COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledì 11 settembre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.
La seduta comincia alle 13.40.
Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano.
C. 758.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni, fa presente che il Comitato è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Cultura, la proposta di legge C. 758, di iniziativa parlamentare, recante «Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano».
Elisabetta GARDINI (FDI), relatrice, rileva che la proposta, nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative in sede referente, consta di 6 articoli.
In particolare, l'articolo 1 individua le finalità dell'intervento legislativo nella promozione, da parte della Repubblica, di tutte le iniziative necessarie a valorizzare la scrittura a mano, con particolare attenzione alla scrittura corsiva. Ciò in considerazione dell'importanza della scrittura a mano nel preservare parte della storia della lingua italiana, tenuto conto del valore della calligrafiaPag. 12 e della scrittura per lo sviluppo delle capacità cognitive e creative e stante il valore storico della calligrafia nella storia italiana ed occidentale e il suo valore storico come elemento di rappresentanza della cultura italiana, nonché dato il valore della scrittura nel ridurre e contrastare l'analfabetismo.
Per il conseguimento delle suddette finalità, l'articolo 2 istituisce la Settimana nazionale della scrittura a mano, decorrente dal 15 gennaio, precisando che la celebrazione non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949.
L'articolo 3 è dedicato alle attività celebrative da svolgere in occasione della Settimana nazionale della scrittura a mano. In particolare, al comma 1, si prevede che, in occasione della Settimana nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possano promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività finalizzate alla valorizzazione della scrittura a mano. Il comma 2 statuisce, inoltre, che in occasione della Settimana nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere, anche in sinergia con le comunità educanti del territorio, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione della scrittura a mano, della calligrafia e della scrittura in corsivo. Il comma 3 dispone l'istituzione presso il Ministero della cultura del Comitato nazionale per la tutela della scrittura a mano, con funzioni di coordinamento delle attività promozionali e di valorizzazione previste dalla proposta, delineandone la composizione, la presidenza e le funzioni (commi 4-7). Secondo il comma 8, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per il funzionamento del Comitato.
L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero della cultura, un premio al merito denominato «Premio Aldo Manunzio», riconosciuto ad un istituto scolastico (tra quelli di cui all'articolo 3 comma 2) che si sia distinto per le proprie attività di promozione del valore, anche storico, della calligrafia e di sviluppo della scrittura a mano in occasione della Settimana nazionale. Spetterà a un decreto del Ministro della cultura prevedere i criteri per il riconoscimento e le modalità di assegnazione del premio.
L'articolo 5 è dedicato all'informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Settimana nazionale. In base a esso, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Settimana nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
L'articolo 6 reca, infine, la clausola d'invarianza finanziaria, per la quale dall'attuazione delle disposizioni della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che la proposta di legge in esame appare riconducibile alla materia «ordinamento civile», di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale.
Fa inoltre presente che la proposta si ascrive anche alla materia di competenza concorrente «valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ricordando che nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, Pag. 13anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni».
Infine, con riguardo alle previsioni di cui al comma 2 dell'articolo 3, assume rilievo anche la competenza legislativa concorrente in materia di «istruzione».
Rileva comunque che le iniziative celebrative previste dalla proposta di legge non richiedono forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia.
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.
Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.
C. 1447.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA presidente e relatore, avverte che il Comitato permanente per i pareri esamina, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Cultura, il testo della proposta di legge C. 1447, recante l'«Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione».
Fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, si compone di un unico articolo, modificato nel corso dell'esame in sede referente.
Ai sensi del comma 1, la Repubblica riconosce il giorno 3 maggio di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione.
In base al comma 2, la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive».
A norma del comma 3, al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in cooperazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative di vario tipo finalizzate alla valorizzazione della libertà di stampa e del ruolo svolto dall'informazione. Si prevede, inoltre – con previsione introdotta in sede referente – che il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, organizzi altresì specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.
Il comma 4 – introdotto in sede referente – stabilisce che l'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione sia reso pubblico nei siti internet istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e dell'Ordine dei giornalisti. Si prevede inoltre che all'elenco sia data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il comma 5 prevede poi che nella Giornata nazionale, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nonché – come da aggiunta effettuata in sede referente – le Università e le scuole di giornalismo, possano promuovere iniziative didattiche volte alla commemorazione di giornalisti uccisi a seguito della loro attività e all'approfondimento della conoscenza dell'attività professionale di giornalista, nonché dedicare una lezione specifica all'articolo 21 della Costituzione.
Il comma 6 – introdotto in sede referente – dispone che per la Giornata nazionale vengono promosse campagne istituzionali per il contrasto del linguaggio d'odio e delle minacce rivolte contro le donne giornaliste, compresa ogni azione volta a far vergognare una persona del suo aspetto fisico. Nelle stesse campagne si sottolinea Pag. 14che la violenza online e gli attacchi sono rivolti a indebolire il giornalismo d'inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia che l'opinione pubblica ripone nella stampa.
Il comma 7 – introdotto in sede referente – stabilisce che, nell'ambito delle celebrazioni relative alla Giornata nazionale, possono essere promosse iniziative per la divulgazione delle esperienze professionali dei giornalisti de quibus tramite i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.
Il comma 8, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.
Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che la proposta in esame è riconducibile alla materia esclusiva di competenza statale «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale. La proposta si ascrive altresì alla materia di competenza concorrente «valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Ricorda che nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni».
Infine, evidenzia che, con riguardo alle previsioni di cui al comma 5, assume rilievo anche la competenza legislativa concorrente in materia di «istruzione».
Fa comunque presente che le iniziative celebrative previste dalla proposta di legge non richiedono forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia.
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello.
Testo unificato C. 400 e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole, con una osservazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato permanente per i pareri è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Ambiente, il testo unificato delle proposte di legge C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana, relativo all'Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente.
Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, rileva che il testo unificato delle proposte di legge, adottato come testo base dalla VIII Commissione nella seduta del 17 gennaio 2024, a seguito dell'esame delle proposte emendative si compone di 11 articoli.
In particolare, l'articolo 1 individua la finalità della proposta di legge nell'esigenza di assicurare la gestione unitaria della laguna di Orbetello e, a tal fine, istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, gestito da un apposito Consorzio, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, a cui partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario. L'articolo esclude espressamente l'applicazione al Parco della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991).Pag. 15
L'articolo 2 individua gli organi del Consorzio: si tratta dell'assemblea degli enti consorziati, del comitato tecnico-scientifico, dell'amministratore unico e del collegio dei revisori dei conti.
L'articolo 3 disciplina le attività del Consorzio. In base al comma 1, il Consorzio si occupa della salvaguardia della laguna di Orbetello e svolge attività a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati, su richiesta dei medesimi enti, con particolare riferimento alla tutela dei siti della rete Natura 2000 e delle aree protette ricadenti all'interno del Parco ambientale della laguna di Orbetello. Il Consorzio svolge, tra le altre, attività di gestione e manutenzione degli impianti e del sistema lagunare, delle sponde e dei canali, oltre ad attività di raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe, di monitoraggio dello stato ambientale lagunare attraverso analisi chimiche e batteriologiche e di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale. Spetta al Consorzio anche la fornitura di supporto tecnico e operativo agli enti locali per l'attuazione della c.d. legge Salva Mare (legge n. 60 del 2022) e delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni redatti dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale. Il comma 2 prevede la possibilità per il Consorzio, per lo svolgimento delle proprie attività, di avvalersi degli uffici della regione Toscana, della provincia di Grosseto, del comune di Orbetello e del comune di Monte Argentario, delle rispettive società in house nonché delle società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sulla base di appositi protocolli d'intesa disciplinati dallo Statuto del Consorzio. Il comma 2 prevede inoltre la possibilità, sia per il personale di cui si avvale il Consorzio sia per il proprio, di prestare un massimo di 30 ore mensili per persona di lavoro straordinario, da retribuirsi secondo quanto previsto dal CCNL funzioni centrali ma entro il limite di stanziamento di 120.000 euro annui.
L'articolo 4 dispone in ordine allo Statuto del Consorzio, prevedendo che entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica lo approvi con proprio decreto, dopo aver acquisito l'intesa con gli altri enti consorziati. Spetterà allo Statuto individuare l'estensione del Parco, disciplinare il rapporto tra il Consorzio e i soggetti che lo hanno costituito, i rapporti finanziari e l'entità del contributo ordinario dello Stato, della regione Toscana e degli altri enti consorziati (il Consorzio sarà soggetto ai controlli della Corte dei Conti), determinare la dotazione organica (è prevista l'indizione di una procedura concorsuale per l'assunzione di 4 funzionari) e disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio. La disposizione, inoltre, prevede che eventuali modifiche allo statuto siano approvate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, su proposta dell'assemblea degli enti consorziati.
L'articolo 5 disciplina la composizione e i compiti dell'assemblea degli enti consorziati. Tale assemblea è composta dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Presidente della Regione Toscana, dal Presidente della Provincia di Grosseto, dai Sindaci dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario, o da loro delegati e il numero dei voti spettante a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto. Spetta all'assemblea degli enti consorziati adottare il bilancio di previsione e il rendiconto annuale, definire annualmente gli obiettivi e gli interventi da realizzare, adottare i regolamenti interni di funzionamento e nominare i componenti del comitato tecnico-scientifico su designazione degli enti consorziati.
L'articolo 6 disciplina le funzioni, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico, al quale sono attribuite funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ed è composto da cinque membri esperti nelle materie di cui all'articolo Pag. 163, dei quali uno effettivo, con funzioni di Presidente, e uno supplente designati dal Ministro dell'ambiente, uno effettivo, con funzioni di Vice Presidente, e uno supplente designati dalla Regione Toscana, nonché un membro effettivo e uno supplente per ciascun ente designati dalla Provincia di Grosseto, dal Comune di Orbetello e dal Comune di Monte Argentario. Per la validità delle sedute del comitato tecnico-scientifico è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti. I membri del Comitato tecnico-scientifico restano in carica tre anni e possono essere confermati per due volte.
L'articolo 7 disciplina la figura dell'amministratore unico del Consorzio e la sua nomina con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti di sperimentata competenza in materia di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi. L'incarico ha una durata triennale ed è rinnovabile due volte; può essere revocato dal Ministro dell'ambiente, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati annualmente, imputabili all'amministratore, e in caso di gravi inadempienze. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dallo Statuto. Le funzioni dell'amministratore unico, oltre a quelle previste dallo statuto, riguardano la rappresentanza legale del Consorzio, la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto annuale oltre che di tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati. L'Amministratore, inoltre, assicura l'attuazione degli atti e la predisposizione di una relazione annuale sull'attività svolta.
L'articolo 8 disciplina il collegio dei revisori dei conti, che è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. La disposizione specifica a quali enti compete la designazione dei componenti, la durata dell'incarico e le funzioni del collegio. In particolare, l'articolo 8 prevede l'obbligo di acquisire il parere del collegio, reso collegialmente, sul bilancio di previsione e sul rendiconto annuale.
L'articolo 9 disciplina le entrate del Consorzio, che derivano dal contributo ordinario annuale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (pari a 105.087 euro per l'anno 2024 e a 500.348 euro a decorrere dall'anno 2025) e da quelli della regione Toscana e degli altri enti consorziati, determinato in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione secondo le modalità stabilite dallo statuto, oltre che da contributi straordinari degli enti consorziati e da eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dallo svolgimento di attività proprie o delegate del Consorzio, nonché da finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei nelle materie ricadenti nelle attività svolte dal Consorzio.
L'articolo 10 disciplina l'adozione del bilancio di previsione annuale da parte dell'assemblea degli enti consorziati (entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento) e l'adozione del rendiconto annuale da parte dell'assemblea degli enti consorziati (entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento).
L'articolo 11 reca, infine, disposizioni finanziarie autorizzando, per la copertura degli oneri, la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro annui a partire dall'anno 2025 e provvedendo alla relativa copertura finanziaria.
Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il testo unificato in esame reca disposizioni riconducibili, in via generale, alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, oltre che alla materia «valorizzazione dei beni ambientali» attribuita, invece, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni.Pag. 17
In merito – come evidenziato dalla documentazione predisposta dal Servizio studi – secondo una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, inaugurata con la sentenza n. 407 del 2002 (ribadita recentemente, tra le altre, dalla sentenza n. 21 del 2022) «l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una “materia” in senso tecnico, qualificabile come “tutela dell'ambiente”, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze». Ne deriva «una configurazione dell'ambiente come “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (da ultimo, sentenze n. 21 e n. 191 del 2022).
Il testo unificato in esame dispone, a tale riguardo, l'acquisizione dell'intesa: con la regione Toscana e gli altri enti consorziati per l'approvazione dello statuto del Consorzio (articolo 4, comma 1); con la regione Toscana, sentiti gli altri enti consorziati, per la nomina da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'amministratore unico del Consorzio (articolo 7, comma 1).
Il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali è, in ogni caso, e in linea generale, assicurato dalla disciplina della composizione dell'assemblea degli enti consorziati, a cui partecipano il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Presidente della regione Toscana, il Presidente della provincia di Grosseto, nonché i sindaci dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario, o loro delegati, oltre che dalla previsione della designazione, da parte della regione Toscana, della provincia di Grosseto, del comune di Orbetello e del comune di Monte Argentario, di alcuni dei membri del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6.
Ciò premesso, ritiene si potrebbe invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali con riferimento all'articolo 4, che già prevede l'acquisizione dell'intesa con la regione Toscana e gli altri enti consorziati per l'approvazione dello statuto del Consorzio; in particolare, al comma 5, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere l'intesa con la regione Toscana e gli altri enti locali consorziati anche sulle eventuali modifiche allo statuto.
Con riferimento alle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio rileva infine anche la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», anch'essa attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione.
Formula dunque una proposta di parere favorevole, con una osservazione (vedi allegato 3).
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.
Doc XXII, n. 31.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Luca SBARDELLA, presidente, fa presente che il Comitato permanente per i pareri è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione VIII, il Documento XXII, n. 31, di iniziativa parlamentare, che propone l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale sul rischio Pag. 18idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli interventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019.
In sostituzione dell'onorevole Alessandro Colucci, relatore sul provvedimento, ma impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il documento si compone di 6 articoli, alla luce delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente. In particolare, l'articolo 1 istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019, per la durata della presente legislatura, avente il compito di approfondire i fatti e i fenomeni connessi alle alluvioni, alle inondazioni e agli eventi sismici nel periodo successivo al 2019, allo stato della ricostruzione, alle implicazioni economiche, sociali e demografiche delle suddette calamità, nonché alla prevenzione dei danni sismici e idrogeologici.
L'articolo 2 delinea i compiti della Commissione d'inchiesta. In particolare, il comma 1 prevede che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, in riferimento agli eventi di cui all'articolo 1 la Commissione ha il compito di: individuare le eventuali responsabilità nella mancata o carente attuazione di una serie di attività, tra cui quelle di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio, nonché di gestione dell'emergenza e di ricostruzione (lettera a)); accertare il ruolo svolto da parte delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni competenti, a livello di controllo e di capacità d'intervento e di prevenzione (lettera b)); effettuare una ricognizione delle risorse effettivamente disponibili per la difesa del suolo e per le connesse – precisazione inserita in sede referente – infrastrutture idriche (lettera c)); verificare l'impatto delle innovazioni normative intervenute nei periodi intercorsi tra i diversi eventi calamitosi sul livello di efficienza ed efficacia nella gestione delle fasi di emergenza (lettera d)); verificare l'ammontare delle previsioni di spesa e degli stanziamenti effettivi, in sede nazionale e sovranazionale, per le fasi di emergenza e per le operazioni di ricostruzione, nonché l'utilizzo dei fondi stanziati e le eventuali variazioni di spesa in relazione ai tempi di intervento (lettera e)); valutare l'incidenza delle innovazioni normative in materia di contratti pubblici, affidamenti, appalti e conduzione dei lavori sui tempi e sull'efficacia della gestione dell'emergenza e delle operazioni di ricostruzione (lettera f)); valutare l'impatto degli eventi calamitosi sui parametri demografici, socio-economici e occupazionali delle aree interessate (lettera g)); verificare l'adeguatezza della vigente disciplina, nazionale e sovranazionale, in una serie di materie, tra cui quelle di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico, regolamentazione antisismica, protezione civile e gestione dell'emergenza (lettera h)). Il comma 2 stabilisce che la Commissione riferisce alla Camera dei deputati con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.
L'articolo 3 disciplina la composizione della Commissione, che – ai sensi del comma 1 – risulta costituita da 20 deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera. Il comma 2 prevede che, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, che si compone di un presidente, due vicepresidenti e due segretari, eletti a scrutinio segreto dalla Commissione tra i propri membri nel rispetto delle norme di cui ai commi 3 e 4.
L'articolo 4 disciplina i poteri e i limiti della Commissione, stabilendo che: la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1); la Commissione non può adottare provvedimenti Pag. 19attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 2); ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni svolte nella forma testimoniale davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (Falsa testimonianza) del codice penale (comma 3); la Commissione, per le finalità dell'inchiesta, ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti anche se coperti da segreto investigativo (ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale), nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto (comma 4, primo periodo); l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione con decreto motivato, che ha efficacia di sei mesi e può essere rinnovato, solo per ragioni attinenti alle indagini in corso (comma 4, secondo periodo); quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto (comma 4, terzo periodo); la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza sugli atti e i documenti acquisiti in copia ai sensi del comma 4, fino a quando gli stessi sono coperti da segreto (comma 5); per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato (comma 6); la Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, nelle materie attinenti all'inchiesta (comma 7); fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze connesse ad altre istruttorie o inchieste in corso (comma 8, primo periodo); devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (comma 8, secondo periodo).
L'articolo 5 dispone che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che vi collabora o partecipa al compimento di atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 8. La violazione di tale obbligo di segretezza è punita ai sensi delle leggi vigenti.
Infine, l'articolo 6, modificato in sede referente, attiene all'organizzazione interna della Commissione. In particolare, il comma 1 dispone che l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ad ogni modo ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. Il comma 2 disciplina il regime di pubblicità delle sedute, che di regola sono pubbliche, salvo che la Commissione deliberi di riunirsi in seduta segreta. Il comma 3 dispone che, per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. Evidenzia che, in sede referente, è stato precisato che la Commissione può avvalersi di esperti nelle materie previste all'articolo 2. Il comma 4, modificato in sede referente, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione – stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui (anziché 100.000 euro come previsto nel testo base) – sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Viene inoltre consentito al Presidente della Camera dei deputati di autorizzare un incremento delle spese citate in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presidente della Commissione per esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Da ultimo, in base al comma 5, la Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.Pag. 20
Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che l'articolo 82 della Costituzione prevede che «ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse». Rileva pertanto che la materia, afferendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, può ricondursi alla disciplina degli «organi dello Stato», riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione all'esclusiva competenza legislativa statale.
Relativamente al rispetto degli altri princìpi costituzionali, come già ricordato, l'articolo 82 della Costituzione prevede che ciascuna Camera possa disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'istituzione della Commissione di inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera, con atto non legislativo. Per quanto riguarda la nomina dei commissari, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità. L'articolo 82, secondo comma, della Costituzione stabilisce anche che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase «istruttoria» delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati e irrogare sanzioni. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa.
Per quanto concerne il problema dei rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 26 del 2008, ha rilevato che i poteri di indagine spettanti, rispettivamente, alle Commissioni parlamentari di inchiesta e agli organi della magistratura requirente hanno ambiti e funzioni differenti, con la conseguenza che l'esercizio degli uni non può avvenire a danno degli altri, e viceversa.
Per quanto riguarda infine i profili di reciproca opponibilità del segreto, rammenta che, con la sentenza n. 231 del 1975, la Corte costituzionale ha stabilito che la Commissione non ha l'obbligo di trasmettere ai tribunali gli atti e documenti da essa formati o direttamente disposti, gli scritti e gli anonimi ad essa originariamente rivolti, che la Commissione abbia ritenuto di mantenere segreti (c.d. segreto funzionale), nonché gli atti già a disposizione del potere giudiziario. La Corte ha stabilito invece l'obbligo per la Commissione di trasmettere ai tribunali predetti gli altri atti e documenti in suo possesso che non siano coperti all'origine da segreto o siano coperti da segreto non opponibile all'autorità giudiziaria.
Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Il Comitato approva la proposta di parere del presidente in sostituzione del relatore.
La seduta termina alle 13.45.