ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 18 settembre 2024. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 15.10.
Schema di decreto legislativo recante testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali.
Atto n. 192.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.
Marco OSNATO, presidente della VI Commissione, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 10 ottobre 2024.
Guerino TESTA (FDI), relatore per la VI Commissione, intervenendo anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Bellomo, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame reca il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali ed è stato adottato in attuazione delle deleghe contenute nell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, legge delega per la riforma fiscale.
Ricorda, al riguardo, che l'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, ha delegato il Governo ad adottare, in origine entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge medesima (ovvero entro il 29 agosto 2024), uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di testi unici. L'originario termine di delega è stato differito al 31 dicembrePag. 21 2025, ad opera dell'articolo 1 della legge n. 122 del 2024. Quanto ai principi e ai criteri direttivi per la redazione dei testi unici, l'articolo 21, comma 1, li individua come segue: puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore (lettera a)); coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica (lettera b)); abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali (lettera c)).
Rammenta che, quanto alla procedura di adozione, l'articolo 1 della legge di delega per la riforma fiscale prevede che i decreti siano adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia e che sugli stessi si esprimano le Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari entro 30 giorni.
Lo schema di decreto legislativo è stato assegnato il 10 settembre 2024; il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato al 10 ottobre 2024.
Con specifico riferimento al suo contenuto, evidenzia che lo schema di testo unico in esame raccoglie e riproduce le disposizioni vigenti relative alle sanzioni tributarie in un articolato che si sostituisce ai principi generali contenuti nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; alle disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di imposte dirette, dell'imposta sul valore aggiunto ed in materia di riscossione; alle disposizioni sanzionatorie contenute nelle singole leggi d'imposta in materia di: registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone RAI; alle disposizioni penali in materia tributaria e alla disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, attualmente compendiate nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
Come sottolineato dalla relazione illustrativa, l'intervento recato dallo schema di decreto in esame è di carattere compilativo. Ne discende che, al netto di interventi volti ad aggiornare il testo o introdurre disposizioni di coordinamento, le disposizioni vigenti sono inserite nel testo unico senza modificarne la formulazione. Viene altresì disposta l'abrogazione espressa delle disposizioni da ritenersi superate o incompatibili.
Segnala che il testo unico tiene conto delle modifiche intervenute con il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, che ha apportato una complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario in attuazione dell'articolo 20 della medesima legge delega n. 111 del 2023.
Lo schema di decreto in esame si compone di un solo articolo, che dispone l'approvazione del Testo Unico in materia di sanzioni, nonché di un allegato, che reca il vero e proprio Testo Unico. Quest'ultimo è a sua volta costituito da 102 articoli e suddiviso in tre parti che recano, rispettivamente: disposizioni in materia di sanzioni amministrative; disposizioni in materia di sanzioni penali; disposizioni finali.
Con riferimento alla Parte I, il Titolo I (denominato disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) racchiude, negli articoli da 1 a 26, le disposizioni contenute nella normativa generale di riferimento relativa alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997.
Il Titolo II (Sanzioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto), composto dagli articoli da 27 a 37, è suddiviso in tre Capi concernenti, rispettivamente: il Capo I, le disposizioni sanzionatorie in materia di imposte sui redditi; il Capo II, le disposizioni sanzionatorie in materia di IVA; il Capo III, le disposizioni comuni alle predette imposte.Pag. 22
Il Titolo III (Sanzioni in materia di riscossione) contiene gli articoli 38, 39 e 40, relativi alle sanzioni in materia di riscossione.
Il Titolo IV (Sanzioni in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, successioni e donazioni, bollo e concessioni governative), con gli articoli da 41 a 55, reca disposizioni sanzionatorie relative a diversi tributi indiretti, ripartendole nei seguenti Capi: Capo I, per le sanzioni in tema di imposta di registro; Capo II, per le sanzioni in tema di imposta ipotecaria e catastale; Capo III, per le sanzioni in tema di imposta sulle successioni; Capo IV, per le sanzioni in tema di imposta di bollo; Capo V, per le sanzioni in tema di tasse sulle concessioni governative.
Il Titolo V (Sanzioni in materia di tributi erariali minori), negli articoli da 56 a 62, disciplina le sanzioni in materia di tributi erariali minori, ed è suddiviso in tre Capi, ciascuno dedicato ad una delle diverse imposte: Capo I, per le sanzioni in materia di imposte sulle assicurazioni e contratti vitalizi; Capo II, per le sanzioni in materia di imposta sugli intrattenimenti; Capo III, per le sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni e canone RAI in bolletta.
Il Titolo VI (concernente le altre sanzioni) comprende gli articoli da 63 a 69 ed è ripartito nei seguenti quattro Capi: Capo I, sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti; Capo II, sanzioni in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti; – Capo III, sanzioni afferenti a violazioni ai fini fiscali delle disposizioni in tema di trasferimento da e per l'estero di denaro, titoli e valori; Capo IV, sanzioni per le violazioni alla disciplina in tema di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
La Parte II racchiude gli articoli da 70 a 100, relativi alle sanzioni di carattere penale. Il Titolo I della Parte II è suddiviso nei seguenti Capi: Capo I, disposizioni penali in materia fiscale; Capo II, disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; Capo III, delitti.
La Parte III, infine, nel Titolo I, Capo I, elenca le disposizioni da abrogare (articolo 101), in quanto il loro contenuto è stato trasfuso nel Testo Unico in esame, ovvero in quanto non più attuali, e prevede che le disposizioni in esso contenute trovino applicazione a partire dal 1° gennaio 2026 (articolo 102).
Marco OSNATO, presidente della VI Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante testo unico della giustizia tributaria.
Atto n. 193.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.
Marco OSNATO, presidente della VI Commissione, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 10 ottobre 2024.
Guerino TESTA (FDI), relatore per la VI Commissione, intervenendo anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Bellomo, rammenta che l'atto in esame dà attuazione alle previsioni dell'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, che detta princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, finalizzata all'adozione di un testo unico della giustizia tributaria da predisporre a seguito di una puntuale individuazione delle norme vigenti e della loro organizzazione per settori omogenei, di un coordinamento delle norme vigenti (con particolare riguardo alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante «Disposizioni in materia di contenzioso tributario»), nonché dell'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
Evidenzia che il termine di esercizio della delega – fissato dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 111/2023 in 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, ossia al 29 agosto 2024 – è stato Pag. 23recentemente differito al 31 dicembre 2025 dalla legge 8 agosto 2024, n. 122. Lo schema di decreto è stato assegnato il 10 settembre; le Commissioni dovranno pertanto esprimere il proprio parere entro il 10 ottobre 2024.
Lo schema di decreto presenta un testo unico avente carattere meramente compilativo, trattandosi di una ricognizione puntuale delle disposizioni vigenti per il settore giustizia tributaria. Pertanto, la presente relazione si soffermerà sulla modalità di riordino delle disposizioni raccolte all'interno del nuovo testo unico, senza approfondire il contenuto delle stesse essendo queste già vigenti nell'ordinamento.
Il provvedimento si compone della parte I, riguardante l'ordinamento della giurisdizione tributaria, della parte II, recante le disposizioni sul processo tributario, nonché della parte III, che prevede le disposizioni finali.
La parte I è composta dal solo titolo I, relativo agli organi della giurisdizione tributaria. Esso riproduce essenzialmente il titolo I del decreto legislativo n. 545 del 1992 («Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione») che disciplina l'organizzazione della magistratura tributaria e del relativo personale amministrativo, ad eccezione di alcune norme già in precedenza abrogate, e dell'intero Capo VI, recante disposizioni transitorie e finali non più attuali.
Il titolo in esame ricomprende anche l'articolo 4 della legge n. 183 del 2011 (legge di bilancio 2012), istitutivo del ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie (ora corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado), il cui contenuto è stato attualizzato, nonché l'articolo 3 e l'articolo 8 della legge n. 130 del 2022, relativi rispettivamente alla definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione e alla cessazione dall'incarico di giudice tributario.
Tale titolo risulta ripartito in 5 capi: il capo I, riguardante gli organi della giurisdizione tributaria, recante norme su composizione, concorso per l'accesso al ruolo della magistratura tributaria, nomina e tirocinio, formazione; il capo II, riguardante i componenti delle corti di giustizia di primo e secondo grado, recante norme su requisiti generali, incompatibilità, decadenza, giuramento, assegnazioni e trasferimenti, trattamento economico, sanzioni disciplinari; il capo III, riguardante il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, recante norme su composizione, attribuzioni, ineleggibilità, elezione, convocazione, ufficio del massimario; il capo IV, riguardante gli uffici di segreteria, relativi sia alle corti di primo e secondo grado che al Consiglio di presidenza, con norme su trattamento economico e amministrazione; il capo V, riguardante la sezione civile presso la Corte di cassazione, incaricata di trattare esclusivamente le controversie in materia tributaria.
Il titolo contiene inoltre in allegato le seguenti 4 tabelle: Tabella A, relativa agli organi di giurisdizione in materia tributaria, recante l'elenco revisionato delle sezioni delle corti di giustizia tributaria di I e II grado, suddivise per regioni e province, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 aprile 2008; Tabella B, relativa all'organico dei componenti delle corti di giustizia tributaria, recante l'elenco revisionato dei componenti delle corti per ciascuna regione e provincia, di cui al citato decreto 11 aprile 2008; Tabella C, relativa al punteggio dei servizi prestati nelle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado nonché nelle commissioni tributarie di I e II grado di Trento e Bolzano e nella commissione tributaria centrale, per anno o frazione di anno superiore a sei mesi, di cui alla tabella F della legge 130/2022; Tabella D, relativa agli importi degli stipendi rivalutati con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2024, di cui alla tabella F-bis della legge 130/2022.
La parte II consta di 2 titoli.
Il titolo I ripropone integralmente il titolo I del decreto legislativo n. 546 del 1992, che reca le disposizioni generali sul processo tributario, al netto delle norme già abrogate in precedenza e delle modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto Pag. 24legislativo n. 220 del 2023, quali quella sulle comunicazioni, notificazioni e depositi telematici e quella sugli atti processuali, nonché di una disposizione sulla rappresentanza e assistenza dei contribuenti davanti alle corti di giustizia tributaria contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Tra le modifiche apportate, si segnala, in particolare, la sostituzione dei riferimenti al solo «collegio» contenuti nel decreto legislativo n. 546 del 1992 con l'espressione «giudice in composizione monocratica o collegiale», in conseguenza dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla citata legge 130 del 2022, che prevedono l'istituzione del giudice tributario monocratico.
Dal punto di vista contenutistico, il titolo I regola gli ambiti della giurisdizione tributaria, dettando norme sulla competenza, sui poteri delle corti di primo e secondo grado, sulle parti e la loro rappresentanza in giudizio, nonché sulle spese del giudizio, sugli atti e sulle comunicazioni e notificazioni.
Analogamente, il titolo II riproduce il titolo II del decreto legislativo n. 546 del 1992, contenente le disposizioni relative al processo tributario, al netto delle norme già abrogate in precedenza e delle modifiche apportate dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 220 del 2023, quali quelle sul deposito degli atti nel fascicolo telematico e sulla pubblicazione e comunicazione della sentenza. Sono state inserite inoltre alcune norme di varia origine, tra cui quelle relative alle eccezioni di nullità degli avvisi di accertamento e rettifica di cui all'articolo 61 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e quelle concernenti l'esecuzione delle sanzioni nonché l'iscrizione di ipoteca giudiziale e l'applicazione di sequestro conservativo a favore dell'ente impositore di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (recante disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie).
Tra le modifiche apportate, si segnala, in particolare, l'espunzione dei riferimenti al passaggio in giudicato della sentenza nei giudizi di ottemperanza, coerentemente con il principio di immediata esecutività delle sentenze tributarie.
Il titolo II è suddiviso in 4 capi: il capo I, in cui viene disciplinato il procedimento dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado; il capo II, in cui sono regolamentati i procedimenti cautelare e conciliativo; il capo III, relativo alle impugnazioni; il capo IV, che concerne l'esecuzione delle sentenze delle corti di giustizia tributaria.
Infine evidenzia che la Parte III, che contiene le disposizioni finali, abroga, come richiesto da uno specifico criterio di delega, diverse disposizioni il cui contenuto è stato interamente trasposto nel testo unico o è con esso incompatibile e prevede che le disposizioni del testo unico si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Marco OSNATO, presidente della VI Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.
Atto n. 194.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo.
Marco OSNATO, presidente della VI Commissione, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 20 ottobre 2024.
Segnala inoltre che l'atto non è al momento corredato del prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali e che pertanto le Commissioni possono Pag. 25iniziarne l'esame ma non potranno concluderlo finché tale documentazione non sarà trasmessa.
Mariangela MATERA (FDI), relatrice per la VI Commissione, intervenendo anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Calderone, evidenzia che lo schema di decreto legislativo attua le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-23) entrata in vigore il 10 marzo 2024. Con riguardo ai termini per l'esercizio della delega, l'articolo 15 sopra ricordato prevede che il Governo debba esercitare la delega entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2024. In ragione di ciò, il termine di scadenza della delega risulterebbe fissato al 10 settembre 2024.
Ricorda inoltre che lo schema in esame è stato trasmesso alle Camere il 9 settembre 2024, mentre il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni riunite è fissato al 20 ottobre 2024. Posto che il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, all'ultimo periodo, stabilisce che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi, ne consegue che il termine di esercizio della delega è prorogato al 10 dicembre 2024.
Rammenta in sintesi che il regolamento (UE) 2018/1672 ha integrato la legislazione unionale per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per migliorare i controlli sui flussi di denaro in contante sia in entrata che in uscita dal territorio dell'Unione europea. Il menzionato regolamento si applica unitamente al relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce «i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672». I regolamenti intervengono su più piani, innovando la materia oggetto di disciplina in modo organico, anche alla luce della contestuale abrogazione del regolamento (CE) n. 1889/2005. Il regolamento (UE) 2018/1672 mira a rafforzare le verifiche sul denaro contante per coloro che entrano o escono dall'UE con 10.000 euro o più. La nozione di «denaro contante» comprende, secondo le definizioni recate dall'articolo 2, valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate. L'articolo 3 pone un obbligo di dichiarazione da parte del portatore del denaro contante, per le somme pari o superiori alla soglia suddetta, specificando i contenuti minimi della dichiarazione che dovranno riportare: i dati relativi al portatore e al proprietario del denaro contante, nonché, se previsto, al destinatario della somma; la natura, l'importo o il valore, la provenienza economica e l'uso previsto del denaro contante; l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto. Tali dichiarazioni, rese in forma scritta o elettronica, sono poste a disposizione delle autorità competenti per gli opportuni controlli.
L'articolo 4 riguarda invece gli obblighi di informativa del denaro in contanti non accompagnato. Tali obblighi, sempre per le cifre superiori alla soglia indicata, possono essere imposti, dallo Stato membro interessato, al mittente o al destinatario del denaro contante o a un loro rappresentante. Le autorità competenti possono trattenere il denaro contante finché non sia stata presentata tale dichiarazione. La dichiarazione deve riportare i dati del dichiarante, del mittente, del destinatario, del proprietario del denaro contante nonché le informazioni circa la natura, l'importo o il valore, la provenienza economica e l'uso previsto del denaro contante. Anche in questo caso le informazioni sono fornite per iscritto o per via elettronica. L'articolo 5 conferisce alle autorità competenti il potere di eseguire controlli sulle persone fisiche o su qualunque spedizione, contenitore o mezzo di trasporto che possa contenere denaro contante, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi sopra ricordati. Nel caso di importi inferiori alla soglia, l'articolo 6 stabilisce che, qualora indizi denotino che la somma, accompagnata o meno, sia correlata ad attività criminose, le autorità competenti registranoPag. 26 tale informazione unitamente alle informazioni elencate, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4. L'articolo 7 disciplina le condizioni che determinano il trattenimento del denaro contante mediante decisione amministrativa, conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale, nonché la durata del trattenimento. Ulteriori disposizioni riguardano: le campagne informative (articolo 8); la trasmissione dei dati all'Unità di informazione finanziaria (UIF), Unità prevista in ciascuno Stato membro ai sensi della citata quarta direttiva antiriciclaggio (articolo 9); lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, la Commissione europea (in caso di possibile pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione) e i Paesi terzi (articoli 10 e 11); il rispetto della segretezza professionale (articolo 12) e la protezione dei dati (articolo 13). Il regolamento demanda agli Stati membri la definizione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 14). Gli articoli da 15 a 19 concernono: il conferimento di poteri alla Commissione di emanare atti delegati (articolo 15), la possibilità, con atti di esecuzione, di intervenire al fine di garantire la coerente applicazione delle disposizioni del regolamento, con particolare riferimento alla predisposizione dei modelli per la dichiarazione di cui all'articolo 3 e dei moduli informativi (articolo 16), la procedura di comitato (articolo 17), l'obbligo di comunicazione in capo agli Stati membri delle autorità competenti e delle sanzioni adottate da adempiere entro il 4 dicembre 2021 (articolo 18) e la procedura di valutazione del Regolamento (articolo 19). Si ricorda, infine, che il regolamento in esame ha abrogato il precedente regolamento (CE) n. 1889/2005 in materia (articolo 20). Il regolamento si applica a decorrere dal 3 giugno 2021 (ad eccezione delle disposizioni in materia di atti di esecuzioni, applicabili dal 2 dicembre 2021) ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 21).
Lo schema di decreto legislativo è composto da quattro articoli.
L'articolo 1 contiene le disposizioni necessarie ad adeguare al contenuto del regolamento (UE) 2018/1672 le disposizioni nazionali in materia di commercio dell'oro, di cui alla legge n. 7 del 2000. Si dispone in particolare, oltre all'aggiornamento dei riferimenti normativi alla legislazione europea, l'introduzione di norme che disciplinano ulteriormente il mercato dell'oro, con particolare riguardo alla classificazione di quest'ultimo e al concetto di «oro da investimento», nonché agli adempimenti dichiarativi e ai limiti connessi alla movimentazione dell'oro da e verso l'estero. Sono eliminati i riferimenti normativi all'Ufficio italiano dei cambi, con parallela individuazione dei diversi soggetti che esercitano le funzioni ad esso originariamente attribuite; è rivista la disciplina sanzionatoria, allo scopo di adeguarla ai nuovi adempimenti dichiarativi. Si dispone inoltre la soppressione dei riferimenti normativi all'Ufficio italiano dei cambi nel decreto del Presidente della Repubblica IVA, n. 633 del 1972.
L'articolo 2, sempre con finalità di adeguamento alle disposizioni unionali, modifica le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195. In primo luogo, per effetto delle norme in esame, la definizione di denaro contante è ridisegnata per comprendere quattro categorie di prodotti: valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzabili come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate; è introdotta inoltre una definizione di denaro in contante non accompagnato; viene individuato il perimetro di «attività criminosa» valevole ai fini dell'applicazione della disciplina antiriciclaggio.
Per istituire un adeguato sistema di sorveglianza del denaro, sono previsti due obblighi di dichiarazione: una dichiarazione sui movimenti, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, di denaro contante almeno pari a 10.000 euro, nonché una dichiarazione informativa per ogni trasferimento di denaro non accompagnato, da o verso il territorio nazionale, almeno pari a 10.000 euro. Entrambe sono da rendere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la predisposizione delle stesse deve farsi riferimento, anche con riguardo alle movimentazioni di denaro contante all'internoPag. 27 dell'Unione europea, ai modelli del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776.
Viene disciplinata poi la procedura di trattenimento temporaneo del denaro contante, che consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza di trattenere il denaro contante, qualora gli obblighi di dichiarazione non siano stati assolti in tutto o in parte, ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, a prescindere dall'importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose.
Sono altresì introdotte disposizioni innovative sui poteri di accertamento e di contestazione delle autorità competenti all'accertamento delle violazioni alla normativa in materia valutaria, prevista dal decreto legislativo n. 195 del 2008. Segnalo in particolare il nuovo articolo 4-bis, in materia di controlli basati sull'analisi dei rischi: la nuova disposizione prevede che i controlli delle movimentazioni di denaro contante diversi dai controlli casuali si basino principalmente sull'analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici, al fine di identificare e valutare i rischi connessi ad ogni dichiarazione trasmessa o consegnata e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e internazionale.
L'articolo 2 contiene poi specifiche norme in materia di collaborazione e scambio delle informazioni tra le autorità nazionali e internazionali. L'articolo introduce un nuovo articolo 5-bis nel decreto legislativo n. 195, riguardante la protezione dei dati personali e il periodo di conservazione degli stessi. Viene altresì riformata sia la disciplina inerente al sequestro del denaro contante trasportato, prevedendo nuove soglie ai fini della determinazione dell'importo da sequestrare, nonché la disciplina degli adempimenti oblatori e delle misure sanzionatorie per le violazioni degli obblighi dichiarativi.
L'articolo 3 reca disposizioni concernenti l'avvio del registro dei soggetti che esercitano in via professionale il commercio di oro, da istituire a cura dell'Organismo degli agenti e mediatori (OAM).
L'articolo 4 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.
Marco OSNATO, presidente della VI Commissione, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 18 settembre 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.