della popolazione», come sviluppato nell'ambito del Sub-investimento 1.3.2. della Missione 6 salute del PNRR. Ricorda a tale proposito che la Stratificazione della popolazione per profili di rischio, operata attraverso algoritmi predittivi, permette di differenziare le strategie di intervento per la popolazione e per la presa in carico degli assistiti sulla base del livello di rischio, di bisogno di salute e consumo di risorse. L'adozione di un modello di stratificazione comune su tutto il territorio nazionale, che come anticipato è uno degli obiettivi strategici del PNRR, permetterà lo sviluppo di un linguaggio uniforme per garantire equità di accesso ed omogeneità di presa in carico, consentendo di individuare interventi appropriati, sostenibili e personalizzati che vengono definiti nel Progetto di Salute del singolo paziente.
  Il medesimo comma 4 dell'articolo 1 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la definizione delle modalità con cui il modello è reso disponibile alle Regioni e alle province autonome. La Piattaforma persegue in particolare l'obiettivo di garantire l'efficacia del monitoraggio di livello nazionale (comma 5) in merito ad una serie di aspetti espressamente definiti (lettere da a) a g)). Viene inoltre previsto che a fronte di inefficienze o anomalie emerse a seguito del controllo delle agende di prenotazione, l'AGENAS può attuare meccanismi di audit nei confronti delle regioni nei cui territori insistono le aziende sanitarie titolari delle suddette agende, con finalità di verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa; a seguito di una modifica introdotta dal Senato, in relazione ai citati meccanismi di audit viene acquisito il preventivo parere della Conferenza Stato-Regioni (comma 6). Viene inserita infine la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendosi che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che l'AGENAS provvede alle attività di cui all'articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 7).
  Sottolinea poi che l'articolo 2 del provvedimento – oggetto di completa riformulazione durante l'esame da parte del Senato – istituisce presso il Ministero della salute l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, destinato a operare alle dirette dipendenze del Ministro della salute (comma 1). Il comma 2 prevede che l'Organismo possa esercitare il potere di accedere, a fini ispettivi, a una serie di strutture sanitarie per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione. A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, tale potere e le correlate verifiche e analisi sono circoscritti («nei limiti di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 31 dicembre 2004, n. 311»), dovendo avere riguardo alle esigenze della programmazione sanitaria nazionale, alla vigilanza sulla gestione delle unità sanitarie locali e sull'attuazione del piano sanitario nazionale, alla verifica dell'effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, dei livelli essenziali di assistenza, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa. Inoltre, si prevede che le risultanze dei controlli effettuati vengano comunicate alla figura del Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria, prevista dal successivo comma 5, che provvede a valutare i conseguenti interventi. Nello svolgimento delle suddette funzioni, l'Organismo può avvalersi anche del supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
  Come previsto dal comma 3, l'Organismo è costituito da un ufficio dirigenziale di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale; in relazione a tale previsione sono dettate disposizioni in tema di dotazione organica del Ministero della salute, conferimento di incarichi dirigenziali, reclutamento di personale, autorizzazioni di spesa, quantificazioni di oneri e relative coperture. Il successivo comma 4 reca la quantificazione degli oneri per le spese di missione, mentre i commi 5 e 6 Pag. 22contengono disposizioni integrative del testo originario del decreto, prevedendo l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome, dell'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, presieduta e coordinata dall'assessore alla sanità e composta da professionisti di area sanitaria e amministrativa coinvolti nella funzione. A tale unità centrale compete individuare il Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS), cui sono attribuiti le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali in termini di efficacia ed efficienza dell'assistenza sanitaria e quelli contenuti nel Piano regionale sulle liste d'attesa da adottare con validità annuale. Secondo il successivo comma 6, in caso di mancata individuazione del RUAS entro il termine prescritto o nel caso di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi del decreto in esame, l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria può esercitare i poteri sostitutivi in relazione ai compiti affidati, ai sensi del presente decreto, alle regioni e al RUAS. Il comma 7 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria, specificando che, ad eccezione dei commi 3 e 4, dall'attuazione dell'articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri.
  Rileva quindi che l'articolo 3 detta disposizioni per l'implementazione del sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie, prevedendo, al comma 1, l'obbligo per gli erogatori pubblici e privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali di afferire al Centro unico di prenotazione (CUP) regionale o infra-regionale, secondo le seguenti modalità, introdotte durante l'esame da parte del Senato: a) presa in carico della cronicità e della fragilità conseguenti a malattie croniche e degenerative e a malattie rare con programmazione diretta e senza intermediazione dell'assistito o chi per esso degli accessi alle prestazioni coerenti con il piano personalizzato di assistenza; b) prenotazione al CUP unico a valenza regionale da parte dell'assistito o chi per esso di prestazioni necessitate da sintomi, segni ed eventi di tipo acuto che richiedono un approfondimento diagnostico o terapeutico; c) accesso diretto per la malattia mentale e da dipendenze patologiche e per le prestazioni di assistenza consultoriale; d) accesso a chiamata all'interno di progetti di screening su popolazione bersaglio per la diagnosi precoce di patologie oncologiche o di altra natura cronico-degenerativa.
  Il comma 2 stabilisce che, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, la piena interoperabilità dei centri di prenotazione degli erogatori privati accreditati con i competenti CUP territoriali costituisce condizione preliminare, a pena di nullità, per la stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992. Rammenta che, nell'ambito della disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, la disposizione richiamata prevede che le regioni e le unità sanitarie locali definiscano accordi con le diverse strutture di ricovero e cura.
  Il comma 3 stabilisce che l'implementazione di una piena interoperabilità del sistema di prenotazione e di accesso alle prestazioni con il sistema dei CUP, da parte delle strutture sanitarie private accreditate, costituisce un nuovo specifico elemento di valutazione da parte delle regioni e delle province autonome nell'ambito delle procedure di rilascio per l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 e della relativa disciplina di attuazione di cui al decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022. Ricorda che l'articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992 stabilisce che le regioni rilasciano l'accreditamento istituzionale alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. Ai sensi del comma 3-bis, introdotto dal Senato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere un punteggio aggiuntivo, nelle procedure concorsuali per l'assunzione Pag. 23presso le predette amministrazioni, a favore del personale che ha prestato servizio allo svolgimento del servizio nazionale di supporto telefonico e telematico durante l'emergenza da COVID-19 (servizio di supporto alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 o interessate da un contatto con un soggetto positivo al medesimo virus).
  Il comma 4 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano promuovano l'attivazione di soluzioni digitali per prenotare l'appuntamento autonomamente e per il pagamento del ticket. Al successivo comma 4-bis, aggiunto durante l'esame da parte del Senato, si prevede che gli erogatori pubblici e gli erogatori privati accreditati ospedalieri e ambulatoriali devono garantire la piena trasparenze delle agende in ordine alle prenotazioni effettuate e ai relativi posti a disposizione per le singole prestazioni sanitari. Tale adempimento costituisce elemento contrattuale qualificante. Il comma 5 dispone l'attivazione da parte del CUP di un sistema di disdetta, finalizzato a ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione, per richiedere la conferma o la cancellazione delle prenotazioni, da effettuarsi almeno due giorni lavorativi prima dell'erogazione della prestazione, anche in modalità da remoto, nonché sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione, secondo le indicazioni tecniche contenute in linee di indirizzo omogenee a livello nazionale, adottate con decreto del Ministero della salute, previa intesa della Conferenza Stato-regioni. Il comma 6 stabilisce che l'inadempienza contrattuale da parte dei soggetti affidatari dello sviluppo del CUP di una regione, accertata definitivamente, costituisce illecito professionale grave ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti pubblici, con conseguente esclusione dalle gare avviate in qualsiasi regione e l'impossibilità per l'operatore economico di avvalersi dell'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici. Il comma 7, modificato dal Senato, precisa che nelle linee di indirizzo di cui al comma 5 sono altresì disciplinate le ipotesi nelle quali l'assistito, anche se esente, che non si presenta nel giorno previsto, senza giustificata disdetta, salvo casi di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, è tenuto al pagamento all'erogatore pubblico o privato accreditato della quota ordinaria di partecipazione al costo stabilita dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento per la prestazione prenotata e non usufruita.
  Il comma 8 prevede che, al fine di ottimizzare la programmazione sanitaria regionale nella gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche, deve essere definito e garantito l'accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA), attraverso agende dedicate. La gestione di tali agende può essere effettuata direttamente dallo specialista di riferimento o dalla struttura appositamente dedicata della ASL di appartenenza. Al comma 9 è fatto divieto alle aziende sanitarie e ospedaliere di sospendere o chiudere l'attività di prenotazione di cui all'articolo 1, comma 282, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). In caso di mancato rispetto di tale divieto, ai fatti commessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 284, primo e secondo periodo, della medesima legge n. 266 del 2005, raddoppiate nel minimo e nel massimo edittale. Il comma 10 prevede che, nell'eventualità che i tempi previsti dalle classi di priorità stabilite dal Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021 non possano essere rispettati, le direzioni generali aziendali sono tenute a garantire l'erogazione delle prestazioni richieste nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio per il 2024), attraverso l'utilizzo dell'attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, sulla base della tariffa nazionale vigente. I direttori generali delle aziende sanitarie vigilano sul rispetto della disposizione, anche ai fini dell'esercizio dell'azione disciplinare e di responsabilità erariale nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti Pag. 24dell'assistito. Il comma 10-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal precedente comma, anche allo scopo di esplicitare le modalità applicative degli interventi ivi già previsti, nonché nel limite di spesa richiamato al medesimo comma 10, le misure da adottare in caso di superamento dei tempi massimi stabiliti, senza oneri aggiuntivi a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come eventuale quota per la compartecipazione alla spesa sanitaria possono consistere in: a) ridefinizione quali-quantitativa dei volumi di attività e della tipologia delle prestazioni delle strutture pubbliche e private accreditate mediante rivisitazione dell'accordo contrattuale ex articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; b) riprogrammazione delle ore di medicina specialistica ambulatoriale interna; c) richiesta di prestazioni, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dalle aziende ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive; d) incremento delle ore a specialisti ambulatoriali interni già in servizio o attivando nuove ore di specialistica ambulatoriale interna con stipula di rapporti convenzionali finalizzati alla riduzione dei tempi di attesa.
  Il comma 11 stabilisce che, per le finalità di cui al comma 10, il Ministero della salute, con riferimento al 30 giugno 2024, provvede al monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al richiamato articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le predette risorse non possono essere utilizzate per finalità diverse e, ove non utilizzate, sono accantonate nei bilanci del Servizio sanitario nazionale per attuare le misure di recupero delle liste di attesa attraverso specifici piani operativi regionali, da redigersi secondo criteri e direttive convenuti con apposito protocollo di intesa tra il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e la Conferenza permanente Stato-regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 11-bis – inserito durante l'iter al Senato – opera, attraverso la modifica dell'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, una revisione della disciplina specifica che consente alle aziende ospedaliero-universitarie, rientranti in una determinata tipologia, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato con personale medico o sanitario laureato, da assumere con le modalità previste per il corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale. La novella introdotta sopprime il limite temporale per i contratti in esame (e il connesso divieto di rinnovo dei medesimi), prevedendo la possibilità di assunzione a tempo indeterminato di dirigenti sanitari (ivi compresi i dirigenti medici). Restano ferme le condizioni che subordinano la possibilità in oggetto alla sussistenza di esigenze assistenziali – a cui non si possa far fronte con l'organico funzionale dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'azienda in oggetto – nonché al rispetto dei limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Il comma 12 detta, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
  Osserva inoltre che l'articolo 4 detta disposizioni sul potenziamento dell'offerta assistenziale in relazione alle visite diagnostiche e specialistiche. Il comma 1, al fine di garantire il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie ed evitare le degenze prolungate dovute alla mancanza di disponibilità per gli esami diagnostici, prevede che, nel limite massimo delle risorse disponibili di cui al comma 3, le visite mediche e specialistiche sono effettuate anche nei giorni di sabato e domenica, e che la fascia oraria per l'erogazione di tali prestazioni può essere prolungata. Spetta ai direttori regionali della sanità vigilare sull'attuazione di tale disposizione e trasmettere un apposito rapporto alle competenti Direzioni generali del Ministero della salute. Lo svolgimento di tali attività rileva ai fini dell'applicazione delle misure sanzionatorie e premiali nei confronti dei direttori regionali di sanità. Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato introdotto il comma 1-bis che prevede la possibilitàPag. 25 di apertura straordinaria dei centri trasfusionali nelle ore pomeridiane e nei giorni festivi. L'apertura straordinaria in oggetto può essere disposta dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale fino al conseguimento del fabbisogno nazionale di sangue e di plasma e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 prevede che, presso ogni azienda sanitaria e ospedaliera, è in ogni caso assicurato il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale, con il divieto che l'attività libero-professionale possa comportare per ciascun dipendente e per ciascun professore e ricercatore universitario inserito in assistenza un volume di prestazione superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali. A tal fine, l'attività libero-professionale è soggetta a verifica da parte della direzione generale aziendale, con la conseguente applicazione di misure, consistenti anche nella sospensione del diritto all'attività stessa. Il comma 3 stabilisce che per l'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 232, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala che l'articolo 5 dispone in tema di superamento del tetto di spesa già previsto per il personale del Servizio sanitario nazionale. In primo luogo con il comma 1 viene disposto – a decorrere dal 2024, e fino alla data di adozione dei decreti di cui al successivo comma 2 – l'incremento dei valori massimi della spesa per il personale anzidetto autorizzati per l'anno 2023 ai sensi della normativa già vigente in materia. Detti valori di spesa sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Si stabilisce inoltre che, su richiesta della regione, l'incremento può essere aumentato di un ulteriore importo sino al 5 per cento dello stesso – pertanto fino al 15 per cento del medesimo incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente –, compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del SSN. L'ulteriore incremento della misura massima del 5 per cento viene autorizzato previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale mediante decreto interministeriale SaluteMEF, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Ai sensi del comma 2, a decorrere dall'anno 2025 viene poi demandata ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Come previsto dal comma 3, fino all'adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN, di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35.
  Fa presente che l'articolo 6, al comma 1, prevede iniziative per il potenziamento dell'offerta assistenziale e per il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (regioni destinatarie del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027), iniziative da individuarsi attraverso un piano d'azione finalizzato al rafforzamento della Pag. 26capacità di erogazione dei servizi sanitari e all'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio. Tale piano, da adottare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previo parere della Conferenza Stato-regioni, è previsto a valere sulle risorse del Programma Nazionale predetto, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del medesimo Programma. Il comma 1-bis – introdotto durante l'iter al Senato – autorizza la regione Calabria a riprogrammare la quota residua di alcune risorse, nel limite di un importo massimo pari a euro 19.732.858,87, già assegnate alla regione medesima nella prima fase di attuazione della normativa in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge finanziaria per il 1988 (legge n. 67 del 1988). La disposizione è espressamente volta al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio, nonché alla garanzia del processo di efficientamento del Servizio Sanitario regionale, al fine di agevolare il percorso di superamento del commissariamento.
  Rileva che l'articolo 7, ai commi 1 e 2, assoggetta le prestazioni aggiuntive dei dirigenti sanitari e del personale sanitario del comparto sanità a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. I commi 3 e 4 recano la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 1 e 2. Il comma 5 precisa le modalità di attuazione relative alla data di decorrenza dell'agevolazione, nonché all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni e al contenzioso. Il comma 6 indica quindi le fonti di copertura finanziaria degli oneri.
  Evidenzia infine che l'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure di cui al decreto-legge in conversione compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza sull'intero territorio nazionale. L'articolo 8 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Segnala inoltre che, con riferimento all'articolo 7, che istituisce un'imposta sostitutiva, assume rilievo anche la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario (articolo 177, secondo comma, lettera e)).
  Ciò premesso, rileva come il provvedimento preveda alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali.
  In particolare, all'articolo 1, comma 3, è previsto il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute chiamato ad adottare le linee guida per la realizzazione e il funzionamento della piattaforma nazionale delle liste di attesa; il parere in sede di Conferenza Stato-regioni è previsto anche al comma 1 dell'articolo 6, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute chiamato a definire il piano d'azione per il rafforzamento delle capacità di erogazione dei servizi sanitari e per l'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio; al riguardo segnala che si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere l'intesa in luogo del parere, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (tutela della salute). All'articolo 1, comma 6, poi, è previsto il parere della Conferenza Stato-regioni sui meccanismi di audit che l'AGENAS può attuare nei confronti delle regioni con finalità di verifica del funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa. All'articolo 2, comma 6, è prevista inoltre l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni Pag. 27ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri chiamato a definire le modalità e le procedure per l'esercizio, da parte dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, dei poteri sostitutivi nei confronti delle regioni. All'articolo 3, comma 5, è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute chiamato a definire gli indirizzi per l'individuazione di sistemi di ottimizzazione delle agende di prenotazione delle prestazioni sanitarie. All'articolo 3, comma 11, è previsto un protocollo di intesa tra il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la definizione dei criteri generali cui dovranno attenersi specifici piani operativi regionali finalizzati al recupero delle liste di attesa; al riguardo, ricorda che la Conferenza Stato-regioni già ricomprende, al suo interno, una rappresentanza del governo nazionale; potrebbe quindi essere oggetto di approfondimento se non si intenda fare piuttosto riferimento a un'intesa o un accordo da raggiungere in sede di Conferenza Stato-regioni. All'articolo 5, comma 1, è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della salute chiamato ad autorizzare l'incremento del finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto dalla disposizione. All'articolo 5, comma 2, sono previste intese in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione, rispettivamente, del decreto del Ministro della salute sulla metodologia per il fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei decreti del Ministro della salute sui piani dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale.
  Segnala infine che l'articolo 2, comma 5, prescrive che le regioni e le province autonome adottino disposizioni regionali per l'istituzione dell'Unità centrale di gestione dell'assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, presieduta e coordinata dall'assessore alla Sanità; al riguardo, sarebbe opportuno valutare l'opportunità di un approfondimento della disposizione alla luce della competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa della regione.
  In proposito ricorda che la disposizione riprende una proposta avanzata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome durante l'esame del provvedimento in sede di Conferenza Stato-regioni nella riunione dell'11 luglio 2024. In quella sede, la Conferenza delle regioni aveva espresso una contrarietà sul testo originario del provvedimento che, tra le altre cose, conferiva all'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria istituito presso il Ministero della salute più diretti poteri di accertamento e sanzione nei confronti delle aziende sanitarie locali.
  Segnala altresì che il richiamato comma 5 dovrebbe trovare applicazione, in base alla sua formulazione, anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Su questo specifico aspetto, potrebbe essere oggetto di approfondimento il coordinamento della disposizione con la consueta clausola di salvaguardia delle maggiori competenze delle autonomie speciali prevista dall'articolo 7-bis. Ciò anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui la clausola di salvaguardia non opera in relazione a disposizioni che menzionano espressamente le Province autonome e che «hanno un contenuto precettivo prevalente sulla generale clausola di garanzia» (sentenza n. 78 del 2020).
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Simona BONAFÈ (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del Partito democratico sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo che il decreto-legge «Liste d'attesa» non risolva le criticità emerse in merito in considerazione dell'assenza di risorse finanziarie e tenuto conto che già in sede di Conferenza Stato-regioni erano emerse molteplici problematiche in relazione al provvedimento in esame.Pag. 28
  Evidenzia poi che il Partito democratico aveva presentato al riguardo una proposta di legge, che non ha avuto un esame con esito favorevole.
  Avverte infine che il Partito democratico non presenterà una proposta di parere alternativa, riservandosi invece la presentazione di una questione di pregiudizialità costituzionale in Assemblea.

  Il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 21.10.