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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 settembre 2024
372.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 84

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

  La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946.
Testo unificato C. 1168 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, riferisce che il testo unificato in esame, sul Pag. 85quale la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla I Commissione Affari costituzionali, comprende tutti disegni di legge presentati dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, inizialmente con atti separati, tutti volti ad abrogare norme prerepubblicane.
  In particolare evidenzia che il disegno di legge C. 1168 abroga 2.534 regi decreti emanati tra il 1861 e il 1870; l'A.C. 1318 abroga 9 regi decreti risalenti a quel primo periodo dell'Unità d'Italia e 6.479 regi decreti emanati tra il 1871 e il 1890; il disegno di legge C. 1371 9.924 regi decreti emanati tra il 1891 e il 1920 e, infine, il disegno di legge C. 1452 abroga 5 regi decreti emanati prima del 1920 e 3.637 regi decreti risalenti al periodo tra il 1921 e il 1946.
  Diversamente dai descritti quattro disegni di legge, con i quali si è proposta l'abrogazione soltanto di una specifica tipologia di atti (i regi decreti), con il disegno di legge C: 1572 il Governo ha inteso proporre l'abrogazione di una serie di altri atti prerepubblicani, diversi dai regi decreti, adottati nel periodo dal 1861 al 1946.
  Ricorda che si tratta, in particolare, di atti presenti nel sistema delle fonti del Regno d'Italia, tra cui vanno annoverati, oltre alle leggi formali, taluni provvedimenti che costituivano espressione del potere normativo del Governo: regi decreti-legge, regi decreti legislativi, decreti luogotenenziali, decreti-legge luogotenenziali, decreti legislativi luogotenenziali, decreti del Capo del Governo e decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo.
  Rileva che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione di merito ha quindi adottato un testo unificato dei diversi disegni di legge, approvando anche alcune limitate modifiche.
  Rileva quindi che l'articolo 1, comma 1, del testo unificato approvato reca l'abrogazione dei regi decreti indicati nei rispettivi allegati A, B, C e D, cui si rinvia.
  L'articolo 1, comma 2 abroga gli atti normativi prerepubblicani, diversi dai regi decreti, di cui agli allegati E, F, G, H, I, L, M e N annessi, cui si rinvia.
  L'articolo 1, comma 3, provvede a confermare gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti abrogati. Il riferimento alle disposizioni «prive» di effettivo contenuto normativo pare relativo alle disposizioni «ad oggi» prive di contenuto normativo, ossia a quelle che hanno ormai esaurito il loro carattere dispositivo, ferma restando la validità degli effetti prodotti nel tempo durante la loro vigenza.
  L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 2038 Governo.
(Parere alle Commissioni II e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Grazia DI MAGGIO (FDI), relatrice, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alle Commissioni riunite II Giustizia e VI Finanze, sul decreto-legge n. 131 del 2024, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
  Il provvedimento, che si compone di 18 articoli, è volto ad agevolare la chiusura di 15 procedure d'infrazione e un caso Eu Pilot.
  Ricorda, preliminarmente, che al 20 settembre 2024 risultano aperte, nei confronti Pag. 86dell'Italia, 72 procedure di infrazione, di cui 53 per violazione del diritto dell'Unione e 19 per mancato recepimento di direttive entro i termini previsti.
  Con riferimento alle procedure di infrazione segnala che ne risultano una a carico del Ministero della cultura e una di competenza del Ministero dell'università e ricerca.
  Al riguardo rileva che il Dipartimento per le politiche europee della presidenza del Consiglio segnala che attualmente vi sono 40 casi EU Pilot pendenti. Di essi, il numero maggiore, pari a 8, si registra in materia di trasporti. Seguono il settore fiscale con 7; l'ambiente con 6; affari economici e finanziari con 4; affari interni, giustizia e lavoro con 3 casi per settore; pesca con 2; agricoltura, educazione e cultura, libera prestazione dei servizi e salute con 1 caso per ciascun settore.
  Al riguardo, ricorda che il sistema EU Pilot è un dialogo strutturato tra Commissione e Stati membri, istituito nel 2008 per cercare di risolvere rapidamente e in fase iniziale le potenziali violazioni del diritto dell'Unione evitando, per quanto possibile, l'avvio formale di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. La comunicazione del 2017 «Diritto dell'UE: risultati migliori attraverso una migliore applicazione» ha circoscritto il ricorso al sistema EU Pilot a casi specifici. Mentre le procedure d'infrazione sono oggetto di una decisione collegiale di tutti i membri della Commissione, i casi EU Pilot sono avviati dalle Direzioni generali competenti della Commissione europea.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per ogni ulteriore approfondimento, con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione, si sofferma sulle seguenti disposizioni.
  In particolare, rileva che l'articolo 11, a fronte della procedura di infrazione 2014/4231, avviata dalla Commissione UE, modifica la disciplina relativa al computo dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro determinato dichiarato illegittimo in sede giudiziale. In particolare, la norma consente al prestatore di ottenere un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità, laddove riesca a provare di aver subito un maggior danno.
  La norma, inoltre, abroga la disposizione che riduceva della metà i limiti minimi e massimi di risarcimento laddove i CCNL prevedano l'assunzione di lavoratori, già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.
  Nello specifico, la Commissione UE ha rilevato che «La normativa italiana non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia». Tra questi, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali. Alcuni di questi lavoratori hanno anche condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, situazione che costituisce una discriminazione e contravviene al diritto dell'Unione.
  L'articolo 15, a seguito dell'attivazione – da parte della Commissione – della procedura di infrazione n. 2017/4092, in materia di diritto d'autore, modifica disposizioni della legge n. 633 del 1941, del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto-legge n. 148 del 2017 nel senso di inserire tra i soggetti abilitati a svolgere servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, a determinate condizioni e nel rispetto di taluni requisiti, le entità di gestione indipendenti, ossia soggetti aventi fini di lucro che non sono detenuti né controllati dai titolari dei diritti.
  Preliminarmente, ricorda che dalla banca dati della Commissione europea risulta che, in data 25 luglio 2024, la Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione, inviando una lettera di costituzione in mora all'Italia (INFR(2017)4092), ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Ciò in quanto, come si legge nel relativo comunicato stampa, «la legge italiana sul diritto d'autorePag. 87 e sui diritti connessi non rispetta la libera prestazione di servizi, quale definita nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con la direttiva sulla gestione collettiva dei diritti (direttiva 2014/26/UE). La Commissione invita l'Italia a porre rimedio all'esclusione generale delle entità di gestione indipendenti dalla prestazione di servizi di intermediazione dei diritti d'autore. Una recente sentenza della Corte di giustizia dell'UE» – prosegue il comunicato stampa – «ha sottolineato che la legislazione italiana costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi in quanto esclude le entità di gestione indipendenti di altri Stati membri dalla prestazione di servizi di gestione dei diritti d'autore in Italia. L'Italia» – si conclude – «dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, quest'ultima potrà decidere di inviare un parere motivato».
  Venendo al contenuto specifico dell'articolo in commento, evidenzia che esso, al comma 1, modifica gli articoli 15-bis e 180 della legge n. 633 del 1941, che reca la «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio».
  In particolare, sottolinea che la lettera a), al numero 1), prevede, in materia di compenso ridotto per gli autori, che in mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), gli altri organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti e le associazioni di categoria interessate la misura del compenso sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro dell'interno.
  Rileva altresì che sempre la lettera a), al numero 2, stabilisce che con decreto del Ministro della cultura si prevedano misure atte a garantire che, nelle fattispecie previste di esenzione o di riduzione dalla corresponsione dei diritti d'autore, la S.I.A.E., gli altri organismi di gestione collettiva, e le entità di gestione indipendenti (queste ultime non presenti nel testo previgente) in coerenza con le risultanze di bilancio, remunerino in forma compensativa i titolari dei diritti d'autore.
  Osserva che la lettera b) del comma 1 modifica in più parti l'articolo 180 della legge n. 633 del 1941, in materia di attività di intermediario per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate. Si prevede, in particolare, che tale attività sia riservata in via esclusiva, oltre che alla S.I.A.E. e agli altri organi di gestione collettiva), anche alle entità di gestione indipendenti (numero 1) e che valga anche per tali entità la disposizione che commisura alla loro rappresentatività, oltreché al valore economico dei diritti negoziati, le condizioni economiche concesse ai titolari dei diritti (numero 2). Il numero 3 della lettera b) del comma 1 in esame aggiunge il riferimento formale al decreto legislativo n. 35 del 2017, in relazione all'attività della S.I.A.E. in quei paesi stranieri nei quali essa ha una rappresentanza organizzata, mentre i numeri 4 e 5 della stessa lettera b) intervengono sui commi sesto e settimo dell'articolo 180, in relazione al soggetto cui è conferito il potere di esigere i proventi generati all'estero e non riscossi entro un anno, sopprimendo il riferimento alla S.I.A.E. e sostituendolo con l'organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo per ciascuna categoria di titolari.
  Proseguendo, rileva che il comma 2 dell'articolo 15 integra l'articolo 19, comma 2 del decreto-legge n. 148 del 2017 (legge n. 172 del 2017) in materia di esercizio dell'attività di intermediazione.
  In particolare, osserva che la norma prevede che, per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti (queste ultime non menzionate nel testo previgente) stabiliti in Italia, «nonché per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia» (quanto riportato in grassetto e virgolettato non era finora previsto) l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del Pag. 88citato decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.
  Evidenzia che il comma 3 apporta diverse novelle al decreto legislativo n. 35 del 2017, attuativo della direttiva 2014/26/UE e relativo alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.
  Alla luce della novella di cui alla lettera a) del comma 3 in esame, le disposizioni del decreto legislativo n. 35 del 2017 cui sono sottoposte le entità di gestione indipendenti sono pertanto le seguenti:

   principi generali e diritti dei titolari (articolo 4), ad eccezione dell'obbligo di assumere la gestione (comma 3, primo periodo), che è riservato ai soli organismi di gestione collettiva;

   requisiti di natura formale, inerenti tra l'altro la forma giuridica, la tenuta dei libri contabili, il contenuto dello statuto, le modalità di costituzione (articolo 8);

   obbligo di affidare il controllo contabile ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro (articolo 13, comma 1);

   obblighi di diligenza nella riscossione dei proventi e tenuta di una contabilità separata relativamente all'attività di riscossione (articolo 14, comma 1 e 2);

   obblighi di diligenza, analiticità e periodicità (in linea generale, entro nove mesi dalla fine dell'esercizio finanziario di riscossione) nella distribuzione dei proventi ai titolari dei diritti;

   obblighi in materia di distribuzione dei proventi non distribuibili (ossia, quelli non distribuiti entro tre anni dalla fine dell'esercizio di riscossione) (comma 19);

   obblighi in materia di concessione delle licenze (articolo 22);

   obblighi in materia di fissazione, concordata con gli utilizzatori, delle informazioni da questi ultimi dovute (articolo 23, comma 3);

   obblighi in materia di informazioni da fornire ai titolari sulla gestione dei loro diritti (articolo 24);

   obblighi in materia di divulgazione pubblica delle informazioni sulla propria organizzazione e sulla propria attività (talune lettere dell'articolo 26, comma 1);

   obblighi in materia di informazioni fornite, su richiesta ai titolari dei diritti, ad altri organismi di gestione collettiva e agli utilizzatori;

   obblighi in materia di relazione di trasparenza annuale;

   disposizioni in materia di risoluzione delle controversie e, di vigilanza e di sanzioni (Capo IV).

  Rende noto che la lettera b) del comma 3 apporta invece alcune modifiche all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 del 2017, in materia di principi generali e diritti dei titolari di diritti.
  In particolare, il numero 1 della lettera b), nel modificare il comma 2 del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 35 del 2017, fa sì che si preveda che i titolari dei diritti possano affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell'Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell'organismo di gestione collettiva, dell'entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, non prevedendosi più, nella disposizione novellata, che viene fatto salvo quanto disposto dal citato articolo 180 della legge n. 633 del 1941, in riferimento all'attività di intermediazione di diritti d'autore. Del resto, il citato articolo 180 è stato reso pienamente compatibile con il contenuto dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 35 Pag. 89del 2017 per effetto delle novelle di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo in esame.
  Il numero 2 della medesima lettera b) del comma 3 in esame, integra il comma 6, secondo periodo, dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 35 del 2017.
  Il numero 3, infine, della lettera b) del comma 3 in commento, integra il comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 35 del 2017, aggiungendo al suddetto comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 35 del 2017 che, nel caso di entità di gestione indipendenti, le condizioni di adesione specificano altresì:

   a) lo scopo lucrativo dell'entità di gestione indipendente;

   b) le modalità di ripartizione della remunerazione del diritto d'autore, anche precisando l'eventuale esistenza di meccanismi di differenziazione tra gli aderenti alla entità di gestione indipendente;

   c) l'eventuale svolgimento da parte dell'entità di gestione indipendente di attività potenzialmente in conflitto di interessi rispetto all'attività di intermediazione.

  Osserva che la lettera c) del comma 3 in esame modifica la rubrica e il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 35 del 2017.
  Constata che la lettera d) del medesimo comma 3 introduce all'articolo 14 del decreto legislativo n. 35 del 2017 il comma 5-bis, il quale prevede che le entità di gestione indipendenti tengono separata contabilmente l'attività di intermediazione dei diritti rispetto alle altre attività. Si prevede poi che gli investimenti delle entità di gestione indipendenti devono garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme, e che devono essere inoltre diversificati in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da una particolare attività e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme.
  Infine, ricorda che la lettera e) introduce il comma 3-bis all'articolo 18 il quale prevede che le entità di gestione indipendenti adottano tutte le misure necessarie per identificare e localizzare i titolari dei diritti. In particolare, al più tardi entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 17 del medesimo decreto, le entità di gestione indipendenti mettono a disposizione dei titolari dei diritti che rappresentano e degli altri soggetti legittimati, sulla base di una richiesta motivata, le informazioni sulle opere o altri materiali protetti per i quali uno o più titolari dei diritti non sono stati identificati o localizzati, con particolare riguardo ai seguenti dati, se disponibili:

   a) il titolo dell'opera o altro materiale protetto;

   b) il nome del titolare dei diritti;

   c) il nome dell'editore o produttore pertinente;

   d) qualsiasi altra informazione rilevante disponibile che potrebbe contribuire all'identificazione del titolare dei diritti.

  In particolare si prevede che gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, che non siano tenuti a farlo presso il Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (articolo 8), pubblicano sul proprio sito web anche il bilancio o rendiconto annuale approvato e affidano la revisione legale ad una società iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativo alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che prevede che tale registro sia tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze e che in esso siano iscritti i revisori legali e le società di revisione legale individuati dal medesimo decreto all'articolo 2). Gli obblighi di cui sopra si applicano altresì alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che approva il proprio bilancio entro 120 giorni dalla conclusione dell'esercizio e lo pubblica sul proprio sito web e presso il citato Registro delle imprese. Resta fermo quanto stabilito dall'articoloPag. 90 13 del suddetto decreto legislativo n. 35 del 2017, il quale prevede, in particolare, che il controllo contabile degli organismi di gestione collettiva sia affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro e che sia disciplinato con le modalità ed ai sensi del codice civile e delle altre leggi applicabili.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione sul provvedimento in esame (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della Giornata della ristorazione.
C. 1672.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gerolamo CANGIANO (FDI), relatore, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla X Commissione Attività produttive, sulla proposta di legge C. 1672, composta da quattro articoli come risultanti dagli emendamenti approvati in sede referente, volta all'istituzione della Giornata della ristorazione.
  L'articolo 1 del provvedimento mira ad istituire la Giornata della ristorazione (di seguito, Giornata) al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme e tipologie, perseguendo i valori della relazione, della condivisione, del convivio e della comunità, e ispirandosi ai seguenti princìpi:

   a) inclusione e sostenibilità ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale;

   b) qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari sostenibili e di qualità;

   c) sicurezza e legalità attraverso il rispetto delle regole e l'adozione di tutti i comportamenti utili a favorire la salubrità alimentare, la trasparenza e la tracciabilità nonché il contrasto ai comportamenti lesivi della dignità del settore;

   c-bis) promozione di un sistema alimentare più equo, sano e rispettoso del lavoro e dell'ecosistema;

   d) promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la tradizione gastronomica italiana quale eccellenza riconosciuta nello scenario internazionale.

  Sottolinea che le lettere b) e c-bis) del testo sono il risultato degli emendamenti approvati dalla X Commissione in sede referente.
  Osserva che l'articolo 1, comma 2, prevede che la Giornata costituisce un evento diffuso che coinvolge i pubblici esercizi della ristorazione situati in Italia e all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del made in Italy, mentre il comma 3 precisa che la Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  Con particolare riferimento ai profili di competenza della VII Commissione, segnala che l'articolo 2, comma 4, secondo periodo del provvedimento, nell'ambito delle iniziative dedicate alla celebrazione della Giornata, attribuisce alle istituzioni pubbliche in generale, nei rispettivi ambiti di competenza, la facoltà di promuovere altresì, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a valorizzare il ruolo della ristorazione.
  Rileva, inoltre, che l'articolo 3 del provvedimento attribuisce alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, il compito di assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata di cui all'articolo 1 nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
  Infine, ricorda che l'articolo 4 prevede la clausola d'invarianza finanziaria, in base Pag. 91alla quale dall'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Anna Laura ORRICO (M5S) con riferimento al parere approvato dalla Commissione sul decreto-legge n. 131 del 2024, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano nella seduta odierna, auspica che la presidenza voglia, in futuro, consentire alla Commissione di poter esaminare con la dovuta attenzione le proposte di parere che prevedono condizioni ovvero osservazioni prima di metterle in votazione anche al fine di poter esprimere un voto ragionato sui singoli provvedimenti all'esame.

  Federico MOLLICONE, presidente, nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Orrico assicura che sarà sua cura inviare, ove possibile, anche prima della seduta le proposte di parere elaborate con condizioni o osservazioni al fine di consentire ai componenti della Commissione di poterne prendere visione con il dovuto anticipo o comunque assicurare il tempo necessario di esame prima della votazione.

  La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

  La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la celebrazione del quinto centenario della morte di Niccolò Machiavelli.
C. 1840 Amorese.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre scorso.

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il 19 settembre scorso, alla scadenza del termine fissato per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.1. del relatore, non sono pervenute proposte subemendative.
  Non essendovi richieste di interventi sul complesso degli emendamenti, invita il relatore ed il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti presentati, a partire da quelli riferiti all'articolo 1.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.1.

  Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento 1.1. del Relatore (vedi allegato 4).

Pag. 92

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 2.1 mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Gadda 2.2 e Gadda 2.3.

  Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Mollicone 2.1. (vedi allegato 4).

  Federico MOLLICONE, presidente avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Mollicone 2.1 gli emendamenti Gadda 2.2. e 2.3 devono ritenersi preclusi.

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 3.1 di cui propone una riformulazione che è in distribuzione, esprime parere contrario sull'emendamento Gadda 3.2 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 3.3.

  Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore come riformulato (vedi allegato 4), respinge l'emendamento Gadda 3.2 e approva l'emendamento Mollicone 3.3. (vedi allegato 4).

  Alessandro AMORESE (FDI), relatore, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 4.1 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4) nonché sugli emendamenti Mollicone 4.3 e Di Maggio 4.4.

  Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

  Federico MOLLICONE, presidente dichiara di accettare la riformulazione proposta dell'emendamento a sua firma 4.1.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mollicone 4.1 come riformulato, Mollicone 4.3 e Di Maggio 4.4. (vedi allegato 4).

  Federico MOLLICONE, presidente, avverte che il testo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.