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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 ottobre 2024
394.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 26

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 31 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

  La seduta comincia alle 10.50.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.
C. 2112-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Nazario PAGANO, presidente, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 2112-bis, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, per le parti di propria competenza.
  Avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Segnala che saranno quindi esaminate dalla I Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche la Tabella relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella 8) e alcuni capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori, per la maggioranza e di minoranza, potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa Pag. 27i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  Ricordando le norme procedurali relative al procedimento di esame del disegno di legge di bilancio in Commissione, fa presente che la Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della I Commissione potranno essere presentati sia in questa sede, sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno di parti di competenza della I Commissione. Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la I Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente presso la Commissione Bilancio, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima Commissione, ai fini dell'esame in sede referente. In particolare, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvio integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.
  In tale contesto avverte che – secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione degli emendamenti afferenti alle parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione è fissato alle ore 10 di martedì 5 novembre.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
  Nel ricordare che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si svolgerà, oltre all'illustrazione del provvedimento, anche la discussione generale, illustra il provvedimento, in sostituzione del relatore, onorevole Urzì, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.
  Ricorda preliminarmente che, con la riforma operata dalla legge n. 232 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati riuniti in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita a un periodo triennale e articolata in due sezioni. La Sezione I svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità;Pag. 28 la Sezione II assolve, nella sostanza, quelle dell'ex disegno di legge di bilancio.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata dei contenuti del provvedimento, segnala che in questa sede darà conto sinteticamente delle disposizioni di competenza e di interesse della I Commissione partendo da quelle della Sezione I, secondo l'ordine progressivo degli articoli, riservando alla fine l'esposizione degli interventi di interesse della Commissione disposti nella Sezione II del disegno di legge.
  Innanzitutto, richiama l'attenzione sull'articolo 18, comma 2, in materia di trattamenti economici accessori per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate.
  In particolare, tale disposizione interviene in merito alle risorse da destinare per l'incremento del finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, stabilito nella misura di 55,3 milioni di euro a decorrere dal 2025. Segnala come la relazione tecnica sull'articolo 18, comma 2, non ascriva effetti finanziari alle disposizioni in esso contenute, in quanto il finanziamento è disposto a valere sulle risorse stanziate dal precedente comma 1 per complessivi 112,1 milioni di euro.
  Il predetto comma 1 prevede che le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (così come individuate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2024, con modalità e criteri da stabilire nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari 2021. Tale percentuale è da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, l'incremento percentuale massimo da applicare al monte salari del 2021 delle amministrazioni statali per garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di 112,1 milioni di euro annui è pari a 0,22 per cento. Nella relazione tecnica viene altresì precisato che tale calcolo è effettuato sulla base della retribuzione media e delle unità al 31 dicembre 2021, desunte dal conto annuale 2021. Quanto fin qui esposto viene realizzato mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di importo pari a 112,1 milioni di euro.
  Ricorda che, per effetto del comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, il limite dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche è pari al corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Secondo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 80 del 2021, tale limite relativo al trattamento accessorio può essere superato, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità. Il comma 1 dell'articolo 18 del presente provvedimento attua questo superamento attraverso l'incremento già richiamato. Il comma 2 dell'articolo 18 prevede l'applicazione del meccanismo appena richiamato al personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. In particolare, è previsto che una somma pari a 55,3 milioni di euro del fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze sia destinata, nell'ambito degli accordi negoziali relativi al triennio 2022-2024, all'incremento delle risorse per il finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. Come riportato nella relazione tecnica, la norma individua la quota parte dell'importo corrispondente allo 0,22 per cento del monte salari relativo a ciascuno dei Corpi di poliziaPag. 29 e delle Forze armate. Nello specifico, la somma di 55,3 milioni di euro è così ripartita: 16,67 milioni di euro per le Forze armate; 12,34 milioni di euro per la Polizia di Stato; 13,91 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri; 7,82 milioni di euro per la Guardia di finanza; 4,56 milioni di euro per il corpo della Polizia penitenziaria.
  Evidenzia poi che l'articolo 110, comma 4, lettera a) del disegno di legge di bilancio prevede una riduzione del turn over per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al riguardo fa presente che, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, la disposizione de qua comporta nel 2025 un effetto di risparmio pari a 89.684.131 euro. Più nel dettaglio, l'articolo 110, comma 4, lettera a) interviene sul comma 9-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 che prevede per gli anni 2010 e 2011 che i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possano assumere personale a tempo indeterminato, entro limiti ivi indicati, fissando tali assunzioni nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento per l'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016. La modifica apportata consiste in una riduzione del 25 per cento della facoltà assunzionale prevista per l'anno 2025. La disposizione de qua, infatti, dispone che la facoltà di assunzione di cui sopra sia del 100 per cento a decorrere dal 2016 fino al 2024, del 75 per cento per l'anno 2025 e, nuovamente, del 100 per cento dal 2026.
  Segnala inoltre l'articolo 111, che introduce alcuni tetti ai compensi a carico delle finanze pubbliche spettanti a una serie di soggetti. Il comma 1 introduce un tetto di importo pari a 120.000 euro annui ai compensi spettanti agli organi amministrativi di vertice, nominati a partire dal 1° gennaio 2025, delle amministrazioni pubbliche – escluse le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico – e dei soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica. Rispetto alla prima categoria di soggetti destinatari del tetto (vale a dire gli organi amministrativi di vertice delle amministrazioni pubbliche, escluse le autorità amministrative indipendenti e le società a controllo pubblico), si prevede che la loro individuazione avvenga mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso decreto deve essere stabilita anche la percentuale di riduzione da applicare agli importi dei compensi base e massimi da attribuire agli organi di amministrazione e controllo delle amministrazioni pubbliche, comprese le autorità indipendenti (con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle società). Rispetto alla seconda categoria di soggetti destinatari del tetto (vale a dire gli organi amministrativi di vertice dei soggetti che ricevono contributi a carico della finanza pubblica), l'articolo 111 circoscrive l'intervento agli enti, agli organismi e alle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, contributi a carico dello Stato, di entità significativa. Come stabilito dall'articolo 112, il livello di significatività del contributo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione il predetto livello di significatività è stabilito nell'importo di 100.000 euro annui. Il comma 2 dell'articolo 111 reca la definizione di organi amministrativi di vertice, precisando che tali si intendono quelli di amministrazione attiva e consultiva degli enti e degli organismi di cui al comma 1, comunque denominati dai rispettivi ordinamenti, organizzati anche in forma collegiale. Ulteriori limiti ai compensi a carico delle finanze pubbliche sono stabiliti dal successivo comma 3. In particolare, il primo periodo del comma 3 si riferisce ai soggetti che sono legati da un rapporto di servizio con una amministrazione pubblica e che, anche laddove risultino posti in fuori ruolo, distacco o aspettativa, mantengono un trattamento retributivo da parte dell'amministrazione di propria appartenenza. Viene stabilito che, laddove tali soggetti risultino titolari di cariche negli organi di vertice Pag. 30degli enti a cui si applica il tetto introdotto al comma 1, e comunque in quelli di tutti gli enti ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la misura del compenso percepito per l'incarico ricoperto non potrà essere superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico in loro godimento. Ricorda a tale proposito che il richiamato articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, menziona anche le autorità amministrative indipendenti, le quali sono invece escluse dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 111. Il secondo periodo del comma 3 si riferisce, invece, a coloro che percepiscono compensi per le cariche ricoperte nell'ambito di società partecipate o enti strumentali, che risultino cumulabili con i compensi dai medesimi percepiti per incarichi svolti in via principale: negli organi amministrativi di vertice di cui al comma 1; o negli organi di amministrazione delle società di cui alla sezione Amministrazioni centrali dell'elenco delle Amministrazioni pubbliche annualmente pubblicato dall'ISTAT; o negli organi di amministrazione delle società interamente possedute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, escluse le società quotate e le loro controllate. Tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per gli incarichi ricoperti in società partecipate o enti strumentali, non possono percepire compensi di importo complessivamente superiore al 25 per cento di quelli ad essi spettanti per l'incarico svolto in via principale. Come stabilito dal terzo periodo, in caso di superamento dei limiti fissati dal comma 3, si dispone che i relativi compensi in corso di godimento siano automaticamente ridotti. Secondo il comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 111 non si applicano: a) agli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali (come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011), nonché ai loro enti strumentali in forma societaria e agli enti del Servizio sanitario nazionale; b) agli enti previdenziali di diritto privato – di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e al decreto legislativo n. 103 del 1996 –, all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e alle agenzie fiscali (di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999); c) ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati per l'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate o in ragione di rapporti di lavoro subordinato, erogati dalle autorità amministrative indipendenti, dagli enti pubblici economici e dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. A tale ultimo proposito segnala che si tratta delle seguenti categorie di pubblici dipendenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e i procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, i dipendenti degli enti che svolgono attività in materia di tutela del risparmio, di esercizio della funzione creditizia e valutaria, di vigilanza sulle società e la borsa e di tutela della concorrenza e del mercato, il personale (anche di livello dirigenziale) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (con esclusione del personale volontario previsto), il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari (a tempo indeterminato o determinato). Fa presente che, secondo la relazione tecnica allegata al disegno di legge, l'intervento normativo recato dall'articolo 111 nel suo complesso determinerà prevedibili conseguenze positive in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i cui effetti potranno, tuttavia, essere colti solo a consuntivo, nel medio termine.
  Rileva poi che è d'interesse della I Commissione anche l'articolo 123 che incrementa di 200 milioni di euro per il 2025 le risorse iscritte nello stato di previsione del Pag. 31Ministero dell'interno relative alle spese per l'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza. La finalità di tale incremento – pari a circa il 19,6 per cento dello stanziamento attuale – è, secondo il dettato della disposizione, quella di assicurare l'accoglienza dei migranti.
  Passando ad esaminare la Sezione II del disegno di legge, fa presente che le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari costituzionali si rinvengono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8).
  L'articolo 132 contiene, al comma 1, l'autorizzazione all'impegno e al pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2025, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). I successivi commi contengono disposizioni relative a variazioni contabili a valere sul medesimo stato di previsione.
  Il comma 2 prevede che le somme versate all'entrata del bilancio dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dagli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, siano riassegnate con decreti del Ragioniere generale dello Stato ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Tali somme sono destinate alle spese per l'educazione fisica, l'attività sportiva e le infrastrutture sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Ai sensi del comma 3, l'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'interno individua le spese dell'amministrazione della pubblica sicurezza per le quali si possono fare prelevamenti nel 2025 dal Fondo di cui all'articolo 1, legge n. 1001 del 1969 (che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione, indicati in apposita tabella da approvarsi appunto con la legge di bilancio: al riguardo, il capitolo 2676 reca nella legge di bilancio 11,8 milioni per il 2025, con una riduzione di 619.465 euro rispetto allo stanziamento a legislazione vigente).
  Il comma 4 autorizza, per il 2025, il Ministro dell'economia a trasferire agli stati di previsione dei Ministeri interessati, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le risorse iscritte nel capitolo 2313 (Missione 5, Programma 5.1), relativo al pagamento delle speciali elargizioni in favore delle vittime del terrorismo e le risorse iscritte nel capitolo 2872 (Missione 3, Programma 3.3), relativo al pagamento alle elargizioni in favore delle vittime del dovere, in attuazione delle norme vigenti (articolo 1, comma 562, legge n. 266 del 2005; articolo 34 del decreto-legge n. 159 del 2007; articolo 2, comma 106, della legge n. 244 del 2007). Per quanto concerne il capitolo 2313, nel quale sono iscritte risorse pari a 62,07 milioni per il 2025, è stata confermata la previsione di competenza e cassa a legislazione vigente. Lo stesso può dirsi per il capitolo 2872, per il quale sono iscritte risorse pari a 93,4 milioni per il 2025.
  Il comma 5 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 2025, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, versati all'entrata del bilancio dello Stato, in quanto destinati al cosiddetto Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza (articolo 14-bis del testo unico in materia di immigrazione, adottato con decreto legislativo n. 286 del 1998).
  Il comma 6 autorizza per il 2025 il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare – nello stato di previsione del Ministero dell'interno – le variazioni compensative di bilancio, anche tra missioni e programmi diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza.
  Il comma 7 autorizza per il 2025 il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare nello stato di previsione del Ministero dell'interno le variazioni compensativePag. 32 di bilancio tra i due programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali.
  Il comma 8 autorizza il Ministro dell'interno ad apportare le occorrenti variazioni compensative di bilancio sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno delle risorse iscritte nella Missione 3, Programma 3.1 (nel capitolo 2502, che reca previsioni integrate di competenza per il 2025 pari a 13,4 milioni) al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con le società di trasporto ferroviario, con Poste italiane Spa, ANAS Spa e con l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori.
  Il comma 9 dispone che, nelle more del perfezionamento del decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sul numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, trovi applicazione, ai fini del pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno, il decreto adottato per il 2024.
  Il comma 10 autorizza il Ministro dell'economia e finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio – anche in conto residui – per l'attuazione per l'esercizio finanziario 2025 dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 145 del 2018 (il quale ha previsto che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, con risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari, per gli anni che qui interessino, a 650 milioni annui).
  Il comma 11 autorizza il Ministro dell'interno ad effettuare, con propri decreti, previo assenso della Ragioneria generale dello Stato, le necessarie variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 1806, istituito nel programma «Prevenzione del rischio e soccorso pubblico», della missione «Soccorso civile», sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, al fine di consentire la corresponsione delle competenze accessorie dovute al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per le attività di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e per quelle relative alla formazione del personale previste dall'articolo 12 del medesimo decreto, realizzate mediante proprie strutture e avvalendosi del personale addetto.
  Il comma 12 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2025, le risorse iscritte nel capitolo 2501 istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», relativo alla somme per l'assegno di lungo servizio all'estero e indennità speciale del personale della Polizia di Stato destinato all'estero (che reca previsioni integrate di competenza per il 2025 pari a 4,7 milioni).
  Con riferimento alle spese del Ministero autorizzate per gli anni 2025-2027, fa notare che il disegno di legge di bilancio autorizza, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, spese finali, in termini di competenza, pari a 30.976 milioni di euro nel 2025, a 29.700 milioni di euro per il 2026 e 30.129 milioni di euro per il 2027.
  Rispetto alla legge di bilancio 2024, il disegno di legge di bilancio 2025-2027 espone dunque per il Ministero dell'interno un lieve incremento nel 2025 (in termini assolutiPag. 33 pari a 419 milioni di euro; + 1,4 per cento). Tale incremento è determinato principalmente da un aumento di circa 795 milioni nelle spese correnti che si mantengono pressoché costanti negli esercizi 2026 e 2027 successivi. Le spese in conto capitale invece decrescono per complessivi 376 milioni di euro nel 2025 e ancora più sensibilmente negli esercizi 2026 e 2027.
  Gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2025, in misura pari al 3,4 per cento della spesa finale del bilancio statale. Tale percentuale era il 3,5 per cento nell'esercizio precedente. Considerati gli oneri per il rimborso delle passività finanziarie (ossia l'aggregato delle spese per l'estinzione dei prestiti contratti dallo Stato), che ammontano a 22,7 milioni nel 2025, le spese complessive per il Ministero risultano pari a circa 30.999 milioni di euro.
  Con riguardo all'impatto della manovra sulle spese finali per l'anno 2025, fa presente che lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella n. 8) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a 31.399 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2025 – attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio – determina complessivamente un decremento delle spese finali di circa 423 milioni di euro (- 1,3 per cento). Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II determinano una riduzione della spesa pari a circa 341 milioni di euro, che è l'effetto combinato di aumenti dal lato della spesa corrente (+10,7 milioni) e riduzioni dal lato della spesa in conto capitale (-351,5 milioni). Le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano, invece, nel complesso un effetto negativo di circa 82 milioni di euro, che è il risultato di un aumento delle spese di parte corrente, pari a 375,6 milioni di euro, e di un decremento delle spese in conto capitale, pari a 457,5 milioni di euro.
  Nel passare ad analizzare le Missioni nelle quali è allocata la spesa complessiva del Ministero, segnala che la maggior entità delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero è assorbita dalla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che rappresenta circa il 50 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo. Lo stanziamento complessivo della missione fa segnare, per l'anno 2025, una variazione molto contenuta rispetto al dato a legislazione vigente: l'effetto cumulato delle modifiche operate dalle Sezioni I e II determina, infatti, un decremento di 110 milioni (pari allo 0,7 per cento del dato a legislazione vigente). Tale variazione è in primo luogo determinata da interventi di sezione I, che comportano un decremento di 77,6 milioni di euro, in massima parte riguardanti il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10). Incide sulla missione anche una riduzione di spesa per la spending review dei ministeri, di complessivi 2,8 milioni per il 2025.
  Segnala inoltre che la Missione 3, che attiene ai programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, espone a legislazione vigente 2025 uno stanziamento di competenza pari a 9.325,7 milioni di euro. Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese della Missione ammontano a 8.995,8 milioni per il 2025 nel bilancio integrato, con un decremento di 329,9 milioni. Tale variazione è dovuta agli effetti congiunti della Sezione I (-76,5 milioni) e della Sezione II (-253,4 milioni) e risulta concentrato, principalmente, sul programma 3.1. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (7.8).
  La missione Soccorso civile, articolata in due programmi di spesa, presenta uno stanziamento complessivo a legislazione vigente per il 2025 di circa 3.114 milioni di euro, in leggero aumento rispetto alla legge di Bilancio 2024, che recava uno stanziamento di 3.040 milioni circa. Lo stanziamento 2025 viene ridotto di 77 milioni nel 2025 a seguito delle variazioni legislative introdotte dalla Sezione I, in particolare per effetto dell'intervento di spending review dei ministeri, ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del disegno di legge. Con la Pag. 34Sezione II vengono invece operati definanziamenti per complessivi 39,2 milioni.
  Rispetto alla dotazione iniziale (2.156 milioni di euro), all'esito della manovra, la missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – consistente nell'unico programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) – registra, per l'effetto cumulato delle modifiche operate dalle Sezioni I e II, un incremento di circa 170 milioni di euro (pari al 7,9 per cento del dato a legislazione vigente).
  Quanto alle missioni strumentali del dicastero, fa presente che la Missione 1 (Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio), che reca il programma relativo all'attuazione da parte delle Prefetture – UTG delle missioni del Ministero sul territorio, presenta una riduzione di 6,9 milioni (-0,7 per cento) rispetto alle previsioni a legislazione vigente, determinata dagli interventi di spending review dei Ministeri. Fa presente che le risorse della Missione assorbono il 3 per cento della spesa complessiva del dicastero.
  L'altra missione strumentale Servizi istituzionali e generali evidenzia un decremento di circa 18 milioni di euro (- 4,3 per cento), rispetto al dato a legislazione vigente per il 2025 (pari a 424,4 milioni di euro), dovuti a interventi di sezione I riconducibili esclusivamente alle misure di spending review ex articolo 119, comma 1, del disegno di legge e allegato 3, che determinano una riduzione di 16,2 milioni di euro per il 2025. Il restante intervento negativo, pari a 1,9 milioni di euro, è determinato dai definanziamenti di leggi di spesa in sezione II. All'esito della manovra la missione presenta uno stanziamento complessivo di 406,3 milioni di euro (1,3 per cento della spesa del Ministero), in aumento di circa il 45 per cento rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio 2024.
  Aggiunge che, per quanto riguarda le competenze della I Commissione, assumono rilevanza anche ulteriori stanziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2). Segnala in particolare la Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. La Missione reca a bilancio a legislazione vigente, uno stanziamento in competenza pari a 3 miliardi e 560 milioni di euro. Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese della Missione ammontano a tre miliardi e 615 milioni per il 2025 nel bilancio integrato, con un aumento di 53,9 milioni in Sezione I. In particolare, si rileva che la manovra incide esclusivamente sul Programma 1.3 (17.2-MEF) «Presidenza del Consiglio dei Ministri», e solamente per mezzo di variazioni di Sezione I.
  Fa presente inoltre che ulteriori stanziamenti di interesse della Commissione Affari costituzionali sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in diversi programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti. In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza di interesse della I Commissione, ricorda: gli stanziamenti dedicati al programma 16.1 Rapporti con le confessioni religiose (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1.174,9 milioni di euro per il 2025; alcuni stanziamenti dedicati, nell'ambito della Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, al programma Protezione sociale per particolari categorie; nell'ambito della Missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Sicurezza democratica, il capitolo relativo al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica nonché le somme da assegnare all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale; all'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, si segnalano le previsioni di competenza destinate alla Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.); alla Scuola nazionale della amministrazione – Pag. 35SNA; all'Istituto nazionale di statistica e all'Agenzia per l'Italia digitale.
  Segnala infine, nel programma 1.10 Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (29.11), il capitolo 2160 relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti, che espone a BLV una previsione di competenza di 369 milioni di euro per il 2025, 334,8 milioni nel 2026 e 342,1 milioni nel 2027.

  Alfonso COLUCCI (M5S) rileva come il disegno di legge di bilancio interessi in molte parti la competenza della Commissione Affari costituzionali.
  Per quanto concerne il tema del finanziamento agli enti territoriali, evidenzia come siano stati disposti tagli rilevanti ai comuni e alle pubbliche amministrazioni, anche attraverso una significativa riduzione del turn over, che penalizza le giovani generazioni.
  Si dichiara poi particolarmente allarmato in ragione dei risultati della stima preliminare del Pil per il terzo trimestre del 2024, effettuata da Istat, che ha segnalato una riduzione della crescita – pari allo 0,4 per cento – rispetto alle previsioni del Governo. Si tratta di un dato allarmante, inconciliabile con il perseguimento degli obiettivi indicati nel DEF. Rilevando dunque come l'Italia cresca meno degli altri Paesi europei, diversamente da quanto annunciato dal Governo, fa presente che tale crescita deriva da turismo, servizi ed esportazioni, e ciò denota la fragilità del sistema interno.
  Pertanto esprime sul disegno di legge in esame un giudizio negativo, sottolineando come non abbia alcun effetto espansivo. Confida pertanto che l'attività emendativa del suo Gruppo possa apportare un contributo positivo.

  Nazario PAGANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvio il seguito dell'esame alla seduta di martedì 5 novembre.

  La seduta termina alle 11.