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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 ottobre 2024
376.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 2 ottobre 2024. — Presidenza della presidente Catia POLIDORI.

  La seduta comincia alle 13.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
C. 2066 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni e raccomandazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Bruno TABACCI, relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge C. 2066 e rilevato che:

  sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

   il provvedimento, originariamente composto da 22 articoli per un totale di 84 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 45 articoli per un totale di 165 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a tre distinte finalità: 1) prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili; 2) disporre proroghe di termini normativi; 3) prevedere interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di “intervenire Pag. 4con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento” e di “incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale”; a questa finalità di proroga dei termini il preambolo del provvedimento aggiunge quella di “prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili” e quella di “prevedere interventi di carattere economico, anche in favore degli enti territoriali”; in proposito, si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato per la legislazione ha raccomandato di “avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza nel medesimo provvedimento di urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità” (si veda, da ultimo, il parere reso nella seduta del 17 gennaio 2024, sul decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi); peraltro, con specifico riferimento a tali ulteriori finalità, che appaiono di ampia portata, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra finalità, anch'essa di ampia e generica portata, la “materia finanziaria”, come ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si “riempie dei contenuti definitori più vari” e perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodìna”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura finanziaria; ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità descritte delle disposizioni di cui all'articolo 6-bis (recante modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente); all'articolo 6-ter (recante disposizioni per il contrasto alla pirateria informatica); all'articolo 10, comma 13-ter (volto a modificare i poteri del Commissario per la gestione dei rifiuti in Sicilia); all'articolo 11-ter, comma 1 (recante disposizioni concernenti l'attività e la vigilanza della Fondazione Enea Tech e Biomedical); all'articolo 18-quater (recante disposizioni concernenti lo svolgimento dell'incarico di segretario comunale);

   con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 165 commi 15 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 11 decreti ministeriali e 4 provvedimenti di altra natura;

   il provvedimento è stato trasmesso dal Senato il 1° ottobre, a sette giorni dal termine costituzionale per la conversione in legge (8 ottobre); si tratta di una circostanza che va valutata alla luce dell'esigenza – segnalata anche dalla Corte costituzionale nella ordinanza n. 60 del 2020 – di mantenere un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, in particolare garantendo la possibilità di un esame effettivo e compiuto da parte del secondo ramo; nel provvedimento in esame tale esigenza va considerata in particolare con riferimento all'esame in sede referente e in sede consultiva da parte delle competenti commissioni; in proposito si richiama la raccomandazione formulata dal Comitato, da ultimo, nel parere reso nella seduta del 27 giugno 2022, sul disegno di legge C. 3656 di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   l'articolo 2-bis prevede, a determinate condizioni, un'indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024 – pari, nella misura massima, a 100 euro – e provvede alla quantificazione del conseguente onere finanziario e alla relativa copertura; nel definire i requisiti previsti per accedere a tale misura, le lettere a), b) e c) del comma 1, concernenti rispettivamente il reddito complessivo, le condizioni familiari e l'imposta lorda, e il comma 2, concernente il periodo di svolgimento di lavoro dipendente, non specificano quale è Pag. 5il periodo temporale di riferimento ai fini della verifica dei menzionati requisiti; la formulazione di tali disposizioni potrebbe dunque essere approfondita al fine di chiarire se l'anno a cui si riferiscono i requisiti summenzionati e il periodo di svolgimento del lavoro dipendente sia il 2024 ovvero un'altra annualità; peraltro, il medesimo articolo, al comma 1, lett. b), dispone che l'indennità in esame non è riconosciuta, fra l'altro, in caso di separazione legale ed effettiva; al riguardo, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita al fine di specificare se tale esclusione trova applicazione anche per il caso in cui il coniuge, pur essendo legalmente ed effettivamente separato, risulti fiscalmente a carico dell'altro; infine, il medesimo articolo, al comma 5, prevede che l'indennità in esame, per i casi in cui la retribuzione non sia assoggetta a ritenuta o in cui comunque non sia erogata dal sostituto di imposta, è riconosciuta in seguito alla presentazione della dichiarazione dei redditi; in proposito, la formulazione della disposizione potrebbe essere approfondita al fine di chiarire se il riconoscimento operato in sede di dichiarazione dei redditi presuppone una domanda del lavoratore in tal senso ovvero se l'indennità in esame, verificatane la spettanza, debba essere erogata d'ufficio;

   l'articolo 11-ter, recante disposizioni per il sostegno alla ricerca clinica e traslazionale, al comma 1, lett. a), prevede che, in relazione alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, spetti al Ministero delle imprese e del made in Italy e a quello della salute il potere di vigilanza nonché quello di definizione degli obiettivi strategici “mediante l'adozione di un atto di indirizzo”; in proposito, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita al fine di precisare se il potere di indirizzo debba essere esercitato mediante un atto d'indirizzo unico, a carattere interministeriale, oppure mediante distinti atti d'indirizzo, adottati da ciascuno dei Ministeri citati in riferimento ai profili di propria competenza;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   plurime disposizioni del decreto-legge appaiono di natura provvedimentale; in particolare, l'articolo 10, comma 13, prevede la non applicazione alla società Autostrade Alto Adriatico S.p.A., di disposizioni in materia di contenimento della spesa, sino alla durata dello stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024; l'articolo 11, commi 4 e 5, prevede l'assegnazione, nell'anno 2024, di un contributo di 11 milioni di euro per la fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma; infine, l'articolo 21 riconosce contributi transitori ai nuclei familiari detentori di unità abitative nel complesso edilizio denominato Vela celeste B dell'area di Scampia (nel comune di Napoli), unità oggetto di sgombero in base agli atti amministrativi conseguenti al crollo verificatosi il 22 luglio 2024; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020 ha affermato, in materia di “leggi-provvedimento”, che l'elevazione a livello legislativo di disciplina tradizionalmente riservata all'azione amministrativa non risulta di per sé incostituzionale ma soggiace ad un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore e si impone in ogni caso la necessità di valutare “il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo”, con particolare riferimento al ruolo svolto ordinariamente dal procedimento amministrativo, come “luogo elettivo di composizione degli interessi”: interessi che non possono essere interamente sacrificati nella “successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto”; la formulazione delle disposizioni citate potrebbe quindi essere approfondita alla luce del principio richiamato dalla Corte;

   l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione Pag. 6(AIR) relative al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, unitamente all'esclusione dell'AIR per l'articolo 19 del medesimo decreto, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 16 settembre 2024;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2-bis, commi 1, lettere a), b) e c), 2 e 5, e dell'articolo 11-ter, comma 1, lett. a);

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valutino la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 10, comma 13; l'articolo 11, commi 4 e 5; l'articolo 21;

  il Comitato raccomanda infine:

   provveda il Governo ad avviare una riflessione sull'opportunità della presenza, nel medesimo provvedimento d'urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità;

   abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione al fine di evitare in futuro la concentrazione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame, nell'ottica di garantire il rispetto di un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, richiamato anche dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 60 del 2020; ciò con particolare riferimento alla necessità di tempi adeguati di esame da parte delle Commissioni competenti in sede referente e in sede consultiva, nell'interesse di una compiuta istruttoria legislativa e quindi di una migliore qualità della legislazione.»

  Antonio BALDELLI invita i colleghi a riflettere in ordine all'esigenza, rappresentata nella proposta di parere, «che il Legislatore e il Governo abbiano cura di evitare in futuro la concentrazione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame». Ritiene, che si tratti, infatti, di una considerazione di carattere meramente politico e peraltro ultronea, in quanto già oggetto di discussione nell'ambito dell'indagine conoscitiva condotta congiuntamente al Comitato per la legislazione del Senato.

  Ingrid BISA si associa alle considerazioni testé espresse dal collega Baldelli.

  Bruno TABACCI, relatore, ricorda che la raccomandazione contenuta nella proposta di parere è stata più volte formulata nei medesimi termini in analoghe circostanze dal Comitato per la legislazione, come confermano i pareri espressi, da ultimo, nelle sedute del 16 maggio e del 27 giugno 2022.

  Antonio BALDELLI prende atto dei precedenti richiamati dal relatore, da cui riterrebbe comunque opportuno discostarsi, mantenendo pertanto le riserve testé esposte.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.42.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-
BIS, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 2 ottobre 2024. — Presidenza della presidente Catia POLIDORI.

  La seduta comincia alle 13.42.

Pag. 7

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
C. 1632 Governo.
(Parere alla Commissione VIII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Ingrid BISA, relatrice, dopo aver illustrato sinteticamente i principali aspetti dei due documenti di interesse del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il testo del disegno di legge n. 1632, recante norme in materia di ricostruzione post-calamità, e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 25, di una disposizione contenente una delega legislativa;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   l'articolo 8 reca disposizioni per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di centri storici e centri e nuclei urbani e rurali; il primo periodo del comma 8 attribuisce ai comuni la facoltà di individuare, con deliberazione del consiglio comunale, adottata entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento e pubblicata sul sito internet istituzionale degli stessi, gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari; il terzo periodo del comma 8 prevede che “con il medesimo provvedimento” sono altresì perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le unità minime di intervento; tenuto conto che la parola “provvedimento” è già utilizzata, al primo periodo, con riferimento al provvedimento del Commissario straordinario con il quale viene stabilito il termine entro cui i comuni possono esercitare la facoltà di individuare gli aggregati edilizi in questione, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita al fine di chiarire che il “provvedimento”, di cui si fa menzione al terzo periodo del comma 8 e con cui è effettuata la suddetta perimetrazione è, come emerge anche dalla relazione tecnica, la deliberazione del consiglio comunale;

   l'articolo 19 reca varie disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso; il terzo periodo del comma 7 dispone che le modalità di rendicontazione dei quantitativi delle macerie raccolte e trasportate, nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento, sono stabilite dal Presidente della regione; in proposito, si ricorda che nelle disposizioni corrispondenti volte a disciplinare la gestione delle macerie nel terremoto in Italia centrale e nell'alluvione del maggio 2023, le funzioni in questione venivano attribuite ai Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza; considerato che tale formulazione appare più adeguata a tener conto anche dei casi, non infrequenti, in cui la calamità investa il territorio di più regioni, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita in tal senso;

   potrebbe altresì costituire oggetto di approfondimento la formulazione di alcuni principi di delega previsti dall'articolo 25, comma 1, che sembrano piuttosto costituire degli oggetti della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiamano in tal senso la lettera a), in tema di individuazione della platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e alla tipologia di immobili ammissibili a tale forme di copertura, e la lettera b), in tema di individuazione della tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzoPag. 8 nonché l'entità dei massimali assicurativi;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   l'articolo 3 disciplina la nomina, le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi; in particolare, il comma 1 stabilisce che la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione sia disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate; in primo luogo, è utile ricordare che la disposizione in esame opera una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede invece che i commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; inoltre, il medesimo articolo, al comma 7, prevede che il Commissario opera, a mezzo di ordinanze, anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda, da ultimo, l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 giugno 2024 sul disegno di legge n. 1902 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71);

   l'articolo 24, al comma 1, prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi il Ministero delle imprese e del made in Italy possa applicare il regime di aiuto per le aree di crisi industriale, secondo quanto previsto, fra l'altro, dal regolamento (UE) n. 1407/2013, che disciplina la categoria degli aiuti di stato “de minimis”, che consente di esentare taluni aiuti di piccolo importo dall'obbligo di preventiva notifica alla Commissione UE; in proposito, tenuto conto che, in tema di aiuti di stato “de minimis”, a decorrere dal 1° gennaio 2024 opera il nuovo Regolamento 2023/2831/UE, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita al fine di tenere conto di tale aggiornamento normativo;

   il testo del provvedimento è corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

  formula, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 8, comma 8; dell'articolo 19, comma 7; dell'articolo 25, comma 1, lettere a) e b);

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3, commi 1 e 7, e l'articolo 24, comma 1.»

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 13.50.