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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 settembre 2024
365.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 30

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 settembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 1660-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame degli emendamenti e conclusione – Parere su emendamenti).

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  La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, avverte che l'Assemblea in data odierna ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Ricorda, altresì, che la Commissione esaminerà le proposte emendative riferite agli articoli da 15 a 38 del disegno di legge.
  Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

   gli identici articoli aggiuntivi Enrico Costa 15.1011 e Boschi 15.1015, che recano misure in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, provvedendo, in particolare, a rendere permanente, a decorrere dall'anno 2024, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 322, della legge n. 178 del 2020. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, erroneamente indicato come bilancio triennale 2022-2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;

   Ascari 15.01000, che prevede, tra l'altro, che il Ministro della giustizia stipuli convenzioni con gli enti locali per individuare strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, sostituendo l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 62 del 2011, che prevede che tali convenzioni possano essere stipulate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al fine di assicurare il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge n. 178 del 2020, finalizzato a contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, la proposta emendativa prevede, inoltre, la riduzione, in misura pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2024-2026, erroneamente indicato come bilancio triennale 2022-2024, relativo al Ministero della giustizia, che tuttavia non reca per l'anno 2024 le occorrenti disponibilità;

   Boschi 15.01005, che reca una autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dall'autorità giudiziaria minorile, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

   Alifano 17.01002, che incrementa, in misura pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge n. 113 del 2018, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

   Alfonso Colucci 019.01, che autorizza l'assunzione straordinaria, con decorrenza dal 1° settembre 2024, di 1.300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, provvedendo ai relativi oneri, valutati in 376 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, erroneamente indicato come bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'interno, che non reca tuttavia le occorrenti disponibilità;

   Magi 21.1004, che prevede, tra l'altro, che il casco di protezione e le uniformi indossati dal personale delle Forze di polizia statali impegnato nei servizi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini debbano Pag. 32sempre riportare un codice alfanumerico individuale, di materiale atto a consentirne un'adeguata visibilità, e che il predetto personale debba altresì essere dotato di videocamere installate sulla divisa. La proposta emendativa dispone, inoltre, che le videocamere debbano essere installate anche nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e nelle loro immediate vicinanze, nonché in ogni autoveicolo di servizio in uso alle Forze di polizia di statali, in ogni cella di sicurezza, in ogni commissariato di pubblica sicurezza, in ogni questura, in ogni caserma della polizia di Stato e in ogni stazione o comando dell'Arma dei carabinieri. La proposta emendativa appare, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi tuttavia di quantificazione e copertura;

   Mauri 21.1, volta a prevedere che le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, siano dotate di microtelecamere per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazioni di criticità per l'ordine pubblico, le cui schede di memoria sono quindi consegnate a tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni in un server protetto. La proposta emendativa appare, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi tuttavia di quantificazione e copertura;

   Dori 21.1005, che rende obbligatorie le disposizioni in materia di dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 21 del disegno di legge in esame e, in quanto tale, appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica rispetto a quelli indicati nel testo attuale del provvedimento, privi peraltro di quantificazione e copertura finanziaria;

   Penza 21.01002, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025 in favore della Polizia di Stato per l'addestramento periodico del personale, in conformità alle nuove esigenze di sicurezza connesse al terrorismo internazionale, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

   Gianassi 26.1013 e 26.36, che prevedono l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, di un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per il triennio 2024-2026 per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

   Gianassi 26.5, che autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia all'assunzione, per il triennio 2024-2026, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste alla legislazione vigente e in deroga alla dotazione organica, di ottanta dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;

   Gianassi 26.6, che autorizza l'assunzione da parte del Ministero della giustizia di 500 funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, quantificando i relativi oneri in 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Nel rilevare che gli oneri hanno un profilo temporale permanente a fronte di una copertura finanziaria limitata a un triennio, si segnala, comunque che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024, di cui si prevede la riduzione con finalità di copertura finanziaria, non reca per l'anno 2024 le necessarie disponibilità;

   Gianassi 26.7, che reca una autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzata a garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

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   Bonafè 26.8, che reca una autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dall'autorità giudiziaria minorile, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

   Di Biase 26.10, che prevede che al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e di cura presso istituti penitenziari per adulti, strutture minorili, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza e presso gli uffici di esecuzione esterna è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla corrispondente copertura finanziaria;

   Cafiero De Raho 26.04, che autorizza l'assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità di personale nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, quantificando i relativi oneri in 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, senza tuttavia provvedere alla corrispondente copertura finanziaria;

   Boschi 26.011, che prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per la realizzazione di nuovi istituti penali per minorenni e per l'adeguamento degli istituti esistenti, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024, che non reca tuttavia le necessarie disponibilità;

   Boschi 26.012, che autorizza una spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, al fine di garantire percorsi di supporto psicologico all'interno degli istituti penitenziari, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024, che non reca tuttavia le necessarie disponibilità;

   Boschi 26.01004, che autorizza l'assunzione straordinaria di nuovi psicologi penitenziari, nei limiti di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024, che non reca tuttavia le necessarie disponibilità;

   Boschi 26.01009, che istituisce un Fondo straordinario per l'edilizia residenziale con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, provvedendo alla relativa copertura finanziaria, quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024, e, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Entrambi i fondi non recano, tuttavia, le necessarie disponibilità;

   Boschi 26.01007, che autorizza l'assunzione di mediatori culturali e di traduttori all'interno degli istituti penitenziari, nei limiti di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024, che non reca tuttavia le necessarie disponibilità;

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   Boschi 26.01010, che autorizza l'assunzione di funzionari della professione giuridico pedagogica per il triennio 2024-2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024, che non reca tuttavia le necessarie disponibilità;

   D'Orso 26.09, che autorizza la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025 per l'assunzione di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

   D'Orso 26.01050, che autorizza la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per l'assunzione di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

   Serracchiani 26.018, che, da un lato, prevede che al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e di cura presso istituti penitenziari per adulti, strutture minorili, residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza e presso gli uffici di esecuzione esterna sia riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro, e, dall'altro, autorizza una spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

   Ascari 26.01013, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, senza tuttavia provvedere alla copertura finanziaria dei relativi oneri;

   Mauri 30.01, Serracchiani 30.02, gli identici Bonafè 30.03 e Boschi 30.01000, nonché gli identici Mauri 30.04 e Boschi 30.01001, Mauri 30.06 e Bonafè 30.07, che recano, sia pure in maniera differenziata, una serie di misure in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la funzionalità della Polizia di Stato di carattere oneroso. Esse prevedono, in particolare: il tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato, attraverso un piano di assunzioni straordinarie da attuare nel successivo triennio; l'immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi; la liquidazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale di polizia per rafforzare i servizi di ordine e sicurezza pubblica nel mese successivo a quello in cui sono effettuate e la corresponsione immediata di quelle già rese alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame; l'incremento, in misura pari all'indice IPCA al netto degli energetici importati, delle risorse economiche per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024, con l'innalzamento sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori; l'istituzione di un'indennità specifica per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria; infine, l'incremento del fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 234 del 2021. Si delega, inoltre, il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, uno o più decreti legislativi volti a introdurre una disciplina idonea a garantire la corresponsione delle indennità a favore della polizia stradale, della polizia ferroviaria e della polizia postale, dettando i relativi principi e criteri direttivi. Le proposte emendative non recano, tuttavia, la quantificazione degli oneri derivanti dalle misure previste al proprio interno, né provvedono all'individuazionePag. 35 dei relativi mezzi di copertura finanziaria;

   Gianassi 30.05, che prevede l'istituzione di un'indennità specifica per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria, quale forma di riconoscimento della peculiare missione svolta nel contrasto al crimine, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri derivanti dalla misura, né all'individuazione dei relativi mezzi di copertura finanziaria;

   Di Biase 30.021, che autorizza la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle «Comunità educanti per i detenuti», senza tuttavia individuare la copertura finanziaria dei suddetti oneri;

   Gianassi 30.023, che autorizza il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, 110 dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri derivanti dalla misura, né all'individuazione dei relativi mezzi di copertura finanziaria;

   Mauri 30.024, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per l'assunzione straordinaria di unità aggiuntive di polizia penitenziaria, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   Serracchiani 30.025 che autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per l'adeguamento della pianta organica della polizia penitenziaria, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   Serracchiani 30.026, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   Del Barba 31.2, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC), stabilendo che il personale ad essa attribuito sia composto per metà da personale assunto attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato e, per la parte restante, da personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico collocato obbligatoriamente fuori ruolo, nonché da personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e limitandosi a disporre che l'ADISC provvederà all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. La proposta appare, pertanto, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura finanziaria;

   Francesco Silvestri 33.15, che incrementa il Fondo di solidarietà per le vittime di usura di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

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   D'Orso 34.5, Magi 34.01000 e Boschi 34.01016, che prevedono l'istituzione delle case di comunità o territoriali di reinserimento sociale per i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, presso cui opereranno specifiche figure professionali, stabilendo che le spese relative alla loro costituzione e gestione siano poste a carico dello Stato, senza tuttavia provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano né all'individuazione dei corrispondenti mezzi di copertura finanziaria;

   Di Biase 34.019, che prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia del Fondo per la realizzazione delle case territoriali di reinserimento sociale destinate ai soggetti che debbano espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che non reca tuttavia le necessarie disponibilità;

   Dori 34.01002, che autorizza l'amministrazione penitenziaria ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 500 unità di personale, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2024 e in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026. La proposta emendativa prevede un'ulteriore copertura finanziaria, sempre in misura pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e in 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, a valere sul Fondo per interventi di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Ferma restando la necessità di acquisire una conferma in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri, la proposta emendativa non specifica tuttavia l'accantonamento ministeriale relativo al fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione, impedendone così una verifica in ordine all'effettiva capienza;
   Di Biase 35.01, che prevede la concessione di un credito d'imposta mensile alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. La proposta determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di quantificazione e copertura finanziaria;

   Boschi 36.1 e 36.1000, che fissano gli oneri recati dal comma 1 dell'articolo 36 rispettivamente in 200 milioni e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, provvedendo alla copertura degli stessi mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   Boschi 37.7, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 37, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   Serracchiani 37.014, che autorizza il Ministero della giustizia a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, senza tuttavia provvedere alla quantificazione e alla copertura dei relativi oneri;

   Cafiero De Raho 37.08, che incrementa il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, autorizzando altresì il Ministero della giustizia a bandire le relative procedure concorsuali, finalizzate all'assunzione delle predette unità di personale nell'anno 2026. Per l'attuazione di tali disposizioni è autorizzata una spesa a decorrere dall'anno 2025, mentre per la gestione di tali procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024, senza tuttavia provvedere alla copertura dei relativi oneri;

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   Cafiero De Raho 37.010, che autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno finanziario 2024 per l'assunzione, nell'anno 2025, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, senza tuttavia provvedere alla copertura dei relativi oneri, peraltro di carattere permanente;

   D'Orso 37.011, che autorizza il Ministero della giustizia a stabilizzare i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, e dell'articolo 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, quantificando i relativi oneri in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, senza tuttavia provvedere alla copertura degli stessi;

   Ascari 37.01005, che autorizza la spesa di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   Cafiero De Raho 37.01006, che autorizza la spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per l'assunzione di 4.000 unità di personale nel ruolo del Corpo di polizia penitenziaria, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le necessarie disponibilità;

   Cafiero De Raho 37.01012, che autorizza la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, senza tuttavia provvedere alla copertura dei relativi oneri;

   Boschi 37.1000, che, per le finalità di promozione e valorizzazione del lavoro svolto dai soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 37, autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che tuttavia non reca le occorrenti disponibilità;

   gli identici Boschi 38.1 e Mauri 38.2, che sopprimono l'articolo 38 del disegno di legge in esame, che reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, con l'eccezione degli articoli 17, 21, 22, 23 e 36.

  Rileva, inoltre, la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

   Di Biase 15.10 e Boschi 15.01004, che prevedono l'incremento, in misura pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge n. 178 del 2020, finalizzato a contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili per gli esercizi successivi al 2024 e alla possibilità di utilizzare le risorse di cui al predetto Fondo senza pregiudicare interventi già programmati a valere sulle stesse;

   Dori 15.1008 e Boschi 15.01014, che attribuiscono al Ministro della giustizia la facoltà di stipulare con gli enti locali e gli enti del terzo settore, sentita la Conferenza unificata, ulteriori convenzioni volte a individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette. Ai relativi oneri, valutati in misura pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamentoPag. 38 del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte emendative in esame;

   D'Orso 15.01001, che autorizza uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili, nonché in ordine e alla possibilità di utilizzare le predette risorse senza pregiudicare interventi già programmati a valere sulle stesse;

   Ascari 15.01002, che incrementa la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 322, della legge n. 178 del 2020, finalizzato a contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2024. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla possibilità di procedere alla prevista riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili senza pregiudicare interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

   Bonafè 17.1002 e 17.1001, che intervengono sull'articolo 9 del decreto-legge n. 39 del 2024, modificando, fra l'altro, gli oneri derivanti dalle assunzioni ivi previste. Ai predetti oneri, valutati in 27.075.000 euro per l'anno 2024 e 36.100.000 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, fermo restando che la copertura di cui al comma 2 appare sovrapporsi a quella recata dalla novella all'articolo 9 del decreto-legge n. 39 del 2024, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte emendative in esame, nonché una conferma in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura a decorrere dall'anno 2025, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   Faraone 17.1003, che modifica l'articolo 17, estendendone l'applicazione ai comuni che non siano capoluogo di città metropolitana e ridetermina gli oneri derivanti dalla disposizione, incrementandoli di 5,2 milioni per l'anno 2024 e di 7,8 milioni di euro a decorrere dal 2025, provvedendo alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, fermo restando che la copertura di cui al comma 2 appare sovrapporsi a quella recata dalla novella all'articolo 9 del decreto-legge n. 39 del 2024, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte emendative in esame, nonché una conferma in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura a decorrere dall'anno 2025, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili;

   Auriemma 17.1000, che autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024 al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale del personale chiamato a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico assegnato alle isole minori Pag. 39della Sicilia. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   Penza 17.01001, che autorizza la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per assunzioni di personale di polizia locale nei comuni nei quali è stato disposto, a partire dal 2021, lo scioglimento dei consigli comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   Auriemma 17.01006, che estende agli enti locali, limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia locale, l'utilizzo gratuito delle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

   Cafiero De Raho 18.1011, volta ad autorizzare la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2024 quale contributo in favore della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per finalità di rafforzamento dell'azione di contrasto al narcotraffico e l'attivazione e l'implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, posto che il Fondo in questione, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta le occorrenti disponibilità per l'anno 2024, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura anche per gli anni successivi a quello in corso, assicurando altresì che dalla riduzione del Fondo medesimo non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso;

   Pellegrini 18.1012, volta ad autorizzare la spesa di 2 milioni di euro quale contributo allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, provvedendo alla copertura dei citati oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, posto che il Fondo in questione, come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, presenta le occorrenti disponibilità per l'anno 2024, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine alla disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura anche per gli anni successivi a quello in corso, assicurando altresì che dalla riduzione del Fondo medesimo non derivi comunque pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso;

   Auriemma 21.01005, che autorizza un contributo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per Pag. 40l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, del parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuno degli anni interessati, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   Penza 21.01006, che prevede il rifinanziamento del Fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 2, comma 97, della legge n. 244 del 2007, in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per l'anno 2025, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, giudica necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuno degli anni interessati, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   Penza 21.01007 e 21.01008 che prevedono un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025 in favore del Ministero dell'interno per interventi vari di ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuno degli anni interessati, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   Auriemma 21.01000 che, da un lato, prevede l'incremento del fondo destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 1, comma 133, della legge n. 160 del 2019, in misura pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e, dall'altro, stabilisce in misura pari a 9 euro il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a tal fine autorizzando la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dal 2024. La proposta emendativa provvede quindi alla copertura finanziaria degli oneri da essa derivanti, pari complessivamente a 27 milioni di euro a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, segnala l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   Auriemma 21.01001, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025 in favore del Ministero dell'interno per l'acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, per il soccorso urgente, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare Pag. 41necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuno degli anni interessati, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   Zanella 22.01000, volto a prevedere l'estensione della disciplina in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Istituisce, inoltre, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Comitato di indirizzo sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei Vigili del fuoco, con il compito di stabilire le linee-guida della vigilanza a livello nazionale nei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco e di disciplinare le modalità per lo svolgimento dell'attività ispettiva. La proposta estende, infine, la disciplina prevista per le vittime del dovere anche a coloro che, ai sensi dell'articolo 1, comma 564, della legge n. 266 del 2005, abbiano riportato lesioni in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. Al riguardo, giudica necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa in esame, che sembra comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con particolare riguardo all'estensione della disciplina in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, alle spese per il funzionamento del Comitato di indirizzo sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei Vigili del fuoco e all'estensione del campo applicativo della disciplina in materia di vittime del dovere;

   Auriemma 23.01001, volta a istituire un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 40 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028 al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei Vigili del fuoco. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuno degli anni interessati, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   Bonafè 26.9 e Boschi 26.01011, che recano un'autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, al fine di provvedere alla realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dall'autorità giudiziaria minorile. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

  Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte emendative, nonché in ordine alla effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica e all'assenza di pregiudizio per gli interventi già programmati a valere su tali risorse;

   Serracchiani 26.11, che reca un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 Pag. 42al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché in ordine alla effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica e all'assenza di pregiudizio per gli interventi già programmati a valere su tali risorse;

   Boschi 26.01, che autorizza il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di settanta dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, autorizzando a tal fine una spesa di 3,3 milioni di euro per l'anno 2024, 6,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7 milioni di euro per l'anno 2026, 7,2 milioni di euro per l'anno 2027, 7 milioni di euro per l'anno 2028, 7,1 milioni di euro per l'anno 2029, 7,2 milioni di euro per l'anno 2030, 7,4 milioni di euro per l'anno 2031, 7,5 milioni di euro per l'anno 2032, 7,8 milioni di euro per l'anno 2033 e 8 milioni di euro per l'anno 2034. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, giudica necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché in ordine alla effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per esigenze indifferibili senza pregiudizio per gli interventi già programmati a valere su tali risorse;

   Boschi 26.03, che autorizza, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, all'assunzione di un contingente massimo di cinquecento unità della Polizia penitenziaria, costituendo a tal fine un fondo con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 2 milioni di euro per l'anno 2025, 4 milioni di euro per l'anno 2026, 6 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, 8,6 milioni di euro per l'anno 2029, 8,8 milioni di euro per l'anno 2030, 9,1 milioni di euro per l'anno 2031, 9,5 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, che dovrebbe più correttamente intendersi come anno 2033. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 140 del 2019. Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa, nonché in ordine alla effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per esigenze indifferibili e all'assenza di pregiudizio per gli interventi già programmati a valere su tali risorse;

   Bonafè 26.020, che autorizza una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dall'autorità giudiziaria minorile. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica senza pregiudicare interventi già programmati a valere su tali risorse;

   Boschi 26.01005, che autorizza una spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il potenziamento dell'offerta formativa negli istituti penitenziari, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, Pag. 43ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per interventi strutturali di politica economica senza pregiudicare interventi già programmati a valere su tali risorse;

   Boschi 26.01006 e 26.01008, che autorizzano la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l'anno 2024, di 23.505.500 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 per l'assunzione di 1.000 funzionari. Ai relativi oneri, erroneamente indicati nell'ambito della clausola di copertura in misura pari a 1.807.504 euro, anziché in 11.807.504 euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 140 del 2019. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte emendative in esame, nonché in ordine alla effettiva disponibilità delle necessarie risorse nell'ambito del Fondo per esigenze indifferibili e all'assenza di pregiudizio per gli interventi già programmati a valere su tali risorse;

   Faraone 26.01015, che autorizza, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'assunzione di personale sanitario, infermieristico e di supporto, nonché di personale della polizia penitenziaria nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, autorizzando una spesa pari, complessivamente, a 10 milioni di euro in ragione d'anno. Agli oneri si provvede mediante riduzione, in misura pari a 2024, 2025 e 2026, del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, giudica necessario acquisire da parte del Governo un chiarimento in ordine alla congruità di una spesa di carattere triennale a fronte di spese riferite ad assunzioni. Ritiene, comunque, necessario acquisire un chiarimento in ordine alla disponibilità di risorse del Fondo individuato ai fini della copertura e all'assenza di pregiudizio rispetto alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   Boschi 26.01012, che autorizza la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, reputa necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla disponibilità di risorse del Fondo individuato ai fini della copertura e all'assenza di pregiudizio rispetto alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

   Penza 27.1006, volta ad abrogare il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, che ha incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 13 del 2017, concernente la realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri. La proposta emendativa dispone, altresì, che le risorse rivenienti dalla predetta abrogazione siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate annualmente al Ministero dell'interno, ai fini dell'incremento delle risorse economico-finanziarie del comparto della sicurezza e del soccorso, per investimenti di carattere strumentale nonché per l'adeguamento delle retribuzioni inerenti agli oneri connessi alle ore di lavoro straordinario. Al riguardo, giudica necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della presente proposta emendativa, anche con riferimento all'indebitamento netto e al fabbisogno, anche considerato che le risorse derivanti dalla disposizione oggetto di abrogazione fanno riferimento al trascorso esercizio finanziario 2023 e che la riassegnazione prevista in favore del Ministero dell'interno sembrerebbe avere carattere annuale;

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   Di Biase 30.022, che, sostituendo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 75 del 2023, autorizza il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa in esame, posto che, a differenza della norma novellata, riferita al triennio 2023-2025, essa prevede che le predette assunzioni possano avvenire anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali;

   Pellegrini 31.01000, che incrementa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2024 il fondo destinato al potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché al rafforzamento delle capacità di resilienza energetica nazionale, istituito dall'articolo 1, comma 227, della legge n. 145 del 2018, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuno degli anni interessati, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   Francesco Silvestri 33.1, che istituisce il numero verde nazionale per le vittime di usura, prevedendo che allo stesso sia destinato, da parte del Commissario straordinario del Governo, personale altamente specializzato. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame, che sembra determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Francesco Silvestri 33.2, il quale prevede che il mutuo erogato a valere sul Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, istituito dall'articolo 14 della legge n. 108 del 1996, sia concesso entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime, modificando l'attuale previsione che dispone invece la possibilità, senza indicazione di alcun termine, di concessione di tale mutuo al verificarsi delle condizioni sopracitate. Al riguardo, giudica necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

   Francesco Silvestri 33.11, il quale dispone che il compenso spettante all'esperto, con funzioni di consulenza per l'erogazione dei mutui ai soggetti vittime di usura, di cui al comma 1, sia stabilito nella misura forfettaria del 10 per cento per complessive erogazioni fino ad euro 100.000 e nella misura del 5 per cento per erogazioni superiori. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

   Francesco Silvestri 33.14, che istituisce un tavolo tecnico presso il Ministero dell'interno, composto da esperti di comprovata esperienza, al fine di predisporre proposte normative volte al contrasto alla criminalità economica organizzata sui fenomeni dell'usura e dell'estorsione e al sostegno degli operatori economici vittime di usura. Al riguardo, segnala l'esigenza di acquisire dal Governo un chiarimento in ordine agli eventuali oneri derivanti dall'istituzione del tavolo tecnico prevista dalla proposta emendativa in esame, anche in considerazione del fatto che non è prevista l'esclusione della corresponsione di emolumentiPag. 45 o rimborsi di spese per la partecipazione al tavolo;

   Francesco Silvestri 33.1000, che incrementa il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura per un ammontare pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per interventi a favore di soggetti a rischio di usura, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   Serracchiani 33.01000, che prevede che i benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge n. 466 del 1980 si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, posto che essa sembra determinare un'estensione della platea dei beneficiari delle elargizioni previste a legislazione vigente, individuata dall'articolo 10 della legge n. 466 del 1980;

   Bonafè 33.02, che incrementa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, giudica necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuno degli anni interessati, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   Serracchiani 33.04, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   Cafiero De Raho 34.4, volta a prevedere che i detenuti e gli internati possano essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente, presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alle spese per la predisposizione di unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti;

   Zaratti 34.1001, che prevede che i detenuti e gli internati abbiano diritto, quando non ostino ragioni di sicurezza o di opportunità, a una visita al mese con le persone autorizzate ai colloqui al fine di poter avere relazioni affettive intime, presso locali adibiti o realizzati a tale scopo. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità Pag. 46di dare attuazione alla proposta emendativa in esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

   Dori 34.01001, che prevede l'ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari ai fini della conservazione delle immagini e dei filmati nei server, valutando i relativi oneri in 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 0,8 milioni di euro per l'anno 2025 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e imputandone la copertura finanziaria all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo, giudica necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta emendativa;

   Mauri 35.1, che prevede un incremento dell'autorizzazione, in misura pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 193 del 2000 provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuno degli anni interessati, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica;

   Enrico Costa 35.1000, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, le somme recuperate su disposizione della Corte dei conti a titolo di danno erariale a seguito di riparazione per ingiusta detenzione siano destinate interamente alla copertura dei benefici di cui all'articolo 35, comma 1. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, che prevede la destinazione alla spesa di risorse che, a legislazione vigente, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

   D'Orso 37.6, il quale prevede che, nell'ambito della revisione del regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà sia prevista la predisposizione e la realizzazione, da parte della direzione degli istituti penitenziari, di programmi di reinserimento sociale. Al riguardo, rileva l'esigenza di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di provvedere alla realizzazione dei programmi di reinserimento sociale nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   Gianassi 37.012, il quale prevede che il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo possa accedere a un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria nei limiti dei posti disponibili nella vigente dotazione organica in deroga alle previsioni dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 e ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, con particolare riferimento alle deroghe alla normativa vigente volta a contenere la spesa di personale sostenuta dalle pubbliche amministrazioni;

   Ascari 37.01001, che riconosce al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari a euro 250, a titolo di indennitàPag. 47 correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro. A tal fine è autorizzata la spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili;

   D'Orso 37.01002, che riconosce al personale del comparto Funzioni Centrali operanti nel Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e nel Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità impiegato presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari a euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro. A tal fine, è autorizzata la spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili;

   Ascari 37.01003, che autorizza il Ministero della giustizia a bandire nell'anno 2024 le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, al fine di aumentare la pianta organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, nonché ad avviare nel triennio 2024-2026 le procedure concorsuali per l'assunzione di un numero massimo di 850 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché alla congruità delle risorse utilizzate a copertura degli stessi, posto che la proposta non individua la misura dell'incremento dell'aliquota ridotta;

   Ascari 37.01007, che autorizza la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili;

   Cafiero De Raho 37.01008, che autorizza la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per la Pag. 48ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, nonché su quelli attesi. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché alla congruità delle risorse utilizzate a copertura degli stessi, posto che la medesima proposta rinvia a successivi interventi l'individuazione dei mezzi di copertura degli oneri quantificati dalla stessa;

   D'Orso 37.01009 e 37.01010, che autorizzano la spesa rispettivamente di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva, nonché la salute e il benessere psico-fisico negli istituti penitenziari, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili;

   Giuliano 37.01011, che rifinanzia il Fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge n. 197 del 2022, destinato al finanziamento di progetti volti al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati, in misura pari a 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili;

   D'Orso 37.01014, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un Fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di criminalità organizzata. Agli oneri, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri operata dalla proposta emendativa, nonché una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura, assicurando altresì che dal medesimo utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili;

Pag. 49

   Magi 37.01015, che, nel modificare l'articolo 28 della legge n. 354 del 1975, è volta a prevedere il diritto per detenuti e internati di svolgere una visita al mese con le persone autorizzate ai colloqui in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi. Al fine di garantire tale diritto si dispone, altresì, la modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, disponendo, tra l'altro, che per i detenuti con figli minori di quattordici anni, i colloqui devono svolgersi in locali distinti, dotati preferibilmente di spazi all'aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, a sostegno dell'infanzia e dell'accoglienza dei minori, aumentando la frequenza e la durata delle conversazioni telefoniche, e prevedendo la possibilità che i direttori degli istituti penitenziari possano promuovere progetti interistituzionali e protocolli d'intesa volti alla creazione di sportelli della famiglia. Al riguardo, considera necessario che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa in esame, con particolare riferimento alle spese connesse alla predisposizione di unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea e riferite agli articoli da 15 a 38 del provvedimento non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, eccezion fatta per l'emendamento Enrico Costa 35.1000, in relazione al quale sottolinea che è in corso un approfondimento istruttorio da parte dei competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. Rappresenta, inoltre, la propria disponibilità a fornire ai membri della Commissione gli opportuni approfondimenti in ordine alle motivazioni dei pareri contrari testé espressi.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, dispone una breve sospensione della seduta per consentire gli opportuni approfondimenti da parte del Governo sull'emendamento Enrico Costa 35.1000.

  La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 14.55.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, ad esito dell'approfondimento istruttorio svolto in ordine all'emendamento Enrico Costa 35.1000, esprime sullo stesso parere contrario, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  Nicola OTTAVIANI (LEGA), relatore, preso atto delle valutazioni espresse dalla rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 15.10, 15.1008, 15.1011, 15.1015, 15.01000, 15.01001, 15.01002, 15.01004, 15.01005, 15.01014, 17.1000, 17.1001, 17.1002, 17.1003, 17.01001, 17.01002, 17.01006, 18.1011, 18.1012, 019.01, 21.1 21.1004, 21.1005, 21.01000, 21.01001, 21.01002, 21.01005, 21.01006, 21.01007, 21.01008, 22.01000, 23.01001, 26.5, 26.6, 26.7, 26.8, 26.9, 26.10, 26.11, 26.36, 26.1013, 26.01, 26.03, 26.04, 26.09, 26.011, 26.012, 26.018, 26.020, 26.01004, 26.01005, 26.01006, 26.01007, 26.01008, 26.01009, 26.01010, 26.01011, 26.01012, 26.01013, 26.01015, 26.01050, 27.1006, 30.01, 30.02, 30.03, 30.04, 30.05, 30.06, 30.07, 30.021, 30.022, 30.023, 30.024, 30.025, 30.026, 30.01000, 30.01001, 31.2, 31.01000, 33.1, 33.2, 33.11, 33.14, 33.15, 33.1000, 33.02, 33.04, 33.01000, 34.4, 34.5, 34.1001, 34.019, 34.01000, 34.01001, 34.01002, 34.01016, 35.1, 35.1000, 35.01, 36.1, 36.1000, 37.6, 37.7, 37.1000, 37.08, 37.010, 37.011, 37.012, 37.014, 37.01001, 37.01002, 37.01003, 37.01005, 37.01006, 37.01007, 37.01008, 37.01009, 37.01010, 37.01011, 37.01012, 37.01014, 37.01015, 38.1 e 38.2, in quanto suscettibili di determinare Pag. 50nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea e riferite agli articoli da 15 a 38 del disegno di legge in esame.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024.
C. 1916 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024. Fa presente che il provvedimento è costituito di quattro articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 10 dell'Accordo, osserva che le disposizioni in esame definiscono il campo di applicazione dell'Accordo, riguardante la legislazione in materia di invalidità, vecchiaia, prestazioni ai superstiti, gestioni speciali dei lavoratori autonomi – artigiani, commercianti, coltivatori diretti – e gestione separata dell'Assicurazione generale obbligatoria.
  Rileva che detto Accordo si applica altresì all'indennità di malattia, comprese tubercolosi e maternità, all'assicurazione contro la disoccupazione, ai regimi speciali di assicurazione sostitutivi ed esclusivi stabiliti per determinate categorie. Dal punto di vista soggettivo, fa presente che l'Accordo si applica alle persone che siano state o siano soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti, disponendo che i lavoratori interessati sono soggetti alla legislazione dello Stato in cui svolgono la loro attività lavorativa e disciplinando contestualmente le relative eccezioni.
  Al riguardo, prende atto di quanto precisato dalla relazione tecnica relativamente alle prestazioni in denaro di malattia e maternità erogate al lavoratore, che afferma che le suddette prestazioni sono comunque garantite ai soggetti che versano in Italia le loro contribuzioni a prescindere dalla loro provenienza e dalla loro localizzazione in uno specifico momento, e che non sono subordinate al raggiungimento di alcun requisito contributivo. In proposito, non ha osservazioni da formulare. Con riferimento alle implicazioni delle disposizioni in esame riferite agli altri aspetti dell'Accordo, rimanda alle osservazioni espresse nelle schede successive che analizzano nel dettaglio i singoli articoli relativi ai diversi settori su cui interviene l'Accordo stesso.
  Con riferimento agli articoli da 11 a 17 e 30 dell'Accordo e all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame disciplinano l'erogazione delle prestazioni di natura pensionistica nei rapporti tra Italia e Albania. Rileva che, in particolare, in base all'Accordo, viene previsto il principio della totalizzazione, in base al quale, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni di natura pensionistica, i periodi di assicurazione o equivalenti, compiuti in virtù della legislazione di uno Stato, sono totalizzati, se necessario, con gli analoghi periodi compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, sempre che non si sovrappongano. Fa presente che se un lavoratore soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato per acquisire il diritto alle prestazioni senza dovere ricorrere alla totalizzazione, l'Istituto competente di questo Stato deve concedere l'importo della prestazione calcolata esclusivamente sulla base dei periodiPag. 51 di assicurazione compiuti sotto la legislazione dallo stesso applicata. Viceversa, se il lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di un solo Stato per il diritto alle prestazioni sulla base dei soli periodi di assicurazione ed equivalenti compiuti in virtù di tale legislazione, l'Istituzione competente applica la totalizzazione. Evidenzia inoltre che, se uno Stato prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all'importo dei salari, dei redditi o dei contributi, l'Istituto prende in considerazione esclusivamente i salari o i redditi percepiti, oppure i contributi versati, in conformità alla legislazione che esso applica. Segnala che è altresì prevista la condizione che il lavoratore abbia maturato un minimo di contribuzione pari a un anno, nonché il requisito della residenza sul territorio che eroga l'integrazione al trattamento minimo delle prestazioni.
  Al riguardo, rileva che la relazione tecnica fornisce la metodologia, gli elementi di base e alcuni dei parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri in esame. Rileva, peraltro, che detti elementi e parametri coincidono con quelli riportati nella relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021 che ha stanziato apposite risorse in vista del presente Accordo.
  In proposito, dal momento che la quantificazione iniziale risale al 2021 e che per la stessa vengono utilizzati dati risalenti anche al 2019, andrebbe acquisita dal Governo, a suo avviso, una conferma circa la perdurante attendibilità delle stime riportate dalla relazione tecnica.
  Osserva, inoltre, che la relazione tecnica non fornisce direttamente i dati economici utilizzati ai fini della quantificazione quali i valori medi dell'importo pensionistico, dell'importo corrisposto ai sensi dell'articolo 22, comma 13, del decreto legislativo n. 286 del 1998, o di quello relativo all'integrazione al minimo, ricavabili sulla base delle tabelle fornite dalla medesima relazione tecnica.
  Infine, relativamente alla numerosità delle platee, fa presente come non vengano forniti gli elementi sottostanti alla loro determinazione, come indicata all'interno delle tabelle. Su tali aspetti appare necessario, a suo avviso, acquisire ulteriori elementi nonché le metodologie di calcolo utilizzate al fine di verificare la congruità degli oneri.
  Fa presente, altresì, che le componenti onerose indicate dalla relazione tecnica riferita al provvedimento in esame risultano essere l'aumento delle prestazioni pensionistiche, compresa l'integrazione al minimo delle pensioni sociali, e la rendita vitalizia ai sensi della legge n. 198 del 2002. Segnala, peraltro, che l'aumento del numero delle pensioni comporta contestualmente una diminuzione del numero delle rendite, determinando quindi un risparmio per tale componente rispetto alla legislazione vigente, cioè in assenza di Accordo in materia di protezione sociale. Sotto questo aspetto, rileva una differenza rispetto agli oneri quantificati dalla relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021, posto che in quest'ultima si prevedeva che l'aumento del numero delle pensioni comportasse, oltre a una diminuzione del numero delle rendite, anche una diminuzione del numero di pensioni di cittadinanza erogate, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, con conseguenti risparmi di spesa. Rileva che nella relazione tecnica, invece, correttamente non si tiene conto di tale risparmio, giacché la pensione di cittadinanza è stata successivamente abrogata dall'articolo 1, comma 318, della legge n. 197 del 2022 e gli effetti di risparmio che ne sono derivati sono già stati complessivamente già contabilizzati. In proposito, non ha pertanto osservazioni da formulare.
  Inoltre, ricorda che le disposizioni del presente Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore e che, a tali fini, saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. Rileva che l'Accordo non dà comunque diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore e che il diritto a prestazioni è acquisito anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.Pag. 52
  In proposito non ha osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che analoghe disposizioni sono contenute negli Accordi bilaterali in materia di previdenza sociale tra Italia e Turchia, ratificato con la legge 11 marzo 2015 n. 35, e tra Italia e Israele, ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 98.
  Infine, osserva che, poiché la relazione tecnica ipotizza l'entrata in vigore del presente provvedimento a decorrere dal 1° gennaio 2024, ossia ipotizza una decorrenza degli effetti del provvedimento ormai superata, appare necessario, a suo avviso, rimodulare lo sviluppo temporale degli oneri e quello della relativa copertura finanziaria, ipotizzando una nuova decorrenza, ad esempio al 1° gennaio 2025.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame provvede agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2024, 12 milioni di euro per l'anno 2025, 13,6 milioni di euro per l'anno 2026, 13,1 milioni di euro per l'anno 2027, 15,1 milioni di euro per l'anno 2028, 17 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030, 21,3 milioni di euro per l'anno 2031 e 23,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, mediante le seguenti modalità: quanto a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 10 milioni di euro per l'anno 2027, a 12 milioni di euro per l'anno 2028, a 13,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 16,2 milioni di euro per l'anno 2030, a 18,2 milioni di euro per l'anno 2031 e a 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021; quanto, invece, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Per quanto attiene alla prima modalità di copertura, ricorda che l'articolo 1, comma 1004, della legge n. 234 del 2021 reca una specifica autorizzazione di spesa finalizzata ad attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania, della quale il presente disegno di legge autorizza la ratifica, e a garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti. Fa presente che, in particolare, con la predetta disposizione è stata autorizzata una spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Al riguardo, nel rilevare che per le annualità dal 2026 al 2031 l'autorizzazione di spesa non è integralmente utilizzata, appare comunque opportuno, a suo avviso, acquisire un'indicazione dal Governo in ordine al capitolo di bilancio nel quale risultano allocate le risorse riferite alla medesima autorizzazione di spesa, nonché una conferma in merito alla loro effettiva disponibilità.
  Con riferimento alla seconda modalità di copertura, non ha osservazioni da formulare, posto che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente utilizzato con finalità di copertura reca le occorrenti disponibilità.
  Rileva, infine, che il successivo comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale, ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento, a esclusione di quanto previsto al comma 1, che provvede alla copertura finanziaria degli Pag. 53oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 12, 13, 14 e 16 dell'Accordo oggetto di ratifica, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 18 dell'Accordo, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, se un lavoratore non raggiunge le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato per le prestazioni di disoccupazione sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione compiuti sotto il suo ordinamento, l'Istituto competente tenga conto, nella misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto l'ordinamento dell'altro Stato. Tali disposizioni sono subordinate alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo, per almeno sei mesi, alla legislazione dello Stato cui richiede le prestazioni. Il lavoratore che soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si reca nell'altro Stato a cercarvi lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi, ridotta del periodo in cui ha già goduto delle prestazioni.
  Al riguardo, prende atto che la relazione tecnica esclude l'insorgenza di oneri derivante dall'erogazione dei trattamenti di integrazione al reddito in esame a seguito del computo dei periodi lavorativi compiuti nell'altro Stato, a condizione che il lavoratore sia stato soggetto alla legislazione italiana per almeno 6 mesi, in quanto l'ordinamento italiano risulta già più favorevole relativamente ai requisiti temporali necessari per la fruizione del beneficio. In proposito, non ha osservazioni da formulare. Con riferimento alla riduzione da sei a tre mesi del periodo di fruizione del beneficio in caso di ritorno nello Stato di origine, non formula osservazioni dal momento che gli eventuali risparmi di spesa non vengono computati ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Relativamente ai profili di quantificazione degli articoli da 19 a 28 dell'Accordo, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono una serie di disposizioni volte all'applicazione dell'Accordo. Con riferimento alla previsione che i soggetti di collegamento italiani svolgano gli adempimenti richiesti nell'ambito della propria attività istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non formula osservazioni. Riguardo ai rimborsi connessi agli accertamenti e ai controlli sanitari svolti da cittadini albanesi in Italia, anticipati dall'Istituto italiano ma il cui onere è a carico di quello albanese, ritiene utile acquisire, da parte del Governo, una conferma in ordine alla circostanza che le modalità di rimborso siano idonee ad escludere l'eventualità che possano determinarsi effetti di cassa di ammontare apprezzabile rispetto agli andamenti di spesa già scontati sui saldi di finanza pubblica in base alla legislazione previgente. Per quanto attiene all'esenzione da imposte, tasse e diritti imposti per la produzione della documentazione necessaria ai fini dell'applicazione dell'Accordo, ritiene che la disposizione non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, ma una rinuncia a maggior gettito. Infine, non formula osservazioni sui restanti articoli dell'Accordo, attesa la natura sostanzialmente ordinamentale delle relative disposizioni.
  In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 29 e alle clausole III e IV dell'Allegato 1 dell'Accordo, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che qualsiasi dato relativo a singole persone che, per l'applicazione del presente Accordo, viene trasmesso da uno Stato contraente all'altro dovrà essere mantenuto riservato e utilizzato esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni. Tutti gli scambi di dati tra gli Stati saranno regolati da quanto stabilito dall'Allegato 1. Nell'ambito dell'Allegato 1 si prevede che ciascuna Autorità metta in atto misure tecniche e organizzative idonee a proteggere i dati personali da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o Pag. 54divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguati adempimenti amministrativi, tecnici e fisici di sicurezza, incluse la classificazione dei dati personali in comuni, particolari e penali. Per la gestione dei dati particolari e penali dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti. L'Autorità può prevedere il versamento di un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi delle richieste formulate dagli interessati o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva. Ciascuna Autorità può ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità. In proposito, la relazione tecnica afferma che dette misure sono normalmente assicurate nella gestione dei dati trattati dall'INPS, anche in relazione alla gestione di convenzioni con altri Paesi, e che esse, pertanto, si possono assicurare con le risorse umane, organizzative e finanziarie a disposizione a legislazione vigente. Preso atto di tali precisazioni, non ha osservazioni da formulare.
  Si prevede, inoltre, che la vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle clausole dell'Allegato sia assicurata dalle Autorità di controllo – per l'Italia, il Garante per la protezione dei dati personali – che condurrà periodiche verifiche sulle procedure adottate in attuazione delle clausole dell'Allegato e della loro efficacia. Al riguardo, ritiene utile acquisire elementi di informazione volti ad assicurare che il suddetto Garante, soggetto incluso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico istituzionale, possa svolgere gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2024.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, chiede alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 12 giugno 2024.

  La sottosegretaria Lucia ALBANO, fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento è ancora in corso. Si riserva, pertanto, di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 settembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori.
Atto n. 184.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente che l'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ha conferito una delega al GovernoPag. 55 per la riforma fiscale, da esercitare mediante uno o più decreti legislativi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, prevedendo che, nell'esercizio della delega, esso si attenga ai principi e criteri direttivi generali stabiliti all'articolo 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21. In particolare, quest'ultimo articolo reca una specifica delega, da esercitare entro il 31 dicembre 2025, attraverso uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.
  In particolare, con il presente schema di decreto legislativo viene pertanto esercitata, in relazione ai tributi erariali minori, la delega conferita ai sensi del citato articolo 21.
  Evidenzia, come risulta dalla relazione illustrativa, che lo schema di testo unico in esame persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, rimettendo le scelte finali per il riassetto delle predette disposizioni all'adozione degli appositi decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, ai sensi degli articoli da 1 a 20 della legge n. 111 del 2023. Rileva che al testo unico sono annessi cinque allegati: l'allegato 1, relativo alle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; l'allegato 2, riguardante la tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti; l'allegato 3, concernente la tabella dell'imposta sulle transazioni finanziarie; l'allegato 4, contenente la tariffa delle tasse sulle concessioni governative; l'allegato 5, relativo ai tributi speciali.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le norme in esame recano una complessiva ricognizione delle norme in tema di tributi erariali minori ai sensi della delega conferita dall'articolo 21 della legge n. 111 del 2023 per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.
  Segnala che la relazione tecnica afferma l'assenza di effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, considerato il carattere compilativo delle stesse.
  Al riguardo, prende atto che, oltre alla relazione tecnica, anche la relazione illustrativa e l'analisi tecnico-normativa individuano un approccio compilativo nella redazione del Testo unico in esame, affermando che le uniche modifiche o integrazioni normative sono volte ad attualizzare il testo o ad assicurare il coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento. Pertanto, considerato che il provvedimento in esame non apporta innovazioni alla legislazione vigente, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori (Atto n. 184),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.
Atto n. 183.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 5 agosto 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che il Presidente della Camera ha assegnato il provvedimentoPag. 56 ancorché non corredato della prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, né del prescritto parere del Consiglio di Stato, evidenziando l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sullo schema in esame prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Non essendo ancora stata integrata la richiesta di parere, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 11 settembre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
Atto n. 177.
(Rilievi alla I Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 agosto 2024.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale.
  Nel ricordare che il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sullo schema in esame prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/946, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale.
Atto n. 185.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, informa preliminarmente che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Rammenta che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire la direttiva (UE) 2023/946 che modifica la direttiva 2003/25/CE concernente l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'organizzazione marittima internazionale, nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 1 della legge di delegazione europea 2022-2023.
  Nel segnalare che il provvedimento si compone di 14 articoli ed è corredato di relazione tecnica, evidenzia preliminarmente che le norme in esame recepiscono la direttiva (UE) 2023/946, finalizzata ad armonizzare il diritto unionale con quanto Pag. 57previsto dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare modificata nel 2017 con la risoluzione MSC.421(98) (SOLAS 2020) in materia di requisiti specifici di stabilità per le navi ro-ro da passeggeri. A tal fine, il presente provvedimento interviene sul decreto legislativo n. 65 del 2005, che aveva recepito la direttiva 2003/25/CE, recependo i requisiti, la certificazione e il regime ispettivo previsti dalla più recente normativa europea.
  Rileva che la relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e le integrazioni hanno finalità di coordinamento normativo. In particolare, il provvedimento non attribuisce nuovi o maggiori compiti alle amministrazioni coinvolte perché si tratta di attività già poste in essere in attuazione del vigente quadro normativo. Pertanto, dalle disposizioni in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In proposito, non ha rilievi da formulare, in considerazione della natura ordinamentale del provvedimento, affermata anche dalla relazione tecnica. Segnala, al riguardo, che il provvedimento interviene su una disciplina del 2005 che non ha previsto specifiche autorizzazioni di spesa e che, come si evince anche dalla relazione illustrativa, gli eventuali oneri di adeguamento alla nuova disciplina sono posti a carico di soggetti privati esterni al perimetro della pubblica amministrazione o stranieri, mentre le attività ispettive svolte dalle autorità marittime restano sostanzialmente invariate.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 14 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, secondo cui dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Anche a tale riguardo non ha osservazioni da formulare.

  Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, richiamando l'esigenza di acquisire il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, rinvia quindi il seguito dell'esame dello schema di decreto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 11 settembre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.