COMITATO DEI NOVE
Mercoledì 7 agosto 2024.
Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, nonché di quelle previste dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118.
C. 1974 Governo, approvato dal Senato.
Il Comitato si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 7 agosto 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.
La seduta comincia alle 14.25.
Sulla pubblicità dei lavori.
Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Pag. 38Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.
C. 1447 Paolo Emilio Russo.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° agosto scorso.
Federico MOLLICONE, presidente, ricorda che il 5 agosto scorso è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 1.6 della relatrice e che non sono stati presentati subemendamenti. Il fascicolo è in distribuzione.
Non essendovi deputati che intendono intervenire sul complesso degli emendamenti, invita la relatrice e il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti presentati, riferiti all'articolo 1.
Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, invita al ritiro dell'emendamento Piccolotti 1.1 mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Mollicone 1.2 e 1.3, Manzi 1.4, Piccolotti 1.5 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.6.
Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara di accettare la riformulazione proposta dalla relatrice dell'emendamento a sua prima firma 1.5.
La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Piccolotti 1.1 ed approva gli emendamenti Mollicone 1.2 e 1.3, Manzi 1.4, Piccolotti 1.5, come riformulato, nonché l'emendamento 1.6 della Relatrice (vedi allegato 1).
Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il testo, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della Giornata nazionale degli abiti storici.
C. 1979, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, riferisce che la Commissione avvia oggi l'esame della proposta di legge recante disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche, nonché l'istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici».
Il provvedimento è stato approvato, con modificazioni, dalla 7ª Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, lo scorso 16 luglio 2024. Esso si compone di 8 articoli.
L'articolo 1 reca i princìpi generali. In particolare, il comma 1 dispone che la Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredità degli abiti storici, anche in concomitanza di eventi e rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle rievocazioni presepiali, come rievocazioni storiche improntate al quadro vivente della Natività, quali componenti creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale, sociale ed economico e delle tradizioni popolari.
Ai sensi del comma 2, ai fini della proposta di legge, per «abiti storici» si intendono gli abiti le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate,Pag. 39 nonché gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demoetnoantropologico, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.
Il comma 3 prevede che gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.
L'articolo 2 reca disposizioni in materia di promozione. Nello specifico, il comma 1 dispone che, nell'ambito dei princìpi di cui al precedente articolo 1, lo Stato, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, tuteli, sostenga e valorizzi la diffusione degli abiti storici e salvaguardi le manifestazioni inerenti la loro celebrazione.
Secondo il comma 2, a fini di cui sopra, lo Stato promuove e assicura:
a) la diffusione a livello nazionale e internazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale;
b) il sostegno agli enti locali e alle associazioni senza fini di lucro per la realizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale, nonché degli eventi a essi connessi.
Il comma 3, infine, reca una clausola d'invarianza finanziaria, prevedendo che, dall'attuazione dell'articolo 2 in esame, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 3 disciplina il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici. Nel dettaglio, il comma 1 prevede che sia istituito, presso il Ministero del turismo, il Comitato scientifico per il riconoscimento e la riproduzione degli abiti storici, con compiti generali di:
a) ricognizione, approfondimento storico e valutazione della documentazione presentata ai fini del riconoscimento e della certificazione di attendibilità delle fonti relative agli abiti storici, della loro storicità, veridicità e fedeltà, nonché accoglimento o diniego delle relative richieste di riconoscimento e di certificazione, corredato di motivata relazione, da rilasciare entro novanta giorni dal ricevimento della predetta documentazione;
b) autorizzazione all'iscrizione agli elenchi di cui al successivo articolo 4 da parte dei soggetti richiedenti, previa acquisizione di ulteriore documentazione qualora ritenuto necessario;
c) individuazione dei criteri e valutazione delle richieste per l'assegnazione di eventuali sovvenzioni a valere sulle risorse a disposizione del Ministero del turismo.
Ai sensi del comma 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del turismo sono nominati i componenti e il presidente del Comitato scientifico e sono disciplinate altresì le modalità di svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 1.
Secondo il comma 3, ai componenti del Comitato scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.
L'articolo 4 istituisce gli elenchi nazionali. In particolare, il comma 1 prevede che, presso il Ministero del turismo siano istituiti:
a) l'elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica;
b) l'elenco nazionale delle manifestazioni, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle Pag. 40danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini, nonché delle manifestazioni di carattere religioso e presepiale.
Ai sensi del comma 2, alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 provvede il Comitato scientifico, che assicura anche l'aggiornamento annuale dei dati.
Il comma 3 prevede che il Comitato scientifico, su proposta del proprio presidente, con deliberazione da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, individua:
a) la tipologia delle manifestazioni di cui al comma 1 da inserire nell'elenco nazionale delle manifestazioni di cui al medesimo comma 1, in considerazione degli abiti storici utilizzati;
b) i requisiti per l'iscrizione all'elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica;
c) le modalità per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dell'elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica.
L'elenco nazionale delle associazioni per gli abiti storici e la rievocazione storica è pubblicato annualmente nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo (comma 4).
Ai sensi del comma 5, per l'istituzione degli elenchi è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di fare fronte alle spese relative alla tenuta dei medesimi elenchi, è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. La copertura dei predetti oneri è individuata dal successivo articolo 8.
L'articolo 5 prevede l'indizione della Giornata nazionale degli abiti storici. Nel dettaglio, il comma 1, prevede che la Repubblica riconosca il giorno 11 novembre quale Giornata nazionale degli abiti storici, al fine di celebrare gli abiti storici in tutte le loro forme, gli artisti, gli artigiani, i cultori e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione degli abiti storici e di riconoscere il loro ruolo sociale e il loro contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identità culturale e del patrimonio spirituale della società italiana. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, possono promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.
Ai sensi del comma 2, la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Ai sensi del comma 3 il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione delle attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema degli abiti storici e delle tradizioni popolari, delle rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini e delle rievocazioni presepiali.
Il comma 4, infine, prevede che, all'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
L'articolo 6 disciplina le iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale. Nello specifico, il comma 1 prevede che, in occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri Pag. 41incontri pubblici finalizzati alla promozione degli abiti storici.
Ai sensi del comma 2, in occasione della Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, possono promuovere, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione, alla tradizione manifatturiera e alla cultura degli abiti storici. All'attuazione delle disposizioni del comma in esame si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 7 regola l'informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale. In particolare, ai sensi del comma 1, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (ossia la Rai – Radiotelevisione italiana Spa), secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
Il comma 2 reca la clausola d'invarianza finanziaria con riferimento all'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 7.
L'articolo 8, infine, reca le disposizioni finanziarie, stabilendo che, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 (istituzione e alla tenuta degli elenchi nazionali) e 5 (attività di promozione, comunicazione e sensibilizzazione realizzate annualmente dal Ministero del turismo nell'ambito della Giornata nazionale degli abiti storici), pari complessivamente a euro 600.000 per l'anno 2024 (di cui 300.000 euro derivanti dall'articolo 4 e 300.000 euro derivanti dall'articolo 5) e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025 (di cui 50.000 euro annui derivanti dall'articolo 4 e 500.000 euro annui derivanti dall'articolo 5), si provvede:
a) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 550.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del turismo;
b) quanto a euro 300.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al medesimo Ministero del turismo.
Federico MOLLICONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
SEDE LEGISLATIVA
Mercoledì 7 agosto 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.
La seduta comincia alle 14.35.
Sulla pubblicità dei lavori.
Federico MOLLICONE, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione dei provvedimenti in sede legislativa è assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso impianti audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.
Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032.
C. 1956, approvata dalla 7a Commissione del Senato.
(Discussione e conclusione – Approvazione).
La Commissione inizia la discussione del provvedimento.
Federico MOLLICONE, presidente, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede legislativa, della proposta di legge C. 1956, d'iniziativa del senatore Calandrini, approvata dalla 7a Commissione permanente del Senato, recante Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032.Pag. 42
Ricorda che la Commissione ha già avviato l'esame in sede referente e che sulla proposta di legge sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), VI (Finanze), VIII (Ambiente), X (Attività produttive) e XIV (Unione europea).
Avverte, altresì, che essendone maturati i presupposti, è stato chiesto il trasferimento dell'esame alla sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta di stamane.
Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.
Chiede alla relatrice se intenda rinviare all'illustrazione del provvedimento già svolta in sede referente.
Giovanna MIELE (LEGA), relatrice, rinvia all'illustrazione del provvedimento già svolta in sede referente.
Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime un orientamento favorevole sul provvedimento in discussione.
Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.
Avverte quindi che la relatrice rinuncia ad intervenire in sede di replica e che anche il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire in tale sede.
Ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi che si è svolta il 1° agosto scorso i gruppi hanno concordato nel rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di proposte emendative.
Avverte che la Commissione passerà quindi all'esame degli articoli.
Da quindi lettura delle sostituzioni comunicate alla Presidenza.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della proposta di legge in esame.
Federico MOLLICONE, presidente avverte quindi di aver presentato un ordine del giorno a sua firma n. 0/1956/1 che è in distribuzione (vedi allegato 2).
Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. Mollicone 0/1956/1.
Federico MOLLICONE, presidente, ritiene opportuno sottoporre il suo ordine del giorno al voto della Commissione.
La Commissione approva l'ordine del giorno Mollicone 0/1956/1 (vedi allegato 2).
Federico MOLLICONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, indìce la votazione finale sul testo della proposta di legge C. 1956 di iniziativa del sen. Calandrini recante Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032.
La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 1956, approvata dalla 7a Commissione del Senato di iniziativa del sen. Calandrini recante Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032.
La seduta termina alle 14.40.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 7 agosto 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.