INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 31 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.
La seduta comincia alle 14.35.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giorgia LATINI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
5-02686 Manzi: Sull'eventuale emanazione di un intervento normativo di riforma dei Teatri dell'Opera.
Matteo ORFINI (PD-IDP) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.
Pag. 105Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Matteo ORFINI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo ritenendo che conferma le preoccupazioni e i timori espressi nell'interrogazione.
Ritiene che riformare l'assetto della governance delle Fondazioni lirico-sinfoniche nella direzione indicata dal sottosegretario Mazzi costituirebbe una scelta molto forte da parte del Governo in quanto il Ministero della cultura acquisirebbe il potere di stabilire la governance delle Fondazioni lirico-sinfoniche a discapito dei comuni, incidendo negativamente sull'autonomia di tali istituzioni pubbliche.
Al riguardo, chiede se il Governo abbia avviato interlocuzioni con i comuni al fine di acquisire il loro parere in merito al progetto di riforma ed evidenzia, ad ogni modo, l'assoluta gravità dell'intenzione del Governo di procedere all'approvazione di un decreto legislativo di riforma dei teatri dell'opera nel mese di agosto, giovandosi del periodo di pausa estiva dei lavori parlamentari e della minore attenzione dei cittadini.
5-02687 Caso: Iniziative per garantire la conservazione, la tutela e la piena fruizione dei beni archeologici del territorio flegreo e del percorso archeologico del rione Terra.
Antonio CASO (M5S), illustra l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Antonio CASO (M5S), replicando, si dichiara si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Mazzi, dal momento che l'interrogazione a risposta immediata era volta a conoscere se il Governo avesse già stabilito le tempistiche entro le quali le azioni di monitoraggio o di formazione interna del personale in servizio presso ogni Istituto ricadente nell'area soggetta a bradisismo saranno svolte.
Osserva che i recenti eventi sismici che hanno interessato il territorio flegreo hanno determinato una diminuzione del flusso turistico, che desta preoccupazione per la sostenibilità economica e sociale del territorio che lo Stato deve assicurare al pari della sicurezza dei lavoratori.
5-02688 Tassinari: Sui criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al DM 412/2022, con particolare riferimento alla città metropolitana di Reggio Calabria.
Giovanni ARRUZZOLO (FI-PPE) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Giovanni ARRUZZOLO (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.
5-02689 Amorese: Iniziative per incentivare i consumi culturali nei musei e per migliorare la gestione museale.
Gerolamo CANGIANO (FDI) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Alessandro AMORESE (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, rilevando come essa costituisca in realtà una relazione sui risultati raggiunti dal Governo Meloni e, in particolare, dal Ministro della cultura Sangiuliano oltre che dai sottosegretari Mazzi e Borgonzoni, che hanno operato per rafforzare la posizione dell'Italia quale superpotenza culturale su scala mondiale.Pag. 106
Ricorda come il Governo abbia cercato di fare fronte anche al fenomeno dell'overtourism quale questione non solo culturale, ma anche economica.
Esprime il proprio favore per il proseguimento del progetto degli Uffizi diffusi, ritenendola una scelta intelligente volta all'ampliamento della possibilità di accedere ai musei anche a chi, in precedenza, non poteva farlo.
Giorgia LATINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.10.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 31 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.
La seduta comincia alle 15.10.
Sulla pubblicità dei lavori.
Giorgia LATINI, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 180.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro l'11 agosto 2024, un parere sull'Atto del Governo in esame, recante lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Ricorda che il provvedimento in esame è stato trasmesso dal Ministro dell'istruzione e del merito per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 e dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001, ai sensi dei quali si è proceduto a due successivi accorpamenti dei contributi erogati da ciascun Ministero in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, in un unico capitolo del rispettivo stato di previsione. Nel caso del Ministero dell'istruzione e del merito, tale capitolo è il n. 1261.
Venendo al contenuto del provvedimento in esame, rileva che esso reca la ripartizione dello stanziamento iscritto, per l'anno 2024, nel citato capitolo 1261, fra i soggetti che, tra quelli elencati nella tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995 e nella tabella 1 della legge n. 448 del 2001, mantengono a tutt'oggi il diritto ad accedere ai contributi da erogare.
Le risorse in questione ammontano, per l'anno 2024, ad un totale di 955.852 euro. Esse sono in riduzione del 5 per cento (50.308 euro) rispetto allo stanziamento del 2023, che ammontava – rimasto identico dall'esercizio finanziario 2019 –, a 1.006.160 euro. La relazione annessa allo schema di decreto precisa che le riduzioni degli importi destinati ai singoli enti beneficiari sono state operate in modo proporzionale alla riduzione dello stanziamento complessivo. Gli stanziamenti disposti per il 2024 sono i seguenti:
Fondazione del Museo nazionale della scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» (Milano): 781.338,24 euro (in riduzione rispetto agli 822.460,00 euro stanziati nel 2023);
Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo (Roma): 43.422,02 euro (in riduzionePag. 107 rispetto agli 45.706,00 euro stanziati nel 2023);
Opera nazionale Montessori (Roma): 86.839,00 euro (in riduzione rispetto agli 91.412,00 euro stanziati nel 2023);
Istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi (Firenze): 41.448,63 euro (in riduzione rispetto agli 43.632,00 euro stanziati nel 2023);
Museo internazionale delle ceramiche in Faenza (Faenza): 2.804,11 euro (in riduzione rispetto agli 2.950,00 euro stanziati nel 2023).
Infine, ricorda che un anno fa, in sede di esame dello schema di riparto per l'anno 2023 (AG n. 51), la Commissione VII della Camera aveva espresso un parere favorevole con un'osservazione, non recepita dal Governo in sede di adozione definitiva del decreto, volta ad incrementare almeno fino a 4.000 euro il contributo in favore del Museo internazionale delle ceramiche in Faenza mentre la 7a Commissione del Senato aveva invece espresso un parere favorevole senza condizioni o osservazioni.
Giorgia LATINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei princìpi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante princìpi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università.
Atto n. 182.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Rosaria TASSINARI (FI-PPE), relatrice, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro l'11 agosto 2024, un parere sull'Atto del Governo in esame, che, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, reca la modifica, la revisione e l'aggiornamento dei princìpi contabili e degli schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014.
Il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, a sua volta attuativo della delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, costituisce la norma di rango primario tramite cui è stato introdotto, nelle università, il sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato.
In particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, di tale decreto legislativo, il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappresentato da:
a) bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti unico di ateneo;
b) bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo;
c) bilancio unico d'ateneo d'esercizio, redatto con riferimento all'anno solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione;
d) bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.
Rileva che ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 18 del 2012 le università, per la predisposizione dei documenti Pag. 108contabili appena citati, si attengono ai princìpi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora, Ministro dell'università e della ricerca), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). A norma dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 18 del 2012, gli schemi dei relativi decreti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro venti giorni, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Decorso tale termine i decreti sono adottati anche in mancanza dei pareri.
Ricorda, altresì, la fonte secondaria che ha dato prima attuazione a tali disposizioni è il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, n. 19, del quale lo schema di decreto in esame costituisce appunto l'aggiornamento. Tale decreto è stato già una volta sottoposto ad una revisione, tramite il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 giugno 2017, n. 394.
Rappresenta che il provvedimento è composto da 10 articoli, ripartiti in 5 Titoli, ed è corredato da 4 allegati, che ne costituiscono parte integrante. Esso sostituisce integralmente il decreto ministeriale n. 19 del 2014, apportandovi diverse modifiche, tra le quali la principale è costituita dalla trasposizione in esso del contenuto del decreto ministeriale n. 925 del 2015 e dei relativi allegati, recanti gli schemi di budget economico e di budget degli investimenti.
Il Titolo I, recante le disposizioni generali, è composto dagli articoli 1 e 2.
L'articolo 1 reca l'ambito di applicazione del provvedimento, stabilendo che le università si attengano ai princìpi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti nel decreto, e che, per tutto quanto non espressamente previsto dal decreto, si applichino le disposizioni del codice civile ed i princìpi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità (OIC), nei limiti della loro compatibilità con le disposizioni del decreto. Ribadisce poi quanto già disposto a livello primario dagli articoli 2 e 7 del decreto legislativo n. 18 del 2012, in ordine alle procedure di aggiornamento dei contenuti del decreto.
Riferisce che l'articolo 2 reca i princìpi contabili e i postulati di bilancio da rispettare nell'ambito del processo di formazione dei bilanci. Essi sono elencati e descritti dall'unico comma di cui si compone l'articolo, e sono i seguenti: utilità del bilancio unico d'ateneo di esercizio per destinatari e completezza dell'informazione; veridicità; correttezza; neutralità o imparzialità; attendibilità; significatività e rilevanza dei fatti economici; comprensibilità o chiarezza; pubblicità; coerenza; annualità del bilancio; continuità; prudenza; integrità; costanza e comparabilità; universalità; unità; flessibilità; competenza economica; prevalenza della sostanza sulla forma; costo come criterio base delle valutazioni di bilancio; equilibrio del bilancio.
Rispetto al testo vigente del decreto ministeriale n. 19 del 2014, le modifiche sono di consistenza assai ridotta: la principale è volta a chiarire che, al contrario del bilancio d'esercizio, il bilancio preventivo deve essere reso pubblico solo dalle università considerate amministrazioni pubbliche.
Il Titolo II del provvedimento in esame, denominato «Bilancio unico di ateneo di esercizio», è composto degli articoli 2-bis, 3, 4 e 5.
Segnala che l'articolo 2-bis, recante «Princìpi e schemi del bilancio unico di esercizio», non presente nel decreto ministeriale 14 gennaio 2014, n. 19 oggi vigente, prevede che nella redazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio, le università si attengano ai princìpi contabili, ai criteri di valutazione e agli schemi di bilancio stabiliti nel decreto. Dalla relazione illustrativa si evince che tale precisazione è dovuta ad esigenze di coordinamento normativo tra la parte preventiva e la parte della rendicontazione, emerse negli ultimi anni dall'analisi della casistica svolta dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale.
L'articolo 3, reca gli schemi di bilancio, riferendosi in particolare ai contenuti dell'allegato 1, denominato «Schemi di bilancio contabilità economico-patrimoniale», e Pag. 109contenente gli schemi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario che compongono, insieme alla nota integrativa, il bilancio unico d'ateneo di esercizio. Le voci obbligatorie contenute in tali schemi possono essere articolate al loro interno in relazione ad eventuali specificità del singolo ateneo.
Ricorda che l'articolo dispone poi in merito ai contenuti della nota integrativa. Essi consistono nelle informazioni di natura tecnico-contabile riguardanti l'andamento della gestione dell'ateneo, nei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, nelle informazioni utili a una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, nell'illustrazione dei princìpi di valutazione, e nel dettaglio delle voci di bilancio. La nota integrativa riporta inoltre l'elenco delle società e degli enti partecipati a qualsiasi titolo. Rispetto al testo vigente dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 19 del 2014, lo schema di decreto in esame prevede che lo schema e i contenuti minimi della nota integrativa sono oggetto di specifica indicazione e trattazione nel manuale tecnico operativo di cui all'articolo 7.
L'articolo 4 reca i «Criteri di valutazione» specifici, da applicare ad alcune delle poste di bilancio proprie delle università nello stato patrimoniale (comma 1) e nel conto economico (comma 2).
I criteri riguardano, per quanto concerne lo stato patrimoniale, le seguenti voci: le immobilizzazioni immateriali, le immobilizzazioni materiali, le immobilizzazioni finanziarie, le rimanenze, i crediti, le disponibilità liquide, i ratei e i risconti, il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, i debiti.
Per quanto riguarda il conto economico, i criteri ineriscono invece i proventi per la didattica, i contributi, le operazioni e partite in moneta estera e i proventi derivanti e relativi ai progetti, alle commesse e alle ricerche finanziate o cofinanziate da soggetti terzi.
In considerazione del carattere particolarmente tecnico delle disposizioni in questione, e delle numerose modifiche apportate al testo vigente del decreto ministeriale n. 19 del 2014, si rinvia, per una esposizione di dettaglio dei contenuti dell'articolo 4, alla documentazione predisposta dagli uffici.
Tra le principali modifiche apportate, si segnala tuttavia quella volta a inserire un riferimento esplicito, nella voce «immobilizzazioni materiali» dello Stato Patrimoniale, alle operazioni di leasing finanziario e ai contratti di leasing operativo, attualmente non contemplate dal testo vigente del decreto ministeriale n. 19 del 2014.
Rappresenta che l'articolo 5 reca i criteri specifici che devono guidare gli atenei nella predisposizione del primo stato patrimoniale. Tali criteri riguardano le modalità di iscrizione delle seguenti voci: il patrimonio immobiliare e i terreni di proprietà; gli immobili e i terreni di terzi a disposizione; i beni mobili e il patrimonio librario; gli eventuali contributi in conto capitale ricevuti per il finanziamento delle immobilizzazioni; le immobilizzazioni finanziarie, ivi incluse le partecipazioni in aziende, società o altri enti controllati e collegati; le disponibilità liquide; i residui attivi e passivi; i crediti e i debiti tributari; i mutui; l'avanzo di amministrazione; i progetti finanziati; l'eventuale differenza tra attivo e passivo e le poste di patrimonio vincolato e non vincolato del fondo di dotazione dell'ateneo.
Segnala che la redazione del primo stato patrimoniale deve essere accompagnata da una specifica nota integrativa che illustra dettagliatamente le modalità di contabilizzazione delle singole poste attive e passive. In sede di predisposizione del primo bilancio unico d'ateneo di esercizio sono inoltre predisposte tabelle di raccordo tra i saldi di bilancio ottenuti secondo princìpi contabili pregressi e i saldi di bilancio in applicazione dei nuovi princìpi contabili, e sono riportati commenti illustrativi delle principali rettifiche apportate alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico.
Il Titolo III del provvedimento, denominato «Bilancio preventivo unico di ateneo», è composto del solo articolo 5-bis, attualmente non presente nel decreto ministeriale n. 19 del 2014, volto a trasporre Pag. 110in tale decreto il contenuto integrale dell'articolo 1 del decreto interministeriale 925 del 2015 e dei relativi allegati. Tale decreto è stato adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 6, del vigente decreto ministeriale n. 19 del 2014: nel nuovo quadro che si propone con lo schema in esame, i due strumenti normativi vengono dunque unificati.
L'articolo 5-bis disciplina gli schemi del bilancio preventivo unico di esercizio e triennale, disponendo che ai fini della predisposizione del bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio e del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale le università considerate amministrazioni pubbliche adottano gli schemi di budget economico e di budget degli investimenti allegati n. 1-bis e n. 1-ter al decreto in esame. Tali schemi prevedono voci obbligatorie che possono essere ulteriormente articolate al loro interno in relazione ad eventuali specificità del singolo ateneo.
Rileva che lo schema di budget economico, rispetto allo schema di conto economico, prevede l'aggiunta della voce «Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale» per rendere evidente, ai fini del conseguimento di un risultato economico almeno in pareggio, l'utilizzo di riserve patrimoniali non vincolate al momento di predisposizione del bilancio unico di ateneo di previsione. Inoltre, in via transitoria e nei limiti dell'esaurimento delle relative risorse, è inserita la voce «Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria», al fine di dare evidenza della utilizzazione di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria, in particolare dalla riclassificazione dei residui passivi e dell'avanzo di amministrazione.
Segnala che l'articolo dispone poi che per le università considerate amministrazioni pubbliche, il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio sia integrato da un prospetto allegato contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi.
Il bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio e il bilancio unico d'ateneo di previsione triennale sono integrati da una nota illustrativa che reca informazioni sulle previsioni dei proventi, con particolare riferimento ai proventi per la didattica e ai contributi del Ministero dell'università e della ricerca, e degli oneri, nonché sulle principali finalità e caratteristiche degli investimenti programmati e delle relative fonti di copertura.
Illustra che il Titolo IV, recante disposizioni in materia di consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, è composto dal solo articolo 6. Esso prevede che al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università considerate come tali predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, in termini di cassa, secondo gli schemi di cui all'allegato 2. Il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria è coerente nelle risultanze con il rendiconto.
Si dispone inoltre che si proceda, secondo le modalità legislativamente previste, all'aggiornamento delle codifiche del sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) secondo la struttura del piano dei conti finanziari, al fine di ricondurre univocamente ciascuna transazione elementare al livello aggregato di dettaglio previsto. A decorrere dall'adeguamento SIOPE le università considerate amministrazioni pubbliche allegheranno al bilancio unico d'ateneo di esercizio il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE.
Il Titolo V, composto dagli articoli 7 e 8, reca le disposizioni finali.
L'articolo 7 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca, avvalendosi della Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università (COEP), predispone e aggiorna periodicamente un manuale tecnico-operativo a supporto delle attività gestionali delle università.
Rileva che, rispetto al testo vigente del decreto ministeriale n. 19 del 2014, si specifica che il manuale tecnico operativo ha anche la funzione e l'obiettivo di indicare prassi interpretative e applicative per la Pag. 111redazione del bilancio preventivo unico d'ateneo e del bilancio unico d'ateneo di esercizio da parte delle università, in conformità ai princìpi generali e ai criteri di valutazione fissati dal decreto in esame e in riferimento alle altre fonti normative che regolano la materia.
L'articolo 8 reca norme transitorie di coordinamento e finali, prevedendo, in primo luogo, che negli schemi di bilancio di cui all'allegato 1 al decreto, nel prospetto di Stato Patrimoniale, sia eliminata la voce per l'indicazione dei conti d'ordine e che i valori attinenti a impegni, garanzie, beni di terzi o beni presso terzi trovino rappresentazione nella nota integrativa a partire dall'entrata in vigore del decreto.
Fa presente che tutte le variazioni dei saldi patrimoniali, in precedenza rilevati con i princìpi contabili pregressi, derivanti dalla prima applicazione dei nuovi princìpi contabili delle università, devono essere imputate a rettifica del saldo iniziale degli utili non destinati o di altre riserve di patrimonio netto. Specifica riserva di patrimonio netto può essere costituita in tale senso. Nella nota integrativa sono illustrate analiticamente le singole voci che determinano la rettifica del saldo iniziale degli utili non distribuiti o di altre riserve di patrimonio netto.
Si dispone, infine, la pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Giorgia LATINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.20.