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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 ottobre 2024
381.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 204

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di Pag. 205sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
Atto n. 195.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Antonio GIORDANO (FDI), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2022/2036 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
  Fa presente che il provvedimento ha l'obiettivo di adeguare l'ordinamento nazionale e, in particolare, il decreto legislativo n. 180 del 2015, alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2022/2036, esercitando la delega di cui all'articolo 14 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023).
  Ricorda che il regolamento (UE) 2022/2036 modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE, introducendo norme riguardanti il trattamento prudenziale degli enti creditizi e di investimento di rilevanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo, nonché dei metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili al fine di soddisfare il requisito minimo di fondi propri e delle passività ammissibili.
  Rileva che il regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali, cosiddetto CRR) ha stabilito un insieme unico di norme prudenziali armonizzate che le banche in tutta l'Unione europea (UE) devono rispettare. Precisa che ha fissato, infatti, un quadro armonizzato per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività creditizia e per la successiva vigilanza prudenziale, fondato sul principio dell'adeguatezza patrimoniale, che si traduce in requisiti qualitativi e quantitativi per i fondi propri. Ha inoltre introdotto una serie di strumenti per rafforzare la stabilità degli enti creditizi, su cui si fonda il sistema armonizzato di norme prudenziali.
  Osserva che la direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive, cosiddetta BRRD) stabilisce norme comuni a livello europeo per il risanamento e la ristrutturazione delle banche in dissesto.
  Evidenzia come le suddette normative europee si siano rese necessarie per dare attuazione nell'Unione alla lista internazionale delle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (Total-Loss Absorbing Capacity – TLAC), pubblicata dal Consiglio per la stabilità finanziaria nel 2015 (cosiddetta norma TLAC) nei confronti delle banche a rilevanza sistemica a livello globale, cui si fa riferimento nel quadro dell'Unione come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII), oltreché per migliorare l'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities – MREL) nei confronti di tutte le banche.
  Rileva altresì che il MREL e il TLAC sono due requisiti diversi, miranti entrambi a consentire la risolvibilità di una banca evitando di ricorrere a fondi pubblici. Attraverso il rispetto dei parametri di MREL e TLAC, gli istituti di credito predispongono le proprie passività (o parte di esse) nel rispetto di specifici criteri e condizioni, in modo da assicurare la capacità di assorbimento delle perdite in caso di risoluzione.
  Lo schema di decreto legislativo in titolo consta di 3 articoli. L'articolo 1 modifica gli articoli 16-sexies e 16-decies del decreto legislativo n. 180 del 2015.
  In particolare, la modifica all'articolo 16-sexies, comma 4, è inerente ai soggetti ai quali sarà applicata la procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili, includendoviPag. 206 anche quelli aventi sede legale in un Paese terzo che sarebbero enti designati per la risoluzione se avessero sede legale nell'Unione europea.
  La modifica all'articolo 16-decies introduce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, al fine di adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'articolo 45-novies della direttiva 2014/59/UE, che detta la procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
  L'articolo 2 reca invece la clausola di invarianza finanziaria che stabilisce che l'attuazione del decreto in esame non deve causare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con l'espressa previsione della legge di delega di cui all'articolo 14 della legge 21 febbraio 2024, n. 15.
  L'articolo 3, infine, disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Non ravvisando pertanto elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, preannuncia la formulazione di un parere favorevole (vedi allegato 1).

  Stefano CANDIANI (LEGA), nell'annunciare il voto favorevole del proprio gruppo, fa presente come il titolo ed il contenuto del regolamento europeo oggetto di attuazione sia difficilmente intellegibile, evidenziando come ciò renda più complesso l'esame dello schema di decreto da parte della Commissione. Dopo avere richiamato alcuni esempi testuali, tratti dalla normativa europea, afferma come la ricorrenza di questioni relative alla complessità ed all'astrattezza lessicale dei testi normativi dell'UE abbia superato di fatto l'incidenza di tali problematiche a livello nazionale.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

  La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.
C. 107-B Centemero, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro GIGLIO VIGNA, presidente e relatore, illustra la proposta di legge in titolo, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati il 19 luglio 2023. Fa presente che nel corso dell'esame al Senato sono state apportate alcune modifiche e la proposta di legge è stata approvata in seconda lettura il 18 settembre scorso.
  Osserva che la proposta di legge interviene sulle agevolazioni fiscali e sui finanziamenti in favore delle start-up e delle PMI innovative (articoli 1-4) e sui requisiti di capitale delle società d'investimento semplice (SIS) (articolo 5).
  Nel corso dell'esame al Senato, in primo luogo, è stato inserito ex novo l'articolo 3, contenente una modifica alla disciplina del patrimonio destinato, volta ad ampliarne le facoltà operative al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti ed infrastrutture strategiche.
  Con riferimento all'articolo 4, rileva che sono state apportate le seguenti modifiche: in primo luogo, la rubrica è stata modificata nella parte in cui si specifica il riferimento alle disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche. Inoltre, il comma 1, lettera b), numero 1 ed il comma 1, lettera d), numero 2 sono stati modificati aggiornando il riferimento normativo al nuovo articolo 21, paragrafo 3, del regolamento UE n. 651 del 2014 (regolamento generale di esenzione).
  Il comma 1, lettera e) è stato modificato al fine di inserire il riferimento anche all'articolo 21-bis del regolamento UE n. 651/2014 in materia di aiuti al finanziamento del rischio a favore delle PMI in forma Pag. 207d'incentivi fiscali per gli investitori privati che sono persone fisiche.
  Il comma 3 è stato inserito al fine di stabilire i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, mentre il comma 4 è stato inserito al fine di prevedere la clausola d'invarianza finanziaria con riferimento alla misura introdotta al comma 3.
  Anche in questa sede, come già affermato durante l'esame in sede consultiva svolto in prima lettura, evidenzia che il provvedimento mira a definire una normativa organica e permanente, tesa a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico.
  Dal momento che le modifiche apportate dal Senato non evidenziano profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, preannuncia la presentazione di una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 9 ottobre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 9 ottobre 2024.

Audizione informale della Mediatrice europea, Emily O'Reilly, nell'ambito dell'esame della relazione della Commissione sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2024) 266 final).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 9 ottobre 2024.

Audizione informale dell'Associazione Nazionale Tutela Il Comparto Oro (A.N.T.I.C.O) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 (atto n. 194).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.55.