SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 31 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.30.
Variazione nella composizione della Commissione.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte che ha cessato di fare parte della Commissione il deputato Giulio Cesare Sottanelli.
Pag. 74Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto.
Doc. XXII, n. 23-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, composto da cinque articoli, dispone l'istituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto, costituita da venti deputati nominati dal Presidente della Camera in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un rappresentante per ciascun Gruppo. Segnala, inoltre, che la Commissione riferisce alla Camera stessa sull'attività svolta alla fine dei propri lavori.
Rileva che il testo prevede, in particolare, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, con facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
Fa presente che la Commissione potrà, inoltre, avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni ritenute necessarie, nonché di dati, analisi e documenti prodotti da esperti della materia, da università, da enti di ricerca, dall'Istituto nazionale di statistica e da organismi nazionali e internazionali che si occupano di questioni attinenti alle sfide demografiche.
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Bilancio, segnala che l'articolo 5, comma 7, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano determinate nel limite massimo di euro 50.000 annui e poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Al riguardo, nel rilevare che il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti sulla finanza pubblica, dal momento che i relativi oneri incidono esclusivamente sul bilancio interno della Camera, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere espressa dal relatore, confermando che il provvedimento in esame non determina effetti sulla finanza pubblica.
Daniela TORTO (M5S) annuncia il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita al provvedimento in esame.
Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame. Segnala, in proposito, che tali emendamenti sono in larga misura volti ad ampliare, a vario titolo, i compiti attribuiti alla istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta, a incidere sulla disciplina del regime di segretezza relativo agli atti e ai documenti acquisiti dalla Commissione medesima o a specificare le attività che possono essere svolte attraverso uno o più comitati costituiti nell'ambito della Commissione. Evidenzia che restano, in ogni caso, ferme le modalità di finanziamento della Commissione, alle cui spese si provvede, entro il limite massimo di 50.000 euro annui, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Nel rilevare che le predette proposte emendative non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere sulle stesse nulla osta.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere espressa dal relatore.
Pag. 75La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.
La seduta termina alle 13.35.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 31 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.35.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.
Atto n. 171.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2024.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nel corso della seduta del 24 luglio 2024, osserva preliminarmente che la platea interessata dall'estensione dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni ai trasferimenti derivanti da trust al momento della costituzione o della dotazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), è costituita, in particolare, da disponenti di trust a favore di soggetti con disabilità ai sensi della legge n. 112 del 2016, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, e, in ogni caso, da disponenti che intendono tenere indenne il beneficiario dall'onere dell'imposta.
Rileva, peraltro, che l'anticipazione del versamento della predetta imposta al momento della costituzione o della dotazione del trust è suscettibile di determinare effetti positivi di gettito solo nel primo anno di applicazione della norma, tenuto conto che, successivamente, il mancato versamento di tale imposta nell'anno di devoluzione al beneficiario, dovuto all'opzione per l'anticipo nell'anno della costituzione o della dotazione del trust, troverebbe una compensazione, in termini di maggiori entrate, nell'imposta anticipata in relazione al normale flusso di costituzione o dotazione di trust nella stessa annualità.
Evidenzia, inoltre, la natura meramente ricognitiva della modifica apportata dall'articolo 1, comma 1, lettera aaa), dello schema di decreto in esame all'articolo 56-bis del decreto legislativo n. 346 del 1990, relativamente al richiamo dell'articolo 770, secondo comma, del codice civile, dal momento che, a legislazione vigente, sono escluse dall'imposta sulle donazioni, tra l'altro, le donazioni e le liberalità di cui all'articolo 742 del codice civile, il quale, al terzo comma, già menziona le liberalità d'uso previste dal medesimo secondo comma dell'articolo 770 del codice civile.
Rileva che, ai fini della quantificazione delle minori entrate derivanti dalla modifica della nota all'articolo 10 della Tariffa, Parte I allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, effettuata dall'articolo 2, comma 1, lettera ff), dello schema di decreto in esame, i contratti preliminari cui è applicata l'aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo sono stati individuati selezionando, nell'archivio del registro, i dati riferiti all'anno 2022 relativi a contratti preliminari aventi ad oggetto il trasferimento di fabbricati, chiarendo che i contratti, così individuati, sono stati suddivisi per la misura dell'imposta applicata e, ai fini della stima, non sono stati considerati i contratti assoggettati a imposta fissa e quelli già assoggettati all'aliquota dello 0,5 per cento, prevista in via generale dalla nuova versione della nota all'articolo 10 della Tariffa, Parte I allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, ma sono stati considerati unicamente i negozi giuridici assoggettati a un'imposta con aliquota superiore allo 0,5 per cento.Pag. 76
Per quanto attiene alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, in materia di esenzione dall'obbligo di registrazione dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, rammenta che la stessa ha natura procedurale e di semplificazione e non determina effetti finanziari, essendo volta a eliminare l'adempimento della registrazione di tali contratti, ove previsto, tenuto altresì conto che l'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge n. 564 del 1994, già stabilisce l'esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro per i suddetti contratti «ancorché per disposizione di legge siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica».
Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 6, segnala che la rilevazione dell'incasso medio riferito al rilascio delle certificazioni e delle attestazioni interessate dalle modifiche operate dal predetto articolo alla disciplina dei tributi speciali è stata effettuata presso una direzione regionale dell'Agenzia delle entrate di rilevante dimensione, ovvero la Direzione regionale del Piemonte, in relazione alla quale la suddetta rilevazione si è svolta valutando le circa 46.000 certificazioni rilasciate da tutti gli uffici della medesima Direzione regionale nel periodo temporale intercorso dal 2016 al 2023.
Chiarisce, inoltre, che, tenuto conto che le certificazioni rilasciate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a seguito delle istanze di accesso presentate ai sensi dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile hanno caratteristiche analoghe su tutto il territorio nazionale, l'incasso medio riscosso dalla Direzione regionale del Piemonte, calcolato sulle predette 46.000 certificazioni rilasciate, pari a 24,68 euro, è stato assunto quale base dell'importo fissato in misura pari a 25 euro da corrispondere per il rilascio delle relative certificazioni da tutti gli uffici dell'Agenzia.
Fa, inoltre, presente che la quantificazione del minor gettito derivante dall'ampliamento della platea dei soggetti ammessi alla consultazione ipotecaria in esenzione dai tributi, previsto dal comma 2 dell'articolo 7, valutato in complessivi 3 milioni di euro annui, include i mancati introiti derivanti dalle consultazioni riconducibili agli ausiliari del giudice, valutati in 1.200.000 euro annui, mentre la quantificazione del minor gettito derivante dagli aggiornamenti delle intestazioni catastali, effettuati d'ufficio e in esenzione da tributi, ai sensi dell'articolo 8, valutato in complessivi 5.500.000 euro annui, è stata determinata prendendo a riferimento un afflusso annuo di circa 78.000 domande di volture per riunione di usufrutto e considerando che, per ciascuna domanda di voltura, sono attualmente dovuti gli importi unitari di 55 euro per tributi speciali catastali e 16 euro per imposta di bollo.
Segnala, infine, che la norma transitoria, di cui all'articolo 9, comma 4, relativa alla disciplina delle rendite vitalizie, modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera r), per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non determina minori entrate rispetto a quelle già scontate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.
Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA (Atto n. 171);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
la platea interessata dall'estensione dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni ai trasferimenti derivanti da trust al momento della costituzione o della dotazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), è costituita, in particolare, da disponenti di trust a favore di soggetti con disabilità ai Pag. 77sensi della legge n. 112 del 2016, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, e, in ogni caso, da disponenti che intendono tenere indenne il beneficiario dall'onere dell'imposta;
l'anticipazione del versamento della predetta imposta al momento della costituzione o della dotazione del trust è suscettibile di determinare effetti positivi di gettito solo nel primo anno di applicazione della norma, tenuto conto che, successivamente, il mancato versamento di tale imposta nell'anno di devoluzione al beneficiario, dovuto all'opzione per l'anticipo nell'anno della costituzione o della dotazione del trust, troverebbe una compensazione, in termini di maggiori entrate, nell'imposta anticipata in relazione al normale flusso di costituzione o dotazione di trust nella stessa annualità;
la modifica apportata dall'articolo 1, comma 1, lettera aaa) dello schema di decreto in esame all'articolo 56-bis del decreto legislativo n. 346 del 1990, relativamente al richiamo dell'articolo 770, secondo comma, del codice civile, ha natura meramente ricognitiva, dal momento che, a legislazione vigente, sono escluse dall'imposta sulle donazioni, tra l'altro, le donazioni e le liberalità di cui all'articolo 742 del codice civile, il quale, al terzo comma, già menziona le liberalità d'uso previste dal medesimo secondo comma dell'articolo 770 del codice civile;
ai fini della quantificazione delle minori entrate derivanti dalla modifica della nota all'articolo 10 della Tariffa, Parte I allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, effettuata dall'articolo 2, comma 1, lettera ff) dello schema di decreto in esame, i contratti preliminari cui è applicata l'aliquota dello 0,5 per cento o la minore imposta applicabile per il contratto definitivo sono stati individuati selezionando, nell'archivio del registro, i dati riferiti all'anno 2022 relativi a contratti preliminari aventi ad oggetto il trasferimento di fabbricati;
i contratti, così individuati, sono stati suddivisi per la misura dell'imposta applicata e, ai fini della stima, non sono stati considerati i contratti assoggettati a imposta fissa e quelli già assoggettati all'aliquota dello 0,5 per cento, prevista in via generale dalla nuova versione della nota all'articolo 10 della Tariffa, Parte I allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, ma sono stati considerati unicamente i negozi giuridici assoggettati a un'imposta con aliquota superiore allo 0,5 per cento;
la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, in materia di esenzione dall'obbligo di registrazione dei contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, ha natura procedurale e di semplificazione e non determina effetti finanziari, essendo volta a eliminare l'adempimento della registrazione di tali contratti, ove previsto, tenuto altresì conto che l'articolo 2-undecies, comma 2, del decreto-legge n. 564 del 1994, già stabilisce l'esenzione dal pagamento delle imposte di bollo e di registro per i suddetti contratti “ancorché per disposizione di legge siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica”;
ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 6, la rilevazione dell'incasso medio riferito al rilascio delle certificazioni e delle attestazioni interessate dalle modifiche operate dal predetto articolo alla disciplina dei tributi speciali è stata effettuata presso una direzione regionale dell'Agenzia delle entrate di rilevante dimensione, ovvero la Direzione regionale del Piemonte, in relazione alla quale la suddetta rilevazione si è svolta valutando le circa 46.000 certificazioni rilasciate da tutti gli uffici della medesima Direzione regionale nel periodo temporale intercorso dal 2016 al 2023;
tenuto conto che le certificazioni rilasciate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a seguito delle istanze di accesso presentate ai sensi dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile hanno caratteristiche analoghe su tutto il territorio nazionale, l'incasso medio riscosso dalla DirezionePag. 78 regionale del Piemonte, calcolato sulle predette 46.000 certificazioni rilasciate, pari a 24,68 euro, è stato assunto quale base dell'importo fissato in misura pari a 25 euro da corrispondere per il rilascio delle relative certificazioni da tutti gli uffici dell'Agenzia;
la quantificazione del minor gettito derivante dall'ampliamento della platea dei soggetti ammessi alla consultazione ipotecaria in esenzione dai tributi, previsto dal comma 2 dell'articolo 7, valutato in complessivi 3 milioni di euro annui, include i mancati introiti derivanti dalle consultazioni riconducibili agli ausiliari del giudice, valutati in 1.200.000 euro annui;
la quantificazione del minor gettito derivante dagli aggiornamenti delle intestazioni catastali, effettuati d'ufficio e in esenzione da tributi, ai sensi dell'articolo 8, valutato in complessivi 5.500.000 euro annui, è stata determinata prendendo a riferimento un afflusso annuo di circa 78.000 domande di volture per riunione di usufrutto e considerando che, per ciascuna domanda di voltura, sono attualmente dovuti gli importi unitari di 55 euro per tributi speciali catastali e 16 euro per imposta di bollo;
la norma transitoria, di cui all'articolo 9, comma 4, relativa alla disciplina delle rendite vitalizie, modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera r), per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non determina minori entrate rispetto a quelle già scontate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;
esprime
PARERE FAVOREVOLE».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Atto n. 178.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, avverte preliminarmente che lo schema di decreto in esame non è corredato del prescritto parere del Consiglio di Stato.
Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, ricorda che il presente schema di decreto reca disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Il provvedimento in esame è adottato in attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 20 del 2019 e della legge n. 53 del 2021, recante la legge di delegazione europea 2019-2020.
Soffermandosi sulle sole disposizioni che presentano profili rilevanti di carattere finanziario, per quanto concerne l'articolo 3, alla luce delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica in merito alla possibilità di inserire nei siti istituzionali dei Ministeri interessati il test pratico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e atteso che tale operazione non appare effettivamente di particolare rilievo, non ha osservazioni.
In relazione all'articolo 5, prende atto della sua natura sostanzialmente ordinamentale e dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito ad alcune, specifiche disposizioni, potenzialmente suscettibili di produrre effetti di finanza pubblica. Pag. 79Circa l'estensione a 120 rate del pagamento dei debiti fiscali, prevista dal comma 11, non ha osservazioni, considerato che si tratta della trasposizione, all'interno del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di una norma già vigente, per la quale la relativa relazione tecnica aveva chiarito che le relative misure intervengono su disposizioni alle quali, in fase di emanazione, non sono stati ascritti oneri finanziari.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in relazione all'articolo 13, ritiene sostenibile la norma che prevede lo svolgimento delle udienze «preferibilmente» con sistemi di videoconferenza.
Per quanto riguarda l'articolo 16, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e del fatto che la normativa proposta con il nuovo articolo 63 ricalca sostanzialmente le previsioni recate dalla vigente versione dello stesso oppure recepisce quanto già disposto in materia dal decreto-legge n. 69 del 2023, non ha rilievi da formulare.
In merito all'articolo 17, pur evidenziando che esso verte anche su profili attinenti a crediti tributari e previdenziali vantati dalle Pubbliche amministrazioni, per i quali è previsto il pagamento parziale o dilazionato, ritiene che l'obbligo di deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesti, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non deteriore di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, e il fatto che l'adesione alla proposta è comunque condizionata alla sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del dirigente pubblico competente, rappresentino idonei presidi atti a scongiurare effetti finanziari onerosi rispetto a quelli attesi sulla base della legislazione vigente.
In relazione all'articolo 21 e al successivo articolo 39, mentre conviene che i compiti posti a carico dell'amministrazione giudiziaria possono essere svolti a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, ritiene meritevole di un approfondimento, circa possibili pregiudizi a carico della finanza pubblica, la previsione ai sensi della quale il tribunale può omologare il concordato anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie nel caso in cui il voto sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 244, comma 1, qualora risulti che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie sarebbe conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale, sulla base della sola relazione del professionista indipendente di cui all'articolo 240, comma 4.
Prende poi atto di quanto asserito dalla relazione tecnica in merito all'articolo 26, circa il fatto, che appare certamente plausibile, che l'attività di pubblicazione, disposta dal giudice, del piano di concordato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate, configura un'attività riconducibile a quella ordinariamente svolta dalle cancellerie avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Non ha nulla da osservare in relazione all'articolo 32, che, fra altre disposizioni di natura prettamente ordinamentale, sostanzialmente recepisce la prassi applicativa dell'INPS in relazione ai termini da considerare in materia di Nuova assicurazione sociale per l'impiego in caso di cessazione del rapporto di lavoro da parte del curatore o di dimissioni del lavoratore.
In merito all'articolo 35, osserva che la modifica apportata al comma 9 dell'articolo 213 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza rende meno probabile, anche a livello normativo, la possibilità di attivare la legge n. 89 del 2001, con conseguente erogazione di somme a carico dell'amministrazione della giustizia. Pertanto non ha rilievi da formulare.
Non ha nulla da osservare sull'articolo 38, alla luce delle assicurazioni, ampiamente plausibili, fornite dalla relazione tecnica sulla possibilità di esperire le attività previste avvalendosi delle risorse ordinariamente disponibili.Pag. 80
Rileva come sarebbero auspicabili maggiori assicurazioni, in merito all'articolo 41, circa il fatto che si caratterizzi per un apprezzabile grado di certezza l'accertamento che la prosecuzione della liquidazione controllata non consentirebbe di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese della medesima, comprese quindi le spese anticipate dall'erario.
In relazione all'articolo 48, rappresenta, per profili non di stretta competenza, che l'articolo 16 dello schema di decreto in esame sostituisce integralmente l'articolo 63 del codice, che, nella formulazione novellata, non reca i commi 2-ter e 2-quater. Ritiene si debba valutare, pertanto, di coordinare il richiamo normativo recato dall'articolo 341 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza alla nuova formulazione dell'articolo 63 del codice medesimo, come integralmente sostituito dall'articolo 16 dello schema di decreto in esame.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei princìpi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante princìpi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università.
Atto n. 182.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.
Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera, sullo schema di decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante modifica, revisione e aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, n. 19, recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università.
Al riguardo, evidenzia in via preliminare che lo schema di provvedimento in esame reca un intervento di razionalizzazione della normativa attuativa di riferimento per la gestione della contabilità delle università, sia nella fase preventiva, sia in quella di rendicontazione, riconducendo a unità l'impianto normativo del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 2014 e quello del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 925 del 2015, a sua volta attuativo dell'articolo 3, comma 6, del predetto decreto ministeriale n. 19 del 2014, recante gli schemi del budget economico e del budget degli investimenti.
Segnala che alla relazione tecnica è allegato un testo a fronte tra il provvedimento in esame e i testi dei richiamati decreti ministeriali che consente di verificare analiticamente le modifiche introdotte.
Nell'ambito del riordino, fa presente che lo schema intende, inoltre, aggiornare la normativa contabile, al fine di garantire la standardizzazione e l'omogeneità dei comportamenti e dei modelli di riferimento e una migliore comprensione e applicazione di taluni concetti per la valutazione di significative poste di bilancio, nonché snellire il contenuto di alcuni principi, evidenziando altresì che, pur sostituendo, sul piano contenutistico, i due decreti ministeriali sopracitati, esso non procede, peraltro, a una loro abrogazione espressa. Di conseguenza, il decreto aggiunge ora gli Allegati 1-bis «Schema di budget economico» e 1-ter «Schema di budget degli investimenti», che non sono più oggetto di un Pag. 81provvedimento distinto. Al riguardo, rappresenta, pertanto, che potrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere, in sede di adozione definitiva del provvedimento, l'espressa abrogazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 2014 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 925 del 2015, valutando altresì l'opportunità di rinumerare progressivamente gli articoli del provvedimento e i relativi allegati.
Nell'illustrare il provvedimento in esame, segnala che esso risulta composto da 10 articoli, ripartiti in 5 Titoli, ed è corredato da 4 allegati, che ne costituiscono parte integrante.
Il Titolo I, recante le disposizioni generali, è composto, come nel testo del vigente decreto ministeriale n. 19 del 2014, dall'articolo 1, volto a definire l'ambito di applicazione del provvedimento, e dall'articolo 2, che reca i principi contabili e i postulati di bilancio.
Segnala, al riguardo, che l'articolo 1, comma 3, integrando le previsioni attualmente vigenti, prevede che il rinvio ai Principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità (OIC) operi ferma restando la compatibilità con le regole fissate dal decreto stesso, sopprimendo, inoltre, la previsione attualmente vigente, che precisa che il decreto è dedicato ad analizzare le sole poste di bilancio particolarmente significative per il settore universitario.
Con riferimento all'articolo 2, segnala che le modifiche apportate in merito al principio di pubblicità, laddove si specifica che il bilancio unico preventivo d'ateneo, in ragione delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza, deve essere reso pubblico solo dalle università considerate amministrazioni pubbliche, nonché le modifiche introdotte con riferimento ai principi di costanza e comparabilità, in base alle quali si chiarisce che l'applicazione di tali canoni deve consentire il confronto anche tra esercizi diversi o tra atenei diversi, oltreché tra il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio.
Passando all'esame del Titolo II del provvedimento, ricorda che esso è composto degli articoli 2-bis, 3, 4 e 5, e disciplina il bilancio unico di ateneo di esercizio.
Fa presente, in particolare, che l'articolo 2-bis, recante principi e schemi del bilancio unico di esercizio, innovando rispetto al decreto ministeriale oggi vigente, prevede che, nella redazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio, le università si attengano ai principi contabili, ai criteri di valutazione e agli schemi di bilancio stabiliti nel decreto in esame.
Per quanto attiene, invece, alla nuova formulazione di cui all'articolo 3, che disciplina gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, che, con la nota integrativa, compongono il bilancio unico di ateneo di esercizio, segnala l'eliminazione dei riferimenti relativi ai conti d'ordine in calce allo stato patrimoniale. Osserva che la relazione illustrativa precisa al riguardo che tale modifica ha il fine di assicurare un progressivo adeguamento delle regole per il sistema contabile delle università all'impostazione del codice civile e dei principi contabili elaborati dall'Organismo italiano di contabilità e valevoli dall'anno 2016. Segnala, altresì, l'introduzione del comma 5, con cui si prevede che lo schema e i contenuti minimi della nota integrativa siano oggetto di specifica indicazione e trattazione nel manuale tecnico operativo di cui all'articolo 7 del decreto.
Con riferimento all'articolo 4 ricorda che esso reca i criteri di valutazione da utilizzare per alcune poste di bilancio proprie delle università e corrisponde all'articolo 4 del decreto ministeriale n. 19 del 2014.
Al riguardo, segnala che l'articolo 2426, n. 12, del codice civile, cui fa riferimento, nell'ambito della valutazione del patrimonio librario, il comma 1, lettera b), punto ii), relativo all'iscrizione dell'attivo patrimoniale nel caso di libri che perdono valore nel corso del tempo, è stato oggetto di abrogazione per effetto dell'articolo 6, comma 8, lettera l) del decreto legislativo n. 139 del 2015. Osserva, pertanto, che Pag. 82andrebbe valutato se aggiornare tale riferimento normativo.
Per quanto attiene alle principali modifiche introdotte rispetto alla legislazione vigente, segnala, in primo luogo, che nella parte riferita alle immobilizzazioni materiali, di cui al comma 1, lettera b), si inserisce una disciplina relativa alle operazioni di leasing finanziario e ai contratti di leasing operativo, mentre nella parte riferita alle immobilizzazioni finanziarie, di cui al comma 1, lettera c), ai crediti di cui alla lettera e) e ai debiti di cui alla nuova lettera l), si prevede la deroga al criterio del costo ammortizzato di cui ai numeri 1) e 8) dell'articolo 2426 del codice civile.
Nella parte riferita alle rimanenze, di cui al comma 1, lettera d), osserva che viene eliminata l'esemplificazione contenuta nel decreto n. 19 del 2014 e si rimanda al principio di rilevanza, espungendo il riferimento al contesto del singolo ateneo, nonché alla necessità di procedere alla valutazione delle rimanenze stesse, se previsto in base a specifiche disposizioni di legge.
Fa presente che viene modificata la parte riferita ai crediti, di cui al comma 1, lettera e), nel senso di prevedere che per ciascun credito debbano essere identificati l'origine, la natura del debitore, nonché la data di presumibile realizzo, con l'opportuna separata indicazione dei crediti vantati verso i soggetti identificati nelle relative voci dell'attivo dello schema di stato patrimoniale e viene, inoltre, inserita una modifica alle regole di iscrizione dei crediti in bilancio, per cui il relativo valore nominale deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite presunte per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio, in modo che il suddetto fondo risulti sufficiente a coprire, nel rispetto del principio di competenza, sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatasi, sia quelle temute o latenti in ragione di eventi intervenuti e/o di andamento statistico della voce.
In relazione alla lettera g), relativa a ratei e risconti, ricorda che si provvede a una semplificazione del testo vigente, eliminando l'esemplificazione precedentemente riportata nel testo. Evidenzia, inoltre, che viene riformulata la lettera h) del comma 1 nella parte descrittiva delle parti ideali del patrimonio netto, al fine di operare una più lineare e puntuale descrizione della fattispecie.
Segnala che viene anche riformulata la lettera i) del comma 1, in materia di fondi per rischi ed oneri, nella parte descrittiva, per renderla maggiormente aderente ai principi contabili dell'Organismo italiano di contabilità e per garantire un utilizzo più appropriato di tali poste e che viene inserita una nuova lettera l), relativa ai debiti, i quali sono valutati al loro valore nominale.
Con riferimento alle voci del conto economico proprie delle università, per quanto attiene ai proventi per la didattica, al comma 2, lettera a), precisa che i proventi derivanti dalle tasse e dai contributi degli studenti, e, in generale, dalle prestazioni e servizi delle attività didattiche si iscrivono, in virtù della nuova formulazione, in base al principio di competenza economica, riscontando la quota non di competenza ove anticipati o inserendo il rateo attivo ove posticipati ed evidenzia la modifica apportata alla lettera b) del comma 2, con riferimento all'indicazione dei criteri di iscrizione dei contributi in conto esercizio e dei contributi in conto impianti.
Rappresenta, ancora, che all'articolo 5, che reca i criteri di predisposizione del primo stato patrimoniale, riprendendo i contenuti della normativa vigente, si inserisce una nuova disposizione al comma 3, al fine di prevedere che, in sede di predisposizione del primo bilancio unico d'ateneo di esercizio, sia richiesta la predisposizione di tabelle di raccordo tra i saldi di bilancio ottenuti secondo principi contabili pregressi e i saldi di bilancio in applicazione dei nuovi principi contabili.
Passando all'esame del titolo III, segnala che esso si compone del solo articolo 5-bis, che disciplina gli schemi di budget economico e budget degli investimenti riprendendo integralmente i contenuti del decreto ministeriale n. 925 del 2015.Pag. 83
Al riguardo, segnala come sia stata mantenuta, al comma 7, la procedura di aggiornamento degli schemi di budget economico e budget degli investimenti già prevista dal decreto ministeriale n. 925 del 2015, che non coincide con quella prevista in via generale, con riferimento ai principi contabili e agli schemi di bilancio, dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame. In proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di ricondurre la procedura di aggiornamento degli schemi di budget economico e budget degli investimenti a quella di carattere generale di cui al richiamato articolo 1, comma 2.
Con riguardo al Titolo IV, recante disposizioni in materia di consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, osserva che esso è composto dal solo articolo 6 che disciplina i criteri per la predisposizione del bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e del rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, confermando le previsioni del decreto n. 19 del 2014.
Al riguardo, osserva che il comma 3 dell'articolo 6 statuisce che, con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8, legge n. 196 del 2009, sono aggiornate le codifiche del Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) tenendo conto della specificità del settore universitario e del regime contabile vigente per il comparto, stabilendo altresì che a decorrere dall'adeguamento SIOPE cessa l'obbligo di redigere il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria con le modalità di cui al comma 1 e che le università, considerate amministrazioni pubbliche, allegano al bilancio unico d'ateneo di esercizio il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi. In considerazione del fatto che le disposizioni riprodotte nel testo in esame sono state adottate prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 settembre 2017, in materia di adeguamento della codifica SIOPE delle Università al piano dei conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2013, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se, ai sensi della disposizione in esame, si intende disporre un nuovo aggiornamento delle codifiche SIOPE, ulteriore rispetto a quanto già operato con il decreto ministeriale del 5 settembre 2017.
Evidenzia infine che il Titolo V, composto dagli articoli 7 e 8, reca le disposizioni finali.
Con riferimento al manuale operativo disciplinato dall'articolo 7, segnala che, la nuova formulazione della disposizione precisa che lo stesso ha la funzione e l'obiettivo di indicare prassi interpretative e applicative per la redazione del bilancio preventivo unico d'ateneo e del bilancio unico d'ateneo di esercizio da parte delle università.
Fa presente, infine, che, nell'ambito delle norme transitorie di coordinamento e finali di cui all'articolo 8, viene stabilito che, in conseguenza della eliminazione della voce dei conti d'ordine dallo stato patrimoniale, i valori attinenti a impegni, garanzie, beni di terzi o beni presso terzi trovano rappresentazione nella nota integrativa a partire dall'entrata in vigore del decreto.
Ferme restando le osservazioni in precedenza formulate, per quanto attiene ai profili finanziari del provvedimento, prende atto che, in linea con quanto indicato dalla relazione tecnica, lo schema in esame non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto reca disposizioni di carattere ordinamentale volte a disciplinare i principi contabili e gli schemi di bilancio per le Università.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una successiva seduta.
Giovanni Luca CANNATA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.40.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 31 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.40.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance.
Atto n. 169.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2024.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nel corso della seduta del 24 luglio 2024, osserva che alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del predetto Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si provvederà nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del predetto Dicastero.
Con riferimento agli oneri derivanti dalle competenze fisse spettanti agli addetti all'Ufficio di Gabinetto e alle Segreterie particolari, fa presente che all'effettiva attribuzione degli incarichi nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione si procederà compatibilmente con le effettive disponibilità delle risorse stanziate sul capitolo 1007, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Segnala, inoltre, che il contingente di personale attualmente assegnato agli uffici di diretta collaborazione è pari a sessantaquattro unità, oltre a dieci esperti, mentre alle segreterie dei sottosegretari di Stato risulta assegnato un contingente di dieci unità di personale e che, secondo quanto previsto con decreto interministeriale del 15 aprile 2024, al personale non dirigenziale addetto a tali uffici e alle segreterie dei sottosegretari di Stato spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un'indennità accessoria di diretta collaborazione, articolata in tre fasce, di importo lordo mensile pari a 1.450 euro, 1.200 euro e 950 euro, erogabile, rispettivamente, a un contingente massimo di ventidue, cinquantacinque e sei unità di personale.
Segnala, infine, che l'importo lordo mensile dell'indennità accessoria spettante, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, dello schema di decreto in esame, ai componenti della struttura di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione della performance è stato stabilito nella misura di 900 euro, indicata dalla relazione tecnica, con decreto interministeriale del 15 aprile 2024.
Ubaldo PAGANO (PD–IDP) sottolinea come, con il provvedimento in discussione si stia dando attuazione sul piano organizzativo a tutti i provvedimenti che nell'ultimo anno hanno attribuito ulteriori risorse, sia in termini di personale sia in termini di risorse finanziarie, in favore degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che fino ad ora non si è, tuttavia, particolarmente distinto sul piano dei risultati conseguiti nell'ambito dell'azione di governo.
Stigmatizza tale scelta, che ritiene espressione della volontà della maggioranza e dal Governo di stanziare risorse pubbliche al fine di rafforzare gli uffici del Ministro Lollobrigida in via prioritaria rispetto ad altri ministeri.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel concordare con le considerazioni testé formulate dal collega Ubaldo Pagano, chiede che Pag. 85sia predisposto un quadro riassuntivo delle risorse aggiuntive che l'attuale Governo ha stanziato, a partire dall'inizio della legislatura, in favore del rafforzamento delle strutture amministrative del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche in comparazione rispetto agli stanziamenti destinati, nel medesimo lasso di tempo, al rafforzamento delle strutture degli altri ministeri, che, a suo avviso, hanno ricevuto risorse ben inferiori.
Ylenja LUCASELLI (FDI), in risposta ai rilievi mossi dai colleghi Ubaldo Pagano e Dell'Olio, ricorda come provvedimenti volti alla riorganizzazione e al rafforzamento delle strutture ministeriali analoghi a quelli oggetto del provvedimento in esame siano stati adottati anche da precedenti Governi. Fa presente, in ogni caso, che non vi è alcuna contrarietà, da parte del proprio gruppo parlamentare rispetto alla richiesta di verifica dei dati di natura economica riguardanti gli stanziamenti destinati ai rispettivi ministeri, ivi compreso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Fa presente, tuttavia, che le risorse che l'Esecutivo ha scelto di stanziare in favore del suddetto Ministero rivestono la precipua funzione di supportare le iniziative che il Ministro Lollobrigida, in discontinuità rispetto alle politiche attuate dai precedenti Governi, sta portando avanti al fine di sostenere e valorizzare un settore, quale quello dell'agricoltura, che finalmente è stato posto al centro delle politiche di rilancio del Paese. Sul punto, stigmatizza pertanto le valutazioni di merito emerse negli interventi dei colleghi, sottolineando come le richieste e i rilievi di competenza di questa Commissione dovrebbero limitarsi alla valutazione degli elementi e dei dati di natura economico-finanziaria.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) rileva come, sovente, di fronte alle istanze dei gruppi parlamentari dell'opposizione di effettuare approfondimenti rispetto ai contenuti di provvedimenti adottati dal Governo, con la richiesta di fornire dati ed elementi informativi, i parlamentari della maggioranza manifestino un atteggiamento difensivo, che tende a negare l'esigenza di acquisire le informazioni richieste. Con riferimento a quanto osservato dalla collega Lucaselli, ribadisce di essersi limitato, in questa sede, a richiedere dati di natura economica.
Angelo ROSSI (FDI), nell'osservare, in via preliminare, che le considerazioni espresse dall'onorevole Lucaselli erano, con ogni probabilità, riferite alle valutazioni espresse dal deputato Ubaldo Pagano, ritiene che, in ogni caso, sia pienamente condivisibile quanto puntualizzato dalla collega, ove si consideri l'impegno che l'attuale Ministro ha fino ad ora profuso in favore del settore agricolo.
Sottolinea, infatti, come la maggioranza e il Governo ritengano l'agricoltura in settore essenziale per lo sviluppo del tessuto socio-economico del Paese, ricordando, al riguardo, la recente conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.
Ubaldo PAGANO (PD–IDP), nel rispondere ai rilievi dell'onorevole Angelo Rossi, rivolgendosi alla Presidenza, evidenzia come qualsiasi tentativo, da parte della maggioranza, di limitare le richieste e le istanze dei deputati dei gruppi di opposizione, ancorché assuma la forma di richiami garbati, evidentemente si pone in contraddizione con il senso dell'istituzione parlamentare.
Al riguardo, esprime il timore che i colleghi della maggioranza non abbiano pienamente compreso il senso politico e il significato democratico alla base delle richieste di informazioni e dati rivolte al Governo, ricordando, peraltro, che nella scorsa legislatura i parlamentari del gruppo di Fratelli d'Italia tenevano un atteggiamento ben diverso da quello che li caratterizza nel corso della presente legislatura.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Pag. 86rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (Atto n. 169);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del predetto Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si provvederà nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del predetto Dicastero;
con riferimento agli oneri derivanti dalle competenze fisse spettanti agli addetti all'Ufficio di Gabinetto e alle Segreterie particolari, all'effettiva attribuzione degli incarichi nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione si procederà compatibilmente con le effettive disponibilità delle risorse stanziate sul capitolo 1007, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
gli importi dei trattamenti economici riconosciuti alle figure apicali degli uffici di diretta collaborazione, esposti nella Tabella A contenuta nella relazione tecnica dello schema di decreto in esame, corrispondono a quelli effettivamente corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2024;
il contingente di personale attualmente assegnato agli uffici di diretta collaborazione è pari a sessantaquattro unità, oltre a dieci esperti, mentre alle segreterie dei sottosegretari di Stato risulta assegnato un contingente di dieci unità di personale;
secondo quanto previsto con decreto interministeriale del 15 aprile 2024, al personale non dirigenziale addetto agli uffici di diretta collaborazione e alle segreterie dei sottosegretari di Stato spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2024, un'indennità accessoria di diretta collaborazione, articolata in tre fasce, di importo lordo mensile pari a 1.450 euro, 1.200 euro e 950 euro, erogabile, rispettivamente, a un contingente massimo di 22, 55 e 6 unità di personale;
l'importo lordo mensile dell'indennità accessoria spettante, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, dello schema di decreto in esame, ai componenti della struttura di supporto dell'Organismo indipendente di valutazione della performance è stato stabilito nella misura di 900 euro, indicata dalla relazione tecnica, con decreto interministeriale del 15 aprile 2024,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto in oggetto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione della relatrice.
La Commissione approva la proposta di deliberazione della relatrice.
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
Atto n. 177.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2024.
Pag. 87 Giovanni Luca CANNATA, presidente, ricorda che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale.
Nel rammentare che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 31 luglio 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.