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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 ottobre 2024
376.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 117

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 2 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. – Intervengono il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

  La seduta comincia alle 13.10.

Modifica all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di composizione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.
C. 753 Zanella.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 settembre 2024.

  Nazario PAGANO, presidente, dato conto delle sostituzioni pervenute, ricorda che nella seduta del 25 settembre scorso il relatore, onorevole Ziello, ha presentato un emendamento soppressivo che, qualora fosse approvato, comporterebbe il conferimento al relatore del mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento.
  In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.1.

Pag. 118

  La sottosegretaria Matilde SIRACUSANO si rimette alla Commissione in relazione all'emendamento 1.1 del relatore.

  Filiberto ZARATTI (AVS) ritiene che il mancato accoglimento, da parte della maggioranza, della proposta in esame di allargamento del Copasir costituisca un grave errore.
  Sottolinea, infatti, la necessità che in tale organo parlamentare siano rappresentati tutti i gruppi, in considerazione dell'importanza e della delicatezza delle funzioni da esso esercitate. Ritiene che, ferma restando la fiducia negli attuali componenti del Comitato, il fatto che da esso siano esclusi alcuni gruppi parlamentari costituisca un vulnus per la democrazia, in quanto una parte del Parlamento e dei cittadini viene in tal modo privata dell'esercizio di un fondamentale diritto di controllo.
  Dichiara di essere pienamente consapevole delle esigenze di riservatezza che consigliano di contenere il numero dei membri del Comitato ma osserva come un ampliamento di tale numero da dieci a dodici non porrebbe significativi problemi sotto tale profilo.
  Esprime, dunque, il forte disappunto del suo gruppo per la scelta compiuta dalla maggioranza e giudica tale scelta sbagliata e incomprensibile.

  Federico FORNARO (PD-IDP) dichiara di comprendere anch'egli le indiscutibili esigenze di riservatezza che caratterizzano l'attività del Copasir e che suggeriscono di contenere il numero dei suoi membri, ma osserva come sarebbe stato ragionevole aspettarsi un atteggiamento di maggiore disponibilità al dialogo da parte della maggioranza.
  Ricorda come nella XVII legislatura, a seguito dell'uscita di due membri del Copasir dal gruppo di Forza Italia, tale gruppo si trovò a non essere rappresentato nell'organo e come in tale occasione si ritenne di intervenire attraverso un provvedimento legislativo volto ad ampliare, limitatamente alla legislatura allora in corso, il numero dei componenti dell'organo. Giudica grave che non si intenda fare altrettanto nell'attuale situazione, determinando l'esclusione di alcuni gruppi dal Copasir, peraltro in un momento caratterizzato da gravi tensioni geopolitiche.
  Ritiene che laddove, in considerazione delle richiamate esigenze di riservatezza e al fine di mantenere la specialità del Copasir rispetto agli altri organi parlamentari, non si intenda aumentarne il numero dei componenti, vada presa in considerazione l'ipotesi di prevedere la sostituzione dei membri che cambino gruppo parlamentare.

  Enrica ALIFANO (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi, rileva come l'argomento ponga due esigenze contrapposte, vale a dire quella della riservatezza delle informazioni, da un lato, e quella della garanzia di una rappresentanza per tutti i gruppi parlamentare, dall'altro. Nel sottolineare pertanto la necessità di bilanciare gli interessi in gioco, ricorda che la legge istitutiva del Copasir risale al 2007, in un contesto caratterizzato da una diversa legge elettorale e dalla tendenza verso un sistema bipolare. Considerate quindi le differenze rispetto all'assetto attuale, ribadisce l'esigenza di garantire la rappresentanza all'interno del Copasir anche ai gruppi che ne sono al momento esclusi, ritenendo che tra le esigenze di riservatezza e di democraticità sia di gran lunga preponderante la seconda.

  La Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore (vedi allegato 1).

  Nazario PAGANO, presidente, avverte quindi che, essendo stato soppresso l'unico articolo della proposta di legge, si intende conseguentemente conferito al relatore, onorevole Ziello, il mandato a riferire in senso contrario all'Assemblea sul provvedimento.

  La Commissione delibera di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Nazario PAGANO (FI-PPE), presidente, avverte infine che la Presidenza si riserva di nominare i componenti del Comitato dei Pag. 119nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle designazioni dei rappresentanti dei Gruppi.

Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo 1861-1946.
Testo unificato C. 1168 Governo, C. 1318 Governo, C. 1371 Governo, C. 1452 Governo e C. 1572 Governo.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 settembre 2024.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, ricorda che il testo unificato è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 7 ottobre prossimo e che nella precedente seduta si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate.
  Comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali non si esprimerà.

  Enrica ALIFANO (M5S) rileva come il suo gruppo sia favorevole a contrastare una situazione di ipertrofia normativa che crea difficoltà agli operatori del diritto e ai cittadini, ma contesta le modalità utilizzate con il provvedimento in esame.
  Ricorda, al riguardo, che anche il Consiglio di Stato, come si evince dalla documentazione predisposta dagli uffici, ha dato atto delle difficoltà e della possibilità di errori insite in operazioni così imponenti di «taglio» di atti normativi risalenti nel tempo ed espressione di un sistema delle fonti profondamente diverso.
  Ricorda come tali questioni siano state oggetto delle proposte emendative del relatore e delle opposizioni e richiama, in particolare, l'emendamento del Movimento 5 Stelle a sua prima firma 1.7, poi respinto, volto a delineare una modalità più prudente per operare il «taglio», anche attraverso l'attribuzione di un ruolo centrale alle Camere. In particolare, tale emendamento prevedeva la presentazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per la semplificazione normativa, di una relazione motivata, nella quale dare conto dell'impatto delle abrogazioni nelle diverse materie, da sottoporre all'esame parlamentare.
  Alla luce delle considerazioni che precedono dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di conferimento del mandato al relatore, ribadendo come il gruppo medesimo sia favorevole a un intervento di sfoltimento delle disposizioni normative ma contesti le modalità adottate con il provvedimento in esame.

  Simona BONAFÈ (PD-IDP), associandosi alle considerazioni della deputata Alifano, dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di conferimento del mandato al relatore.
  Rileva come il Partito democratico attribuisca un'importanza fondamentale alla semplificazione burocratica, ma sottolinea come il provvedimento in esame sia frutto di un lavoro frettoloso.
  Dà atto al relatore di essersi fatto carico di alcune questioni poste nel corso dell'esame del provvedimento ma ritiene possano emergere ulteriori criticità. Alla luce di ciò, rileva come sarebbe stato necessario procedere in modo più approfondito e accurato.

  Filiberto ZARATTI (AVS) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di conferimento del mandato al relatore.

  La Commissione delibera di conferire al presidente in qualità di relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, come modificato dalle proposte emendative approvate. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Nazario PAGANO, presidente e relatore, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 13.25.

Pag. 120

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 13.25.

Piano Strutturale di Bilancio di medio termine Italia 2025-2029.
Doc. CCXXXII n. 1.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente che la Commissione inizia oggi l'esame, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione, del «Piano Strutturale di Bilancio di medio termine Italia 2025-2029» (Doc. CCXXXII n. 1).
  Avverte che, in base alla programmazione dei lavori dell'Assemblea, la V Commissione ha invitato le Commissioni di merito a rendere il parere entro martedì 8 ottobre.
  Ricorda che sotto il profilo procedurale si applicheranno al nuovo documento le regole previste dall'articolo 118-bis del Regolamento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, ricorda preliminarmente che la nuova programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali, introdotta dalla riforma della governance economica europea (regolamento (UE) 1263/2024, regolamento (UE) 1264/2024, direttiva (UE) 2024/1265), è definita nel Piano strutturale di bilancio a medio termine (Piano strutturale di bilancio). Il Piano strutturale di bilancio stabilisce il quadro di riferimento programmatico per la gestione della finanza pubblica e la realizzazione di investimenti e riforme, valido fino al 2029, ossia per la durata dell'attuale legislatura. È prevista una disciplina transitoria relativa ai tempi di presentazione del primo Piano strutturale di bilancio, ai requisiti sulla programmazione e al relativo monitoraggio.
  In base a quanto previsto dalla nuova normativa europea – regolamento (UE) 1263/2024 – e dalle linee guida pubblicate dalla Commissione europea il 21 giugno 2024, il Piano dovrebbe individuare: l'andamento della spesa netta per promuovere l'obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili in un periodo di aggiustamento di quattro anni, che può essere esteso, a fronte di investimenti ambiziosi sino a sette anni (per ridurre complessivamente lo sforzo di bilancio annuo richiesto allo Stato membro); la traiettoria di riferimento o le informazioni tecniche trasmesse dalla Commissione europea; l'elenco degli investimenti e delle riforme da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle priorità concordate a livello europeo, nonché della complementarità con i fondi per la politica di coesione e l'avanzamento del PNRR; i dati sulle ipotesi macroeconomiche e di bilancio, sull'impatto previsto delle riforme e degli investimenti nel caso di proroga, sul livello e sul fabbisogno degli investimenti pubblici; le principali informazioni sull'iter di formazione della proposta di Piano, tenendo conto della discussione e approvazione della proposta da parte del Parlamento, nonché della consultazione della società civile, delle parti sociali, delle autorità regionali e degli altri portatori di interessi.
  L'andamento della spesa netta stabilito nel Piano dovrebbe garantire: che entro la fine del periodo di aggiustamento il rapporto debito/PIL sia su un sentiero di riduzione plausibile o rimanere a livelli prudenti al di sotto del 60 per cento nel medio termine e il disavanzo sia al di sotto del parametro del 3 per cento del PIL nel medio termine; il rispetto di una salvaguardia comune sul debito e di una salvaguardia di resilienza relativa al deficit; un aggiustamento minimo annuo strutturale di 0,5 punti percentuali del PIL per gli Stati membri soggetti alla procedura per disavanzi eccessivi.
  Il livello di spesa netta programmato nel Piano indica lo spazio di bilancio disponibile per perseguire gli obiettivi di politica Pag. 121fiscale del Governo. Il livello di crescita della spesa netta esposto nel Piano non potrà essere modificato nella fase di attuazione fino al suo termine (2029) ad eccezione delle ipotesi previste dalla normativa europea vigente. Eventuali scostamenti dei tassi di crescita della spesa netta saranno monitorati a consuntivo e registrati annualmente nel conto di controllo dalla Commissione.
  Per quanto concerne i profili di competenza della I Commissione, richiama in particolare l'attenzione sul rapporto con gli enti territoriali e sulla riforma e la digitalizzazione della pubblica amministrazione.
  Sotto il primo profilo, rileva come la riforma della governance economica europea si inserisca, relativamente agli enti territoriali, in un quadro caratterizzato negli ultimi anni da alcune dinamiche positive. L'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in cui gli enti sono coinvolti in primis, e lo stanziamento di risorse avvenuto mediante legge di bilancio a decorrere dal 2018, hanno permesso una programmazione più efficace ed efficiente degli investimenti che ha fatto registrare, dal 2019, variazioni positive della relativa spesa anno su anno, con una media del 12,1 per cento su base annua in termini reali.
  Il quadro normativo vigente, che prevede per il settore istituzionale delle amministrazioni locali il conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali a livello di comparto nonché un saldo non negativo tra entrate complessive e spese complessive a livello di singolo ente, ha favorito il mantenimento di una situazione di stabilità in termini di bilancio e un rapporto debito/PIL contenuto.
  Ricorda che, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, il comparto degli enti territoriali è composto dalle Regioni, dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
  Con riferimento al concorso degli enti territoriali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a legislazione vigente gli enti territoriali per il periodo 2023-2028 assicurano un contributo di circa 3,84 miliardi. La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) ha previsto infatti un contributo annuo pari a 196 milioni per le Regioni per il triennio 2023-2025 nonché un contributo annuo pari a 100 milioni per i Comuni e 50 per le Province e Città metropolitane per gli anni 2024 e 2025. La legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023) ha altresì stabilito ulteriori contributi per le Regioni pari a 305 milioni per il 2024 e 350 milioni per gli anni dal 2025 al 2028.
  La medesima legge ha previsto un ulteriore concorso degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, per un ammontare annuo complessivo pari a 600 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2028. In particolare, il concorso è fissato nella misura di 200 milioni di euro annui dei comuni e di 50 milioni annui per le Province e Città metropolitane.
  Tra le principali misure per l'efficientamento dell'azione degli enti territoriali per una maggiore equità nell'erogazione delle prestazioni si indicano, al fine di perseguire equità ed efficienza nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi in favore di cittadini e imprese, la definizione preliminare dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e correlati fabbisogni standard nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale e dell'autonomia differenziata e la riforma del testo unico sull'ordinamento degli enti locali per quanto concerne le procedure per la prevenzione delle crisi finanziarie e per il risanamento degli enti locali e la migliore definizione delle funzioni degli enti territoriali.
  Al riguardo, ricorda che il 13 luglio 2024 è entrata in vigore la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il provvedimento definisce i principi generali per l'attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (ex articolo 116, terzo comma, della Costituzione), per la modifica e la revoca delle stesse, nonché per le modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Pag. 122Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei regolamenti parlamentari.
  Per quanto concerne la riforma del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, fa presente come il disegno di legge sia stato indicato dal Governo nel piano strutturale di medio termine tra i collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2025.
  Quanto alle misure indicate dal Piano in materia di riforma e digitalizzazione della pubblica amministrazione, rileva, in particolare, per quanto concerne la gestione strategica delle risorse umane il completamento, entro la fine del 2027, della riforma dell'accesso alla carriera dirigenziale e della riforma della valutazione della performance (inclusa la revisione degli organismi indipendenti di valutazione e il sistema di valutazione). In merito ricorda che, nell'ambito delle misure di attuazione del PNRR, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (articolo 3, commi 3-6), ha dettato alcuni principi riformatori delle procedure di selezione della dirigenza, che valorizzano anche l'assessment delle competenze (conoscenze, capacità ed esperienze).
  Per quanto riguarda l'incremento della capacità tecnica, nel Piano si segnala il graduale passaggio alle amministrazioni ordinariamente competenti di funzioni e competenze già attribuite ai Commissari straordinari.
  Quanto al potenziamento delle competenze e al ricambio generazionale, si indicano, a partire dal 2027: il rafforzamento della formazione dei dipendenti pubblici, anche quella in autoapprendimento; la riduzione dei divari in termini di capacità tecnica delle diverse amministrazioni, mediante specifici interventi innovativi di capacity building e formazione; l'implementazione di un sistema di accreditamento della formazione rivolta alle pubbliche amministrazioni e meccanismi di finanziamento della formazione continua e specialistica outcome-based in favore dei dipendenti pubblici.
  Per quanto riguarda le misure in materia di transizione digitale, quanto alla digitalizzazione dei servizi pubblici, le principali misure riguardano la notifica del sistema di identificazione elettronica, i servizi pubblici digitali per i cittadini, i servizi pubblici digitali per le imprese e l'accesso alle cartelle cliniche elettroniche.
  Ricorda al riguardo che l'investimento M1C1. 1.7 del PNRR mira a migliorare le competenze digitali dei cittadini anche al fine di superare il digital divide attraverso due misure: l'istituzione del Servizio Civile Digitale, che prevede il reclutamento di giovani per aiutare gli utenti ad acquisire competenze digitali di base, e la creazione di Centri di facilitazione digitale, punti di accesso fisico, che offrono ai cittadini servizi di facilitazione digitale e formazione per l'acquisizione di competenze digitali. L'investimento si inserisce nell'iniziativa nazionale Repubblica digitale volta a ridurre il divario digitale e a promuovere l'educazione sulle tecnologie del futuro. Per quanto riguarda il Servizio civile digitale, la misura è stata avviata con l'Accordo sottoscritto il 14 dicembre 2021 tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e il Dipartimento delle politiche giovanili e del servizio civile universale per l'importo di 55 milioni di euro. Relativamente alla misura «Centri di facilitazione digitale», il 21 giugno 2022 la Conferenza delle Regioni ha approvato il modello operativo di funzionamento, la ripartizione dei fondi dei punti di facilitazione e dei target nonché le modalità attuative. A giugno 2023 tutte le regioni hanno firmato i piani operativi e sono in corso di realizzazione i centri nel territorio dei centri di facilitazione.
  All'investimento del PNRR si aggiunge il progetto Polis – Case dei servizi digitali. Esso prevede la stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le amministrazioni pubbliche. Il progetto, affidato a Poste italiane, ha l'obiettivo di rendere accessibili i servizi delle amministrazioni pubbliche in modalità digitale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti tramite uno «sportello unico» di prossimità situato nel territorio del comune. Il progetto prevede interventi per 1,2 miliardi (800 milioni dal piano complementare e 400 da Poste).

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, in Pag. 123cui avrà luogo la votazione del prescritto parere.

  La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 2 ottobre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 2 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 113/24: Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
C. 2066 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite V e VI, il disegno di legge C. 2066 Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 113 del 2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico, già approvato dal Senato, che vi ha introdotto significative modifiche.
  Rileva che l'articolo 1 al comma 1 integra le modalità per l'erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di investimenti in beni strumentali nella zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023. Il comma 2 stabilisce una procedura di calcolo dell'ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa prevedendo la possibilità che l'autorizzazione di spesa sia incrementata nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2024.
  L'articolo 2 eleva da 100.000 a 200.000 euro l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  L'articolo 2-bis – inserito nel corso dell'esame da parte del Senato – prevede, a determinate condizioni, una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024 (con corresponsione, in alcuni casi, della stessa nell'anno 2025) – indennità pari, nella misura massima, a 100 euro – e provvede alla quantificazione del conseguente onere finanziario e alla relativa copertura.
  Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato introdotto anche l'articolo 2-ter, che riduce della metà le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano (comma 1). Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui al successivo articolo 2-quater ovvero che ne decadono (comma 2).
  Tale regime di ravvedimento consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  L'articolo 3 chiarisce che fino al 31 dicembre 2024 le associazioni e le società Pag. 124sportive dilettantistiche possono continuare a porre fuori dal campo di applicazione dell'IVA le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021.
  L'articolo 4, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, ripropone alcune agevolazioni fiscali, precedentemente introdotte durante la crisi pandemica, per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 15 novembre 2024.
  L'articolo 5, ai commi da 1 a 3, prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta al 5 per cento per l'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e oggettivi. Allo scopo di sostenere la filiera equina, ai commi 4 e 5 l'articolo 5 dispone l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari effettuate, a seguito di un emendamento approvato al Senato, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di nascita.
  L'articolo 6 reca disposizioni inerenti al nuovo regime fiscale opzionale riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati nella zona di venti chilometri dal confine svizzero che, in base al nuovo Accordo tra l'Italia e la Svizzera sull'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, sono considerati «nuovi frontalieri». Nello specifico, tale regime consiste nell'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 25 per cento delle imposte applicate nel Paese elvetico, senza diritto al credito d'imposta in Italia.
  L'articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in Senato, reca alcune modifiche alla legge n. 93 del 2023, in materia di provvedimenti dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante le reti di comunicazione elettronica.
  L'articolo 6-ter, introdotto anch'esso nel corso dell'esame in Senato, modificando la legge n. 633 del 1941 (in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), prevede per un più efficace contrasto della pirateria online specifici obblighi di segnalazione e di comunicazione – la cui violazione è sanzionata con la pena della reclusione fino a un anno – per i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione.
  L'articolo 7, commi 1 e 2, proroga i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva sull'adeguamento delle esistenze di bilancio iniziali, previsto dall'articolo 1, commi da 78 a 85, della legge di bilancio 2024. Al comma 3 si prorogano dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024 i termini di versamento dell'imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2024. Al comma 4 si consente ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, di adeguare il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2025 anziché entro il 31 dicembre 2024, come previsto dalla normativa previgente.
  Nel corso dell'esame da parte del Senato sono stati introdotti gli articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies. L'articolo 7-bis dispone la proroga fino al 30 settembre 2025 delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A., in corso alla data di entrata in vigore della disposizione, con la finalità di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento «M6C2 –1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – Grandi apparecchiature».
  L'articolo 7-ter differisce al 31 ottobre 2024 i termini di affidamento dei lavori, per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, che devono essere rispettati dal comune assegnatario dei contributi previsti, a pena di revoca del beneficio.Pag. 125
  L'articolo 7-quater prevede che la regione Calabria possa prorogare di un altro anno i tirocini di inclusione sociale previsti per i disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga nel territorio della medesima regione.
  L'articolo 7-quinquies prevede che gli allestimenti mobili di pernottamento (quali roulotte, case mobili, caravan) dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all'aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale (comma 1). Il comma 2 incrementa – dalla medesima data del 1° gennaio 2025 – il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate, destinate al pernottamento degli ospiti, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto.
  L'articolo 7-sexies estende, sotto il profilo temporale, il regime di esenzione dall'IVA, riconosciuto per alcune prestazioni di chirurgia estetica, disponendo l'esenzione anche per le prestazioni effettuate prima del 17 dicembre 2023 (giorno in cui è entrato in vigore il suddetto regime di esenzione).
  L'articolo 8 prevede che le risorse relative alla realizzazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) – oggetto dell'informativa congiunta presentata in data 9 luglio 2024 dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) – in relazione agli importi dettagliati nell'allegato 3 del decreto-legge in esame, siano accantonate e rese indisponibili nei rispettivi stati di previsione della spesa fino al 30 settembre 2024. Si prevede una deroga a tale previsione per far fronte alle obbligazioni di spesa giuridicamente vincolanti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto in esame nonché la copertura degli eventuali oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1 in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, fino a 750 milioni di euro.
  L'articolo 8-bis, inserito dal Senato, reca una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. medie opere, vale a dire alla disciplina relativa all'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.
  L'articolo 8-ter, anch'esso inserito dal Senato, modifica, al comma 1, la disciplina degli interventi di rigenerazione urbana, da un lato prevedendo due differenti procedure per l'utilizzo delle somme stanziate, a seconda che gli interventi siano o meno inclusi nel PNRR, e, dall'altro, individuando le procedure e i termini da rispettare per la realizzazione degli interventi. Il comma 2 integra invece la disciplina delle opere finanziate dal fondo finalizzato a rafforzare gli interventi del PNRR da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, al fine di assoggettare tali opere ai poteri di verifica previsti in capo alla Struttura di missione PNRR e alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR.
  L'articolo 9, ai commi 1 e 2, amplia il periodo di estensione transitoria ai settori dell'istruzione e della formazione dell'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Al comma 3 si statuisce che le risorse finanziarie destinate ai compensi dei componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica, rimaste inutilizzate e provenienti da esercizi pregressi, confluiscono, nell'anno 2024, nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa al fine della loro utilizzazione nella contrattazione integrativa senza l'originario vincolo di destinazione. Il comma 4 dell'articolo 9 destina risorse pari a 20 milioni di euro, già stanziate nel periodo pandemico ma mai utilizzate, alla realizzazione di infrastrutture e piattaforme tecnologiche, all'innovazione digitale e al potenziamento di laboratori innovativi connessi a Industria 4.0, al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di consentire il supporto tecnologicoPag. 126 e digitale all'implementazione della filiera tecnologico-professionale.
  L'articolo 10, comma 1, prevede che continuino ad applicarsi alcune disposizioni che escludono le società emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, dall'ambito di applicazione della disciplina del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP). Al comma 1-bis si estende la disapplicazione delle norme recate dal comma 9-quater dell'articolo 4 del TUSP alla costituzione, all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio dei prodotti ortofrutticoli. Il comma 2 reca l'abrogazione di obblighi per le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio. Ai commi da 3 a 12 l'articolo 10 disciplina gli adempimenti relativi alla fase sperimentale della riforma del PNRR del sistema di contabilità pubblica (riforma 1.15) la quale prevede l'elaborazione di schemi di bilancio per competenza economica (c.d. accrual) con riferimento all'esercizio 2025 per gli enti pubblici che coprono almeno il 90 per cento della spesa primaria dell'intero settore pubblico.
  Nel corso dell'esame da parte del Senato all'articolo 10 sono stati introdotti due nuovi commi, al fine di: stabilire che, attraverso decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possa prendere avvio un processo di interoperabilità tra la banca dati degli immobili pubblici del MEF e le altre banche dati delle amministrazioni pubbliche che hanno in possesso dati relativi al patrimonio immobiliare pubblico (comma 12-bis); includere tra gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) n. 78 del 22 dicembre 2021 anche misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica relative agli adempimenti connessi con l'attuazione della nuova governance economica europea (comma 12-ter). Il comma 13 dell'articolo 10 esclude l'applicazione alla società Autostrade Alto Adriatico S.p.A. di disposizioni in materia di contenimento della spesa, sino alla durata dello stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 (tratta Quarto d'Altino-Trieste) e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. Il comma 13-bis – introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato – modifica alcuni profili della disciplina dell'avvalimento da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale, di strutture esterne, le quali possono essere (oltre che concessionari di servizi pubblici, come fin qui previsto) fornitori di servizi pubblici essenziali. Il comma 13-ter – anch'esso introdotto dal Senato – modifica la disciplina del Commissario per la gestione dei rifiuti in Sicilia, al fine di consentirgli di provvedere alla realizzazione degli impianti necessari anche senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, nonché di derogare, nell'esercizio delle proprie funzioni, alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
  L'articolo 10-bis, introdotto in Senato, dispone che per i contributi per le c.d. piccole opere riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine previsto per l'aggiudicazione dei lavori non comporta la revoca del contributo a condizione che alla data del 15 settembre 2024 risulti stipulato il contratto di affidamento lavori. Il comma 2 reca una serie di modifiche alla disciplina delle c.d. piccole opere, prevalentemente in materia di differimento termini.
  L'articolo 11, ai commi da 1 a 3, incrementa le dotazioni del Fondo per le emergenze nazionali e del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Il comma 4 prevede l'assegnazione, nell'anno 2024, di un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma. I commi 5-bis e 5-ter, introdotti in Senato, innalzano di 2 milioni di euro, con riferimento all'anno 2024, il limite complessivo di spesa per l'erogazione del cosiddettoPag. 127 bonus psicologo, portando tale limite a 12 milioni di euro.
  L'articolo 11-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, destina al finanziamento dei Partenariati per la ricerca e l'innovazione previsti nell'ambito del programma Orizzonte Europa risorse stanziate nell'ambito del Piano Nazionale Complementare (PNC) pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro per l'anno 2026.
  L'articolo 11-ter, anch'esso introdotto in Senato, reca disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale.
  L'articolo 12, comma 1, dispone che, per l'anno 2024, la totalità delle risorse per la promozione dell'attività di ricerca e per la valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese siano destinate alla integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università. Il comma 2 modifica l'articolo 15 del decreto-legge n. 71 del 2024, disponendo tra l'altro che le procedure per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato abilitati, autorizzate e finanziate dal comma 1-bis del citato articolo 15, debbano concludersi, con la presa di servizio del personale assunto, entro il 31 dicembre del 2026.
  L'articolo 13 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2024 per i collegi di merito accreditati.
  L'articolo 14, ai commi da 1 a 5, reca disposizioni diverse in materia di attività culturali, tra cui l'istituzione del Comitato nazionale «Neapolis 2500» e lo stanziamento a favore del comune di Gorizia un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere la realizzazione degli eventi culturali nell'ambito delle iniziative per la capitale europea della cultura 2025. Il comma 4-bis inserisce anche l'acquisto di strumenti musicali tra le finalità di utilizzo per le quali è stata prevista la concessione della Carta della cultura Giovani, della Carta del merito e della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il comma 5-bis stanzia 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole.
  L'articolo 15 al comma 1 dispone misure di favore per le domande di finanziamento agevolato presentate da imprese che operano in Paesi africani o per attività imprenditoriali nel continente africano. Al comma 2, si prevede il rifinanziamento per 100 milioni di euro del fondo rotativo per operazioni di venture capital.
  L'articolo 16 autorizza l'utilizzo da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A. delle somme rivenienti dalla sottoscrizione di obbligazioni.
  L'articolo 16-bis reca disposizioni di carattere urgente a sostegno del settore suinicolo prevedendo la concessione di un contributo economico, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l'anno 2024, in favore degli operatori del settore suinicolo che hanno subito danni dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana. Sono poi individuate ulteriori misure di intervento in materia di peste suina africana.
  I commi 1 e 2 dell'articolo 17 contengono disposizioni in materia di riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali. Il comma 2-bis dell'articolo 17, introdotto in Senato, modifica la disciplina concernente il fondo per i contributi destinati alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione Siciliana e Sardegna, che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) o dell'imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC Auto).
  L'articolo 17-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, reca una disciplina derogatoria che si applica alle Province e Città metropolitane in dissesto, in piano di riequilibrio, o che abbiano registrato un disavanzo nell'ultimo rendiconto definitivamente approvato e disponibile nella Banca Dati BDAP. Tale nuova Pag. 128disciplina prevede che in caso di mancato loro versamento del contributo al contenimento della spesa pubblica, l'Agenzia delle entrate possa provvedere al recupero forzoso delle somme dovute solo a valere sul versamento dell'imposta sulle assicurazioni, all'atto del riversamento di tale gettito alle Province e Città metropolitane.
  L'articolo 18 include talune risorse nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, il quale consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, per gli anni dal 2015 al 2026. L'articolo 17-ter, introdotto in Senato, prevede l'estensione di tale disciplina all'anno 2027.
  L'articolo 18-bis, introdotto dal Senato, prevede per gli anni 2024, 2025 e 2026 un regime derogatorio in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato al fine di facilitare gli enti nell'assolvimento degli obblighi finanziari derivanti da spese per la realizzazione degli interventi di investimento.
  L'articolo 18-ter, inserito nel corso dell'esame in Senato, differisce di sei mesi il periodo di tempo entro il quale possono essere perfezionate le assunzioni già autorizzate di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria.
  L'articolo 18-quater, anch'esso inserito nel corso dell'esame in Senato, modifica la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, di attribuire, in via provvisoria, a un segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore (commi 1-5). I successivi commi 6, 7 e 8 intervengono invece in tema di disciplina dell'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale e in materia di disciplina del corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
  Nel corso dell'esame da parte del Senato è stato introdotto anche l'articolo 18-quinquies, che dispone che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento.
  L'articolo 19 interviene sulla disciplina del contributo alla finanza pubblica dovuto dalle regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, dettata dalla legge di bilancio per il 2024.
  L'articolo 20 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore di specifiche categorie di operatori economici che svolgono la propria attività nelle zone montane appenniniche e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi a causa della scarsità di neve nella stagione invernale 2023/2024.
  L'articolo 21 riconosce contributi transitori ai nuclei familiari detentori di unità abitative nel complesso edilizio denominato Vela celeste B dell'area di Scampia (nel comune di Napoli), unità oggetto di sgombero in base agli atti amministrativi conseguenti al crollo verificatosi il 22 luglio 2024.
  L'articolo 21-bis infine introduce la clausola di salvaguardia mentre l'articolo 22 dispone in materia di entrata in vigore.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in materia di sistema tributario e contabile dello Stato, armonizzazione dei bilanci pubblici e perequazione delle risorse finanziarie.
  Fa presente che assumono altresì rilievo le materie: tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Pag. 129Costituzione; ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione; opere dell'ingegno e ordinamento penale, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, rispettivamente ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere r) e l) della Costituzione.
  Rilevano infine anche le materie di legislazione concorrente ai sensi del terzo comma della Costituzione: ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; ordinamento delle comunicazioni. Segnala a tale ultimo proposito che agli articoli 6-bis e 6-ter, la materia è declinata attraverso disposizioni che, da un lato, investono l'ordinamento dell'AGCOM, di competenza dello Stato, e, dall'altro, hanno quale ambito di applicazione l'intero territorio nazionale, con carattere di unitarietà e uniformità, che ne giustifica l'attrazione al legislatore statale.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.