SEDE REFERENTE
Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Marco OSNATO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Centemero, illustra i contenuti del provvedimento in esame.Pag. 64
Anzitutto rammenta che la proposta di legge è stata approvata in prima lettura dalla Camera il 19 luglio 2023. Nel corso dell'esame al Senato sono state apportate alcune modifiche e la proposta di legge è stata approvata in seconda lettura il 18 settembre 2024. Procederò quindi a illustrare i contenuti del provvedimento, concentrandomi in particolare sulle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato e rinviando, per ulteriori dettagli, alla documentazione predisposta dagli uffici.
Evidenzia che l'articolo 1, approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, contiene le definizioni rilevanti di start-up innovativa e di PMI innovativa, rinviando alla disciplina vigente. L'articolo 2, anch'esso approvato nel medesimo testo, interviene sulla disciplina delle detrazioni Irpef per gli investimenti in start-up e PMI innovative al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta, mediante la trasformazione dell'eccedenza non detraibile in credito d'imposta utilizzabile in dichiarazione o in compensazione.
Ricorda che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il nuovo articolo 3, che modifica la disciplina del cosiddetto Patrimonio Destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020, ampliandone le facoltà operative al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche.
Rammenta al riguardo che il Patrimonio Destinato, o Patrimonio Rilancio trova origine nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quale strumento volto ad attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, anche attraverso il rafforzamento patrimoniale delle imprese. L'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ha previsto a tal fine la costituzione, nell'ambito di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – CDP, di un patrimonio, che non è costituito mediante segregazione di una parte del patrimonio di CDP, ma mediante l'apporto di beni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). A tal fine, è stata autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato o di liquidità, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Si tratta quindi di un fondo interamente pubblico la cui gestione è affidata a CDP. All'apporto del MEF corrisponde l'emissione, da parte di CDP S.p.A., a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del MEF, di strumenti finanziari di partecipazione. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Il decreto MEF n. 26 del 3 febbraio 2021 (GU 10 marzo 2021) reca il Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato. Il decreto-legge n. 73 del 2021 ha esteso al 31 dicembre 2021 gli interventi del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetti interventi in Temporary Framework), ulteriormente prorogati al 30 giugno 2022 dal decreto-legge n. 176 del 2021. Tale ultimo provvedimento ha ampliato gli interventi di Patrimonio Destinato a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni.
Con specifico riferimento al contenuto dell'articolo 3, ricorda che il relativo comma 1 amplia le facoltà di investimento del Patrimonio destinato prevedendo che esso, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato e con esclusione delle operazioni di ristrutturazione, possa altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione Pag. 65di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate o da gestori autorizzati ai sensi del Testo Unico Finanziario (decreto legislativo n. 58 del 1998) la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato. Sono fissate alcune condizioni per l'effettuazione dei predetti interventi; tra esse, ricordo in particolare che gli OICR le cui quote o azioni possono essere sottoscritte da Patrimonio Destinato investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione, con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro cinquanta milioni.
Il comma 2 dell'articolo 3 dispone l'abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del comma 1, di alcune norme del Regolamento del Patrimonio Destinato, prevedendo che le altre disposizioni del medesimo regolamento si applichino in quanto compatibili. L'operatività del Patrimonio Destinato – come prevista dalle norme in esame – viene sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono limiti, criteri e condizioni degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.
L'articolo 4 del provvedimento incide in più punti sull'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto Sostegni-bis), che ha esentato da imposizioni, in via temporanea, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start-up innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in start-up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.
Il comma 1, lettera a), approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, dispone che l'esenzione da tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start-up innovative si applichi esclusivamente agli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30 per cento e non più agli investimenti effettuati in regime de minimis.
Il comma 1, alla lettera b) – modificata al Senato – estende l'esenzione da imposizione alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative. La norma intende porre, come ulteriore condizione per la concessione dell'agevolazione, la soddisfazione di almeno una delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (lettera b), n. 1). Per effetto delle modifiche del Senato, la norma fa ora riferimento alle PMI non quotate che non hanno operato in alcun mercato, ovvero vi operino meno di dieci anni, e che necessitano di un investimento iniziale superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni.
Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, cosiddetto GBER – General Block Exemption Regulation disciplina le tipologie di aiuti, che, in presenza delle condizioni ivi previste, sono esentati dall'obbligo di notifica preventiva (ex ante) alla Commissione europea. Dunque, laddove l'aiuto non soddisfi le specifiche condizioni delineate nel Regolamento per le categorie esentate, il regime di aiuto dovrà essere notificato ex ante alla Commissione UE e su di esso la Commissione effettuerà un'analisi approfondita sulla base dei criteri stabiliti nei diversi Orientamenti concernenti i settori coinvolti. L'articolo 21 del GBER, a determinate condizioni, esenta dall'obbligo di notifica preventiva le misure di aiuto volte ad attrarre capitali privati per finanziare il rischio di PMI non quotate caratterizzate da un deficit di finanziamento e che garantiscono decisioni d'investimento orientate al profitto e una gestione commerciale degli intermediari finanziari. A livello di intermediari finanziari, gli aiuti al finanziamento del rischio a favore di investitori privati devono essere: a) investimenti in equity o quasi-equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio di Pag. 66PMI. Gli investimenti in equity e quasi-equity, sono investimenti in azioni/quote della società, ovvero in strumenti finanziari il cui rendimento si basa sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento dell'impresa; b) prestiti per investire, direttamente o indirettamente, nel finanziamento del rischio di PMI; c) garanzie per coprire le perdite derivanti da investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del rischio a favore di PMI. A livello degli investitori privati indipendenti (persone fisiche), gli aiuti al finanziamento del rischio possono anche consistere in incentivi fiscali agli investitori privati persone fisiche che finanziano, direttamente o indirettamente, i rischi delle imprese ammissibili. A livello delle imprese ammissibili, gli aiuti al finanziamento del rischio possono assumere la forma di investimenti in equity e in quasi-equity, prestiti, garanzie o una combinazione di queste forme. In ogni caso l'importo totale del finanziamento del rischio non deve superare i 15 milioni di euro per impresa.
In particolare, l'articolo 21, comma 3, ritiene ammissibili al regime le imprese che sono PMI non quotate e che, al momento dell'investimento iniziale per il finanziamento del rischio, soddisfano almeno una delle condizioni ivi indicate: a) non hanno operato in alcun mercato; b) operano in un qualsiasi mercato da meno di dieci anni o da meno di sette anni in casi specifici; c) necessitano di un investimento iniziale che, sulla base di un piano aziendale elaborato per l'avvio di una nuova attività economica, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo degli ultimi cinque anni, soglia ridotta al 30 per cento per quanto riguarda specifici investimenti.
Il comma 1, lettera c), approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, inserisce un'ulteriore agevolazione fiscale, consistente nell'esenzione dalle imposte sui redditi, a determinate condizioni, dei redditi di capitale, percepiti da persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più start-up innovative o di una o più PMI innovative.
Il comma 1, lettera d), modificata al Senato, al fine di evitare fenomeni di abuso, modifica le norme che dispongono la non imponibilità delle plusvalenze realizzate da persone fisiche, reinvestite in start-up e PMI innovative, al fine tra l'altro di porre un limite temporale di possesso alle quote agevolate e limitare l'applicazione delle esenzioni alle PMI «qualificate» ai sensi della normativa unionale. Con le modifiche apportate dal Senato, i requisiti richiesti sono analoghi a quelli introdotti dalla lettera b) del comma 1.
Il comma 1, lettera e), modificata dal Senato, chiarisce che le disposizioni fiscali agevolative sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 21. Con le modifiche proposte dall'altro ramo del Parlamento, si inseriscono altresì le condizioni previste dall'articolo 21-bis del richiamato Regolamento, che riguarda le condizioni e i limiti di ammissibilità al regime speciale degli aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma di incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche.
Il comma 2 dell'articolo 4, anch'esso approvato nel medesimo testo da entrambe le Camere, chiarisce che l'esenzione fiscale dei proventi di OICR trova applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Il comma 3 dell'articolo 4 è stato introdotto dal Senato; esso dispone, al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame siano stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche. Tali criteri, requisiti e modalità dovranno essere stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 4, anch'esso introdotto Pag. 67al Senato, reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il comma 5 incrementa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029 il FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004). Il comma 6 reca le disposizioni di copertura finanziaria delle novelle alle agevolazioni fiscali introdotte dal medesimo articolo 4. Entrambi i commi sono stati approvati dalle Camere nel medesimo testo.
Infine ricorda che l'articolo 5 della proposta, anch'esso approvato da entrambi i rami del Parlamento nel medesimo testo, dispone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice – SIS.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.05.
ATTI DEL GOVERNO
Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.05.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
Atto n. 195.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.
Giulio CENTEMERO (LEGA), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, evidenziando che le nome in esame, esercitando la delega disposta dagli articoli 1 e 14 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge n. 15 del 2024), disciplinano il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo (Multiple Point of Entry, MPE) e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili, adeguando la normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2036. Sono in particolare modificati gli articoli 16-sexies e 16-decies del decreto legislativo n. 180 del 2015, col quale è stata recepita la direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie (direttiva BRRD – direttiva 2014/59/UE, successivamente modificata nel tempo).
Nell'esercizio della delega il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali in materia di recepimento degli atti dell'Unione europea, disciplinati dalla legge n. 234 del 2012.
Ricorda che le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 sono finalizzate a salvaguardare la stabilità finanziaria e, al tempo stesso, a garantire nella maniera più efficace possibile che l'assorbimento di perdite e la ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese avvengano con mezzi privati qualora essi incorrano in difficoltà finanziare e siano successivamente sottoposti a risoluzione. Rammenta altresì che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia e la successiva vigilanza prudenziale si basano sul criterio dell'adeguatezza patrimoniale, che si realizza rispettando determinati requisiti qualitativi e quantitativi per i fondi propri. Dal 2015, nell'Unione europea, i principali requisiti destinati a consentire la risolvibilità di una banca evitando di ricorrere a fondi pubblici sono il Total Loss Absorbing Capacity, per il quale si usa l'acronimo TLAC, e il Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities, meglio noto come MREL. In conformità con i suddetti requisiti gli istituti di credito predispongono le proprie Pag. 68passività – o almeno una parte di esse- in maniera tale da assicurare la capacità di assorbimento delle perdite qualora si dovesse arrivare ad una risoluzione. Più in dettaglio, il regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e la direttiva 2014/59/UE (BRRD), dispone circa il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo, nonché dei metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e delle passività ammissibili. Il regolamento (UE) n. 575/2013, noto anche come regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), ha stabilito un insieme unico di norme prudenziali armonizzate, che le banche in tutta l'Unione europea (UE) devono rispettare. Fissa infatti un quadro armonizzato per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia e per la successiva vigilanza prudenziale, fondato sul principio dell'adeguatezza patrimoniale, che si traduce in requisiti qualitativi e quantitativi per i fondi propri, nel rispetto delle norme derivanti degli accordi internazionali cd. Basilea III. Introduce una serie di strumenti per rafforzare la stabilità degli enti creditizi, su cui si fonda il sistema armonizzato di norme prudenziali (cosiddetto single rulebook). La direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, cd. BRRD) ha stabilito regole comuni nell'Unione europea (UE) per il risanamento e la ristrutturazione delle banche in dissesto, rappresentando il primo significativo passo verso l'armonizzazione delle norme in materia di risoluzione delle banche in tutta l'Unione. La modifica normativa, come emerge dai considerando, deriva dalle modifiche apportate al quadro di risoluzione dell'Unione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (regolamento (UE) n. 575/2013, regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) apportate nel corso del 2019 (regolamento (UE) 2019/876, regolamento (UE) 2019/877 e direttiva (UE) 2019/87). Tali modifiche si sono rese necessarie per attuare nell'Unione la lista internazionale delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (Total-Loss Absorbing Capacity – TLAC) disposta dal Consiglio per la stabilità finanziaria nel novembre 2015 nei confronti delle banche a rilevanza sistemica a livello globale, a cui si fa riferimento nel quadro dell'Unione come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), nonché per migliorare l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities – MREL) nei confronti di tutte le banche. Il MREL e il TLAC sono due requisiti diversi, miranti entrambi a consentire la risolvibilità di una banca evitando di ricorrere a fondi pubblici. Il MREL è disciplinato dall'articolo 45 della direttiva BRRD del maggio 2014 e dal Regolamento Delegato della Commissione UE n. 2016/1450; viene definito per singolo istituto. Il TLAC è stato disciplinato dal Financial Stability Board (FSB) nel novembre 2015 in seguito alla richiesta del G20 di aumentare la capacità di assorbimento delle perdite delle istituzioni globali a livello sistemico (G-SIBs) in caso di risoluzione. Attraverso il rispetto dei parametri di MREL e TLAC, gli istituti di credito predispongono le proprie passività (o parte di esse) nel rispetto di specifici criteri e condizioni, in modo da assicurare la capacità di assorbimento delle perdite in caso di risoluzione.
Evidenzia dunque che, al fine di conformarsi alla norma TLAC, il regolamento (UE) n. 2022/2036 modifica le citate discipline europee, affinché con riguardo a tali calcoli: siano considerate tutte le entità di paesi terzi facenti parte del G-SII che sarebbero entità soggette a risoluzione se fossero stabilite nell'Unione; sia consentito alle autorità di risoluzione di ridurre al minimo o eliminare la differenza tra la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili del G-SII con strategia di risoluzione a MPE (strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo) e il requisito teorico dello stesso gruppo in una Pag. 69strategia di risoluzione a SPE (strategia di risoluzione a punto di avvio unico); sia garantito che la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili del G-SII con strategia di risoluzione a MPE non debba essere inferiore al requisito teorico dello stesso gruppo in una strategia di risoluzione a SPE.
Il Regolamento si applica a decorrere dal 14 novembre 2022.
Con particolare riferimento allo schema di decreto legislativo in esame, ricorda che esso è composto da tre articoli e modifica aspetti specifici delle procedure di risoluzione. Evidenzio che, in base alle più recenti rilevazioni, riferite dal Governo nella Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – che cronologicamente arrivano al 31 dicembre 2022 – l'intervento normativo in oggetto interessa banche non italiane, dato che la strategia di risoluzione di queste ultime è di tipo Single Point of Entry, ovvero SPE, e non a punto di avvio multiplo, cioè di tipo MPE. La differenza tra le due strategie è che, quando si tratta di gruppi di enti, la MPE consente di assoggettare a risoluzione più di un'entità del gruppo stesso.
Le istituzioni finanziarie che si trovano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui allo schema di decreto in esame sono internazionalmente identificate con la sigla G-SII, ente a rilevanza sistemica a livello globale, e al momento nessuna di esse risulta autorizzata in Italia.
Passando al contenuto del provvedimento segnala che l'articolo 1, lettera a), modifica il perimetro dei soggetti ai quali è applicata la procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, includendovi anche quelli aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, così come previsto dall'articolo 45-quinquies della direttiva BRRD, come modificata dal regolamento (UE) n. 2022/2036.
Più in dettaglio, il nuovo comma 4 dell'articolo 16-sexies del decreto legislativo n. 180 del 2015 prevede che, quando più enti inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale di uno stesso ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) sono designati per la risoluzione, o sono soggetti con sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia calcola il requisito minimo di fondi propri e passività computabili per ciascun ente designato per la risoluzione avente sede legale in Italia e ciascun soggetto avente sede legale in un Paese terzo che sarebbe ente designato per la risoluzione se avesse sede legale nell'Unione europea, nonché per la capogruppo – se c'è, e non è controllata da altra società avente sede legale nell'Unione europea – come se la capogruppo stessa fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII.
Si stabilisce poi che, quando più enti di uno stesso ente a rilevanza sistemica a livello globale G-SII, inclusi nel perimetro di consolidamento prudenziale, sono enti designati per la risoluzione o soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea, la Banca d'Italia possa valutare ogni adeguamento necessario per minimizzare o eliminare la differenza tra: la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili degli enti soggetti a risoluzione e la somma dei medesimi requisiti teorici che sarebbero attribuibili all'ente impresa madre, se fosse l'unico ente designato per la risoluzione del G-SII. Ai fini del calcolo della somma dei requisiti di fondi propri e passività ammissibili, oltre agli enti designati per la risoluzione, sono considerati anche i soggetti aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea.
Peraltro, rispetto all'adeguamento di cui sopra ad opera della Banca d'Italia, si fissano alcuni principi: l'adeguamento potrà essere applicato in relazione alle differenze nel calcolo degli importi complessivi dell'esposizione al rischio tra gli Stati membri o i Paesi terzi interessati, e comunque l'adeguamento non è disposto per eliminare le differenze risultanti da esposizioni tra i gruppi soggetti a risoluzione.Pag. 70
Si dispone poi che la somma dei requisiti effettivi di fondi propri e passività ammissibili delle G-SII a strategia di risoluzione MPE non possa essere inferiore al totale del requisito teorico che si calcolerebbe secondo una strategia di risoluzione SPE.
L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 3 fissa l'entrata in vigore del provvedimento in esame al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Marco OSNATO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.10.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 1° ottobre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 13.10.
Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946.
Testo unificato C. 1168 e abb. Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Marco OSNATO, presidente, invita il relatore, onorevole Maullu, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.
Stefano Giovanni MAULLU (FDI), relatore, illustra il contenuto del testo unificato in titolo, ricordando che il provvedimento, come risultante dall'esame in sede referente, si compone di due articoli.
Segnala che l'articolo 1, al comma 1, reca l'abrogazione dei regi decreti indicati negli allegati A, B, C e D annessi al provvedimento. Il comma 2 abroga gli atti normativi prerepubblicani, diversi dai regi decreti, di cui agli allegati E, F, G, H, I, L, M e N. Il comma 3 provvede a confermare gli effetti provvedimentali delle disposizioni prive di effettivo contenuto normativo degli atti abrogati.
L'articolo 2 reca, invece, la clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale dall'attuazione dei provvedimenti in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Evidenzia che l'intervento normativo si rende necessario, come messo in luce dalle relazioni illustrative dei disegni di legge in esame, in considerazione dell'ingente stock normativo.
Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici quanto alla descrizione dell'intervento e alla metodologia seguita dal Governo nella predisposizione dei disegni di legge poi confluiti nel testo unificato, enuncia, a titolo esemplificativo – stante l'elevato numero di atti individuati dal disegno di legge in esame – alcuni dei provvedimenti che si intendono abrogare e che investono le materie di competenza della Commissione Finanze.
Oltre a disporre l'abrogazione di norme istitutive di tributi non più esistenti o la cui disciplina risulta superata, il provvedimento intende, tra l'altro, abrogare disposizioni che approvano l'istituzione o la soppressione di Monti frumentari (regio decreto 14 settembre 1864, n. 1352, che approva l'istituzione di un Monte frumentario nel comune di Uggiano) e regi decreti di approvazione o modifica di statuti di banche, banche popolari e casse di risparmio (quali il regio decreto 14 settembre 1862, n. 523 di approvazione dello statuto della Cassa di risparmio di Napoli; il regio decreto n. 47 del 1871, che approva la costituzione e gli statuti della Banca popolare operaia di Bari). Riporta infine che viene disposta l'abrogazione del regio decreto 25 febbraio 1923, n. 539, che prevede il riordinamento dell'Amministrazione finanziaria e del regio decreto 12 marzo 1936, n. 377 che dispone il Riconoscimento come Banche di diritto pubblico della «Banca Commerciale Italiana», del «Credito Italiano» e del «Banco di Roma».Pag. 71
Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).
Virginio MEROLA (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime il proprio apprezzamento per lo sforzo del Governo nella predisposizione del provvedimento in esame, che tuttavia non reputa sufficiente.
Sottolineato come il gruppo PD non intenda ostacolare l'iter di un disegno di legge volto comunque a realizzare una semplificazione normativa, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014.
C. 2031 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.
Marco OSNATO, presidente, invita la relatrice, onorevole Matteoni, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.
Nicole MATTEONI (FDI), relatrice, nell'illustrare i contenuti del provvedimento in titolo, rammenta anzitutto che l'esame del disegno di legge di ratifica della medesima Convenzione è stato già avviato al Senato nel corso della scorsa legislatura, non riuscendo tuttavia a concludersi a causa della fine anticipata della stessa.
Osserva, quindi, che l'intesa bilaterale in oggetto, che si inserisce nel quadro del più generale ampliamento della rete di trattati internazionali bilaterali stipulati dall'Italia in materia di fiscalità diretta, si pone come la nuova base giuridica per le relazioni economiche tra gli operatori residenti nei due Paesi stipulanti, non solo in materia di ripartizione delle basi imponibili, ma anche nel settore della cooperazione fra amministrazioni. Ciò, in particolare, in funzione di una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale.
Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per informazioni più dettagliate sul contenuto dell'accordo, rileva che esso si compone di 30 articoli, suddivisi in sei capitoli.
Il capitolo I circoscrive il campo di applicazione dell'accordo, che riguarda – sotto il profilo soggettivo – le persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti (articolo 1) – sotto il profilo oggettivo – le imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, qualunque sia il sistema di prelevamento (articolo 2). Nello specifico, l'elenco delle imposte italiane soggette alle disposizioni convenzionali include le imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.
Il capitolo II, che comprende gli articoli da 3 a 6, si occupa di delineare il quadro definitorio, stabilendo dapprima le definizioni generali (articolo 3), poi, quelle relative allo status di residenti (articolo 4) e alla stabile organizzazione (articolo 5), infine quella di imposizione nello Stato della fonte, chiarendo che i redditi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato contraente (articolo 6).
Il capitolo III (articoli da 7 a 22) riguarda l'imposizione dei redditi e individua nel dettaglio le diverse fonti di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione della Convenzione in oggetto. Si tratta, in particolare, dei redditi immobiliari (articolo 7), di quelli derivanti da utili delle imprese (articolo 8), di quelli da navigazione marittima ed aerea internazionale (articolo 9), di quelli provenienti da imprese associate (articolo 10), dei redditi da capitale, dovendosi così ritenere ricompresi i dividendi, gli interessi, i canoni e gli utili da capitale (articoli da 11 a 14). Ulteriori articoli disciplinano il trattamentoPag. 72 fiscale in relazione ai redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 15), da lavoro subordinato (articolo 16), dai compensi e gettoni di presenza ricevuti in qualità di amministratore unico o membro di società (articolo 17) e da attività artistiche o sportive (articolo 18). In materia di pensioni, invece, la Convenzione accoglie il principio secondo cui quelle pagate ad un residente di uno Stato contraente siano imponibili solo in quello (articolo 19). Altre norme riguardano: la materia dei redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 20), imponibili esclusivamente nello Stato pagatore e la materia dell'esenzione, a certe condizioni, per le somme ricevute da studenti e apprendisti per spese relative al proprio mantenimento, alla propria istruzione e formazione professionale (articolo 21). Infine, è disciplinato il regime fiscale applicabile ai redditi diversi da quelli appena elencati.
Il capitolo IV, dedicato ai metodi per eliminare la doppia imposizione, comprende il solo articolo 23, che individua un doppio binario per l'Italia e la Libia al fine di evitare che elementi di reddito imponibili siano conteggiati due volte nel calcolo delle imposte sul reddito. In particolare, trova applicazione una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dall'Italia e quello misto, previsto per i residenti in Libia.
Il capitolo V (articoli da 24 a 28) contiene disposizioni particolari, riguardanti anzitutto il principio di non discriminazione (articolo 24), secondo cui le persone fisiche o giuridiche residenti in uno Stato contraente non possono essere assoggettate nell'altro Stato contraente ad imposizioni od obblighi più onerosi di quelli cui possono essere sottoposti i soggetti residenti in quest'ultimo.
L'articolo 25 prevede poi che si persegua in via prioritaria una procedura amichevole per la composizione di controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni convenzionali, dovendosi preferire un dialogo diretto tra le amministrazioni competenti dei due Stati contraenti al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
Segnala, con riferimento al tema della cooperazione amministrativa, che l'articolo 26, introduce una disciplina che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, non solo al fine di applicare le disposizioni della presente Convenzione, ma anche in funzione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione. Tale quadro normativo, prevedendo in particolare il superamento del segreto bancario, si allinea con l'obiettivo prioritario della lotta all'evasione fiscale, nonché con gli standard dell'OCSE. Evidenzia che la relazione introduttiva al provvedimento specifica che l'intesa raggiunta con la parte libica sull'articolo 26 rappresenta un elemento utile al fine dell'inclusione della Libia nella white list, prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 239 del 1996.
L'articolo 27 fa salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari, mentre l'articolo 28 prevede la procedura di rimborso per le imposte già riscosse mediante ritenuta alla fonte, ma ridotte nel loro ammontare in base a quanto previsto dalla presente Convenzione.
Evidenzia, quindi, che il capitolo VI detta disposizioni finali in materia di entrata in vigore (articolo 29) e cessazione (articolo 30) della Convenzione.
Segnala, infine, che il disegno di legge di ratifica è composto da 4 articoli: gli articoli 1 e 2 dispongono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, l'articolo 3 concerne le disposizioni finanziarie e infine l'articolo 4 ne dispone il momento di entrata in vigore.
Formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La seduta termina alle 13.20.