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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 ottobre 2024
381.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 10 OTTOBRE 2024

Pag. 110

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante testo unico dei tributi erariali minori.
Atto n. 184.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che, al fine di consentire un esame congiunto del provvedimento con gli altri testi unici in materia tributaria, nella seduta dello scorso 5 agosto il Governo ha espresso la sua disponibilità ad attendere oltre il termine del 30 agosto 2024 ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione. Invita dunque il relatore, onorevole Testa, a illustrare il contenuto del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

  Guerino TESTA (FDI), relatore, rammenta anzitutto che lo schema di decreto Pag. 111legislativo è emanato in attuazione dell'articolo 21, comma 1, della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.
  Ricorda che il disegno di legge C.1929, approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, proroga al 31 dicembre 2025 il termine per l'adozione dei richiamati decreti legislativi, attualmente fissato a 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega.
  Passando ad illustrare i contenuti del provvedimento, fa presente che il testo unico riunisce – senza apportarvi modifiche, salve alcune esigenze tecniche di coordinamento o di aggiornamento della formulazione dei testi vigenti – la disciplina sostanziale dei singoli tributi erariali minori, nonché le previsioni concernenti i relativi adempimenti e versamenti.
  Evidenzia, quindi, che il testo unico è composto da 100 articoli, suddivisi in 10 Titoli.
  Sottolinea che ciascuno dei primi nove titoli è dedicato a uno specifico tributo, in particolare: il Titolo I concerne le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; il Titolo II l'imposta sugli intrattenimenti; il Titolo III l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l'imposta sugli aeromobili privati; il Titolo IV l'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE); il Titolo V l'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax); il Titolo VI il canone RAI; il Titolo VII l'imposta sui servizi digitali; il Titolo VIII le tasse sulle concessioni governative; il Titolo IX i tributi e i diritti speciali.
  Infine, rileva che il Titolo X, recante disposizioni finali, dispone l'abrogazione delle norme il cui contenuto è confluito nel testo unico e stabilisce che il provvedimento entri in vigore il 1° gennaio 2026.
  Al testo unico sono inoltre annessi i seguenti allegati, in cui sono state trasposte le vigenti tabelle e tariffe relative ai richiamati tributi, apportandovi modifiche limitate all'aggiornamento in euro degli importi espressi in lire e all'adeguamento di alcuni richiami normativi ai sopravvenuti mutamenti normativi: allegato 1, relativo alle imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi; allegato 2, riguardante la tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti; allegato 3, concernente la tabella dell'imposta sulle transazioni finanziarie; allegato 4, contenente la tariffa delle tasse sulle concessioni governative; allegato 5, relativo ai tributi speciali, composto dalle tabelle A, B, C, D, E e F.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
Atto n. 195.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2024.

Pag. 112

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 20 ottobre 2024. Avverte che la Commissione Bilancio ha trasmesso ieri i suoi rilievi favorevoli sullo schema di decreto.
  Invita, quindi, il relatore, onorevole Centemero, a formulare una proposta di parere.

  Giulio CENTEMERO (LEGA), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

  La seduta comincia alle 14.05.

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.
C. 1632 Governo e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marco OSNATO, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Cavandoli, ricorda che la Commissione Finanze esamina oggi – ai fini del parere da rendere alla VIII Commissione Ambiente – il disegno di legge C. 1632 e abb., recante legge quadro in materia di ricostruzione post calamità (C. 1632), nel testo risultante a seguito delle modifiche in sede referente.
  Rammenta che nella seduta del 29 marzo 2023 la Commissione Ambiente ha avviato l'esame della proposta di legge C. 589, recante modifiche al codice della protezione civile – di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale. Successivamente, nel corso della seduta del 30 maggio 2023, alla citata proposta di legge è stata abbinata la proposta di legge C. 647, recante deleghe al Governo per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale e per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative nella materia. Nel corso dell'esame di tali proposte di legge la Commissione Ambiente ha svolto un ciclo di audizioni informali. Alle citate proposte di legge è stato da ultimo abbinato il disegno di legge n. 1632, recante legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. Nella seduta del 15 maggio 2024 la Commissione ha deliberato di adottare, quale testo base, il disegno di legge C. 1632. La Commissione ha concluso la fase emendativa l'8 ottobre 2024.
  Evidenzia che il disegno di legge reca un corpus di norme finalizzato a definire un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, cioè delle attività successive a quelle per la gestione della fase emergenziale poste in essere dal sistema di protezione civile.
  Descrive, quindi, sinteticamente il contenuto del provvedimento, ponendo specifica attenzione ai profili di interesse per la Commissione Finanze.
  L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni del disegno di legge, che intendono coordinare procedure e attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale e per i quali ricorrano le condizioni per la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
  L'articolo 2 disciplina i presupposti e le modalità per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.Pag. 113
  L'articolo 3, modificato in Commissione, disciplina la nomina, le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi.
  L'articolo 4 disciplina la Cabina di coordinamento per la ricostruzione.
  L'articolo 5 prevede l'adozione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di direttive per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione.
  L'articolo 6, modificato in sede referente, disciplina le fonti per il finanziamento della ricostruzione e delle attività di funzionamento dei Commissari straordinari.
  L'articolo 7, anch'esso modificato in Commissione, disciplina le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi.
  L'articolo 8, modificato in sede referente, dispone in ordine all'approvazione o all'adeguamento da parte dei comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario, della pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, nonché dell'aggiornamento degli studi specialistici correlati.
  L'articolo 9 reca la disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata.
  L'articolo 10 stabilisce e disciplina l'erogazione di un contributo ai privati per il caso di distruzione o grave danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati.
  L'articolo 11, modificato in Commissione, regola le procedure per l'accesso ai contributi riferiti agli interventi di edilizia privata.
  Di interesse per la Commissione Finanze sono i commi da 1 a 4 dell'articolo 12, che dettano disposizioni in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria con riferimento alle attività di ricostruzione privata. Anch'essi sono stati modificati in sede referente. Si prevede in particolare che, nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati, sia sempre obbligatorio l'inserimento di una clausola di tracciabilità finanziaria; si stabilisce poi che l'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario determina la revoca totale del contributo erogato. In tal caso, i contratti sono risolti di diritto. Per effetto delle modifiche in Commissione è stato previsto un ulteriore obbligo, ovvero quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza ai predetti obblighi da parte dei subappaltatori o subaffidatari.
  Osserva che ove sia accertato l'inadempimento di uno degli obblighi di tracciabilità finanziaria per le transazioni relative a lavori, servizi e forniture (previsti nel Piano straordinario contro le mafie, più in dettaglio all'articolo 6, comma 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) si dispone la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata. Si prevede inoltre che nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa.
  I rimanenti commi dell'articolo 12 si occupano di subappalto nei contratti tra privati, di responsabilità erariale e calcolo dei contributi per la ricostruzione.
  L'articolo 13, modificato in sede referente, disciplina gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino del patrimonio pubblico danneggiato.
  L'articolo 14, modificato in Commissione, individua i soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali. Sottolinea, per quanto di interesse per questa Commissione, che il comma 1 menziona tra tali soggetti anche l'Agenzia del Demanio.
  L'articolo 15 prevede l'istituzione di una Conferenza permanente per la ricostruzione, per i territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.
  L'articolo 16 disciplina i criteri di individuazione della centrale di committenza da parte dei soggetti attuatori.
  L'articolo 17 contiene norme in materia di opere e lavori pubblici già programmati.
  L'articolo 18 consente al Commissario straordinario di avvalersi, per la progettazione e la realizzazione degli interventi Pag. 114previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali, delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione, dotate di specifica competenza tecnica.
  L'articolo 19, modificato in sede referente, reca varie disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso.
  Ai sensi dell'articolo 20, i provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti.
  L'articolo 21 reca norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti del Commissario straordinario alla ricostruzione.
  L'articolo 22, modificato in Commissione, prevede che le attività relative agli interventi su edifici privati, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione e ove sia concesso un contributo, siano sottoposte alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche, per quanto riguarda il trattamento economico e normativo per i lavoratori previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali, unitamente al requisito del DURC.
  Evidenzia che di interesse per questa Commissione è l'articolo 23 del provvedimento, anch'esso modificato in sede referente, che riconosce una speciale procedura di liquidazione anticipata parziale per il danno subito da beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, a favore dei soggetti assicurati che si trovano nelle aree colpite da eventi calamitosi e per le quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione.
  La disposizione consente di chiedere alle imprese di assicurazione di liquidare immediatamente, nel limite del 30 per cento, il danno complessivo subito da parte dei soggetti che si trovano nelle aree colpite da eventi calamitosi. In sede referente è stato precisato, tra l'altro, che il predetto danno è quello complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Si disciplinano altresì le procedure per il riconoscimento dell'importo liquidato, che prevedono tra l'altro specifiche tempistiche per l'effettuazione di attività di sopralluogo da parte dell'impresa assicurativa, al fine di pervenire alla pronta liquidazione dell'importo.
  L'articolo 24 prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi il Ministero delle imprese e del made in Italy possa applicare il regime di aiuto per le aree di crisi industriale (decreto ministeriale 24 marzo 2022), ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato de minimis e in esenzione dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE. La disciplina di favore contempla la concessione di contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato.
  Mette in evidenza che nel corso dell'esame in Commissione è stato introdotto l'articolo 24-bis, che consente di destinare una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite del 4 per cento, alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti e all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese.
  Per quanto di specifico interesse della Commissione, segnala altresì l'articolo 25 del provvedimento, modificato durante l'esame in Commissione, che reca la delega al Governo a definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, schemi assicurativi volti a indennizzare le persone fisiche e le imprese che abbiano subito danni al proprio patrimonio edilizio per effetto di calamità naturali e eventi catastrofali. Aggiunge che i decreti legislativi attuativi dovranno rispettare i seguenti specifici princìpi e criteri direttivi: a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a copertura, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali; b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo nonché l'entità dei massimali assicurativi,Pag. 115 in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire adeguata e uniforme copertura nell'intero territorio nazionale; b-bis) – inserita durante l'esame in sede referente – promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso CONSAP di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi; c) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, a supporto del superamento dell'emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.
  L'articolo 26 esclude l'applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla sua data di entrata in vigore.
  L'articolo 27 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento medesimo.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

  La seduta comincia alle 16.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
C. 107-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2024.

  Marco OSNATO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha concluso l'esame delle proposte emendative presentate e che il testo del provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Ricorda altresì che la discussione del provvedimento in Assemblea inizierà a partire da lunedì 14 ottobre.
  Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I Affari costituzionali, VII Cultura, X Attività produttive e XIV Politiche dell'Unione Europea. Avverte inoltre che la Commissione Bilancio si esprimerà direttamente per l'Assemblea.
  Nessuno chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sulla proposta di legge C. 107-B, nel testo approvato dal Senato della Repubblica, nonché la richiesta di autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

  La Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Centemero, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente in Assemblea.

  Marco OSNATO, presidente, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 9 ottobre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.