SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.30.
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 2038 Governo.
(Parere alle Commissioni II e VI).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Vanessa CATTOI (LEGA), relatrice, fa presente preliminarmente che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 131 del 2024, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Rileva che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni che presentano maggiore interesse per i profili di competenza della Commissione.
Con riferimento all'articolo 1, rileva che le norme in esame dispongono la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2027, delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore. Rileva che sono, inoltre, disciplinati le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive che saranno espletate, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, il riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in favore dei concessionari uscenti, nonché l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali. Fa presente che vengono conseguentemente differiti i termini per la trasmissione alle Camere, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, delle relazioni sullo stato delle procedure selettive relative alle concessioni e viene abrogato il tavolo tecnico che era stato istituito per la mappatura delle stesse concessioni.
Sottolinea che alla norma non sono ascritti effetti finanziari, mentre la relazione tecnica precisa che prudenzialmente non sono stati quantificati e scontati gli effetti positivi derivanti dall'aggiornamento dei canoni concessori.
In proposito, per quanto riguarda la proroga del termine ultimo per la validità Pag. 81delle concessioni in essere, evidenzia, preliminarmente, che nei precedenti casi di interventi sulla durata delle concessioni demaniali le relative norme sono state, costantemente, considerate neutrali per la finanza pubblica.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle procedure di gara, non ha osservazioni da formulare trattandosi di adempimenti già posti a carico degli enti concedenti a legislazione previgente e che comunque rientrano nelle attività istituzionali degli enti interessati.
Con riferimento alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, osserva che la norma in esame le esclude dalla proroga all'anno 2027, rilevando tuttavia che la formulazione testuale della novella legislativa parrebbe avere l'effetto di espungere, per questa categoria di concessioni, anche la proroga prevista a legislazione previgente fino al 2024 o, al sussistere di determinati presupposti, al 2025. Quindi, al fine di escludere che si determini una situazione di incertezza in merito alla disciplina applicabile alla scadenza delle citate concessioni, con possibili conseguenze anche sull'obbligo di corresponsione dei relativi canoni concessori nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la scadenza della proroga prevista a legislazione previgente, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire una norma ad hoc volta a riaffermare la disciplina sulla proroga di tali concessioni conformemente a quella prevista dalla legislazione precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ora soppressa per effetto della novella introdotta.
Per quanto riguarda la proroga al 2027 delle concessioni in essere, rileva, inoltre, che andrebbero acquisiti elementi da parte del Governo circa l'idoneità di tale disciplina transitoria a chiudere la procedura di infrazione n. 2020/4118 e ad evitare l'insorgere degli effetti onerosi che da essa potrebbero derivare, posto che sul punto la relazione illustrativa e la relazione tecnica non forniscono specifiche rassicurazioni.
Con riferimento all'articolo 2, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano interpretazione autentica dell'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023, relativo all'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS dei magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime esclusivo. Sottolinea che tale comma, nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, si interpreta dunque nel senso che nei confronti dei suddetti magistrati sono dovute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le contribuzioni obbligatorie per le seguenti tutele, con applicazione delle medesime aliquote contributive previste per la generalità dei lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti: assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti, assicurazione contro la disoccupazione involontaria, assicurazione contro le malattie e assicurazione di maternità. La relazione tecnica afferma che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le suddette tutele contributive sono già ricomprese e quantificate nella tabella contenuta nella relazione tecnica all'articolo 15-bis del decreto-legge n. 75 del 2023. In proposito, preso atto di tale precisazione e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 370, della legge n. 213 del 2023, che ha istituito l'apposito Fondo per l'attuazione di interventi di riforma della magistratura onoraria, anche con riferimento al trattamento economico e previdenziale, non ha osservazioni da formulare.
In relazione all'articolo 4, evidenzia che la norma in esame incrementa la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di 250 unità di personale, delle quali 61 unità dell'Area Funzionari e 189 unità dell'Area Assistenti, e autorizza, al comma 1, il Ministero della giustizia ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti, un corrispondente contingente di personale amministrativo non dirigenziale, mediante concorso o scorrimento di vigenti graduatorie concorsuali. Fa presente che, con riguardo alle Pag. 82summenzionate esigenze assunzionali, al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 5.002.710 per il 2025 e di euro 10.005.420 annui a decorrere dal 2026, nonché la spesa di euro 2.000.000 per il 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali, e la spesa di euro 1.056.250 per il 2025 e di euro 105.750 annui a decorrere dal 2026 per i maggiori oneri di funzionamento. Con riguardo ai dati utilizzati per la quantificazione degli oneri dalla relazione tecnica, rileva l'opportunità che vengano fornite informazioni aggiuntive in relazione alle singole componenti che concorrono a determinare il fabbisogno di funzionamento indicato dalla norma; componenti riferibili, in particolare, alle esigenze di formazione del personale di nuova assunzione e a quelle di rafforzamento delle dotazioni strumentali degli uffici. Non ha, invece, osservazioni da formulare in merito agli importi autorizzati con riguardo alle spese di personale. Peraltro, rileva che i dati retributivi lordi pro capite utilizzati nella stima – pari a euro 46.614 e a euro 37.894 annui, rispettivamente, per i funzionari e per gli assistenti – appaiono discostarsi in eccesso rispetto ai corrispondenti dati ricavabili dal Conto annuale – pari a euro 32.682 per i funzionari e a euro 29.249 per gli assistenti. Pur considerata la prudenzialità dei dati utilizzati per la stima, rileva, comunque, l'esigenza di acquisire una valutazione del Governo che consenta di evidenziare le ragioni e gli elementi sottostanti il suddetto scostamento.
Osserva, inoltre, che la norma autorizza le assunzioni di cui trattasi con riferimento ad un numero puntuale di unità, laddove a fronte del corrispondente onere assunzionale, che appare configurato come limite massimo di spesa, anche la determinazione delle unità di personale da assumere potrebbe essere prudenzialmente effettuata entro un limite massimo. Sul punto, ritiene opportuno acquisire una valutazione da parte del Governo.
Infine, non ha osservazioni da formulare in merito alle spese relative all'espletamento delle procedure concorsuali considerati gli elementi e i dati di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare l'importo della spesa a tal fine autorizzato.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 4 provvede agli oneri di cui al precedente comma 2, pari nel complesso a 8.058.960 euro per l'anno 2025 e a 10.111.170 euro annui a decorrere dall'anno 2026, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023 e, quanto a euro 6.058.960 per l'anno 2025 e a euro 10.111.170 a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia.
In merito alla prima modalità di copertura finanziaria, segnala che il Fondo ivi richiamato, destinato al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, è iscritto sul capitolo 1544 dello stato di previsione del medesimo Dicastero e reca una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. In proposito, segnala che la dotazione del predetto Fondo per l'anno 2025 è stata ridotta, in misura pari a 1.520.000 euro, dall'articolo 11, comma 10, del decreto-legge n. 215 del 2023. Tanto premesso, nel rilevare che gli interventi previsti dall'articolo 4 appaiono sostanzialmente riconducibili alle finalità cui il Fondo medesimo è preordinato a legislazione vigente, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura. In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, posto che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità.
Per quanto riguarda l'articolo 5, evidenzia che la norma reca modifiche alla disciplina del processo penale minorile di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 e dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, Pag. 83minorile di cui al decreto legislativo n. 121 del 2018, ai fini del completo recepimento della direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, e del superamento della procedura di infrazione 2023/2090. In particolare, fa presente che le norme prevedono, tra l'altro, al comma 1, lettera c), che il minore privato della libertà personale venga sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica e che le condizioni di salute siano rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.
Rileva che la relazione tecnica, nell'evidenziare che le norme in esame hanno carattere ordinamentale nonché procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con specifico riguardo al comma 1, lettera c), precisa che le norme del regolamento sull'ordinamento penitenziario già prevedono in termini generali che il detenuto o l'internato all'atto del suo ingresso in regime detentivo sia sottoposto a visita medica non oltre il giorno successivo e che un esperto dell'osservazione e trattamento effettui un colloquio valutativo con l'interessato all'atto del suo ingresso in istituto. Sottolinea che, con riferimento ai minori sottoposti a misure restrittive della libertà personale, la relazione tecnica riferisce, inoltre, che tale disposizione, al fine di adeguarsi alla direttiva comunitaria, non aggiunge nuovi o diversi servizi, ma si limita a prescrivere la tempestività con cui gli adempimenti sanitari devono essere condotti. Evidenzia che la relazione tecnica, sul punto, conferma la presenza nell'assetto vigente di medici e paramedici, psicologi ed educatori di ruolo inseriti negli Istituti penitenziari minorili, che possono essere, altresì, destinati per i loro compiti nelle strutture comunitarie limitrofe o nei vicini Centri di prima accoglienza, anche mediante accordi e convenzioni, che a tal fine possono eventualmente essere conclusi, sempre nei limiti delle disponibilità economiche e delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Tanto premesso, non ha pertanto osservazioni da formulare.
Con riferimento all'articolo 7, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame integrano le disposizioni relative alle sanzioni connesse all'iniziativa «Cielo unico europeo», introducendo le fattispecie sanzionatorie per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti (UE) 2021/116 e 2019/317. Evidenzia che i proventi derivanti dall'applicazione delle nuove sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente trasferiti all'ENAC ai fini del miglioramento della sicurezza del volo. Sottolinea che le disposizioni designano altresì l'ENAC quale autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni. Al riguardo, con riferimento alla previsione di nuove sanzioni, non formula osservazioni dal momento che l'eventuale maggior gettito non viene ascritto ai saldi di finanza pubblica. Analogamente, non ha osservazioni da formulare anche per quanto riguarda la designazione dell'ENAC quale autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle nuove sanzioni, posto che la relazione tecnica ricorda che si tratta di compiti già attribuiti a tale Autorità e, pertanto, la stessa vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento all'articolo 8, rileva preliminarmente che le norme in esame modificano il decreto legislativo n. 264 del 5 ottobre 2006, recante attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. In proposito, evidenzia che l'obbligo introdotto a carico dei gestori, previsto alla lettera d), di includere nella documentazione a corredo dell'istanza di messa in esercizio delle gallerie un'asseverazione da parte di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 circa la sussistenza dei requisiti minimi nonché l'effettiva realizzazione degli interventi di sicurezza necessari alla messa in servizio, potrebbe determinare oneri in capo a soggetti rientranti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche,Pag. 84 come ad esempio l'ANAS, che gestisce quasi il 50 per cento dell'infrastruttura stradale della Rete TEN-T in Italia. Al riguardo, ritiene pertanto opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione volti ad assicurare che gli oneri relativi a tale asseverazione potranno essere sostenuti dai soggetti rientranti nell'ambito della pubblica amministrazione utilizzando le disponibilità finanziarie relative agli interventi da realizzare senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda, invece, le nuove funzioni attribuite all'ANSFISA – soggetto ricompreso nell'elenco delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato – in materia di irrogazione di sanzioni, secondo le disposizioni della lettera c), numero 4, prende atto che esse, come affermato dalla relazione tecnica, saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla normativa vigente e pertanto non ha osservazioni da formulare. Per quanto riguarda, inoltre, le sanzioni introdotte o incrementate ai sensi delle disposizioni in esame, non formula osservazioni considerato il carattere solo eventuale delle nuove o maggiori entrate che ne derivano, per altro non computate nei tendenziali di finanza pubblica. Anche in merito alle restanti disposizioni non formula osservazioni stante il carattere ordinamentale delle stesse.
In relazione all'articolo 10, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame inseriscono il comma 1-bis all'articolo 18 della legge n. 115 del 2015, in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. La novella consente, dal 1° gennaio 2025, ai cittadini dell'Unione europea, degli altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo, della Confederazione svizzera, di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione, dello Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate organizzazioni internazionali con i periodi assicurativi maturati in Italia, presso altri Stati membri dell'Unione europea, altri Stati contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e la Confederazione Svizzera. Evidenzia che i relativi oneri sono valutati in euro 666.000 per l'anno 2025, euro 849.000 per l'anno 2026, euro 1.060.000 per l'anno 2027, euro 969.000 per l'anno 2028, euro 786.000 per l'anno 2029, euro 870.000 per l'anno 2030, euro 935.000 per l'anno 2031, euro 1.072.000 per l'anno 2032, euro 1.386.000 per l'anno 2033 ed euro 1.289.000 per l'anno 2034.
Al riguardo, rileva che la relazione tecnica ricomprende nell'ambito della platea interessata anche i soggetti legati all'Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, categoria che non è invece ricompresa nell'ambito della formulazione normativa. Su tale inclusione, che appare comunque improntata a criteri di prudenzialità in quanto estende la platea degli interessati ai fini della quantificazione al di là di quella effettivamente interessata dalla norma, ritiene utile acquisire un chiarimento da parte del Governo. Ciò premesso, prende atto dell'incremento degli oneri connesso alle prestazioni pensionistiche, per il quale la relazione tecnica fornisce le ipotesi e i parametri posti a base della stima degli effetti recati dalle disposizioni, ritiene tuttavia necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alle metodologie di stima utilizzate, anche con riguardo all'ipotesi cui fa cenno la relazione tecnica secondo cui l'ulteriore anzianità estera corrisponda ad un anno di contribuzione. Infine, osserva che gli oneri sono valutati fino all'anno 2034, anziché a decorrere dall'anno 2034, come invece richiederebbe la natura permanente degli oneri derivanti dalla disposizione. Su tale aspetto ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 10 fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 Pag. 85del 2012. Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione con riferimento all'estensione temporale degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, rammenta che il Fondo per il recepimento della normativa europea, iscritto sul capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nell'ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, una dotazione iniziale di 105.396.005 euro per l'anno 2025 e di 102.972.920 euro per l'anno 2026. In proposito, nel prendere atto che le misure oggetto di copertura appaiono sostanzialmente riconducibili alle finalità proprie cui il Fondo in esame è preordinato a legislazione vigente, ritiene comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate per ciascuna delle annualità interessate.
Per quanto riguarda l'articolo 11, rileva preliminarmente che le norme in esame, al fine di superare la procedura di infrazione 2014/4231, novellano l'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 ampliando la misura risarcitoria cui può accedere il lavoratore in caso di conversione giudizialmente disposta del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, in quanto, fermi restando i parametri presenti al comma 2 del citato articolo 28, il giudice è legittimato a liquidare l'indennità risarcitoria in misura superiore ai tetti previsti, a condizione che il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno. Infine, evidenzia che viene disposta l'abrogazione del comma 3 del medesimo articolo, il quale riduce alla metà il limite massimo dell'indennità risarcitoria di cui al comma 2, nei casi in cui vi siano dei contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche con contratto a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie. Rileva che la relazione tecnica afferma che le norme introducono una modifica ordinamentale che incide solamente sul settore privato. Ricorda, tuttavia, che in data 19 aprile 2023, la Commissione ha inviato all'Italia parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito alla procedura di infrazione 2014/4231, evidenziando che la normativa italiana non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico. Tra questi, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali. Ne consegue, pertanto, che la norma modificata, in quanto volta a superare la procedura di infrazione 2014/4231, appare suscettibile di interessare i lavoratori del settore pubblico e, dunque, di determinare oneri a carico delle finanze pubbliche. Al riguardo, ritiene che andrebbero dunque acquisiti dal Governo elementi quantitativi relativi alla platea dei lavoratori pubblici potenzialmente interessati dalle norme ed elementi informativi idonei a giustificare l'invarianza finanziaria delle modifiche introdotte.
Con riferimento all'articolo 12, evidenzia che la norma prevede che in caso di danno derivante dall'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione, il giudice stabilisca un'indennità compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione. Rileva che la norma, abroga, altresì, le previsioni del Testo unico del pubblico impiego – quarto e quinto periodo del comma 5 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – concernenti la responsabilità dei dirigenti connessa al suddetto danno – obbligo di recupero nei confronti dei dirigenti responsabili, in caso di dolo o colpa grave, delle somme pagate a ristoro delle violazioni; responsabilità dirigenziale e rilevanza della stessa ai fini della valutazione dirigenziale. Al riguardo, pur preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnicaPag. 86 circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, ritiene necessario che il Governo fornisca informazioni in merito agli eventuali procedimenti in corso, ai sensi della normativa previgente, nei confronti di dirigenti della pubblica amministrazione per il recupero di somme erogate da quest'ultima a titolo di risarcimento del danno, che verrebbero meno per effetto dell'applicazione delle presenti disposizioni.
In relazione all'articolo 14 rileva che le norme in esame, al fine di accelerare il processo di adeguamento alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea 10 novembre 2020, nella causa C-644/18, e 12 maggio 2022, nella causa C-573/19, prevedono l'avvio di due distinte iniziative volte al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione dell'inquinamento atmosferico. La prima consiste nell'istituzione di un programma di finanziamento da 500 milioni di euro, della durata massima di 54 mesi, da destinare alla realizzazione di interventi di sostegno alla mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane sottoposte alle procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria. Il programma di finanziamento è ripartito nelle seguenti annualità: 50 milioni nel 2024, 5 milioni nel 2025, 55 milioni nel 2026, 100 milioni nel 2027, 140 milioni nel 2028 e 150 milioni nel 2029; le risorse utilizzate per gli interventi del predetto programma sono poste a carico del Fondo destinato al programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico-PNCIA cui sono altresì imputati gli oneri relativi alla convenzione con l'ANCI, del quale gli enti possono avvalersi per individuazione e di attuazione degli interventi nonché quelli derivanti dall'attribuzione di attività a società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della gestione del programma di finanziamento. La seconda iniziativa consiste nella costituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, con la partecipazione dei Ministeri interessati, che dovrà definire nel breve periodo un piano nazionale di ulteriori interventi per il miglioramento della qualità dell'aria.
Evidenzia che la relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, con particolare riferimento al programma di finanziamento da 500 milioni di euro, rileva che la relazione tecnica precisa che il Fondo destinato al programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico-PNCIA è già finanziato a legislazione vigente e che l'intervento oggetto di finanziamento è coerente con le previsioni del PNCIA e non ne pregiudica in alcun modo l'efficacia attesa.
In primo luogo, in merito alla modulazione temporale della spesa indicata dalla norma, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti circa la ripartizione delle risorse con particolare riguardo ai primi tre anni del programma: 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni per l'anno 2025 e 55 milioni nel 2026. In proposito, ritiene che andrebbero forniti elementi informativi sulle previsioni del cronoprogramma di investimento sottostanti alla ripartizione delle risorse stabilita dalla disposizione in esame e se essa sia coerente con la dinamica di spesa già scontata nei tendenziali in relazione al sopra detto Fondo PNCIA. Inoltre, con riferimento al complesso degli interventi posti a carico del Fondo da parte delle norme in esame – programma di finanziamento e oneri di gestione –, rileva che andrebbe acquisita una conferma circa la capienza della dotazione del Fondo al fine di consentire la realizzazione del programma di investimento nella modulazione temporale prevista dalla norma, senza pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.
In merito alla costituzione di una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio, secondo quanto disposto ai commi da 4 a 10, non ha osservazioni da formulare considerato che, come disposto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, la cabina di regia è istituita senza oneri a carico dello Stato. Rileva che le norme prevedono infatti che la partecipazione alla cabina di regia non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e che le Pag. 87funzioni di segreteria della cabina di regia sono assicurate dal Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 14 prevede che al finanziamento di uno specifico programma della durata massima di 54 mesi, finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile, da approvare con apposito decreto interministeriale, si provveda per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 234 del 2021. Sottolinea che il predetto importo è ripartito tra le varie annualità nei seguenti termini: 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. Ricorda che il citato articolo 1, comma 498, della legge di bilancio per il 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato volto a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2018, nonché a rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.
Al riguardo, osserva che, nell'ambito del vigente bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, il citato Fondo, iscritto sul capitolo 2226 dello stato di previsione del predetto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a seguito delle rideterminazioni dello stanziamento originario medio tempore intervenute, reca una dotazione di 68,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 119 milioni di euro per l'anno 2025 e di 199 milioni di euro per l'anno 2026. Come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul Fondo in esame per l'anno 2024 risultano al momento disponibilità pari a 68.394.327 euro. In tale quadro, osserva in primo luogo che l'importo delle risorse ripartite si colloca comunque entro il limite degli attuali stanziamenti del Fondo previsti per ciascuna delle annualità sopra richiamate. Ritiene, tuttavia, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per l'intero arco temporale dell'utilizzo previsto dalla disposizione in esame. Inoltre, nel rilevare la sostanziale riconducibilità delle misure relative alla mobilità sostenibile oggetto di finanziamento alle finalità del Fondo di cui ci si avvale, prende altresì atto del fatto che la relazione tecnica allegata al presente disegno di legge evidenzia che l'intervento in esame è coerente con le previsioni del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui al menzionato decreto legislativo n. 81 del 2018, e non ne pregiudica in alcun modo l'efficacia attesa.
Con riferimento all'articolo 15, rileva preliminarmente che le norme in esame, a seguito dell'attivazione da parte della Commissione europea della procedura di infrazione n. 2017/4092, in materia di diritto d'autore, al comma 1 modificano disposizioni della legge n. 633 del 1941, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, del decreto legislativo n. 35 del 2017, recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore, e l'articolo 19 del decreto-legge n. 148 del 2017, recante liberalizzazione in materia di collecting dei diritti d'autore, nel senso di inserire tra i soggetti abilitati a svolgere servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, a determinate condizioni e nel rispetto di taluni requisiti di trasparenza, le entità di gestione indipendenti, ossia soggetti aventi fini di lucro che non sono detenuti né controllati dai titolari Pag. 88dei diritti. Fa presente che tale attività era prima riservata alla SIAE e agli altri organi di gestione collettiva. Rileva, inoltre, che il comma 2, prevede che per le entità di gestione indipendenti stabilite in Italia, nonché per gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti stabilite nel territorio dell'Unione europea operanti in Italia, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. Infine, evidenzia che il comma 3 modifica il decreto legislativo n. 35 del 2017, recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore, estendendo alle entità di gestione indipendenti alcuni requisiti e obblighi prima previsti per le entità di gestione collettive.
In proposito, considerato l'ampliamento dei soggetti ammessi all'esercizio dell'attività di intermediazione, andrebbe acquisita una conferma dal Governo che lo svolgimento delle attività di verifica da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, soggetto incluso nel conto consolidato della pubblica amministrazione, possa essere svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito alle restanti disposizioni, stante il carattere ordinamentale delle norme confermato dalla relazione tecnica non formula osservazioni.
Per quanto concerne l'articolo 16, rileva preliminarmente che le norme in esame impongono, in attuazione della direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica, una serie di obblighi di pubblicità ai gestori di centri dati con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazione installata pari ad almeno 500 kW. Sottolinea che tale obbligo informativo non si applica ai centri dati che sono utilizzati o che forniscono i loro servizi esclusivamente con il fine ultimo della difesa e della protezione civile e alle informazioni soggette al diritto dell'Unione e nazionale a tutela dei segreti commerciali e aziendali e della riservatezza. Sottolinea che la relazione illustrativa fa presente che lo scopo della raccolta di tali informazioni è quello di definire gli indicatori di sostenibilità energetica dei centri dati. Al riguardo, ritiene che andrebbe acquisita conferma che i nuovi adempimenti non siano applicabili ad amministrazioni incluse nel conto economico della pubblica amministrazione o, in caso contrario, che le stesse possano farvi fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
In relazione all'articolo 17, fa presente che il comma 1 reca una clausola di invarianza volta a prevedere che, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10 e 14, comma 1, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni e le autorità interessate provvederanno alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, osserva che le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, si limitano a prevedere la mera finalizzazione di risorse già stanziate a legislazione vigente e, in quanto tali, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sottolinea che tale considerazione risulta peraltro suffragata da quanto rappresentato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica riferita al provvedimento in esame, nel quale non sono richiamate le disposizioni di cui al citato articolo 14, comma 1. Ritiene che sarebbe, pertanto, opportuno riformulare la clausola di invarianza in esame al fine espungere, dalla enumerazione delle disposizioni escluse dall'ambito di applicazione della clausola medesima, il comma 1 dell'articolo 14. Sul punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in una prossima seduta.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
Pag. 89Istituzione della Giornata della ristorazione.
C. 1672.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2024.
La sottosegretaria Lucia ALBANO rappresenta che è ancora in corso l'istruttoria volta ad acquisire gli elementi necessari a corrispondere alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice rispetto ai profili finanziari del provvedimento.
Silvia ROGGIANI (PD-IDP), richiamando una precedente richiesta del collega Marattin, chiede se sia disponibile un calendario delle giornate celebrative previste dalla legislazione vigente, considerato il proliferare di iniziative in materia.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente che nei dossier predisposti dagli uffici di documentazione della Camera è presente un prospetto riepilogativo delle giornate istituite. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA
Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.40.
Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro.
COM(2023) 638 final.
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024.
Doc. LXXXVI, n. 2.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti.
Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), relatrice, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto, per i profili di sua competenza, della relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2024 e del programma di lavoro della Commissione europea per il 2024. Ricorda che, a partire dal 2011, in conformità alla procedura delineata nel parere della Giunta per il regolamento del 14 luglio 2010, i suddetti documenti sono assegnati a tutte le Commissioni permanenti affinché possano esprimere un parere sui rispettivi ambiti di competenza. L'esame generale è invece demandato alla XIV Commissione che presenta una relazione all'Assemblea per la successiva discussione e la votazione di risoluzioni. Tale procedura intende assicurare l'esercizio di una vera e propria «sessione europea di fase ascendente» volta a consentire alle Commissioni permanenti e all'Assemblea di conoscere e valutare le priorità politiche e legislative per l'anno in corso, nei diversi ambiti settoriali, della Commissione europea e del Governo, nonché di esprimersi su di esse in modo coordinato, coerente e approfondito. Si tratta pertanto di una procedura che rappresenta un passaggio di rilevanza centrale per il coinvolgimento del Parlamento nella determinazione degli indirizzi della politica europea del nostro Paese.
Rileva, in via preliminare, che l'esame dei due documenti quest'anno, in ragione della fine, nello scorso luglio, della legislatura europea 2019-2024 e del conseguente avvio di un nuovo ciclo politico ed istituzionale europeo 2024-2029, tuttora in corso, è divenuto in larga misura privo di rilevanza. Per un verso, il programma di lavoroPag. 90 della Commissione europea si è esaurito nei primi mesi dell'anno in corso, con l'ultima sessione del Parlamento europeo nello scorso aprile. Per altro verso, la relazione programmatica del Governo contiene indicazioni nette ed importanti sugli obiettivi dell'Italia in merito alle politiche dell'Unione ma indica poi obiettivi e azioni previste in merito a centotrentotto dossier specifici, relativi a singole questioni o proposte legislative dell'Unione che risultano in larghissima misura non aggiornate agli sviluppi intervenuti nelle ultime settimane della passata legislatura europea.
Al tempo stesso, ribadisce che la finalità ultima della procedura di esame dei documenti programmatici nazionali ed europei che ha richiamato in premessa è quella di consentire alla Camera di concorrere alla definizione delle grandi priorità della politica europea. E in questa fase, a livello di Unione europea, si stanno appunto stabilendo, in particolare nell'ambito del percorso che porterà alla nomina della nuova Commissione europea, gli obiettivi del prossimo ciclo politico quinquennale dell'Unione.
Ricorda, a questo riguardo, che il Consiglio europeo del 27 giugno scorso, subito dopo le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, ha approvato l'Agenda strategica dell'Unione, che costituisce la base politica per i programmi di lavoro delle altre istituzioni dell'Unione e per pianificare i lavori del Consiglio europeo. Tenendo conto delle priorità dettate dall'Agenda, nel luglio scorso la Presidente rieletta della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato al Parlamento europeo gli orientamenti politici della Commissione stessa per il 2024-2029.
Ritiene pertanto che – fatto salvo il richiamo ad alcuni indirizzi di fondo contenuti nella relazione programmatica del Governo – l'esame possa concentrarsi, per i profili di competenza di questa Commissione, sull'Agenda strategica del Consiglio europeo e, soprattutto, sugli orientamenti politici della Commissione, così come ulteriormente declinati nelle lettere di incarico indirizzate dalla Presidente von der Leyen a ciascun commissario designato. Questo approccio è seguito, peraltro, dalla Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera, alla quale sarà reso parere.
Ciò premesso, per quanto riguarda la relazione programmatica del Governo, sottolinea che essa reca alcune priorità e obiettivi di fondo che mantengono valore anche nella nuova legislatura europea, come l'impegno per l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la realizzazione di riforme e investimenti che migliorino la crescita e la sostenibilità fiscale nel quadro del nuovo piano strutturale di bilancio o ancora l'impegno per istituire nuove risorse proprie dell'Unione che riducano il contributo dell'Italia a titolo di risorsa basata sul Reddito Nazionale Lordo e agevolino il finanziamento della spesa di bilancio. Considera, inoltre, molto apprezzabile che la relazione ribadisca la centralità di un dialogo costante tra Governo e Parlamento italiano per assicurare che le decisioni prese a livello europeo siano coerenti con gli interessi nazionali.
Relativamente all'Agenda strategica dell'Unione, ricorda alcune delle priorità che maggiormente incidono sui profili di competenza della Commissione Bilancio e che sono contenute nel capitolo dedicato ad un'Europa prospera e competitiva. A tal proposito, si intende rafforzare la competitività a lungo termine dell'Unione e migliorare il benessere economico e sociale dei cittadini; si intende, inoltre, rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, puntando a una continua convergenza verso l'alto, riducendo le disparità e stimolando la crescita a lungo termine in tutta l'Unione.
Venendo agli orientamenti politici della Commissione europea 2024-2029, e rinviando per ulteriori approfondimenti alla documentazione predisposta dall'Ufficio Rapporti con l'Unione europea, sottolinea che essi indicano la necessità di semplificare, rendere più flessibile e più strategica la spesa dell'Unione europea, concentrandola meglio sulle priorità condivise. A tale fine, la Presidente von der Leyen ha annunciato l'intenzione di proporre, nel 2025, un nuovo Quadro finanziario pluriennale a Pag. 91lungo termine, per il periodo 2028-2034, più allineato alle priorità e agli obiettivi dell'Unione, più flessibile, basato sulle politiche e non più sui programmi, e più semplice nel suo funzionamento, con meno programmi e un piano per ogni Paese. La Presidente von der Leyen ha annunciato, altresì, il rafforzamento e la modernizzazione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, prevedendo nuove risorse proprie al fine di garantire un finanziamento sufficiente e sostenibile per le priorità comuni.
A questo riguardo, ricorda che Piotr Serafin è stato designato dalla Presidente Von der Leyen come commissario responsabile per bilancio, anti-frode e pubbliche amministrazioni e che, pertanto, dovrà provvedere alla predisposizione di un Quadro finanziario pluriennale più semplice, mirato e reattivo, facilitando una transizione graduale dal bilancio in corso, in coerenza con l'ambizione della Commissione europea di focalizzarsi sugli investimenti.
Ricorda, altresì, che Valdis Dombrovkis è stato designato dalla Presidente von der Leyen come commissario responsabile per l'economia e la produttività, incarico per lo svolgimento del quale opererà sotto la supervisione del designato Vicepresidente esecutivo per la prosperità e la strategia industriale, Stéphane Séjourné. Dombrovkis sarà chiamato, tra l'altro, a garantire un maggiore coordinamento e la coerenza tra le politiche dell'Unione e nazionali attraverso il Semestre europeo, il quadro di governance economica europea rivisto e il bilancio a lungo termine dell'Unione, attuale e futuro. Dovrà garantire, in particolare, l'attuazione efficace e coerente delle norme fiscali riformate nell'ambito del Patto di stabilità e crescita. Il commissario Dombrovskis dovrà, altresì, guidare i lavori, insieme al Vicepresidente designato per la coesione e le riforme, Raffaele Fitto, per l'attuazione efficace di NextGenerationEU fino al suo completamento. Dovrà garantire l'accelerazione dell'attuazione del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, in vista della scadenza di spesa del 2026. Il Vicepresidente Fitto, inoltre, in base alla lettera di incarico, dovrà guidare il lavoro complessivo sul rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione per favorire la creazione di posti di lavoro di qualità, stimolare la produttività, l'innovazione e la competitività. Sarà chiamato in particolare a garantire il sostegno alle riforme ed investimenti di lunga durata per rafforzare la crescita europea, mediante la piena attuazione di NextGenerationEU e a riflettere sul futuro della politica di coesione.
Auspica, quindi, che la Commissione continui ad esaminare con sistematicità le principali iniziative che saranno presentate nel corso della nuova legislatura europea, a cominciare da quelle che sono state annunciate negli orientamenti politici della Presidente von der Leyen, In questo quadro, osserva che si potrà, altresì, valutare l'opportunità di svolgere, dopo il loro insediamento, l'audizione dei commissari europei richiamati sui profili di competenza di questa Commissione.
Alla luce delle osservazioni sopra formulate, propone quindi di esprimere nulla osta sui documenti all'esame della Commissione.
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), in merito alla proposta di parere di nulla osta formulato dalla relatrice, chiede se i due documenti all'esame della Commissione assumano scarsa rilevanza, così come evidenziato dalla medesima relatrice, in ragione della circostanza che, a seguito della fine della legislatura europea 2019-2024 e dell'avvio della nuova legislatura 2024-2029, gli stessi saranno ripresentati all'esame di questa Commissione. In proposito, segnala che qualora, viceversa, ciò non dovesse avvenire, riterrebbe opportuno approfondire l'esame dei predetti documenti, al fine di formulare gli opportuni rilievi.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S), condivide la richiesta di chiarimento avanzata dalla collega Guerra.
Pag. 92Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, conferma che il programma di lavoro della Commissione ha carattere annuale, al pari della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e, pertanto, la Commissione potrà senz'altro esaminare i documenti riferiti all'anno 2025.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.45.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.45.
Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Atto n. 187.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2024.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, ricorda che lo scorso 23 settembre il Presidente della Camera ha trasmesso il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in esame. Permane, tuttavia, l'esigenza di acquisire la prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.
Fa presente, quindi, che, conformemente a quanto rappresentato dal Presidente della Camera in sede di assegnazione dello schema in esame, la Commissione non può quindi pronunciarsi definitivamente su di esso prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.
La seduta comincia alle 14.50.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.
Atto n. 194.
(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2024.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, avverte che il Presidente della Camera ha trasmesso in data odierna il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali. Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, è ora possibile procedere all'espressione del parere.
Dopo aver ricordato che il rappresentante del Governo ha già fornito i chiarimenti richiesti rispetto ai profili finanziari del provvedimento nella seduta del 1° ottobre scorso, in sostituzione del relatore, Pag. 93formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (Atto n. 194);
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, autorità competenti all'effettuazione dei controlli e all'accertamento delle violazioni di cui alla legge n. 7 del 2000, modificate da parte dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, potranno provvedere all'esecuzione delle attività previste dal comma 1, lettera b), numero 3, capoverso 2-sexies del medesimo articolo 1, in materia di informazione delle persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso, nonché delle persone che inviano o ricevono l'oro, dei relativi diritti e obblighi, con le risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto si tratta di attività afferenti alle funzioni istituzionali già svolte dalle medesime amministrazioni;
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza dispongono delle risorse strumentali idonee allo svolgimento delle attività, disciplinate dall'articolo 2, comma 1, lettera e), di trattenimento temporaneo del denaro contante nell'ipotesi in cui gli obblighi di dichiarazione o di dichiarazione informativa non siano stati assolti in tutto o in parte, ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante possa essere correlato ad attività criminose;
ai fini dell'effettuazione dei controlli delle movimentazioni di denaro contante basati sull'analisi dei rischi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), non si rende necessario incrementare le dotazioni umane e strumentali, anche di carattere informatico, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione.
La Commissione approva la proposta di deliberazione.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2024, denominato «Ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000», relativo all'adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestre PzH2000 dell'Esercito italiano.
Atto n. 202.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 24 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD Pag. 949/2024, denominato «Ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000».
Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Fa presente che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato, tra l'altro, alla sostituzione dell'elettronica di bordo degli obici semoventi PanzerHaubitze 2000 con una strumentazione tecnologicamente avanzata, nonché alla risoluzione delle obsolescenze elettriche, elettroniche e meccaniche medio tempore intervenute.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2032, comporta un costo complessivo stimato in 266 milioni di euro.
In tale quadro, occorre anzitutto specificare, a suo avviso, che l'oggetto del presente schema di decreto è circoscritto – secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento – alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, da attuare in autonomia e indipendentemente dalle altre, secondo un piano di sviluppo pluriennale con avvio previsto nell'anno 2025 e conclusione nell'anno 2030. Segnala che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 60 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.
Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, rileva che gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.
Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.
Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, fa presente che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 206 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, che potranno pertanto essere contrattualizzati solo previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie. Rileva che, in coerenza con quanto rappresentato, il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.
Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti Pag. 95dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.
Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, evidenzia che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.
La sottosegretaria Lucia ALBANO afferma che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
Alla luce di tali premesse, conferma che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Assicura, infine, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2024, denominato “Ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000”, relativo all'adeguamento tecnologico delle piattaformePag. 96 di artiglieria terrestre PzH2000 dell'Esercito italiano (Atto n. 202);
premesso che:
il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2032, comporterà un onere complessivo stimato in 266 milioni di euro;
il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, di cui si prospetta l'avvio nel corso dell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2030, determinerà un costo complessivo di 60 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 206 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
il completamento del programma, per il restante valore di 206 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Pag. 97Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2024, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma di tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano.
Atto n. 203.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 24 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 11/2024, inerente l'approvvigionamento di sistemi d'arma del tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano.
Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Fa presente che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato, in particolare, a rinnovare la capacità di supporto di fuoco indiretto delle Forze medie dell'Esercito italiano, tramite l'acquisizione di sessantasei sistemi d'arma e del relativo supporto logistico integrato, di veicoli per il rifornimento delle munizioni, di veicoli per il soccorso e il trasporto, nonché di munizioni da 155 mm di varia tipologia.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2034, reca un costo complessivo stimato in 1.810 milioni di euro.
In tale quadro, segnala la necessità di specificare anzitutto che l'oggetto del presente schema è circoscritto – secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento – alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, dotata di autoconsistenza, con avvio previsto nell'anno 2025 e conclusione nell'anno 2028. Rileva che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 202 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.
Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, fa presente che gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, a 50 milioni di euro per l'anno 2026, a 62 milioni di euro per l'anno 2027 e a 70 milioni di euro per l'anno 2028.
Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.
Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, rileva che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 1.608 milioni di Pag. 98euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del citato criterio di autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, che potranno pertanto essere contrattualizzati solo previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie. Segnala che, in coerenza con quanto rappresentato, il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.
Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.
Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, fa presente che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.
La sottosegretaria Lucia ALBANO osserva, in via preliminare, che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
Evidenzia, pertanto, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi Pag. 99alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Da ultimo, rappresenta che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 11/2024, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma di tipo obice semovente ruotato e relativo munizionamento a favore delle unità di artiglieria terrestre di supporto alle Forze medie dell'Esercito italiano (Atto n. 203);
premesso che:
il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2034, comporterà un onere complessivo stimato in 1.810 milioni di euro;
il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, di cui si prospetta l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2028, determinerà un costo complessivo di 202 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 1.608 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura, limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
il completamento del programma, per il restante valore di 1.608 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le Pag. 100annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2024, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma e relativi missili guidati con capacità loitering a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano.
Atto n. 204.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 24 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2024, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma e relativi missili guidati con capacità loitering a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano.
Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Fa presente che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato all'approvvigionamento di sistemi d'arma e relativi missili guidati con capacità circuitante, al fine di incrementare le attuali capacità di ingaggio in profondità e di precisione dell'artiglieria terrestre. In particolare, nell'ambito del programma si prevede l'acquisizione di sedici lanciatori, otto posti di comando del tipo SPIKE «H» e l'acquisizione del relativo munizionamento.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2033, reca un costo complessivo stimato in 342 milioni di euro.
In tale quadro, occorre anzitutto specificare, a suo avviso, che l'oggetto del presente schema è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma. Segnala che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 270 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendoPag. 101 alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.
Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, rileva che gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a 30 milioni di euro l'anno 2029, a 35 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per l'anno 2031 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033.
Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.
Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica ad esso allegata, segnala che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 72 milioni di euro, costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria.
In particolare, evidenzia come la scheda tecnica precisi che il completamento del programma sarà realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni. Fa presente inoltre che i relativi interventi potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento.
Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari», Azione 6 «Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento militare» dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, rileva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di Pag. 102tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.
La sottosegretaria Lucia ALBANO, come per i precedenti schemi di decreto, osserva che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
Evidenzia, pertanto, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2024, relativo all'approvvigionamento di sistemi d'arma e relativi missili guidati con capacità loitering a favore delle unità di artiglieria terrestre dell'Esercito italiano (Atto n. 204);
premesso che:
il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2033, comporterà un onere complessivo stimato in 342 milioni di euro;
il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, di cui si prospetta l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2033, determinerà un costo complessivo di 270 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 72 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura, limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
il completamento del programma, per il restante valore di 72 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
Pag. 103in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2024, denominato «Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre», relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento.
Atto n. 205.
(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, avverte che il Ministro della difesa, in data 24 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 16/2024, denominato «Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello Strumento Militare Terrestre».
Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.
Evidenzia che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato, in particolare, all'ammodernamento del parco controcarri a corta gittata attraverso la sostituzione dei sistemi «Panzerfaust 3» e «Folgore» che ad oggi costituiscono l'unica capacità controcarro a corta gittata in servizio nell'Esercito italiano.
Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, già avviato con il precedente decreto n. SMD 22/2022, reca un costo complessivo stimato in 426 milioni di euro. Segnala altresì che la prima fase del programma, approvata con il citato decreto n. SMD 22/2022, ha uno sviluppo pluriennale di sei anni, dall'anno 2023 al 2028, già totalmente finanziata e contrattualizzata per un ammontare complessivo di 52 milioni di euro e che la seconda fase, oggetto del presente schema, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2032, reca un costo complessivo stimato in 374 milioni di euro.
In tale quadro, specifica anzitutto che l'oggetto del presente schema è circoscritto – secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento – alla realizzazionePag. 104 della sola prima parte della citata seconda fase, dotata di autoconsistenza e concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale con avvio previsto nell'anno 2025 e conclusione nell'anno 2032. Rileva che il costo complessivo di questa prima parte ammonta a 75 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.
Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri associati all'attuazione della prima parte della seconda fase del programma sono pari a 15 milioni per l'anno 2026 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.
Al riguardo, nel rilevare che il predetto cronoprogramma prospetta che gli oneri per l'attuazione della prima parte della seconda fase del programma si determinino a partire dall'anno 2026, appare opportuno, a suo avviso, acquisire un chiarimento in ordine alla indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame e nell'allegata scheda tecnica, del presumibile avvio del piano di sviluppo pluriennale della seconda fase nel corso dell'anno 2025.
Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.
Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, fa presente che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 299 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di auto-consistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, che potranno pertanto essere contrattualizzati solo previo rifinanziamento degli interventi stessi. Segnala che in coerenza con quanto testé rappresentato, il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.
Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione «Difesa e sicurezza del territorio», programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.
Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, rileva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà attualizzato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattualePag. 105 dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.
Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima parte della seconda fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima tranche della seconda fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.
La sottosegretaria Lucia ALBANO rileva, in via preliminare, che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente. In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.
Alla luce di tale ricostruzione, fa presente che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima parte della seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Fa presente che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Rileva, infine, che l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema in esame, dell'avvio del programma nel corso dell'anno 2025 è coerente con il cronoprogramma dei pagamenti, che prevede che le spese decorrano dall'anno 2026, fermo restando che, come evidenziato nell'ambito della scheda tecnica allegata al provvedimento, la ripartizione della spesa per ciascuno degli esercizi finanziari contenuti nel cronoprogramma potrà essere temporalmente rimodulata in relazione alle tempistiche di completamento delle attività tecnico-amministrative, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Andrea TREMAGLIA (FDI), relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:
«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2024, denominato “Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre”, relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento (Atto n. 205);
premesso che:
il programma oggetto del presente provvedimento, avviato nell'anno 2023 e di Pag. 106cui si prospetta la conclusione nell'anno 2032, comporterà un onere complessivo stimato in 426 milioni di euro;
il citato programma è suddiviso in più fasi, la prima delle quali, ai sensi del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 giugno 2023, recante approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2022, ha uno sviluppo pluriennale dal 2023 al 2028 ed è già totalmente finanziata e contrattualizzata per un ammontare complessivo di 52 milioni di euro;
oggetto del presente provvedimento è la prima parte della seconda fase del predetto programma, per la quale si prospetta l'avvio nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2032 e si quantifica un costo complessivo di 75 milioni di euro, mentre il completamento della seconda fase del programma comporterà un ulteriore onere di 299 milioni di euro;
lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima parte della seconda fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;
il completamento della seconda fase del programma, per il restante valore di 299 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;
nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziate a legislazione vigente;
in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;
le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima parte della seconda fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;
all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema in esame, dell'avvio del programma nel corso dell'anno 2025 è coerente con il cronoprogramma dei pagamenti, che prevede che le spese decorrano dall'anno 2026, fermo restando che, come evidenziato nell'ambito della scheda tecnica allegata al provvedimento, la ripartizione della spesa per ciascuno degli esercizi finanziari contenuti nel cronoprogramma Pag. 107potrà essere temporalmente rimodulata in relazione alle tempistiche di completamento delle attività tecnico-amministrative, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica,
VALUTA FAVOREVOLMENTE
lo schema di decreto».
La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Gianmauro DELL'OLIO (M5S) dichiara il voto contrario del gruppo MoVimento 5 Stelle.
La Commissione approva la proposta di deliberazione formulata dal relatore.
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.
Atto n. 198.
(Rilievi alla XII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, fa presente, in via preliminare, che lo schema di decreto non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Andrea BARABOTTI (LEGA), relatore, fa presente preliminarmente che lo schema di decreto legislativo reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.
Soffermandosi sulle disposizioni del provvedimento che presentano maggiore rilievo sul piano finanziario, con riferimento all'adeguamento della banca dati centrale di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 540 del 1992, previsto dall'articolo 6, comma 1, sottolinea come la relazione tecnica ascrive a tale ultima previsione un costo pari a 50.000 euro, che rappresenta circa il 40 per cento dello stanziamento inerente alla manutenzione della predetta banca dati. Atteso che tale stanziamento, pari a circa 120.000 euro per il 2024, dovrebbe essere stato calibrato sulla base delle esigenze manutentive presumibili anche sulla base della legislazione vigente, rileva che l'impatto del nuovo onere potrebbe riflettersi in un maggior fabbisogno finanziario.
Ritiene, pertanto, che sarebbe auspicabile un chiarimento sul punto.
Per quanto attiene al comma 2 dell'articolo 6, rileva che la sostituzione del dispositivo di lettura ottica dell'attuale identificativo, citata dalla stessa relazione tecnica come necessario contenuto dell'aggiornamento dei sistemi di registrazione delle farmacie, anche di proprietà pubblica, e delle strutture sanitarie, incluse quelle riconducibili ad enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, viene ricondotta dalla relazione tecnica nell'ambito delle ordinarie spese di gestione dei sistemi informativi, con la conseguente esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fa presente che tale valutazione, che ricomprende nell'ambito di ordinarie spese gestionali, per le quali sono evidentemente appostate specifiche risorse, la sostituzione degli apparecchi di lettura ottica andrebbe supportata da informazioni aggiuntive che ne comprovino la sostenibilità a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.Pag. 108
Per quanto riguarda l'adeguamento del Sistema tessera sanitaria di cui al comma 4 dell'articolo 6, osserva che esso appare oneroso, come implicitamente riconosciuto dalla stessa relazione tecnica e come è agevolmente prospettabile, mentre andrebbero meglio chiarite le motivazioni addotte dalla relazione tecnica per escludere oneri a carico dello Stato, coinvolgendo una collaborazione tra l'Archivio nazionale, gestito dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, e il Sistema tessera sanitaria, che non risulta dal dispositivo e che comunque non implicherebbe, in assenza di elementi, la gratuità di eventuali attività di adeguamento attribuite all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per effetto di convenzione.
Per quanto riguarda l'articolo 8, osserva che i commi 1 e 3 sostanzialmente confermano la legislazione vigente, mentre, con riferimento ai compiti informativi e di comunicazione attribuiti all'Agenzia italiana del farmaco ai sensi del comma 2, che appaiono comunque di limitata portata, appare necessario acquisire una conferma in ordine al fatto che tali compiti siano sostenibili a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali ordinariamente nella disponibilità di tale Agenzia.
Per quanto concerne l'articolo 9, non ha nulla da osservare sulla costituzione e gestione dell'archivio di cui al comma 1, poste a carico di un soggetto privato, peraltro già costituito, come ricorda la relazione illustrative, e sulla convenzione fra questo soggetto e l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, in quanto anch'esso esterno al perimetro delle Pubbliche amministrazioni ricomprese nell'apposito elenco ISTAT. Rileva, inoltre, che tale convenzione avrà carattere oneroso e, pertanto, risulterà idonea a coprire i costi che dovrà sostenere l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato per le molteplici attività di cui al comma 2, comprensivi di quelli correlati agli eventuali esperti di cui potrà avvalersi ai sensi del comma 3, anche se va osservato che soltanto la relazione tecnica, e non anche il dispositivo, stabilisce che l'avvalimento da parte dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato di imprese tecniche, nonché di esperti e professionisti, avviene a valere sulla convenzione di cui al comma 2. Tale ultima possibilità è espressamente assistita dall'apposita clausola d'invarianza finanziaria di cui all'ultimo periodo del comma 3, per cui si possono escludere oneri a carico della finanza pubblica per l'avvalimento da parte dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato dei suddetti esperti.
Al riguardo, ritiene che andrebbe invece fornita un'assicurazione espressa in ordine alla sostenibilità a valere sulle risorse a legislazione vigente, che appare comunque ampiamente plausibile, delle attività di controllo e supervisione sull'Archivio che la lettera i) del comma 2 dell'articolo 9 attribuisce al Ministero della salute e all'Agenzia italiana del farmaco.
Con riferimento all'articolo 10, preso atto che le fattispecie ora sanzionate non risultano sovrapponibili a quelle di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 540 del 1992 e differenti da quelle di cui all'articolo 148 del decreto legislativo n. 219 del 2006, risultando pertanto aggiuntive rispetto alla normativa vigente, non ha rilievi da formulare in ordine al fatto che il comma 19 destina i proventi derivanti dall'applicazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, irrogate per le violazioni del presente decreto, al Ministero della salute per il miglioramento e l'efficienza delle attività di controllo e di vigilanza del Ministero della salute e dell'Agenzia italiana del farmaco. Appare, altresì, plausibile che le attività di accertamento e contestazione siano svolte dalle amministrazioni competenti nel quadro delle attività già esistenti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Per quanto concerne l'articolo 14, oltre a rinviare alle osservazioni formulate in relazione ai singoli articoli, osserva, in generale, che il presente decreto potrebbe essere suscettibile di incrementare, in misura non quantificabile in questa sede, in assenza di elementi di valutazione, i costi di produzione dei prodotti farmaceutici, a cagione della necessità di aggiornamento delle linee produttive e dei nuovi adempimenti burocratici, con riflessi sul prezzo di vendita dei medicinali al Servizio sanitario Pag. 109nazionale, contrattato fra l'Agenzia italiana del farmaco e le aziende produttrici. A tale proposito, osserva come l'analisi sull'impatto della regolamentazione allegata allo schema, prima afferma, a pagina 4, che «l'adempimento a tali nuovi obblighi potrebbe determinare anche l'esigenza di modificare ed aggiornare le linee di produzione dei medicinali, per ciò che concerne il confezionamento», ma poi conclude, a pagina 7, che «le linee produttive non verrebbero impattate in quanto la fornitura dei dispositivi antimanomissione, che presentano le stesse caratteristiche di dimensione e forma di quelle attuali, non determina modifiche rispetto alle attuali linee produttive». Ritiene, pertanto, utile acquisire un chiarimento al riguardo da parte del Governo.
Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 9 ottobre 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.