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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 ottobre 2024
388.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 117

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del vicepresidente Riccardo MAGI.

  La seduta comincia alle 13.30.

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
C. 2038 Governo.
(Parere alle Commissioni II e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alle Commissioni riunite II e VI, il disegno di legge C. 2038 di conversione in legge del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
  Rileva preliminarmente come il decreto-legge, composto di 18 articoli, sia volto, secondo quanto enunciato nel preambolo, a ridurre il numero di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nonché a prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione ovvero l'aggravamento di quelle esistenti, attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia, e come a tal fine rechi interventi in una pluralità di materie.
  Nel dettaglio, l'articolo 1 dispone la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro Pag. 118del CONI e da enti del Terzo settore. Definisce, inoltre, le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive che dovranno essere espletate, successivamente all'entrata in vigore del decreto, entro il 30 giugno 2027, prevedendo altresì i criteri di indennizzo per i concessionari uscenti nonché la disciplina per la definizione e l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali. Vengono conseguentemente differiti i termini per la trasmissione alle Camere, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, delle relazioni sullo stato delle procedure selettive relative alle concessioni e viene abrogato il tavolo tecnico che era stato istituito per la mappatura delle stesse concessioni.
  L'articolo 2 disciplina l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS dei magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni. A tal fine, con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge n. 75 del 2023, si prevede che tali soggetti siano iscritti altresì alle cd. «coperture minori», ossia all'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, a quella contro le malattie, nonché a quella di maternità.
  L'articolo 3 reca modifiche al codice di procedura penale al fine di adeguarlo alla direttiva 2013/48/UE, per quanto concerne il diritto di avvalersi di un difensore in taluni atti di indagine e il diritto di informare una persona di fiducia, anziché un familiare, nei casi di privazione di libertà personale (arresto o fermo).
  L'articolo 4 prevede l'aumento della dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di 250 unità (di cui 61 dell'Area funzionari e 189 dell'Area assistenti), autorizzando il Ministero alle relative assunzioni, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, sia mediante nuove procedure concorsuali, sia mediante lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità.
  L'articolo 5 reca modifiche alla disciplina del processo penale minorile e dell'ordinamento penitenziario minorile per il completo recepimento della direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali.
  L'articolo 6 novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 144 del 2008 introducendo un comma aggiuntivo al fine di riconoscere al conducente sottoposto a un controllo su strada la facoltà di acquisire presso terzi le eventuali prove del corretto uso del tachigrafo, ove queste manchino a bordo.
  L'articolo 7 integra la normativa italiana relativa alla disciplina sanzionatoria del «Cielo unico europeo», introducendo le fattispecie sanzionatorie per la violazione degli obblighi derivanti dai regolamenti (UE) 2021/116 e 2019/317 e disponendo che l'autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni sia costituita dall'ENAC.
  L'articolo 8, che apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 264 del 2006, per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni dettate dalla direttiva 2004/54/CE, interviene sui requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
  L'articolo 9 prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del datore di lavoro che, in violazione della normativa vigente, mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore.
  L'articolo 10 modifica la disciplina del computo su domanda dei periodi di contribuzione pensionistica maturati in base a rapporti di lavoro dipendente svolti presso organizzazioni internazionali.
  L'articolo 11, a fronte della procedura di infrazione 2014-4231, modifica la disciplina relativa al computo dell'indennità risarcitoria omnicomprensiva dovuta al lavoratore in caso di rapporto di lavoro determinato dichiarato illegittimo in sede giudiziale.Pag. 119 In particolare, la norma consente al prestatore di ottenere un risarcimento superiore al limite delle 12 mensilità, laddove riesca a provare di aver subìto un maggior danno. La norma, inoltre, abroga la disposizione che riduceva della metà i limiti minimi e massimi di risarcimento laddove i CCNL prevedano l'assunzione di lavoratori, già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.
  L'articolo 12, a fronte della procedura di infrazione 2014-4231, apporta modifiche in materia di abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato nel pubblico impiego, incidendo sulla misura e sui criteri di liquidazione del danno risarcibile patito dal lavoratore. In particolare, per espressa previsione della norma, la nuova disciplina sostituisce le disposizioni che regolano la responsabilità dei dirigenti che, per dolo o colpa grave, hanno operato in violazione delle condizioni che consentono l'assunzione del personale con contratti di lavoro flessibili all'interno delle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 13 novella l'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992, in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, introducendo un comma aggiuntivo al fine di prevedere che, nell'applicazione della suddetta disposizione, sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (cd. «direttiva uccelli») e 92/43/CEE (cd. «direttiva habitat»).
  L'articolo 14 reca una serie di misure volte a superare le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia per quanto attiene alle misure di attuazione della direttiva europea in materia di qualità dell'aria.
  L'articolo 15, a seguito dell'attivazione della procedura di infrazione n. 2017/4092, in materia di diritto d'autore, modifica disposizioni della legge n. 633 del 1941, del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto-legge n. 148 del 2017 nel senso di inserire tra i soggetti abilitati a svolgere servizi di intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, a determinate condizioni e nel rispetto di taluni requisiti, le entità di gestione indipendenti, ossia soggetti aventi fini di lucro che non sono detenuti né controllati dai titolari dei diritti.
  L'articolo 16 dispone l'introduzione di obblighi in materia di pubblicità da parte di alcuni centri dati, in attuazione dell'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791.
  L'articolo 17 contiene le disposizioni finanziarie.
  L'articolo 18 disciplina l'entrata in vigore del decreto.
  Passando ai profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento in esame, in considerazione della ratio unitaria del provvedimento medesimo individuata nel preambolo, è prevalentemente riconducibile alla materia, di esclusiva competenza statale, «rapporti dello Stato con l'Unione europea» (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione). Con riferimento alle specifiche disposizioni assumono anche rilievo le ulteriori materie di esclusiva competenza statale «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordine pubblico e sicurezza», «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile e penale», «previdenza sociale» e «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», nonché le materie di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni «porti e aeroporti civili» e «grandi reti di trasporto e di navigazione».
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.
C. 2029 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 120

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge C. 2029, approvato dal Senato l'11 settembre 2024, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.
  Rileva che la Convenzione risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione concorrenziale rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.
  Per quanto attiene al suo contenuto, fa presente che la Convenzione si compone di 30 articoli (suddivisi in VI Capitoli) e di un Protocollo.
  In particolare – rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per ulteriori approfondimenti – evidenzia che l'intesa segue il modello di convenzione fiscale dell'OCSE e trova applicazione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti (articolo 1), limitatamente all'imposizione sui redditi (articolo 2), e – per la parte italiana – all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
  L'accordo, oltre a contenere una serie di definizioni generali (articolo 3), definisce il concetto di residenza (articolo 4), di stabile organizzazione (articolo 5) e di utili di impresa (articolo 7), accogliendo il principio generale in base al quale gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Il testo disciplina quindi le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) e degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea (articolo 8). Con riferimento alle imposizioni sui dividendi (articolo 10), sugli interessi (articolo 11), sui canoni (articolo 12), sugli utili di capitale (articolo 13), la Convenzione stabilisce un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un'aliquota massima di prelievo da parte di quest'ultimo al 5 per cento per i dividendi e i canoni, al 10 per cento per gli interessi.
  Quanto alle plusvalenze, l'articolo 13 della Convenzione prevede diversi criteri impositivi, ovvero tassazione concorrente o esclusiva nello Stato di residenza, a seconda delle fattispecie (fra cui alienazione di beni immobili, mobili, navi o aeromobili, azioni o partecipazioni). I successivi articoli disciplinano quindi il trattamento fiscale sui redditi dei professionisti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), sui compensi degli amministratori (articolo 16) e da attività di artisti e sportivi (articolo 17). In materia di pensioni, la Convenzione (articolo 18) prevede in linea di principio la tassazione soltanto nello Stato di residenza del percettore, mentre per le remunerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte (articolo 19). Per i pagamenti in favore di studenti e apprendisti, l'articolo 20 dispone una esenzione temporanea nel Paese presso cui essi svolgono attività di ricerca o insegnamento e ciò al fine di facilitare gli scambi culturali, mentre per quanto concerne i redditi non riconducibili alle categorie già individuate, il criterio stabilito dalla Convenzione è quello della tassazione esclusiva nello Stato di residenza (articolo 21). Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede (articolo 22) per l'Italia il ricorso al metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Kosovo. I successivi articoli dispongono quindi un principio di non discriminazione (articolo 23), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla ConvenzionePag. 121 (articolo 24), lo scambio di informazioni fra le autorità per l'applicazione dell'intesa bilaterale (articolo 25), la reciproca assistenza nella riscossione dei crediti di natura tributaria (articolo 26), l'intangibilità dei privilegi fiscali previsti per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 27) e una disposizione obbligatoria anti-abuso nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere transazioni finalizzate ad ottenere benefici convenzionali (articolo 28).
  Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge, che si compone di 4 articoli, fa presente che gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.
C. 2030 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, rileva che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione (Affari esteri), il disegno di legge C. 2030, già approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019.
  Ricorda preliminarmente come l'Accordo rappresenti un aggiornamento dell'attuale disciplina bilaterale sugli aspetti di fiscalità diretta nelle relazioni economiche e fiscali tra i due Paesi, adeguandone le disposizioni ai più recenti standard internazionali. Il testo si ispira al modello di convenzione elaborata nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ed è volto a realizzare una più efficace azione di contrasto all'evasione fiscale internazionale. L'obiettivo è quello di consentire alle imprese italiane di operare in Cina in condizioni migliori e in posizione concorrenziale rispetto alle aziende di altri Paesi europei, nonché agli investitori cinesi di avere un quadro normativo più certo per le loro attività nel nostro Paese.
  L'Accordo si compone di 30 articoli e di un Protocollo.
  L'intesa bilaterale si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti nei due Stati contraenti (articolo 1), in relazione all'imposizione sui redditi, in particolare – per la parte italiana – all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all'imposta sul reddito delle società (IRES) e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché alle imposte di natura analoga o identica eventualmente istituite in data successiva (articolo 2).
  Dopo aver offerto un quadro delle definizioni di carattere generale (articolo 3) e delle nozioni di residenza (articolo 4) e di stabile organizzazione (articolo 5), il testo disciplina le modalità di tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6), il regime di Pag. 122imponibilità degli utili delle imprese e delle imprese associate (articoli 7 e 9) e di quelli derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea internazionale, imponibili, in via generale, esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione (articolo 8).
  Gli articoli da 10 a 13 disciplinano quindi le modalità di tassazione dei redditi da capitale (dividendi, interessi, canoni), stabilendo, in via generale, la tassazione da parte dello Stato di residenza del beneficiario, e prevedendo al contempo specifiche ipotesi di tassazione concorrente.
  Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di tassazione dei redditi derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (articolo 15), quelle relative ai compensi ricevuti dagli amministratori di società (articolo 16), da attività artistiche e sportive (articolo 17), da pensioni (articolo 18) e da remunerazioni percepite nello svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 19). Forme di esenzione temporanee sono previste a beneficio di studenti o apprendisti (articolo 20), nonché di professori ed insegnanti (articolo 21), temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti.
  L'Accordo pone altresì una regola di carattere generale secondo cui un reddito che non è disciplinato dagli articoli precedenti è tassato nello Stato di residenza del soggetto interessato (articolo 22). Con riferimento ai meccanismi volti ad evitare le doppie imposizioni, l'Accordo prevede, per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria (articolo 23).
  L'intesa pone altresì una norma antiabuso, in accoglimento delle azioni elaborate in ambito OCSE/G20 (articolo 24), un principio di non discriminazione (articolo 25), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di controversie interpretative o applicative dell'Accordo (articolo 26) e norme per lo scambio di informazioni fra le autorità (articolo 27). Il testo prevede infine che le disposizioni dell'accordo non pregiudichino il trattamento fiscale previsto per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 28).
  Il Protocollo annesso all'accordo si compone di 6 paragrafi recanti ulteriori disposizioni e chiarimenti relativi alla determinazione degli utili delle imprese, alla tassazione degli interessi pagati ad un ente pubblico o ad un ente il cui capitale sia interamente posseduto dal Governo, ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche ed allo scambio di informazioni relative a procedimenti penali.
  Quanto al disegno di legge di ratifica, fa presente che esso si compone di 4 articoli, relativi rispettivamente all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alle disposizioni finanziarie e all'entrata in vigore.
  Con riguardo alle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenzialePag. 123 delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.
C. 2099 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro URZÌ (FDI), relatore, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge, già approvato dal Senato, che reca la ratifica e l'esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 (C. 2099).
  Segnala che gli accordi in via di ratifica hanno ad oggetto la partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e – come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato al Senato – finalizzano l'impegno assunto dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, tenutasi nell'aprile dello scorso anno. A seguito di quell'appuntamento, nel febbraio 2024 l'Italia ha infatti sottoscritto le intese con la BERS e l'Ucraina, allo scopo di sostenere il settore energetico ucraino, messo a dura prova dalla distruzione nel 2023 della diga di Nova Khakovka, sul fiume Dnipro, nella regione di Cherson, con un progetto in cooperazione con la società statale ucraina Ukrhydroenergo, la principale società idroelettrica del Paese. Le intese sono, rispettivamente, un accordo quadro, un accordo di garanzia, un accordo di supporto al progetto e, infine, una dichiarazione di adesione tra la società per azioni Ukrhydroenergo, l'Italia e la BERS.
  Nello specifico, il primo dei quattro atti internazionali in esame – l'Accordo fra l'Italia e la BERS per il cofinanziamento di progetti nei Paesi di intervento della Banca – è un accordo generale, che non riguarda solo l'Ucraina, ma che fornisce la base per future collaborazioni nella definizione e cofinanziamento di progetti comuni in aree geografiche di comune interesse, inclusi i Paesi dell'Africa sub-sahariana. L'obiettivo – da parte italiana – è costituire un modello per analoghi partenariati con altre istituzioni finanziarie internazionali, in linea con quanto previsto dal cosiddetto Piano Mattei. Composto da un prologo e da nove articoli, l'Accordo, dopo aver definito la sua finalità (articolo 1), vale a dire quella di facilitare l'approntamento congiunto e il cofinanziamento di nuovi progetti tra l'Italia e la Banca nel Paesi di intervento della BERS, evidenzia il suo carattere non impegnativo (articolo 2). L'articolo 3 stabilisce l'obbligo di risolvere le eventuali controversie mediante arbitrato, conformemente alle regole di arbitrato UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) o alle norme definite dalla stessa BERS. Il testo, attuato in conformità agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nonché ai regolamenti, alle norme e alle procedure della BERS e al diritto internazionale applicabile (articolo 5), non limita il diritto delle Pag. 124Parti a cooperare con terzi in relazione ad attività contemplate dall'accordo stesso (articolo 4), fa salve le prerogative della BERS ai sensi del suo Trattato istitutivo (articolo 6), e ha durata illimitata, fatta salva la facoltà di ciascuna Parte di farne cessare la validità (articolo 8) e di emendarne il contenuto (articolo 9).
  L'Accordo di garanzia tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana regolamenta il contributo a credito di aiuto da 100 milioni di euro in favore della società statale ucraina Ukrhydroenergo, erogato dall'Italia tramite la BERS. Il prestito italiano, a valere sul Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo, sarà assistito da garanzia sovrana del Ministero delle finanze ucraino. Il progetto, realizzato in cofinanziamento con la BERS per un importo complessivo di 200 milioni di euro, è finalizzato a ripristinare la capacità energetica della società statale ucraina, mirando alla riattivazione della produzione di energia idroelettrica da parte di due centrali situate sul fiume Dnipro, gestite dalla stessa società ucraina. L'Accordo, composto da un preambolo, da tre articoli e da tre allegati, dopo aver disposto l'integrazione dei termini e delle condizioni standard della BERS nel testo e offerto chiarimenti definitori (articolo 1), disciplina gli impegni assunti dal Governo ucraino a garanzia incondizionata del pagamento del prestito, specificando gli obblighi della società Ukrhydroenergo stabiliti nel contratto di finanziamento (articolo 2), introduce disposizioni varie in ordine alle comunicazioni tra le Parti e interviene in materia di parere legale; successori e aventi causa; diritti di terzi (articolo 3). Il testo inoltre regolamenta le modalità di attuazione, gestione e monitoraggio del progetto a credito di aiuto per il ripristino delle centrali idroelettriche danneggiate dagli attacchi missilistici russi (Allegati I e II) e contiene i termini e le condizioni standard della BERS per le erogazioni del credito di aiuto e le procedure di implementazione del progetto (Allegato III).
  Il terzo atto internazionale in via di ratifica è l'Accordo di supporto al progetto e cessione tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS). Composto da un preambolo, da nove articoli e da alcuni allegati, l'Accordo – dopo aver introdotto alcuni chiarimenti definitori (articolo 1) – richiama i termini e le condizioni dell'impegno del Governo italiano a sostenere il progetto (articolo 2), disciplina – fra l'altro – le condizioni e i termini della cessione da parte della BERS del suo ruolo di debitore nei confronti della società ucraina a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), in qualità di gestore del fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo, insieme al beneficio della copertura prevista dalla garanzia ucraina (articolo 3) e le condizioni per CDP di gestione dei diritti e dei benefici derivanti dai diritti ceduti (articolo 4), oltre a precisare le modalità di suddivisione dei costi connessi alla registrazione dell'Accordo stesso (articolo 6).
  L'ultimo atto in via di ratifica è la Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni «Ukrhydroenergo», l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per il ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, strumento normativo volto – fra l'altro – a disciplinare i termini della collaborazione trilaterale, prevedendo che l'azienda statale ucraina si conformi ai termini dell'Accordo di garanzia e prenda atto della garanzia sovrana ucraina sull'intero ammontare del finanziamento. Composta da un preambolo e da 3 articoli, la Dichiarazione offre un quadro ricognitivo delle definizioni utilizzate (articolo 1), dispone il riconoscimento da parte della società statale Ukrhydroenergo dei termini posti a garanzia della tranche di finanziamento coperta dal credito di aiuto italiano (articolo 2) e riepiloga l'interezza degli impegni assunti dalle Parti in relazione al progetto in esame (articolo 3).
  Con riferimento al disegno di legge di ratifica – che consta di 4 articoli – rileva che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione mentre l'articolo 3 quantifica gli oneri in complessivi 200 milioni di euro, equamente divisi tra Italia e BERS, e provvede alla relativa copertura finanziaria. L'articolo 4 dispone infine in ordine all'entrata Pag. 125in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.
C. 1585 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Riccardo MAGI, presidente, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge, già approvato dal Senato, che reca la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012 (C. 1585).
  In sostituzione del relatore, onorevole Iezzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la finalità dei due citati strumenti internazionali è quella di incrementare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso impegni nazionali rafforzati di riduzione delle emissioni. Quanto al primo di essi, rammenta che si tratta di uno dei protocolli attuativi della Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, nota come «Convenzione sull'Aria», finalizzata alla definizione di impegni precisi e verificabili per il controllo delle emissioni di inquinanti atmosferici e la protezione dell'ambiente e della salute. Segnalo che la Convenzione, firmata a Ginevra nel novembre 1979 e ratificata dall'Italia con la legge 27 aprile 1982, n. 289, costituisce il primo trattato internazionale legalmente vincolante sull'inquinamento atmosferico.
  Nello specifico, il protocollo di cui si prevede la ratifica è quello sulla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, firmato a Göteborg nel novembre 1999 ed entrato in vigore nel maggio 2005. Composto da diciannove articoli (il primo dei quali dedicato alle definizioni) e nove allegati, ha l'obiettivo di monitorare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili (COV) causate dalle attività antropiche e suscettibili di avere effetti nocivi su salute, ecosistemi naturali, materiali e colture agrarie, limitando le deposizioni o le concentrazioni atmosferiche al di sotto dei livelli critici descritti nell'allegato I (articolo 2).
  Gli obblighi principali per le Parti contraenti – delineati nell'articolo 3 – concernono i tetti nazionali alle emissioni annuali, i valori limite alle fonti di emissione (fisse e mobili), l'applicazione delle migliori tecniche disponibili alle fonti mobili e agli impianti nuovi ed esistenti, la riduzione delle emissioni dei composti organici volatili non inclusi negli allegati VI e VIII, l'applicazione di misure per il controllo delle emissioni di ammoniaca (allegato IX) Pag. 126e, ove ritenuto appropriato, delle migliori tecniche disponibili.
  L'articolo 4 impegna le Parti a favorire lo scambio di informazioni, tecnologie e tecniche allo scopo di ridurre le emissioni promuovendo, tra l'altro, lo scambio di esperienze nella realizzazione di sistemi di trasporto poco inquinanti, la creazione di banche dati sulle migliori tecnologie disponibili e il loro aggiornamento, la cooperazione e gli scambi diretti tra le industrie.
  Ulteriori disposizioni riguardano: gli obblighi di informazione al pubblico, comprensivi dei dati, tra l'altro, sulle emissioni, concentrazioni e deposizioni nazionali annuali; sui livelli dell'ozono a livello del suolo (articolo 5); l'adozione di strategie e politiche nazionali che facilitino l'attuazione degli obblighi previsti, mediante misure volte a promuovere il contenimento delle emissioni degli inquinanti in oggetto e lo sviluppo di tecnologie meno inquinanti (articolo 6); l'impegno a favorire ricerca e cooperazione al fine di armonizzare i metodi per il calcolo e la valutazione degli effetti nocivi delle sostanze in oggetto, a perfezionare le banche dati e a quantificare i benefici all'ambiente e alla salute umana derivanti dalla riduzione delle emissioni (articolo 8); l'impegno a comunicare informazioni sulle misure adottate all'organo esecutivo della convenzione (articolo 7) e a rivedere gli obblighi assunti nel Protocollo (articoli 9 e 10) alla luce dell'adeguatezza dei progressi effettuati e delle nuove tecniche di abbattimento delle emissioni.
  I successivi articoli da 11 a 19 riguardano essenzialmente gli aspetti procedurali, intervenendo rispettivamente in materia di composizione delle controversie, allegati, modificazioni ed adeguamenti del protocollo, firma del protocollo, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositario, entrata in vigore, denuncia e testi facenti fede.
  Il secondo provvedimento di cui si prevede la ratifica è l'emendamento approvato nel maggio 2012 ed entrato in vigore ad ottobre 2019, contenente modifiche al testo del protocollo e agli allegati. In particolare, tale emendamento estende l'applicazione delle misure di riduzione delle emissioni e di controllo alle polveri sottili (particolato PM2,5); aggiorna gli allegati tecnici (inclusi gli obiettivi di riduzione delle emissioni) e dà priorità alle misure che riducono in maniera significativa il black carbon (ossia il nero di carbonio o nerofumo, prodotto dalla combustione di prodotti petroliferi pesanti).
  Con riferimento al disegno di legge di ratifica – che consta di 4 articoli – rileva che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione mentre l'articolo 3 prevede una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4 dispone infine in ordine all'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula dunque una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 23 ottobre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

Pag. 127

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 23 ottobre 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Sea-Watch, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.

Audizione informale di rappresentanti di CGIL, e, in videoconferenza, di rappresentanti di CISL e UIL, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 16.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'organizzazione Talent beyond boundaries e di CDO opere sociali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.30.

Audizione informale dell'Ammiraglio Ispettore Sergio Liardo, Vice Comandante Generale delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2088 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 145 del 2024, recante «Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 16.30 alle 17.10.