SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 30 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 15.15.
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
C. 2112-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, per le parti di propria competenza.
Avverte che la pubblicità dei lavori relativa al provvedimento in oggetto sarà assicurataPag. 111 mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
Saranno quindi esaminate dalla Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le parti di competenza della Tabella n. 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e della Tabella n. 4 relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenute nella seconda sezione.
Evidenzia che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
Rileva che la Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in quest'ultima, sia direttamente presso la Commissione bilancio, nel termine da essa fissato, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. La stessa regola è peraltro applicata, in via di prassi, anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.
Rammenta che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente presso la Commissione Bilancio, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima Commissione, ai fini dell'esame in sede referente.
In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.
In tale contesto, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti afferenti alle parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione è fissato alle ore 16 di lunedì 4 novembre prossimo.Pag. 112
Cede quindi la parola al relatore, onorevole Volpi, per il suo intervento introduttivo.
Andrea VOLPI (FDI), relatore, ricorda che il disegno di legge di bilancio si articola nella sezione prima, recante le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, e nella sezione seconda, dedicata alle previsioni di entrata e di spesa e recante variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative.
Preliminarmente, evidenzia che la manovra finanziaria in commento reca, nel suo complesso, una serie di misure volte a sostenere e promuovere la crescita del Paese ed introduce interventi finalizzati a rafforzare e migliorare il tessuto socio-economico nazionale.
Per quanto riguarda le materie di interesse per la Commissione, rileva che il disegno di legge di bilancio prevede: la riduzione della pressione fiscale e ad altre misure in materia di sostegno ai redditi; interventi sui contratti dei dipendenti pubblici in base a nuove disposizioni sul trattamento accessorio, sul rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico, quelle per il personale della giustizia, sulla capacità amministrativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sull'indennità di servizio zone disagiate; misure in materia di lavoro (come quelle sul trattenimento in servizio e la flessibilità in uscita), previdenza sociale (pensioni minime, perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero, la previdenza complementare, i trattamenti di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori), famiglia (sostegno della genitorialità «Bonus nuove nascite», disposizioni sull'Assegno unico per la richiesta del bonus nido e per il supporto al pagamento delle rette degli asili nido, misure in materia di congedi parentali e di decontribuzione lavoratrici madri) e formazione delle donne vittime di violenza.
Pone, quindi, l'attenzione sulle disposizioni del disegno di legge di bilancio riconducibili alle competenze della XI Commissione, illustrando i principali interventi recati dal provvedimento in materia di lavoro e di previdenza.
In particolare, l'articolo 18 prevede la possibilità di incrementare le risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2024.
L'articolo 19 determina, per il triennio 2025-2027, gli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale di diritto pubblico, viene disposta, a valere sulle predette risorse, l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali.
L'articolo 21 reca disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'INPS.
L'articolo 23 prevede un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato. Inoltre si prevede, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni. Si introduce inoltre la possibilità per la pubblica amministrazione di concordare con un dipendente il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite di 67 anni; il trattenimento non può interessare il periodo successivo al compimento del settantesimo anno di età; la possibilità di trattenimento viene ammessa nel limite del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.
L'articolo 24, comma 1, lettera a), interviene in materia di regime pensionistico Pag. 113Opzione donna, prevedendo che abbiano diritto ad esso anche le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa in materia. La lettera b) posticipa al 28 febbraio 2025 il termine (attualmente previsto per il 28 febbraio 2024) entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM può presentare domanda di cessazione dal servizio, con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.
Il comma 2 dell'articolo 24 prevede l'estensione temporale di una fattispecie transitoria di diritto al trattamento pensionistico anticipato – cosiddetta quota 103 – fattispecie che costituisce una possibilità alternativa rispetto alle altre ipotesi per le quali è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata.
L'articolo 24, ai commi 3 e 4, reca disposizioni in materia di Ape sociale, prevedendo l'applicazione del predetto istituto pensionistico fino al 31 dicembre 2025 e precisando che in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti il predetto beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.
L'articolo 25 prevede, per i trattamenti pensionistici, in via aggiuntiva rispetto alla disciplina della perequazione automatica dei medesimi, un incremento transitorio – con riferimento esclusivo alle mensilità relative agli anni 2025 e 2026 – per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo del regime generale INPS.
L'articolo 26 eleva il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico prevista, per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, in relazione ad ogni figlio. Il limite viene elevato da dodici a sedici mesi, ferma restando la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi; l'effetto della novella concerne, dunque, le lavoratrici con quattro o più figli.
L'articolo 27 esclude per i soggetti residenti all'estero il riconoscimento, per l'anno 2025, dell'incremento, a titolo di perequazione automatica, della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all'importo del trattamento minimo del regime generale INPS.
L'articolo 28 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità, per i soggetti che liquidano la pensione con il sistema contributivo, di computare, su richiesta dell'assicurato, ai fini del raggiungimento dell'importo soglia necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita.
L'articolo 29 esclude dall'applicazione della legislazione in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, nonché dei lavoratori frontalieri, le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.
L'articolo 30 proroga alcune misure di sostegno al reddito, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Tali interventi concernono l'indennità per i lavoratori della pesca e dei call-center, l'integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva, il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, che cessano l'attività o in caso di riorganizzazione o crisi aziendale, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. La disposizione prevede altresì la proroga di talune convenzioni per l'impiego di lavoratori socialmente utili e alcune misure volte all'attuazione del Programma GOL (Garanzia occupabilità lavoratori).
L'articolo 34 prevede, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi compresi entro il sesto anno di vita del bambino – ovvero entro il sesto anno dall'ingressoPag. 114 in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento – un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale.
L'articolo 35 reca disposizioni in materia di decontribuzione di lavoratrici madri, riconoscendo un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, in favore delle lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. La disposizione individua quindi i requisiti di concessione dell'esonero.
L'articolo 68 prevede, limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits); il regime transitorio di cui ai commi in esame è identico a quello previsto per il periodo d'imposta 2024.
L'articolo 72 proroga fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024, l'esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (decontribuzione Sud).
L'articolo 110 prevede per il 2025 una riduzione del 25 per cento del turn over nelle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), nelle agenzie e negli enti pubblici non economici con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato.
L'articolo 128 contiene disposizioni per l'approvazione dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aventi carattere formale e di natura contabile.
Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 autorizza, spese finali, in termini di competenza, pari a 191.884,2 milioni di euro nel 2025, a 184.299 milioni di euro per il 2026 e 182.900 milioni di euro per il 2027.
Sottolinea che la spesa complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è allocata su 5 missioni e 11 programmi. La gran parte della spesa è allocata sulla Missione n. 25 «Politiche previdenziali» che rappresenta quasi il 57 per cento delle spese del Ministero.
Soffermandosi sulle variazioni che si registrano nelle missioni di maggior peso del Ministero, fa quindi presente che le spese della Missione 26 «Politiche per il lavoro» ammontano a 17.792,8 milioni di euro per il 2025 nel bilancio integrato, con un incremento di 81,8 milioni di euro, mentre le spese della Missione 25 «Politiche previdenziali» ammontano a 109.440,9 milioni di euro per il 2025 nel bilancio integrato, con un decremento di 4.528 milioni di euro.
Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel considerare che sul terreno delle politiche del lavoro occorre fare molto di più, richiama, in particolare, l'attenzione dei colleghi sui temi degli ammortizzatori sociali e della previdenza. Auspica, quindi, che – a partire da tali esigenze – la Commissione possa assumere un ruolo trainante.
Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
DL 145/2024: Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.
C. 2088 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.
Pag. 115 Silvio GIOVINE (FDI), relatore, fa presente che il provvedimento in esame si compone di 21 articoli e investe in modo trasversale le competenze della nostra Commissione. Si sofferma, in particolare, sulle disposizioni di diretto interesse per le competenze della Commissione.
Per quanto riguarda l'articolo 1, recante modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1, lettere c), e) e g), e il comma 2 disciplinano diffusamente le fasi precedenti al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e i successivi controlli. Procedo a darne una sintetica illustrazione.
In primo luogo, d'ora in poi, sia la domanda nominativa, da parte del datore di lavoro, volta al rilascio del nulla osta al lavoro, sia il contratto di soggiorno, potranno essere trasmessi con modalità telematica. Inoltre, riguardo alla verifica da parte del centro per l'impiego dell'eventuale disponibilità di lavoratori presenti nel territorio nazionale, si introduce il meccanismo per cui, allo scadere di un termine di otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro, detta verifica si intende eseguita negativamente. In aggiunta, si dispone l'irricevibilità della domanda di nulla osta per il caso in cui il datore di lavoro, nel triennio precedente, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno dopo il conseguimento di un nulla osta. Ancora, viene introdotta la fase procedurale della conferma della domanda di nulla osta da parte del datore di lavoro. Questa conferma deve essere trasmessa dopo la comunicazione della conclusione degli accertamenti di rito relativi alla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore; pertanto, il rilascio del visto le è subordinato. Infine, riguardo i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate, d'ora in poi si prevede che, nel settore agricolo, questi controlli siano svolti in collaborazione anche con l'Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), oltre che con l'Agenzia delle entrate.
Rileva, sempre in riferimento all'articolo 1, comma 1, che investono la competenza della nostra Commissione anche le disposizioni di cui alle lettere d), f), h) e i). In particolare, sono esclusi dal computo delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri i permessi di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo concessi ai titolari di permessi di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo, rilasciati da un altro Stato membro, in corso di validità e che eccedono i tre mesi. Sono altresì introdotte dettagliate modifiche, anche di carattere formale e di coordinamento normativo, circa i rapporti di lavoro stagionali e turistico-alberghieri da parte di cittadini extra-UE o apolidi. Infine, modificando il «Testo Unico immigrazione», la disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno è estesa anche alle procedure di ingresso per lavoro in casi particolari, nonché alle procedure di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati.
Passando all'illustrazione dell'articolo 2, recante disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025, evidenzia che viene introdotta una fase preliminare alla richiesta di nulla osta presentata dal datore di lavoro. Inoltre, in via sperimentale, vengono ammessi fuori dalle quote previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023 lavoratori da impiegare nei settori dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziani.
In aggiunta, per gli ingressi nell'ambito delle quote stabilite dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono fissati dei limiti numerici alle richieste di nulla osta che possono essere presentate dai singoli datori di lavoro che non si affidano all'intermediazione delle organizzazioni datoriali. Infine, vengono regolati gli ingressi dei lavoratori stranieri stagionali per l'anno 2025, modificando la ripartizione delle quote previste dal citato Pag. 116decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023.
L'articolo 3 elimina la disciplina di silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri provenienti da Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta, da individuarsi tramite decreto del Ministro degli affari esteri. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, la sospensione si applica alle domande di nulla osta per lavoratori del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.
Per quanto concerne l'articolo 4, il comma 1 estende all'anno 2025 l'autorizzazione al Ministero dell'interno a utilizzare prestazioni di lavoro a contratto a termine, tramite agenzie di somministrazione, per lo svolgimento di alcuni compiti connessi all'ingresso di lavoratori stranieri. Al comma 2, si incrementa il Fondo per le emergenze nazionali di 5 milioni di euro per il 2024, mentre il comma 3 destìna 15 milioni di euro per l'anno 2024 alla realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. I commi 5 e 6 autorizzano il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027, al reclutamento di 200 unità di personale, appartenenti all'area degli assistenti, con corrispettivo incremento della dotazione organica.
Il comma 7 del medesimo articolo 4 incrementa la dotazione organica del personale delle Aree del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale prevedendo l'aumento di 200 unità nell'Area degli assistenti. A tal fine si autorizza l'assunzione, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami. Il comma 8 prevede, altresì, un incremento del contingente degli impiegati a contratto presso le Sedi all'estero, nella misura di 50 unità, autorizzando gli stanziamenti necessari.
L'articolo 5 prevede che le vittime del reato di «acquisto e alienazione di schiavi» accedano a un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale. Viene inoltre introdotto il nuovo «permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro». Tale permesso è rilasciato agli stranieri vittime di violenze, abusi o sfruttamento del lavoro che collaborino con le autorità. Il permesso ha una durata di sei mesi, rinnovabile, e consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio e al lavoro. Può essere convertito in un permesso per lavoro o studio. Esso viene revocato, tra le diverse ipotesi, in caso di condotta incompatibile o condanna per intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro. Viene quindi abrogato il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo.
Gli articoli 6 e 7 riconoscono ai lavoratori stranieri titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali, che hanno contribuito all'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, nonché ai loro parenti e affini entro il secondo grado, la possibilità di essere ammessi a determinate misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive di tali misure avvengono attraverso programmi individuali di assistenza elaborati sulla base delle «Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura», recanti progetti personalizzati di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione al «Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SISL)» dei soggetti aderenti a tale progetto.
Sottolinea, infine, che l'articolo 10, modificando l'articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 267 del 2003, innalza del 20 per cento (da 50 mila a 60 mila euro) l'importo massimo delle pene pecuniarie proporzionali previste per le violazioni delle disposizioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro, di cui al medesimo articolo 18 del richiamato decreto legislativo.
Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.25.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 30 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.
La seduta comincia alle 15.30.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
5-02936 Mari: Iniziative volte ad esercitare le funzioni ispettive da parte del Ministro del lavoro nei confronti di Cultura e Mezzogiorno s.r.l., con riferimento alle problematiche occupazionali dei giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno.
Francesco MARI (AVS) rinuncia ad illustrare la sua interrogazione.
Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Francesco MARI (AVS), ritenendo che la vicenda sollevata vada ben oltre la questione dell'editoria, osserva che il rappresentante del Governo, richiamando la Convenzione tra Ministero del lavoro e Ispettorato nazionale del lavoro 2024-2026, non fa altro che scaricare sull'INL le funzioni ispettive. Rileva, inoltre, che quanto sta accadendo nel mondo dell'editoria del Mezzogiorno d'Italia espone l'intera comunità al concreto rischio di perdita di professionalità e competenze. Preannuncia che seguiranno ulteriori atti di sindacato ispettivo sul medesimo tema.
5-02939 Aiello: Sulle misure volte a sostenere gli ex percettori del Reddito di cittadinanza che sono esclusi dall'assegno di inclusione.
Dario CAROTENUTO (M5S) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Dario CAROTENUTO (M5S), ritenendo che la risposta fornita dal Governo sia vaga e poco rassicurante, sottolinea che il dibattito sugli istituti del reddito di cittadinanza e dell'assegno di inclusione risulta tanto più urgente se si considera che i dati sulla povertà in Italia non sono mai stati così preoccupanti. L'incremento del numero delle famiglie in condizioni di povertà assoluta riguarda non solo il Sud, ma anche il Nord, con particolare riferimento al Nord-est. Auspica, quindi, che la Commissione possa ulteriormente approfondire questo tema che, se non adeguatamente affrontato, rischia di generare altre emergenze, come quelle della carenza di un'edilizia abitativa sicura, condizione essenziale per una comunità sana.
5-02960 Scotto: Iniziative volte ad accertare le reali condizioni di lavoro nell'impresa «Lin Weidong» di Livorno.
Emiliano FOSSI (PD-IDP) illustra, in qualità di cofirmatario, l'interrogazione in titolo.
Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Emiliano FOSSI (PD-IDP), nel dichiararsi non soddisfatto della risposta fornita dal Governo, sottolinea che quanto accaduto nel distretto tessile di Prato segue una serie di altri episodi simili. Ricorda che tra i compiti dello Stato vi è quello di garantire condizioni di lavoro dignitoso, ponendosi pertanto la necessità di rimediare alle prospettate disfunzioni del sistema. A tal proposito, osserva che le forze di maggioranza, non partecipando alle recenti manifestazioni a tutela dei diritti dei lavoratori stranieri, hanno mostrato scarsa sensibilità verso la tutela di diritti fondamentali, che dovrebbe invece unire tutte le forze politiche. Conclusivamente, nell'evidenziare che le regioni con un comparto moda particolarmente sviluppato risentono ancor di più Pag. 118delle conseguenze sociali connesse allo sfruttamento dei lavoratori stranieri, sottolinea l'insufficienza delle iniziative intraprese dal Governo, facendo riferimento al progetto «Lavoro sicuro» avviato nella regione Toscana.
5-03028 Giagoni: Dati aggiornati relativi all'Assegno di inclusione e al Supporto per la formazione e il lavoro.
Dario GIAGONI (LEGA) illustra la sua interrogazione.
Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Dario GIAGONI (LEGA), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita, evidenziando come essa metta in luce che la scelta dell'Esecutivo di sopprimere il reddito di cittadinanza ed introdurre l'istituto dell'assegno di inclusione sia stata non solo lungimirante, ma anche in linea con la valorizzazione delle competenze, condivisa da tutti i Paesi del G7.
La seduta termina alle 16.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 30 ottobre 2024.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.