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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 luglio 2024
355.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 189

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 31 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
Atto n. 177.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto non è corredato dei prescritti pareri del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale e che pertanto la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), relatore, segnala che lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 (meglio noto come Data Governance Act – DGA), relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724, nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 17 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023).
  Fa presente che il provvedimento in esame è adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 17 della legge 21 febbraio 2024, n. 15.
  Rileva inoltre che il regolamento DGA ha l'obiettivo di migliorare le condizioni per la condivisione dei dati nel mercato interno, creando un quadro armonizzato per gli scambi di dati e stabilendo alcuni requisiti di base per la governance dei dati, Pag. 190prestando particolare attenzione a facilitare la cooperazione tra gli Stati membri.
  Sottolinea altresì come si tratti di disposizioni immediatamente applicabili e che non necessitano di recepimento da parte degli Stati membri, ad eccezione della designazione da parte degli Stati membri di uno o più organismi competenti per l'applicazione di alcune disposizioni della direttiva e dell'individuazione di sanzioni per la violazione di taluni obblighi recati dal regolamento.
  Segnala che oggetto del provvedimento in esame è appunto il recepimento di questi ultimi due aspetti del regolamento.
  Illustra pertanto il contenuto dello schema di decreto in esame, costituito da cinque articoli.
  L'articolo 1 individua, quale oggetto e ambito di applicazione, la designazione dell'autorità competente per i servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati, nonché gli organismi competenti per specifici settori che assistono gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso alle categorie di dati individuate all'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/868. Ricorda che con la locuzione «altruismo dei dati» s'intende la condivisione volontaria di dati sulla base del consenso accordato dagli interessati, senza la richiesta o la ricezione di un compenso che vada oltre la compensazione dei costi sostenuti per la messa a disposizione per obiettivi d'interesse generale.
  L'articolo 2 designa l'Agenzia per l'Italia Digitale – AgID – come autorità competente per entrambe le fattispecie – servizi di intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati – e richiama i principi di imparzialità, trasparenza, coerenza, affidabilità e tempestività ai quali l'Agenzia deve attenersi nella propria attività da svolgersi in stretta collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali, anche mediante stipula di accordi di collaborazione non onerosi.
  Sono inoltre demandate ad apposito provvedimento dell'AgID – sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di rispettiva competenza – l'adozione di disposizioni tecniche e organizzative per facilitare l'altruismo dei dati e stabilire le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei dati nell'interesse generale. All'AgID è inoltre attribuito un potere di monitoraggio e controllo degli adempimenti prescritti dal regolamento.
  L'articolo 3 designa AgID quale organismo competente per assistere gli enti pubblici che concedono o rifiutano l'accesso al riutilizzo delle categorie di dati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento e per concedere l'accesso per il riutilizzo delle categorie di dati protetti (per motivi di riservatezza e di protezione di dati personali) di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del 2 regolamento.
  L'articolo 4 reca una specifica disciplina sanzionatoria per le nuove ipotesi di violazioni degli obblighi in materia di trasferimento dei dati, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento. Resta ferma la procedura di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, recante il codice dell'amministrazione digitale.
  Segnala in particolare la previsione secondo la quale i proventi delle sanzioni – da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 100.000 euro, ovvero, per le imprese, fino al 6 per cento del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente – siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati, nella misura del 50 per cento, all'AgID e, per la restante parte, al Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  L'articolo 5, infine, reca la clausola d'invarianza finanziaria.
  In conclusione, poiché non ravvisa profili d'incompatibilità del provvedimento con Pag. 191l'ordinamento europeo, preannuncia la presentazione di un parere favorevole.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
Atto n. 178.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto non è corredato del prescritto parere del Consiglio di Stato e che pertanto la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Fabio PIETRELLA (FDI), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
  Segnala che il provvedimento in esame è adottato in attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 20 del 2019 e della legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021).
  Rileva pertanto che la legge n. 20 del 2019 delega il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 15 del 2019 entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti adottati in attuazione della legge n. 155 del 2017 (Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza) e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura da essa fissati.
  Osserva altresì che con la delega legislativa contenuta nella legge n. 53 del 2021 si è potuto effettuare il recepimento della direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza, n. 2019/1023/UE, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132). In attuazione di tale delega il Governo ha quindi emanato il decreto legislativo n. 83 del 2022, che attua la citata direttiva (UE) 2019/1023.
  Segnala inoltre che il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, è entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022 e che il termine di due anni per l'adozione di decreti correttivi, dovrebbe scadere il 15 luglio 2024. Tuttavia, in virtù del richiamo alla procedura di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 155 del 2017, ricorda che il termine per l'esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente. Pertanto, il nuovo termine per l'adozione dei decreti correttivi determinato in base a quanto previsto dalla legge n. 20 del 2019, è il 13 settembre 2024.
  Venendo al contenuto dello schema di decreto in esame, fa presente che lo stesso si compone di 57 articoli ed è suddiviso in due Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 51) reca disposizioni modificative del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, mentre il Capo II (articoli da 52 a 57) contiene disposizioni di coordinamento e abrogative conseguenti alle modifiche apportate al codice, nonché disposizioni transitorie.
  Sottolinea che l'obiettivo di tale intervento normativo è quello di sciogliere alcune questioni interpretative che sono sorte nei primi anni di applicazione del codice, correggendo errori materiali e aggiornando i riferimenti recati dal codice medesimo.
  Fra le novità più importanti segnala la sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi disciplinatePag. 192 nell'attuale Titolo II del Codice, con l'istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa (art. 6 dello Schema che prevede i nuovi articoli 12 e successivi del Codice); l'estensione della disciplina della transazione fiscale al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione con l'inserimento nell'articolo 64-bis del codice di un apposito comma 1-bis (articoli 14-17); il recepimento nel codice della disciplina del cosiddetto cram-down fiscale contenuta nel decreto-legge n. 69 del 2023, che condiziona l'omologazione nonostante il dissenso del creditore pubblico ad una serie di presupposti.
  Ricorda inoltre come particolarmente rilevanti gli interventi previsti nell'ambito della disciplina sul concordato preventivo: si introduce, in particolare, una specifica nozione di valore della liquidazione in sede di liquidazione giudiziale; si interviene sul contenuto del piano di concordato, prevedendo esplicitamente, l'eventuale indicazione di fondi rischi e di finanziamenti garantiti da forme di sostegno pubblico; si riduce (dal 10 al 5 per cento) la percentuale minima dei creditori necessaria per la presentazione di proposte concorrenti; si opera una più netta distinzione tra la disciplina applicabile alla liquidazione nel concordato liquidatorio e quella applicabile nel concordato in continuità.
  Ricorda infine le modifiche alla disciplina sulle operazioni di trasformazione, scissione o fusione della società debitrice, che prevedono, tra l'altro, la possibilità di opporsi a tali operazioni nel corso del procedimento di omologazione; una nuova disciplina concernente le modificazioni sostanziali del piano successive all'omologazione del concordato (articolo 26); la trasformazione dell'attuale sezione VI-bis del Titolo IV della Parte Prima del codice in un capo a sé stante, il nuovo Capo III-bis, rubricato «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società», apportando alcune modifiche alla disciplina ivi contenuta.
  In conclusione, non ravvisando profili di interferenza o incompatibilità del presente provvedimento con l'ordinamento europeo, preannuncia la presentazione di un parere favorevole.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente, nessun altro chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 31 luglio 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.45.