ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 6 novembre 2024. – Presidenza della vicepresidente Valentina BARZOTTI.
La seduta comincia alle 14.38.
Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
C. 2119 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VII e XI).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).
Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.
Valentina BARZOTTI, presidente, in sostituzione del relatore, deputato Lai, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2119 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, composto da 12 articoli per un totale di 30 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, a 7 ben distinte finalità, che peraltro coinvolgono la competenza di quattro diversi ministri, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze: 1) rafforzare l'azione dello Stato e degli enti preposti in materia di contrasto al lavoro sommerso; 2) prevedere disposizioni per la risoluzione di situazioni di crisi occupazionali per le imprese operanti nel settore dell'informazione, dell'editoria e della moda; 3) prevedere disposizioni urgenti per garantire la piena operatività delle commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitarioPag. 4 di prima e di seconda fascia; 4) prevedere disposizioni in materia di promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy; 5) prevedere disposizioni in materia di ordinamenti e personale scolastico; 6) provvedere, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate per le relative finalità, destinandole a ulteriori azioni realizzabili entro l'anno 2024; 7) prevedere una disposizione interpretativa in materia di copertura assicurativa obbligatoria per i danni da eventi catastrofali; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla “materia finanziaria”, come ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si “riempie dei contenuti definitori più vari”; peraltro, in proposito appare rilevante anche quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che “la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge”; tali argomentazioni potrebbero essere applicabili anche alla sesta delle finalità sopra indicate (“provvedere, in vista del termine dell'esercizio finanziario 2024, alla migliore allocazione delle risorse economiche non ancora impegnate per le relative finalità, destinandole a ulteriori azioni realizzabili entro l'anno 2024”); si segnala, peraltro, che la settima finalità indicata (“prevedere una disposizione interpretativa in materia di copertura assicurativa obbligatoria per i danni da eventi catastrofali”) non trova corrispondenza in alcuna norma del decreto-legge;
con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 30 commi, 3 prevedono provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e di due decreti ministeriali;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
l'articolo 1, in tema di misure di contrasto al lavoro sommerso, dispone, al comma 4, capoverso comma 8, che l'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'orientare la propria attività di vigilanza, può non procedere a ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella lista di conformità, fatte sempre salve, fra l'altro, “le eventuali richieste di intervento”; la formulazione di tale disposizione potrebbe dunque essere approfondita al fine di specificare meglio tale espressione;
l'articolo 4, al comma 1, prevede, nelle more della revisione del sistema complessivo dell'abilitazione scientifica nazionale di cui alla legge n. 240 del 2010, l'istituzione, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, di due ulteriori quadrimestri (IV e V) al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR, nonché in attuazione dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 13 del 2023; si ricorda che tale disposizione ha inserito il comma 4-ter all'articolo 18 della legge n. 240 del 2010, il quale impone a ciascuna università – ad eccezione delle Scuole superiori a ordinamento speciale – di vincolare, nell'ambito della programmazione triennale sulla cui base ciascun ateneo effettua, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nonché per l'attribuzione dei contratti di ricerca, le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare; ciò premesso, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita sostituendo il riferimento alla norma novellante recata dal richiamato decreto-legge con quello alla norma novellata (ossia l'articolo 18, comma 4-ter della legge n. 240 del 2010), in coerenza con il Pag. 5paragrafo 3, lettera c), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001;
il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 4, capoverso comma 8, e dell'articolo 4, comma 1.».
Il Comitato approva la proposta di parere.
La seduta termina alle 14.42.
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Mercoledì 6 novembre 2024. – Presidenza della vicepresidente Valentina BARZOTTI.
La seduta comincia alle 14.42.
Comunicazioni del Presidente.
Valentina BARZOTTI, presidente, avverte che la seduta di comunicazioni del Presidente è stata convocata per presentare il rapporto sull'attività del Comitato nel secondo turno di presidenza, turno nel quale la presidenza è stata ricoperta dal deputato Tabacci. Dà quindi la parola al collega Tabacci per illustrare sinteticamente i contenuti del rapporto, che è in distribuzione in copia cartacea e che sarà reso disponibile online sul sito della Camera.
Bruno TABACCI tiene anzitutto a sottolineare come il lavoro svolto dal Comitato per la legislazione nel secondo turno di Presidenza, iniziato il 9 settembre 2023 e conclusosi l'8 luglio 2024, sia stato, come si evince dal rapporto, particolarmente proficuo.
Nel secondo turno di presidenza, infatti, il Comitato si è riunito ben 30 volte, esprimendo 46 pareri; inoltre, se si considerino i pareri resi al netto di quelli espressi sui provvedimenti in seconda lettura o che non abbiano avuto ulteriori letture, il tasso di recepimento delle condizioni espresse è pari al 50 per cento e quello delle osservazioni al 18 per cento. Si tratta di valori sostanzialmente in linea rispetto a quelli del precedente turno di presidenza.
Peraltro, nel medesimo turno di presidenza, l'attività del Comitato è stata contrassegnata, oltre che dal consueto svolgimento dell'attività consultiva menzionata, dallo svolgimento di un'indagine conoscitiva riguardante i profili critici della produzione normativa, condotta congiuntamente con il Comitato per la legislazione del Senato.
Già in passato, nelle precedenti legislature, il Comitato per la legislazione si è avvalso dell'impiego di procedure conoscitive per il potenziamento del proprio spettro di conoscenze sulle tematiche di propria competenza, svolgendo a tal fine sia audizioni formali ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, sia cicli di audizioni informali; non vi era stato, tuttavia, finora nessun caso di indagine conoscitiva.
Ciò detto, e rinviando al Rapporto per ogni altro approfondimento, coglie l'occasione per ringraziare tutti i colleghi per questa felice esperienza di impegno comune sui temi della qualità della legislazione.
Valentina BARZOTTI, presidente, ringrazia il collega Tabacci per l'intervento e per il lavoro svolto proficuamente nel corso del proprio turno di Presidenza.
La seduta termina alle 14.46.