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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 luglio 2024
354.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 19

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 luglio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

  La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.
C. 1916 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro PALOMBI (FDI), relatore, precisa che nella relazione illustrativa si configura il contesto nel quale si inserisce l'Accordo, ritenuto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva – fortemente sostenuta dall'Italia – dell'adesione dell'Albania all'Unione europea.
  Con specifico riguardo al suo contenuto, si evidenzia che esso intesa mira a coordinare le legislazioni di sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei membri delle loro famiglie, a regolare le prestazioni pensionistiche e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati.
  L'Accordo si compone di un preambolo, di trentuno articoli e di un allegato.
  L'articolo 1 contiene le definizioni adottate dai due Paesi in applicazione dell'Accordo mentre i successivi articoli 2 e 3 definiscono l'ambito soggettivo e oggettivo dell'Accordo.
  L'articolo 4 detta le norme relative alla parità di trattamento e finalizzate a garantire che le persone alle quali si applica l'Accordo godano delle stesse prestazioni e siano soggette agli stessi obblighi previsti dalla legislazione di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, nei limiti di quanto previsto dall'Accordo medesimo.
  L'Accordo dispone, altresì, il principio generale in forza del quale i lavoratori ai quali si applicano la disciplina prevista dal Pag. 20medesimo Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la loro attività lavorativa (articolo 5).
  Fanno eccezione a tale regola i casi particolari espressamente contemplati dai successivi articoli 6 e 7 e ferma restando a possibilità che le Autorità competenti dei due Stati contraenti o le Istituzioni da esse delegate possano prevedere di comune accordo, eccezioni, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Accordo, nell'interesse dei lavoratori (articolo 8).
  L'articolo 9 garantisce l'esportabilità delle prestazioni ai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo.
  L'articolo 10 prevede la possibilità di cumulo dei periodi di assicurazione e le condizioni per l'ammissibilità dell'iscrizione simultanea all'assicurazione di entrambi gli Stati mentre l'articolo 11 introduce la possibilità di totalizzare i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno Stato con quelli compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni in denaro.
  Gli articoli da 12 a 17 recano norme in materia di pensioni mentre l'articolo 18 in materia di prestazioni di disoccupazione.
  Gli articoli da 19 a 29 disciplinano fattispecie diverse. In particolare, rileva ai fini dell'esame della Commissione Giustizia l'articolo 29 che stabilisce il principio di riservatezza dei dati e contiene il rinvio all'Allegato I, che è parte integrante dell'Accordo e contiene le disposizioni per lo scambio dei dati personali.
  Infine, gli articoli 30 e 31, recano le disposizioni transitorie e finali.
  Con riguardo al contenuto del citato Allegato I, si segnala che esso, al Paragrafo I reca una serie di definizioni, tra le quali quella di dati personali, dati particolari, dati comuni e dati penali, cioè i dati personali relativi a condanne penali e a reati o connesse misure di sicurezza. Inoltre il paragrafo definisce i diritti degli interessati e individua il Garante per la protezione dei dati personali quale Autorità di controllo per l'Italia.
  Il paragrafo II individua l'ambito di applicazione mentre il Paragrafo III è relativo alle garanzie per la protezione dei dati personali.
  Il Paragrafo precisa, al punto 4 (Sicurezza e riservatezza), che «ciascuna Autorità metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza».
  Al punto 5 (Modalità per l'esercizio dei diritti), viene previsto, tra l'altro, che «ciascuna autorità può ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità, a condizione di illustrarne le ragioni e di fornire spiegazioni significative sulla logica utilizzata».
  Come si evince dalla relazione tecnica annessa al disegno di legge di ratifica, con riferimento a tali misure si precisa che le stesse sono normalmente assicurate nella gestione dei dati trattati dall'Inps, anche in relazione alla gestione di convenzioni con altri Paesi, pertanto si possono assicurare con le risorse umane, organizzative e finanziarie a disposizione a legislazione vigente. Inoltre, il Paragrafo in esame dispone in merito alla durata di conservazione dei dati e alla tutela amministrativa e giurisdizionale.
  Il Paragrafo IV è relativo alla vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle clausole recate nell'Allegato che è assicurata dalle Autorità di controllo mentre il Paragrafo V è relativo alla revisione delle clausole stesse.
  Nel passare ad esaminare il contenuto del disegno di legge di ratifica, si sottolinea che esso di compone di 4 articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca disposizioni finanziarie.
  L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla Pag. 21ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.35.