SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.
La seduta comincia alle 14.
Abrogazione di norme prerepubblicane.
Testo unificato C. 1168 Governo e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo. Fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere parere sul testo unificato dei disegni di legge del Governo C. 1168, C. 1318, C. 1371, C. 1452 e C. 1572, rispettivamente aventi ad oggetto l'abrogazione di regi decreti (risalenti rispettivamente ai periodi dal 1861 al 1870, dal 1871 al 1890, dal 1891 al 1920 e dal 1921 al 1946), i primi quattro, e l'abrogazione di una serie di altri atti prerepubblicani, diversi dai regi decreti, adottati nel periodo dal 1861 al 1946, il quinto disegno di legge.
Precisa che si limiterà a offrire una rapida disamina delle dimensioni quantitative dell'intervento legislativo e delle sue caratteristiche generali, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici e alle relazioni che accompagnano i disegni di legge per ogni ulteriore approfondimento.
Rileva che si tratta dell'abrogazione di oltre 22 mila regi decreti e oltre 7500 altri atti prerepubblicani. Con riferimento a questi ultimi, la relazione di accompagnamento al disegno di legge C. 1572 precisa che si tratta, in particolare, di atti presenti nel sistema delle fonti del Regno d'Italia, tra cui vanno annoverati, oltre alle leggi formali, taluni provvedimenti che costituivano espressione del potere normativo del Governo: regi decreti-legge, regi decreti legislativi, decreti luogotenenziali, decreti-legge luogotenenziali, decreti legislativi luogotenenziali, decreti del Capo del Governo e decreti del Duce del Fascismo, Capo del Governo.
Osserva che i disegni di legge di abrogazione, ora unificati in testo dalla I Commissione, hanno richiesto una complessa attività istruttoria, che ha coinvolto tutte le amministrazioni centrali dello Stato. Le relazioni del Governo ai singoli disegni di legge segnalano che tutti gli atti di cui si propone l'abrogazione sono stati censiti, esaminati nel loro contenuto e valutati quanto alle loro ricadute applicative, considerando anche i successivi sviluppi normativi riguardanti le medesime materie. Sulla base di tale ricognizione, gli stessi provvedimenti sono stati classificati in tre diverse categorie: provvedimenti abrogabili per esaurimento degli effetti, provvedimenti abrogabili per consolidamento, provvedimenti di difficile abrogazione. Si è quindi intervenuto solo sulla prima e già descritta categoria, abrogando pertanto gli atti che hanno esaurito i loro effetti o la cui abrogazione, comunque, non comporta la creazione di lacune normative.
Evidenzia, in relazione al testo unificato (Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946) adottato come testo base dalla I Commissione il 18 luglio 2024, modificato in fase emendativa il 18 settembre 2024, che esso si compone di due articoli e undici allegati (A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M e N). Sottolinea che il comma 1 dell'articolo 1 abroga i regi decreti di cui agli allegati A, B, C e D; il comma 2 gli atti normativi prerepubblicani, diversi dai regi decreti, di cui agli allegati E, F, G, H, I, L, M e N. Rammenta che il successivo comma 3 dispone che restano comunque fermi gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti di cui ai commi 1 e 2.
Segnala che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione dei provvedimenti in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Fa presente che il riferimento, recato dal comma 3 dell'articolo 1, alle disposizioniPag. 112 prive di effettivo contenuto normativo sembrerebbe doversi intendere come alle disposizioni «ad oggi» prive di contenuto normativo, ossia a quelle che hanno ormai esaurito il loro carattere dispositivo, ferma restando la validità degli effetti prodotti nel tempo durante la loro vigenza e, conseguentemente, dei provvedimenti adottati sulla base di tali norme.
Considerato che si interviene su disposizioni che al presente sono prive di contenuto normativo, ritiene che i profili di interesse per la X Commissione siano assai labili e, alla luce delle sue finalità semplificatorie, anticipa un orientamento favorevole sul testo in oggetto.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Francesca GHIRRA (AVS) preannuncia un voto di astensione del suo gruppo in ragione del fatto che, a suo avviso, il Governo non ha adeguatamente valutato le ricadute sull'ordinamento dell'abrogazione di così tanti provvedimenti normativi ed esprime il timore che possano verificarsi indesiderate ripercussioni sui diversi ambiti coinvolti. Fa presente, ad esempio, che è stata segnalata la persistenza di norme che per quanto risalenti nel tempo mantengono comunque effetti giuridici nel settore delle concessioni demaniali, con particolare riguardo all'ambito termale.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di parere testé formulata.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 2038 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite II e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che l'onorevole Colombo, è impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, ha pertanto nominato quale nuovo relatore sul provvedimento l'onorevole Schiano di Visconti.
Invita quindi il relatore a svolgere la relazione introduttiva e a formulare la sua proposta di parere.
Michele SCHIANO DI VISCONTI (FDI), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo. Fa presente che la Commissione è chiamata ad esprime parere, alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze competenti in sede referente, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 2038), mirante ad agevolare la chiusura di 16 procedure d'infrazione, la chiusura di un caso di pre-infrazione e a dare attuazione alla direttiva 2023/1791/UE in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati.
Segnala preliminarmente che è di peculiare interesse il solo articolo 1 del decreto-legge, su cui mi soffermerò particolarmente, e l'articolo 9, anche se solo marginalmente. Il contenuto degli altri articoli esula dalle materie di interesse della X Commissione e sarà oggetto soltanto di un sintetico richiamo. Rinvia, peraltro, alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.
Evidenzia che il decreto-legge si compone di 18 articoli e un allegato. Come anticipato l'articolo 1 è volto ad agevolare la chiusura della procedura di infrazione n. 2020/4118, in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive.
Sottolinea che l'articolo 1, al fine di consentire l'adeguamento dell'ordinamento alla decisione della Corte di giustizia 20 aprile 2023, in causa C-348/22 in materia Pag. 113di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, reca quindi modifiche alla legge 5 agosto 2022 n. 118, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive». In particolare, apporta modificazioni all'articolo 3, rubricato «Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive» e all'articolo 4, rubricato «Delega al Governo in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive» della citata legge 5 agosto 2022 n. 118.
Osserva che la disposizione consta di due commi. Il comma 1, lettera a), numeri da 1) a 4) contiene modifiche all'articolo 3 della legge n. 118 del 2022. In particolare, con il numero 1, punto 1.1), si interviene sull'alinea del comma 1 del citato articolo 3, prevedendo che le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali di cui alla lettera a) del citato comma ed i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione di cui alla lettera b) del citato comma, continuino ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027. Ciò, al fine precipuo di consentire l'affidamento delle predette concessioni nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della medesima legge n. 118 del 2022, come integralmente sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge all'esame, sulla quale mi soffermerò in seguito. Al contempo, viene precisato che il differimento del termine previsto dal sopra menzionato articolo 3 non incide sulla validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, già deliberati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero deliberati anteriormente alla data del 30 settembre 2027 con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando l'obbligo in capo agli enti concedenti, limitatamente alle procedure avviate successivamente all'entrata in vigore del decreto in oggetto, di applicare, ai fini dell'affidamento delle concessioni, le modalità e dei criteri previsti dall'articolo 4 della legge n. 118 del 2022, come integralmente sostituito dalla lettera b) del comma 1 della disposizione in commento.
Rileva che al punto 1.2), si prevede la sostituzione della lettera a) del comma 1 del predetto articolo 3, espungendo dall'ambito di applicazione della disciplina ivi contenuta le concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.
Precisa che il numero 3) innova il primo periodo del comma 3 del citato articolo 3, prevedendo che, in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 30 settembre 2027, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della legge n. 118 del 2022 (sempre come integralmente sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge all'esame), connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, possa differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028. In particolare, si prevede che, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del predetto punto 1.1), il termine di efficacia delle concessioni, previsto dal sopra menzionato articolo 3, comma 2, della legge n. 118 del 2022, è differito dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2027.
Fa presente che, infine, il numero 4) prevede l'integrale sostituzione del comma 4 del citato articolo 3, stabilendo che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia tenuto a trasmettere alle Camere, entro il 31 luglio 2027 una relazione concernente lo stato delle procedure selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che ne hanno impedito la conclusione. Inoltre, si prevede Pag. 114che il medesimo Ministro trasmetta alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla conclusione sull'intero territorio nazionale delle procedure selettive relative all'affidamento delle concessioni demaniali interessate dalla disciplina contenuta nel predetto articolo 3.
Sottolinea che il comma 1, alla lettera b), contiene la riscrittura integrale dell'articolo 4 della legge 5 agosto 2022 n. 118. Nello specifico, rileva che il nuovo articolo 4 prevede:
al comma 1, che la procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico – ricreative e sportive, di cui all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, debba svolgersi nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione; di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
al comma 2, che l'ente concedente sia tenuto ad espletare, ai fini di dell'affidamento della concessione ed anche su istanza di parte, un'apposita procedura selettiva mediante la pubblicazione di un bando di gara avente i contenuti previsti dal successivo comma 4. Rammenta che, al fine di garantire la massima partecipazione, viene precisato che il bando debba essere pubblicato sul sito istituzionale dell'ente concedente, e sull'albo pretorio del comune ove è situato il bene demaniale oggetto di affidamento in concessione, per almeno on-line trenta giorni, nonché, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino Ufficiale regionale e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
al comma 3, che l'ente concedente sia tenuto ad avviare la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio. Inoltre, viene precisato che, alla scadenza del titolo concessorio, è fatto divieto all'ente concedente di disporre la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, ad eccezione dei casi in cui lo stesso abbia già avviato la procedura di affidamento di cui ai commi 1 e 2, e, in tale ipotesi, soltanto per il tempo strettamente necessario alla conclusione di detta procedura. Infine, viene precisato che, in sede di prima applicazione, l'ente concedente debba avviare le procedure di affidamento dei beni demaniali, già oggetto di concessione e disciplinati dall'articolo 3, commi 1 e 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, in ogni caso non oltre la data del 30 giugno 2027. Si precisa che la possibilità di disporre una proroga tecnica, in presenza di una procedura di affidamento già avviata e soltanto per il tempo strettamente necessario, è finalizzata ad esplicitare (e non già a limitare) le situazioni nelle quali può essere disposta una proroga tecnica della concessione, già consentita dal vigente quadro ordinamentale ed azionabile in tutte le ipotesi nelle quali, per oggettivi ed insuperabili impedimenti non ascrivibili all'ente concedente, non sia stato possibile individuare un concessionario, anche in ragione dalla mancata formalizzazione di offerte ovvero dell'individuazione di un aggiudicatario, all'esito dei controlli effettuati, risultato privo dei requisiti necessari, fermo restando, in detti casi, l'obbligo di procedere, senza indugio, all'avvio di una nuova procedura di affidamento ai sensi dei commi 1 e 2;
al comma 4, il contenuto necessario del bando di gara (in particolare: a) l'oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento; b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati, nonché gli impegni gravanti sul nuovo concessionario, laddove, all'esito della proceduraPag. 115 di evidenza pubblica, dovesse essere individuato un concessionario diverso da quello cosiddetto uscente; c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di cui al comma 5 del citato articolo 4; d) la misura del canone; e) il valore dell'indennizzo da riconoscere al concessionario cosiddetto uscente ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 4, nonché i termini e le modalità di corresponsione dello stesso; f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario; g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili; i) le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande; l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare; m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento; n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento; o) i criteri di aggiudicazione; p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni; q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un medesimo offerente);
al comma 5, che la durata della concessione (in ogni caso, non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni) debba corrispondere al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario;
al comma 6, che, ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente applichi anche taluni criteri di aggiudicazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento, di massima partecipazione e di proporzionalità (si tratta dei seguenti: a) maggiore importo offerto rispetto all'importo dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente ed indicato nel bando di gara ai sensi del comma 4, lettera e); b) qualità e condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché l'offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione; c) qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali; d) offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio; e) incremento e diversificazione dell'offerta turistico-ricreativa; f) obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale; g) impegno ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività oggetto della concessione, personale di età inferiore a trentasei anni; h) esperienza tecnica e professionale dell'offerente in relazione ad attività turistico-ricreative comparabili, anche svolte in regime di concessione; i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato una concessione demaniale quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare; l) al fine di garantire la massima partecipazione, numero delle concessioni di cui è già titolare, in via diretta o indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento dell'ente concedente; m) numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione);
Pag. 116al comma 7, che l'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario e che l'atto che regola il rapporto concessorio debba essere stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione nonché che fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente debba considerarsi legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
al comma 8, che in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente possa ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario;
al comma 9 che: in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un'equa remunerazione (intesa come ritorno economico) sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Fa presente che, fermo l'obbligo per il concessionario subentrante di versare al concessionario cosiddetto uscente l'intero importo dell'indennizzo come sopra determinato ed espressamente indicato nel bando di gara, si precisa che il medesimo concessionario subentrante è tenuto, per contro, a corrispondere all'entrata del bilancio dello Stato (e non già all'ente concedente) l'eventuale maggiore importo offerto in sede di gara e rilevante ai sensi del comma 6, lettera a), della disposizione in commento ai fini dell'affidamento della concessione. Ciò, anche in considerazione della necessità di assicurare che l'individuazione del nuovo concessionario avvenga nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento tra tutti gli operatori economici interessati all'affidamento della specifica concessione ed evitare indebite sovracompensazioni in favore dei concessionari uscenti; il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, debba essere determinato con perizia acquisita dall'ente concedente, con oneri a carico esclusivo del concessionario uscente, prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all'avvenuto pagamento entro il termine indicato nel bando di gara dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento; il mancato tempestivo pagamento dell'indennizzo da parte del nuovo concessionario nella sopra menzionata misura è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio, ferma restando l'escussione della cauzione prevista dalla lettera f) del comma 4; detta cauzione è, infatti, Pag. 117presentata anche garanzia degli altri obblighi gravanti sul concessionario, tra cui rientra, essendo prevista la decadenza dalla concessione in caso di inadempimento, anche quello relativo al tempestivo pagamento dell'indennizzo in misura non inferiore al venti per conto; la mancata adozione del decreto interministeriale di determinazione dell'equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni dal concessionario uscente, entro il termine normativamente previsto, non costituisce in alcun modo una ragione ostativa all'espletamento della procedura di affidamento delle concessioni demaniali ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4;
al comma 10, modifiche all'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, che contiene i criteri nel rispetto dei quali sono determinati i canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio. Nel dettaglio: a) al punto 1) sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e di pregio naturale e ad alta redditività». Conseguentemente, ai fini della classificazione delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, la categoria A, così come riformulata, comprende: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica e di pregio naturale e ad alta redditività; b) al punto 2), primo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro». Conseguentemente, la categoria B, come riformulata, comprende: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica o destinati ad attività sportive, ricreative, sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro;
al comma 11, che, con il decreto di cui al comma 4 si provvede, all'aggiornamento dell'entità degli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, nonché dei canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive. In caso di mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo decreto-legge e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del comma 12;
al comma 12 che per le concessioni lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditività delle aree demaniali da affidare in concessione, determinata sulla base della classificazione delle medesime aree operata ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 400 del 1993, come integrata dalla lettera a) del comma 10 del nuovo articolo 4, nonché dell'utilizzo di tali aree per attività sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalità di interesse pubblico. Si stabilisce, inoltre, che una quota dei canoni, stabilita dall'ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non è comunque inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
al comma 13 che la nuova disciplina si applichi esclusivamente alle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate successivamente all'entrataPag. 118 in vigore del decreto-legge in esame e ai relativi atti concessori.
Infine, segnala che per ragioni di coordinamento normativo e stante l'incompatibilità della disciplina in esso contenuta con quella recata dall'articolo 4 della legge n. 118 del 2022 come sostituito dal comma 1, lettera b), dell'articolo 1 del decreto-legge in oggetto, il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede l'abrogazione dell'articolo 10-quater del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
Come anticipato, segnala che gli altri articoli riguardano materie che non rientrano nel perimetro di interesse della Commissione, salvo l'articolo 9 che esporrò brevemente in seguito.
Nel dettaglio fa presente che i restanti articoli sono volti ad agevolare la chiusura delle seguenti procedure di infrazione: n. 2016/4081, in materia di trattamento previdenziale dei magistrati onorari (articolo 2); n. 2023/2006, in materia di diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (articolo 3); n. 2021/4037, in materia di aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (articolo 4); n. 2023/2090, in materia di garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (articolo 5); n. 2022/0231, in materia del diritto di difesa da parte del conducente nell'ambito del procedimento di controllo su strada, volto all'accertamento del corretto uso del tachigrafo (articolo 6); nn. 2024/2190 e 2023/2056, in materia di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 riguardanti le sanzioni vigenti nel nostro Paese per le violazioni del quadro normativo armonizzato per la creazione del cielo unico europeo (articolo 7); n. 2019/2279, in materia sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T (articolo 8); n. 2024/4231 in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi nel settore privato e di responsabilità risarcitoria per l'abusi pregressi nel settore privato e di responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato (articoli 11 e 12); n. 2023/2187, in materia di protezione della fauna selvatica (articolo 13); nn. 2014/2147, 2015/2043 e 2020/2299, in materia miglioramento della qualità dell'aria (articolo 14); n. 2017/4092, in materia di diritto d'autore (articolo 15).
Sottolinea che ad agevolare la chiusura di un caso di pre-infrazione è dedicato l'articolo 10 (caso EU Pilot (2021)10047/Empl, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali).
Infine, riferisce che con l'articolo 16 viene data attuazione alla direttiva 2023/1791/UE in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati.
Precisa che, come già segnalato, riveste un modesto profilo di interesse per la Commissione anche l'articolo 9, volto ad agevolare la chiusura della procedura di infrazione n. 2023/2022, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi. Con l'inserimento del comma 15-bis al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si prevede che il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, metta a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattenga l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, venga punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Si stabilisce che il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione.
Fa anche presente che l'articolo 17 reca la clausola finanziaria mentre l'articolo 18 dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.Pag. 119
Nessuno chiedendo di intervenire, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Francesca GHIRRA (AVS) ribadendo quanto già evidenziato in Assemblea dal suo gruppo nella seduta del 24 settembre in occasione dell'esame e votazione delle questioni pregiudiziali riferite al disegno di legge in titolo, osserva che il testo normativo contiene alcune evidenti criticità. Segnala, in particolare, le disposizioni concernenti le concessioni demaniali, le disposizioni in materia di fauna selvatica e le disposizioni relative alla qualità dell'aria, sottolineando peraltro che queste non possono certamente considerarsi risolutive delle problematiche affrontate. Per tale motivo annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 14.05.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.
La seduta comincia alle 14.05.
Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.
Atto n. 183.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 7 agosto 2024.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che la settimana scorsa si è svolto sul provvedimento in oggetto, in congiunta con la 9ª Commissione del Senato, un breve ciclo di audizioni.
Avverte, inoltre, che con lettera del 23 settembre 2024 il Presidente della Camera ha trasmesso il parere del Consiglio di Stato e l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata – inviati dal Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 18 settembre 2024 – sullo schema di decreto legislativo in titolo e quindi sciolto la riserva circa l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti comunicata nella sua lettera del 29 luglio 2024.
Francesca GHIRRA (AVS) pur condividendo il merito di quanto recato nello schema di decreto legislativo in esame ritiene che debbano essere apportati opportuni aggiustamenti e quindi esser accolte talune osservazioni emerse nel corso delle audizioni svolte con l'omologa Commissione del Senato, riferendosi, in particolare, ad alcune questioni segnalate dall'Associazione nazionale comuni italiani.
Giorgia ANDREUZZA (LEGA), relatrice, fa presente che in qualità di relatrice del provvedimento ha già raccolto alcune suggestioni, emerse peraltro anche nel corso delle audizioni svolte, da parte di alcuni colleghi ed altre auspica che possano essere condivise al fine di poter formulare un opportuno parere da sottoporre all'approvazione della Commissione.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 25 settembre 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 25 settembre 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene, in videoconferenza, la viceministra dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.
La seduta comincia alle 15.
Sulla pubblicità dei lavori.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
5-02851 Pavanelli: Sul ricorso alle fonti energetiche rinnovabili per i settori energivori.
Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.
La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Emma PAVANELLI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatta dalla risposta della viceministra a causa della mancata corrispondenza tra le intenzioni espresse dal Governo e la realtà fattuale in cui versa il nostro Paese che costringe un'azienda come Acciaierie di Terni a mandare in cassa integrazione numerosi lavoratori. Invita l'Esecutivo a fare di più anche alla luce del fatto che i prezzi dell'energia sono in aumento in questo autunno similmente a quanto accadeva due anni fa nel periodo post-pandemico. Fa presente come servirebbero delle decisioni concrete per le imprese nell'immediato e non solo nel lungo periodo. Si rammarica, infine, del fatto che la risposta della viceministra non abbia affrontato la questione dell'implementazione dell'energia nucleare, su cui, peraltro, esprime forti perplessità sia in relazione al suo inserimento tra gli obiettivi del PNIEC e sia a causa della mancata chiarezza da parte del Governo sulle azioni da intraprendere.
5-02852 Peluffo: Iniziative di competenza volte per riordinare e razionalizzare la disciplina e la distribuzione del gas e dell'energia elettrica.
Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.
La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), replicando in videoconferenza, si dichiara non soddisfatto dalla risposta della viceministra che elude, di fatto, la domanda posta nell'interrogazione. Sottolinea come l'ambito delle gare si ponga come aspetto critico all'interno dei settori della distribuzione del gas e dell'energia elettrica. Sul punto fa presente che dalle parole del Governo traspare l'intenzione di operare una riduzione del numero degli ambiti territoriali oggetto di gara che nuocerebbe al sistema concorrenza e alla reale possibilità di contendibilità degli Atem, con un'inevitabile creazione di barriere economico/finanziarie alla partecipazione alle gare stesse. Sottolinea, in tal senso, il concreto pericolo dell'emergere di situazioni monopolistiche. Conclude ribadendo che il suo gruppo, sensibile alla problematica prospettata, vigilerà su tale aspetto.
5-02853 Squeri: Iniziative di competenza, anche in ambito europeo, volte a evitare storture nella definizione del prezzo dell'energia elettrica.
Luca SQUERI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.
La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Luca SQUERI (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto dalla risposta della viceministra e valuta favorevolmente l'intenzionePag. 121 del Governo di prendere in considerazione i presupposti per intervenire sulla problematica prospettata. Sottolinea l'importanza dell'intervento richiesto e ribadisce la sua necessità anche a livello europeo. Stimola il Governo ad un'accelerazione delle verifiche indicate alla luce dell'esigenza di abbassare i prezzi dell'energia elettrica per le imprese e la loro competitività nei mercati.
5-02854 Benzoni: Iniziative di competenza per la promozione di un nuovo quadro normativo per l'incentivazione degli interventi di riqualificazione energetica concernenti le imprese.
Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.
La viceministra Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta della viceministra in quanto, da un lato, risulta chiara per ciò che attiene gli obiettivi da realizzare sulla modulazione degli incentivi, dall'altro lato, è più incerta circa la modulabilità anche in relazione al tipo di intervento. Evidenzia che il provvedimento è atteso con ansia, volto com'è a rispondere all'esigenza di predisporre una normativa efficiente ed efficace su un tema che permetterebbe, da un lato, di raggiungere gli obiettivi fissati a livello europeo e, dall'altro, di realizzare un efficientamento energetico degli edifici del nostro Paese, riservandosi ogni valutazione all'esito della sua adozione.
Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.30.