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CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 26 luglio 2024
352.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 2

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 26 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 9.

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
C. 1937-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge, che dispone la conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che, nella seduta del 24 luglio 2024, ha espresso parere favorevole con tre condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, poi recepite dalla Commissione Ambiente nel corso dell'esame in sede referente.
  Segnala, pertanto, che in questa sede saranno pertanto oggetto di esame esclusivamente le modifiche introdotte dalla Commissione Ambiente nel corso dell'esame in sede referente. Avverte, in proposito, che nella propria relazione illustrerà esclusivamente le modifiche rispetto alle quali ritiene utile acquisire un avviso del Governo, rinviando, per una più completa ricostruzione dei profili finanziari del provvedimento, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.
  Per quanto attiene all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dalla Commissione di merito, autorizza la Società Stretto di Messina Spa ovvero il contraente generale responsabili della realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, a stipulare entro trenta giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità della relativa opera con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del relativo diritto reale. Fa presente che vengono, quindi, previste misure indennitarie nei confronti dei titolari dei suddetti diritti reali sui relativi immobiliPag. 3 nonché nei confronti dei locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Rileva che ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il 2024, si provvede con risorse proprio del bilancio della Stretto di Messina Spa, non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera, che vengono agli scopi vincolate e utilizzate entro dicembre 2024, secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b-bis). Al riguardo, pur considerato che gli oneri recati dalla disposizione sono configurati come limite massimo di spesa, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto che potrebbero derivare dalla disposizione stessa, posto che la società Stretto di Messina, a carico della quale vengono posti i relativi oneri, è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
  Per quanto concerne l'articolo 5, comma 2, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono al Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera di avvalersi di un numero massimo di ulteriori tre esperti o consulenti, i cui compensi sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ciascuno, e sono posti a carico della società Acea Ato 2 Spa, gestore del servizio idrico integrato, in qualità di stazione appaltante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò premesso, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito agli effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto che potrebbero derivare dall'imputazione degli oneri relativi all'assunzione di ulteriori tre esperti o consulenti a carico della società Acea Ato 2 Spa, posto che gli Enti di governo dei servizi idrici o dei rifiuti, ex Ato, tra cui la società di cui trattasi, sono inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.
  Per quanto riguarda l'articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, rileva preliminarmente che le norme in esame prorogano dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, come previsto dal comma 2-bis, e dispongono che i soggetti competenti trasmettano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco degli interventi da effettuare nel corso dell'anno 2024 con l'indicazione delle relative spese, secondo le previsioni del comma 2-ter. In proposito, per quanto riguarda il comma 2-bis, rammenta che alla norma ora prorogata e a una sua proroga intermedia non sono stati ascritti effetti sui saldi; nondimeno, la proroga ora introdotta consente di spendere anche per l'anno 2025 le risorse allocate sulla predetta contabilità speciale, essendo la proroga finalizzata a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e a consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento. Ciò stante ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto sull'anno 2025. Non ha invece osservazioni da formulare circa il comma 2-ter, che dispone un adempimento di carattere ordinamentale.
  Con riferimento all'articolo 5, comma 3-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 68 del 2022, prorogando di due anni i termini per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, relativi al collegamento intermodale Roma-Latina, previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 88 del 2010, il cui termine è prorogato dal 3 agosto 2024 al 3 agosto 2026, e del collegamento A12-Appia, previsto dalla delibera n. 51 del 2013, il cui termine è prorogato dal 10 dicembre 2024 al 10 dicembre 2026. Al riguardo, atteso che la disposizione novellata prevede che agli eventualiPag. 4 oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2021, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a verificare se, per effetto delle proroghe biennali ora disposte, sia atteso un eventuale incremento di detti oneri o comunque un differimento degli stessi e a confermare, per i periodi delle proroghe di cui trattasi, la perdurante iscrizione in bilancio e la disponibilità delle suddette risorse, già destinate alla realizzazione delle infrastrutture di rilevanza regionale e ancora disponibili alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 121, divenute utilizzabili a seguito dello scioglimento delle società che non hanno provveduto ad avviare ovvero a concludere con un provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale.
  In merito all'articolo 5, comma 4-bis, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, la nomina di un Commissario straordinario. Detto Commissario invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze un cronoprogramma aggiornato dell'intervento. Evidenzia che al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Osserva che il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate. Al riguardo, pur rilevando che le norme recano la consueta clausola di esclusione degli emolumenti, quanto ai compensi del commissario, e consentono al Commissario di avvalersi delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la norma non prevede l'istituzione di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, fa presente come appaia necessario che il Governo chiarisca se il predetto Commissario disporrà di risorse eventualmente già previste a legislazione vigente per la realizzazione della piattaforma logistica intermodale.
  Con riferimento all'articolo 5, comma 4-septies, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di assicurare il completamento dell'intervento «regione Liguria-Begato», nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, autorizzano la spesa di due milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova. Al riguardo, preso atto che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, non ha osservazioni da formulare.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4-septies dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle risorse rese disponibili a seguito di formali rinunce, da parte degli enti beneficiari, al finanziamento, a valere sul medesimo Fondo, di interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pervenute per il tramite del medesimo Ministero. Sul punto, rappresenta che il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, che, ai sensi del sopracitato articolo 26, comma 7, recava uno stanziamento iniziale pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, è stato successivamente rideterminato in conseguenza di successivi interventi normativi e presenta, allo stato, una dotazione pari a circa 300 milioni di euro per il 2024, 2,84 miliardi di euro per l'anno 2025 e a circa 3,86 miliardi di euro per l'anno 2026. Al riguardo, nel prendere atto che, alla luce di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il suddetto fondo reca le occorrenti disponibilità, rileva che appare tuttavia necessario, alla luce del richiamo, operato dalla disposizionePag. 5 in esame, alle risorse rese disponibili a seguito di specifiche rinunce degli enti beneficiari, pervenute per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alle risorse alle quali si fa riferimento e al loro effettivo ammontare.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate, osserva, in primo luogo, che ai maggiori oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), capoversi commi da 3-bis a 3-quinquies, quantificati in 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con le risorse proprie della società Stretto di Messina Spa, diverse rispetto a quelle acquisite con l'aumento di capitale realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel mese di dicembre 2023, che, sulla base di quanto indicato nel bilancio della società, al 31 dicembre 2023 ammontavano a 116 milioni di euro. Sul punto, chiarisce che dall'utilizzo delle predette risorse proprie della società Stretto di Messina Spa non derivano effetti negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
  Fa presente, altresì, che la quantificazione del limite massimo di spesa di cui al capoverso comma 3-sexies della medesima lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 2 risulta congrua rispetto alla stima degli oneri derivanti dall'attuazione dei citati commi da 3-bis a 3-quinquies, effettuata sulla base del valore reale degli immobili interessati, del numero delle prime case di proprietà o locate da almeno dodici mesi, nonché del numero delle unità produttive oggetto di cessione.
  Segnala, inoltre, che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, come integrato nel corso dell'esame in sede referente, che pongono a carico della società Acea Ato 2 Spa gli oneri per il compenso spettante agli esperti o ai consulenti dei quali potrà avvalersi, nel numero massimo di tre unità, il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, non determinano nuovi o maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in quanto gli oneri connessi alla realizzazione del suddetto intervento, non coperti da finanziamenti pubblici, sono recuperati dalla medesima società Acea Ato 2 attraverso l'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato secondo le modalità stabilite dal vigente metodo tariffario idrico.
  Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, le quali prevedono una proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine recato dall'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge n. 244 del 2016, per la chiusura della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440, ai fini del completamento degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, evidenzia che le stesse non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, al pari delle precedenti proroghe relative al medesimo termine.
  Segnala che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, le quali prorogano di due anni i termini per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alle dichiarazioni di pubblica utilità apposte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con le delibere n. 88 del 2010 e n. 51 del 2013, relative al collegamento intermodale Roma-Latina e al collegamento A12-Appia, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché dispongono un mero differimento dei termini per l'adozione dei decreti di esproprio, fermo restando che, come già stabilito dall'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 68 del 2022, agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai provvedimenti di esproprio si provvederà a valere sulle risorse assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2021, che risultano tuttora nella disponibilità del predetto Dicastero.
  Evidenzia, inoltre, che il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, provvederà alla realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, nell'ambito delle risorse all'uopo stanziate Pag. 6nel quadro economico dell'intervento, come rimodulato per tener conto della maggiorazione dei prezzi in corso d'opera, fermo restando che, quanto al supporto tecnico e operativo, il Commissario potrà avvalersi delle strutture delle amministrazioni territoriali competenti in via ordinaria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Rileva, infine, che il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui si prevede la riduzione per finalità di copertura ai sensi di quanto disposto dal comma 4-septies dell'articolo 5, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati, per l'anno 2024, a valere sulle risorse del Fondo medesimo, essendo previsto l'impiego di somme liberate a seguito di rinunce formali su interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ammontano complessivamente a circa 2,6 milioni di euro.

  Giovanni Luca CANNATA, presidente, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di parere:

   «La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1937-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 89 del 2024, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    ai maggiori oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b-bis), capoversi commi da 3-bis a 3-quinquies, quantificati in 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con le risorse proprie della società Stretto di Messina Spa, diverse rispetto a quelle acquisite con l'aumento di capitale realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel mese di dicembre 2023, che, sulla base di quanto indicato nel bilancio della società, al 31 dicembre 2023 ammontavano a 116 milioni di euro;

    dall'utilizzo delle predette risorse proprie della società Stretto di Messina Spa non derivano effetti negativi in termini di fabbisogno e indebitamento netto;

    la quantificazione del limite massimo di spesa di cui al capoverso comma 3-sexies della medesima lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 2 risulta congrua rispetto alla stima degli oneri derivanti dall'attuazione dei citati commi da 3-bis a 3-quinquies, effettuata sulla base del valore reale degli immobili interessati, del numero delle prime case di proprietà o locate da almeno dodici mesi, nonché del numero delle unità produttive oggetto di cessione;

    le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5, come integrato nel corso dell'esame in sede referente, che pongono a carico della società Acea Ato 2 Spa gli oneri per il compenso spettante agli esperti o ai consulenti dei quali potrà avvalersi, nel numero massimo di tre unità, il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, non determinano nuovi o maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in quanto gli oneri connessi alla realizzazione del suddetto intervento, non coperti da finanziamenti pubblici, sono recuperati dalla medesima società Acea Ato 2 attraverso l'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato secondo le modalità stabilite dal vigente metodo tariffario idrico;

    le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, le quali prevedono una proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine recato dall'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge n. 244 del 2016, per la chiusura della gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440, ai fini del completamento degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, non determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, al pari delle precedenti proroghe relative al medesimo termine;

    le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, che prorogano di due anni i Pag. 7termini per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alle dichiarazioni di pubblica utilità apposte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con le delibere n. 88 del 2010 e n. 51 del 2013, relative al collegamento intermodale Roma-Latina e al collegamento A12-Appia, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché dispongono un mero differimento dei termini per l'adozione dei decreti di esproprio, fermo restando che, come già stabilito dall'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge n. 68 del 2022, agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai provvedimenti di esproprio si provvederà a valere sulle risorse assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2021, che risultano tuttora nella disponibilità del predetto Dicastero;

    il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, provvederà alla realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, in provincia di Messina, nell'ambito delle risorse all'uopo stanziate nel quadro economico dell'intervento, come rimodulato per tener conto della maggiorazione dei prezzi in corso d'opera, fermo restando che, quanto al supporto tecnico e operativo, il Commissario potrà avvalersi delle strutture delle amministrazioni territoriali competenti in via ordinaria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

    il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui si prevede la riduzione per finalità di copertura ai sensi di quanto disposto dal comma 4-septies dell'articolo 5, reca le necessarie disponibilità e il l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati, per l'anno 2024, a valere sulle risorse del Fondo medesimo, essendo previsto l'impiego di somme liberate a seguito di rinunce formali su interventi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ammontano complessivamente a circa 2,6 milioni di euro,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 9.15.