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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 ottobre 2024
393.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 91

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 30 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 15.45.

DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
C. 2088 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), relatrice, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere di competenza sul decreto-legge in titolo che si compone di 21 articoli, suddivisi in cinque Capi, recanti rispettivamente: modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri (Capo I – articoli da 1 a 4); disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice penale e altre disposizioni di contrasto al lavoro sommerso (Capo II – articoli da 5 a 10); disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale (Capo III – articoli da 11 a 15); disposizioni processuali (Capo IV – articoli da 16 a 18); disposizioni transitorie e finali (Capo V – articoli da 19 a 21).
  Espone brevemente i contenuti concernenti profili di interesse, anche solo indiretto, della X Commissione, e rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento. Specifica che si tratta, in particolare, di talune disposizioni recate dall'articolo 1, dall'articolo 2 e dall'articolo 10, soprattutto con Pag. 92riguardo alle conseguenze per le imprese e i datori di lavoro interessati.
  Passando all'illustrazione delle parti che riguardano gli ambiti di interesse della Commissione, fa, quindi, presente che l'articolo 1 modifica la disciplina relativa ad alcune fasi precedenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Le fasi interessate da tali modifiche – che si applicano con le decorrenze di cui al comma 2 – concernono: il rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi); il rilascio del relativo visto di ingresso; la stipulazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (contratto che deve essere stipulato dal lavoratore, successivamente all'ingresso nel territorio nazionale, con il datore di lavoro). Le modifiche concernono sia le procedure relative a tali atti sia alcuni presupposti per il rilascio del suddetto nulla osta. In via di sintesi, le novelle: prevedono che sia la domanda nominativa – da parte del datore di lavoro – di rilascio del nulla osta al lavoro sia il suddetto contratto di soggiorno siano trasmessi con modalità telematica (si prevede anche la sottoscrizione con firma elettronica del datore di lavoro sia di alcune documentazioni da allegare alla domanda di nulla osta sia del contratto di soggiorno) (numeri 1), 3) e 5) dell'articolo 1, comma 1, lettera e), nonché norma abrogativa di coordinamento di cui alla lettera c)); introducono, riguardo alla verifica da parte del centro per l'impiego dell'eventuale disponibilità di lavoratori presenti nel territorio nazionale, un termine di otto giorni dalla richiesta del datore, decorsi inutilmente i quali la verifica si intende eseguita negativamente (si ricorda che l'esito negativo della verifica costituisce un presupposto per la presentazione della domanda di nulla osta) (numero 2 della lettera e)); introducono la previsione di irricevibilità della domanda di nulla osta per il caso in cui il datore di lavoro, nel triennio precedente, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno dopo il conseguimento di un nulla osta nonché un'omologa previsione di irricevibilità per una determinata fattispecie di procedimento o di condanna penale (numero 2) citato); con la decorrenza specifica stabilita dal comma 2, introducono la fase procedurale di conferma (da parte del medesimo datore di lavoro) della domanda di nulla osta – conferma che deve essere trasmessa successivamente alla comunicazione della conclusione degli accertamenti di rito relativi alla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore – e subordinano il rilascio del visto alla suddetta conferma da parte del datore (numero 4) della citata lettera e)). La novella di cui alla lettera g) del comma 1 specifica che i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate siano svolti, nel settore agricolo, in collaborazione anche con l'Agea (oltre che con l'Agenzia delle entrate). Anche la decorrenza di tale novella è definita dal comma 2.
  L'articolo 1, comma 1, lettera d), concerne la disciplina che consente allo straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, di chiedere un permesso di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi sul territorio nazionale per alcuni fini, tra cui quello dello svolgimento di un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo. La novella di cui alla presente lettera d) specifica che i permessi di soggiorno per lavoro subordinato e quelli per lavoro autonomo così concessi ai soggetti summenzionati non sono computati nelle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri.
  La lettera f) dell'articolo 1, comma 1, reca alcune modifiche alla disciplina in materia di permesso di soggiorno per lavoro stagionale (disciplina concernente le fattispecie di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea ovvero di apolidi). In particolare, la novella di cui al numero 4) introduce un termine Pag. 93temporale entro il quale deve intervenire la nuova opportunità di lavoro stagionale, al fine della proroga sia del nulla osta al lavoro stagionale sia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale (nel rispetto del limite massimo complessivo di nove mesi di attività lavorativa stagionale nell'arco di dodici mesi).
  L'articolo 1, comma 1, lettere h) e i), estendono l'applicazione della disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno anche alle procedure di ingresso per lavoro in casi particolari e per lavoratori altamente qualificati.
  L'articolo 2 reca disposizioni urgenti in materia di ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025. In particolare, a livello procedimentale, viene introdotta una fase preliminare alla richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro. Sono previsti, poi, limiti numerici alle richieste di nulla osta per gli ingressi nell'ambito delle quote stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023 che possono essere presentate dai singoli datori di lavoro che non si affidano all'intermediazione delle organizzazioni datoriali. Infine, vengono regolati gli ingressi dei lavoratori stranieri stagionali per l'anno 2025, modificando la ripartizione delle quote previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ritiene utile ricordare che la normativa vigente in materia è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi sulla base del fabbisogno del mercato. In altre parole, l'ammissione in Italia per motivi di lavoro avviene a seguito di una richiesta di assunzione presentata dal datore di lavoro nell'ambito di un numero massimo di accessi fissato annualmente.
  L'articolo 10, apportando una modifica all'articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 267 del 2003, innalza da euro 50 mila ad euro 60 mila, la sanzione massima prevista per le violazioni delle disposizioni di cui al predetto articolo 18 del decreto legislativo n. 267 del 2003 – in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro – con riferimento alle pene pecuniarie proporzionali ivi previste.
  Nessuno chiedendo di intervenire, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice osservando che i contenuti del provvedimento non rispondono alle necessità più volte evidenziate dal mondo produttivo e anzi ne aggrava gli adempimenti.

  Francesca GHIRRA (AVS) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Sottolinea, inoltre e a prescindere dagli aspetti di più stretta competenza della Commissione, come il provvedimento in titolo oltre a non agevolare il sistema di accoglienza complica la gestione delle modalità del rinnovo del permesso di soggiorno per chi già si trova nel Paese nonché per chi vi arriva proveniente da Paesi cosiddetti insicuri. A quest'ultimo proposito, riferendosi alle note problematiche sollevate dal recente decreto-legge sui «Paesi sicuri», evidenzia che è notizia di ieri l'invio da parte del Tribunale di Bologna della richiesta alla Corte di giustizia europea per chiedere quali siano i parametri per individuare i Paesi sicuri, e auspica che la Corte europea faccia chiarezza e dia ragione a quanti ritengono irragionevole se non illegale il sistema che il Governo sta cercando di realizzare.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
C. 2112-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, avverte che la Commissione è chiamataPag. 94 a esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, per le parti di propria competenza.
  Avverte, altresì, che per prassi la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Segnala quindi che saranno esaminate dalla Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione contenute nella seconda sezione (Ministero dell'economia e delle finanze – Tabella 2, Ministero delle imprese e del made in Italy – Tabella 3, Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale – Tabella 6, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Tabella 9, Ministero dell'università e della ricerca – Tabella 11 e Ministero del turismo – Tabella 16).
  Ricorda poi che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

  La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della Commissione potranno essere presentati sia in questa sede, sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno di parti di competenza della Commissione.
  Avverte che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.
  Ricorda che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Commissione sarà effettuata dalla Presidenza prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente presso la Commissione Bilancio, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima Commissione, ai fini dell'esame in sede referente.
  In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviataPag. 95 ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.
  Espone poi in sintesi i contenuti del disegno di legge di bilancio presentato dal Governo il 23 ottobre 2024 osservando che esso si inquadra nella fase di prima attuazione della riforma della governance economica europea entrata in vigore lo scorso 30 aprile.
  Il Piano strutturale di bilancio 2025-2029 è stato presentato dal Governo al Parlamento il 27 settembre 2024 ed inviato alle istituzioni europee a seguito dell'approvazione, il 9 ottobre 2024, di due risoluzioni da parte delle Camere. Il Piano dovrà essere quindi approvato con raccomandazione dal Consiglio dell'UE.
  Il Piano strutturale di bilancio fissa un obiettivo di tasso di crescita annuo della spesa netta pari al 1,3 per cento nel 2025, al 1,6 per cento nel 2026, al 1,9 per cento nel 2027 al 1,7 per cento nel 2028 e al 1,5 per cento nel 2029 per garantire nel medio periodo una riduzione stabile del livello del debito pubblico, mantenere la possibilità di impiegare alcuni spazi fiscali per il finanziamento di interventi selettivi e consentire di chiudere la procedura per deficit eccessivo nel 2027. Le misure previste annualmente dal disegno di legge di bilancio rientrano dunque tra le principali politiche pubbliche del Governo per conseguire gli obiettivi programmatici della finanza pubblica in linea con il rispetto del livello stabilito della spesa netta e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti nel Piano strutturale di bilancio.
  In attesa della riforma del quadro normativo contabile nazionale (in particolare della legge «rinforzata» n. 243 del 2012 e della legge di contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 2009), il disegno di legge di bilancio 2025 è stato predisposto secondo le disposizioni vigenti in materia. Nel contesto normativo e istituzionale già descritto, quest'anno non è stata presentata la NADEF, seppur il Piano strutturale di bilancio include sostanzialmente gran parte dei contenuti della Nota di aggiornamento al DEF.
  Inoltre, al fine di favorire un primo coordinamento degli strumenti contabili nazionali con quelli europei, il disegno di legge presenta anche disposizioni ed elementi informativi che fanno espressamente riferimento alla nuova governance economica europea. Gli articoli 95 e 104 prevedono disposizioni volte a modificare le regole finanziarie e i principi del contributo alla finanza pubblica delle regioni e degli enti territoriali per dare attuazione alla riforma della governance economica europea. Un'ulteriore disposizione volta a favorire il rispetto delle nuove regole europee è l'articolo 103 che reca l'abrogazione del sistema di tesoreria unica. Infine, l'articolo 122, comma 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, destinati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, configurandosi come fondi di riserva.
  Ricorda ancora che, ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), la legge di bilancio risulta costituita da un provvedimento unico, articolato in due sezioni.
  La prima sezione reca le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio.
  La seconda sezione è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.
  Il disegno di legge di bilancio in esame che costituisce la manovra di finanza pubblica 2025-2027, si compone, nella prima sezione, di 124 articoli, seguiti da altri 19 articoli (dall'articolo 125 all'articolo 143) della seconda sezione, recanti l'approvazione degli stati di previsione dei Ministeri. Pag. 96L'ultimo articolo reca infine la disposizione sull'entrata in vigore della legge.
  Venendo ora al contenuto del disegno di legge di bilancio, dà conto delle sole parti di interesse della X Commissione Attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati. Quanto ai contenuti della Sezione I del disegno di legge, segnala le previsioni che seguono.
  L'articolo 8 detta disposizioni su detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Nello specifico, introduce modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si interviene anche sulla disciplina del c.d. superbonus in merito ai requisiti richiesti per avvalersi della detrazione per le spese sostenute nell'anno 2025 e sulla possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023.
  L'articolo 67 interviene sulla riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa. In particolare, si estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa. Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concernono esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.
  L'articolo 68 detta previsioni in materia di esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati, nonché in materia di esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori.
  Nello specifico, i primi quattro commi dell'articolo 68 introducono un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025; l'esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal precedente comune di residenza.
  Gli ultimi due commi dell'articolo 68 prevedono una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (c.d. fringe benefits). Il regime più favorevole consiste nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate dal medesimo al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.
  L'articolo 69 interviene in materia di agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi. In particolare, riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di Pag. 97lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
  L'articolo 70 disciplina la proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, disponendo una proroga dell'incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due. Definisce altresì i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo, in via generale, che per ciascuno dei periodi d'imposta in cui è vigente l'incentivo fiscale de quo non si debba tener conto dei relativi effetti.
  L'articolo 72 interviene in materia di incentivi per il rilancio occupazionale ed economico. In particolare, viene prorogato fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, l'esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (decontribuzione Sud). Di conseguenza, si incrementano i limiti di spesa previsti da disposizioni che disciplinano incentivi occupazionali nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 a favore di giovani, donne e aree del mezzogiorno.
  Si dispone poi l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un fondo volto a finanziare interventi con l'obiettivo di ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, anche mediante il riconoscimento, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e nelle zone assistite della regione Abruzzo.
  L'articolo 73 dispone un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2027 al credito d'imposta riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle piccole e medie imprese per la quotazione. Conseguentemente, vengono aggiornati i limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta.
  L'articolo 74 riconosce un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo.
  L'articolo 75 rifinanzia l'autorizzazione di spesa relativa alla «Nuova Sabatini», misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese. Il rifinanziamento è di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.
  L'articolo 76 prevede la facoltà di concedere contributi, a favore dei soggetti attuatori che ne facciano motivata richiesta, per il completamento degli interventi di realizzazione e gestione della banda ultra larga nelle zone bianche, con la previsione che eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite.
  L'articolo 77 estende al 2025 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, fissano a 1,6 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento del credito d'imposta. Sono poi posti in capo agli operatori economici specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate circa le spese ammissibili. Con ulteriore comunicazione integrativa all'Agenzia delle entrate, i richiedenti devono attestare l'avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati entro il suddetto termine del 15 novembre 2025.
  L'articolo 78 dispone una autorizzazione di spesa (di 88 milioni di euro per l'anno 2025) al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e dispone, inoltre, un incremento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2025 al fine di permettere il completamento degli interventi in conto capitale connessi allo svolgimento dell'evento.
  L'articolo 79 prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli Pag. 98investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali agevolazioni sono definiti attraverso l'adozione di un decreto interministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.
  L'articolo 81 reca disposizioni di completamento della disciplina del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno per gli anni dal 2018 al 2022. A tal fine, si autorizza il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste all'adempimento dei relativi obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti per gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati.
  L'articolo 115 reca misure di razionalizzazione e riforma del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
  Segnalo infine l'articolo 119, che riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Le riduzioni complessive ammontano a 2,6 miliardi di euro per il 2025, a 2,6 miliardi di euro per il 2026 e a 2,5 miliardi a decorrere dal 2027. La tabella contenuta nell'allegato III del disegno di legge riporta i dettagli delle citate riduzioni per ciascun Ministero con riferimento alle missioni e ai programmi.
  La norma fissa anche gli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 per le amministrazioni centrali dello Stato nell'importo complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni di euro per l'anno 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 in termini di indebitamento netto, nell'ambito della riforma della spending review prevista dal PNRR. Tali obiettivi sono individuati nell'ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per le amministrazioni centrali dello Stato disposte dal disegno di legge in esame. Gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell'allegato IV del disegno di legge.
  Quanto ai contenuti della Sezione II del disegno di legge di bilancio 2025, nel ricordare che questa è costituita dallo stato di previsione dell'entrata e dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri, per quanto di interesse della Commissione X, segnala in particolare i seguenti: stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT); stato di previsione del Ministero del turismo (MITUR); stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (MEF), relativamente alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», nonché alla missione «Ricerca e innovazione», programma «Ricerca di base e applicata», in cui risulta iscritto il Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana; stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca (MUR), relativamente alla missione «Ricerca e innovazione», programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base», in cui risultano iscritti i capitoli di spesa concernenti il PRORA e l'Agenzia spaziale europea; stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), relativamente alla missione «Energia e diversificazione delle fonti energetiche»; stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), relativamente alla missione «Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo».
  Quanto allo stato di previsione del MIMIT, rileva che il disegno di legge di bilancio autorizza spese finali pari a 15,5 miliardi di euro nel 2025 (determinando, rispetto al 2024, un incremento di 377,5 milioni di euro), a 9,5 miliardi di euro per il 2026 e 8 miliardi di euro per il 2027.
  Rispetto alla legge di bilancio 2024, il disegno di legge di bilancio espone dunque per il Ministero un decremento della spesa nel 2025, in termini assoluti, pari a –2,7 miliardi di euro (-15 per cento). Tale decremento è determinato per la quasi totalità dalla riduzione delle spese di conto capitale, le quali peraltro presentano un Pag. 99profilo assai più discendente negli esercizi 2026 e 2027, sino ad arrivare, nell'anno terminale del triennio considerato dal disegno di legge di bilancio, ad una riduzione del 57,2 per cento rispetto all'anno 2024.
  Lo stato di previsione del MIMIT – come tutti gli altri stati di previsione del bilancio statale – è interessato dagli effetti delle riduzioni alle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa dei Dicasteri, disposte dall'articolo 119 del disegno di legge: tali riduzioni ammontano, complessivamente, per il MIMIT, a 366,1 milioni per il 2025, a 376 milioni per il 2026, a 388,6 milioni nel 2027.
  La spesa complessiva del Ministero è allocata su 5 missioni e 13 programmi. La gran parte della spesa è allocata sulla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», che rappresenta circa il 96 per cento delle spese del Ministero, e sulla missione «Comunicazione», che rappresenta il 3 per cento circa delle spese del Dicastero: si tratta delle missioni di spesa sulle quali si è concentrata la quasi totalità della manovra.
  Con specifico riferimento alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», si rileva che questa reca uno stanziamento di competenza pari a 14,5 miliardi di euro. Considerando gli effetti della manovra, le spese della missione ammontano a 14,9 miliardi per il 2025, con un incremento di 387,6 milioni rispetto al 2024.
  L'incremento è dovuto agli effetti congiunti della Sezione I (+103,8 milioni) e della Sezione II (+283,8 milioni). Gli interventi di Sezione I (+103,8 milioni) risultano concentrati, principalmente, sul programma «Incentivazione del sistema produttivo» (+211,9 milioni) e sul programma «Interventi in materia di difesa nazionale» (-120,7 milioni di euro), e, in misura più limitata, sul programma «Politiche industriali, per la competitività, il made in Italy e gestione delle crisi di impresa» (+20,9 milioni di euro) e sul programma «Politiche industriali e programmi avanzati sulle nuove tecnologie» (-7,3 milioni di euro).
  Venendo allo stato di previsione del MITUR, si rileva che il disegno di legge di bilancio autorizza spese finali pari a 425,5 milioni di euro nel 2025, a 203,8 milioni di euro per il 2026 e 165,9 milioni di euro per il 2027.
  Rispetto alla legge di bilancio 2024, il disegno di legge di bilancio espone dunque un incremento di spesa nel 2025 (in termini assoluti pari a circa 59,6 milioni di euro, +16,3 per cento). Tale incremento è determinato principalmente da un aumento di circa 69,8 milioni nelle spese in conto capitale (le quali rappresentano il 64,5 per cento del totale delle spese finali), che però si riducono sensibilmente negli esercizi 2026 e 2027. Le spese in conto corrente calano di circa 10,2 milioni di euro nel 2025 e in maniera ancor più sensibile nel 2026 e nel 2027. Complessivamente, nell'anno 2027 è prevista una riduzione del 54,7 per cento della spesa del Ministero del turismo rispetto al bilancio del 2024.
  Anche il MITUR è interessato dagli effetti delle riduzioni, disposte dall'articolo 119 del disegno di legge, alle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Dicasteri: tali riduzioni ammontano, per il MITUR, a 69,4 milioni per il 2025, a 46,4 milioni per il 2026, a 40,4 milioni nel 2027.
  La spesa complessiva del Ministero è allocata su 2 missioni e 6 programmi. La gran parte della spesa è allocata sulla missione «Turismo», che rappresenta il 95,3 per cento delle spese del Ministero. In particolare, considerando gli effetti della manovra, le spese della predetta missione ammontano a 405,5 milioni per il 2025, con un incremento di 60,9 milioni. Tale incremento è essenzialmente dovuto agli effetti della Sezione I (+40,9 milioni) e della Sezione II (+20 milioni) e risulta concentrato, principalmente sul programma «Promozione e valorizzazione strategica dell'offerta turistica nazionale e innovazione». Più specificamente, i maggiori stanziamenti sono dovuti, per quanto riguarda la Sezione I, a quanto previsto dall'articolo 79 del disegno di legge di bilancio (che ha autorizzato la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio Pag. 100nazionale) e ai tagli operati al programma ai sensi dell'articolo 119 del disegno di legge (che complessivamente ammontano, per la missione qui in esame, a 69,2 milioni di euro). Per quanto riguarda la Sezione II, l'incremento di spesa è dovuto al rifinanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo unico per il turismo di parte corrente.
  Con riguardo allo stato di previsione del MEF, limitatamente alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», osserva che questa è condivisa tra MIMIT e MEF e vede all'interno dello stato di previsione di quest'ultimo due programmi di spesa: «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità», ove sono allocate le risorse relative ai crediti d'imposta e altri incentivi fiscali per le imprese.
  La missione reca uno stanziamento di competenza pari a 56,5 miliardi di euro. Considerando gli effetti della manovra, determinati unicamente da interventi di Sezione I, le spese della missione ammontano a 62,4 miliardi per il 2025, con un incremento di 5,9 miliardi. La missione dunque assorbe il 7,7 per cento delle risorse del MEF.
  Per quanto riguarda gli interventi di Sezione I, i tagli operati ai sensi dell'articolo 119 del disegno di legge alle dotazioni dei Ministeri hanno riguardato il programma «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno», per un importo pari a 197,5 milioni di euro.
  Quanto al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità», gli incrementi di Sezione I, pari a 6,1 miliardi di euro, hanno riguardato diversi capitoli, tra cui: il capitolo relativo alle somme da versare all'entrata del bilancio dello stato per i crediti d'imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno che riporta un incremento di 1,6 miliardi nell'anno 2025, ascrivibile all'articolo 77 del disegno di legge (cap. 7800); il capitolo relativo alle somme relative alla riduzione del cuneo fiscale, che riporta un incremento di 4,4 miliardi a decorrere dall'anno 2025, ascrivibile all'articolo 2, comma 3 del disegno di legge di bilancio (cap. 3888); quello relativo alle compensazioni fruite dai datori di lavoro sulle ritenute Irpef per effetto del riconoscimento, ai lavoratori dipendenti e assimilati, del contributo a titolo di trattamento integrativo, che registra un aumento di 152,1 milioni nell'anno 2025, ascrivibile a quanto previsto dall'articolo 69 del disegno di legge di bilancio (cap. 3897).
  Per quel che riguarda lo stato di previsione del MUR, si segnala che nella missione «Ricerca e innovazione» è iscritto il programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base» (17.22), in cui sono appostate le risorse relative al PRORA, nonché le risorse per l'Agenzia spaziale europea. Ai sensi del disegno di legge di bilancio: il capitolo relativo alle spese di gestione del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), subisce, in virtù dei tagli disposti dall'articolo 119 del disegno di legge, un decremento pari a 1,1 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2025-2027 rispetto all'iniziale stanziamento di 22,9 milioni di euro per il 2024: pertanto, lo stanziamento a integrato risulta pari a 21,8 milioni di euro (cap. 1678; il capitolo che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica subisce, rispetto all'iniziale stanziamento di 30 milioni di euro per il 2024, in virtù dei tagli disposti dall'articolo 119 del disegno di legge, un decremento pari a 3 milioni di euro per il 2025, di 2,6 milioni per il 2026 e di 2,4 milioni per il 2027: pertanto, lo stanziamento risulta pari a 27 milioni di euro (cap. 7238).
  Nello stato di previsione, missione «Ricerca e innovazione», programma «Ricerca di base e applicata», il capitolo relativo al Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana subisce, in virtù dei tagli disposti dall'articolo 119 del disegno di legge, un decremento pari a 23,7 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027: pertanto, lo stanziamento risulta pari a 450,4 milioni di euro per ciascun anno del triennio (cap. 2320).Pag. 101
  Nello stesso programma, si segnalano, inoltre, il capitolo relativo alle somme da assegnare alla valorizzazione dell'Istituto Italiano di tecnologia (ITT), il cui stanziamento iniziale di 97,6 milioni subisce, in virtù dei tagli disposti dall'articolo 119, del disegno di legge, un decremento pari a 9,8 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027: pertanto, lo stanziamento risulta pari a 87,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio (cap. 7380).
  Quanto allo stato di previsione del MASE, la missione «Energia e diversificazione delle fonti energetiche» reca uno stanziamento di competenza pari a 1,1 miliardi di euro, il 31,3 per cento della dotazione di competenza del Dicastero.
  Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese della missione ammontano a 935,3 milioni per il 2025, il 27,8 per cento della dotazione di competenza del MASE. Gli effetti della manovra comportano quindi un decremento di 199,1 milioni di euro rispetto al 2024.
  Il decremento è essenzialmente dovuto agli effetti della Sezione I (-63,1 milioni) e agli effetti della Sezione II (-136 milioni). Per quanto riguarda gli interventi di Sezione I, essi sono integralmente ascrivibili ai tagli operati ai sensi dell'articolo 119 del disegno di legge alle dotazioni dei Ministeri. I tagli interessano entrambi i programmi di spesa della missione, dunque, sia il programma «Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse» sia il programma «Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico».
  Quanto agli interventi di Sezione II, questi incidono in riduzione degli stanziamenti della missione, per complessivi 136 milioni. Tale importo deriva da rimodulazioni compensative ai sensi della legge di contabilità nazionale, il cui effetto finanziario sull'anno 2025 è pari a -55,6 milioni; nonché da vari definanziamenti di leggi di spesa, ai sensi legge di contabilità nazionale, il cui effetto è pari a -80,4 milioni nell'anno 2025.
  Infine, la missione «Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo», iscritta nello stato di previsione del MAECI, registra uno stanziamento pari a 477,3 milioni di euro. La missione subisce, in virtù dei tagli disposti dall'articolo 119 del disegno di legge, un decremento di 15,8 milioni per il 2025, di 15,9 milioni per il 2026 e di 8,4 milioni per il 2027. Pertanto, lo stanziamento per il 2025 risulta pari a 461,5 milioni di euro. Più specificamente, i tagli hanno riguardato principalmente i seguenti capitoli di spesa dell'unico programma di spesa, «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy»: capitolo relativo alle spese per l'Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, che registra una riduzione di 0,6 milioni di euro per il 2025 e di 0,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (cap. 2414), riportando quindi uno stanziamento di 81 milioni per il 2025 e di 82 milioni per ciascuno degli anni del biennio 2026-2027; il capitolo relativo al Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, il quale registra una riduzione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027 (cap. 2415), riportando quindi uno stanziamento di 142,5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027; il capitolo relativo a cofinanziamenti a fondo perduto per l'internazionalizzazione delle PMI, il quale registra una riduzione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2025-2026 (cap. 2320), riportando quindi uno stanziamento di 141,9 milioni per il 2025 e di 142,5 milioni per il 2026.

  Francesca GHIRRA (AVS) osserva che nella relazione del relatore, che elenca le principali voci riguardanti la X Commissione, non sono evidenziate talune variazioni concernenti le risorse destinate ad importanti aspetti di grande interesse per la Commissione medesima. Crede invece che vi siano disposizioni che vale la pena evidenziare maggiormente.
  In primo luogo osserva che lascia stupiti il mancato riferimento al taglio di circa l'80 per cento della dotazione del Fondo del Ministero delle imprese e del made in Italy volto a favorire la transizione verde, la Pag. 102ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, sottolineando, peraltro, che proprio di questo si è in gran parte discusso nel corso dell'audizione di questa mattina sulla produzione automobilistica del gruppo Stellantis in Italia di rappresentanti sindacali, svolta a Commissioni riunite X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati e 9a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato. Ritiene evidente che ci si trovi di fronte ad un taglio insostenibile che rischia di affossare uno strumento finanziario decisivo per favorire la transizione verde del settore dell'automotive.
  Evidenzia poi che nella predetta relazione viene solo accennato alle riduzioni di stanziamenti su capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) di interesse della Commissione. Osserva che si tratta di riduzioni peraltro ben sottolineate dalla stessa relazione illustrativa alla legge di bilancio. In particolare, ricorda la riduzione delle risorse destinate alla missione 10 «Energia e diversificazione delle fonti energetiche» per circa 200 milioni, ossia il 14,5 per cento rispetto alle previsioni assestate del 2024. Di questo taglio 150 milioni riguardano il «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale» finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli (-100 milioni) e all'erogazione del contributo straordinario ai titolari di bonus sociale elettrico.
  Segnala, inoltre, la riduzione di oltre 2 miliardi al programma 11.8 «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno», nonché la riduzione del programma 11.7 «Incentivazione del sistema produttivo» (-2,1 miliardi), dove, tra le altre cose, diminuiscono gli stanziamenti del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (-1 miliardo).
  A fronte di ciò annuncia quindi che il suo gruppo non farà mancare il proprio contributo in termini di proposte emendative sulle parti di competenza di interesse della X Commissione, anticipando peraltro un orientamento contrario al provvedimento in oggetto.

  Enrico CAPPELLETTI (M5S) premette che il provvedimento in esame si inserisce in una situazione che vede da diciannove mesi un calo della produzione manifatturiera del nostro Paese, un aumento esponenziale delle ore di cassa integrazione, nonché una crescita economica azzerata eccezion fatta per gli effetti derivanti dal PNRR.
  Avrebbe quindi auspicato una legge di bilancio finalizzata a realizzare un'inversione di tendenza e non un provvedimento che va addirittura nella direzione opposta. Si riferisce in particolare ai tagli per oltre undici miliardi di euro che riguardano fondi riconducibili alle materie di competenza della X Commissione. Concordando con quanto affermato dalla collega Ghirra, stigmatizza la riduzione di 4,6 miliardi di euro del fondo cosiddetto automotive, in un momento di crisi profonda di un settore che dà lavoro a più di duecentosettantamila addetti con un fatturato di cento miliardi di euro.
  Evidenzia che le somme da lui ricordate, sottratte allo sviluppo delle imprese, sono indirizzate al settore della difesa. Al riguardo, al netto delle questioni etiche sulle quali non si sofferma, evidenzia che oltre l'ottanta per cento del contributo alla difesa sarà finalizzato alle importazioni. Questa scelta, a suo avviso, non può non connettersi al ruolo di esperto industriale del settore della difesa ricoperto dall'attuale Ministro prima di assumere il suo incarico.
  Conclude sottolineando che non solo i tagli interessano le industrie nazionali ma anche che influenzeranno senza dubbio la capacità di risposta alle esigenze ambientali da parte di queste. Ritiene quindi che le misure del provvedimento creino i presuppostiPag. 103 di un vero e proprio suicidio economico del settore, considerando peraltro anche il totale fallimento di Transizione 5.0. Annuncia infine che il suo gruppo non farà mancare nel prosieguo dell'esame parlamentare il proprio contributo in termini di proposte emendative.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 30 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

  La seduta comincia alle 16.

Disposizioni in materia di economia dello spazio.
C. 2026 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, avverte che si avvia oggi l'esame del disegno di legge recante disposizioni per la regolamentazione e lo sviluppo dell'economia dello spazio.
  Anche a nome del correlatore, on. Andrea Mascaretti, ricorda che la normativa proposta muove dalla presa d'atto del nuovo contesto che, a livello globale, caratterizza lo svolgimento delle attività spaziali: si tratta di un contesto in cui, da un lato, le autorità governative operano sempre più di frequente attraverso la creazione e lo sviluppo di diverse forme di collaborazione e interazione con attori privati e, dall'altro, i privati investono con l'obiettivo finale di condurre attività spaziali indipendentemente dai Governi.
  Osserva che obiettivo dichiarato del provvedimento in esame è quello di colmare il vuoto normativo nazionale in materia di attività spaziali, promuovendo la crescita dell'industria spaziale italiana e l'innovazione tecnologica, oltre a rafforzare la cooperazione internazionale.
  Il disegno di legge, in particolare, stabilisce un quadro normativo per le attività spaziali private, introducendo un regime autorizzativo che richiede agli operatori di ottenere permessi specifici per condurre operazioni nello spazio, col fine di stimolare gli investimenti nel settore spaziale, favorendo la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle start-up innovative attraverso deroghe al codice dei contratti pubblici. Viene altresì introdotto un sistema di responsabilità civile per i danni causati da oggetti spaziali, con obblighi assicurativi per gli operatori privati, garantendo così una copertura finanziaria adeguata. Il disegno di legge allinea poi l'ordinamento nazionale agli obblighi internazionali come quelli derivanti dal Trattato sullo Spazio (OST). Viene inoltre istituito un Fondo per l'economia dello spazio per sostenere progetti innovativi e migliorare le capacità produttive del settore spaziale italiano.
  Lascia quindi la parola al correlatore per l'illustrazione dell'articolato.

  Andrea MASCARETTI (FDI), relatore, anche a nome del correlatore, presidente Gusmeroli, fa innanzitutto presente che il disegno di legge si compone di 31 articoli, divisi in 5 Titoli.
  Il Titolo I (articoli 1-2) detta le disposizioni generali. Nello specifico, l'articolo 1 precisa che il disegno di legge è volto a regolare l'accesso allo spazio da parte degli operatori e a promuovere gli investimenti nella nuova economia dello spazio, al fine di accrescere la competitività nazionale, la ricerca scientifica, lo sviluppo di competenze nel settore spaziale, la valorizzazione delle nuove tecnologie correlate all'osservazione della Terra nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica.
  L'articolo 2 reca una serie di definizioni, tra cui quella di «attività spaziale», «Autorità responsabile», «costellazione satellitare», «oggetto spaziale», «operatore spaziale», «Stato d'immatricolazione», «Stato di lancio», «previsione» e «prevenzione» Pag. 104dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.
  Il Titolo II (articoli 3-14) detta le disposizioni in materia di esercizio delle attività spaziali da parte di operatori spaziali. In dettaglio, l'articolo 3 descrive l'ambito di applicazione della normativa, disponendo che essa si applichi alle attività spaziali condotte sul territorio italiano da operatori di qualsiasi nazionalità, nonché da operatori nazionali al di fuori dello stesso.
  L'articolo 4 reca le disposizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alle attività spaziali.
  L'autorizzazione può riguardare sia una singola attività, sia più attività dello stesso tipo o di tipo diverso ma interconnesse. Si prevede che l'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo, calcolato tenendo conto anche della natura dei richiedenti, della finalità della missione, della dimensione dell'operazione e del livello di rischio associato. Tuttavia, tali disposizioni non si applicano se l'attività spaziale è stata già autorizzata da un altro Stato estero, purché tale autorizzazione sia stata riconosciuta dall'Italia tramite un trattato internazionale. In assenza di un trattato, l'articolo 4 dispone che l'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta qualora rilasciata secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal disegno di legge in esame. In tal caso, l'operatore può presentare domanda per il riconoscimento, previo pagamento di un contributo non superiore al 50 per cento di quello stabilito per il rilascio di una nuova autorizzazione. L'intero procedimento di riconoscimento deve concludersi entro sessanta giorni dalla richiesta. Infine, è previsto il versamento delle somme raccolte dai contributi nel bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al Fondo destinato alle attività spaziali.
  L'articolo 5 prevede che l'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali è subordinata al possesso dei requisiti oggettivi di idoneità tecnica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri: sicurezza delle attività spaziali in tutte le sue fasi; resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici, fisici e di interferenza; sostenibilità ambientale delle attività spaziali.
  L'articolo 6 subordina l'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali ai seguenti requisiti soggettivi: requisiti generali di condotta; capacità professionali e tecniche idonee a condurre le attività; adeguata solidità finanziaria, commisurata ai rischi; stipula di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro; disponibilità di un servizio di prevenzione dalle collisioni provvisto da un fornitore abilitato.
  L'articolo 7 e l'articolo 28, comma 3 disciplinano il procedimento autorizzatorio per lo svolgimento di attività spaziali. In particolare, ai sensi dell'articolo 7, la richiesta di autorizzazione per attività spaziali è presentata all'Autorità responsabile, per il tramite dell'Agenzia spaziale italiana (ASI). L'ASI provvede entro sessanta giorni agli accertamenti necessari circa la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi. Se, all'esito della verifica, i requisiti non sussistono, l'articolo 7 dispone che non si procede ad istruttoria ulteriore, e l'ASI formula una proposta all'Autorità responsabile, che adotta il provvedimento finale e lo comunica tempestivamente all'istante. Se invece i requisiti sussistono, l'ASI trasmette gli atti all'Autorità responsabile, al Ministero della difesa ed alla Segreteria del COMINT, che – integrato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato – svolge l'istruttoria, anche in relazione agli aspetti inerenti l'eventuale pregiudizio dell'attività spaziale oggetto di autorizzazione per la sicurezza nazionale, per la continuità delle relazioni internazionali e per gli interessi fondamentali della Repubblica, costituenti motivo di diniego dell'autorizzazione. Se il COMINT ritiene non sussistenti i rischi, si prevede che lo stesso Comitato formuli la proposta di autorizzazione all'Autorità responsabile, indicando i diritti e gli obblighi dell'operatore ed eventuali prescrizioni tecniche. Se il COMINT ritiene sussistenti i rischi o nel caso in cui una o più delle Amministrazioni che lo compongono richiedano che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, lo stesso Comitato formula la proposta, di autorizzazione o di Pag. 105diniego, e la rimette al Consiglio dei ministri. La decisione sulla domanda di autorizzazione è adottata dall'Autorità responsabile entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni dalla presentazione della stessa domanda. Viene ribadito che il provvedimento di autorizzazione indica i diritti e gli obblighi dell'operatore e detta, se necessarie, le prescrizioni e il nulla osta di sicurezza. L'articolo 7, infine, integra la composizione del COMINT, disponendo che dello stesso faccia parte anche l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. L'articolo 28, comma 3, dispone che al procedimento autorizzativo qui in commento non si applica l'istituto del silenzio assenso.
  L'articolo 8 impone all'operatore spaziale di chiedere all'Amministrazione responsabile la modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione, qualora questi venga a conoscenza di un mutamento sostanziale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio della stessa. La norma consente comunque all'Autorità responsabile, anche su segnalazione di altra amministrazione, di modificare i termini e le condizioni dell'autorizzazione, ovvero di procedere alla sua revoca o al suo annullamento al fine di tutelare la difesa e la sicurezza nazionale o scongiurare un pericolo imminente.
  L'articolo 9 elenca le violazioni di prescrizioni autorizzative che conducono alla sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali.
  Si dispone la possibilità per l'operatore di produrre documentazione e fornire spiegazioni in merito alla decisione di sospensione o decadenza da parte dell'Autorità responsabile. Il contraddittorio è tuttavia escluso nel caso in cui l'autorizzazione o la revoca dipendano dal diniego del rilascio o dalla revoca di abilitazioni di sicurezza. Si prescrive la possibilità per l'Autorità responsabile di imporre misure per la prosecuzione o l'interruzione in sicurezza delle attività spaziali. È infine posto a carico dell'operatore ogni onere derivante dalla sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.
  L'articolo 10 disciplina il trasferimento di attività spaziali e di oggetti spaziali impiegati nelle attività sottoposte ad autorizzazione. In particolare, il trasferimento è sottoposto ad autorizzazione, anche se l'autorizzazione in base a cui l'attività è svolta avviene in forza di un'autorizzazione emessa da un altro Stato. Si specifica che sono dimezzati i termini del procedimento e l'importo del contributo previsto dall'articolo 4.
  L'articolo 11 dispone che l'Agenzia spaziale italiana (ASI) vigili sulle attività condotte dall'operatore per assicurarne la conformità alle norme di legge. A tal fine, si prevede che l'Agenzia abbia accesso ai documenti in possesso dell'operatore e del proprietario dell'oggetto spaziale, possa chiedere ulteriori informazioni e condurre ispezioni nei locali e nei siti utilizzati per l'attività spaziale. Nel caso di rientro dei detriti spaziali, l'Agenzia è altresì referente del Servizio nazionale della protezione civile. Infine, è previsto un obbligo di cooperazione da parte dell'operatore e del proprietario con l'Agenzia.
  L'articolo 12 detta la disciplina delle sanzioni amministrative e penali previste per l'operatore spaziale e il proprietario dell'oggetto spaziale. Più precisamente, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 mila a 500 mila euro qualora l'operatore spaziale e il proprietario non forniscano informazioni o documenti richiesti, o qualora non adottino le misure necessarie per consentire le ispezioni. Le sanzioni sono irrogate dall'ASI e i proventi sono versati ad apposito Fondo. Per quanto riguarda le sanzioni penali, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20 mila a 50 mila euro l'operatore che esercita un'attività spaziale senza autorizzazione o successivamente alla scadenza della stessa.
  L'articolo 13 detta le modalità attuative delle disposizioni contenute nella proposta di legge, demandando la definizione delle norme tecniche e il procedimento per l'accertamento dei requisiti oggettivi necessari a successivi decreti del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministero dell'economiaPag. 106 e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. È inoltre necessaria l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e la consultazione del COMINT, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Autorità nazionale per la cybersicurezza e, se nominata, dell'Autorità delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 124/2007, in coerenza con gli esiti delle attività condotte nel medesimo settore nell'ambito di iniziative internazionali.
  L'articolo 14 dispone che l'ASI agisca come unica autorità di settore per la regolazione tecnica, nel rispetto dei poteri dell'Autorità responsabile. Inoltre, l'Agenzia si occupa della regolamentazione delle specifiche tecniche, il cui procedimento di approvazione è definito con successivi decreti del Presidente del Consiglio, conformemente ai principi di partecipazione e trasparenza.
  Il Titolo III (articoli 15-17) è dedicato all'immatricolazione degli oggetti spaziali. L'articolo 15 reca le disposizioni relative all'immatricolazione degli oggetti spaziali per i quali l'Italia è lo Stato di lancio. Si prevede che tali oggetti vengano registrati nell'apposito registro nazionale. La registrazione avviene in base alla Convenzione internazionale sull'immatricolazione degli oggetti spaziali o in base ad altre norme internazionali. Ogni oggetto viene identificato da un codice alfanumerico, e non può essere registrato in Italia qualora sia già iscritto in un altro registro statale. Il registro è pubblico ed è curato e aggiornato dall'ASI, la quale comunica le annotazioni effettuate nel registro nazionale al COMINT e al MAECI per gli adempimenti internazionali.
  L'articolo 16 disciplina gli obblighi di comunicazione all'ASI da parte dell'operatore, in conformità alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. L'operatore fornisce, tra le altre informazioni, il nome dello Stato di lancio, la denominazione e il designatore internazionale dell'oggetto, la data e il luogo di lancio, i parametri orbitali basici dell'oggetto e la sua funzione generale. Inoltre, l'operatore è tenuto a comunicare dettagli aggiuntivi come il lanciatore e l'orario del lancio, il proprietario, e se l'oggetto è parte di una costellazione di satelliti. L'operatore fornisce anche dettagli su eventuali trasferimenti di gestione o proprietà dell'oggetto spaziale e ogni altra informazioni richiesta dall'Agenzia. Infine, l'operatore è tenuto ad indicare gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale.
  L'articolo 17 dispone l'istituzione di un registro complementare, gestito dall'ASI, per l'iscrizione degli oggetti spaziali non immatricolati in Italia ma dei quali un operatore italiano acquisisca la gestione o la proprietà. L'operatore deve comunicare all'Agenzia, entro 30 giorni dall'inizio della gestione o dall'acquisto della proprietà, informazioni quali: il titolo e la data del trasferimento, l'identificazione del nuovo proprietario o operatore, eventuali cambiamenti nella posizione orbitale o nella funzione dell'oggetto, e gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale, se applicabile, e dell'immatricolazione presso il registro di un altro Stato.
  Il Titolo IV (articoli 18-21) è dedicato alla disciplina della responsabilità degli operatori spaziali e dello Stato. L'articolo 18 disciplina la responsabilità civile in cui incorre l'operatore nello svolgimento delle attività spaziali intraprese. In particolare, viene disciplinata la responsabilità dell'operatore rispetto ai danni arrecati a soggetti terzi sulla superficie terrestre, nonché agli aeromobili ed alle persone e cose a bordo di questi ultimi. Si stabilisce il limite economico entro cui l'operatore risponde dei danni prodotti, e si individua una serie di fattispecie in cui tale limite non opera. Infine, la norma rinvia alla disciplina del codice civile per quanto concerne la risarcibilità dei danni subiti dai soggetti che abbiano, a qualunque titolo, preso parte all'attività spaziale.
  L'articolo 19 prevede che, ove in virtù di norme internazionali lo Stato italiano sia chiamato, da uno Stato straniero, a risponderePag. 107 dei danni causati a persone o cose, lo Stato italiano eserciti azione di rivalsa nei confronti dell'operatore dell'attività spaziale.
  L'articolo 20 reca specifiche disposizioni per il risarcimento dei danni causati a persone fisiche o giuridiche sul territorio italiano da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero, ampliando e meglio specificando le disposizioni già contenute nella legge sui danni causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero, che viene abrogata e di cui non risultano applicazioni concrete.
  L'articolo 21 introduce un obbligo di garanzia assicurativa, o di altra garanzia finanziaria, per l'operatore spaziale autorizzato. Conseguentemente, la disposizione disciplina le modalità attraverso le quali le imprese di assicurazione potranno svolgere tale attività di garanzia nonché le loro responsabilità in caso di risarcimento.
  Il Titolo V disciplina le misure per l'economia dello spazio. È composto di un Capo I (articoli 22-23), dedicato a programmazione e pianificazione, e un Capo II (articoli 24-31), dedicato alle disposizioni in materia di infrastrutture spaziali e di appalti nel settore spaziale. Nello specifico, l'articolo 22 introduce un nuovo strumento di pianificazione denominato Piano nazionale per l'economia dello spazio, al fine di promuovere l'economia dello spazio in sede nazionale. Il Piano e i suoi aggiornamenti periodici sono approvati dal Comitato interministeriale per le politiche spaziali e la ricerca aerospaziale (COMINT). Il Piano analizza, valuta e quantifica i fabbisogni d'innovazione e d'incremento delle capacità produttive funzionali allo sviluppo della economia dello spazio nazionale; analizza il quadro delle esigenze istituzionali relative ai servizi basati sull'uso di tecnologie spaziali suscettibile di una valorizzazione commerciale; contiene la programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio, delle iniziative di partenariato pubblico privato ricomprese nel Piano; definisce le sinergie attivabili tra i diversi strumenti di finanziamento e di intervento utili allo sviluppo dell'economia dello spazio; prevede l'allocazione alle varie iniziative previste dal Piano delle risorse disponibili, identificando eventuali possibili ulteriori risorse pubbliche da destinare alle iniziative del Piano stesso e presenta il monitoraggio e la verifica delle iniziative finanziate e dei relativi impatti, con cadenza quinquennale
  L'articolo 23 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) il Fondo per l'economia dello spazio. Le risorse del fondo sono destinate a promuovere le attività di economia dello spazio nazionali, la commercializzazione dello spazio e delle attività ad esso collegate e l'utilizzo commerciale delle infrastrutture spaziali nazionali. Vengono quindi disciplinate le iniziative eleggibili. Si consente al MIMIT di attivare iniziative di assistenza tecnica e supporto tecnico-operativo specialistico nella misura massima del 3 per cento dello stanziamento annuo del Fondo. Alla copertura degli oneri derivanti dal finanziamento del fondo si provvede mediante riduzione del Fondo per la crescita sostenibile.
  L'articolo 24 affida allo Stato il compito di promuovere lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore di crescita economica. Stabilisce che l'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali è garantito in modo equo e non discriminatorio. Specifica, infine, che, nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazioni della Terra sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato.
  L'articolo 25 prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy costituisca una riserva di capacità trasmissiva via satellite nazionale attraverso satelliti geostazionari e costellazioni di satelliti in orbita bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica.
  L'articolo 26 affida al Ministero delle imprese e del made in Italy, nell'ottica di un uso efficiente dello spettro radioelettrico per le comunicazioni via satellite, la definizione di criteri tecnici per la riduzione delle interferenze tra sistemi spaziali e sistemi terrestri e per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse, nonchéPag. 108 l'effettuazione di studi per armonizzare i criteri di localizzazione dei gateways terrestri adatti ad ospitare siti multipli, minimizzando l'interferenza aggregata.
  L'articolo 27 introduce specifiche norme in materia di appalti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali, al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese e delle start-up innovative. Si introducono, in particolare, disposizioni in materia di riserva di una quota di subappalto obbligatorio di almeno del 10 per cento a favore delle start-up innovative e delle PMI, di inserimento tra i criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche della percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare alle start up innovative o alle PMI, di corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni eseguite e di aumento dal 20 al 40 per cento della percentuale relativa alle anticipazioni contrattuali.
  L'articolo 28 precisa che il disegno di legge non si applica alle attività spaziali condotte dal Ministero della difesa e dagli organismi di informazione per la sicurezza, e reca una clausola di salvaguardia generale che fa salva l'applicazione dei poteri speciali (c.d. «golden power») sugli assetti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per l'attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Analoga clausola di salvaguardia generale trova applicazione con riguardo al controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento ed alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.
  L'articolo 29 abroga la legge che disciplina i danni causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero e alcune disposizioni della legge in materia di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio.
  L'articolo 30 prevede che, agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono da considerarsi territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.
  L'articolo 31 stabilisce che le disposizioni sinora descritte entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Francesca GHIRRA (AVS) fa presente che il suo gruppo vede con favore la definizione di un quadro normativo riferito al settore in oggetto, anche considerato il perimetro economico che esso esprime nonché le connessioni con la ricerca scientifica e l'ampia e qualificata filiera coinvolta. Osserva, peraltro, che sarebbe auspicabile che la normativa fosse anche a livello più alto, ad esempio europeo, in modo tale da avere una forza convincente e idonea a tutelare i dati sensibili che il progressivo svilupparsi di possibili monopolisti mette continuamente a rischio, riferendosi in particolare alle attività spaziali delle imprese di Elon Musk, nonché a limitare appunto la formazione di monopoli dannosi anche per le competenze italiane nel settore e che potrebbero comunque schiacciare prospettive di crescita per tutti.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 30 ottobre 2024.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.