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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 settembre 2024
364.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 44

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 settembre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 16.30.

Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello.
Testo unificato C. 400 Simiani e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marco OSNATO, presidente, invita il relatore, onorevole Maullu, ad illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

  Stefano Giovanni MAULLU (FDI), relatore, ricorda che il testo si compone di 11 articoli ed è diretto ad assicurare la gestione coordinata della laguna di Orbetello, mediante l'istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello, la cui gestione è affidata ad un Consorzio, con sede nel comune di Orbetello, avente personalità giuridica di diritto pubblico, al quale partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario (articolo 1).
  L'articolo 2 individua gli organi del Consorzio (assemblea degli enti consorziati; comitato tecnico-scientifico; amministratore unico; collegio dei revisori dei conti), i cui compiti sono disciplinati dall'articolo 3.Pag. 45
  Evidenzia, in particolare, che l'ente si occupa della salvaguardia della laguna di Orbetello e svolge attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, con particolare riferimento alla tutela dei siti della rete Natura 2000 e delle aree protette ricadenti all'interno del Parco ambientale della laguna di Orbetello, oltre che attività di: – gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici del sistema lagunare e di gestione del sistema di raccolta dati derivanti dal monitoraggio; – raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari; – monitoraggio dello stato ambientale lagunare e di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale; – manutenzione delle sponde e dei canali; – fornitura di supporto tecnico e operativo agli enti locali per l'attuazione della legge 17 maggio 2022, n. 60, e delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni.
  L'articolo 4 prevede che entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con gli altri enti consorziati, approvi lo statuto del Consorzio.
  Gli articoli da 5 a 8 descrivono nel dettaglio la composizione e le funzioni degli organi del Consorzio. In particolare, il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del Consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati (articolo 8).
  L'articolo 9, poi, nel regolare le entrate finanziarie del Consorzio, prevede, utilizzando una formula ampia, che nella suddetta categoria rientrino – in aggiunta ai contributi ordinari e straordinari degli enti consorziati e ai finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei – anche eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dallo svolgimento di attività proprie o delegate del Consorzio.
  Gli articoli 10 e 11 recano, rispettivamente, norme sul bilancio di previsione e il rendiconto annuale del Consorzio e disposizioni finanziarie.
  Segnala che, tra le proposte di legge abbinate alla proposta di legge C. 400 Simiani, la proposta di legge C. 1080 Battistoni conteneva alcune disposizioni di specifico interesse per la Commissione Finanze, istituendo all'articolo 1, in luogo del Consorzio disciplinato dal testo unificato al nostro esame, l'Autorità per le lagune e le zone umide, un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria, che coordina la propria attività con quella dell'Agenzia del demanio nella gestione e nella tutela del demanio marittimo lagunare negli ambiti territoriali di propria competenza, collaborando nello svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali.
  Rileva tuttavia che tali disposizioni non sono contenute nel testo unificato elaborato dalla Commissione Ambiente sul quale oggi viene richiesto il parere di questa Commissione.
  Propone pertanto, alla luce di quanto esposto, di esprimere nulla osta sul provvedimento.

  Il Sottosegretario Federico FRENI si associa alla valutazione espressa dal relatore.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata dal relatore (vedi allegato).

  La seduta termina alle 16.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 10 settembre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

  La seduta comincia alle 16.40.

Pag. 46

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva 2022/542/UE recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.
Atto n. 188.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 9 ottobre 2024. Invita dunque il relatore, onorevole Centemero, a illustrare i contenuti del provvedimento.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), relatore, ricorda che il provvedimento intende recepire nell'ordinamento la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, nonché la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285, per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.
  Lo schema di decreto dà in particolare attuazione alle norme di delega contenute nella legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024) che, all'allegato A, n. 3, prevede il recepimento della direttiva (UE) 2022/542, nonché nella legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) che all'allegato A, n. 39, prevede il recepimento della direttiva (UE) 2020/285.
  Ricorda che – come chiarito dalla Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – la direttiva (UE) 2020/285 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2025, il regime speciale per le piccole imprese è applicabile ai soggetti stabiliti nello Stato Membro in cui l'IVA è dovuta, a condizione che il volume di affari sia al di sotto della soglia nazionale, che non può essere superiore a 85.000 euro. Si prevede dunque un regime di franchigia IVA transfrontaliero, che consente alle piccole imprese non stabilite di beneficiare del regime di franchigia in un altro Stato membro, che ha introdotto tale regime, alle medesime condizioni previste per i soggetti stabiliti nel medesimo stato di esenzione. Tale regime è applicabile ai soggetti passivi non stabiliti, qualora il loro volume d'affari sia al di sotto della soglia europea di 100.000 euro e, comunque, al di sotto della soglia nazionale prevista dallo Stato Membro in cui si chiede di essere ammessi all'esenzione. La direttiva introduce quindi due diversi livelli di applicazione: uno domestico, che interessa solo i soggetti stabiliti in uno Stato membro, e uno transfrontaliero, che consente l'applicazione del regime speciale da parte delle piccole imprese in uno o più Stati Membri in cui non sono stabiliti. La direttiva introduce, inoltre, misure di semplificazione che consentono di rendere gli oneri amministrativi proporzionati per le piccole imprese che beneficiano della franchigia: tra le misure più rilevanti si segnala quella in base alla quale, per effettuare operazioni in regime transfrontaliero, è sufficiente che il soggetto passivo sia identificato nel proprio Stato di stabilimento. La direttiva (UE) 2022/542, oltre ad intervenire sulla struttura e il livello delle aliquote IVA e ad aggiornare anche l'elenco dei beni e dei servizi assoggettabili ad aliquota ridotta, introduce specifiche regole di territorialità IVA per gli spettacoli in streaming o resi in altro modo disponibili virtualmente. In proposito, i considerando della direttiva chiariscono che, al fine di garantire l'imposizione nello Stato membro di consumo, è necessario che tutti i servizi che possono essere prestati a un destinatario per via elettronica siano imponibili nel luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.
  Rileva che il termine di recepimento fissato per entrambe le direttive è il 31 dicembre 2024, mentre il termine per l'esercizio della delega scade il 30 novembre 2024; dunque il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentariPag. 47 competenti è fissato al 9 ottobre 2024.
  Rammenta che lo schema di decreto legislativo in esame è composto da 5 articoli. In particolare, evidenzia che l'articolo 1 introduce alcune modifiche di coordinamento alla disciplina del cosiddetto regime forfettario, contenute nell'articolo 1, comma 57, lettera b), e comma 59, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015). Le richiamate disposizioni prevedono l'applicazione, ai fini IVA, del predetto regime agevolato ai soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea che producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivo, nonché la possibilità per i soggetti forfetari di godere dell'esonero dal versamento dell'IVA, ancorché conservando alcuni obblighi relativi alla fatturazione e alla certificazione dei corrispettivi.
  Per effetto delle modifiche introdotte, fermo restando che ai soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea che producono in Italia almeno il 75 per cento dei loro redditi complessivi, ai fini della tassazione del reddito, si continua ad applicare il regime forfettario nazionale, si chiarisce che ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ad essi si applica il regime IVA transfrontaliero introdotto dall'articolo 3 dello schema medesimo. Inoltre si dispone che l'emissione della fattura, ove prevista, può avvenire in modalità semplificata (ai sensi dell'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) anche se di ammontare complessivo superiore a 100 euro.
  Rammenta che, dall'altro lato, ai soggetti stabiliti in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo si continua ad applicare il regime forfettario ai fini della tassazione sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.
  L'articolo 2 incide sugli articoli 36 e 40-bis del decreto-legge n. 41 del 1995, in materia di regime speciale del margine per le cessioni di beni d'occasione, d'arte, da collezione o antiquariato e di regime speciale di vendita all'asta. Sono in particolare apportate modifiche di coordinamento con le nuove disposizioni in materia di regime di franchigia IVA transfrontaliero, introdotte dal successivo articolo 3 del presente schema di decreto legislativo, per consentire l'applicabilità dei regimi del margine e delle case d'aste anche per gli acquisti effettuati presso piccole imprese non stabilite in Italia che si avvalgono della franchigia IVA.
  L'articolo 3, comma 1, alle lettere a) e b), introduce modifiche alle disposizioni in materia di territorialità IVA e di indetraibilità dell'imposta, rispettivamente contenute negli articoli 7-quinquies e 19 del Testo unico IVA (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633). In particolare, per effetto delle norme in esame si considerano effettuati nel territorio dello Stato italiano i servizi di accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili e relative prestazioni accessorie trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili ad un committente (non soggetto passivo) domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all'estero. Diversamente, se il committente è un soggetto passivo IVA, tale regola non si applica all'ammissione agli eventi se la presenza è virtuale.
  Quanto alle modifiche all'articolo 19, la norma intende coordinare le vigenti disposizioni in tema di indetraibilità con il regime transfrontaliero di franchigia. Si prevede, in particolare, l'applicazione dell'indetraibilità alle operazioni effettuate in tale regime e si dispone poi il riferimento a criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati, per individuare la quota di imposta indetraibile ascrivibile a tali operazioni.
  L'articolo 3, comma 1, lettera c) introduce nel testo del decreto del Presidente della Repubblica IVA un nuovo Titolo V-ter, che disciplina il regime transfrontaliero di franchigia, in recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285. In particolare, viene disciplinato il regime di franchigia applicato nello Stato italiano da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea (sezione I) e il regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell'Unione europea da parte di soggetti stabiliti in Italia (sezione II).Pag. 48
  Più in dettaglio, le norme introdotte recano le condizioni di ammissione che sono legate, tra l'altro, al volume d'affari; prevedono la decorrenza del regime di franchigia dalla ricezione della comunicazione di apposito numero identificativo; individuano gli adempimenti posti a carico dei destinatari di tale regime agevolativo, tra cui la fatturazione in forma semplificata; disciplinano infine le cause di cessazione dal regime.
  L'articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie e, infine, l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore dello schema, fissata, coerentemente con quanto prevedono le due direttive, al 1° gennaio 2025.

  Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 10 settembre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 16.50.