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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 settembre 2024
365.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
Pag. 5

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 11 settembre 2024.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 1660-A.

  Il Comitato si è riunito dalle 12.55 alle 13, dalle 16.05 alle 16.10 e dalle 17.55 alle 18.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 settembre 2024. — Presidenza del presidente della II Commissione Ciro MASCHIO. – Interviene in videoconferenza il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/977 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.
Atto n. 186.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Ciro MASCHIO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni scadrà il 21 settembre 2024.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore per la I Commissione, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Pittalis, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto legislativo all'esame delle Commissioni è adottato ai sensi della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15) che al comma 1 dell'articolo 1 conferisce al Governo la delega per il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui all'annesso Allegato A, tra cui figura anche la direttiva (UE) 2023/977, volta a rendere più efficace ed efficiente la Pag. 6collaborazione tra organismi nazionali che contrastano la criminalità e il terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea.
  Rammenta inoltre che l'articolo 1 della legge di delegazione europea rinvia agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per definire le procedure per l'esercizio della delega. In particolare l'articolo 31 prevede che, in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive, che nel caso specifico è fissato al 12 dicembre 2024. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di quaranta giorni dalla loro trasmissione. Sulla base delle procedure previste dalla richiamata legge n. 234 del 2012, le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia sono tenute ad esprimersi entro il 21 settembre 2024. Al proposito segnalo che il citato termine per l'espressione del parere parlamentare viene a scadere successivamente alla scadenza del termine di delega (12 agosto 2024) e dunque, per effetto dello «scorrimento dei termini» necessario a consentire l'espressione del parere parlamentare, previsto dal comma 3 del citato articolo 31 della legge n. 234 del 2012, lo stesso termine di delega è prorogato di tre mesi.
  In merito al contenuto della direttiva (UE) 2023/977 che lo schema in esame intende recepire, segnala in primo luogo che essa abroga, a decorrere dal 12 dicembre 2024, la decisione quadro 2006/960/GAI che aveva introdotto un modello semplificato per lo scambio di informazioni e intelligence in ambito europeo. Tuttavia, alla luce di una scarsa applicazione tra gli Stati membri, tale sistema è stato ritenuto inadeguato e non sufficientemente rapido dall'Unione europea che è intervenuta, di conseguenza, emanando la nuova direttiva. In particolare, tale direttiva, che si compone di 24 articoli suddivisi in 6 capi, interviene sulla base del principio di sussidiarietà, fornendo agli Stati membri indicazioni al fine di armonizzare il proprio quadro normativo per stabilire uno spazio di regole comuni per lo scambio adeguato e rapido di informazioni tra le autorità di contrasto al crimine al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. In particolare la direttiva stabilisce norme riguardanti: le richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici istituiti o designati dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il loro contenuto, la comunicazione di informazioni a seguito di tali richieste, le lingue di lavoro dei punti di contatto unici, i termini obbligatori per fornire le informazioni richieste e i motivi del rigetto di tali richieste; la trasmissione di propria iniziativa, da parte di uno Stato membro, di informazioni pertinenti ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri, in particolare le circostanze e le modalità di comunicazione di tali informazioni; il canale prestabilito di comunicazione da utilizzare per tutti gli scambi di informazioni ai sensi della direttiva e le informazioni da comunicare ai punti di contatto unici in relazione agli scambi di informazioni che avvengono direttamente tra le autorità di contrasto competenti; l'istituzione o la designazione, così come l'organizzazione, i compiti, la composizione e le capacità dei punti di contatto unici di ciascuno Stato membro, compresi lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico unico di gestione dei casi per lo svolgimento dei loro compiti a norma della direttiva.
  Quanto al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 dello schema, al comma 1, individua l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento nell'attuazione della direttiva (UE) 2023/977 e nella conseguente armonizzazione delle norme interne relative al rafforzamento della cooperazione per lo scambio di informazioni tra autorità nazionali di contrasto della criminalità e del terrorismo degli Stati membri. Il comma 2, recependo integralmente quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, stabilisce che il provvedimento non si applica agli scambi di informazione inerenti a reati per la cui prevenzionePag. 7 ed individuazione vi siano già specifici atti giuridici dell'Unione Europea. Il comma 3 introduce un ulteriore restringimento all'ambito di applicazione del provvedimento escludendo gli organismi di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) e alle informazioni da essi detenute o comunicate alle autorità nazionali competenti incaricate dell'applicazione della legge per finalità inerenti alla tutela della sicurezza della Repubblica. In particolare, si tratta del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (RIS).
  L'articolo 2 reca le definizioni rilevanti per il provvedimento. In particolare, come riportato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema, si è ritenuto di mantenere, in linea di continuità con il decreto legislativo n. 54 del 2015 recante attuazione della richiamata decisione quadro 2006/960/GAI, la definizione di autorità di contrasto competenti, individuate nelle Forze di polizia – ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) ovvero la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza. È stata inoltre riprodotta la definizione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 2) della direttiva, per quanto riguarda le autorità di contrasto designate, definite quali autorità di contrasto competenti autorizzate a presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici degli altri Stati. Quanto alla definizione del punto di contatto nazionale – che costituisce l'entità centrale incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni ai sensi della direttiva –, si tratta dell'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, da individuarsi con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.
  L'articolo 3 recepisce integralmente l'articolo 3 della direttiva (UE) 2023/977 che definisce i principi relativi allo scambio di informazioni. Si tratta, in particolare, del principio di disponibilità per il quale le informazioni cosiddette disponibili – ovvero sia quelle direttamente accessibili, se il punto di contatto o l'autorità competente può avere libero accesso, sia quelle indirettamente accessibili, qualora possano essere acquisite tramite richiesta ad altre autorità pubbliche o parti private – possono essere comunicate al punto di contatto unico o alle autorità competenti degli altri Stati membri; del principio dell'accesso equivalente secondo il quale le condizioni per la trasmissione e la comunicazione di informazioni tramite punto di contatto unico o autorità competenti di altri Stati membri devono essere equivalenti a quelle applicabili all'interno di ciascuno Stato; del principio di riservatezza che impone venga offerto un livello di riservatezza analogo a quello previsto dal diritto nazionale dello Stato membro che comunica alcune informazioni contrassegnate come riservate ad un altro Stato membro che le protegge conformemente al proprio diritto nazionale; del principio della proprietà dei dati secondo il quale le informazioni ottenute da uno Stato membro o da un Paese terzo possono essere comunicate ad un altro Stato membro o a Europol solo con il consenso dello Stato membro o del Paese terzo che le ha comunicate inizialmente e alle condizioni dallo stesso imposte per il loro utilizzo; del principio dell'affidabilità dei dati che implica, informato lo Stato destinatario, la cancellazione, la rettifica, o la limitazione del trattamento dei dati risultati inesatti, incompleti o non più aggiornati.
  L'articolo 4 definisce i requisiti delle richieste di informazioni presentate dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorità di contrasto designate al punto di contatto unico di un altro Stato membro (che devono essere necessarie, proporzionate e a disposizione dello Stato a cui la richiesta viene inviata), nonché i criteri che disciplinano una richiesta di informazioni urgente. Si prevede, inoltre, che il DipartimentoPag. 8 della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno cura la presentazione alla Commissione europea di un elenco delle autorità di contrasto designate per la richiesta di informazioni. Al riguardo, viene precisato che la presentazione al punto di contatto nazionale della copia della richiesta di informazioni a un punto di contatto estero da parte delle autorità designate può essere derogata in caso di compromissione di un'indagine in corso con adeguato livello di riservatezza, o in caso di terrorismo o di pericolo per la sicurezza di una persona.
  L'articolo 5 disciplina la risposta del punto di contatto unico nazionale destinatario della richiesta, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 della direttiva. I tempi di risposta variano da otto ore a sette giorni, a seconda del tipo di richiesta, con possibilità di derogare a tali termini in caso di necessità di un'autorizzazione giudiziaria secondo il diritto nazionale.
  L'articolo 6 individua tutti i casi in cui l'autorità nazionale può rifiutare la comunicazione delle informazioni richieste da un altro Stato, rigettando la richiesta. Tra essi, rientrano l'indisponibilità dell'informazione richiesta, l'incompletezza dei requisiti e la mancata autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, qualora prevista. Il rigetto è consentito anche in presenza di motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione sia contraria alla sicurezza nazionale, o in caso di possibile compromissione di un'indagine penale in corso o di un'operazione di intelligence criminale precedente all'incardinazione di un'indagine penale o di danneggiamento di interessi di una persona giuridica. Sono, inoltre, motivo di rigetto le richieste relative a reati con pena della reclusione non superiore ad un anno e quelle relative a una questione che non costituisce reato.
  L'articolo 7 disciplina la comunicazione di informazioni di propria iniziativa da parte degli Stati, tramite il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto competenti (o direttamente da parte dei punti di contatto e delle autorità competenti) quando abbiano motivo di ritenere che tali informazioni possano essere utili a tali altri Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati o delle relative indagini, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista. Tale facoltà è esclusa quando l'autorità giudiziaria non ha concesso l'autorizzazione a comunicare le informazioni e quando vi siano motivi oggettivi per ritenere che la comunicazione delle informazioni richieste sia contraria o pregiudizievole per gli interessi della sicurezza nazionale ovvero possa pregiudicare l'esito di una indagine penale o di una operazione di intelligence criminale.
  L'articolo 8 disciplina le modalità di scambio di informazioni a seguito di richieste presentate direttamente alle autorità di contrasto competenti. Più nel dettaglio si prevede che il punto di contatto nazionale o le autorità di contrasto competenti quando presentano una richiesta di informazioni direttamente ad un'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro inviano contestualmente copia della richiesta al punto di contatto dello Stato destinatario. Le eccezioni previste sono quelle relative al particolare livello di riservatezza ai fini della sensibilità dell'indagine, ai casi di terrorismo e per la sicurezza delle persone. È sempre fatta salva, negli scambi di informazioni disciplinati dalla disposizione in commento, la preventiva autorizzazione dell'Autorità giudiziaria nei casi in cui essa è prevista.
  L'articolo 9 prevede che, nei casi in cui sia necessaria la preventiva autorizzazione della autorità giudiziaria (ai sensi dell'articolo 5, comma 2) e nei casi di scambio di informazioni di propria iniziativa (ai sensi dell'articolo 7, comma 1) le autorità di contrasto competenti informano il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ai fini del coordinamento investigativo, se si tratta di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale.
  L'articolo 10 attua l'articolo 9 della direttiva nella parte in cui stabilisce che, qualora sulla base del diritto nazionale dello Stato richiesto sia necessaria un'autorizzazione giudiziaria per lo scambio interno di informazioni al punto di contatto unico o alle Autorità di contrasto competentiPag. 9 di altri Stati membri, il punto di contatto o l'autorità di contrasto devono attivare immediatamente tutte le misure necessarie per ottenerla.
  L'articolo 11, comma 1, per quanto attiene al trattamento dei dati oggetto dell'attività di scambio di informazioni regolato dallo schema di decreto in commento, rinvia alle disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, integrate dalla disciplina contenuta nei commi 2 e 3 del medesimo articolo 11.
  Pertanto, il comma 2 stabilisce che, quando negli scambi di informazioni sono comunicati dati personali, il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto devono verificare che le categorie di dati personali forniti per categoria di interessato rimangano circoscritte a quelle riportate nell'elenco dei dati personali che possono essere raccolti e trattati al fine, tra gli altri, della facilitazione dello scambio di informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali (sezione B dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/794).
  Il comma 3 – riproducendo l'analoga previsione contenuta nell'articolo 10 della direttiva oggetto di recepimento – dispone che il punto di contatto unico nazionale e le autorità di contrasto, oltre alle informazioni richieste, devono altresì fornire gli elementi necessari a valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali forniti e la misura in cui essi sono aggiornati.
  L'articolo 12 dà attuazione all'articolo 11 della direttiva, attribuendo al punto di contatto nazionale la competenza relativa alla compilazione ed all'aggiornamento dell'elenco delle lingue in cui il medesimo punto di contatto è in grado di scambiare informazioni.
  L'articolo 13, attuando l'articolo 12 della direttiva, prevede che il personale del punto di contatto unico nazionale o delle autorità di contrasto competenti, in tutti i casi in cui essi siano parte di uno scambio di informazioni (quindi tanto nell'ipotesi in cui siano parte richiedente quanto nell'ipotesi in cui siano fornitori di informazioni, su richiesta o di propria iniziativa), debba valutare l'opportunità di inviare ad Europol una copia della richiesta di informazioni o delle informazioni comunicate.
  L'articolo 14, in attuazione dell'articolo 13 della direttiva, stabilisce che il punto di contatto unico nazionale e le Autorità di contrasto devono avvalersi dell'Applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol (Secure information exchange network application – SIENA) per inviare richieste di informazioni, comunicare informazioni a seguito di tali richieste o comunicare informazioni di propria iniziativa.
  L'articolo 15 individua i compiti del punto unico di contatto nazionale, specificando, al comma 1, che tale struttura costituisce l'entità incaricata di coordinare e agevolare lo scambio di informazioni. Il comma 2, invece, elenca i compiti di cui è investito il punto di contatto unico nazionale: Ancora, il comma 3 prevede che il punto di contatto unico nazionale svolga i propri compiti 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno, mentre il comma 4 dispone che abbia accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le autorità di contrasto competenti, nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni. Da ultimo, il comma 5 stabilisce che i dirigenti degli uffici giudiziari impartiscano le necessarie disposizioni organizzative affinché sia costantemente assicurato l'immediato esame delle richieste di autorizzazione, formulate dal punto di contatto unico nazionale e dalle autorità di contrasto, per la comunicazione delle informazioni ai sensi del presente schema di decreto legislativo.
  L'articolo 16 prevede, al comma 1, lo sviluppo e la gestione di un sistema elettronico unico di trattamento dei casi da parte del punto di contatto unico nazionale che funge da archivio e consente di svolgere i compiti individuati ai sensi del provvedimento in esame. Inoltre, indica tutte le funzioni e le capacità che il sistema di gestione dei casi deve presentare.
  Il comma 2 dell'articolo 16 in esame stabilisce che il punto di contatto unico garantisca che tutti i rischi connessi alla cybersicurezza relativi al sistema di gestionePag. 10 dei casi, in particolare per quanto riguarda l'architettura, la governance e il controllo, siano gestiti e affrontati in modo prudente ed efficace. Devono essere inoltre previste salvaguardie adeguate contro gli accessi non autorizzati e gli abusi.
  Il comma 3 impone al punto di contatto unico di provvedere affinché il sistema di gestione dei casi contenga dati personali solo per il tempo necessario e proporzionato per permettere allo stesso di svolgere i compiti assegnatigli a norma del provvedimento in esame (la disposizione in commento fa riferimento ai compiti assegnati al punto di contatto unico «a norma della presente direttiva»). I dati personali contenuti nel sistema devono essere successivamente cancellati.
  Il comma 4 impone al punto di contatto unico la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, per la prima volta entro sei mesi dalla conclusione di uno scambio di informazioni e successivamente in maniera periodica.
  L'articolo 17, recepisce integralmente l'articolo 18 della direttiva relativo alle statistiche fornite annualmente dagli Stati membri alla Commissione.
  L'articolo 18, concernente l'«Autorità nazionale di controllo», individua il Garante per la protezione dei dati personali come Autorità di controllo sul trattamento dei dati effettuati in applicazione del provvedimento in esame.
  Al riguardo, nella relazione tecnica che correda il provvedimento si rappresenta che l'Ufficio Protezione Dati della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'interno opera in stretto raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e assicura il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati.
  L'articolo 19 contiene la clausola di neutralità finanziaria.
  L'articolo 20, al comma 1, stabilisce – a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – l'abrogazione del decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, recante disposizioni in attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge.
  Tale abrogazione segue quella della decisione quadro 2006/960/GAI, a decorrere dal 12 dicembre 2024, per effetto della direttiva (UE) 2023/977 in attuazione della quale è disposto il provvedimento in commento.
  Si rammenta che la decisione quadro 2006/960/GAI stabilisce le norme per le quali le autorità competenti degli Stati membri possono scambiarsi le informazioni efficacemente e rapidamente ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale per individuare, prevenire e indagare su reati o attività criminali.
  Il decreto legislativo n. 54 del 2015, recependo la sopracitata decisione quadro, interviene in materia di cooperazione di polizia non modificando i canali di comunicazione esistenti ma introducendo una procedura unica per lo scambio di informazioni.
  La direttiva (UE) 2023/977, invece, modifica tale quadro normativo sulla base del principio di sussidiarietà sostituendo al modello unico e semplificato, introdotto dalla decisione quadro, un sistema di norme comuni.

  Ciro MASCHIO (FDI), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

  La seduta termina alle 14.25.