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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 settembre 2024
369.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 83

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 settembre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli.
C. 1840 Amorese.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 luglio scorso.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che lunedì 29 luglio scorso è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative e sono stati presentati 9 emendamenti, che sono in distribuzione, su nessuno dei quali la Presidenza ha ravvisato profili di inammissibilità (vedi allegato 1).
  Avverte altresì che il relatore ha presentato una proposta emendativa che è in distribuzione e lo invita ad illustrarne sinteticamente il contenuto.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, riferisce che la proposta emendativa intervienePag. 84 sull'articolo 1, recante finalità del provvedimento, per prevedere espressamente che la celebrazione della figura di Niccolò Machiavelli avvenga a beneficio delle nuove generazioni. Osserva che la tutela del patrimonio storico, culturale e artistico della nazione, infatti, così come, in generale, la tutela della memoria storica, non possono che fungere da strumento di incentivo alla formazione civica e culturale dei giovani e di rafforzamento del legame intergenerazionale.
  Ricorda che la proposta emendativa si limita ad inserire un riferimento espresso ai benefici delle giovani generazioni tra le finalità del provvedimento e, pertanto, in ragione della sua natura meramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (vedi allegato 2).

  Federico MOLLICONE, presidente, propone di fissare alle ore 12 della giornata di domani, giovedì 19 settembre, il termine per la presentazione di eventuali proposte subemendative all'emendamento 1.1.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del Museo del Ricordo in Roma.
C. 1980 Governo, approvato dalla 7a Commissione permanente del Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Federico MOLLICONE, presidente, invita la relatrice, on. Matteoni, a svolgere la relazione introduttiva.

  Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, riferisce che il provvedimento, già approvato dalla Commissione cultura del Senato, in sede deliberante, il 16 luglio 2024, si compone di 2 articoli.
  L'articolo 1 reca l'istituzione e le finalità del Museo del Ricordo. Nello specifico, rileva che ai sensi del comma 1, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, dei fiumani e dei dalmati nel secondo dopoguerra, nonché di ricostruire e narrare la storia degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e della più complessa vicenda del confine orientale italiano, anche in coerenza con le finalità di cui alla citata legge 30 marzo 2004, n. 92, è istituito il Museo del Ricordo, con sede in Roma.
  Ai sensi del comma 2, alla gestione del Museo provvede la Fondazione Museo del Ricordo, ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 112 e 113 del codice dei beni culturali e del paesaggio. Ricorda, inoltre, che alla Fondazione possono partecipare, oltre al Ministero della cultura, la regione Lazio, la regione Friuli Venezia Giulia, Roma Capitale e altri soggetti pubblici e privati.
  Il comma 3 prevede che il patrimonio della Fondazione sia costituito da apporti del Ministero della cultura e possa essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività della Fondazione sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 2, che possono essere integrate anche tramite le risorse facenti parte del predetto patrimonio e con ulteriori contributi di enti pubblici e di soggetti privati.
  Rileva che, ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro della cultura sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione.
  Ai sensi del comma 5, la Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Alla predetta attività il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Infine, riferisce che l'articolo 2 reca la copertura finanziaria. Nel dettaglio, per la realizzazione del Museo del ricordo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 200.000 euro da destinare alla dotazione iniziale della Fondazione, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026. Per il funzionamento del Museo è autorizzata, Pag. 85inoltre, la spesa di 50.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2026.

  Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzati alle spese necessarie all'istituzione del Museo, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero della cultura;

   b) quanto a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzati al sostegno delle spese necessarie per il funzionamento del Museo, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della cultura.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica.
C. 1367 Orrico.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Federico MOLLICONE, presidente, invita l'onorevole Roscani ad illustrare la relazione introduttiva.

  Fabio ROSCANI (FDI), relatore, riferisce che il provvedimento, recante disposizioni per il sostegno del diritto allo studio e per la prevenzione della dispersione scolastica, si compone di 7 articoli, suddivisi in 3 Capi.
  In apertura del Capo I, recante disposizioni in materia di istituzione della dote educativa, l'articolo 1 statuisce al comma 1 che, per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini in tutto il territorio nazionale, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, è istituita la dote educativa quale misura finalizzata al sostegno economico delle famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e al superamento delle diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e di contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.
  Osserva che il comma 2 stabilisce che la dote educativa è un beneficio economico concesso su base annua, nel limite di spesa di cui all'articolo 4 del progetto di legge, tramite l'assegnazione di una carta elettronica nominale dell'importo massimo di 500 euro, da utilizzare esclusivamente per le attività scolastiche ed extrascolastiche espressamente indicate all'articolo 3.
  Il comma 3 dispone che le somme assegnate tramite la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare.
  Il comma 4 stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione, di registrazione e di gestione della Carta nonché l'importo della dote concessa nell'ambito delle risorse disponibili.
  Evidenzia che l'articolo 2, in un unico comma, individua i beneficiari dell'intervento, statuendo che la dote educativa è concessa, su richiesta, alle studentesse e agli studenti residenti nel territorio nazionale iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e del secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 45.000 euro.
  Rileva che l'articolo 3, in tema di utilizzo della carta, stabilisce, al comma 1, che la Carta è assegnata entro l'inizio dell'anno scolastico di riferimento ed è utilizzabile non oltre la fine del medesimo anno scolastico per l'acquisto di beni e servizi connessi alle attività scolastiche ed extrascolastiche. In particolare, il comma 2, chiarisce che la Carta può essere utilizzata per:

   a) l'acquisto di libri di testo, anche in formato digitale;

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   b) l'acquisto di materiale di cancelleria scolastica;

   c) l'acquisto di prodotti e servizi di natura tecnologica a supporto dell'attività di studio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

   d) la partecipazione a iniziative coerenti con le attività individuate dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano nazionale di formazione;

   e) lo svolgimento di attività culturali e artistiche nonché di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte anche in ambito extrascolastico.

  Ai fini dell'utilizzo della Carta, ai sensi del comma 3, è istituita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita sezione digitale del punto di accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione, denominata «La mia dote educativa», accessibile tramite applicazione su dispositivi mobili. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, degli enti o delle associazioni di categoria che forniscono i beni e i servizi di cui al comma 2. La Carta ha carattere individuale e può essere utilizzata presso gli operatori accreditati esclusivamente dal beneficiario registrato.
  Sottolinea che l'articolo 4, dedicato alle disposizioni finanziarie, dispone al comma 1 che, per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per la dote educativa, con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa di cui al primo periodo del comma in esame, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. La dotazione del Fondo può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata. La gestione della misura è demandata al Ministero dell'istruzione e del merito, che effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
  Il comma 2 statuisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede:

   a) quanto a 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per ciascun anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) quanto a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili (articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014).

  Rileva che l'articolo 5 prevede, al comma 1, che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la realizzazione di specifiche e periodiche campagne di informazione destinate ai potenziali beneficiari della Carta, attraverso tutti i canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale nonché i principali organi di stampa, al fine di diffondere le informazioni circa le modalità di assegnazione della Carta e l'utilizzo della piattaforma «La mia dote educativa».Pag. 87
  A tale fine, il comma 2 dispone che all'onere derivante dal precedente comma, complessivamente valutato in 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014).
  L'articolo 6, coincidente con il Capo II, recante disposizioni in materia di tempo pieno e mense scolastiche, prevede al comma 1 che, per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica e per garantire il successo formativo delle studentesse e degli studenti del primo ciclo di istruzione, è esteso, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano ed è altresì garantito il servizio di mensa scolastica.
  Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma, il comma 2, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla missione 4, componente 1, investimento 1.2 «Piano di estensione del tempo pieno e mense» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  Il comma 3 attribuisce al Ministro dell'istruzione e del merito il compito di intervenire con decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per stabilire i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui al precedente comma 2.
  Il comma 4 statuisce che all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili (articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014).
  Infine, rappresenta che l'articolo 7, che dà corpo al Capo III, recante disposizioni in materia di comunità educante, prevede al comma 1 che, per realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, di promuovere reti di sussidiarietà e la corresponsabilità socioeducativa, di garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, di collaborare con i docenti, con il personale ATA e con i genitori nelle relazioni con gli studenti, di potenziare le reti educative con gli enti locali, con gli enti del Terzo settore e con tutti i soggetti che agiscono negli ambiti educativi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  Il comma 2 stabilisce che tale Fondo è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'intervento dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista, a prevenire e a recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale e di povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli studenti, a ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso l'intervento dello psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e di disturbo psicoemotivo.
  Il comma 3 dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, i criteri per la predisposizione dei patti educativi e dei progetti di cui al comma 2.
  Il comma 4 statuisce, infine che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, Pag. 88valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2023, in 20 milioni di euro per l'anno 2024 e in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014).

  Anna Laura ORRICO (M5S) esprime apprezzamento per l'avvio dell'esame della proposta di legge a sua prima firma, rilevando tuttavia come sarebbe forse stato meglio se l'esame fosse iniziato nel mese di gennaio dell'anno in corso in modo da consentire alle famiglie di affrontare con più risorse l'avvio dell'anno scolastico 2024/2025. Al riguardo, ricorda che le famiglie hanno dovuto sopportare nel corso degli ultimi anni un notevole aumento delle spese per l'acquisto del corredo scolastico.
  Auspica che il provvedimento costituisca l'occasione per affrontare, nel rispetto delle diverse posizioni politiche esistenti tra i gruppi parlamentari, il tema del diritto allo studio e per rafforzare le comunità educanti che costituiscono una vera e propria cintura di sicurezza per le famiglie e gli studenti.
  Infine, propone alla Commissione di svolgere di un breve ciclo di audizioni informali sui temi oggetto del provvedimento in esame anche al fine di acquisire utili elementi informativi al fine di migliorare il testo in esame.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 18 settembre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

  La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00189 Latini: Riconoscimento della qualifica di «teatri storici delle Marche».
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che la presentatrice ha riformulato la risoluzione 7-00189 Latini (vedi allegato 3).

  Giorgia LATINI (LEGA), illustra in sintesi i contenuti del testo riformulato della risoluzione a sua prima firma ed evidenzia come nella parte dispositiva sia stato modificato l'impegno rivolto al Governo nel senso di prevedere espressamente iniziative di competenza volte a includere i teatri storici delle Marche fra i siti del patrimonio mondiale Unesco.

  Federico MOLLICONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 18 settembre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.