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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 luglio 2024
355.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 153

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 31 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Istituzione e disciplina delle zone del commercio nei centri storici.
C. 362 Molinari.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA), relatrice, espone in sintesi i contenuti della proposta di legge all'esame osservando, preliminarmente, che in molte città italiane si assiste, da tempo, a fenomeni di degrado e di trascuratezza che possono contribuire a far disperdere i caratteri tradizionali dei centri storici, con particolare riguardo ai territori a vocazione commerciale. Il tessuto commerciale delle città italiane è comunque in continua trasformazione per effetto dello sviluppo e del consolidamento della grande distribuzione commerciale e del commercio elettronico, nonché di altri fenomeni a volte non prevedibili nella loro dimensione quali, ad esempio, la pandemia da COVID-19 che negli ultimi anni ha costretto molte aziende alla chiusura, con il risultato di un progressivo processo di desertificazione commerciale dei centri urbani. Fa inoltre presente che in Italia i negozi che esercitano il commercio nei centri storici rappresentano non soltanto una rete commerciale, ma un vero e proprio presidio culturale e sociale nelle città di tutte le dimensioni e soprattutto nei piccoli centri, essendo uno straordinario fattore, non solo estetico, ma di antropizzazione del territorio, un baluardo contro lo spopolamento dei piccoli comuni, un luogo dove le persone non solo consumano ma si incontrano, parlano, socializzano. Ritiene, quindi, che debbano essere adottate misure di contrasto a tale fenomeno. Evidenzia, in tal senso, che la proposta di legge in esame è volta, appunto, ad introdurre una disciplina statale di tutela delle attività commerciali che si svolgono nei centri storici, al fine di Pag. 154preservare la tradizione e la continuità culturale dei luoghi.
  Riferisce quindi che la proposta di legge Molinari ed altri n. 362, composta di 5 articoli, introduce un regime di autorizzazione per l'esercizio delle attività commerciali ubicate in zone all'interno dei centri storici, a garanzia degli obiettivi di interesse generale di tutela dell'ambiente e dei consumatori, dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica e della conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e culturale (articolo 1).
  Rileva che i comuni, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, predispongono un elenco di zone ubicate all'interno dei centri storici nelle quali l'insediamento, l'apertura, l'ampliamento di superficie, il mutamento di settore merceologico, il trasferimento di sede e il subingresso degli esercizi commerciali sono soggetti al rilascio di un'autorizzazione da parte dello sportello unico per le attività produttive (articolo 2).
  Sottolinea che l'elenco deve tendere alla salvaguardia della sostenibilità territoriale e ambientale, attraverso iniziative di riqualificazione del tessuto commerciale, allo sviluppo del commercio tradizionale attraverso il rafforzamento e la diffusione degli esercizi di vicinato, ai fini di una maggiore tutela del consumatore; alla tutela del consumatore è finalizzata anche la creazione di una rete del commercio orientata alla qualificazione dei consumi, alla trasparenza delle informazioni e alla sicurezza dei prodotti e allo sviluppo, come la valorizzazione di attività commerciali di particolare valore storico e artistico (articolo 3).
  Evidenzia che l'articolo 4 prevede una forma di incentivazione economica, istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) un Fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2023, 2024 e 2025 per la riqualificazione e il potenziamento delle attività commerciali all'interno dei comuni con popolazione inferiore 5.000 abitanti.
  Segnala, infine, che l'articolo 5 prevede sanzioni per l'esercizio di attività commerciali in assenza della prescritta autorizzazione di cui all'articolo 2, nonché che l'assenza o la perdita dei requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 2, comportano l'obbligo da parte del comune di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura dell'esercizio e, ove rilasciata, la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 10.000.
  Conclude auspicando che la Commissione intenda lavorare con convinzione e unitarietà su una tematica così sentita non solo dai commercianti ma anche e soprattutto dai cittadini, specie dei piccoli centri, che trovano negli esercizi commerciali dei centri storici un valido presidio culturale, sociale nonché in termini di sicurezza.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia che il suo gruppo chiederà, subordinatamente alla sua effettiva assegnazione, che all'esame del provvedimento in titolo venga abbinata, per affinità di materia, la proposta di legge C. 1499 Simiani recante disposizioni per la promozione delle imprese dei centri commerciali naturali.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 31 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.
Atto n. 183.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Pag. 155

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la richiesta di parere sullo schema di decreto legislativo all'ordine del giorno non è corredata della prescritta intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata e del prescritto parere del Consiglio di Stato, e che pertanto la Commissione non potrà concluderne l'esame prima che siano trasmessi tali atti.
  Invita quindi la relatrice, on. Andreuzza, a svolgere la relazione introduttiva sul provvedimento all'esame.

  Giorgia ANDREUZZA (LEGA), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e, in particolare, della lettera l-bis) del comma 1. Osserva che il citato articolo ha delegato il Governo ad adottare entro il 27 agosto 2024 (ovvero entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge) uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati.
  Segnala che l'articolo 27 è caratterizzato da una pluralità di criteri specifici, alla maggior parte dei quali è stata data attuazione mediante il decreto legislativo n. 103 del 2024; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 18 luglio 2024 (Atto del Governo n. 150, sul quale la X Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 29 maggio 2024).
  Osserva che fra i criteri ai quali non è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 103 vi sono le previsioni della lettera l-bis) del comma 1, inserita nell'articolato a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge n. 214 del 2023 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022). La lettera l-bis) delega il Governo a prevedere che le regioni e gli enti locali, possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi. Gli Albi possono essere raccolti, secondo criteri unificati, a livello nazionale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. Dette misure devono essere adottate nel rispetto delle disposizioni per la liberalizzazione del settore del commercio e fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004).
  Dal punto di vista della procedura, ricordo che i decreti legislativi attuativi della citata delega, sono adottati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge (27 agosto 2022), su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia, sentiti le associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del sistema camerale e le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo dev'essere successivamente trasmessoPag. 156 alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
  Con riferimento al termine per l'esercizio della delega fa presente che il Senato ha approvato in data 17 luglio 2024 un disegno di legge (A.S. 1185) che è, al momento, all'esame della VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera (A.C. 1974) ed è calendarizzato in Assemblea per la prossima settimana. Il disegno di legge reca, all'articolo 1, comma 1-bis, la proroga dal 27 agosto al 31 dicembre 2024 della data entro la quale il Governo è delegato ad adottare disposizioni attuative del suddetto criterio (lettera l-bis) del comma 1 del più volte citato articolo 27).
  Venendo quindi al testo dello schema, composto di 8 articoli, fa presente che l'obiettivo delle disposizioni è quello di istituire un sistema di tutela e valorizzazione degli esercizi di vicinato e delle botteghe artigiane storiche, al fine di preservarne il valore storico, culturale e commerciale e di promuovere il turismo locale. Il principale strumento mediante il quale tale obiettivo viene perseguito è l'istituzione di albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici: comuni, unioni di comuni e regioni possono istituire albi per censire le attività storiche presenti sul loro territorio, i quali vengono a costituire collettivamente considerati un Albo nazionale. Per ottenere l'iscrizione le attività devono rispettare specifici criteri dimensionali, avere almeno cinquant'anni anni di storia e un particolare valore merceologico o culturale. Nell'ambito delle attività storiche alcune possono essere qualificate come «attività di eccellenza», ove soddisfino requisiti più stringenti (settant'anni anni di attività, gestione familiare, valore storico-culturale elevato). Ai gestori di attività storiche viene riconosciuto il diritto di prelazione sull'immobile in cui svolgono l'attività, in caso di vendita. Le attività storiche possono inoltre essere classificate come beni culturali, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Viene previsto infine che il Ministero del turismo adotti misure di valorizzazione e campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale.
  Quanto all'articolato dello schema, l'articolo 1 reca le finalità del provvedimento ovvero la definizione di misure uniformi per la tutela e la valorizzazione degli esercizi di vicinato e delle botteghe artigiane, che presentano particolare rilevanza e importanza sotto il profilo storico, culturale e commerciale.
  L'articolo 2, al comma 1, consente a comuni, unioni di comuni e regioni di costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, insistenti nel proprio territorio, nei quali sono elencate le attività esistenti da almeno cinquanta anni, che siano connotati da un particolare interesse merceologico o culturale o storico o artistico o turistico o legato alle tradizioni locali, anche in connessione con le aree in cui sono insediati, e che abbiano le caratteristiche dimensionali previste per gli «esercizi di vicinato» dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998 (intendendosi quindi quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti). La norma prevede l'iscrizione di diritto agli albi costituiti ai sensi delle disposizioni in esame, in sede di prima applicazione, dei soggetti iscritti ad albi già esistenti delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, anche qualora gli stessi non risultino in possesso dei relativi requisiti. Il comma 2 dell'articolo 2 consente a regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di tenere distinti gli albi delle attività commerciali ed esercizi pubblici storici da quelli delle botteghe artigiane storiche, indicando altresì quali di essi siano «attività di eccellenza». Il comma 3 stabilisce che i soggetti interessati all'inclusione negli albi sono tenuti a Pag. 157presentare la relativa richiesta al comune di competenza o, laddove il medesimo non sia costituito presso lo stesso comune, alla regione di appartenenza. Il comma 4, riguardo alle ipotesi di subentro nell'attività iscritta all'albo locale, richiede, ai fini del mantenimento della qualifica di cui al comma 1, la continuità nella gestione, da un punto di vista merceologico e strutturale. Il comma 5 estende la possibilità, fuori dai casi di subentro di cui al comma 4, di mantenere la qualificazione di cui al comma 1 anche ai casi di trasferimento dei locali, laddove restino immutati il titolare dell'esercizio e l'area d'insediamento e sia garantita la continuità dell'attività, con riferimento al settore merceologico e alle modalità di vendita o produzione. Il comma 6 prescrive, in capo ai citati enti territoriali, l'istituzione di specifiche commissioni al fine di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti necessari all'iscrizione negli albi locali. Il comma 7 procedimentalizza i flussi comunicativi, ponendo in capo ai comuni l'onere di aggiornare periodicamente gli albi comunali e di trasmetterli alla regione, che provvede, a sua volta, all'aggiornamento dei propri albi e che, contestualmente, li inoltra agli uffici del Ministero delle imprese e del made in Italy. Il comma 8 stabilisce che le regioni e gli altri enti locali danno adeguata diffusione e pubblicità – mediante i canali istituzionali – delle attività iscritte nei vari albi e dei percorsi e itinerari turistici che interessano le medesime attività. Il comma 9 demanda ad un successivo decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza unificata, la determinazione dei casi e delle modalità con cui le regioni possono ampliare anche ad altre attività, o derogare a fronte di specifiche esigenze, i requisiti, anche temporali, necessari per l'accesso alla qualifica di storicità delle attività di cui al presente articolo.
  Relativamente all'articolo 3, osserva che il comma 1 definisce le «attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza» quali attività commerciali ed esercizi pubblici storici – di produzione, somministrazione o vendita al dettaglio – connotate da un particolare interesse storico, culturale, artistico o merceologico ovvero legato alle tradizioni locali, operanti nello stesso settore e negli stessi locali (di pregio), da almeno settanta anni continuativi, gestite, da almeno tre generazioni consecutive, dalla stessa famiglia (o da un dipendente subentrato che abbia lì operato per almeno 10 anni), che abbiano conservato, per quanto possibile, l'aspetto storico, gli interni e gli arredi originari.
  Segnala poi che al fine di garantire la continuità delle imprese oggetto del presente schema di decreto, il comma 1 dell'articolo 4 riconosce, al legittimo detentore o possessore dei locali presso cui ha sede un'attività iscritta negli albi di cui al presente provvedimento, il diritto di prelazione di cui all'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392, anche in caso di vendita dell'intero complesso immobiliare. Il comma 2 demanda alle regioni la facoltà di individuare percorsi conciliativi volti a supportare e promuovere i trasferimenti di proprietà in favore degli esercenti onde evitare l'estromissione delle attività in esame dal tessuto produttivo-commerciale locale. Il comma 3 prevede che possano essere riconosciuti – su istanza – quali beni culturali le attività iscritte presso gli albi di cui allo schema di decreto, espressioni di identità culturale collettiva. Nell'ipotesi in cui le attività storiche siano qualificate come «beni culturali», il Ministero della cultura può apporre vincoli di destinazione e obblighi di conservazione in capo ai soggetti proprietari degli immobili, tali da consentire il mantenimento della qualifica di storicità o di eccellenza. Il comma 4 specifica che restano ferme le competenze del Ministero della cultura in materia di individuazione delle misure di tutela per l'esercizio del commercio in aree di valore culturale, previste dall'articolo 52, commi 1, 1-bis e 1-ter, del codice dei beni culturali.
  Ricorda quindi che all'articolo 5, il comma 1 istituisce l'albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici, composto dagli albi regionali e comunali, gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del made in Italy; mentre il comma 2 demanda ad un successivo decreto del Pag. 158Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro del turismo (che ne cura gli aspetti promozionali), previo parere della Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità attuative e di operatività dell'albo nazionale.
  Segnala, in ultimo, che l'articolo 6 demanda al Ministero del turismo, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'adozione di misure – coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale per il turismo – di valorizzazione e di campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale per il turismo, anche mediante creazione di specifici circuiti merceologici o territoriali. L'ultimo periodo dell'articolo consente che le iniziative vengano avviate dalle associazioni di settore interessate, per il tramite delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
  Ricorda, infine, che gli articoli 7 e 8 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia per regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano, e la clausola di invarianza finanziaria.
  Conclude esprimendo l'avviso che la complessità della tematica potrebbe rendere opportuno svolgere un approfondimento istruttorio mediante un breve ciclo di audizioni.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) concorda con la proposta della relatrice circa l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni e segnala che ai gruppi sono già state comunicate, peraltro, talune criticità da parte di diversi soggetti.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, comunica che tale richiesta potrà essere esaminata nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine della seduta.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 31 luglio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.